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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 07/11/2025, n. 1332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1332 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, 2^ Sez. civ., in persona del G.O.P., Dott. Fulvio Dello
Iacovo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2927/2021 RGAC,
TRA
in proprio ed in qualità di titolare dell'impresa individuale Parte_1
“Il OC di Mamma di MA CI e rapp.ti e difesi, Parte_2 unitamente e disgiuntamente dall'Avv. Chiara Casaglia e dall'Avv. Gaetanina
Paolone, come da procura in atti;
CONTRO
“ , in persona del socio Controparte_1 accomandatario e legale rappresentante pro tempore, Sig. rapp.to Controparte_1
e difeso dall'Avv. Gabriele Minelli, in virtù di procura in atti;
OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO.
CONCLUSIONI
Le conclusioni venivano definitivamente formulate all'udienza del 03.06.2025, sostituita con termine per il deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., giusta note depositate da ambo le parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
-Omissis-
(ex art. 58 co. 2° L. 69/2009 e art. 132 c.p.c. novellato)
In relazione alle domande, eccezioni e alle altre richieste anche conclusive, si rinvia agli atti processuali ed ai verbali di udienza in base alla suddetta modificazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c. che esclude la dettagliata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione della causa.
pagina 1 di 7 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con decreto ingiuntivo n. 701/2021 (R.G. 975/2021), ritualmente notificato,
l'intestato Tribunale ingiungeva agli odierni opponenti, in solido tra loro ed in favore della (d'ora in avanti anche solo , il Controparte_1 CP_1
pagamento, nel termine di quaranta giorni, della complessiva somma di €
38.351,00, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
Il credito derivava a in virtù del lodo arbitrale del 06.07.2020, CP_1 pronunciato a conclusione della procedura di arbitrato irrituale intercorsa tra le parti.
Assumeva parte creditrice che, nonostante tale pronunciamento non aveva ottenuto il pagamento, onde l'ingiunzione.
Con atto di citazione ritualmente notificato, i Sigg.ri proponevano Parte_1 opposizione al monitorio, sostenendo, per quanto qui rileva, la invalidità del lodo arbitrale per violazione del contradittorio, ex art. 808 ter c.p.c..
In particolare, la doglianza si concentrava sulla mancata ammissione della prova testimoniale articolata dalla difesa e disattesa dal Collegio arbitrale che, con propria ordinanza del 22.05.2020, non ammetteva le richieste istruttorie di ambo le parti e assegnava il solo termine di giorni 15 per la precisazione delle conclusioni.
L'omessa ammissione delle prove testimoniali era valutata, dagli opponenti, come impedimento all'esercizio del diritto di difesa e, dunque, violazione del contraddittorio.
Onde l'opposizione e le seguenti conclusioni:
Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta: in via incidentale: respingere l'eventuale richiesta della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, essendo l'opposizione fondata su prova scritta e per le ragioni esposte in narrativa;
in via riconvenzionale e nel merito: accertata e dichiarata la violazione del principio del contraddittorio, di cui all'art. 808 ter c.p.c., annullare il lodo pronunciato dal Collegio Arbitrale, in data 6/07/2020, tra Controparte_1
da un lato, ed ,
[...] Parte_3 dall'altro e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 701/2021 emesso dal
pagina 2 di 7 Giudice Unico presso il Tribunale Civile di Perugia, per le ragioni esposte in narrativa. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa.
Si costituiva in giudizio che contestava integralmente la avversa CP_1
domanda.
Evidenziava che l'arbitrato irrituale poteva essere impugnato solo per vizi afferenti la volontà negoziale come l'errore, la violenza, il dolo o l'incapacità effettiva.
Affermava che il contraddittorio era stato effettivamente garantito con la possibilità, concessa alle parti, di manifestare appieno le rispettive posizioni difensive e che la mancata ammissione dei mezzi istruttori (peraltro anche quelli di parte opposta) avevano trovato adeguata motivazione nella produzione, agli atti del procedimento arbitrale, della relazione tecnica resa nell'ambito di un precedente procedimento di ATP e ritenuta adeguata e sufficiente per pronunciare il lodo.
Rassegnava, l'opposta, le seguenti conclusioni:
Voglia l'Eccellentissimo Giudice adito, ogni diversa istanza e deduzione disattesa:
In via preliminare: - concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto essendo l'opposizione infondata e comunque non fondata su prova scritta;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'azione di annullamento del lodo per l'insussistenza del presupposto di cui al n. 5 del secondo comma dell'art. 808-ter c.p.c.. In via principale: respingere l'opposizione proposta e le domande avanzate dagli opponenti in quanto non fondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
In ogni caso accertare e dichiarare che “Il OC di Mamma di MA CI è debitrice della somma complessiva di € 38.351,00 in forza del decreto ingiuntivo n.
701/2021 emesso dal Tribunale Ordinario di Perugia in data 22 aprile 2021 e, per
l'effetto, condannare MA MA in proprio ed in qualità di titolare dell'impresa individuale “Il OC di Mamma di MA CI e al pagamento Parte_2 della somma €. 38.351,00, o, comunque, della diversa maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia oltre ad IVA come per legge, interessi di mora, rivalutazione
ISTAT, ed anche oltre a rivalutazione, ad interessi legali dal dovuto sino all'effettivo soddisfo. Sempre con vittoria di spese, compenso professionale, rimborso forfettario
pagina 3 di 7 (15%), oltre accessori di legge del presente giudizio oltre quelle già liquidate nel decreto ingiuntivo.
**
Ritualmente costituito il contraddittorio, il Tribunale autorizzava la provvisoria esecuzione del decreto opposto, concedendo altresì i termini per il deposito di memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., all'esito delle quali -ritenuta la causa matura per la decisione- fissava udienza per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 03.06.2025, cui si perveniva per detti incombenti anche in seguito a sostituzione del Giudice, questi tratteneva la causa in decisione con termini ex art. 190 c.p.c.
***
La opposizione proposta da si appalesa infondata e demerita Parte_1 accoglimento, unitamente alla spiegata domanda riconvenzionale.
Va evidenziato che il thema decidendum è effettivamente concentrato sulla doglianza avanzata da parte opponente, ovvero sulla asserita violazione del contraddittorio emerso nell'ambito del procedimento arbitrale, mercé la mancata ammissione delle richieste di prova orale articolata dalle parti (e non solo da parte oggi opponente).
Orbene, premesso che non vi è dubbio (e nemmeno contrasto tra le parti sul punto), che quello intercorso tra le parti sia da qualificare come arbitrato libero o irrituale, ne va dunque sottolineata la natura negoziale, espressione di una specifica opzione pattizia, in punto sia di origine che di effetti.
Sulla base delle elaborazioni interpretative nel tempo sviluppatesi, nonché del dato normativo attualmente in vigore, può affermarsi che la convenzione d'arbitrato irrituale è un “contratto che determina la nascita in capo alle parti contraenti di una situazione complessa, di carattere strumentale, finalizzata alla tutela dei diritti”, mediante il quale, dunque, non si risolve alcun conflitto, predisponendosi, semmai, il modo per risolverlo. In particolare, l'arbitrato libero presuppone un mandato, senza necessità di rappresentanza, conferito congiuntamente da una pluralità di parti (almeno due) ad uno o più arbitri (Cass.
N. 11270/2012). pagina 4 di 7 La costruzione dell'istituto in termini “sostanziali”, anziché “processuali”, determina che, nell'arbitrato irrituale, l'arbitro è investito del compito di stipulare, su incarico delle parti un contratto attraverso il quale risolvere la controversia, analogamente a quanto le parti sarebbero legittimate direttamente a fare. Il tutto in perfetta applicazione dell'autonomia contrattuale di cui all'art. 1322 c.c..
Tale impostazione, condivisa dal Giudice, comporta che l'arbitro (irrituale) ha il compito di pronunciare un lodo che, nel comporre il contrasto sorto, tenga conto della volontà manifestata dalle parti compromittenti, intendendosi per volontà non solo la (ovvia) comune tensione verso una pronuncia solutiva del contrasto, ma il compendio di ogni elemento di fatto, intervenuto nel corso del rapporto di poi “incagliatosi”.
Ciò posto, deve ancora affermarsi che nessun vizio della volontà è stato denunciato in questa sede sicché residua al Giudice valutare solo se l'operato degli arbitri abbia effettivamente determinato una lesione sostanziale del contraddittorio tra le parti.
Ciò non è.
La violazione del principio del contraddittorio nel lodo irrituale si verifica quando gli arbitri non garantiscono alle parti la possibilità di interloquire su ogni punto fondamentale della controversia, inclusa l'istruttoria, ledendo così la parità delle armi. Ciò può avvenire in diverse circostanze, come l'omettere di far conoscere alle parti i risultati dell'istruttoria o l'omettere di consentire loro di replicare alle memorie e alle produzioni avversarie, piuttosto che non aver consentito alle parti di interloquire su aspetti di fatto rilevanti ai fini della decisione.
Orbene, dall'esame degli atti e dei documenti pare di potersi affermare, con tranquillizzante certezza, che nessuno potenziali vizi sia stato posto in essere dal
Collegio arbitrale nel caso di specie, né che il pieno esercizio del diritto di difesa ed il contraddittorio pieno tra le parti abbia subito alcun vulnus.
I contendenti hanno avuto la totale possibilità di ricostruire le vicende compromesse in arbitri e di poter articolare al meglio e nei termini ampiamente pagina 5 di 7 concessi, le richieste ritenute utili per apportare ulteriori elementi conoscitivi al
Collegio per la pronuncia del lodo.
Ebbene, il Collegio arbitrale ha tenuto conto di tutto quanto addotto dalle parti ed ha ritenuto, in puncto, di non aver bisogno di ulteriori elementi (in specie, le prove testimoniali articolate), per potersi pronunciare, chiarendo espressamente che la relazione del CTU, Ing. conteneva elementi sufficienti per Per_1 decidere sulle reciproche recriminazioni e richieste.
Particolarmente conferente, sul punto, il dictum della Suprema Corte, richiamata anche da parte opposta, per cui: “Il rispetto del principio del contraddittorio non impone peraltro di dar spazio a qualsiasi istanza istruttoria formulata dalle parti, alla sola condizione che essa non risulti manifestamente pretestuosa o inconferente, dovendo i mezzi di prova rispondere ai più rigorosi requisiti dell'ammissibilità e della rilevanza, la cui valutazione, rimessa al prudente apprezzamento degli arbitri, deve tener conto anche della duplice esigenza di evitare attività processuali inutili e di assicurare la definizione del procedimento entro il termine fissato dalle parti, o comunque in un tempo ragionevole”.
Gli arbitri, come già chiarito hanno manifestato in maniera chiara e esente da vizi logici le ragioni della mancata ammissione (e della superfluità) delle prove orali articolate dalle parti, con la conseguenza che la loro valutazione, sorretta da adeguata motivazione, non integra affatto il vizio lamentato in questa sede.
Ne deriva il rigetto dell'opposizione, perché infondata, e la conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese eseguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto della sostanziale assenza di attività istruttoria e della non particolare complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 in proprio ed in qualità di titolare dell'impresa individuale “Il OC di
[...]
Mamma di MA CI e ogni altra questione assorbita Parte_2
o disattesa:
pagina 6 di 7 1. Rigetta l'opposizione e la spiegata domanda riconvenzionale;
2. Conferma il decreto ingiuntivo n. 701/2021 (R.G. 975/2021), reso dall'intestato Tribunale in data 22.04.2021, che dichiara definitivamente esecutivo.
3. Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite che liquida, anche in considerazione della non elevata complessità delle questioni trattate, in €.
4.000,00 oltre rimborso forfetario 15%, CPA ed IVA se dovuta.
Così deciso in Perugia, addì 07.11.2025.
Il Giudice
Dott. Fulvio Dello Iacovo
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, 2^ Sez. civ., in persona del G.O.P., Dott. Fulvio Dello
Iacovo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2927/2021 RGAC,
TRA
in proprio ed in qualità di titolare dell'impresa individuale Parte_1
“Il OC di Mamma di MA CI e rapp.ti e difesi, Parte_2 unitamente e disgiuntamente dall'Avv. Chiara Casaglia e dall'Avv. Gaetanina
Paolone, come da procura in atti;
CONTRO
“ , in persona del socio Controparte_1 accomandatario e legale rappresentante pro tempore, Sig. rapp.to Controparte_1
e difeso dall'Avv. Gabriele Minelli, in virtù di procura in atti;
OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO.
CONCLUSIONI
Le conclusioni venivano definitivamente formulate all'udienza del 03.06.2025, sostituita con termine per il deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., giusta note depositate da ambo le parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
-Omissis-
(ex art. 58 co. 2° L. 69/2009 e art. 132 c.p.c. novellato)
In relazione alle domande, eccezioni e alle altre richieste anche conclusive, si rinvia agli atti processuali ed ai verbali di udienza in base alla suddetta modificazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c. che esclude la dettagliata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione della causa.
pagina 1 di 7 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con decreto ingiuntivo n. 701/2021 (R.G. 975/2021), ritualmente notificato,
l'intestato Tribunale ingiungeva agli odierni opponenti, in solido tra loro ed in favore della (d'ora in avanti anche solo , il Controparte_1 CP_1
pagamento, nel termine di quaranta giorni, della complessiva somma di €
38.351,00, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
Il credito derivava a in virtù del lodo arbitrale del 06.07.2020, CP_1 pronunciato a conclusione della procedura di arbitrato irrituale intercorsa tra le parti.
Assumeva parte creditrice che, nonostante tale pronunciamento non aveva ottenuto il pagamento, onde l'ingiunzione.
Con atto di citazione ritualmente notificato, i Sigg.ri proponevano Parte_1 opposizione al monitorio, sostenendo, per quanto qui rileva, la invalidità del lodo arbitrale per violazione del contradittorio, ex art. 808 ter c.p.c..
In particolare, la doglianza si concentrava sulla mancata ammissione della prova testimoniale articolata dalla difesa e disattesa dal Collegio arbitrale che, con propria ordinanza del 22.05.2020, non ammetteva le richieste istruttorie di ambo le parti e assegnava il solo termine di giorni 15 per la precisazione delle conclusioni.
L'omessa ammissione delle prove testimoniali era valutata, dagli opponenti, come impedimento all'esercizio del diritto di difesa e, dunque, violazione del contraddittorio.
Onde l'opposizione e le seguenti conclusioni:
Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta: in via incidentale: respingere l'eventuale richiesta della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, essendo l'opposizione fondata su prova scritta e per le ragioni esposte in narrativa;
in via riconvenzionale e nel merito: accertata e dichiarata la violazione del principio del contraddittorio, di cui all'art. 808 ter c.p.c., annullare il lodo pronunciato dal Collegio Arbitrale, in data 6/07/2020, tra Controparte_1
da un lato, ed ,
[...] Parte_3 dall'altro e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 701/2021 emesso dal
pagina 2 di 7 Giudice Unico presso il Tribunale Civile di Perugia, per le ragioni esposte in narrativa. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa.
Si costituiva in giudizio che contestava integralmente la avversa CP_1
domanda.
Evidenziava che l'arbitrato irrituale poteva essere impugnato solo per vizi afferenti la volontà negoziale come l'errore, la violenza, il dolo o l'incapacità effettiva.
Affermava che il contraddittorio era stato effettivamente garantito con la possibilità, concessa alle parti, di manifestare appieno le rispettive posizioni difensive e che la mancata ammissione dei mezzi istruttori (peraltro anche quelli di parte opposta) avevano trovato adeguata motivazione nella produzione, agli atti del procedimento arbitrale, della relazione tecnica resa nell'ambito di un precedente procedimento di ATP e ritenuta adeguata e sufficiente per pronunciare il lodo.
Rassegnava, l'opposta, le seguenti conclusioni:
Voglia l'Eccellentissimo Giudice adito, ogni diversa istanza e deduzione disattesa:
In via preliminare: - concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto essendo l'opposizione infondata e comunque non fondata su prova scritta;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'azione di annullamento del lodo per l'insussistenza del presupposto di cui al n. 5 del secondo comma dell'art. 808-ter c.p.c.. In via principale: respingere l'opposizione proposta e le domande avanzate dagli opponenti in quanto non fondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
In ogni caso accertare e dichiarare che “Il OC di Mamma di MA CI è debitrice della somma complessiva di € 38.351,00 in forza del decreto ingiuntivo n.
701/2021 emesso dal Tribunale Ordinario di Perugia in data 22 aprile 2021 e, per
l'effetto, condannare MA MA in proprio ed in qualità di titolare dell'impresa individuale “Il OC di Mamma di MA CI e al pagamento Parte_2 della somma €. 38.351,00, o, comunque, della diversa maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia oltre ad IVA come per legge, interessi di mora, rivalutazione
ISTAT, ed anche oltre a rivalutazione, ad interessi legali dal dovuto sino all'effettivo soddisfo. Sempre con vittoria di spese, compenso professionale, rimborso forfettario
pagina 3 di 7 (15%), oltre accessori di legge del presente giudizio oltre quelle già liquidate nel decreto ingiuntivo.
**
Ritualmente costituito il contraddittorio, il Tribunale autorizzava la provvisoria esecuzione del decreto opposto, concedendo altresì i termini per il deposito di memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., all'esito delle quali -ritenuta la causa matura per la decisione- fissava udienza per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 03.06.2025, cui si perveniva per detti incombenti anche in seguito a sostituzione del Giudice, questi tratteneva la causa in decisione con termini ex art. 190 c.p.c.
***
La opposizione proposta da si appalesa infondata e demerita Parte_1 accoglimento, unitamente alla spiegata domanda riconvenzionale.
Va evidenziato che il thema decidendum è effettivamente concentrato sulla doglianza avanzata da parte opponente, ovvero sulla asserita violazione del contraddittorio emerso nell'ambito del procedimento arbitrale, mercé la mancata ammissione delle richieste di prova orale articolata dalle parti (e non solo da parte oggi opponente).
Orbene, premesso che non vi è dubbio (e nemmeno contrasto tra le parti sul punto), che quello intercorso tra le parti sia da qualificare come arbitrato libero o irrituale, ne va dunque sottolineata la natura negoziale, espressione di una specifica opzione pattizia, in punto sia di origine che di effetti.
Sulla base delle elaborazioni interpretative nel tempo sviluppatesi, nonché del dato normativo attualmente in vigore, può affermarsi che la convenzione d'arbitrato irrituale è un “contratto che determina la nascita in capo alle parti contraenti di una situazione complessa, di carattere strumentale, finalizzata alla tutela dei diritti”, mediante il quale, dunque, non si risolve alcun conflitto, predisponendosi, semmai, il modo per risolverlo. In particolare, l'arbitrato libero presuppone un mandato, senza necessità di rappresentanza, conferito congiuntamente da una pluralità di parti (almeno due) ad uno o più arbitri (Cass.
N. 11270/2012). pagina 4 di 7 La costruzione dell'istituto in termini “sostanziali”, anziché “processuali”, determina che, nell'arbitrato irrituale, l'arbitro è investito del compito di stipulare, su incarico delle parti un contratto attraverso il quale risolvere la controversia, analogamente a quanto le parti sarebbero legittimate direttamente a fare. Il tutto in perfetta applicazione dell'autonomia contrattuale di cui all'art. 1322 c.c..
Tale impostazione, condivisa dal Giudice, comporta che l'arbitro (irrituale) ha il compito di pronunciare un lodo che, nel comporre il contrasto sorto, tenga conto della volontà manifestata dalle parti compromittenti, intendendosi per volontà non solo la (ovvia) comune tensione verso una pronuncia solutiva del contrasto, ma il compendio di ogni elemento di fatto, intervenuto nel corso del rapporto di poi “incagliatosi”.
Ciò posto, deve ancora affermarsi che nessun vizio della volontà è stato denunciato in questa sede sicché residua al Giudice valutare solo se l'operato degli arbitri abbia effettivamente determinato una lesione sostanziale del contraddittorio tra le parti.
Ciò non è.
La violazione del principio del contraddittorio nel lodo irrituale si verifica quando gli arbitri non garantiscono alle parti la possibilità di interloquire su ogni punto fondamentale della controversia, inclusa l'istruttoria, ledendo così la parità delle armi. Ciò può avvenire in diverse circostanze, come l'omettere di far conoscere alle parti i risultati dell'istruttoria o l'omettere di consentire loro di replicare alle memorie e alle produzioni avversarie, piuttosto che non aver consentito alle parti di interloquire su aspetti di fatto rilevanti ai fini della decisione.
Orbene, dall'esame degli atti e dei documenti pare di potersi affermare, con tranquillizzante certezza, che nessuno potenziali vizi sia stato posto in essere dal
Collegio arbitrale nel caso di specie, né che il pieno esercizio del diritto di difesa ed il contraddittorio pieno tra le parti abbia subito alcun vulnus.
I contendenti hanno avuto la totale possibilità di ricostruire le vicende compromesse in arbitri e di poter articolare al meglio e nei termini ampiamente pagina 5 di 7 concessi, le richieste ritenute utili per apportare ulteriori elementi conoscitivi al
Collegio per la pronuncia del lodo.
Ebbene, il Collegio arbitrale ha tenuto conto di tutto quanto addotto dalle parti ed ha ritenuto, in puncto, di non aver bisogno di ulteriori elementi (in specie, le prove testimoniali articolate), per potersi pronunciare, chiarendo espressamente che la relazione del CTU, Ing. conteneva elementi sufficienti per Per_1 decidere sulle reciproche recriminazioni e richieste.
Particolarmente conferente, sul punto, il dictum della Suprema Corte, richiamata anche da parte opposta, per cui: “Il rispetto del principio del contraddittorio non impone peraltro di dar spazio a qualsiasi istanza istruttoria formulata dalle parti, alla sola condizione che essa non risulti manifestamente pretestuosa o inconferente, dovendo i mezzi di prova rispondere ai più rigorosi requisiti dell'ammissibilità e della rilevanza, la cui valutazione, rimessa al prudente apprezzamento degli arbitri, deve tener conto anche della duplice esigenza di evitare attività processuali inutili e di assicurare la definizione del procedimento entro il termine fissato dalle parti, o comunque in un tempo ragionevole”.
Gli arbitri, come già chiarito hanno manifestato in maniera chiara e esente da vizi logici le ragioni della mancata ammissione (e della superfluità) delle prove orali articolate dalle parti, con la conseguenza che la loro valutazione, sorretta da adeguata motivazione, non integra affatto il vizio lamentato in questa sede.
Ne deriva il rigetto dell'opposizione, perché infondata, e la conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese eseguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto della sostanziale assenza di attività istruttoria e della non particolare complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 in proprio ed in qualità di titolare dell'impresa individuale “Il OC di
[...]
Mamma di MA CI e ogni altra questione assorbita Parte_2
o disattesa:
pagina 6 di 7 1. Rigetta l'opposizione e la spiegata domanda riconvenzionale;
2. Conferma il decreto ingiuntivo n. 701/2021 (R.G. 975/2021), reso dall'intestato Tribunale in data 22.04.2021, che dichiara definitivamente esecutivo.
3. Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite che liquida, anche in considerazione della non elevata complessità delle questioni trattate, in €.
4.000,00 oltre rimborso forfetario 15%, CPA ed IVA se dovuta.
Così deciso in Perugia, addì 07.11.2025.
Il Giudice
Dott. Fulvio Dello Iacovo
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