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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 03/02/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
I n n o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o
Tribunale Ordinario di Benevento
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 3749/2024R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
, elettivamente domiciliato in LARGO CHIESA, 5 82030 Parte_1
SAN SALVATORE TELESINO, presso lo studio dell'avv. ROMANO LUIGI, che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
C O N T R O
elettivamente domiciliato rappresentato e difeso dall' Avv. Tommaso CP_1
Parisi giusta procura generale alle liti del 22.3.24, ed elettivamente domiciliato in
Benevento alla Via Michele Foschini 28 presso l'ufficio legale distrettuale della sede provinciale dell CP_2
- resistente - all'esito della trattazione scritta del 31/01/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
1.
Con ricorso depositato il 19.9.24 parte ricorrente ha esposto:
- Che in data 23.12.2022, presentava innanzi al Tribunale di Messina,
Sezione Lavoro e Previdenza, ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 1 445 bis, al fine di ottenere la declaratoria del proprio diritto al riconoscimento dell'indennità d'accompagnamento;
- che il predetto ricorso veniva iscritto a ruolo con numero R.G. n.
7237/2022 ed, espletata la CTU, il Tribunale emetteva, in data 22.03.2024, decreto di omologa ex art. 445 bis, 5° co, cpc, con riconoscimento del il requisito sanitario richiesto per l'indennità d'accompagnamento a far data dalla domanda amministrativa (23.02.2022);
- che in data 28.03.2024 e 28.05.2024 veniva rispettivamente notificato, dal patronato di Benevento, alla sede Provinciale di Benevento, ente CP_3
pagatore, e alla sede di Messina, il modello AP70, unitamente al decreto di omologa e alla CTU;
- che veniva altresì rinotificato, ai sensi della L.53/1994, il decreto di omologa all;
CP_1
- che ciononostante e nonostante vari solleciti, a tutt'oggi, decorso notevolmente il termine di legge, i resistenti ancora non hanno provveduto al pagamento della prestazione né hanno giustificato il motivo.
Ha concluso chiedendo di: “dichiarare che l'istante ha diritto all'indennità
d'accompagnamento dal 23 febbraio 2022; 2. accertare e dichiarare, conseguentemente, l'esistenza in capo all'istante di tutti i requisiti richiesti per la concessione dell'indennità d'accompagnamento;
3. condannare l'
[...]
al pagamento in favore della Controparte_4
ricorrente della relativa prestazione, con decorrenza da febbraio 2022, oltre gli interessi legali ed il risarcimento del danno da svalutazione monetaria;
4. vinte le spese ed onorari del giudizio, con distrazione”.
Ciò posto, si evidenzia che l' nel costituirsi in giudizio ha evidenziato che, CP_2
come appare evidente nel testo della richiamata omologa, in essa non vi è riportata alcuna menzione della prestazione di cui si sarebbe dovuto procedere
2 alla liquidazione con ciò impedendo al competente ufficio amministrativo di ottemperare all'ordine del giudice.
2.
Dalla documentazione in atti effettivamente risulta che nel decreto di omologa per un evidente errore materiale non è indicato il requisito sanitario riconosciuto , ma solo la decorrenza (dalla domanda amministrativa), tuttavia essendo indicati il numero del ricorso, il ricorrente ed essendo richiamate dal Giudice le risultanze probatorie della consulenza tecnica ed avendo la parte inviato il modello AP70
(all'ufficio di Messina allegando la ctu e l'omologa e all'ufficio di Telese CP_1
Terme allegando l'omologa) ben poteva procedere alla liquidazione o chiedere chiarimenti .
3.
Pertanto, la domanda va accolta e per l'effetto l va condannato alla CP_1
erogazione della prestazione dell'indennità d'accompagnamento dal 23 febbraio
2022 così come riconosciuta all'esito del proc. n. 7237.22, oltre interessi come per legge.
4.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano al minimo stante la natura della controversia.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, contrariis reiectis, definitivamente decidendo, così provvede:
1) accerta e dichiara il diritto del ricorrente all'erogazione della prestazione dell'indennità d'accompagnamento dal 23 febbraio 2022 così come riconosciuta all'esito del proc. n. 7237.22, oltre interessi come per legge;
2) e per l'effetto, condanna l' alla erogazione della prestazione di cui al CP_1
punto precedente;
3 3) condanna l' a rifondere ai ricorrenti le spese di lite che liquida in CP_1
euro 1312,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge con attribuzione al procuratore anticipatario
Così deciso in Benevento, 1/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
4
I n n o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o
Tribunale Ordinario di Benevento
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 3749/2024R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
, elettivamente domiciliato in LARGO CHIESA, 5 82030 Parte_1
SAN SALVATORE TELESINO, presso lo studio dell'avv. ROMANO LUIGI, che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
C O N T R O
elettivamente domiciliato rappresentato e difeso dall' Avv. Tommaso CP_1
Parisi giusta procura generale alle liti del 22.3.24, ed elettivamente domiciliato in
Benevento alla Via Michele Foschini 28 presso l'ufficio legale distrettuale della sede provinciale dell CP_2
- resistente - all'esito della trattazione scritta del 31/01/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
1.
Con ricorso depositato il 19.9.24 parte ricorrente ha esposto:
- Che in data 23.12.2022, presentava innanzi al Tribunale di Messina,
Sezione Lavoro e Previdenza, ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 1 445 bis, al fine di ottenere la declaratoria del proprio diritto al riconoscimento dell'indennità d'accompagnamento;
- che il predetto ricorso veniva iscritto a ruolo con numero R.G. n.
7237/2022 ed, espletata la CTU, il Tribunale emetteva, in data 22.03.2024, decreto di omologa ex art. 445 bis, 5° co, cpc, con riconoscimento del il requisito sanitario richiesto per l'indennità d'accompagnamento a far data dalla domanda amministrativa (23.02.2022);
- che in data 28.03.2024 e 28.05.2024 veniva rispettivamente notificato, dal patronato di Benevento, alla sede Provinciale di Benevento, ente CP_3
pagatore, e alla sede di Messina, il modello AP70, unitamente al decreto di omologa e alla CTU;
- che veniva altresì rinotificato, ai sensi della L.53/1994, il decreto di omologa all;
CP_1
- che ciononostante e nonostante vari solleciti, a tutt'oggi, decorso notevolmente il termine di legge, i resistenti ancora non hanno provveduto al pagamento della prestazione né hanno giustificato il motivo.
Ha concluso chiedendo di: “dichiarare che l'istante ha diritto all'indennità
d'accompagnamento dal 23 febbraio 2022; 2. accertare e dichiarare, conseguentemente, l'esistenza in capo all'istante di tutti i requisiti richiesti per la concessione dell'indennità d'accompagnamento;
3. condannare l'
[...]
al pagamento in favore della Controparte_4
ricorrente della relativa prestazione, con decorrenza da febbraio 2022, oltre gli interessi legali ed il risarcimento del danno da svalutazione monetaria;
4. vinte le spese ed onorari del giudizio, con distrazione”.
Ciò posto, si evidenzia che l' nel costituirsi in giudizio ha evidenziato che, CP_2
come appare evidente nel testo della richiamata omologa, in essa non vi è riportata alcuna menzione della prestazione di cui si sarebbe dovuto procedere
2 alla liquidazione con ciò impedendo al competente ufficio amministrativo di ottemperare all'ordine del giudice.
2.
Dalla documentazione in atti effettivamente risulta che nel decreto di omologa per un evidente errore materiale non è indicato il requisito sanitario riconosciuto , ma solo la decorrenza (dalla domanda amministrativa), tuttavia essendo indicati il numero del ricorso, il ricorrente ed essendo richiamate dal Giudice le risultanze probatorie della consulenza tecnica ed avendo la parte inviato il modello AP70
(all'ufficio di Messina allegando la ctu e l'omologa e all'ufficio di Telese CP_1
Terme allegando l'omologa) ben poteva procedere alla liquidazione o chiedere chiarimenti .
3.
Pertanto, la domanda va accolta e per l'effetto l va condannato alla CP_1
erogazione della prestazione dell'indennità d'accompagnamento dal 23 febbraio
2022 così come riconosciuta all'esito del proc. n. 7237.22, oltre interessi come per legge.
4.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano al minimo stante la natura della controversia.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, contrariis reiectis, definitivamente decidendo, così provvede:
1) accerta e dichiara il diritto del ricorrente all'erogazione della prestazione dell'indennità d'accompagnamento dal 23 febbraio 2022 così come riconosciuta all'esito del proc. n. 7237.22, oltre interessi come per legge;
2) e per l'effetto, condanna l' alla erogazione della prestazione di cui al CP_1
punto precedente;
3 3) condanna l' a rifondere ai ricorrenti le spese di lite che liquida in CP_1
euro 1312,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge con attribuzione al procuratore anticipatario
Così deciso in Benevento, 1/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
4