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Sentenza 13 luglio 2025
Sentenza 13 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 13/07/2025, n. 634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 634 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati :
1) Dott. Maria G. Di Marco - Presidente
2) Dott. Michele De Maria - Consigliere rel.
3) Dott. Carmelo Ioppolo - Consigliere Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1369/2023 promossa in grado di appello d a rappresentato e difeso dall'avv. Erasmo Foraci. Parte_1
APPELLANTE Contro
rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Rizzo. CP_1
APPELLATO
All'udienza del 22 maggio 2025 le parti hanno concluso come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso del 23/2/2023 adiva il G.L. del Tribunale di Parte_1
Marsala per lamentare che, nonostante fosse stato riconosciuto cieco parziale con conseguimento della relativa indennità e quantunque con decreto del 23/6/2022 reso nel procedimento n. 3529/2021 il Tribunale di Marsala avesse omologato l'a.t.p. recante l'accertamento sanitario risultante dalla CTU di “una totale e permanente invalidità lavorativa al 100% con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (Legge 18/80 e 508/88) con riconoscimento di indennità di accompagnamento, l' CP_1 aveva rifiutato di liquidare l'indennità di accompagnamento a motivo del fatto che egli era già titolare di prestazione riconosciuta in quanto cieco parziale. Deduceva l'illegittimità del rifiuto opposto dall' ed invocava gli effetti della CP_2 sentenza della Corte Costituzionale n. 346/1989 la quale aveva dichiarato l'illegittimità delle norme sull'indennità di accompagnamento nella parte in cui escludevano che ad integrare lo stato di totale inabilità con diritto all'indennità di accompagnamento potesse concorrere, con altre minorazioni, la cecità parziale. Nel contraddittorio delle parti, con sentenza del 6/7/2023 il G.L. ha rigettato il ricorso. Premessa la disciplina di legge (art. 2 Legge n. 429/1991) che ammetteva il cumulo delle indennità previste a favore dei ciechi assoluti con l'indennità di accompagnamento e che tale cumulo non era previsto per coloro che erano titolari di indennità quali ciechi parziali, il G.L. ha osservato che per effetto dell'intervento additivo riconducibile alla sentenza della Corte Costituzionale la cecità parziale poteva concorrere ad integrare , unitamente ad altre minorazioni, lo stato di totale inabilità ma che, ai fini del riconoscimento della indennità di accompagnamento, era necessaria la sussistenza degli altri requisiti prescritti da quest'ultima - costituiti dalla impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, ovvero la incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con necessità di assistenza continua - quale conseguenza delle altre diverse minorazioni autonomamente considerate. La sentenza di primo grado è stata impugnata dal il quale ne censura l'infedeltà Parte_1 nella interpretazione del dictum del Giudice delle Leggi e l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie trasfuse nella c.t.u. redatta nell'ambito dell'a.t.p., la quale, in coerenza con l'insegnamento della Corte , aveva considerato complessivamente tutte le patologie da cui risultava affetto il ricorrente, inclusa anche la grave minorazione visiva
(cecità parziale) valutandone gli effetti ai fini dell'attribuzione dell'indennità di accompagnamento. Resiste anche in questo grado l' , il quale ribadisce la ragione ostativa al CP_1 riconoscimento della indennità di accompagnamento nel fatto che il relativo presupposto (incapacità di compiere da solo gli atti della vita) era stato accertato dal c.t.u. solo includendovi le patologie visive già indennizzate da altra prestazione, con conseguente divieto di cumulo di indennità per la stessa patologia” . Ciò posto l'appello è infondato. La sentenza della Corte Costituzionale n. 346/1989, a più riprese citata, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 1, primo comma, della legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili) e 2, quarto comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore di mutilati ed invalidi civili) nella parte in cui escludeva che ad integrare lo stato di totale inabilita con diritto all'indennità di accompagnamento potesse concorrere, con altre minorazioni, la cecità parziale. La Corte ha osservato nei “considerando” che il presupposto per il riconoscimento della indennità di accompagnamento è che si tratti di soggetti non deambulanti o non in grado di provvedere a se stessi per le esigenze della vita quotidiana, requisito che è ulteriore ed aggiuntivo rispetto allo stato di totale inabilità al lavoro e che legittima la prestazione allo scopo di porre l'assistito in grado di far fronte alle esigenze di accompagnamento e di assistenza che quella condizione necessariamente comporta. In sede applicativa, poi, la Corte di cassazione ha chiarito che la cecità parziale, a seguito della sentenza della Corte cost. n. 346 del 1989 può costituire un fattore concorrente ad integrare, assieme ad altre minorazioni, lo stato di totale inabilità che, in presenza degli altri requisiti prescritti da quest'ultima legge (impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, ovvero incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con conseguente necessità di un'assistenza continua), attribuisce il diritto all'indennità di accompagnamento dalla stessa prevista (Cass. n. 26559 del 22/10/2018 ). Con ciò intendendosi che, fermi restando gli effetti riconducibili alla sentenza n. 346 del 1989 che ha cancellato il divieto di cumulo tra le prestazioni , resta la condizione che le altre patologie diverse dalla cecità parziale, le quali concorrono a determinare lo stato di inabilità assoluta, siano idonee nel loro insieme a integrare il requisito sanitario per l'accesso alla prestazione in argomento, sorgendo in caso contrario una situazione di incompatibiltà dovuta alla duplicazione dell'una prestazione (indennità per ciechi parziali) con l'altra (indennità di accompagnamento ) siccome riconducibili alla medesima patologia (arg. ex Corte di Cassazione n. 22126 dell'11/9/2018).
Nel caso di specie, di contro, l'accertamento medico-legale condotto in sede di a.t.p. ha enucleato dal concorso tra la cecità parziale e le altre patologie – scompenso cardiaco e artrosi – la sussistenza dei presupposti legittimanti il riconoscimento della indennità di accompagnamento, il che appare preclusivo dell'invocato cumulo delle prestazioni. Per le ragioni che precedono deve pronunciarsi il rigetto del proposto gravame. Sussistendo la clausola di esonero di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., la parte soccombente va dichiarata esente dall'onere delle spese processali.
P.Q.M.
La Corte , definitivamente pronunciando, conferma la sentenza n. 568/2023 pronunciata dal Tribunale di Marsala in data 6 luglio 2023. Dichiara non dovute da le spese del presente grado di giudizio. Parte_1
Palermo 22 maggio 2025 Il Consigliere est. Il Presidente Michele De Maria Maria G. Di Marco