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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 02/07/2025, n. 643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 643 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, dott.ssa
Anna Smedile, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 473 del Registro Generale Contenzioso 2023
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, e , nata in [...] l'[...], C.F. C.F._1 Parte_2
, entrambi elettivamente domiciliati in Barcellona P.G., Via Operai C.F._2
n. 102, presso lo studio dell'avv. Maurizio Crimi, che li rappresenta e difende come da procura in atti;
- attori -
CONTRO
, nata a [...] il [...], C.F. Controparte_1
, residente in [...], elettivamente C.F._3 domiciliata in Falcone, Via Nazionale n. 66, presso lo studio dell'avv. Ilaria Donato, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
E
, nato a [...] il [...], C.F. , e CP_2 C.F._4
, nata a [...] il [...], C.F. Controparte_3
, entrambi residenti in [...], C.F._5 elettivamente domiciliati in Barcellona P.G., Via J.F. Kennedy n. 352, presso lo studio dell'avv. Concetta Triscari Barberi, che li rappresenta e difende come da procura in atti
- convenuti -
avente per OGGETTO: inadempimento contrattuale e risarcimento del danno. CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da note scritte depositate ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. e hanno convenuto in giudizio Parte_1 Parte_2 CP_1
, e esponendo: che gli attori sono
[...] CP_2 Controparte_3 comproprietari di un appartamento sito in Furnari, Viale Della Libertà n. 3, posto al secondo piano di un immobile a più elevazioni;
che e CP_2 Controparte_3 sono comproprietari dell'appartamento sito al primo piano del predetto immobile;
che questi ultimi, con atto di compravendita in notar del 06/12/2018, Persona_1 trasferivano agli odierni attori la proprietà del lastrico solare posto al terzo piano dello stesso fabbricato per il corrispettivo di euro 10.000,00; che di tale fabbricato fanno parte anche due unità commerciali ubicate al piano terra, con ingresso autonomo da Via Vittorio
Emanuele, di proprietà di e;
che dalla relazione Controparte_4 Controparte_1 tecnica di accertamento del 27/05/2021, della cui stesura era stato incaricato dagli odierni attori il geometra risultava che il fabbricato de quo versava in una Controparte_5 situazione di degrado tale da giustificare l'urgenza di un intervento manutentivo;
che tale situazione si concretava, precipuamente, nella presenza di più o meno estese fessurazioni dell'intonaco, determinate dal rigonfiamento dello stesso e del sottostante calcestruzzo copriferro, il quale, in alcuni tratti, si era staccato dall'armatura metallica;
che, al fine di ripristinare il decoro e le condizioni di sicurezza dell'edificio, usufruendo, al tempo stesso, dell'agevolazione statale “bonus facciate” prevista dalla legge di bilancio 2020 ed estesa, con successivo provvedimento legislativo, fino al 31 dicembre 2022, gli attori invitavano formalmente , e , in Controparte_1 CP_2 Controparte_3 qualità di comproprietari, ad avviare l'iter burocratico per l'attivazione dei predetti aiuti statali;
che, stante l'inerzia di questi ultimi, gli attori si dichiaravano disposti ad intervenire a proprie spese sulle parti ammalorate dell'immobile, con l'intento di procedere, in una seconda fase, al recupero dei costi sostenuti;
che, alla luce del disposto di cui all'art. 1134 c.c., il quale prevede che il condomino che abbia sostenuto delle spese per le cose comuni senza la previa autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea non ha diritto al rimborso a meno che non provi che le stesse fossero finalizzate all'esecuzione di interventi urgenti ed improrogabili, gli attori adivano codesto Tribunale per chiedere l'ammissione di accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 696 c.p.c., cui seguiva l'iscrizione del relativo procedimento al n. 1443/2021 R.G.; che, a seguito del raggiungimento di un accordo transattivo tra le parti, la citata procedura veniva abbandonata, giusto provvedimento del Presidente del Tribunale di Barcellona P.G. emesso in data 7/12/2021; che, in data 12/03/2022, tale accordo veniva trasfuso in una scrittura privata, con la quale le parti si determinavano a procedere immediatamente all'individuazione di una ditta ai fini dell'esecuzione dei lavori di ripristino delle facciate dell'edificio, nonché all'aggiudicazione dei medesimi in base al criterio del minor prezzo;
che, individuata la ditta, i tecnici incaricati provvedevano alla redazione della scrittura di affidamento dei lavori ed i comproprietari venivano invitati a sottoscrivere la relativa commessa;
che, a seguito delle condotte dilatorie poste in essere dagli odierni convenuti, sostanziatesi in una serie di rinvii ingiustificati e tali da mettere a rischio l'accesso alla summenzionata agevolazione, gli attori diffidavano i convenuti a procedere alla sottoscrizione della commessa, assegnando agli stessi un termine di giorni 10 dal ricevimento per il riscontro;
che, nonostante tali solleciti, la richiesta degli attori rimaneva inevasa, con conseguente spirare dei termini previsti dalla legge ai fini della fruizione del succitato beneficio fiscale.
Ciò premesso, gli attori hanno dedotto: che l'importo totale dei lavori di ripristino dei prospetti del fabbricato, così come risultante dal quadro economico allegato alla scrittura privata del 12/03/2022, ammontava ad euro 42.667,61; che, sulla base della ripartizione dei costi approvata dalle parti con detta scrittura, ad e Parte_1 [...] sarebbe toccata una percentuale pari al 37,40% della predetta somma, Parte_2 corrispondente ad euro 15.957,69; che, se gli odierni convenuti avessero adempiuto agli obblighi contrattualmente assunti con la scrittura de qua, gli attori avrebbero potuto imputare allo Stato un importo pari ad euro 9.574,61, corrispondente al 60% della quota di costi gravante sui medesimi;
che l'inadempimento dei convenuti impediva alle parti adempienti di procedere al ripristino delle parti comuni esterne dell'immobile e di usufruire delle opportunità di risparmio offerte dalla normativa surrichiamata, arrecando alle stesse, pertanto, grave pregiudizio.
Sulla scorta di tali considerazioni, gli attori hanno chiesto a codesto Giudice di accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale delle controparti per violazione delle condizioni generali stabilite nella scrittura privata del 12/03/2022 e, per l'effetto, di condannare le medesime a risarcire i danni cagionati agli attori, quantificati in euro
9.574,61 o nella maggiore o minore somma determinata in corso di causa, con vittoria di spese e compensi di giudizio.
In via istruttoria, inoltre, è stata chiesta l'ammissione dei C.T.U. per la liquidazione dei predetti danni, tenuto conto del computo metrico dei lavori di ristrutturazione della facciata del fabbricato de quo e delle agevolazioni fiscali perdute a causa delle condotte poste in essere dai convenuti.
Con comparsa di risposta depositata l'11.05.2023 , la quale Controparte_1 preliminarmente ha eccepito la nullità dell'atto di citazione ai sensi degli artt. 163 c. 3 n.
7 c.p.c. e 166 c.p.c. in ragione dell'assegnazione di un termine a comparire inferiore a quello di legge, con conseguente violazione del diritto di difesa, nonché per non leggibilità dell'udienza di comparizione. Sempre in via preliminare la convenuta ha eccepito il difetto di contraddittorio nei confronti della litisconsorte necessaria CP_4
non chiamata in giudizio sebbene proprietaria di quote millesimali dell'intero
[...] stabile pari al 12,70% e, precisamente, comproprietaria, con del Controparte_1 magazzino ubicato al piano terra, identificato al NCT fg. 6 part. 1220 sub 2. Nel merito, ha contestato la ricostruzione attorea della vicenda processuale e l'inadempimento contrattuale a lei ascritto, oltre alla richiesta risarcitoria, pure contestata nel quantum.
Segnatamente, la convenuta ha dedotto: che l'infruttuoso spirare del termine previsto ex lege ai fini dell'accesso all'agevolazione statale “bonus facciate” non sia dipeso dalle condotte dilatorie asseritamente poste in essere dai convenuti, bensì dal mancato raggiungimento di un accordo in relazione alla ditta cui affidare i lavori di rifacimento delle facciate del fabbricato;
che la fruizione del predetto “bonus facciate” rappresentava una mera possibilità, non essendo certo che gli studi di fattibilità dei lavori sull'immobile avrebbero condotto all'ottenimento del medesimo;
che il bonus non spetta, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell'edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico, che il fabbricato in oggetto si affaccia solo da due lati sulla pubblica via e che, pertanto, tutt'al più il bonus sarebbe stato concesso solo per tale parte di facciata;
che, in ogni caso, non sussiste alcun danno risarcibile, in quanto gli attori non hanno versato, né anticipato alcuna somma per l'esecuzione dei suddetti lavori;
in via subordinata e con riguardo al quantum, che non si comprendono i criteri adoperati dagli odierni attori per la quantificazione della somma richiesta a titolo di risarcimento, ammontante ad euro 9.574,61.
Pertanto, ha chiesto il rigetto delle domande spiegate dagli Controparte_1 attori, con condanna degli stessi alla rifusione delle spese processuali, con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Con comparsa depositata il 12.05.2023 si sono costituiti in giudizio CP_2
e deducendo le stesse eccezioni e difese già articolate da Controparte_3
e chiedendo il rigetto delle domande attoree, con vittoria di compensi Controparte_1
e spese di giudizio. Rigettate le richieste istruttorie con ordinanza del 31.08.2024, la causa è stata rinviata a successiva udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies c.p.c., disponendosene lo svolgimento in modalità telematica ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. ed assegnando alle parti termine per il deposito di brevi note scritte.
Le parti costituite hanno così concluso come da note scritte depositate in atti.
2. Preliminarmente, va richiamato quanto già ritenuto con il provvedimento ex art. 173 bis c.p.c. in ordine alle eccezioni preliminari formulate dai convenuti.
Anzitutto, l'eccezione di nullità dell'atto di citazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 164 e 163, comma 2, n. 7 c.p.c. non è fondata, dal momento che parte attrice ha assegnato un termine a comparire superiore a quello stabilito dalla legge e non inferiore, e che comunque la costituzione del convenuto sana i vizi della citazione.
Inoltre, non sussiste alcun difetto del contraddittorio necessario e, quindi, non ricorrevano i presupposti per integrarlo nei confronti di , in quanto CP_4 asseritamente proprietaria di quote millesimali dell'intero stabile pari al 12,70% e precisamente comproprietaria, con , del magazzino ubicato al piano Controparte_1 terra, identificato al NCT fg. 6 part. 1220 sub 2.
Sul punto è assorbente considerare che la circostanza posta a fondamento del rilievo formulato dai convenuti non è stata documentata.
3. Nel merito, la domanda attorea è infondata e, pertanto, va rigettata per i motivi di seguito esposti.
e hanno chiesto a codesto Giudice di condannare i Parte_1 Parte_2 convenuti al risarcimento dei danni subiti a seguito dell'inadempimento agli obblighi di cui alla scrittura privata del 12/03/2022 ed alla conseguente infruttuosa scadenza dei termini previsti dalla legge ai fini della fruizione del c.d. “bonus facciate”, qualificando detti danni in termini di “danni da perdita di chance”.
Tale fattispecie di danno si configura ogniqualvolta il creditore, a causa della condotta colpevole del danneggiante – la quale può consistere, a seconda dei casi, in un comportamento rilevante ai sensi dell'art. 2043 c.c., ovvero in un inadempimento contrattuale – perda la possibilità di conseguire una determinata utilità.
La “chance” non è assimilabile né ad un'aspettativa di fatto, dalla quale si differenzia per avere ad oggetto un interesse ritenuto meritevole di tutela dall'ordinamento giuridico, né al risultato utile che il danneggiato abbia perso la possibilità di ottenere, integrando essa, piuttosto, una situazione giuridica a sé stante e suscettibile di autonoma valutazione patrimoniale (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. III, n.
24050 del 7/08/2023). La principale differenza tra il danno da perdita di chance e quello derivante dal venir meno dell'utilità stessa risiede nella natura del giudizio controfattuale che il Giudice
è chiamato a formulare ogniqualvolta gli sia richiesto di valutare l'idoneità della condotta del debitore a porsi quale causa efficiente del danno, atteggiandosi il conseguimento della predetta utilità come probabile nell'un caso e come certo nell'altro.
Ciò che deve essere verificato, in sede di valutazione circa la sussistenza dei presupposti per la configurazione della responsabilità da perdita di chance, è il ricorrere di elementi tali da dimostrare che, in assenza dell'altrui condotta colpevole, il danneggiato avrebbe avuto la concreta possibilità di conseguire il risultato utile, non essendo sufficiente che la stessa si configuri in termini di mera eventualità.
Il giudizio sulla probabilità di verificazione dell'evento (c.d. causalità eventistica), in relazione al quale recenti pronunce della giurisprudenza di legittimità richiedono l'accertamento della stessa in misura superiore al 50%, va, tuttavia, tenuto distinto da quello avente ad oggetto la sussistenza del nesso eziologico tra il comportamento del danneggiante e l'evento dannoso, che va condotto sulla base del diverso criterio civilistico del “più probabile che non” ed al quale va attribuita priorità in sede di trattazione.
Pertanto, il percorso logico-argomentativo che il Giudice deve seguire ogniqualvolta sia chiamato a decidere su una domanda di risarcimento dei danni da perdita di chance postula che l'indagine di quest'ultimo si concentri, in primo luogo, sul nesso di causalità tra il comportamento del danneggiante e l'evento di danno e che solo in seguito, qualora ne sia stata accertata l'esistenza, il decidente possa – e debba – valutare l'effettiva possibilità, per il danneggiato, di conseguire il risultato divenuto irrealizzabile a causa della condotta colposa dello stesso danneggiante (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez.
III, n. 12906 del 26/06/2020).
Infine, nell'ipotesi in cui sia stata fornita la prova del predetto nesso eziologico e del danno-evento, inteso come lesione di un interesse giuridicamente rilevante, occorre verificare l'esistenza del danno-conseguenza, ovvero dei pregiudizi effettivamente arrecati alla sfera patrimoniale del danneggiato e legittimanti, pertanto, la corresponsione, in favore di quest'ultimo, di una somma a titolo di risarcimento dei medesimi.
Nel seguire il summenzionato iter logico-argomentativo occorre, nel caso di specie, partire dalla disamina del comportamento degli odierni convenuti, al fine di verificare se lo stesso integri gli estremi dell'inadempimento contrattuale.
Orbene, come è noto, per condivisa e stratificata giurisprudenza della Suprema
Corte, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento;
anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (cfr. Cass. Civ. n. 13533 del 30/10/2001; Cass. Civ., sez. II, n. 13685 del
21/05/2019).
Nel caso che ci occupa, quindi, a fronte delle allegazioni attoree, secondo le quali la mancata fruizione del c.d. “bonus facciate” è dipesa dalle condotte dilatorie degli odierni convenuti, questi ultimi avrebbero dovuto produrre elementi idonei a dimostrare di aver improntato il proprio comportamento ai principi della buona fede e della correttezza.
Sotto tale profilo, non appare sufficiente, ai fini dell'assolvimento di detto onere probatorio, l'affermazione secondo cui l'infruttuoso spirare del termine previsto dalla legge ai fini dell'accesso al summenzionato beneficio deve essere ricondotto al mancato raggiungimento, tra le parti, di un accordo in merito all'individuazione della ditta a cui affidare i lavori di rifacimento delle facciate del fabbricato per cui è causa, costituendo essa, tutt'al più, una mera allegazione di senso contrario a quella effettuata dalle controparti e non essendo state sul punto articolati validi. mezzi di prova. Sul punto, va rilevato che le prove orali richieste in parte qua vertevano su valutazioni soggettive o su fatti generici e non adeguatamente circostanziati, tanto da essere inammissibili e non rilevanti ai fini della decisione.
Quanto al nesso eziologico tra la condotta dei convenuti ed il danno-evento, esso può ritenersi assorbito nel giudizio relativo alla configurabilità dell'inadempimento, avuto riguardo alla fonte – contrattuale – della relativa responsabilità ed alla giurisprudenza formatasi sul punto, la quale ha rappresentato la necessità di distinguere, nell'ambito delle obbligazioni ex contractu, ai fini dell'allocazione dei carichi probatori tra le parti in causa, tra quelle aventi ad oggetto una prestazione professionale e tutte le altre.
Secondo il richiamato orientamento giurisprudenziale, solo con riferimento alle prime occorre differenziare la nozione di nesso causale tra condotta inadempiente e danno-evento da quella di inadempimento, conseguendone la configurazione, in capo al danneggiato, dell'onere di fornire la prova sia dell'uno che dell'altro. Nel caso delle prestazioni professionali, infatti, l'interesse dedotto in obbligazione, avente ad oggetto il rispetto, da parte del professionista, delle regole di condotta riconducibili alle specifiche leges artis, assume carattere strumentale rispetto all'interesse del creditore.
In tal caso, l'inadempimento, rappresentato dalla violazione delle disposizioni contrattuali, non implica l'automatica lesione dell'interesse presupposto, il quale potrebbe restare insoddisfatto per cause autonome rispetto al mancato adempimento della prestazione professionale, conseguendone la necessità, per il creditore, di dimostrare la sussistenza del nesso di causalità tra detto inadempimento e il danno-evento.
Diversamente, quando si discorra di rapporti obbligatori in relazione ai quali non venga in rilievo una prestazione professionale, non è possibile scindere il giudizio di causalità materiale e quello relativo all'inadempimento, sostanziandosi quest'ultimo nel mancato soddisfacimento dell'interesse dedotto in obbligazione.
Ciò comporta che sul creditore gravi soltanto l'onere di provare la causalità giuridica, ovvero il nesso eziologico tra danno-evento e conseguenze pregiudizievoli, restando l'accertamento della sussistenza della causalità materiale assorbito nell'inadempimento allegato (cfr., Cass. Civ., sez. III, n. 12760 del 09/05/2024).
Tutto ciò premesso e ritenuto in punto di prova della responsabilità degli odierni convenuti per il mancato adempimento degli obblighi di cui alla scrittura privata del
12/03/2022, occorre procedere al vaglio circa l'esistenza dei danni che gli attori asseriscono di aver subito per effetto della condotta colpevole di , Controparte_1 CP_2
e .
[...] Controparte_3
E' noto, infatti, che, se il danno-evento, ovvero la lesione di un interesse ritenuto meritevole di tutela dall'ordinamento giuridico, rappresenta, assieme al fatto ed al nesso di causalità materiale, uno dei tre presupposti della responsabilità civile, l'accoglimento della domanda risarcitoria implica che sia stata altresì accertata la ricorrenza del danno- conseguenza, consistente nel pregiudizio, economicamente valutabile, subito dal creditore per effetto della predetta lesione.
Sotto tale profilo, occorre evidenziare come, sulla scorta degli atti acquisiti al processo, sia impossibile individuare l'esatto criterio adoperato dagli odierni attori ai fini della quantificazione dei danni subiti, ammontanti, secondo quanto dedotto dagli stessi nel proprio atto di costituzione, ad euro 9.574,61.
Tale somma, rappresentante la quota di costi che questi ultimi avrebbero potuto imputare allo Stato mediante il c.d. “bonus facciata”, sarebbe stata calcolata utilizzando, come punto di partenza, un conto economico asseritamente allegato alla scrittura privata del 12/03/2022, dal quale risulterebbe un importo totale dei lavori di ripristino pari ad euro 42.667,61.
Orbene, non soltanto non risulta che detto conto sia stato mai prodotto nel presente giudizio, ma lo stesso contratto di appalto, sottoscritto in data 7/07/2022, fa riferimento, come base per la determinazione delle quote di spesa dei singoli committenti, al computo metrico estimativo redatto dal tecnico il quale liquida Persona_2
l'importo complessivo nella minor somma di euro 22.398,05.
Sussiste, inoltre, incertezza in merito al regime prescelto ai fini della fruizione del summenzionato bonus, in quanto, se nell'atto di citazione e nell'allegata scrittura privata si discorre di sconto in fattura, il contratto di appalto menziona invece la detrazione fiscale. Tanto che la c.t.u. chiesta, non ammessa in corso di causa, era inammissibile in quanto esplorativa e non decisiva ai fini della definizione della controversia.
Alla luce di tali considerazioni, deve ritenersi non provato il danno asseritamente patito dagli attori.
A simili conclusioni è doveroso pervenire, a fortiori, ove si consideri che, nonostante l'inadempimento degli odierni convenuti, e Parte_1 Parte_2 non hanno fornito la prova di aver sostenuto alcuna spesa in relazione ai lavori di rifacimento dei prospetti e degli aggetti dell'immobile per cui è causa, risultando altresì sostanzialmente incontestata la circostanza, dedotta dai convenuti, circa la parzialità di benefici statali eventualmente fruibili rispetto all'oggetto dell'appalto dei lavori.
Orbene, concretandosi la chance che questi ultimi sostengono di aver ingiustamente perduto in un risparmio di spesa rispetto agli esborsi che gli stessi avrebbero dovuto sopportare in sede di esecuzione dei succitati lavori, ne consegue che i predetti esborsi rappresentano il presupposto indefettibile per la configurabilità del danno.
E' noto, infatti, che l'utilità perseguita dal creditore rappresenta il miglioramento di una preesistente situazione.
Nel caso che ci occupa, tale situazione consisterebbe nell'esborso che gli attori sarebbero stati chiamati a sostenere per lo svolgimento dei lavori, rappresentandone il risparmio di spesa garantito dal “bonus facciate” il miglioramento, nei termini di una diminuzione del decremento patrimoniale collegato all'esborso stesso.
In altre parole, la peculiarità del risultato utile perseguito dagli odierni attori implica che lo stesso non possa essere definito – e che, conseguentemente, non se ne possa prospettare la perdita – se non in relazione ad una diminuzione patrimoniale, che gli stessi attori sono, pertanto, chiamati a provare.
Orbene, non avendo questi ultimi allegato e documentato elementi – come fatture, quietanze o documenti simili – idonei a dimostrare gli esborsi de quibus, devono ritenersi non provati i danni dai medesimi allegati.
Pertanto, la domanda spiegata dagli odierni attori va rigettata per i superiori motivi, con assorbimento di ogni altra eccezione o difesa.
4. Avuto riguardo all'esito del giudizio, nel quale comunque è emersa una responsabilità per inadempimento contrattuale dei convenuti, si ritiene che ricorrano i presupposti per compensare interamente tra le parti le spese processuali del giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, disattesa ogni contraria e ulteriore istanza, pronunciando nel giudizio n. 473/2023 R.G., così provvede:
– rigetta la domanda attorea;
– compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, lì 2 luglio 2025.
Il Giudice
dott.ssa Anna Smedile