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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 09/05/2025, n. 2479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2479 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice del Tribunale di Catania, Quinta, dott.ssa Alessia Trovato ha emesso, la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1379/2021 R.G., promosso
DA
in persona del legale rappresentante p.t. , nato a [...] il Parte_1 Parte_2
17.10.1949, P.IVA , con sede legale in Catania, Stradale SP 70/1 - Passo del Fico, elettivamente P.IVA_1 domiciliata in Catania nella Via Pietro Mascagni n° 40 presso lo studio legale dell'Avv. Emanuele Gullo, il quale la rappresenta e difende come da mandato in atti;
CONTRO
con sede in Catania, Via Passo del Fico Sp 70/I, C.da Controparte_1
Jungetto, c.f. qui di seguito “ , elettivamente domiciliata in Catania,via Musumeci, n. P.IVA_2 CP_1
107, presso lo studio dell'Avv. Giuseppina Reale e che la rappresenta e difende per procura in atti;
-
Con atto di citazione in opposizione a D.I., notificato in data 27.01.2021 (DOC. 1), la Parte_1 conveniva in giudizio la per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni “Voglia Ill'mo Controparte_2
Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così giudicare: in via preliminare:rigettare
l'eventuale richiesta ex adverso di provvisoria esecutività del D.I. n. 4784/2020 opposto, attesa l'insussistenza del credito azionato e la mancanza di qualsiasi prova del credito;
in via pregiudiziale e preliminare ritenere
l'azione proposta mediante ricorso per D.I. improcedibile ed inammissibile, accogliendo l'eccezione di parte circa l'obbligatorietà di sottoposizione a giudizio arbitrale.
Nel merito: Accogliere la seguente opposizione e dichiarare la nullità dell'impugnato decreto ingiuntivo ex art. 633 c.p.c. per le ragioni di cui in premessa, ordinando, per l'effetto la sua revoca per le ragioni di cui in parte motiva;
In subordine, dichiarare di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto poiché infondato in fatto ed in diritto, nonché accertare e dichiarare non dovuta la somma così come determinata da parte avversa;
in estremo subordine determinare a ribasso l'ammontare dell'ingiunzione, sottraendo la somma complessiva riferita ai verbali di contestazione dell'anno 2015, in quanto in alcun modo provati. (…)”.
Con comparsa di costituzione la Società “ , si costituiva contestando tutto quanto esposto e dedotto CP_1 dall'odierna opponente nell'atto introduttivo del giudizio, perché infondato in fatto e diritto, chiedendo il rigetto con vittoria di spese e compensi.
La controversia istruita documentalmente veniva assunta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art 190 c.p.c.
L'opposizione è infondata e pertanto non viene accolta.
Sul punto, parte opponente lamenta la violazione della clausola compromissoria di cui all'art. 36 del
Regolamento di Gestione del Mercato, “secondo cui ogni controversia che dovesse insorgere in ordine all'applicazione del presente regolamento, (…) sarà devoluta ad un Arbitro irrituale”, ritenendo, dunque, che
“il avrebbe dovuto sottoporsi prima dell'esperimento del ricorso per D.I. al giudizio arbitrale”. CP_1
Invero, controparte richiama una disposizione del precedente e non più in vigore – dall'anno 2017 –
Regolamento del CP_1
Ed invero il Regolamento attualmente vigente (DOC. 2) prevede, testualmente, all'art. 34 che “(…) il presente
Regolamento ed il Preventivo ed il Consuntivo di spesa regolarmente approvato dal gestore, costituiranno elementi di prova idonei ai sensi dell'art. 633 e ss c.p.c. all'istaurazione, presso le sedi competenti, di procedimento monitorio finalizzato al conseguimento delle somme dovute dall'operatore inadempiente”.
Peraltro, il vigente Regolamento, diversamente dal precedente, non contempla alcuna clausola compromissoria e, pertanto, correttamente il procedeva alla proposizione del ricorso per decreto CP_1 ingiuntivo.
Parte opponente lamenta che il D.I. opposto sia stato concesso sulla sola produzione di tre fatture proforma, senza specificare i relativi criteri di emissione e, dunque, prive di alcuna valenza probatoria fiscale e giudiziale dell'esistenza di un rapporto creditorio a carico di parte opponente.
Al fine di chiarire il valore probatorio attribuibile alla fattura è necessario prendere in considerazione gli artt.
2709 e 2710 c.c., poiché gli stessi disciplinano l'efficacia probatoria delle scritture contabili, affermando come le stesse possano fare prova contro, ovvero a favore dell'imprenditore, da cui provengono.
La giurisprudenza è pacifica nell'affermare l'applicabilità degli articoli in parola alla fattura commerciale.
Infatti, costituisce orientamento ormai consolidato quello secondo cui quest'ultima, in conseguenza della sua accettazione, ha efficacia probatoria non solamente nei confronti dell'emittente, ma anche tra imprenditori relativamente ai rapporti – in particolare, di quelli aventi natura contrattuale – tra gli stessi intercorsi (Cass. civ., sez. II, 19 Luglio 2011, n. 15832; Cass. civ. sez. I, 19 Febbraio 2010, n. 3990; Cass. civ., sez. II, 7 Agosto
1990, n. 7976).
Orbene, nel caso di specie, parte opponente non ha mai contestato la valenza probatoria e la correttezza delle fatture proforma se non con l'opposizione al D.I.
Conseguentemente, il Tribunale di Catania ha correttamente concesso il D.I. opposto sulla base delle produzioni documentali dell'odierna opposta, poiché nel procedimento monitorio assumono natura di
“prova scritta” anche elementi documentali che nell'ambito di un giudizio a cognizione piena non sarebbero in grado di dimostrare la fondatezza della pretesa del ricorrente, tanto che il provvedimento monitorio è suscettibile di esecuzione provvisoria.
Orbene, appare evidente la palese e manifesta inammissibilità dell'avversa opposizione, esperita, come suesposto, per chiare finalità dilatorie e strumentali che rappresentano, pertanto, una palese ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, 3 comma, c.p.c., poiché finalizzata al solo scopo di procrastinare il legittimo diritto al credito vantato dalla Società opposta - come riconosciuto in sede monitoria -, attraverso un uso improprio ed ingiustificato dello strumento di opposizione a decreto ingiuntivo.
Infatti, qualora parte opponente agisce in giudizio seppur consapevole di essere priva di qualsiasi prova della sua asserzione, introducendo nel procedimento eccezioni processuali manifestamente infondate e contraddicendo la propria condotta preprocessuale e processuale, il tutto con finalità dilatorie delle giuste ragioni di credito della convenuta opposta, ciò rappresenta un elemento valido per condannare l'opponente non solo al pagamento delle spese di lite, ma anche al risarcimento dei danni.
Tale condotta processuale merita di essere sanzionata ex art 96 c.p.c., così come ritualmente richiesto dalla convenuta/opposta… Tale condanna serve anche a sanzionare il comportamento abusivo della parte in considerazione del danno, arrecato al sistema giudiziario che, inteso nella sua complessità, è già gravato da milioni di procedimenti pendenti per cui, l'aggravamento del carico complessivo con procedimenti introdotti per finalità strumentali e dilatorie, è un comportamento abusivo che merita di essere adeguatamente sanzionato con il pagamento di una somma equitativamente individuata”.
Conseguentemente condanna parte opponente al pagamento della somma di euro 2.000,00 per lite temeraria.
Per effetto del rigetto dell'opposizione il decreto ingiuntivo opposto viene confermato in ogni sua parte stante la mera pretestuosità dell'opposizione.
Le spese seguono la soccombenza e poste a carico di parte opponente ed in favore di parte opposta come liquidate in dispositivo.
PQM
Il GOT Dott.ssa Alessia Trovato, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni altra contraria istanza ed eccezione cosi statuisce:
dichiara preliminarmente l'ammissibilità della domanda azionata in monitorio;
nel merito rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il Decreto Ingiuntivo opposto;
condanna la società in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della Parte_1 somma di euro 2.000,00 per lite temeraria ex art 96 3 comma c.p.c.;
condanna la società in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle Parte_1 spese processuali in favore di -- che vengono liquidate nella Controparte_3 CP_4 misura di euro 3.200,00 oltre alle spese generali IVA e CPA come per legge.
Cosi deciso in Catania, 08.05.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Alessia Trovato