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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/07/2025, n. 7116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7116 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
R.g. n. 19314/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
8 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei Magistrati
Dott. Pietro Lupi Presidente
Dott.ssa Claudia Colicchio Giudice
Dott.ssa Francesca Console Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. rg. 19314/2019, emessa tra:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Letizia Bocchetti, Parte_1 C.F._1 presso il cui studio in Napoli, alla Via V. Valente, n. 88, elettivamente domicilia;
ATTORE contro
(C.F.), rappresentato e difeso dall'Avv. Raimondo Servillo e dall'Avv. Controparte_1
Alessio Borgo, presso il cui studio in Napoli, al Viale Augusto, n. 132, elettivamente domicilia;
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Pasquale Capobianco, Parte_2 C.F._2 presso il cui studio in Napoli, al Corso Vittorio Emanuele, n.112, elettivamente domicilia;
(C.F. ) e (C.F. Parte_3 C.F._3 Parte_4
), rappresentate e difese dall'Avv. Francesco Querci e dall'Avv. Lucia Paola Terlizzi, C.F._4 presso i quali elettivamente domiciliano;
CONVENUTE nonché contro pagina 1 di 21 (C.F.), domiciliata come in atti;
Controparte_2
CONVENUTA CONTUMACE
FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione ritualmente notificato a , , Controparte_1 Parte_2 Controparte_2 Pt_4
e , conveniva le predette in giudizio, esponendo quanto segue:
[...] Parte_3 Parte_1
• Di essere creditore di per la somma di € 21.927,79, sulla base del decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 7455/2012 emesso dal Tribunale di Napoli nonché della sentenza n. 10752/2017, resa dal medesimo, in esito al giudizio di opposizione r.g. n. 217/2013, il tutto ulteriormente specificato nell'atto di precetto di pagamento, notificato alla debitrice in data 11/4/2019;
• Che, a fronte dell'inadempimento dell'atto di precetto, l'istante eseguiva accertamenti per individuare beni, mobili ovvero immobili, appartenenti alla suscettibili di espropriazione;
CP_1
• Che dalla relazione di notifica dell'atto di precetto la debitrice risultava Controparte_1 convivente con la madre e che, pertanto, gli arredi e le suppellettili conservati Controparte_2 nella casa di abitazione dovevano presumersi di proprietà materna;
• Che l'esecuzione mobiliare presso terzi risultava inattuabile, e che la a seguito di CP_1 accertamenti ipocatastali, non risultava titolare di beni immobili;
• Che, da accertamenti anagrafici, risultava che la era FI di , nato a [...] il CP_1 Persona_1
4/3/1944 ed ivi deceduto il 31/10/2018, lasciando a sé superstiti il coniuge e le Controparte_2 figlie , e;
Parte_3 Parte_4 Controparte_1
• Che, presso la conservatoria dei RR.II. di Napoli 1, risultava la trascrizione - in data 9/5/2019 ai n.n. 9962/13052 – della denunzia di successione inerente alla successione testamentaria di Per_1
apertasi con la pubblicazione del relativo testamento olografo, con verbale per Notaio
[...]
del 1/12/2018 rep. 3749, registrato il 23/12/2018 al n. 022278; Persona_2
• Che dal verbale di pubblicazione del testamento risultava che , Controparte_2 Parte_4
e avevano consegnato al Notaio rogante la scheda testamentaria, Controparte_1 Parte_3
e che le medesime, dopo averne constatato il contenuto, avevano esonerato il Notaio dall'obbligo di trascrizione del redigendo verbale poiché ritenevano - sulla base di una loro soggettiva interpretazione - che le disposizioni contenute nel testamento fossero state formulate "tutte a titolo di chiamata all'eredità";
• Che le predette avevano dichiarato ancora - nel verbale di pubblicazione del testamento di Per_1
- di essere, ai sensi dell'art. 566 c.c., "le uniche eredi legittime di "' e di aver
[...] Persona_1 constatato la nullità del testamento "in quanto sprovvisto del requisito della autografia" ma di volere, ciò nonostante, "confermare il testamento suddetto, ai sensi dell'art. 590 c.c.";
pagina 2 di 21 • Che, nel medesimo verbale di pubblicazione, , Controparte_2 Parte_4 [...]
e , ribadita la piena conoscenza della causa di nullità della scheda CP_1 Parte_3 testamentaria, dichiaravano, ai sensi dell'art. 590 c.c., "di voler convalidare e confermare il testamento suddetto, rinunciando ad ogni impugnativa o riserva"; dando altresì atto che "per effetto della dichiarazione di conferma non avrebbero potuto far valere alcuna impugnativa in riferimento al vizio indicato e, pertanto, riconoscevano il contenuto del sopraindicato testamento";
• Che, esaminata la scheda testamentaria rinvenuta presso la "Sezione Volontaria Giurisdizione" del
Tribunale di Napoli, il testamento disponeva quanto segue: "Il sottoscritto nella sua Persona_1 piena facoltà, per la propria parte pari al 50% relativamente al fabbricato sito in Napoli alla Via
Vicinale Agnolella 5/F, detta le volontà testamentali alla FI che scrive, dato le mie Pt_4 difficoltà motorie, e sono le seguenti: Lascio a mia nipote , FI di mia FI in Pt_2 CP_1 piena proprietà, l'appartamento al piano terra con accesso dal cortiletto comune, comprensivo di corte retrostante, tettoia al primo piano, con ingresso dalla scala posta su via Vicinale Agnolella adibita a cucina ed accessori con pertinenziale terrazzo sovrastante la cantina, un terzo del locale adibito ad autorimessa e retrostante cantina, quest'ultimo con ingresso da piccola zona pavimentata, con il resto con accesso dal cortile comune. Lascio a mia FI , la piena proprietà Pt_3 dell'appartamento al primo piano con accesso dalla cassa scale comune, con annesso giardino pertinenziale a cui si acceda dalla veranda dell'appartamento prima citato, con il ripristino della scaletta di accesso, un terzo del locale adibito ad autorimessa e retrostante cantina, con ingresso come prima. Lascia a mia FI , l'appartamento al secondo piano, con accesso dalla scala Pt_4 comune, nonché un terzo del locale adibito ad autorimessa e retrostante cantina, con ingresso già ampiamente descritto. Lascio comune ed indiviso per la mia parte zona antistante l'immobile stesso e prospiciente alla Via Agnolella con accesso carrabile dalla detta strada. Tengo a precisare che eventuali somme depositate presso banche o uffici postali o enti assicurativi, vanno interamente a mia moglie Ricordo che quanto dono il terzo sono sempre proprietario del Controparte_2
50%. Questa è la mia volontà con ordine di rispetto. Napoli 20/7/2018";
• Che, dalle disposizioni testamentarie suddette, ricomprendenti tutti i beni del de cuius, conseguiva la pretermissione di (debitrice dell'istante) con lesione della rispettiva quota di Controparte_1 legittima, suscettibile di reintegrazione mediante l'azione di riduzione ex art. 554 e segg. c.c.;
• Che, tuttavia, in base delle dichiarazioni rese nel verbale di pubblicazione del testamento,
[...] rinunciava all'azione di reintegrazione della legittima, anche in considerazione della CP_1 disposizione a favore di sua FI;
Parte_2
• Che l'inerzia della debitrice nel far valere i propri diritti di legittimaria, Controparte_1 pregiudicava le ragioni creditorie dell'attore, il quale intendeva, pertanto, attivarsi ai sensi dell'art. pagina 3 di 21 2900 c.c., in surrogatoria della legittimaria pretermessa sua debitrice, nell'azione di riduzione, di modo da conseguire la rimozione dell'efficacia preclusiva delle disposizioni testamentarie di Per_1
[...]
• Che l'attore doveva ritenersi ammesso a proporre domanda di riduzione in via surrogatoria delle disposizioni testamentarie di nei contenuti resi nel testamento pubblicato dal Notaio Persona_1
1/12/2018 rep. 3749, al fine di superare, come riconosciuto da consolidata Persona_2 giurisprudenza (cfr. per tutte Cass. 29/7/2008 n. 20562 e Cass. 22/2/2016 n. 3389), la strumentale pregiudizievole inerzia della legittimaria pretermessa, sua debitrice;
• Che, qualora fosse stata ravvisabile nelle dichiarazioni rese da nel verbale di Controparte_1 pubblicazione del testamento per Notar del 1/12/2018 rep. 3749, la rinuncia Persona_2 all'azione di riduzione, il creditore istante, atteso il fraudolento intendimento della rinunciante di rendere più difficile il soddisfacimento del credito, aveva diritto di impugnare tale rinuncia con l'azione ex art. 2901 c.c., affinché la rinuncia fosse dichiarata inefficace nei suoi confronti.
Tanto premesso, l'attore rassegnava le seguenti conclusioni:
• A) per l'ipotesi in cui le dichiarazioni rese da nel verbale di pubblicazione di Controparte_1 testamento per Notaio in data 1/12/2018 rep. 3749, configurassero una sua Persona_2 rinuncia, quale legittimaria pretermessa, all'azione di riduzione delle disposizioni testamentarie di come espresse nella scheda oggetto di conferma ex art. 590 c.c., dichiarare Persona_1
l'inefficacia di tale rinuncia nei confronti dell'Avv.to , creditore di essa rinunciante, Parte_1 con ogni conseguenza di legge;
• B) in conseguenza della declaratoria di inefficacia sub A) ed in ogni caso in via surrogatoria ex art. 2901 c.c., accertare e dichiarare la legittimazione dell'Avv.to , quale creditore di Parte_1 legittimaria pretermessa, alla proposizione di azione di riduzione ex art. 554 e Controparte_1 segg. c.c.;
• C) accertare e dichiarare, per effetto delle pronunce sub A) e sub B), la qualità della Sig.ra di legittimaria, ex att. 536 c.c., di Controparte_1 Persona_1
• D) accertare e dichiarare altresì che le disposizioni testamentarie - come rese dal Sig. Persona_1 nel testamento oggetto di conferma ex art. 590 c.c. pubblicato per Notar Persona_2
1/12/2018 rep. 3749, oggetto di testuale trascrizione nella premessa del presente atto - ledono la quota di riserva spettante ad essa Sig.ra quale legittimaria;
Controparte_1
• E) disporsi, per l'effetto delle pronunce anzidette, la riduzione delle disposizioni testamentarie di come disposte, nella scheda pubblicata per Notar 1/12/2018 rep. Persona_1 Persona_2
3749, in favore delle Sigg.re e Controparte_2 Parte_4 Controparte_1 Parte_2
pagina 4 di 21 e nei limiti necessari alla integrazione della quota spettante ad essa legittimaria Parte_3 pretermessa;
• F) pronunciare ogni altro conseguenziale provvedimento anche in ordine al regolamento delle spese di causa, secondo il principio della soccombenza.
Con comparsa di risposta del 19/10/2019 si costituiva nel giudizio , la quale eccepiva in Controparte_1 via preliminare l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento del procedimento di mediazione ai sensi del D. Lgs. n. 28 del 2010, vertendosi in materia di diritti ereditari. Nel merito ed in via riconvenzionale, la convenuta spiegava domanda di riduzione nei confronti di Controparte_2 [...]
, e . Ulteriormente, in relazione alla pretesa creditoria vantata Pt_2 Parte_3 Parte_4 dall'attore, la convenuta deduceva che era stata da questo esperita la procedura di espropriazione mobiliare, ottenendo la vendita dei beni mobili appartenenti alla ricavando, tuttavia, somme insufficienti al CP_1 fine della soddisfazione del credito. Con riferimento ai diritti a sé spettanti nell'ambito della successione paterna, dichiarava di aver consentito alla conferma del testamento mancante di firma Controparte_1 autografa, tuttavia, giammai consentendo alla pretermissione dalla quota ereditaria ad essa spettante. Su tali premesse, rassegnava le seguenti conclusioni: Controparte_1
a. In via preliminare: accertare e dichiarare la improcedibilità del proposto giudizio in danno della comparente sig.ra e dei convenuti sigg.ri Controparte_1 Controparte_2 Parte_4 Pt_3 ed , per mancato esperimento dell'obbligatorio tentativo di mediazione, per cui si
[...] Parte_2 chiede rimettersi le parti innanzi all'ufficio di mediazione al fine di espletare il propedeutico tentativo di mediazione;
a. In via riconvenzionale, in quanto previsto dalla Suprema Corte (Cassazione 10.4.2017 n. 9192) autorizzare la sig.ra ad agire con azione di riduzione nei confronti dei convenuti sigg.ri Controparte_1
e , al fine di tutelare la sua quota di Controparte_2 Parte_4 Parte_3 Parte_2 legittima, ingiustificatamente pretermessa, e per l'effetto, che le assegnazioni degli immobili e degli altri beni oggetto di disposizione testamentaria da parte del de cuius sig. siano ridotte in misura Persona_1 sufficiente a reintegrare la sua quota di riserva, disponendo anche alla divisione, secondo le norme sulle successione legittima, degli altri beni lasciati dal de cuius, facendosi altresì obbligo ai convenuti chiamati in via riconvenzionale, di “rendere il conto della gestione ciascuno per i beni di cui è in possesso” e di
“rilasciare all'istante i beni che saranno a quest'ultimo assegnati nella divisione, accertando e dichiarando che la legittimaria pretermessa è erede necessaria del de cuius e per Controparte_1 Persona_1
l'effetto ricostruire la massa ereditaria del de cuius computando, oltre al donatum, il relictum e dunque tenendo conto anche dei conti correnti bancari accertandi in corso di procedura, o secondo ogni altra miglior formula, e dunque ordinare la reintegrazione nella quota di legittima della pretermessa CP_1
dell'asse ereditario, mediante la proporzionale riduzione delle predette disposizioni del de cuius, sia
[...] pagina 5 di 21 a causa donativa, sia del relictum, che eccedono la quota di cui il de cuius poteva disporre e per l'effetto, ricostruito con relictum e donatum, che codesto Tribunale vorrà stabilire, per l'effetto ordinare la riduzione proporzionale della quota ereditaria dei convenuti per il valore che si accerterà in corso di causa o la differente somma ritenuta di giustizia e con accertamento del relictum, ordinando la produzione giudiziale degli estratti dei conti correnti bancari intestati al de cuius Persona_1
a. Rigettare la domanda attorea perché sfornita dei requisiti richiesti per accertare e dichiarare che l'avv. è legittimato, quale creditore, ad agire con azione di riduzione ex art. 554 c.c. per i Parte_1 motivi esposti in difesa e tenuto conto del consolidato orientamento giurisprudenziale;
a. Con vittoria di spese, diritti ed onorari. Iva e cpa come per legge.
All'udienza del 19/05/2019 il Giudice Istruttore, verificata la contumacia di Controparte_2 Pt_4
, e autorizzava la convenuta a notificare la
[...] Parte_3 Parte_2 Controparte_1 comparsa con la domanda riconvenzionale alle stesse.
Con comparsa del 3/11/20 si costituiva , la quale eccepiva in via preliminare l'improcedibilità Parte_2 della domanda principale per omissione del procedimento obbligatorio di mediazione, nonché la nullità della stessa per l'omessa indicazione degli elementi costitutivi della invocata lesione di legittima.
Ulteriormente, eccepiva l'inammissibilità della domanda di surrogatoria per l'assenza di prove in merito al pericolo di insolvenza della debitrice , e l'esiguità della quota di legittima reintegrabile Controparte_1 rapportata al credito dell'istante. Posto quanto innanzi, concludeva ″affinché il tribunale adito, onerando preliminarmente parte attrice ad esperire la mediazione obbligatoria ex art. 5 D. Lgs. n. 28 del 2010, dichiari la domanda di surrogazione inammissibile e comunque infondata per carenza dei presupposti di legge, giusta le suesposte argomentazioni;
per l'effetto accerti e dichiari la carenza di legittimazione ad agire in riduzione del rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (Cass., Sez. Un. 16 Parte_1 febbraio 2016, n. 2951). Il tutto con condanna alle spese di lite con attribuzione al sottoscritto procuratore, antistatario.”
Con comparsa del 6/11/20 si costituiva la quale eccepiva in via preliminare Parte_3
l'improcedibilità della domanda principale per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione. In relazione alla domanda riconvenzionale di riduzione, ne eccepiva l'infondatezza, e rassegnava le seguenti conclusioni:
• In via preliminare che venga accertata e dichiarata l'improcedibilità del presente giudizio per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione;
• Nel merito, che venga accertata l'esistenza dei presupposti relativamente all'azione di surroga e di riduzione avanzata dall'attore a seguito dell'eventuale dichiarazione di inefficacia delle disposizioni testamentarie nei confronti della Signora così come ipotizzato dall'attore, anche Controparte_1
pagina 6 di 21 sulla base delle osservazioni mosse nella comparsa di costituzione e Controparte_1 Pt_2
.
[...]
• Qualora la signora dovesse subire un pregiudizio si chiede che la stessa venga Parte_3 reintegrata dell'importo corrispondente a tale pregiudizio a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., con espressa riserva di esercitare i propri diritti di carattere risarcitorio e restitutorio in un successivo giudizio.
• Con vittoria di spese ed onorari.
Restava contumace nonostante la rituale notifica ex art 140 cpc del 24/6/2019. Controparte_2
Con le note di trattazione per l'udienza del 15/2/2021, dichiarava di ‹‹rinunciare agli atti Controparte_1 del giudizio relativamente alla domanda di cui al capo b) spiegata in via “riconvenzionale” avente ad oggetto l'esperimento dell'azione di riduzione e alla domanda di cui al capo d) spiegata in via “subordinata” avente ad oggetto la manleva della stessa, contenute nella comparsa di costituzione e risposta del
12/12/2019››.
All'udienza del 15/2/2021, il Giudice assegnava all'istante un termine per esperire la procedura di mediazione e rinviava in prosieguo prima udienza al 18/11/21.
Con comparsa del 12/3/21 si costituiva , facendo proprie le difese e le conclusioni Parte_4 formulate dalla TE . Parte_3
All'udienza del 15/9/22 il Giudice conferiva all'Ing. l'incarico per l'espletamento di CTU. Persona_3
L'elaborato peritale era depositato in data 11/7/23.
All'udienza del 31/03/25 il Giudice tratteneva la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190. c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia verte sulla domanda di riduzione per lesione di legittima, promossa da
[...] in veste di sostituto processuale, ex art. 2900, c.c., della debitrice . Pt_1 Controparte_1
Atteso il carattere prioritario della domanda di revocatoria, spiegata dall'attore in relazione ad un'eventuale rinunzia all'azione di riduzione da parte della debitrice, va osservato che non v'è riscontro di manifestazioni abdicative della convenuta rispetto alla stessa. In particolare, la rinunzia di cui all'ultimo Controparte_1 periodo dell'art. 1) del verbale di pubblicazione del testamento di (cfr. all. nota di deposito di Persona_1 parte attrice del 17/7/2019) è riferita all'azione di nullità fondata sulla mancata autografia, come agevolmente si evince dall'espresso richiamo alla convalida ex art. 590, c.c., ed al rinvio al vizio di invalidità oggetto di precedente ricognizione. Ciò rilevato, deve ricordarsi che la conferma delle disposizioni testamentarie o la volontaria esecuzione di esse non opera rispetto a quelle lesive della legittima, in quanto gli effetti convalidativi di cui all'art. 590, c.c., si riferiscono alle sole disposizioni testamentarie nulle: ne deriva che in dette ipotesi non è preclusa al legittimario l'azione di riduzione, salvo che egli non abbia pagina 7 di 21 manifestato in modo non equivoco la volontà di rinunciare a far valere la lesione mediante un comportamento concludente incompatibile con la stessa (cfr. Cass. Civ., Sez. 2, Ordinanza n. 12764 del
13/05/2025; Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 168 del 05/01/2018). Altresì, sebbene il legittimario leso possa rinunciare all'azione di riduzione delle disposizioni lesive della sua quota di riserva, anche tacitamente, a tal fine occorre pur sempre un comportamento inequivoco e concludente (cfr. Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n.
20143 del 03/09/2013), comportamento di cui non v'è prova in questa sede. Posto quanto precede, la domanda di surrogatoria articolata dall'istante non presuppone alcuna previa revocatoria, per l'assenza di atti abdicativi posti in essere dalla debitrice.
In relazione alla domanda di surrogatoria, occorre, in primo luogo, scrutinare la legittimazione dell'istante ad agire ex art. 2900, c.c., per la reintegrazione della quota di legittima in luogo della debitrice, tenendo conto che la stessa risulterebbe integralmente preterita nell'ambito della successione paterna. Soccorre, sul punto, l'orientamento offerto dalla Seconda Sezione della Corte di Legittimità, con la sentenza n. 16623 del
20/06/2019.
In particolare, la Corte ha ritenuto che, alla luce dell'esame del combinato degli artt. 457, 524 (anche in correlazione all'art. 481), 557 e 2900 c.c., l'azione di riduzione sia direttamente esperibile in via surrogatoria da parte del creditore del legittimario pretermesso nella specifica ipotesi di inerzia colpevole di questi (non essendo, perciò, necessario in tal caso il preliminare esperimento dell'actio interrogatoria e della conseguente domanda di autorizzazione, in caso di rinunzia, ai sensi dell'art. 524 c.c.), realizzandosi un'interferenza di natura eccezionale - ma legittima - nella sfera giuridica del debitore;
infatti, l'azione surrogatoria non è altro che lo strumento che la legge appresta al creditore per evitare gli effetti che possano derivare alle sue ragioni dall'inerzia del debitore che ometta di esercitare le opportune azioni dirette ad alimentare il suo patrimonio, riducendo così la garanzia che esso rappresenta in favore dei creditori. Tale azione deve essere proposta contro i beneficiari delle disposizioni lesive nonché contro lo stesso debitore inerte (ai sensi dell'art. 2900, comma 2, c.c.), in qualità di TE necessario.
Il risultato di tale ricostruzione non contrasta con il principio consolidato, secondo cui il legittimario pretermesso acquista la qualità di erede soltanto all'esito del positivo esperimento dell'azione di riduzione
(Cass., 26 ottobre 2017, n. 25441; Cass., 3 luglio 2013, n. 16635; Cass., 13 gennaio 2010, n. 368; Cass., 20 novembre 2008, n. 27556; Cass., 28 ottobre 1974, n. 3220; Cass., 28 gennaio 1964, n. 204). In tale prospettiva è stato precisato che, ove detta azione non comporti, in concreto, l'acquisizione di beni,
l'acquisto della qualità di erede non ha luogo. Ne deriva che la facoltà di esercitare l'azione di riduzione, intesa quale diritto potestativo (c.d. "diritto al diritto"), costituisce un prius rispetto all'accettazione e al conseguimento dell'eredità, che possono anche - come sopra evidenziato - non verificarsi. Non possono, peraltro, sottacersi le differenti nature dell'azione di riduzione e dell'accettazione di eredità: la prima, come sopra evidenziato, di contenuto patrimoniale;
l'altra, strettamente personale, ed implicante profili di pagina 8 di 21 carattere morale e sociale. Deve, pertanto, ritenersi che non sia condivisibile la prospettazione della necessità di una previa accettazione dell'eredità, nel caso eccezionalmente prevista prima dell'esercizio dell'azione di cui all'art. 553 c.c.. Ne consegue che l'esercizio dell'azione di riduzione da parte dei creditori del legittimario pretermesso, anche in virtù dell'esigenza di contemperare la tutela dei creditori del legittimario (soprattutto nelle ipotesi di "pretermissione amica") con il principio secondo cui nessuno può assumere la qualità di erede contro la propria volontà, se da una parte consente a detti creditori il recupero di quella pars bonorum sufficiente a soddisfare le proprie ragioni, dall'altro non determina, analogamente al meccanismo previsto dall'art. 524 c.c. l'acquisto della qualità di erede in capo al legittimario pretermesso.
Ed infatti, nonostante la locuzione "accettare in nome e in luogo del rinunciante", deve ritenersi incontestabile che al vittorioso esperimento dell'azione ex art. 524 c.c. – talora definita quale peculiare figura di surrogatoria - non consegue alcuna accettazione dell'eredità, né viene revocata la rinuncia da parte del debitore: si tratta, invero, di un espediente giuridico che persegue una finalità propriamente economica volto, cioè, a consentire in via esclusiva la soddisfazione delle ragioni dei creditori sul compendio ereditario oggetto di rinuncia. Il limite, quindi, entro cui la volontà del chiamato, che si è comunque espresso in negativo rinunciando all'eredità, può essere resa inefficace è costituito solo dall'interesse dei suoi creditori.
Allo stesso modo, va ritenuto che l'esercizio in via surrogatoria dell'azione di riduzione non si traduca nella sostituzione del creditore nel diritto del legittimario preterito ad accettare l'eredità, bensì che consegua unicamente la rimozione dell'ostacolo rappresentato dall'inerzia dello stesso, nei limiti di quanto necessario ad alimentare la garanzia patrimoniale (cfr. Cass. Civ., Sez. 2 - , Sentenza n. 16623 del 20/06/2019).
La questione dell'ammissibilità della surrogatoria nell'azione di riduzione, spettante al debitore legittimario totalmente pretermesso, è attualmente al vaglio delle Sezioni Unite (cfr. Cass. Civ., sez. 2, ord. interlocutoria, 2 gennaio 2025, n. 23). Cionondimeno, la scrivente ritiene condivisibili le argomentazioni sottese alla tesi favorevole, come innanzi richiamate, e, in virtù di tanto, rileva la legittimazione dell'istante a promuovere in via surrogatoria l'azione di riduzione spettante alla debitrice . Controparte_1
Tanto valutato, occorre procedere al concreto riscontro dei presupposti di esperibilità dell'azione surrogatoria, la quale integra un'ipotesi di sostituzione processuale, riassumendosi nella generale facoltà, riconosciuta dalla legge ai creditori, di esercitare, per la possibile realizzazione delle loro ragioni, tutti i diritti e le azioni del debitore, da questi trascurati, che presentino contenuto o effetti patrimoniali, ad eccezione di quelli, per natura o per legge, strettamente inerenti alla persona del debitore e come tali insostituibilmente attribuiti alla sua diretta, esclusiva valutazione.
L'azione surrogatoria, dunque, rappresenta un mezzo legale di conservazione della garanzia patrimoniale e conferisce al creditore surrogante il potere di esercitare in luogo del debitore surrogato i diritti delle azioni che spettano verso i terzi al proprio debitore che questi trascura di esercitare. Si tratta, allora, di un potere di sostituzione legale nell'interesse proprio, tanto che la dottrina fa riferimento ad un diritto potestativo pagina 9 di 21 sostitutivo. La prevalente dottrina riconosce all'azione di surrogazione una funzione essenzialmente conservativo-cautelare, sicché il potere attribuito al creditore dovrebbe intendersi in senso strumentale, come finalizzato al solo scopo di assicurare la capienza del patrimonio del debitore, in vista di un eventuale futuro procedimento esecutivo cautelare. Tuttavia, successivamente si è riconosciuto che la surrogatoria è idonea a svolgere altresì una funzione satisfattiva per il creditore, consentendo l'immediata soddisfazione del credito o l'eventuale emissione di un titolo esecutivo giudiziale direttamente a suo nome nei confronti del terzo debitor debitoris. Nel processo la posizione del creditore surrogante è identificata in quella del sostituto processuale ossia di colui che eccezionalmente può far valere in nome proprio un diritto altrui ex art. 81 c.p.c. (Cass., n. 5/8/05 del 2012; Cass., 26/3/2013, n. 7648). Quando agisce giudizialmente, dunque, il creditore non fa valere una speciale azione giudiziaria che gli compete nei confronti del terzo, ma si limita ad azionare nei confronti dei terzi un diritto di cui è innanzitutto e resta titolare il debitore. Si dovrebbe dunque fare riferimento non tanto ad un'azione surrogatoria, ma ad una legittimazione surrogatoria, ossia ad una potestà, attribuita al creditore, di esercitare un diritto altrui con efficacia immediata per il titolare.
Ciò comporta che il terzo convenuto può opporre al creditore tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre al debitore (cfr. Cass., Sez. 1 - , Ordinanza n. 27841 del 28/10/2024; Cass., n. 7648 del 2013; Cass.
n. 449/1974).
Sotto il profilo dei presupposti fondanti la legittimazione all'azione surrogatoria, questa deve ritenersi sussistente anche rispetto a crediti sottoposti a condizione o a termine ovvero di crediti illiquidi, dal momento che il requisito della liquidità non è richiesto dalla legge né è desumibile dalla funzione dell'azione, tendente alla conservazione della garanzia. Si è ritenuto, infatti, che anche se il credito è soggetto a condizione sospensiva (lo si legge nella relazione al codice civile n. 1181) non può essere precluso al creditore di avvalersi dell'azione surrogatoria, dato che il codice riconosce in genere al titolare di un diritto sottoposto a condizione la facoltà di porre in essere le opportune misure conservative per assicurare la realizzazione delle sue aspettative. Al contrario, non è sufficiente l'eventualità di un credito derivante da una fattispecie non ancora perfezionata. In dottrina si è ritenuto, in modo autorevole, che anche i creditori eventuali potrebbe riconoscersi l'esperimento della surrogatoria quando sussista qualche elemento di fatto che renda probabile e prevedibile il completamento della fattispecie generativa dell'obbligazione. Ciò, del resto, trova giustificazione nella natura prevalentemente conservativo-cautelare dell'istituto. Si è ritenuto sussistente il presupposto per la surrogatoria anche in capo ai titolari in genere di legittime aspettative (Cass., 23/11/1959, n. 3437, con riguardo all'azione esperita da chi vantava un eventuale diritto di regresso). Peraltro, si reputa in dottrina che l'incertezza e la temporanea inesigibilità della pretesa, così come l'indeterminatezza del quantum possono solamente rendere difficoltosa la valutazione del pregiudizio che può derivare dall'inerzia del debitore, ma non rappresentano di per sé un ostacolo al raggiungimento della finalità conservativa sottesa all'azione. Si è fatto riferimento, in sostanza, pagina 10 di 21 ad ogni rapporto obbligatorio che importi comunque, anche in via sussidiaria, una responsabilità patrimoniale del soggetto passivo. Con la precisazione che è del tutto irrilevante il tempo in cui il credito è sorto, non richiedendosi che il diritto sia sorto anteriormente al credito (cfr. (cfr. Cass., Sez. 1, Ordinanza
n. 27841 del 28/10/2024, Cass. n. 10353 del 1992; Cass. n. 72 del 1972).
Ciò posto, dagli atti di causa emerge la certezza del credito dell'istante. Infatti, con la sentenza n.
10752/2017 (cfr. fascicolo cartaceo di parte attrice), il Tribunale di Napoli rigettava l'opposizione promossa da avverso il D.I. n. 7455/2012, per il pagamento della somma di € 8.362,19, Controparte_1 confermando e dichiarando definitivamente esecutivo il provvedimento monitorio, e condannando l'opponente al pagamento delle spese di lite per € 6.715,00. Con atto di precetto, notificato alla in CP_1 data 11/4/2019 (cfr. nota di deposito attorea del 5/11/2020), intimava alla debitrice il Parte_1 pagamento delle predette somme, maggiorate degli accessori, per l'importo complessivo di € 21.927,29.
Valutato, al riguardo, che la debitrice convenuta non risulta aver proposto opposizione all'atto di precetto notificatole dall'attore, e che i termini all'uopo previsti sono ormai spirati, l'esistenza del credito di
[...]
nei confronti di , è provata per l'importo di € 21.927,29. Pt_1 Controparte_1
Procedendo nell'esame dei presupposti richiesti dall'art. 2900, c.c., la relativa azione è subordinata al pericolo di insolvenza del debitore, consistente nel verosimile pregiudizio legato all'insufficienza della garanzia patrimoniale di cui all'art. 2740, c.c.. È stato osservato che il pregiudizio che può fondare l'interesse del creditore che agisce in surrogatoria sussiste ogni qual volta si delinei anche la mera eventualità che il patrimonio del debitore, in conseguenza del suo comportamento inerte e negligente, non offra adeguate garanzie per il soddisfacimento del credito, non occorrendo, dunque, al fine del riconoscimento di detto interesse, l'accertamento dell'effettivo stato di insolvenza del debitore, e cioè di un pregiudizio attuale e certo per il creditore, essendo sufficiente un pericolo di insolvenza, un nocumento eventuale e possibile (cfr., in tal senso, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 26019 del 2011; Cass. 2761/1977; Cass.
3448/1975; Cass. 2017/1971; Cass. 2493/1970). Il requisito del pericolo per le ragioni del creditore si pone, dunque, in relazione all'inerzia o trascuratezza di parte debitrice nell'esercizio delle azioni o dei diritti a sé spettanti, idonei ad alimentare la garanzia patrimoniale.
Al riguardo, secondo l'orientamento più tradizionale, l'ammissibilità dell'azione surrogatoria sarebbe limitata ai soli casi di inerzia del debitore, connotati da un comportamento stricto sensu omissivo, o insufficientemente attivo, al quale non potrebbe equipararsi un comportamento positivo, sicché si esclude che il creditore possa surrogarsi al debitore per sindacare le modalità con cui questi abbia ritenuto di esercitare la propria situazione giuridica (vedi in tal senso Cass.
2.2.2016 n. 1996; Cass. 12.4.2012 n. 5805;
Cass.
4.8.1997 n. 7187; Cass. 28.5.1988 n. 3665). Un secondo orientamento, invece, valorizza maggiormente il fatto che l'art. 2900 c. c., a differenza di quanto previsto nel previgente codice civile del
1865, non parla più di inerzia del debitore, ma di debitore che trascura di esercitare i propri diritti ed azioni pagina 11 di 21 nei confronti dei terzi. Sicché, si ritiene che a legittimare l'intervento del creditore quale sostituto processuale del titolare del diritto, o dell'azione processuale, non sia necessaria un'inattività totale del debitore, bensì che sia sufficiente un esercizio incompleto e quantitativamente insufficiente del diritto (vedi in tal senso Cass. n.1867/2000). Su tale base, alcune sentenze della Corte di cassazione hanno ritenuto utilizzabile l'azione surrogatoria, oltre che nei casi di totale inerzia del debitore, anche nei casi in cui quest'ultimo non esplichi nella tutela dei suoi diritti la necessaria diligenza, ricomprendendo nel concetto di trascuratezza ogni deficienza rispetto a ciò che il debitore avrebbe potuto fare per perseguire correttamente e proficuamente le proprie ragioni (Cass. 11.5.2009 n. 10744), o comunque attività del debitore qualitativamente, o quantitativamente insufficienti per la tutela della situazione giuridica del debitore all'interno del rapporto col terzo, purché non si vada ad interferire su atti di disposizione dei diritti del debitore, che se compiuti vanno invece contrastati attraverso l'azione revocatoria ordinaria, o l'opposizione di terzo (vedi Cass. 22.11.2022 n. 34297; Cass.
4.8.1997 n. 7187; Cass. 28.5.1988 n. 3665).
Connessa a tale problematica è poi quella del particolare atteggiarsi dell'interesse ad agire nel caso dell'azione surrogatoria. In linea generale tale condizione dell'azione, per giurisprudenza consolidata della
Corte di legittimità, dev'essere accertata anche d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo, ed avendo una natura dinamica che ne determina una diversa configurazione nel tempo, dev'essere attuale e concreto fino al momento della decisione (vedi in tal senso Cass. sez. trib. 13.11.2024 n. 29283; Cass.
20.11.2020 n. 26520; Cass.
8.5.2017 n. 11204; Cass. sez. un. 29.11.2006 n. 25728; Cass. 31.5.2005 n.
11609). La perimetrazione del presupposto riferito alla trascuratezza del debitore è stata sottoposta al vaglio delle Sezioni Unite con la citata ordinanza interlocutoria del 2 gennaio 2025, n. 23.
In riferimento al caso oggetto di giudizio, dagli atti di causa risulta che il intraprendeva Pt_1 pignoramento mobiliare contro (cfr. verbale all. comparsa ), il quale, Controparte_1 Controparte_1 secondo quanto dedotto dalla debitrice, aveva esito sostanzialmente infruttuoso (cfr. comparsa
[...]
p. 7). Inoltre, la debitrice non ha contestato le avverse allegazioni secondo cui il suo patrimonio CP_1 non comprenderebbe beni immobili aggredibili in via esecutiva o rapporti di credito assoggettabili ad esecuzione mobiliare presso terzi (cfr. atto di citazione), né ha assolto all'onere di provare la mancanza di tale requisito offrendo dimostrazione, in base al criterio di vicinanza alla prova, dell'esistenza di altri cespiti idonei a garantire con ampiezza il soddisfacimento del credito (cfr. Cass. 1902/2015).
Da ultimo, il diritto o azione nel quale il surrogante intenda sostituirsi deve rivestire contenuto patrimoniale e non essere riservato nel suo esercizio alla persona del debitore. Sul punto, è opinione consolidata quella che riconosce la natura patrimoniale dell'azione di riduzione, desumibile dalla estensione della legittimazione agli aventi causa del legittimario (cfr. Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 16623 del 20/06/2019;
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2120 del 27/01/2017).
pagina 12 di 21 Ulteriormente, la condotta della debitrice rispetto alla tutela dei propri diritti di Controparte_1 legittimaria – sulla cui lesione meglio si dirà nel prosieguo – risulta, ancora allo stato, di sostanziale inerzia.
Ed infatti, questa, dopo aver formulato domanda di riduzione in sede di comparsa di costituzione del
19/10/2019, dichiarava di rinunciare ai relativi atti, con le note di trattazione per l'udienza del 15/2/2021.
Con specifico riguardo ai riflessi che la richiamata dichiarazione di rinunzia esplica sulla realizzazione del credito dell'istante in relazione all'art. 306 c.p.c., gli effetti della rinuncia agli atti sono subordinati all'accettazione delle altre parti costituite unicamente laddove queste potrebbero avere interesse alla prosecuzione del giudizio. Ebbene, tale presupposto non risulta sussistere in capo ai soggetti in questa sede costituitisi. In particolare, tanto l'attore che le convenute costituite , Parte_1 Parte_3 Pt_4
e , si limitavano ad avversare la domanda riconvenzionale di riduzione eccependone
[...] Parte_2
l'improcedibilità e/o l'indeterminatezza degli elementi identificativi. Siffatto contegno, rivolto ad escludere l'esame nel merito dell'azione riconvenzionale di riduzione, denota inequivocabilmente l'assenza di interesse delle altre parti costituite all'ottenimento di una pronuncia nel merito sulla stessa. In considerazione di tanto, la rinuncia agli atti formulata da , anche in assenza di Controparte_1 accettazione delle altre parti costituite e per l'assenza di un contrario interesse di queste, ha estinto il rapporto processuale fondato sulla domanda riconvenzionale di riduzione.
Tutto quanto innanzi posto, il contegno serbato dalla debitrice deve qualificarsi alla stregua di inerzia se non di rinunzia propria (considerata la rinunzia alla domanda effettuata in giudizio) e, come tale certamente compatibile con il presupposto della trascuratezza fissato dall'art. 2900, c.c., alla stregua della pacifica elaborazione giurisprudenziale in materia, come innanzi ripercorsa.
Per l'effetto, in assenza di riscontri circa l'esistenza di elementi suscettibili di confluire nella garanzia ex
2740, c.c. devono ritenersi soddisfatti i presupposti del pericolo di insolvenza e dell'inerzia del debitore.
In conclusione, è fondata la domanda ex art. 2900, c.c., proposta dall'istante, sicché occorre esaminare la fondatezza dell'azione di riduzione spiegata dal sostituto processuale di . Controparte_1
In proposito, occorre premettere che l'istituto della legittima riveste nel nostro ordinamento la funzione di comporre la libertà individuale a disporre mortis causa dei propri beni con la tutela dei più stretti congiunti.
Tanto si desume dall'art. 457, II co., c.c., il quale prevede che “le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari”.
Ai fini dell'individuazione della porzione ereditaria riservata ai legittimari il legislatore ha adottato il criterio della “quota mobile”, il quale determina la flessibilità della riserva a seconda del numero e delle categorie di legittimari di volta in volta configurabili (cfr. artt. 537 e 542, c.c.).
pagina 13 di 21 L'intangibilità della legittima, peraltro, va intesa in senso quantitativo e non qualitativo, potendo il testatore soddisfare le ragioni dei legittimari con beni - di qualunque natura, purché compresi nell'asse ereditario;
in particolare, deve essere garantita a ciascuno degli eredi la possibilità di conseguire una quantità di beni proporzionata alla propria quota (cfr. Cass., Sez. 2, n. 12317/2019; Cass., Sez. 2, n. 13310/2002).
Ciò posto, secondo la recente impostazione della Corte di legittimità (cfr. Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 36990 del 16 dicembre 2022) il legittimario che agisca in riduzione ha l'onere di precisare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, specificando che, a tale scopo, occorre l'indicazione degli elementi patrimoniali che contribuiscono a determinare il valore della massa ereditaria e della quota di legittima violata. Segnatamente, occorre sia ricostruito il complessivo assetto patrimoniale del defunto, quale scaturente dalle vicende successorie, per verificare se il valore attivo pervenuto al legittimario sia effettivamente inferiore a quanto gli compete per legge, senza che sia necessaria all'uopo l'indicazione in termini numerici del valore dei beni interessati dalla riunione fittizia e della conseguente lesione (in tal senso Cass. n. 348/2023).
Più in particolare, in tema di azione di riduzione, l'omessa allegazione nell'atto introduttivo di beni costituenti il relictum e di donazioni poste in essere in vita dal de cuius, anche in vista dell'imputazione ex se, ove la loro esistenza emerga dagli atti di causa ovvero costituisca oggetto di specifica contestazione delle controparti, non preclude la decisione sulla domanda di riduzione, dovendo il giudice procedere alle operazioni di riunione fittizia prodromiche al riscontro della lesione, avuto riguardo alle indicazioni complessivamente provenienti dalle parti, nei limiti processuali segnati dal regime delle preclusioni per l'attività di allegazione e di prova. Ne consegue che, ove il silenzio serbato in citazione sull'esistenza di altri beni relitti ovvero di donazioni sia dovuto al convincimento della parte dell'inesistenza di altre componenti patrimoniali da prendere in esame ai fini del riscontro della lesione della quota di riserva, il giudice non può solo per questo addivenire al rigetto della domanda, che è invece consentito se, all'esito dell'istruttoria, e nei limiti segnati dalle preclusioni istruttorie, risulti indimostrata l'esistenza della dedotta lesione (cfr. Cass. Sez.
2, Sent. n. 35738/2023).
Peraltro, la Suprema Corte ha ritenuto che la prova della consistenza dell'asse ereditario e della lesione dei diritti di legittimario possa essere fornita anche a mezzo di presunzioni, purché munite dei requisiti di cui all'art. 2729 c.c.; ed infatti, ancorché il legittimario che agisca in riduzione abbia l'onere d'indicare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria, nonché quello della quota di legittima violata, può, a tal fine, allegare e provare, anche ricorrendo a presunzioni semplici, purché gravi precise e concordanti, tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della riserva. Altresì, una volta ravvisata la ricorrenza delle presunzioni come sopra connotate, risulta legittimo anche l'esperimento della C.T.U. d'ufficio, atteso che, una volta che l'attore in riduzione ha assolto il suo onere probatorio, il giudice ha il dovere di disporre la C.T.U. per pagina 14 di 21 stimare il valore dei beni costituenti il relictum e il donatum (cfr. Cass. Civ. Sez. 2, 02/09/2020, n.18199;
Cass. n. 1357/2017; Cass. n. 1297/1971).
Esaurita la disamina delle coordinate ermeneutiche di riferimento, va rilevato che la qualità di legittimaria in capo a è comprovata dagli atti dello stato civile depositati dalle parti, in particolare, Controparte_1
l'estratto per riassunto degli atti di morte relativo a (cfr. verbale di pubblicazione del Persona_1 testamento all. nota di deposito attorea 17/7/2019) indica il rapporto di coniugio tra questo e CP_2
CP_
a mente del quale, il certificato di stato di famiglia della recante l'indicazione del rapporto di
[...] filiazione di rispetto ad essa (all. II memoria istruttoria di parte attrice), consente di Controparte_1 inferire il rapporto di filiazione di anche rispetto a . Controparte_1 Persona_1
Ulteriormente, osservato che il de cuius, sulla base di quanto pacificamente emerso nel giudizio, e confermato dalle verifiche del CTU, lasciava a sé superstiti il coniuge e le tre figlie Controparte_2
, e , occorre fare riferimento all'art. 542, comma 2, c.c., Parte_3 Parte_4 Controparte_1 che determina la quota complessivamente riservata in favore dei figli in misura della metà del patrimonio ereditario – da dividere in parti uguali tra loro - nonché la quota riservata in favore del coniuge in misura di
¼ dello stesso.
Fermo quanto accertato in merito al novero degli eredi necessari del de cuius ed ai rispettivi diritti, le disposizioni di cui al testamento olografo di , pubblicato con verbale del Notaio Persona_1 Per_2 del 1° dicembre 2018, Rep. n. 3749 – racc. n. 2760 e trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di
[...]
Napoli 1 in data 09/05/2019 ai nn. 9962/13052, i (cfr. all. nota di deposito attorea del 17/7/2019) attuano l'integrale pretermissione della legittimaria , per quanto segue. Controparte_1
Il compendio ereditario di consta della quota di proprietà pari ad ½ sui beni inseriti in un Persona_1 medesimo complesso immobiliare, sito in Napoli alla Via Vicinale Agnolella n. 5/F, i quali, anteriormente all'apertura della successione di , erano in comproprietà dei coniugi , per la Persona_1 CP_3 quota di ½ cadauno. Tali cespiti sono così descritti e catastalmente censiti (cfr. CTU p.p. 3 e s.s.):
1. unità abitativa al piano terra, composta da soggiorno/cucina, due camere e due bagni e area cortilizia posteriore, in C.F. del comune di Napoli, sez. Avv, foglio 1, p.lla 255, sub 3, cat. A2 (ex p.lla 255, sub 1);
2. unità abitativa al piano primo, composta da soggiorno/cucina, quattro camere (di cui, allo stato, una annessa ad altra unità limitrofa, in particolare all'unità p.lla 255, sub 6), due bagni e area cortilizia/giardino posteriore, in C.F. del comune di Napoli, sez. Avv, foglio 1, p.lla 255, sub 4 graffata p.lla 253, sub 8, cat. A2 (ex p.lla 255, sub 2);
3. unità abitativa al piano secondo, composta da soggiorno/cucina, tre camere, bagno, ripostiglio e terrazzo a livello, priva di identificativo catastale;
pagina 15 di 21 4. locale autorimessa e retrostante locale deposito/tecnico, con area esterna di disimpegno, al piano terra, in C.F. del comune di Napoli, sez. Avv, foglio 1, p.lla 255, sub 5 graffata p.lla 253, sub 9, cat.
C6;
5. area verandata (con annessa camera e bagno originariamente afferenti all'unità p.lla 255, sub 4) e relativo terrazzo a livello al piano primo, in C.F. del comune di Napoli, sez. Avv, foglio 1, p.lla 255, sub 6 graffata p.lla 253, sub 10, cat. C2.
Tramite il richiamato atto di ultime volontà, ha disposto integralmente del proprio Persona_1 patrimonio, stabilendo, in relazione alla parte di ½ in sua proprietà:
• di lasciare alla nipote (FI di , cfr. stato di famiglia all. II memoria Parte_2 Controparte_1 istruttoria di p. attrice) l'appartamento al piano terra con accesso dal cortiletto comune, comprensivo di corte retrostante (censito al foglio 1, p.lla 255, sub 3), tettoia al primo piano, con ingresso dalla scala posta su via Vicinale Agnolella adibita a cucina ed accessori con pertinenziale terrazzo sovrastante la cantina (censita al foglio 1, p.lla 255 sub 6 - graffata p.lla 253, sub 10), un terzo del locale adibito ad autorimessa e retrostante cantina, quest'ultimo con ingresso da piccola zona pavimentata, con il resto con accesso dal cortile comune (censiti al foglio 1, p.lla 255, sub 5 - graffata p.lla 253, sub 9);
• di lasciare alla FI l'appartamento al primo piano con accesso dalla cassa scale comune, Pt_3 con annesso giardino pertinenziale a cui si accede dalla veranda dell'appartamento prima citato, con il ripristino della scaletta di accesso (censito al foglio 1, p.lla 255, sub 4 - graffata p.lla 253, sub 8), un terzo del locale adibito ad autorimessa e retrostante cantina, con ingresso come prima (censiti al foglio 1, p.lla 255, sub 5 - graffata p.lla 253, sub 9);
• di lasciare alla FI l'appartamento al secondo piano, con accesso dalla scala comune Pt_4
(privo di identificativo catastale), nonché un terzo del locale adibito ad autorimessa e retrostante cantina, con ingresso già descritto prima (censiti al foglio 1, p.lla 255, sub 5 - graffata p.lla 253, sub
9);
• di lasciare in comune ed indiviso la scala e la corte antistante l'immobile e prospiciente Via
Agnolella, con accesso dalla stessa.
Inoltre, il de cuius disponeva delle eventuali somme in denaro depositate su conti correnti bancari o postali in favore della moglie in proposito, l'unico riscontro dell'esistenza di siffatte Controparte_2 componenti mobiliari concerne la somma di € 10.496,00 indicata nella denunzia di successione presentata da quale oggetto di deposito su un conto corrente bancario il cui numero, alla stregua Controparte_2 del supporto documentale offerto in questa sede, risulta tuttavia illeggibile (cfr. denunzia di successione all. comparsa ). Valutato che l'esistenza di tale componente ereditaria trova supporto nella Controparte_1 dichiarazione resa della stessa con denunzia di successione presentata di suo pugno, e Controparte_2 pagina 16 di 21 che l'attribuzione della somma alla predetta corrisponde alla disposizione testamentaria in suo favore,
l'importo di € 10.496,00 deve essere incluso nell'asse ereditario di ed oggetto di attribuzione Persona_1 in favore della di lui coniuge, in questa sede contumace. Tale somma, tuttavia, pur parte del relictum non sarà riducibile essendo inferiore alla quota di riserva.
Ebbene, come risulta dalle disposizioni testamentarie qui richiamate, e dal raffronto di queste con la precedente ricognizione dei beni relitti da , alla FI non risulta attribuita Persona_1 Controparte_1 alcuna componente ereditaria, né il de cuius è risultato titolare di beni ulteriori rispetto a quelli innanzi indicati, che ne esauriscono l'intero asse (cfr. CTU p. 3).
Inoltre, ai fini della ricostruzione dell'asse ereditario, non sono emerse donazioni effettuate in vita dal de cuius, né consta l'esistenza di debiti ereditari;
sicché, è esaustivo il riferimento ai già richiamati beni, appartenenti al defunto al momento dell'apertura della successione.
Quanto al valore degli stessi, il CTU riscontrava che il complesso immobiliare caduto in successione risulta affetto da plurime irregolarità edilizie, per la sanatoria delle quali pendono istanze di condono, sospese e non ancora definite (istanza prot. n. 197651 del Comune di Napoli – pratica 3959/6/1986 ed istanza prot.
n. 23874/95 del Comune di Napoli, cfr. CTU., p.p. 16 e s.s.). Conseguentemente, la validità della stima espressa dal CTU è subordinata all'accoglimento delle istanze di condono, con la precisazione che, tuttavia, sussiste un concreto rischio di respingimento delle stesse in ragione del mancato inoltro delle pratiche alla
Soprintendenza, imposto dal regime vincolistico dell'area, nonché in relazione all'eventuale mancato ripristino dello stato esistente all'atto della presentazione delle domande. In base a quanto riscontrato, la stima dei beni è circoscritta alle unità immobiliari rappresentate nelle istanze di condono, prevedendo la detrazione delle spese legate alla rimozione delle superfetazioni e sopraelevazioni oggetto di ingiunzione di demolizione o realizzate abusivamente in assenza di istanza di sanatoria (cfr. CTU p. 20).
Ritenuta la condivisibilità dei rilievi espressi dal CTU, la scrivente aderisce alla stima dei beni di cui alla perizia, il cui valore - concernente la quota di ½ in proprietà dei beni siti in Napoli alla Via Vicinale
Agnolella n. 5/F – è pari ad € 250.000,00 (cfr. CTU p. 22); tenuto conto dell'importo in denaro risultante dalla denunzia di successione presentata da per € 10.496,00, il valore complessivo del Controparte_2 relictum ammonta ad € 260.496,00.
Richiamato l'art. 542, comma 2, c.c., il valore da attribuire alla quota disponibile, pari ad 1/4, è di €
65.124,00, mentre il valore della quota di riserva spettante ai figli, complessivamente pari ai 2/4, è di €
130.248,00, da dividere in parti eguali tra le germane per l'importo di € 43.416,00 cadauna. CP_1
Ciò posto, le disposizioni testamentarie di distribuiscono le componenti del relictum Persona_1 secondo l'assetto che segue (cfr. CTU p. 23): pagina 17 di 21 • € 10.496,00 pari alla somma di denaro risultante in atti;
: € Controparte_2 Parte_3
120.350,39, corrispondente ad ½ dell'unità immobiliare al piano 1° e ad 1/3 dell'autorimessa al piano terra;
• : € 30.026,18, corrispondente ai soli volumi legittimi collocati al piano 2° e ad 1/3 Parte_4 dell'autorimessa al piano terra;
• : € 0,00, in quanto nessun cespite le era attribuito;
Controparte_1
• € 99.623,44, corrispondente ad ½ dell'unità immobiliare al piano terra, della Parte_2 veranda/tettoia al piano terra e ad 1/3 dell'autorimessa al piano terra.
Dunque, la domanda di riduzione, riferita alla lesione subita da , risulta fondata nei Controparte_1 confronti delle sole e , in quanto beneficiarie di disposizioni eccedenti la quota Parte_3 Parte_2 di cui il de cuius poteva disporre. Ed infatti, atteso il disposto dell'art. 554, c.c., devono ritenersi soggette a riduzione solo le disposizioni eccedenti la quota disponibile, e, dunque, non sono corrette le ipotesi di reintegrazione formulate dal CTU (cfr. p. 23) le quali assoggettano a riduzione la disposizione testamentaria in favore di , sebbene il valore di questa sia inferiore alla legittima ad essa spettante. Sul Parte_4 punto, infatti, occorre rilevare che l'azione di riduzione proposta contro un soggetto che è legittimario al pari del legittimario attore implica che il convenuto abbia ricevuto una donazione o debba beneficiare di una disposizione testamentaria per la quale venga ad ottenere, oltre la rispettiva legittima, che è anche a suo favore intangibile, qualcosa di più, che contribuisce a privare, in tutto o in parte, della legittima il legittimario attore (cfr. Cass. Civ. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4694 del 21/02/2020). Verificato che i beni attribuiti per testamento a hanno valore tale da non giungere a concorrenza della sua quota Parte_4 di legittima, la disposizione testamentaria in suo favore non può essere attinta al fine della reintegrazione della lesione subita da . Controparte_1
Occorre ridurre, invece, la disposizione in favore di , eccedente la legittima ad essa spettante, Parte_3
e la disposizione in favore di , la quale grava integralmente sulla quota disponibile. Parte_2
Attesa la necessità di ridurre le disposizioni lesive proporzionalmente, ai sensi dell'art. 558, c.c., si osserva come l'attribuzione in favore di abbia ad oggetto beni il cui valore, in proporzione, Parte_2 rappresenta l'82,78% del valore dei cespiti attribuiti in favore di , e pertanto, in esito alla Parte_3 reintegrazione dei diritti della legittimaria pretermessa, tale rapporto deve risultare immutato.
Conseguenzialmente, verificato che la lesione subita da concerne l'intera quota di Controparte_1 legittima ad essa spettante, per € 43.416,00 la reintegrazione deve operarsi secondo i valori seguenti:
• La disposizione testamentaria in favore di , di valore pari ad € 120.350,39, andrà Parte_3 ridotta per € 23.752,89 (conservando un valore residuo di € 96.597,50);
pagina 18 di 21 • La disposizione testamentaria in favore di , di valore pari ad € 99.623,44 andrà ridotta Parte_2 per € 19.663,11 (conservando un valore residuo di € 79.960,33, che corrisponde all'82,78% di quanto resta attribuito a secondo il punto precedente). Parte_3
In concreto, la reintegrazione comporta la individuazione delle quote proprietarie da restituire alla titolarità della legittimaria lesa;
in questa sede affinché non risulti pregiudicata l'attuabilità del credito del surrogante in una ottica di bilanciamento degli interessi, le quote sono ricavate sui soli appartamenti, escludendo le porzioni di autorimessa e deposito attribuite per 1/3 (della metà) ad entrambe le soccombenti e la veranda e tettoia al piano primo lasciate (per la metà) a . In esito a quanto premesso la reintegrazione Parte_2 deve avere ad oggetto:
• La quota di 1/10 (valore € 24.123,00) in proprietà sull'unità immobiliare al piano primo (calcolata sul valore dell'intero, € 241.230,00) attribuita per testamento, in misura di ½, a;
Parte_3
• La quota di 7/60 (valore € 19.664,75) in proprietà dell'unità immobiliare al piano terra (calcolata sul valore dell'intero, € 168.555,00) attribuita per testamento, in misura di ½, a;
Parte_2
All'esito di quanto innanzi valutato, va accolta la domanda di riduzione spiegata in via surrogatoria da reintegrando , con efficacia limitata al rapporto di credito esistente tra il Parte_1 Controparte_1
e la stessa, nella titolarità dei beni oggetto del testamento olografo di , datato Pt_1 Persona_1
20/07/2018, pubblicato dal Notaio in data 1/12/2018 (Rep. n. 3749 - Racc. n. 2760), Persona_2 come segue:
• Nella quota di 1/10 in proprietà sull'immobile sito in Napoli alla Via Vicinale Agnolella n. 5/F, posto al piano primo, riportato in C.F. del comune di Napoli, sez. Avv, foglio 1, p.lla 255, sub 4 graffata p.lla 253, sub 8, cat. A2 (ex p.lla 255, sub 2) in conseguenza di riduzione della disposizione testamentaria in favore di;
Parte_3
• Nella quota di 7/60 in proprietà sull'immobile sito in Napoli alla Via Vicinale Agnolella n. 5/F, posto al p.t., riportato in C.F. del comune di Napoli, sez. Avv, foglio 1, p.lla 255, sub 3, cat. A2 (ex p.lla
255, sub 1) in conseguenza di riduzione della disposizione testamentaria in favore di . Parte_2
Da ultimo, deve dichiararsi l'inammissibilità della domanda riconvenzionale di arricchimento senza causa quale spiegata da con la comparsa del 6/11/2019, in quanto tardiva. Infatti, atteso il termine Parte_3
a ritroso decorrente dal 19/11/2019, data dell'udienza fissata in citazione, la convenuta, all'atto del deposito della comparsa, era incorsa nella decadenza di cui all'art. 167, comma 2 c.p.c.. pagina 19 di 21 Attesa la soccombenza di rispetto alla domanda di surrogatoria, nonché di Controparte_1 Pt_3
e in ordine alla domanda di riduzione, e valutato il valore delle domande, le spese di
[...] Parte_2 lite sostenute da parte attrice sono poste solidalmente a carico delle predette, liquidandole come da dispositivo, in applicazione della II tabella, III fascia, di cui al DM 55/2014, con riconoscimento di un solo aumento in misura del 30% ai sensi dell'art- 4, comma 2, cpv, DM cit. stante la omogeneità del disegno defensionale dell convenute ( cfr da ultima Cass. n. 10367/2024)
Rilevato che la domanda di riduzione nei confronti di è risultata infondata solo in esito Parte_4 all'espletamento di CTU ed al compimento di una stima dei beni improntata alla valutazione delle relative irregolarità edilizie, le spese di lite tra parte attrice e sono compensate. Parte_4
In ossequio al principio di soccombenza, le spese di CTU sono anch'esse poste a carico di
[...]
e , in solido tra loro. CP_1 Parte_3 Parte_2
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del Giudice, Dr.ssa Francesca Console, definitivamente pronunziando sulla controversia promossa come in narrativa, ogni diversa istanza ed eccezione respinta o disattesa, così provvede:
A. Autorizza ad esercitare in nome e per conto di l'azione di Parte_1 Controparte_1 riduzione delle disposizioni lesive della quota per legge alla stessa riservata sul patrimonio relitto da Per_1 ex art. 524 c.c.;
[...]
A. Accerta che è stata interamente pretermessa dal testamento olografo di Controparte_1 Per_1 datato 20/07/2018, pubblicato dal Notaio in data 1/12/2018 (Rep. n. 3749 -
[...] Persona_2
Racc. n. 2760);
A. Per effetto di quanto precede, accoglie l'azione di riduzione proposta dall'attore;
A. Accerta che la quota per legge riservata a sul patrimonio relitto da Controparte_1 Persona_1
è pari a € 43.416,00 e, in accoglimento della domanda, dispone la riduzione delle disposizioni lesive contenute nel testamento olografo di datato 20/07/2018, pubblicato dal Notaio Persona_1 Per_2 in data 1/12/2018 (Rep. n. 3749 - Racc. n. 2760), con efficacia limitata al rapporto di credito con
[...]
l'istante, per la quota di 1/10 in proprietà sull'immobile individuato in C.F. del comune di Napoli, sez. Avv, foglio 1, p.lla 255, sub 4 graffata p.lla 253, sub 8, cat. A2 (ex p.lla 255, sub 2) nei confronti di Pt_3
e per la quota di 7/60 in proprietà sull'immobile individuato in C.F. del comune di Napoli, sez.
[...]
Avv, foglio 1, p.lla 255, sub 3, cat. A2 (ex p.lla 255, sub 1) nei confronti di;
Parte_2
A. Autorizza a soddisfare le proprie ragioni di credito sulle quote dei beni oggetto del Parte_1 testamento di datato 20/07/2018, pubblicato dal Notaio in data Persona_1 Persona_2
1/12/2018 (Rep. n. 3749 - Racc. n. 2760), reintegrate in favore di , consistenti nella Controparte_1 quota di 1/10 in proprietà sull'immobile individuato in C.F. del comune di Napoli, sez. Avv, foglio 1, p.lla pagina 20 di 21 255, sub 4 graffata p.lla 253, sub 8, cat. A2 (ex p.lla 255, sub 2) e nella quota di 7/60 in proprietà sull'immobile individuato in C.F. del comune di Napoli, sez. Avv, foglio 1, p.lla 255, sub 3, cat. A2 (ex p.lla
255, sub 1), nei limiti del credito dell'istante;
A. NN , e , in solido tra loro, al pagamento delle Controparte_1 Parte_3 Parte_2 spese di lite in favore di parte attrice, spese che liquida in € 6.600,10 per compensi, € 310,92 per spese vive, oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA, se dovuti, come per legge;
A. Compensa le spese tra parte attrice e;
Parte_4
A. Nulla per le spese per la contumace;
Controparte_2
A. Pone le spese di CTU definitivamente a carico di e Controparte_1 Parte_3 [...]
, in solido. Pt_2
Napoli, Così deciso nella camera di consiglio del 30/6/2025
Il Giudice dott.ssa Francesca Console Il Presidente dott. Pietro Lupi
pagina 21 di 21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
8 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei Magistrati
Dott. Pietro Lupi Presidente
Dott.ssa Claudia Colicchio Giudice
Dott.ssa Francesca Console Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. rg. 19314/2019, emessa tra:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Letizia Bocchetti, Parte_1 C.F._1 presso il cui studio in Napoli, alla Via V. Valente, n. 88, elettivamente domicilia;
ATTORE contro
(C.F.), rappresentato e difeso dall'Avv. Raimondo Servillo e dall'Avv. Controparte_1
Alessio Borgo, presso il cui studio in Napoli, al Viale Augusto, n. 132, elettivamente domicilia;
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Pasquale Capobianco, Parte_2 C.F._2 presso il cui studio in Napoli, al Corso Vittorio Emanuele, n.112, elettivamente domicilia;
(C.F. ) e (C.F. Parte_3 C.F._3 Parte_4
), rappresentate e difese dall'Avv. Francesco Querci e dall'Avv. Lucia Paola Terlizzi, C.F._4 presso i quali elettivamente domiciliano;
CONVENUTE nonché contro pagina 1 di 21 (C.F.), domiciliata come in atti;
Controparte_2
CONVENUTA CONTUMACE
FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione ritualmente notificato a , , Controparte_1 Parte_2 Controparte_2 Pt_4
e , conveniva le predette in giudizio, esponendo quanto segue:
[...] Parte_3 Parte_1
• Di essere creditore di per la somma di € 21.927,79, sulla base del decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 7455/2012 emesso dal Tribunale di Napoli nonché della sentenza n. 10752/2017, resa dal medesimo, in esito al giudizio di opposizione r.g. n. 217/2013, il tutto ulteriormente specificato nell'atto di precetto di pagamento, notificato alla debitrice in data 11/4/2019;
• Che, a fronte dell'inadempimento dell'atto di precetto, l'istante eseguiva accertamenti per individuare beni, mobili ovvero immobili, appartenenti alla suscettibili di espropriazione;
CP_1
• Che dalla relazione di notifica dell'atto di precetto la debitrice risultava Controparte_1 convivente con la madre e che, pertanto, gli arredi e le suppellettili conservati Controparte_2 nella casa di abitazione dovevano presumersi di proprietà materna;
• Che l'esecuzione mobiliare presso terzi risultava inattuabile, e che la a seguito di CP_1 accertamenti ipocatastali, non risultava titolare di beni immobili;
• Che, da accertamenti anagrafici, risultava che la era FI di , nato a [...] il CP_1 Persona_1
4/3/1944 ed ivi deceduto il 31/10/2018, lasciando a sé superstiti il coniuge e le Controparte_2 figlie , e;
Parte_3 Parte_4 Controparte_1
• Che, presso la conservatoria dei RR.II. di Napoli 1, risultava la trascrizione - in data 9/5/2019 ai n.n. 9962/13052 – della denunzia di successione inerente alla successione testamentaria di Per_1
apertasi con la pubblicazione del relativo testamento olografo, con verbale per Notaio
[...]
del 1/12/2018 rep. 3749, registrato il 23/12/2018 al n. 022278; Persona_2
• Che dal verbale di pubblicazione del testamento risultava che , Controparte_2 Parte_4
e avevano consegnato al Notaio rogante la scheda testamentaria, Controparte_1 Parte_3
e che le medesime, dopo averne constatato il contenuto, avevano esonerato il Notaio dall'obbligo di trascrizione del redigendo verbale poiché ritenevano - sulla base di una loro soggettiva interpretazione - che le disposizioni contenute nel testamento fossero state formulate "tutte a titolo di chiamata all'eredità";
• Che le predette avevano dichiarato ancora - nel verbale di pubblicazione del testamento di Per_1
- di essere, ai sensi dell'art. 566 c.c., "le uniche eredi legittime di "' e di aver
[...] Persona_1 constatato la nullità del testamento "in quanto sprovvisto del requisito della autografia" ma di volere, ciò nonostante, "confermare il testamento suddetto, ai sensi dell'art. 590 c.c.";
pagina 2 di 21 • Che, nel medesimo verbale di pubblicazione, , Controparte_2 Parte_4 [...]
e , ribadita la piena conoscenza della causa di nullità della scheda CP_1 Parte_3 testamentaria, dichiaravano, ai sensi dell'art. 590 c.c., "di voler convalidare e confermare il testamento suddetto, rinunciando ad ogni impugnativa o riserva"; dando altresì atto che "per effetto della dichiarazione di conferma non avrebbero potuto far valere alcuna impugnativa in riferimento al vizio indicato e, pertanto, riconoscevano il contenuto del sopraindicato testamento";
• Che, esaminata la scheda testamentaria rinvenuta presso la "Sezione Volontaria Giurisdizione" del
Tribunale di Napoli, il testamento disponeva quanto segue: "Il sottoscritto nella sua Persona_1 piena facoltà, per la propria parte pari al 50% relativamente al fabbricato sito in Napoli alla Via
Vicinale Agnolella 5/F, detta le volontà testamentali alla FI che scrive, dato le mie Pt_4 difficoltà motorie, e sono le seguenti: Lascio a mia nipote , FI di mia FI in Pt_2 CP_1 piena proprietà, l'appartamento al piano terra con accesso dal cortiletto comune, comprensivo di corte retrostante, tettoia al primo piano, con ingresso dalla scala posta su via Vicinale Agnolella adibita a cucina ed accessori con pertinenziale terrazzo sovrastante la cantina, un terzo del locale adibito ad autorimessa e retrostante cantina, quest'ultimo con ingresso da piccola zona pavimentata, con il resto con accesso dal cortile comune. Lascio a mia FI , la piena proprietà Pt_3 dell'appartamento al primo piano con accesso dalla cassa scale comune, con annesso giardino pertinenziale a cui si acceda dalla veranda dell'appartamento prima citato, con il ripristino della scaletta di accesso, un terzo del locale adibito ad autorimessa e retrostante cantina, con ingresso come prima. Lascia a mia FI , l'appartamento al secondo piano, con accesso dalla scala Pt_4 comune, nonché un terzo del locale adibito ad autorimessa e retrostante cantina, con ingresso già ampiamente descritto. Lascio comune ed indiviso per la mia parte zona antistante l'immobile stesso e prospiciente alla Via Agnolella con accesso carrabile dalla detta strada. Tengo a precisare che eventuali somme depositate presso banche o uffici postali o enti assicurativi, vanno interamente a mia moglie Ricordo che quanto dono il terzo sono sempre proprietario del Controparte_2
50%. Questa è la mia volontà con ordine di rispetto. Napoli 20/7/2018";
• Che, dalle disposizioni testamentarie suddette, ricomprendenti tutti i beni del de cuius, conseguiva la pretermissione di (debitrice dell'istante) con lesione della rispettiva quota di Controparte_1 legittima, suscettibile di reintegrazione mediante l'azione di riduzione ex art. 554 e segg. c.c.;
• Che, tuttavia, in base delle dichiarazioni rese nel verbale di pubblicazione del testamento,
[...] rinunciava all'azione di reintegrazione della legittima, anche in considerazione della CP_1 disposizione a favore di sua FI;
Parte_2
• Che l'inerzia della debitrice nel far valere i propri diritti di legittimaria, Controparte_1 pregiudicava le ragioni creditorie dell'attore, il quale intendeva, pertanto, attivarsi ai sensi dell'art. pagina 3 di 21 2900 c.c., in surrogatoria della legittimaria pretermessa sua debitrice, nell'azione di riduzione, di modo da conseguire la rimozione dell'efficacia preclusiva delle disposizioni testamentarie di Per_1
[...]
• Che l'attore doveva ritenersi ammesso a proporre domanda di riduzione in via surrogatoria delle disposizioni testamentarie di nei contenuti resi nel testamento pubblicato dal Notaio Persona_1
1/12/2018 rep. 3749, al fine di superare, come riconosciuto da consolidata Persona_2 giurisprudenza (cfr. per tutte Cass. 29/7/2008 n. 20562 e Cass. 22/2/2016 n. 3389), la strumentale pregiudizievole inerzia della legittimaria pretermessa, sua debitrice;
• Che, qualora fosse stata ravvisabile nelle dichiarazioni rese da nel verbale di Controparte_1 pubblicazione del testamento per Notar del 1/12/2018 rep. 3749, la rinuncia Persona_2 all'azione di riduzione, il creditore istante, atteso il fraudolento intendimento della rinunciante di rendere più difficile il soddisfacimento del credito, aveva diritto di impugnare tale rinuncia con l'azione ex art. 2901 c.c., affinché la rinuncia fosse dichiarata inefficace nei suoi confronti.
Tanto premesso, l'attore rassegnava le seguenti conclusioni:
• A) per l'ipotesi in cui le dichiarazioni rese da nel verbale di pubblicazione di Controparte_1 testamento per Notaio in data 1/12/2018 rep. 3749, configurassero una sua Persona_2 rinuncia, quale legittimaria pretermessa, all'azione di riduzione delle disposizioni testamentarie di come espresse nella scheda oggetto di conferma ex art. 590 c.c., dichiarare Persona_1
l'inefficacia di tale rinuncia nei confronti dell'Avv.to , creditore di essa rinunciante, Parte_1 con ogni conseguenza di legge;
• B) in conseguenza della declaratoria di inefficacia sub A) ed in ogni caso in via surrogatoria ex art. 2901 c.c., accertare e dichiarare la legittimazione dell'Avv.to , quale creditore di Parte_1 legittimaria pretermessa, alla proposizione di azione di riduzione ex art. 554 e Controparte_1 segg. c.c.;
• C) accertare e dichiarare, per effetto delle pronunce sub A) e sub B), la qualità della Sig.ra di legittimaria, ex att. 536 c.c., di Controparte_1 Persona_1
• D) accertare e dichiarare altresì che le disposizioni testamentarie - come rese dal Sig. Persona_1 nel testamento oggetto di conferma ex art. 590 c.c. pubblicato per Notar Persona_2
1/12/2018 rep. 3749, oggetto di testuale trascrizione nella premessa del presente atto - ledono la quota di riserva spettante ad essa Sig.ra quale legittimaria;
Controparte_1
• E) disporsi, per l'effetto delle pronunce anzidette, la riduzione delle disposizioni testamentarie di come disposte, nella scheda pubblicata per Notar 1/12/2018 rep. Persona_1 Persona_2
3749, in favore delle Sigg.re e Controparte_2 Parte_4 Controparte_1 Parte_2
pagina 4 di 21 e nei limiti necessari alla integrazione della quota spettante ad essa legittimaria Parte_3 pretermessa;
• F) pronunciare ogni altro conseguenziale provvedimento anche in ordine al regolamento delle spese di causa, secondo il principio della soccombenza.
Con comparsa di risposta del 19/10/2019 si costituiva nel giudizio , la quale eccepiva in Controparte_1 via preliminare l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento del procedimento di mediazione ai sensi del D. Lgs. n. 28 del 2010, vertendosi in materia di diritti ereditari. Nel merito ed in via riconvenzionale, la convenuta spiegava domanda di riduzione nei confronti di Controparte_2 [...]
, e . Ulteriormente, in relazione alla pretesa creditoria vantata Pt_2 Parte_3 Parte_4 dall'attore, la convenuta deduceva che era stata da questo esperita la procedura di espropriazione mobiliare, ottenendo la vendita dei beni mobili appartenenti alla ricavando, tuttavia, somme insufficienti al CP_1 fine della soddisfazione del credito. Con riferimento ai diritti a sé spettanti nell'ambito della successione paterna, dichiarava di aver consentito alla conferma del testamento mancante di firma Controparte_1 autografa, tuttavia, giammai consentendo alla pretermissione dalla quota ereditaria ad essa spettante. Su tali premesse, rassegnava le seguenti conclusioni: Controparte_1
a. In via preliminare: accertare e dichiarare la improcedibilità del proposto giudizio in danno della comparente sig.ra e dei convenuti sigg.ri Controparte_1 Controparte_2 Parte_4 Pt_3 ed , per mancato esperimento dell'obbligatorio tentativo di mediazione, per cui si
[...] Parte_2 chiede rimettersi le parti innanzi all'ufficio di mediazione al fine di espletare il propedeutico tentativo di mediazione;
a. In via riconvenzionale, in quanto previsto dalla Suprema Corte (Cassazione 10.4.2017 n. 9192) autorizzare la sig.ra ad agire con azione di riduzione nei confronti dei convenuti sigg.ri Controparte_1
e , al fine di tutelare la sua quota di Controparte_2 Parte_4 Parte_3 Parte_2 legittima, ingiustificatamente pretermessa, e per l'effetto, che le assegnazioni degli immobili e degli altri beni oggetto di disposizione testamentaria da parte del de cuius sig. siano ridotte in misura Persona_1 sufficiente a reintegrare la sua quota di riserva, disponendo anche alla divisione, secondo le norme sulle successione legittima, degli altri beni lasciati dal de cuius, facendosi altresì obbligo ai convenuti chiamati in via riconvenzionale, di “rendere il conto della gestione ciascuno per i beni di cui è in possesso” e di
“rilasciare all'istante i beni che saranno a quest'ultimo assegnati nella divisione, accertando e dichiarando che la legittimaria pretermessa è erede necessaria del de cuius e per Controparte_1 Persona_1
l'effetto ricostruire la massa ereditaria del de cuius computando, oltre al donatum, il relictum e dunque tenendo conto anche dei conti correnti bancari accertandi in corso di procedura, o secondo ogni altra miglior formula, e dunque ordinare la reintegrazione nella quota di legittima della pretermessa CP_1
dell'asse ereditario, mediante la proporzionale riduzione delle predette disposizioni del de cuius, sia
[...] pagina 5 di 21 a causa donativa, sia del relictum, che eccedono la quota di cui il de cuius poteva disporre e per l'effetto, ricostruito con relictum e donatum, che codesto Tribunale vorrà stabilire, per l'effetto ordinare la riduzione proporzionale della quota ereditaria dei convenuti per il valore che si accerterà in corso di causa o la differente somma ritenuta di giustizia e con accertamento del relictum, ordinando la produzione giudiziale degli estratti dei conti correnti bancari intestati al de cuius Persona_1
a. Rigettare la domanda attorea perché sfornita dei requisiti richiesti per accertare e dichiarare che l'avv. è legittimato, quale creditore, ad agire con azione di riduzione ex art. 554 c.c. per i Parte_1 motivi esposti in difesa e tenuto conto del consolidato orientamento giurisprudenziale;
a. Con vittoria di spese, diritti ed onorari. Iva e cpa come per legge.
All'udienza del 19/05/2019 il Giudice Istruttore, verificata la contumacia di Controparte_2 Pt_4
, e autorizzava la convenuta a notificare la
[...] Parte_3 Parte_2 Controparte_1 comparsa con la domanda riconvenzionale alle stesse.
Con comparsa del 3/11/20 si costituiva , la quale eccepiva in via preliminare l'improcedibilità Parte_2 della domanda principale per omissione del procedimento obbligatorio di mediazione, nonché la nullità della stessa per l'omessa indicazione degli elementi costitutivi della invocata lesione di legittima.
Ulteriormente, eccepiva l'inammissibilità della domanda di surrogatoria per l'assenza di prove in merito al pericolo di insolvenza della debitrice , e l'esiguità della quota di legittima reintegrabile Controparte_1 rapportata al credito dell'istante. Posto quanto innanzi, concludeva ″affinché il tribunale adito, onerando preliminarmente parte attrice ad esperire la mediazione obbligatoria ex art. 5 D. Lgs. n. 28 del 2010, dichiari la domanda di surrogazione inammissibile e comunque infondata per carenza dei presupposti di legge, giusta le suesposte argomentazioni;
per l'effetto accerti e dichiari la carenza di legittimazione ad agire in riduzione del rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (Cass., Sez. Un. 16 Parte_1 febbraio 2016, n. 2951). Il tutto con condanna alle spese di lite con attribuzione al sottoscritto procuratore, antistatario.”
Con comparsa del 6/11/20 si costituiva la quale eccepiva in via preliminare Parte_3
l'improcedibilità della domanda principale per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione. In relazione alla domanda riconvenzionale di riduzione, ne eccepiva l'infondatezza, e rassegnava le seguenti conclusioni:
• In via preliminare che venga accertata e dichiarata l'improcedibilità del presente giudizio per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione;
• Nel merito, che venga accertata l'esistenza dei presupposti relativamente all'azione di surroga e di riduzione avanzata dall'attore a seguito dell'eventuale dichiarazione di inefficacia delle disposizioni testamentarie nei confronti della Signora così come ipotizzato dall'attore, anche Controparte_1
pagina 6 di 21 sulla base delle osservazioni mosse nella comparsa di costituzione e Controparte_1 Pt_2
.
[...]
• Qualora la signora dovesse subire un pregiudizio si chiede che la stessa venga Parte_3 reintegrata dell'importo corrispondente a tale pregiudizio a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., con espressa riserva di esercitare i propri diritti di carattere risarcitorio e restitutorio in un successivo giudizio.
• Con vittoria di spese ed onorari.
Restava contumace nonostante la rituale notifica ex art 140 cpc del 24/6/2019. Controparte_2
Con le note di trattazione per l'udienza del 15/2/2021, dichiarava di ‹‹rinunciare agli atti Controparte_1 del giudizio relativamente alla domanda di cui al capo b) spiegata in via “riconvenzionale” avente ad oggetto l'esperimento dell'azione di riduzione e alla domanda di cui al capo d) spiegata in via “subordinata” avente ad oggetto la manleva della stessa, contenute nella comparsa di costituzione e risposta del
12/12/2019››.
All'udienza del 15/2/2021, il Giudice assegnava all'istante un termine per esperire la procedura di mediazione e rinviava in prosieguo prima udienza al 18/11/21.
Con comparsa del 12/3/21 si costituiva , facendo proprie le difese e le conclusioni Parte_4 formulate dalla TE . Parte_3
All'udienza del 15/9/22 il Giudice conferiva all'Ing. l'incarico per l'espletamento di CTU. Persona_3
L'elaborato peritale era depositato in data 11/7/23.
All'udienza del 31/03/25 il Giudice tratteneva la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190. c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia verte sulla domanda di riduzione per lesione di legittima, promossa da
[...] in veste di sostituto processuale, ex art. 2900, c.c., della debitrice . Pt_1 Controparte_1
Atteso il carattere prioritario della domanda di revocatoria, spiegata dall'attore in relazione ad un'eventuale rinunzia all'azione di riduzione da parte della debitrice, va osservato che non v'è riscontro di manifestazioni abdicative della convenuta rispetto alla stessa. In particolare, la rinunzia di cui all'ultimo Controparte_1 periodo dell'art. 1) del verbale di pubblicazione del testamento di (cfr. all. nota di deposito di Persona_1 parte attrice del 17/7/2019) è riferita all'azione di nullità fondata sulla mancata autografia, come agevolmente si evince dall'espresso richiamo alla convalida ex art. 590, c.c., ed al rinvio al vizio di invalidità oggetto di precedente ricognizione. Ciò rilevato, deve ricordarsi che la conferma delle disposizioni testamentarie o la volontaria esecuzione di esse non opera rispetto a quelle lesive della legittima, in quanto gli effetti convalidativi di cui all'art. 590, c.c., si riferiscono alle sole disposizioni testamentarie nulle: ne deriva che in dette ipotesi non è preclusa al legittimario l'azione di riduzione, salvo che egli non abbia pagina 7 di 21 manifestato in modo non equivoco la volontà di rinunciare a far valere la lesione mediante un comportamento concludente incompatibile con la stessa (cfr. Cass. Civ., Sez. 2, Ordinanza n. 12764 del
13/05/2025; Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 168 del 05/01/2018). Altresì, sebbene il legittimario leso possa rinunciare all'azione di riduzione delle disposizioni lesive della sua quota di riserva, anche tacitamente, a tal fine occorre pur sempre un comportamento inequivoco e concludente (cfr. Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n.
20143 del 03/09/2013), comportamento di cui non v'è prova in questa sede. Posto quanto precede, la domanda di surrogatoria articolata dall'istante non presuppone alcuna previa revocatoria, per l'assenza di atti abdicativi posti in essere dalla debitrice.
In relazione alla domanda di surrogatoria, occorre, in primo luogo, scrutinare la legittimazione dell'istante ad agire ex art. 2900, c.c., per la reintegrazione della quota di legittima in luogo della debitrice, tenendo conto che la stessa risulterebbe integralmente preterita nell'ambito della successione paterna. Soccorre, sul punto, l'orientamento offerto dalla Seconda Sezione della Corte di Legittimità, con la sentenza n. 16623 del
20/06/2019.
In particolare, la Corte ha ritenuto che, alla luce dell'esame del combinato degli artt. 457, 524 (anche in correlazione all'art. 481), 557 e 2900 c.c., l'azione di riduzione sia direttamente esperibile in via surrogatoria da parte del creditore del legittimario pretermesso nella specifica ipotesi di inerzia colpevole di questi (non essendo, perciò, necessario in tal caso il preliminare esperimento dell'actio interrogatoria e della conseguente domanda di autorizzazione, in caso di rinunzia, ai sensi dell'art. 524 c.c.), realizzandosi un'interferenza di natura eccezionale - ma legittima - nella sfera giuridica del debitore;
infatti, l'azione surrogatoria non è altro che lo strumento che la legge appresta al creditore per evitare gli effetti che possano derivare alle sue ragioni dall'inerzia del debitore che ometta di esercitare le opportune azioni dirette ad alimentare il suo patrimonio, riducendo così la garanzia che esso rappresenta in favore dei creditori. Tale azione deve essere proposta contro i beneficiari delle disposizioni lesive nonché contro lo stesso debitore inerte (ai sensi dell'art. 2900, comma 2, c.c.), in qualità di TE necessario.
Il risultato di tale ricostruzione non contrasta con il principio consolidato, secondo cui il legittimario pretermesso acquista la qualità di erede soltanto all'esito del positivo esperimento dell'azione di riduzione
(Cass., 26 ottobre 2017, n. 25441; Cass., 3 luglio 2013, n. 16635; Cass., 13 gennaio 2010, n. 368; Cass., 20 novembre 2008, n. 27556; Cass., 28 ottobre 1974, n. 3220; Cass., 28 gennaio 1964, n. 204). In tale prospettiva è stato precisato che, ove detta azione non comporti, in concreto, l'acquisizione di beni,
l'acquisto della qualità di erede non ha luogo. Ne deriva che la facoltà di esercitare l'azione di riduzione, intesa quale diritto potestativo (c.d. "diritto al diritto"), costituisce un prius rispetto all'accettazione e al conseguimento dell'eredità, che possono anche - come sopra evidenziato - non verificarsi. Non possono, peraltro, sottacersi le differenti nature dell'azione di riduzione e dell'accettazione di eredità: la prima, come sopra evidenziato, di contenuto patrimoniale;
l'altra, strettamente personale, ed implicante profili di pagina 8 di 21 carattere morale e sociale. Deve, pertanto, ritenersi che non sia condivisibile la prospettazione della necessità di una previa accettazione dell'eredità, nel caso eccezionalmente prevista prima dell'esercizio dell'azione di cui all'art. 553 c.c.. Ne consegue che l'esercizio dell'azione di riduzione da parte dei creditori del legittimario pretermesso, anche in virtù dell'esigenza di contemperare la tutela dei creditori del legittimario (soprattutto nelle ipotesi di "pretermissione amica") con il principio secondo cui nessuno può assumere la qualità di erede contro la propria volontà, se da una parte consente a detti creditori il recupero di quella pars bonorum sufficiente a soddisfare le proprie ragioni, dall'altro non determina, analogamente al meccanismo previsto dall'art. 524 c.c. l'acquisto della qualità di erede in capo al legittimario pretermesso.
Ed infatti, nonostante la locuzione "accettare in nome e in luogo del rinunciante", deve ritenersi incontestabile che al vittorioso esperimento dell'azione ex art. 524 c.c. – talora definita quale peculiare figura di surrogatoria - non consegue alcuna accettazione dell'eredità, né viene revocata la rinuncia da parte del debitore: si tratta, invero, di un espediente giuridico che persegue una finalità propriamente economica volto, cioè, a consentire in via esclusiva la soddisfazione delle ragioni dei creditori sul compendio ereditario oggetto di rinuncia. Il limite, quindi, entro cui la volontà del chiamato, che si è comunque espresso in negativo rinunciando all'eredità, può essere resa inefficace è costituito solo dall'interesse dei suoi creditori.
Allo stesso modo, va ritenuto che l'esercizio in via surrogatoria dell'azione di riduzione non si traduca nella sostituzione del creditore nel diritto del legittimario preterito ad accettare l'eredità, bensì che consegua unicamente la rimozione dell'ostacolo rappresentato dall'inerzia dello stesso, nei limiti di quanto necessario ad alimentare la garanzia patrimoniale (cfr. Cass. Civ., Sez. 2 - , Sentenza n. 16623 del 20/06/2019).
La questione dell'ammissibilità della surrogatoria nell'azione di riduzione, spettante al debitore legittimario totalmente pretermesso, è attualmente al vaglio delle Sezioni Unite (cfr. Cass. Civ., sez. 2, ord. interlocutoria, 2 gennaio 2025, n. 23). Cionondimeno, la scrivente ritiene condivisibili le argomentazioni sottese alla tesi favorevole, come innanzi richiamate, e, in virtù di tanto, rileva la legittimazione dell'istante a promuovere in via surrogatoria l'azione di riduzione spettante alla debitrice . Controparte_1
Tanto valutato, occorre procedere al concreto riscontro dei presupposti di esperibilità dell'azione surrogatoria, la quale integra un'ipotesi di sostituzione processuale, riassumendosi nella generale facoltà, riconosciuta dalla legge ai creditori, di esercitare, per la possibile realizzazione delle loro ragioni, tutti i diritti e le azioni del debitore, da questi trascurati, che presentino contenuto o effetti patrimoniali, ad eccezione di quelli, per natura o per legge, strettamente inerenti alla persona del debitore e come tali insostituibilmente attribuiti alla sua diretta, esclusiva valutazione.
L'azione surrogatoria, dunque, rappresenta un mezzo legale di conservazione della garanzia patrimoniale e conferisce al creditore surrogante il potere di esercitare in luogo del debitore surrogato i diritti delle azioni che spettano verso i terzi al proprio debitore che questi trascura di esercitare. Si tratta, allora, di un potere di sostituzione legale nell'interesse proprio, tanto che la dottrina fa riferimento ad un diritto potestativo pagina 9 di 21 sostitutivo. La prevalente dottrina riconosce all'azione di surrogazione una funzione essenzialmente conservativo-cautelare, sicché il potere attribuito al creditore dovrebbe intendersi in senso strumentale, come finalizzato al solo scopo di assicurare la capienza del patrimonio del debitore, in vista di un eventuale futuro procedimento esecutivo cautelare. Tuttavia, successivamente si è riconosciuto che la surrogatoria è idonea a svolgere altresì una funzione satisfattiva per il creditore, consentendo l'immediata soddisfazione del credito o l'eventuale emissione di un titolo esecutivo giudiziale direttamente a suo nome nei confronti del terzo debitor debitoris. Nel processo la posizione del creditore surrogante è identificata in quella del sostituto processuale ossia di colui che eccezionalmente può far valere in nome proprio un diritto altrui ex art. 81 c.p.c. (Cass., n. 5/8/05 del 2012; Cass., 26/3/2013, n. 7648). Quando agisce giudizialmente, dunque, il creditore non fa valere una speciale azione giudiziaria che gli compete nei confronti del terzo, ma si limita ad azionare nei confronti dei terzi un diritto di cui è innanzitutto e resta titolare il debitore. Si dovrebbe dunque fare riferimento non tanto ad un'azione surrogatoria, ma ad una legittimazione surrogatoria, ossia ad una potestà, attribuita al creditore, di esercitare un diritto altrui con efficacia immediata per il titolare.
Ciò comporta che il terzo convenuto può opporre al creditore tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre al debitore (cfr. Cass., Sez. 1 - , Ordinanza n. 27841 del 28/10/2024; Cass., n. 7648 del 2013; Cass.
n. 449/1974).
Sotto il profilo dei presupposti fondanti la legittimazione all'azione surrogatoria, questa deve ritenersi sussistente anche rispetto a crediti sottoposti a condizione o a termine ovvero di crediti illiquidi, dal momento che il requisito della liquidità non è richiesto dalla legge né è desumibile dalla funzione dell'azione, tendente alla conservazione della garanzia. Si è ritenuto, infatti, che anche se il credito è soggetto a condizione sospensiva (lo si legge nella relazione al codice civile n. 1181) non può essere precluso al creditore di avvalersi dell'azione surrogatoria, dato che il codice riconosce in genere al titolare di un diritto sottoposto a condizione la facoltà di porre in essere le opportune misure conservative per assicurare la realizzazione delle sue aspettative. Al contrario, non è sufficiente l'eventualità di un credito derivante da una fattispecie non ancora perfezionata. In dottrina si è ritenuto, in modo autorevole, che anche i creditori eventuali potrebbe riconoscersi l'esperimento della surrogatoria quando sussista qualche elemento di fatto che renda probabile e prevedibile il completamento della fattispecie generativa dell'obbligazione. Ciò, del resto, trova giustificazione nella natura prevalentemente conservativo-cautelare dell'istituto. Si è ritenuto sussistente il presupposto per la surrogatoria anche in capo ai titolari in genere di legittime aspettative (Cass., 23/11/1959, n. 3437, con riguardo all'azione esperita da chi vantava un eventuale diritto di regresso). Peraltro, si reputa in dottrina che l'incertezza e la temporanea inesigibilità della pretesa, così come l'indeterminatezza del quantum possono solamente rendere difficoltosa la valutazione del pregiudizio che può derivare dall'inerzia del debitore, ma non rappresentano di per sé un ostacolo al raggiungimento della finalità conservativa sottesa all'azione. Si è fatto riferimento, in sostanza, pagina 10 di 21 ad ogni rapporto obbligatorio che importi comunque, anche in via sussidiaria, una responsabilità patrimoniale del soggetto passivo. Con la precisazione che è del tutto irrilevante il tempo in cui il credito è sorto, non richiedendosi che il diritto sia sorto anteriormente al credito (cfr. (cfr. Cass., Sez. 1, Ordinanza
n. 27841 del 28/10/2024, Cass. n. 10353 del 1992; Cass. n. 72 del 1972).
Ciò posto, dagli atti di causa emerge la certezza del credito dell'istante. Infatti, con la sentenza n.
10752/2017 (cfr. fascicolo cartaceo di parte attrice), il Tribunale di Napoli rigettava l'opposizione promossa da avverso il D.I. n. 7455/2012, per il pagamento della somma di € 8.362,19, Controparte_1 confermando e dichiarando definitivamente esecutivo il provvedimento monitorio, e condannando l'opponente al pagamento delle spese di lite per € 6.715,00. Con atto di precetto, notificato alla in CP_1 data 11/4/2019 (cfr. nota di deposito attorea del 5/11/2020), intimava alla debitrice il Parte_1 pagamento delle predette somme, maggiorate degli accessori, per l'importo complessivo di € 21.927,29.
Valutato, al riguardo, che la debitrice convenuta non risulta aver proposto opposizione all'atto di precetto notificatole dall'attore, e che i termini all'uopo previsti sono ormai spirati, l'esistenza del credito di
[...]
nei confronti di , è provata per l'importo di € 21.927,29. Pt_1 Controparte_1
Procedendo nell'esame dei presupposti richiesti dall'art. 2900, c.c., la relativa azione è subordinata al pericolo di insolvenza del debitore, consistente nel verosimile pregiudizio legato all'insufficienza della garanzia patrimoniale di cui all'art. 2740, c.c.. È stato osservato che il pregiudizio che può fondare l'interesse del creditore che agisce in surrogatoria sussiste ogni qual volta si delinei anche la mera eventualità che il patrimonio del debitore, in conseguenza del suo comportamento inerte e negligente, non offra adeguate garanzie per il soddisfacimento del credito, non occorrendo, dunque, al fine del riconoscimento di detto interesse, l'accertamento dell'effettivo stato di insolvenza del debitore, e cioè di un pregiudizio attuale e certo per il creditore, essendo sufficiente un pericolo di insolvenza, un nocumento eventuale e possibile (cfr., in tal senso, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 26019 del 2011; Cass. 2761/1977; Cass.
3448/1975; Cass. 2017/1971; Cass. 2493/1970). Il requisito del pericolo per le ragioni del creditore si pone, dunque, in relazione all'inerzia o trascuratezza di parte debitrice nell'esercizio delle azioni o dei diritti a sé spettanti, idonei ad alimentare la garanzia patrimoniale.
Al riguardo, secondo l'orientamento più tradizionale, l'ammissibilità dell'azione surrogatoria sarebbe limitata ai soli casi di inerzia del debitore, connotati da un comportamento stricto sensu omissivo, o insufficientemente attivo, al quale non potrebbe equipararsi un comportamento positivo, sicché si esclude che il creditore possa surrogarsi al debitore per sindacare le modalità con cui questi abbia ritenuto di esercitare la propria situazione giuridica (vedi in tal senso Cass.
2.2.2016 n. 1996; Cass. 12.4.2012 n. 5805;
Cass.
4.8.1997 n. 7187; Cass. 28.5.1988 n. 3665). Un secondo orientamento, invece, valorizza maggiormente il fatto che l'art. 2900 c. c., a differenza di quanto previsto nel previgente codice civile del
1865, non parla più di inerzia del debitore, ma di debitore che trascura di esercitare i propri diritti ed azioni pagina 11 di 21 nei confronti dei terzi. Sicché, si ritiene che a legittimare l'intervento del creditore quale sostituto processuale del titolare del diritto, o dell'azione processuale, non sia necessaria un'inattività totale del debitore, bensì che sia sufficiente un esercizio incompleto e quantitativamente insufficiente del diritto (vedi in tal senso Cass. n.1867/2000). Su tale base, alcune sentenze della Corte di cassazione hanno ritenuto utilizzabile l'azione surrogatoria, oltre che nei casi di totale inerzia del debitore, anche nei casi in cui quest'ultimo non esplichi nella tutela dei suoi diritti la necessaria diligenza, ricomprendendo nel concetto di trascuratezza ogni deficienza rispetto a ciò che il debitore avrebbe potuto fare per perseguire correttamente e proficuamente le proprie ragioni (Cass. 11.5.2009 n. 10744), o comunque attività del debitore qualitativamente, o quantitativamente insufficienti per la tutela della situazione giuridica del debitore all'interno del rapporto col terzo, purché non si vada ad interferire su atti di disposizione dei diritti del debitore, che se compiuti vanno invece contrastati attraverso l'azione revocatoria ordinaria, o l'opposizione di terzo (vedi Cass. 22.11.2022 n. 34297; Cass.
4.8.1997 n. 7187; Cass. 28.5.1988 n. 3665).
Connessa a tale problematica è poi quella del particolare atteggiarsi dell'interesse ad agire nel caso dell'azione surrogatoria. In linea generale tale condizione dell'azione, per giurisprudenza consolidata della
Corte di legittimità, dev'essere accertata anche d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo, ed avendo una natura dinamica che ne determina una diversa configurazione nel tempo, dev'essere attuale e concreto fino al momento della decisione (vedi in tal senso Cass. sez. trib. 13.11.2024 n. 29283; Cass.
20.11.2020 n. 26520; Cass.
8.5.2017 n. 11204; Cass. sez. un. 29.11.2006 n. 25728; Cass. 31.5.2005 n.
11609). La perimetrazione del presupposto riferito alla trascuratezza del debitore è stata sottoposta al vaglio delle Sezioni Unite con la citata ordinanza interlocutoria del 2 gennaio 2025, n. 23.
In riferimento al caso oggetto di giudizio, dagli atti di causa risulta che il intraprendeva Pt_1 pignoramento mobiliare contro (cfr. verbale all. comparsa ), il quale, Controparte_1 Controparte_1 secondo quanto dedotto dalla debitrice, aveva esito sostanzialmente infruttuoso (cfr. comparsa
[...]
p. 7). Inoltre, la debitrice non ha contestato le avverse allegazioni secondo cui il suo patrimonio CP_1 non comprenderebbe beni immobili aggredibili in via esecutiva o rapporti di credito assoggettabili ad esecuzione mobiliare presso terzi (cfr. atto di citazione), né ha assolto all'onere di provare la mancanza di tale requisito offrendo dimostrazione, in base al criterio di vicinanza alla prova, dell'esistenza di altri cespiti idonei a garantire con ampiezza il soddisfacimento del credito (cfr. Cass. 1902/2015).
Da ultimo, il diritto o azione nel quale il surrogante intenda sostituirsi deve rivestire contenuto patrimoniale e non essere riservato nel suo esercizio alla persona del debitore. Sul punto, è opinione consolidata quella che riconosce la natura patrimoniale dell'azione di riduzione, desumibile dalla estensione della legittimazione agli aventi causa del legittimario (cfr. Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 16623 del 20/06/2019;
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2120 del 27/01/2017).
pagina 12 di 21 Ulteriormente, la condotta della debitrice rispetto alla tutela dei propri diritti di Controparte_1 legittimaria – sulla cui lesione meglio si dirà nel prosieguo – risulta, ancora allo stato, di sostanziale inerzia.
Ed infatti, questa, dopo aver formulato domanda di riduzione in sede di comparsa di costituzione del
19/10/2019, dichiarava di rinunciare ai relativi atti, con le note di trattazione per l'udienza del 15/2/2021.
Con specifico riguardo ai riflessi che la richiamata dichiarazione di rinunzia esplica sulla realizzazione del credito dell'istante in relazione all'art. 306 c.p.c., gli effetti della rinuncia agli atti sono subordinati all'accettazione delle altre parti costituite unicamente laddove queste potrebbero avere interesse alla prosecuzione del giudizio. Ebbene, tale presupposto non risulta sussistere in capo ai soggetti in questa sede costituitisi. In particolare, tanto l'attore che le convenute costituite , Parte_1 Parte_3 Pt_4
e , si limitavano ad avversare la domanda riconvenzionale di riduzione eccependone
[...] Parte_2
l'improcedibilità e/o l'indeterminatezza degli elementi identificativi. Siffatto contegno, rivolto ad escludere l'esame nel merito dell'azione riconvenzionale di riduzione, denota inequivocabilmente l'assenza di interesse delle altre parti costituite all'ottenimento di una pronuncia nel merito sulla stessa. In considerazione di tanto, la rinuncia agli atti formulata da , anche in assenza di Controparte_1 accettazione delle altre parti costituite e per l'assenza di un contrario interesse di queste, ha estinto il rapporto processuale fondato sulla domanda riconvenzionale di riduzione.
Tutto quanto innanzi posto, il contegno serbato dalla debitrice deve qualificarsi alla stregua di inerzia se non di rinunzia propria (considerata la rinunzia alla domanda effettuata in giudizio) e, come tale certamente compatibile con il presupposto della trascuratezza fissato dall'art. 2900, c.c., alla stregua della pacifica elaborazione giurisprudenziale in materia, come innanzi ripercorsa.
Per l'effetto, in assenza di riscontri circa l'esistenza di elementi suscettibili di confluire nella garanzia ex
2740, c.c. devono ritenersi soddisfatti i presupposti del pericolo di insolvenza e dell'inerzia del debitore.
In conclusione, è fondata la domanda ex art. 2900, c.c., proposta dall'istante, sicché occorre esaminare la fondatezza dell'azione di riduzione spiegata dal sostituto processuale di . Controparte_1
In proposito, occorre premettere che l'istituto della legittima riveste nel nostro ordinamento la funzione di comporre la libertà individuale a disporre mortis causa dei propri beni con la tutela dei più stretti congiunti.
Tanto si desume dall'art. 457, II co., c.c., il quale prevede che “le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari”.
Ai fini dell'individuazione della porzione ereditaria riservata ai legittimari il legislatore ha adottato il criterio della “quota mobile”, il quale determina la flessibilità della riserva a seconda del numero e delle categorie di legittimari di volta in volta configurabili (cfr. artt. 537 e 542, c.c.).
pagina 13 di 21 L'intangibilità della legittima, peraltro, va intesa in senso quantitativo e non qualitativo, potendo il testatore soddisfare le ragioni dei legittimari con beni - di qualunque natura, purché compresi nell'asse ereditario;
in particolare, deve essere garantita a ciascuno degli eredi la possibilità di conseguire una quantità di beni proporzionata alla propria quota (cfr. Cass., Sez. 2, n. 12317/2019; Cass., Sez. 2, n. 13310/2002).
Ciò posto, secondo la recente impostazione della Corte di legittimità (cfr. Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 36990 del 16 dicembre 2022) il legittimario che agisca in riduzione ha l'onere di precisare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, specificando che, a tale scopo, occorre l'indicazione degli elementi patrimoniali che contribuiscono a determinare il valore della massa ereditaria e della quota di legittima violata. Segnatamente, occorre sia ricostruito il complessivo assetto patrimoniale del defunto, quale scaturente dalle vicende successorie, per verificare se il valore attivo pervenuto al legittimario sia effettivamente inferiore a quanto gli compete per legge, senza che sia necessaria all'uopo l'indicazione in termini numerici del valore dei beni interessati dalla riunione fittizia e della conseguente lesione (in tal senso Cass. n. 348/2023).
Più in particolare, in tema di azione di riduzione, l'omessa allegazione nell'atto introduttivo di beni costituenti il relictum e di donazioni poste in essere in vita dal de cuius, anche in vista dell'imputazione ex se, ove la loro esistenza emerga dagli atti di causa ovvero costituisca oggetto di specifica contestazione delle controparti, non preclude la decisione sulla domanda di riduzione, dovendo il giudice procedere alle operazioni di riunione fittizia prodromiche al riscontro della lesione, avuto riguardo alle indicazioni complessivamente provenienti dalle parti, nei limiti processuali segnati dal regime delle preclusioni per l'attività di allegazione e di prova. Ne consegue che, ove il silenzio serbato in citazione sull'esistenza di altri beni relitti ovvero di donazioni sia dovuto al convincimento della parte dell'inesistenza di altre componenti patrimoniali da prendere in esame ai fini del riscontro della lesione della quota di riserva, il giudice non può solo per questo addivenire al rigetto della domanda, che è invece consentito se, all'esito dell'istruttoria, e nei limiti segnati dalle preclusioni istruttorie, risulti indimostrata l'esistenza della dedotta lesione (cfr. Cass. Sez.
2, Sent. n. 35738/2023).
Peraltro, la Suprema Corte ha ritenuto che la prova della consistenza dell'asse ereditario e della lesione dei diritti di legittimario possa essere fornita anche a mezzo di presunzioni, purché munite dei requisiti di cui all'art. 2729 c.c.; ed infatti, ancorché il legittimario che agisca in riduzione abbia l'onere d'indicare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria, nonché quello della quota di legittima violata, può, a tal fine, allegare e provare, anche ricorrendo a presunzioni semplici, purché gravi precise e concordanti, tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della riserva. Altresì, una volta ravvisata la ricorrenza delle presunzioni come sopra connotate, risulta legittimo anche l'esperimento della C.T.U. d'ufficio, atteso che, una volta che l'attore in riduzione ha assolto il suo onere probatorio, il giudice ha il dovere di disporre la C.T.U. per pagina 14 di 21 stimare il valore dei beni costituenti il relictum e il donatum (cfr. Cass. Civ. Sez. 2, 02/09/2020, n.18199;
Cass. n. 1357/2017; Cass. n. 1297/1971).
Esaurita la disamina delle coordinate ermeneutiche di riferimento, va rilevato che la qualità di legittimaria in capo a è comprovata dagli atti dello stato civile depositati dalle parti, in particolare, Controparte_1
l'estratto per riassunto degli atti di morte relativo a (cfr. verbale di pubblicazione del Persona_1 testamento all. nota di deposito attorea 17/7/2019) indica il rapporto di coniugio tra questo e CP_2
CP_
a mente del quale, il certificato di stato di famiglia della recante l'indicazione del rapporto di
[...] filiazione di rispetto ad essa (all. II memoria istruttoria di parte attrice), consente di Controparte_1 inferire il rapporto di filiazione di anche rispetto a . Controparte_1 Persona_1
Ulteriormente, osservato che il de cuius, sulla base di quanto pacificamente emerso nel giudizio, e confermato dalle verifiche del CTU, lasciava a sé superstiti il coniuge e le tre figlie Controparte_2
, e , occorre fare riferimento all'art. 542, comma 2, c.c., Parte_3 Parte_4 Controparte_1 che determina la quota complessivamente riservata in favore dei figli in misura della metà del patrimonio ereditario – da dividere in parti uguali tra loro - nonché la quota riservata in favore del coniuge in misura di
¼ dello stesso.
Fermo quanto accertato in merito al novero degli eredi necessari del de cuius ed ai rispettivi diritti, le disposizioni di cui al testamento olografo di , pubblicato con verbale del Notaio Persona_1 Per_2 del 1° dicembre 2018, Rep. n. 3749 – racc. n. 2760 e trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di
[...]
Napoli 1 in data 09/05/2019 ai nn. 9962/13052, i (cfr. all. nota di deposito attorea del 17/7/2019) attuano l'integrale pretermissione della legittimaria , per quanto segue. Controparte_1
Il compendio ereditario di consta della quota di proprietà pari ad ½ sui beni inseriti in un Persona_1 medesimo complesso immobiliare, sito in Napoli alla Via Vicinale Agnolella n. 5/F, i quali, anteriormente all'apertura della successione di , erano in comproprietà dei coniugi , per la Persona_1 CP_3 quota di ½ cadauno. Tali cespiti sono così descritti e catastalmente censiti (cfr. CTU p.p. 3 e s.s.):
1. unità abitativa al piano terra, composta da soggiorno/cucina, due camere e due bagni e area cortilizia posteriore, in C.F. del comune di Napoli, sez. Avv, foglio 1, p.lla 255, sub 3, cat. A2 (ex p.lla 255, sub 1);
2. unità abitativa al piano primo, composta da soggiorno/cucina, quattro camere (di cui, allo stato, una annessa ad altra unità limitrofa, in particolare all'unità p.lla 255, sub 6), due bagni e area cortilizia/giardino posteriore, in C.F. del comune di Napoli, sez. Avv, foglio 1, p.lla 255, sub 4 graffata p.lla 253, sub 8, cat. A2 (ex p.lla 255, sub 2);
3. unità abitativa al piano secondo, composta da soggiorno/cucina, tre camere, bagno, ripostiglio e terrazzo a livello, priva di identificativo catastale;
pagina 15 di 21 4. locale autorimessa e retrostante locale deposito/tecnico, con area esterna di disimpegno, al piano terra, in C.F. del comune di Napoli, sez. Avv, foglio 1, p.lla 255, sub 5 graffata p.lla 253, sub 9, cat.
C6;
5. area verandata (con annessa camera e bagno originariamente afferenti all'unità p.lla 255, sub 4) e relativo terrazzo a livello al piano primo, in C.F. del comune di Napoli, sez. Avv, foglio 1, p.lla 255, sub 6 graffata p.lla 253, sub 10, cat. C2.
Tramite il richiamato atto di ultime volontà, ha disposto integralmente del proprio Persona_1 patrimonio, stabilendo, in relazione alla parte di ½ in sua proprietà:
• di lasciare alla nipote (FI di , cfr. stato di famiglia all. II memoria Parte_2 Controparte_1 istruttoria di p. attrice) l'appartamento al piano terra con accesso dal cortiletto comune, comprensivo di corte retrostante (censito al foglio 1, p.lla 255, sub 3), tettoia al primo piano, con ingresso dalla scala posta su via Vicinale Agnolella adibita a cucina ed accessori con pertinenziale terrazzo sovrastante la cantina (censita al foglio 1, p.lla 255 sub 6 - graffata p.lla 253, sub 10), un terzo del locale adibito ad autorimessa e retrostante cantina, quest'ultimo con ingresso da piccola zona pavimentata, con il resto con accesso dal cortile comune (censiti al foglio 1, p.lla 255, sub 5 - graffata p.lla 253, sub 9);
• di lasciare alla FI l'appartamento al primo piano con accesso dalla cassa scale comune, Pt_3 con annesso giardino pertinenziale a cui si accede dalla veranda dell'appartamento prima citato, con il ripristino della scaletta di accesso (censito al foglio 1, p.lla 255, sub 4 - graffata p.lla 253, sub 8), un terzo del locale adibito ad autorimessa e retrostante cantina, con ingresso come prima (censiti al foglio 1, p.lla 255, sub 5 - graffata p.lla 253, sub 9);
• di lasciare alla FI l'appartamento al secondo piano, con accesso dalla scala comune Pt_4
(privo di identificativo catastale), nonché un terzo del locale adibito ad autorimessa e retrostante cantina, con ingresso già descritto prima (censiti al foglio 1, p.lla 255, sub 5 - graffata p.lla 253, sub
9);
• di lasciare in comune ed indiviso la scala e la corte antistante l'immobile e prospiciente Via
Agnolella, con accesso dalla stessa.
Inoltre, il de cuius disponeva delle eventuali somme in denaro depositate su conti correnti bancari o postali in favore della moglie in proposito, l'unico riscontro dell'esistenza di siffatte Controparte_2 componenti mobiliari concerne la somma di € 10.496,00 indicata nella denunzia di successione presentata da quale oggetto di deposito su un conto corrente bancario il cui numero, alla stregua Controparte_2 del supporto documentale offerto in questa sede, risulta tuttavia illeggibile (cfr. denunzia di successione all. comparsa ). Valutato che l'esistenza di tale componente ereditaria trova supporto nella Controparte_1 dichiarazione resa della stessa con denunzia di successione presentata di suo pugno, e Controparte_2 pagina 16 di 21 che l'attribuzione della somma alla predetta corrisponde alla disposizione testamentaria in suo favore,
l'importo di € 10.496,00 deve essere incluso nell'asse ereditario di ed oggetto di attribuzione Persona_1 in favore della di lui coniuge, in questa sede contumace. Tale somma, tuttavia, pur parte del relictum non sarà riducibile essendo inferiore alla quota di riserva.
Ebbene, come risulta dalle disposizioni testamentarie qui richiamate, e dal raffronto di queste con la precedente ricognizione dei beni relitti da , alla FI non risulta attribuita Persona_1 Controparte_1 alcuna componente ereditaria, né il de cuius è risultato titolare di beni ulteriori rispetto a quelli innanzi indicati, che ne esauriscono l'intero asse (cfr. CTU p. 3).
Inoltre, ai fini della ricostruzione dell'asse ereditario, non sono emerse donazioni effettuate in vita dal de cuius, né consta l'esistenza di debiti ereditari;
sicché, è esaustivo il riferimento ai già richiamati beni, appartenenti al defunto al momento dell'apertura della successione.
Quanto al valore degli stessi, il CTU riscontrava che il complesso immobiliare caduto in successione risulta affetto da plurime irregolarità edilizie, per la sanatoria delle quali pendono istanze di condono, sospese e non ancora definite (istanza prot. n. 197651 del Comune di Napoli – pratica 3959/6/1986 ed istanza prot.
n. 23874/95 del Comune di Napoli, cfr. CTU., p.p. 16 e s.s.). Conseguentemente, la validità della stima espressa dal CTU è subordinata all'accoglimento delle istanze di condono, con la precisazione che, tuttavia, sussiste un concreto rischio di respingimento delle stesse in ragione del mancato inoltro delle pratiche alla
Soprintendenza, imposto dal regime vincolistico dell'area, nonché in relazione all'eventuale mancato ripristino dello stato esistente all'atto della presentazione delle domande. In base a quanto riscontrato, la stima dei beni è circoscritta alle unità immobiliari rappresentate nelle istanze di condono, prevedendo la detrazione delle spese legate alla rimozione delle superfetazioni e sopraelevazioni oggetto di ingiunzione di demolizione o realizzate abusivamente in assenza di istanza di sanatoria (cfr. CTU p. 20).
Ritenuta la condivisibilità dei rilievi espressi dal CTU, la scrivente aderisce alla stima dei beni di cui alla perizia, il cui valore - concernente la quota di ½ in proprietà dei beni siti in Napoli alla Via Vicinale
Agnolella n. 5/F – è pari ad € 250.000,00 (cfr. CTU p. 22); tenuto conto dell'importo in denaro risultante dalla denunzia di successione presentata da per € 10.496,00, il valore complessivo del Controparte_2 relictum ammonta ad € 260.496,00.
Richiamato l'art. 542, comma 2, c.c., il valore da attribuire alla quota disponibile, pari ad 1/4, è di €
65.124,00, mentre il valore della quota di riserva spettante ai figli, complessivamente pari ai 2/4, è di €
130.248,00, da dividere in parti eguali tra le germane per l'importo di € 43.416,00 cadauna. CP_1
Ciò posto, le disposizioni testamentarie di distribuiscono le componenti del relictum Persona_1 secondo l'assetto che segue (cfr. CTU p. 23): pagina 17 di 21 • € 10.496,00 pari alla somma di denaro risultante in atti;
: € Controparte_2 Parte_3
120.350,39, corrispondente ad ½ dell'unità immobiliare al piano 1° e ad 1/3 dell'autorimessa al piano terra;
• : € 30.026,18, corrispondente ai soli volumi legittimi collocati al piano 2° e ad 1/3 Parte_4 dell'autorimessa al piano terra;
• : € 0,00, in quanto nessun cespite le era attribuito;
Controparte_1
• € 99.623,44, corrispondente ad ½ dell'unità immobiliare al piano terra, della Parte_2 veranda/tettoia al piano terra e ad 1/3 dell'autorimessa al piano terra.
Dunque, la domanda di riduzione, riferita alla lesione subita da , risulta fondata nei Controparte_1 confronti delle sole e , in quanto beneficiarie di disposizioni eccedenti la quota Parte_3 Parte_2 di cui il de cuius poteva disporre. Ed infatti, atteso il disposto dell'art. 554, c.c., devono ritenersi soggette a riduzione solo le disposizioni eccedenti la quota disponibile, e, dunque, non sono corrette le ipotesi di reintegrazione formulate dal CTU (cfr. p. 23) le quali assoggettano a riduzione la disposizione testamentaria in favore di , sebbene il valore di questa sia inferiore alla legittima ad essa spettante. Sul Parte_4 punto, infatti, occorre rilevare che l'azione di riduzione proposta contro un soggetto che è legittimario al pari del legittimario attore implica che il convenuto abbia ricevuto una donazione o debba beneficiare di una disposizione testamentaria per la quale venga ad ottenere, oltre la rispettiva legittima, che è anche a suo favore intangibile, qualcosa di più, che contribuisce a privare, in tutto o in parte, della legittima il legittimario attore (cfr. Cass. Civ. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4694 del 21/02/2020). Verificato che i beni attribuiti per testamento a hanno valore tale da non giungere a concorrenza della sua quota Parte_4 di legittima, la disposizione testamentaria in suo favore non può essere attinta al fine della reintegrazione della lesione subita da . Controparte_1
Occorre ridurre, invece, la disposizione in favore di , eccedente la legittima ad essa spettante, Parte_3
e la disposizione in favore di , la quale grava integralmente sulla quota disponibile. Parte_2
Attesa la necessità di ridurre le disposizioni lesive proporzionalmente, ai sensi dell'art. 558, c.c., si osserva come l'attribuzione in favore di abbia ad oggetto beni il cui valore, in proporzione, Parte_2 rappresenta l'82,78% del valore dei cespiti attribuiti in favore di , e pertanto, in esito alla Parte_3 reintegrazione dei diritti della legittimaria pretermessa, tale rapporto deve risultare immutato.
Conseguenzialmente, verificato che la lesione subita da concerne l'intera quota di Controparte_1 legittima ad essa spettante, per € 43.416,00 la reintegrazione deve operarsi secondo i valori seguenti:
• La disposizione testamentaria in favore di , di valore pari ad € 120.350,39, andrà Parte_3 ridotta per € 23.752,89 (conservando un valore residuo di € 96.597,50);
pagina 18 di 21 • La disposizione testamentaria in favore di , di valore pari ad € 99.623,44 andrà ridotta Parte_2 per € 19.663,11 (conservando un valore residuo di € 79.960,33, che corrisponde all'82,78% di quanto resta attribuito a secondo il punto precedente). Parte_3
In concreto, la reintegrazione comporta la individuazione delle quote proprietarie da restituire alla titolarità della legittimaria lesa;
in questa sede affinché non risulti pregiudicata l'attuabilità del credito del surrogante in una ottica di bilanciamento degli interessi, le quote sono ricavate sui soli appartamenti, escludendo le porzioni di autorimessa e deposito attribuite per 1/3 (della metà) ad entrambe le soccombenti e la veranda e tettoia al piano primo lasciate (per la metà) a . In esito a quanto premesso la reintegrazione Parte_2 deve avere ad oggetto:
• La quota di 1/10 (valore € 24.123,00) in proprietà sull'unità immobiliare al piano primo (calcolata sul valore dell'intero, € 241.230,00) attribuita per testamento, in misura di ½, a;
Parte_3
• La quota di 7/60 (valore € 19.664,75) in proprietà dell'unità immobiliare al piano terra (calcolata sul valore dell'intero, € 168.555,00) attribuita per testamento, in misura di ½, a;
Parte_2
All'esito di quanto innanzi valutato, va accolta la domanda di riduzione spiegata in via surrogatoria da reintegrando , con efficacia limitata al rapporto di credito esistente tra il Parte_1 Controparte_1
e la stessa, nella titolarità dei beni oggetto del testamento olografo di , datato Pt_1 Persona_1
20/07/2018, pubblicato dal Notaio in data 1/12/2018 (Rep. n. 3749 - Racc. n. 2760), Persona_2 come segue:
• Nella quota di 1/10 in proprietà sull'immobile sito in Napoli alla Via Vicinale Agnolella n. 5/F, posto al piano primo, riportato in C.F. del comune di Napoli, sez. Avv, foglio 1, p.lla 255, sub 4 graffata p.lla 253, sub 8, cat. A2 (ex p.lla 255, sub 2) in conseguenza di riduzione della disposizione testamentaria in favore di;
Parte_3
• Nella quota di 7/60 in proprietà sull'immobile sito in Napoli alla Via Vicinale Agnolella n. 5/F, posto al p.t., riportato in C.F. del comune di Napoli, sez. Avv, foglio 1, p.lla 255, sub 3, cat. A2 (ex p.lla
255, sub 1) in conseguenza di riduzione della disposizione testamentaria in favore di . Parte_2
Da ultimo, deve dichiararsi l'inammissibilità della domanda riconvenzionale di arricchimento senza causa quale spiegata da con la comparsa del 6/11/2019, in quanto tardiva. Infatti, atteso il termine Parte_3
a ritroso decorrente dal 19/11/2019, data dell'udienza fissata in citazione, la convenuta, all'atto del deposito della comparsa, era incorsa nella decadenza di cui all'art. 167, comma 2 c.p.c.. pagina 19 di 21 Attesa la soccombenza di rispetto alla domanda di surrogatoria, nonché di Controparte_1 Pt_3
e in ordine alla domanda di riduzione, e valutato il valore delle domande, le spese di
[...] Parte_2 lite sostenute da parte attrice sono poste solidalmente a carico delle predette, liquidandole come da dispositivo, in applicazione della II tabella, III fascia, di cui al DM 55/2014, con riconoscimento di un solo aumento in misura del 30% ai sensi dell'art- 4, comma 2, cpv, DM cit. stante la omogeneità del disegno defensionale dell convenute ( cfr da ultima Cass. n. 10367/2024)
Rilevato che la domanda di riduzione nei confronti di è risultata infondata solo in esito Parte_4 all'espletamento di CTU ed al compimento di una stima dei beni improntata alla valutazione delle relative irregolarità edilizie, le spese di lite tra parte attrice e sono compensate. Parte_4
In ossequio al principio di soccombenza, le spese di CTU sono anch'esse poste a carico di
[...]
e , in solido tra loro. CP_1 Parte_3 Parte_2
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del Giudice, Dr.ssa Francesca Console, definitivamente pronunziando sulla controversia promossa come in narrativa, ogni diversa istanza ed eccezione respinta o disattesa, così provvede:
A. Autorizza ad esercitare in nome e per conto di l'azione di Parte_1 Controparte_1 riduzione delle disposizioni lesive della quota per legge alla stessa riservata sul patrimonio relitto da Per_1 ex art. 524 c.c.;
[...]
A. Accerta che è stata interamente pretermessa dal testamento olografo di Controparte_1 Per_1 datato 20/07/2018, pubblicato dal Notaio in data 1/12/2018 (Rep. n. 3749 -
[...] Persona_2
Racc. n. 2760);
A. Per effetto di quanto precede, accoglie l'azione di riduzione proposta dall'attore;
A. Accerta che la quota per legge riservata a sul patrimonio relitto da Controparte_1 Persona_1
è pari a € 43.416,00 e, in accoglimento della domanda, dispone la riduzione delle disposizioni lesive contenute nel testamento olografo di datato 20/07/2018, pubblicato dal Notaio Persona_1 Per_2 in data 1/12/2018 (Rep. n. 3749 - Racc. n. 2760), con efficacia limitata al rapporto di credito con
[...]
l'istante, per la quota di 1/10 in proprietà sull'immobile individuato in C.F. del comune di Napoli, sez. Avv, foglio 1, p.lla 255, sub 4 graffata p.lla 253, sub 8, cat. A2 (ex p.lla 255, sub 2) nei confronti di Pt_3
e per la quota di 7/60 in proprietà sull'immobile individuato in C.F. del comune di Napoli, sez.
[...]
Avv, foglio 1, p.lla 255, sub 3, cat. A2 (ex p.lla 255, sub 1) nei confronti di;
Parte_2
A. Autorizza a soddisfare le proprie ragioni di credito sulle quote dei beni oggetto del Parte_1 testamento di datato 20/07/2018, pubblicato dal Notaio in data Persona_1 Persona_2
1/12/2018 (Rep. n. 3749 - Racc. n. 2760), reintegrate in favore di , consistenti nella Controparte_1 quota di 1/10 in proprietà sull'immobile individuato in C.F. del comune di Napoli, sez. Avv, foglio 1, p.lla pagina 20 di 21 255, sub 4 graffata p.lla 253, sub 8, cat. A2 (ex p.lla 255, sub 2) e nella quota di 7/60 in proprietà sull'immobile individuato in C.F. del comune di Napoli, sez. Avv, foglio 1, p.lla 255, sub 3, cat. A2 (ex p.lla
255, sub 1), nei limiti del credito dell'istante;
A. NN , e , in solido tra loro, al pagamento delle Controparte_1 Parte_3 Parte_2 spese di lite in favore di parte attrice, spese che liquida in € 6.600,10 per compensi, € 310,92 per spese vive, oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA, se dovuti, come per legge;
A. Compensa le spese tra parte attrice e;
Parte_4
A. Nulla per le spese per la contumace;
Controparte_2
A. Pone le spese di CTU definitivamente a carico di e Controparte_1 Parte_3 [...]
, in solido. Pt_2
Napoli, Così deciso nella camera di consiglio del 30/6/2025
Il Giudice dott.ssa Francesca Console Il Presidente dott. Pietro Lupi
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