Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 04/02/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4655/2024 SEPARAZIONE PERSONALE
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di conIGlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE
Dott.ssa Heather Maria Rita LO GIUDICE GIUDICE
Dott.ssa Elisabetta DONELLI GIUDICE
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 4655/2024 promossa con ricorso depositato il 08/11/2024:
1) Parte_1
Nata a Cittiglio (VA) il 14/09/1985
cittadina italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]
con gli Avv.ti Stefano Bianco e Stefano Baranzini
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...]
cittadino italiano Cod. fisc. C.F._2
residente in [...]
con gli Avv.ti Stefano Bianco e Stefano Baranzini
i quali hanno contratto matrimonio civile in ES (VA) in data 27 agosto 2010
(anno 2010 n. 2 Parte II Serie C)
con i seguenti figli minorenni:
nato a [...] il [...], Persona_1
nata a [...] il [...]. Persona_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE pagina1 di 5
Con riferimento alla domanda di separazione, chiedevano la pronuncia della stessa alle seguenti condizioni:
PIANO GENITORIALE - AFFIDAMENTO
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) e verranno affidati ad entrambi i genitori, in regime di affidamento Per_2 Per_1 condiviso e manterranno la residenza anagrafica presso l'abitazione del padre in
Gemonio. La madre si trasferirà a breve in Bardello, via Battisti n. 4, in locazione in un immobile di tre locali oltre servizi;
3) e frequentano la scuola media di Gemonio che dista pochi minuti Per_2 Per_1 dall'abitazione del padre e circa 10/15 minuti dalla futura abitazione della madre;
4) Per le motivazioni suesposte, e trascorreranno un eguale tempo con Per_2 Per_1 entrambi i genitori: ciascun genitore prenderà i figli dell'uscita della scuola il mercoledì e li terrà con sé sino al mercoledì mattina successivo, quando li riaccompagnerà a scuola;
5) Ciascun genitore è consapevole della necessità e si impegna a garantire, nella propria abitazione, una camera per i figli con i loro beni ed effetti personali in modo da rendere il soggiorno preso di loro paritario rispetto all'altro genitore;
6) I figli trascorreranno, ad anni alterni, i giorni 23 e 24 dicembre con un genitore e i giorni 25 e 26 con l'altro genitore, il giorno 30 dicembre con il genitore con il quale hanno trascorso il Natale ed il giorno 01 gennaio con l'altro; Per convenzione, a far data dall'anno 2024, i figli trascorrerà le giornate del 25 e 26 dicembre con la mamma. I figli trascorreranno, sempre ad anni alterni, la giornata del giovedì Santo, del sabato e della domenica di Pasqua con un genitore, del venerdì Santo, del lunedì dell'Angelo e del successivo martedì con l'altro. Per convenzione, la giornata di
Pasqua dell'anno 2025, sarà trascorsa con il papà.
7) nel periodo estivo i figli trascorreranno un periodo di tempo, anche ininterrotto, di
15 giorni con ciascun genitore. I genitori si impegnano a concordare i predetti periodi di vacanza entro e non oltre la fine del mese di aprile;
per l'anno 2024 sarà la madre a decidere per prima il periodo di vacanza, mentre sarà il padre a decidere per primo detto periodo per l'anno 2025, e così via;
pagina2 di 5 8) il tutto salvo migliori e diversi accordi che i genitori saranno liberi di concordare, purché si garantisca il principio della bigenitorialità e si rispettino tempi e volontà dei figli;
MANTENIMENTO DEI FIGLI
9) il IG. come detto Carabiniere, percepisce uno stipendio Parte_2 mensile di circa € 1.600,00 (docc. 03, 04 e 05, ultime tre dichiarazioni redditi IG.
, mentre la IG.ra , come detto commessa, ha un reddito Parte_2 Parte_1 medio mensile di circa € 1.500,00 (docc. 06, 07 e 08, ultime tre dichiarazioni dei redditi IG.ra ); Pt_1
10) essendo i coniugi economicamente indipendenti, nulla è dovuto l'uno nei confronti dell'altro a titolo di mantenimento;
11) dal momento che i figli trascorreranno un periodo di tempo eguale con ciascun genitore e che i redditi degli stessi si equivalgono, ciascun genitore, ai sensi dell'art. 337 ter c.c., provvederà al mantenimento diretto dei figli in forma diretta;
12) i genitori ripartiranno tra di loro al 50% le spese straordinarie come da linee guida del Tribunale di Varese che i genitori dichiarano di conoscere. Il genitore che le avrà anticipate ne chiederà il rimborso all'altro che provvederà entro il mese successivo a quello della richiesta;
13) l'assegno unico verrà percepito in via esclusiva dal IG. Parte_2
CASA CONIUGALE
14) la casa coniugale di Gemonio, via Garibaldi n. 5, così censita:
- foglio 7 (già foglio 1) mappale 3682 sub 14, piano S1-T, cat. A/2, classe 3, vani
6, RC € 511,29;
- foglio 7 (già foglio 1) mapp. 3682 sub 8, piano S1, cat. C/6, classe 10, mq 14, RC
€ 36,88
- per la quota di 207/1000: foglio logico 9, mappale 3684, sem. arborato, classe 3, centiare 95, RD € 0,47, RA € 0,47; viene assegnata al IG. con tutto quanto ivi contenuto. La IG.ra Parte_2
provvederà a trasferire la propria residenza, asportando i propri Parte_1
beni personali, entro la fissanda udienza;
15) la IG.ra si impegna a cedere al IG. la Parte_1 Parte_2
propria quota di proprietà del predetto immobile acquistato con atto a rogito del
Notaio Dott.ssa stipulato in Angera il giorno 08/08/2013, rep. 1972, Persona_3
racc. 1554 (doc. 09) a prezzo di euro 01,00 (uno/00). Il IG. Parte_2 quale controvalore della predetta cessione, si assume in via esclusiva l'onere del pagina3 di 5 pagamento del Contratto di mutuo fondiario con surrogazione ipotecaria del
23/02/2016 in Como, a rogito del Notaio Avv. Rosanna Ricciardi, in favore di Banca di Credito Cooperativo di US FO e Buguggiate Società Cooperativa, rep. 501, racc. 346 (doc. 10). Il IG. si obbliga altresì a manlevare la IG.ra Parte_2 Pt_1
dal predetto mutuo, divenendone – previo assenso della Banca per il quale è in corso l'iter di approvazione – unico debitore. Il IG. si obbliga altresì al Parte_2
pagamento del finanziamento acceso presso Italcredit n. 150431, acceso per bisogni della famiglia, per il quale vi è cessione volontaria di 1/5 dello stipendio, per complessivi € 40.560,00 e con scadenza 30/04/2031 (doc. 11).
VARIE
16) i genitori danno assenso all'emissione dei documenti di identità e dei passaporti dei figli.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
La causa deve essere rimessa in istruttoria come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio sulla domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 27/08/2010 in ES (VA) con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ES (anno 2010, n. 2, Parte II, Serie C) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
pagina4 di 5 MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
DISPONE con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in relazione alle ulteriori domande.
SPESE di lite al definitivo.
Così deciso in Varese, nella Camera di ConIGlio del 23 gennaio 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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