Articolo 1467 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1466Articolo 1468
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9 ottobre 2010
Art. 1467. Applicazione del principio di pari opportunita' 1. Nell'ordinamento delle Forze armate deve essere assicurata la realizzazione del principio delle pari opportunita' uomo-donna, nel reclutamento del personale militare, nell'accesso ai diversi gradi, qualifiche, specializzazioni e incarichi del personale delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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