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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 21/01/2025, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 12902/2024 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Parte_1 C.F._1
Pellegrini;
- parte ricorrente -
e
(c.f. , parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente –
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_2 dall'avv. Davide Lo Presti;
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di previdenza.
Conclusioni: come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza scritta del 20 gennaio
2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 10 settembre 2024 ha proposto opposizione Parte_1 avverso l'atto di pignoramento presso terzi n. 29684202400004136001, emesso da
[...]
ai sensi dell'art. 72 bis del d.P.R. 602/1973 e notificato il 18 giugno 2024, Controparte_3
l'intimazione di pagamento 29620239008633822 ed i prodromici avvisi di addebito n.
1 59620170003267930000, n. 59620180001675484000, n. 59620180005982192000, n.
59620190002077791000, n. 59620190006350337000 e n. 59620210001689783000, deducendo che tali atti impositivi non sarebbero stati notificati;
in subordine ha eccepito la prescrizione del credito portato dall'avviso di addebito n. 59620170003267930000, visto che dopo tra la sua asserita notifica e quella dell'atto di pignoramento sarebbe decorso un termine superiore a cinque anni;
in ulteriore subordine, ha eccepito la decadenza ex art. 25 del d.lgs. 46/1999 in relazione agli avvisi di addebito n. 59620170003267930000 e n. 59620210001689783000 (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate). CP_ Con la memoria di costituzione depositata il 28 ottobre 2024 l' anche nella qualità di mandatario della oltre ad eccepire il difetto di legittimazione passiva di Controparte_4 quest'ultima, innanzitutto ha eccepito la tardività dell'opposizione proposta dopo la notifica dell'intimazione di pagamento e dell'atto di pignoramento;
in subordine, ha chiesto il rigetto dell'opposizione, evidenziando di aver ritualmente notificato gli avvisi di addebito impugnati e che la prescrizione non sarebbe maturata, anche in considerazione dei periodi di sospensione previsti dalla normativa emergenziale sul Covid-19 (cfr. memoria).
Con la memoria di costituzione depositata il 18 novembre 2024 Controparte_3
ha chiesto il rigetto del ricorso, evidenziando di aver regolarmente notificato in data 19
[...] giugno 2023 l'intimazione di pagamento n. 29620239008633822 ed eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva con riguardo alla formazione e notifica degli avvisi di addebito, vista la CP_ competenza dell' sul punto (cfr. memoria).
Così sinteticamente esposte le rispettive domande, eccezioni e difese, appare opportuno evidenziare la competenza tabellare di questo giudice a conoscere l'odierna controversia (come giustamente notato dal Presidente di questa Sezione, infatti, in base al combinato disposto degli artt. 615, comma 2, e 618 bis, comma 2, c.p.c. nelle opposizioni all'esecuzione in materia previdenziale la competenza del giudice dell'esecuzione è limitata alla sola fase cautelare: cfr. provvedimento del 21 novembre 2022).
Chiarito quanto precede, vanno svolte le seguenti considerazioni.
Parte ricorrente, in primo luogo, ha sostenuto che i sei avvisi di addebito impugnati non sarebbero mai stati notificati. CP_ L' da parte sua, ha dimostrato il contrario, producendo gli avvisi di ricevimento da cui risulta che l'avviso di addebito n. 59620170003267930000 veniva notificato il 3 ottobre 2017,
l'avviso di addebito n. 59620180001675484000 il 29 giugno 2018, l'avviso di addebito n.
59620180005982192000 il 29 gennaio 2019, l'avviso di addebito n. 59620190002077791000 il 29 luglio
2 2019, l'avviso di addebito n. 59620190006350337000 il 12 dicembre 2019 e l'avviso di addebito n.
59620210001689783000 il 21 dicembre 2021.
Considerato che l'atto di pignoramento veniva notificato pacificamente il 18 giugno 2024,
l'opposizione avverso gli ultimi tre avvisi di addebito n. 59620190002077791000, n.
59620190006350337000 e n. 59620210001689783000 va immediatamente respinta, perché anche l'eccezione di prescrizione è infondata: tra le date di notifica dei predetti atti impositivi e l'atto di pignoramento, infatti, decorreva un termine inferiore a cinque anni.
Per quanto concerne i rimanenti avvisi di addebito n. 59620170003267930000 (notificato il 3 ottobre 2017), n. 59620180001675484000 (notificato il 29 giugno 2018) e n. 59620180005982192000
(notificato il 29 gennaio 2019), invece, l'opposizione va parimenti respinta perché, da un lato, il concessionario ha dimostrato di aver interrotto il decorso del termine prescrizionale con la notifica dell'intimazione di pagamento n. 29620239008633822 in data 19 giugno 2023 (già sufficiente per gli avvisi di addebito n. 59620180001675484000 e n. 59620180005982192000) e, dall'altro lato, nel conteggio della prescrizione occorre tenere in considerazione la sospensione dei termini prevista dalla normativa emergenziale relativa all'epidemia da Covid-19 (art. 68, commi 1, 2, 2-bis e 4-bis del d.l. 18/2020, da leggersi in combinato disposto con l'art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 159/2015).
Le considerazioni che precedono conducono al rigetto del ricorso ed alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese giudiziali avversarie, che liquida secondo i valori tariffari CP_ minimi per il concessionario e medi per l' (valorizzando il più gravoso impegno difensivo richiesto e concretamente profuso dall'ente previdenziale).
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, rigetta il ricorso;
condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_3 delle spese giudiziali, che liquida in € 854,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
CP_ condanna al pagamento in favore dell' delle spese giudiziali, che Parte_1 liquida in € 2.538,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso il 21/01/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 12902/2024 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Parte_1 C.F._1
Pellegrini;
- parte ricorrente -
e
(c.f. , parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente –
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_2 dall'avv. Davide Lo Presti;
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di previdenza.
Conclusioni: come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza scritta del 20 gennaio
2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 10 settembre 2024 ha proposto opposizione Parte_1 avverso l'atto di pignoramento presso terzi n. 29684202400004136001, emesso da
[...]
ai sensi dell'art. 72 bis del d.P.R. 602/1973 e notificato il 18 giugno 2024, Controparte_3
l'intimazione di pagamento 29620239008633822 ed i prodromici avvisi di addebito n.
1 59620170003267930000, n. 59620180001675484000, n. 59620180005982192000, n.
59620190002077791000, n. 59620190006350337000 e n. 59620210001689783000, deducendo che tali atti impositivi non sarebbero stati notificati;
in subordine ha eccepito la prescrizione del credito portato dall'avviso di addebito n. 59620170003267930000, visto che dopo tra la sua asserita notifica e quella dell'atto di pignoramento sarebbe decorso un termine superiore a cinque anni;
in ulteriore subordine, ha eccepito la decadenza ex art. 25 del d.lgs. 46/1999 in relazione agli avvisi di addebito n. 59620170003267930000 e n. 59620210001689783000 (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate). CP_ Con la memoria di costituzione depositata il 28 ottobre 2024 l' anche nella qualità di mandatario della oltre ad eccepire il difetto di legittimazione passiva di Controparte_4 quest'ultima, innanzitutto ha eccepito la tardività dell'opposizione proposta dopo la notifica dell'intimazione di pagamento e dell'atto di pignoramento;
in subordine, ha chiesto il rigetto dell'opposizione, evidenziando di aver ritualmente notificato gli avvisi di addebito impugnati e che la prescrizione non sarebbe maturata, anche in considerazione dei periodi di sospensione previsti dalla normativa emergenziale sul Covid-19 (cfr. memoria).
Con la memoria di costituzione depositata il 18 novembre 2024 Controparte_3
ha chiesto il rigetto del ricorso, evidenziando di aver regolarmente notificato in data 19
[...] giugno 2023 l'intimazione di pagamento n. 29620239008633822 ed eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva con riguardo alla formazione e notifica degli avvisi di addebito, vista la CP_ competenza dell' sul punto (cfr. memoria).
Così sinteticamente esposte le rispettive domande, eccezioni e difese, appare opportuno evidenziare la competenza tabellare di questo giudice a conoscere l'odierna controversia (come giustamente notato dal Presidente di questa Sezione, infatti, in base al combinato disposto degli artt. 615, comma 2, e 618 bis, comma 2, c.p.c. nelle opposizioni all'esecuzione in materia previdenziale la competenza del giudice dell'esecuzione è limitata alla sola fase cautelare: cfr. provvedimento del 21 novembre 2022).
Chiarito quanto precede, vanno svolte le seguenti considerazioni.
Parte ricorrente, in primo luogo, ha sostenuto che i sei avvisi di addebito impugnati non sarebbero mai stati notificati. CP_ L' da parte sua, ha dimostrato il contrario, producendo gli avvisi di ricevimento da cui risulta che l'avviso di addebito n. 59620170003267930000 veniva notificato il 3 ottobre 2017,
l'avviso di addebito n. 59620180001675484000 il 29 giugno 2018, l'avviso di addebito n.
59620180005982192000 il 29 gennaio 2019, l'avviso di addebito n. 59620190002077791000 il 29 luglio
2 2019, l'avviso di addebito n. 59620190006350337000 il 12 dicembre 2019 e l'avviso di addebito n.
59620210001689783000 il 21 dicembre 2021.
Considerato che l'atto di pignoramento veniva notificato pacificamente il 18 giugno 2024,
l'opposizione avverso gli ultimi tre avvisi di addebito n. 59620190002077791000, n.
59620190006350337000 e n. 59620210001689783000 va immediatamente respinta, perché anche l'eccezione di prescrizione è infondata: tra le date di notifica dei predetti atti impositivi e l'atto di pignoramento, infatti, decorreva un termine inferiore a cinque anni.
Per quanto concerne i rimanenti avvisi di addebito n. 59620170003267930000 (notificato il 3 ottobre 2017), n. 59620180001675484000 (notificato il 29 giugno 2018) e n. 59620180005982192000
(notificato il 29 gennaio 2019), invece, l'opposizione va parimenti respinta perché, da un lato, il concessionario ha dimostrato di aver interrotto il decorso del termine prescrizionale con la notifica dell'intimazione di pagamento n. 29620239008633822 in data 19 giugno 2023 (già sufficiente per gli avvisi di addebito n. 59620180001675484000 e n. 59620180005982192000) e, dall'altro lato, nel conteggio della prescrizione occorre tenere in considerazione la sospensione dei termini prevista dalla normativa emergenziale relativa all'epidemia da Covid-19 (art. 68, commi 1, 2, 2-bis e 4-bis del d.l. 18/2020, da leggersi in combinato disposto con l'art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 159/2015).
Le considerazioni che precedono conducono al rigetto del ricorso ed alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese giudiziali avversarie, che liquida secondo i valori tariffari CP_ minimi per il concessionario e medi per l' (valorizzando il più gravoso impegno difensivo richiesto e concretamente profuso dall'ente previdenziale).
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, rigetta il ricorso;
condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_3 delle spese giudiziali, che liquida in € 854,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
CP_ condanna al pagamento in favore dell' delle spese giudiziali, che Parte_1 liquida in € 2.538,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso il 21/01/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
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