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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 25/11/2025, n. 3133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 3133 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia assistenziale in primo grado iscritta al n. 12110/2024
r.g., decisa nell'udienza del 25.11.2025, promossa da
, con gli avv.ti Stefano Di Giacomo e Antonino Di Giacomo;
Parte_1
ricorrente
contro con l'avv. Francesco Certomà; CP_1
convenuto
avente ad oggetto: accertamento negativo di indebito.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato l'11.12.2024, chiedeva dichiararsi non Parte_1
dovuta la restituzione della somma di euro 10.247,71 pretesa dall con CP_1
nota del 30.9.2024 a titolo di recupero di ratei dell'assegno di invalidità
civile n. 7134679 indebitamente percepiti nel periodo dall'1.1.2022 al
31.7.2024 e condannarsi l' a pagare quanto eventualmente trattenuto CP_1
a tale titolo.
Costituendosi in giudizio, l' chiedeva rigettarsi la domanda. CP_1
1 All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata.
Con nota del 30.9.2024, l' ha accertato un indebito di euro 10.247,71 CP_1
a titolo di ratei dell'assegno di invalidità civile di cui all'art. 13 l. 30.3.1971
n. 118 (pensione cat. invciv n. 7134679) erogati nel periodo dall'1.1.2022
al 31.7.2024, ma non dovuti per intervenuto superamento del limite reddituale.
L'istante deduce la irripetibilità del preteso indebito per difetto di dolo e in forza del principio di tutela dell'affidamento, trattandosi di ratei percepiti in epoca anteriore all'accertamento dell'indebito.
Ebbene, la giurisprudenza di legittimità, in materia di ripetizione di indebito di prestazioni assistenziali – quale è pacificamente l'assegno di invalidità civile di cui all'art. 13 l. 30.3.1971 n. 118 – se per un verso ha escluso l'applicazione della speciale disciplina dettata per le prestazioni previdenziali, per altro verso ha tuttavia limitato l'applicabilità della generale disciplina dettata dall'art. 2033 c.c. ai soli casi in cui manchi qualsiasi rapporto assistenziale fra il beneficiario della prestazione e l'istituto erogatore (come per l'errore di persona), mentre negli altri casi,
riconducibili alla mancanza di un requisito per conseguire la prestazione,
ha negato la ripetibilità dei ratei erogati nel periodo anteriore al provvedimento che accerti che la prestazione non era dovuta, ove percepiti in buona fede: cfr. Cass. 28.3.2006 n. 7048, Cass. 23.1.2008 n.
2 1446, Cass. 28.4.2009 n. 9939, Cass. 25.9.2009 n. 24778, Cass. 17.4.2014
n. 8970, Cass.
1.10.2015 n. 19638.
Con particolare riferimento alla ipotesi, qui ricorrente, di difetto del requisito reddituale, la giurisprudenza di legittimità, in un più recente arresto, dopo avere ribadito che “l'indebito assistenziale, in mancanza di
norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo
successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che
accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non
ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come
nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto
assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23.8.2003 n. 12406),
nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali
(Cass.
5.3.2018 n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità
di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero
dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo
comprovato dell'accipiens”, ha confermato il principio per cui “l'indebito
assistenziale per venire meno dei requisiti reddituali, inteso rigorosamente
quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata
chiesta e si aveva il diritto di percepire, determina il diritto a ripetere le
somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il
superamento dei requisiti reddituali;
ciò a meno che risulti provato che
l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in situazione di dolo
rispetto al venire meno del suo diritto (come ad es. allorquando
l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere
inequivocabile il venir meno del beneficio), trattandosi di coefficiente che
3 naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le
norme limitative della ripetibilità dell'indebito”: cfr. Cass.
9.11.2018 n.
28771; in senso conforme, cfr. Cass. 15.10.2019 n. 26036 e Cass.
30.6.2020 n. 13223.
Ancora più recentemente, la S.C. ha precisato che “l'indebito assistenziale,
per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far
tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti,
salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non
configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati
reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di
conoscere”: cfr. Cass. 23.2.2023 n. 5606.
A quest'ultimo proposito, la S.C. ha così statuito: “nessun obbligo di
restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già
dichiarato i propri redditi alla p.a., ed essi fossero perciò conoscibili
dall' al quale già il d.l. 269/2003, art. 42, conv. in l. 326/2003, CP_1
consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo
del controllo telematico dei requisiti reddituali. Il concetto è stato reso
ancor più chiaro ed esplicito dal d.l. 78/2009, art. 15, conv. in l. 102/2009,
il quale prevede che dal 1° gennaio 2010 l'amministrazione finanziaria ed
ogni altra amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a
determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali
collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all in via CP_1
telematica le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro
disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni
4 pensionistiche o assistenziali residenti in [...]. Da ciò si evince che tutti i
fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o
assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via CP_1
telematica. Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dal d.l.
78/2010, art. 13, conv. in l. 122/2010, il quale prevede al co. 1 l'istituzione
presso l' del casellario dell'assistenza per la raccolta, la conservazione CP_1
e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti
aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al co. 6 dello stesso
art. 13 stabilisce che i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al
precedente co. 8 devono comunicare all' soltanto i dati della propria CP_1
situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia
già stata integralmente comunicata all'amministrazione finanziaria (…)
sicché giammai potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa
comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento
della prestazione che l' conosce o ha l'onere di conoscere”: cfr. Cass. CP_1
30.6.2020 n. 13223; in senso conforme, cfr. Cass. 20.5.2021 n. 13915.
Tale principio deve trovare applicazione anche nel caso in esame, in cui l' ha erroneamente erogato la prestazione assistenziale pur in difetto CP_1
del requisito reddituale: e ciò, in quanto i redditi dell'istante erano conosciuti o comunque conoscibili dall'ente, che peraltro non ne ha dedotto la omessa comunicazione da parte dell'interessato; al contrario,
proprio nella nota di comunicazione dell'indebito si legge che la pensione
è stata ricalcolata “sulla base della sua comunicazione dei redditi per
l'anno 2021”, così ammettendosi, da parte dell l'avvenuta CP_1
dichiarazione dei redditi all'Agenzia delle entrate.
5 Non è pertanto ravvisabile nella specie il dolo del beneficiario.
Ne consegue la irripetibilità dell'indebito.
Conclusivamente, deve dichiararsi non dovuta dall'istante all' la CP_1
restituzione della somma pretesa, nonché e condannarsi l' a pagare CP_1
all'istante quanto eventualmente trattenuto a tale titolo.
Le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori dichiaratisi anticipanti.
P.q.m.
dichiara non dovuta dall'istante la restituzione all' della somma di CP_1
euro 10.247,71 richiesta dall'ente con comunicazione del 30.9.2024 e condanna l a pagare all'istante quanto eventualmente trattenuto a CP_1
tale titolo;
condanna l' a rifondere all'istante le spese di causa, CP_1
liquidate in euro 43,00 per esborsi ed euro 1.900,00 per compensi professionali oltre r.s.f. 15%, iva e cap, con distrazione in favore dei procuratori anticipanti avv.ti Stefano Di Giacomo e Antonino Di Giacomo.
Taranto, 25.11.2025.
Il giudice dott. Lorenzo De Napoli
6
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia assistenziale in primo grado iscritta al n. 12110/2024
r.g., decisa nell'udienza del 25.11.2025, promossa da
, con gli avv.ti Stefano Di Giacomo e Antonino Di Giacomo;
Parte_1
ricorrente
contro con l'avv. Francesco Certomà; CP_1
convenuto
avente ad oggetto: accertamento negativo di indebito.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato l'11.12.2024, chiedeva dichiararsi non Parte_1
dovuta la restituzione della somma di euro 10.247,71 pretesa dall con CP_1
nota del 30.9.2024 a titolo di recupero di ratei dell'assegno di invalidità
civile n. 7134679 indebitamente percepiti nel periodo dall'1.1.2022 al
31.7.2024 e condannarsi l' a pagare quanto eventualmente trattenuto CP_1
a tale titolo.
Costituendosi in giudizio, l' chiedeva rigettarsi la domanda. CP_1
1 All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata.
Con nota del 30.9.2024, l' ha accertato un indebito di euro 10.247,71 CP_1
a titolo di ratei dell'assegno di invalidità civile di cui all'art. 13 l. 30.3.1971
n. 118 (pensione cat. invciv n. 7134679) erogati nel periodo dall'1.1.2022
al 31.7.2024, ma non dovuti per intervenuto superamento del limite reddituale.
L'istante deduce la irripetibilità del preteso indebito per difetto di dolo e in forza del principio di tutela dell'affidamento, trattandosi di ratei percepiti in epoca anteriore all'accertamento dell'indebito.
Ebbene, la giurisprudenza di legittimità, in materia di ripetizione di indebito di prestazioni assistenziali – quale è pacificamente l'assegno di invalidità civile di cui all'art. 13 l. 30.3.1971 n. 118 – se per un verso ha escluso l'applicazione della speciale disciplina dettata per le prestazioni previdenziali, per altro verso ha tuttavia limitato l'applicabilità della generale disciplina dettata dall'art. 2033 c.c. ai soli casi in cui manchi qualsiasi rapporto assistenziale fra il beneficiario della prestazione e l'istituto erogatore (come per l'errore di persona), mentre negli altri casi,
riconducibili alla mancanza di un requisito per conseguire la prestazione,
ha negato la ripetibilità dei ratei erogati nel periodo anteriore al provvedimento che accerti che la prestazione non era dovuta, ove percepiti in buona fede: cfr. Cass. 28.3.2006 n. 7048, Cass. 23.1.2008 n.
2 1446, Cass. 28.4.2009 n. 9939, Cass. 25.9.2009 n. 24778, Cass. 17.4.2014
n. 8970, Cass.
1.10.2015 n. 19638.
Con particolare riferimento alla ipotesi, qui ricorrente, di difetto del requisito reddituale, la giurisprudenza di legittimità, in un più recente arresto, dopo avere ribadito che “l'indebito assistenziale, in mancanza di
norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo
successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che
accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non
ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come
nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto
assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23.8.2003 n. 12406),
nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali
(Cass.
5.3.2018 n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità
di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero
dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo
comprovato dell'accipiens”, ha confermato il principio per cui “l'indebito
assistenziale per venire meno dei requisiti reddituali, inteso rigorosamente
quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata
chiesta e si aveva il diritto di percepire, determina il diritto a ripetere le
somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il
superamento dei requisiti reddituali;
ciò a meno che risulti provato che
l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in situazione di dolo
rispetto al venire meno del suo diritto (come ad es. allorquando
l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere
inequivocabile il venir meno del beneficio), trattandosi di coefficiente che
3 naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le
norme limitative della ripetibilità dell'indebito”: cfr. Cass.
9.11.2018 n.
28771; in senso conforme, cfr. Cass. 15.10.2019 n. 26036 e Cass.
30.6.2020 n. 13223.
Ancora più recentemente, la S.C. ha precisato che “l'indebito assistenziale,
per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far
tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti,
salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non
configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati
reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di
conoscere”: cfr. Cass. 23.2.2023 n. 5606.
A quest'ultimo proposito, la S.C. ha così statuito: “nessun obbligo di
restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già
dichiarato i propri redditi alla p.a., ed essi fossero perciò conoscibili
dall' al quale già il d.l. 269/2003, art. 42, conv. in l. 326/2003, CP_1
consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo
del controllo telematico dei requisiti reddituali. Il concetto è stato reso
ancor più chiaro ed esplicito dal d.l. 78/2009, art. 15, conv. in l. 102/2009,
il quale prevede che dal 1° gennaio 2010 l'amministrazione finanziaria ed
ogni altra amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a
determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali
collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all in via CP_1
telematica le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro
disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni
4 pensionistiche o assistenziali residenti in [...]. Da ciò si evince che tutti i
fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o
assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via CP_1
telematica. Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dal d.l.
78/2010, art. 13, conv. in l. 122/2010, il quale prevede al co. 1 l'istituzione
presso l' del casellario dell'assistenza per la raccolta, la conservazione CP_1
e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti
aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al co. 6 dello stesso
art. 13 stabilisce che i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al
precedente co. 8 devono comunicare all' soltanto i dati della propria CP_1
situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia
già stata integralmente comunicata all'amministrazione finanziaria (…)
sicché giammai potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa
comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento
della prestazione che l' conosce o ha l'onere di conoscere”: cfr. Cass. CP_1
30.6.2020 n. 13223; in senso conforme, cfr. Cass. 20.5.2021 n. 13915.
Tale principio deve trovare applicazione anche nel caso in esame, in cui l' ha erroneamente erogato la prestazione assistenziale pur in difetto CP_1
del requisito reddituale: e ciò, in quanto i redditi dell'istante erano conosciuti o comunque conoscibili dall'ente, che peraltro non ne ha dedotto la omessa comunicazione da parte dell'interessato; al contrario,
proprio nella nota di comunicazione dell'indebito si legge che la pensione
è stata ricalcolata “sulla base della sua comunicazione dei redditi per
l'anno 2021”, così ammettendosi, da parte dell l'avvenuta CP_1
dichiarazione dei redditi all'Agenzia delle entrate.
5 Non è pertanto ravvisabile nella specie il dolo del beneficiario.
Ne consegue la irripetibilità dell'indebito.
Conclusivamente, deve dichiararsi non dovuta dall'istante all' la CP_1
restituzione della somma pretesa, nonché e condannarsi l' a pagare CP_1
all'istante quanto eventualmente trattenuto a tale titolo.
Le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori dichiaratisi anticipanti.
P.q.m.
dichiara non dovuta dall'istante la restituzione all' della somma di CP_1
euro 10.247,71 richiesta dall'ente con comunicazione del 30.9.2024 e condanna l a pagare all'istante quanto eventualmente trattenuto a CP_1
tale titolo;
condanna l' a rifondere all'istante le spese di causa, CP_1
liquidate in euro 43,00 per esborsi ed euro 1.900,00 per compensi professionali oltre r.s.f. 15%, iva e cap, con distrazione in favore dei procuratori anticipanti avv.ti Stefano Di Giacomo e Antonino Di Giacomo.
Taranto, 25.11.2025.
Il giudice dott. Lorenzo De Napoli
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