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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 08/07/2025, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIETI
Sezione Lavoro
in persona del giudice, dott. Alessio Marinelli ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 127 ter c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 1229 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2023, vertente
T R A
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
dei Santi 23/b – Borgorose (Ri), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.
RA LL ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Rieti P.zza Vittorio
MA II n. 17;
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, elettivamente domiciliato in Rieti, via Cintia n. 42, rappresentato e difeso dall'avv. Simona Miglio;
CONVENUTO
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato, ha adito il Tribunale di Rieti, in funzione Parte_1 di Giudice del Lavoro, con ricorso per accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., per ivi sentir dichiarare la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'assegno di assistenza ex art. 13 della legge 118/1971.
In particolare, la ricorrente ha allegato di aver presentato in data 14 marzo 2022 rituale domanda amministrativa, oggetto di respingimento da parte dell' il giorno 8 aprile 2022. CP_1
Ritenuto ingiusta tale determinazione amministrativa adottata dall'istituto, la ricorrente ha adito il Tribunale di Rieti concludendo come sopra.
Si è costituito l' contestando la sussistenza in capo all'istante del requisito sanitario. CP_1
Nell'ambito del procedimento è stata disposta CTU medico legale che ha concluso per l'insussistenza del requisito sanitario.
Ritenuta erronea la valutazione operata dal consulente in sede di accertamento tecnico preventivo, la parte ricorrente ha proposto ricorso in opposizione chiedendo, previo rinnovo della consulenza tecnica, il riconoscimento del diritto azionato e la condanna dell' al CP_1
pagamento dei ratei maturati e maturandi della prestazione richiesta oltre accessori, con vittoria di spese da attribuire al procuratore antistatario.
Si è costituito l' , eccependo preliminarmente l'inammissibilità della domanda, ex art. CP_1
445 bis, comma 6, per mancata specificazione dei motivi di contestazione;
la decadenza dall'azione giudiziaria ex art. 42, comma 3, del DL 269/03, convertito in L. 326/03; nel merito, ha dedotto la infondatezza della domanda ovvero la insussistenza dei presupposti di legge per la concessione del beneficio e/o dei requisiti costitutivi sia sanitari che di erogazione della prestazione.
Ha concluso, pertanto, chiedendo il rigetto della domanda e la condanna della controparte al pagamento delle spese di lite.
Con provvedimento del 22 maggio 2025 il Tribunale ha richiesto chiarimenti al c.t.u. alla luce di innovativa documentazione sanitaria depositata medio tempore dalla ricorrente.
Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso, essendo stati specificamente indicati i motivi di contestazione ai sensi dell'art. 445, comma 6, c.p.c.
Del pari, risulta infondata l'ulteriore eccezione preliminare ai sensi dell'art. 42, comma 3, del
DL 269/03, convertito in L. 326/03 in quanto, a fronte della determinazione amministrativa
2 negativa del giorno 8 aprile 2022, la a proposto il ricorso giudiziale per a.t.p. in data Pt_1
30 settembre 2022, entro il termine semestrale fissato a pena di decadenza.
Ciò posto, nel merito la domanda è fondata.
Come indicato in sede di chiarimenti, infatti, il c.t.u., esaminati i nuovi documenti prodotti dalla ricorrente, ha affermato che la risulta affetta dalle “seguenti minorazioni: Pt_1
• Morbo di Crohn a localizzazione ileo-colica associata a eritema nodoso arti inferiori in politerapia farmacologica
• Gastrite cronica
• Discopatia L5-S1
• Rotoscoliosi lombare destro-convessa
• Artralgie dei polsi e delle mani con ipostenia delle dita
• Coxartrosi bilaterale dolorosa con riduzione della funzione articolare”.
Ciò posto, tenuto conto del “peggioramento significativo della sintomatologia dolorosa e funzionale della colonna vertebrale e degli arti inferiori con ripercussione della statica e dinamica, principalmente sulla deambulazione e sullo svolgimento delle attività quotidiane e sulla base dell'esame della documentazione innovativa presente agli atti e delle precedenti menomazioni”, il consulente ha concluso che la ha subìto una riduzione permanente Pt_1
della propria capacità lavorativa in misura pari al 74% a decorrere dal 06/02/2025, “data della visita ortopedica che ha messo in evidenza le ulteriori, recenti, patologie della ricorrente”.
La causa deve quindi essere decisa alla stregua delle convincenti motivazioni poste a fondamento della consulenza tecnica, alla quale si fa integralmente rinvio in quanto immune da vizi logico-giuridici.
Pertanto, la domanda relativa al requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno di assistenza ex art. 13 della legge n. 118/1971, per tutte le ragioni esposte, va conclusivamente accolta a decorrere dal 6 febbraio 2025.
Il riconoscimento del requisito in epoca successiva all'attivazione del giudizio di a.t.p.o. giustifica una parziale compensazione delle spese di lite per un mezzo, ponendo a carico dell' la restante parte, pari ad euro 657,5 per la fase di istruzione preventiva ed euro CP_1
1.443,00 per la fase di merito.
Le spese di lite, incluse quelle di c.t.u., seguono la soccombenza, e si liquidano come da dispositivo.
3
P.Q.M.
Il Tribunale di Rieti in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che è titolare del requisito sanitario Parte_1
ai fini del riconoscimento dell'assegno di assistenza ex art. 13 della legge n. 118/1971, con decorrenza dal 6 febbraio 2025;
- compensa parzialmente le spese di lite nella misura di un mezzo, ponendo a carico dell' CP_1
il pagamento della residua parte, pari ad euro 657,5 per la fase di istruzione preventiva ed euro 1.443,00 per la fase di merito, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
- pone le spese di c.t.u. a carico dell' come da separato decreto. CP_1
Rieti, 8 luglio 2025
Il Giudice
dott. Alessio Marinelli
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