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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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- 1. L’indennità di asservimento va calcolata in una percentuale dell’indennità di esproprioAccesso limitatoAntonio Scalera · https://www.altalex.com/ · 13 ottobre 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 16/09/2025, n. 990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 990 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
1
N.R.G.271/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati: dott. Francesco Salvatore Filocamo Presidente dott.ssa Silvia Rita Fabrizio Consigliere dott. Federico Ria Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 271/2024 R.G. e rimessa in decisione all'udienza del 10.09.2025 e vertente
TRA
(C.F./P.I. ), in persona dell'Avv. Francesca Muraca Parte_1 P.IVA_1 [...]
, e procuratore della CP_1 Controparte_2 [...]
rappresentata e difesa dall'Avv. Carlos D'Ercole e Giuseppe Palomba nel Controparte_3 cui studio è elettivamente dom.ta sito in Milano, Corso Magenta n.84, in virtù di procura allegato all'atto di appello ricorrente
E
(C.F./P.I. ) in persona del legale rappresentante , CP_4 P.IVA_2 CP_5 rappresentato e difeso dall'Avv. Achille Ronda ed elettivamente dom.ta presso il suo studio in
Pineto (Te) Via D'Annunzio n.194/6 giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello resistente
, (C.F. , in persona del Controparte_6 P.IVA_3
Ministro pro tempore resistente pagina 1 di 15 2
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da atti introduttivi
OGGETTO: opposizione alla stima di indennità di asservimento.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso ex artt. 54 d.p.r. 327/2001 e 281 undecies c.p.c. depositato in data 21 marzo 2024
– beneficiaria del decreto del 20.1.2023 con cui il Ministero dell'Ambiente e Parte_1 della Sicurezza Energetica aveva disposto l'asservimento e l'occupazione temporanea dei terreni siti in Pineto (TE) ed individuati nel CT al foglio 1 particelle 103, 104, 94, 242, 241, 244, 243, 83,
41 di proprietà di per la realizzazione dei lavori relativi a un tratto del “Metanodotto CP_4
Ravenna -Chieti -Rifacimento tratto San Benedetto del Tronto- Chieti DN 650 (27”) DP 75 bar e opere connesse” – ha proposto opposizione alla stima delle indennità di asservimento e di occupazione cui era pervenuta, con relazione notificata a mezzo pec in data 26 febbraio 2024, la terna arbitrale nominata ai sensi dell'art.21 d.p.r. 327/2001, quantificate in € 177.353,88 di cui €
173.900,88 a titolo di indennità di asservimento del metanodotto ed € 3.453,00 a titolo di indennità di occupazione temporanea.
1.1. La ricorrente, in particolare, contestava sia i criteri valutativi utilizzati ( ed in particolare il cd criterio del “valore complementare” normalmente applicato alla disciplina dell'espropriazione e nel caso di specie applicato in via analogica nonostante si verteva in tema di asservimento senza alcun frazionamento del terreno né trasferimento del diritto di proprietà) sia gli esiti della stima del collegio il quale, in sintesi: aveva suddiviso la proprietà in fasce nonostante il metanodotto fosse un'opera interrata ( e come tale non determinante alcuna divisione in tal senso) con la conseguente erronea applicazione di tre distinti coefficienti di indennità; aveva calcolato l'indennità media di asservimento applicandola indistintamente alle aree a destinazione urbanistica agricola ed a quelle a destinazione urbanistica industriale;
in relazione ai mappali
241 e 83, aveva valutato che la realizzazione del metanodotto avrebbe comportato una diminuzione della superficie idonea ad ospitare tradizionali edifici produttivi con applicazione, quindi, del meccanismo di calcolo differenziale di cui alla l. 2359/1865 laddove, invece, la servitù di metanodotto non comportava alcuna diminuzione del volume edificabile dei terreni di CP_4
[... e, quindi, alcuna svalutazione di questi ultimi;
aveva calcolato il valore venale attribuito alle aree oggetto di asservimento ( pari a 38 €/mq) senza offrirne prova da alcuna indagine di mercato ed omettendo di allegare i documenti richiamati ( atti di compravendita) mentre il valore di mercato assunto a riferimento per il calcolo dell' Imu nella deliberazione della Giunta
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Comunale del Comune del 25 maggio 2004, in ordine all'area in “ zone artigianali di CP_7 espansione terreni senza concessioni” era di 24,00 €/q.
ha, pertanto, chiesto la dichiarazione di erroneità della stima effettuata dalla terna CP_8 peritale e la rideterminazione dell'indennità in questione così come determinata nel decreto di asservimento ed occupazione del MASE con annesso piano particellare o la somma minore che dovesse essere ritenuta di giustizia, con richiesta, in via istruttoria, di disporre all'occorrenza apposita Ctu.
2. Si è costituita la resistente concludendo per il rigetto dell'avversa pretesa alla luce CP_4 della correttezza della stima operata dalla terna arbitrale.
3.Non ha partecipato il giudizio il , dovendo, Controparte_6 pertanto, dichiararsene la contumacia.
4. Disposta ed espletata CTU con la nomina del Dott. il giudizio con ordinanza del 10 Per_1 settembre 2025 è pervenuto a decisione.
5. Sulla legittimazione passive anche del convenuto. CP_6
Trattandosi dell'ente espropriante è configurabile la legittimazione passiva anche del CP_6 convenuto alla luce del disposto letterale delle disposizioni regolanti la fattispecie ex d.P.R. n. 327 del 2001 e d.lgs. 150/2011, tramite la disposizione di rinvio ex art. 52 bis
L'azione di determinazione dell'indennità o di opposizione alla relativa stima non introduce un giudizio di impugnazione dell'atto amministrativo, ma un ordinario giudizio sul rapporto, che non si esaurisce nel mero controllo delle determinazioni adottate in sede amministrativa, ma è diretto a stabilire il quantum dell'indennità effettivamente dovuta, nel quale il giudice compie la valutazione in piena autonomia, nei limiti del principio della domanda (la cui valida proposizione neanche richiede che sia quantificata la somma che si ritiene dovuta a titolo di indennità), sulla base dei parametri normativi vigenti e ritenuti applicabili ed indipendentemente, non solo dalle deduzioni delle parti al riguardo, ma anche dai criteri seguiti dall'espropriante nel formulare l'offerta dell'indennità provvisoria, nonché da quelli adottati nel compiere la stima definitiva dall'organo a tanto deputato (si vedano, tra tante, Cass. ord. 12619/2020; ord. 7155/2018;
10446/2017; 22844/2016; 1587/2012; 1701/2005).
6. I parametri normativi applicabili nella specie devono essere individuati in primo luogo nell'art. 44 del dpr 327 (TUE) – ricompreso nel già ricordato rinvio contenuto nell'art. 52-bis in relazione ai procedimenti finalizzati alla realizzazione di strutture lineari energetiche, tra le quali rientra anche un metanodotto -, che attribuisce al proprietario del fondo il quale, dalla esecuzione pagina 3 di 15 4
dell'opera pubblica o di pubblica utilità, sia gravato da una servitù o subisca una permanente diminuzione di valore per la perdita o la ridotta possibilità di esercizio del diritto di proprietà, il diritto ad una indennità, la quale, pur in assenza nella norma di rigorosi criteri di quantificazione, deve essere comunque correlata alla perdita o alla riduzione della possibilità di esercizio dei diritti dominicali determinata dalla costituzione del vincolo prediale.
La norma (che trova il proprio antecedente storico nell'art. 46, comma 1, legge 2359/1865) disciplina due distinte (per struttura ed effetti) fattispecie:
a) quella – che ricorre nella specie - relativa all'asservimento di un fondo mediante decreto impositivo di servitù che, strutturalmente, ne costituisce condizione indispensabile (e la cui emanazione, nella specie indubbia, costituisce condizione delle azioni tese alla determinazione dell'indennità dovuta);
b) quella riferita al danno permanente che derivi dalla perdita o diminuzione di facoltà inerenti al diritto dominicale in conseguenza dell'esecuzione di un'opera pubblica a soggetti estranei al procedimento espropriativo, proprietari di suoli contigui a quelli sui quali è stata eseguita l'opera
(si vedano, tra altre, Cass. 19972/2009; 23865/2015; ord. 16495/2019; e, con specifico riferimento ad imposizione di servitù finalizzata alla realizzazione di un metanodotto di pubblica utilità,
Cass. ordd. 18581/2020; 5342/2021). Mentre nella seconda fattispecie (cd. espropriazione larvata)
l'indennizzo non mira a compensare integralmente l'obiettiva diminuzione del valore di uso o di scambio della proprietà, ma si fonda su un principio di giustizia distributiva, nella prima fattispecie (e quindi nel caso concreto qui in esame) l'indennità di asservimento spetta al proprietario gravato dall'imposizione dovuta alla realizzazione dell'opera pubblica e si colloca all'interno della categoria dell'espropriazione, nell'ambito di applicazione dell'art. 42 Cost., trovando credito indennitario fonte nel provvedimento impositivo per un rapporto mutuato da quello esistente tra decreto di esproprio e relativa indennità, la quale deve, quindi, “essere determinata riducendo proporzionalmente l'indennità corrispondente al valore venale del bene, in ragione della minore compressione del diritto reale determinata dall'asservimento rispetto all'espropriazione” (così, da ultimo, Cass. ord. 7988/2021). Il criterio di calcolo di tale indennità consiste, pertanto, in una misura percentuale della indennità di espropriazione il cui ammontare integra il limite oltre il quale la prima non può spingersi. La riconduzione della indennità di asservimento a quella di esproprio ai fini del suo calcolo, comporta altresì (pur restando fermo che la prima non è pienamente equiparabile all'indennità di esproprio, nel senso che, mentre quest'ultima è diretta ad attribuire al proprietario un serio ristoro per la perdita del bene oggetto pagina 4 di 15 5
dell'ablazione, l'altra è destinata a ristorare il pregiudizio effettivo ed attuale subito dal medesimo proprietario, che rimane pur sempre tale, a causa dell'esecuzione di un'opera pubblica) la rilevanza del principio costantemente affermato dalla giurisprudenza nomofilattica
(ad esempio: Cass. 11504/2014; 6926/2016; 10747/2020), secondo cui laddove si assista ad una unica vicenda espropriativa non sono concepibili due distinti crediti, l'uno a titolo di indennità di espropriazione (o di asservimento) e l'altro a titolo di risarcimento del danno per il deprezzamento che abbiano subito le parti residue del bene espropriato (o asservito), sicché qualora si tratti di un compendio a destinazione unitaria di un unico proprietario, il danno alla residua proprietà, non attinta direttamente dal decreto di espropriazione o di asservimento, può
(e deve) trovare riconoscimento solo nel quadro della perdita di valore della parte non interessata dal provvedimento ablatorio o impositivo avuto riguardo al valore venale residuo, secondo quanto stabiliva in passato in materia di cd. esproprio parziale l'art. 40 legge 2359/1865 e stabilisce oggi l'art. 33 TUE, il quale riconosce al proprietario una indennità commisurata non solo al valore venale della porzione fondiaria ablata o asservita, ma anche alla perdita di valore della porzione residua e tanto per effetto del provocato venir meno dell'originaria unità economica e funzionale del compendio.
Pertanto l'accostamento della disciplina dell'indennizzo espropriativo a quello conseguente alla imposizione di una servitù fa sì che “la posta di cui all'art. 33 cit. trovi applicazione anche rispetto ad un fondo appartenente ad unico proprietario che si trovi svilito nel suo valore anche quanto alla parte non attinta dal provvedimento impositivo di servitù in ragione della originaria unitarietà del bene” (così – con specifico riferimento ad imposizione per pubblica utilità di servitù di metanodotto - le già citate Cass. ord. 18581/2020 e 5342/2021). Come chiaramente e condivisibilmente affermato dagli arresti appena ricordati, “il criterio dettato dall'art. 33 del d.P.R. n. 327/2001 trova applicazione, in ragione dell'analogia esistente tra la disciplina dell'indennizzo espropriativo e la disciplina dell'indennizzo dovuto per l'imposizione di una servitù, anche rispetto ad un fondo appartenente ad un unico proprietario il cui valore si trovi diminuito in relazione alla parte del fondo che non è attinta dal provvedimento impositivo della servitù e ciò proprio per la originaria unitarietà del bene”, sicché, in siffatte ipotesi, la determinazione della indennità di asservimento va ricondotta “all'osservanza del criterio di determinazione del valore venale del fondo declinato come valore complementare, che si accompagna alle ipotesi in cui il soggetto destinatario della imposizione di una servitù, quale unico proprietario, lamenti, per l'effetto dell'asservimento, un pregiudizio anche rispetto ad una pagina 5 di 15 6
parte del bene non direttamente coinvolta dalla misura reale, ma ritenuta funzionalmente correlata alla prima parte del bene”. Quindi, laddove “alla imposizione di una servitù si accompagni la perdita di utilizzo del fondo per il passaggio di opere lineari — quali reti di acquedotti, oleodotti o gasdotti — la stima dell'indennità viene operata per la differenza tra il valore di mercato posseduto dal terreno, secondo sua vocazione, prima dell'imposizione della servitù e quello successivo all'imposizione; siffatto criterio guida la stima anche nel caso in cui alla realizzazione dell'opera consegua la perdita di valore di mercato di area diversa da quella direttamente asservita, in quanto funzionalmente ed economicamente correlata alla stessa”.
Ovviamente, a tali fini assumono rilevanza solo le perdite di valore adeguatamente dimostrate
(anche mediante ricorso alla consulenza tecnica d'ufficio che assume, in materia, funzione anche percipiente) come conseguenti alla compromissione o alterazione delle possibilità di utilizzazione della restante porzione del bene (pur rimasta nella piena disponibilità del proprietario) ed al connesso deprezzamento, tra le cui diverse ed eterogenee cause la giurisprudenza ha ricordato, a titolo esemplificativo, quelle che si producono in ragione della diversa consistenza o della diversa conformazione assunta dal fondo, o delle diverse modalità di utilizzazione imposte per effetto della separazione nonché la sua interclusione o per converso, la maggiore vicinanza alla strada pubblica ed ancora i nocumenti arrecati al fondo dalla diversa conformazione di questa (Cass.
6765/1996; 1043/ 2007).
6.1 Venendo al caso di specie, ai principi e criteri sin qui delineati (e sostanzialmente trasfusi nei quesiti sottopostigli da questa Corte) si è pienamente conformato il CTU officiato nel presente giudizio.
Al CTU questo Collegio, in altra composizione, aveva chiesto di determinare l'indennità, ritenuto che – a norma dell'art. 57-bis DPR 327/2001 – nella specie non sia applicabile l'abrogato art. 123
RD 1775/1933 e che l'indennità di asservimento (e conseguentemente quella di occupazione temporanea) debba essere determinata ai sensi dell'art. 44 DPR 327/2001, seguendo i seguenti criteri:
1) la indennità di asservimento dovrà essere quantificata con riferimento alla perdita ed alla permanente riduzione della possibilità di esercizio del diritto di proprietà comportante diminuzione di valore degli immobili, tenendo conto, secondo quanto risulta dagli atti e dai documenti prodotti dalle parti, nonché di quelli che il CTU riterrà opportuno visionare, nonché dalla ispezione diretta degli immobili:
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a) della ubicazione, della consistenza, della vetustà e della destinazione (in base alla destinazione urbanistica all'epoca della emissione del decreto di asservimento) degli immobili stessi;
b) del loro valore di mercato, riferito all'epoca suindicata, escluse valorizzazioni edificatorie non dovute, e tenuto conto delle caratteristiche specifiche del suolo, nonché del principio secondo cui a fini indennitari rivestono valore le possibilità di utilizzazioni intermedie tra l'agricola e l'edificatoria, sempre che siano consentite dalla normativa vigente, sia pure con il conseguimento delle opportune autorizzazioni amministrative;
c) della ubicazione, delle caratteristiche dimensionali e tecniche della struttura lineare energetica realizzata o in corso di realizzazione e dell'osservanza delle disposizioni anche regolamentari in materia;
d) di ogni altro fattore, anche concernente limitazioni arrecate dalla struttura lineare energetica, che sia in grado di determinare specifiche ed effettive riduzioni della produttività o del valore di mercato degli immobili;
2) la indennità di occupazione temporanea dovrà essere quantificata secondo il criterio previsto dall'art. 50 DRP 327/2001.
Il criterio di stima a valore complementare, che si basa sulla differenza tra il valore del fondo senza il metanodotto e quello del fondo in presenza dello stesso, nella quale restano compresi tutti i danni conseguenti ad eventuali intersecazioni, intralci, pericoli potenziali e diminuzioni di valore per via del declassamento del terreno che, da edificabile, passa a inedificabile o con scarsa edificabilità, mentre la circostanza che tale criterio sia riservato nel
TUE alle espropriazioni parziali non impedisce il suo utilizzo anche nella fattispecie in esame, che rientra nella figura generale dell'espropriazione. Si tratta di un criterio contestato dalla S. ma che il Collegio condivide, ritenendolo adeguato alle esigenze di una siffatta valutazione che deve necessariamente considerare i molteplici profili di danno
(sentenza della Corte d'Appel1o di L'Aquila del 19.02.2021 altra composizione) .
Nel caso di terreno edificabile in particolare il valore post opera è pari al residuo valore agricolo per come però come inciso dalla realizzazione della condotta...”
Nella fattispecie ora al vaglio del Collegio, l'art. 2 del Decreto MASE del 20.01.2023 ordina “di mantenere la superficie asservita a terreno agrario ...”.
Il valore complementare, inteso quale valore attribuibile ad un bene riguardato come parte di un insieme di beni economicamente sinergici, è destinato a ricorrere là dove una porzione di immobile separata da un maggiore complesso provochi il deprezzamento del residuo e trova pagina 7 di 15 8
applicazione nell'ipotesi in cui il dissolvimento de1'unitarietà-economico funzionale del bene consegua a11'esproprio o, ancora, alla imposizione di una servitù per la differenza tra il valore di mercato prima e dopo l'ablazione o l'imposizione della servitù.
Là dove alla imposizione di una servitù si accompagni la perdita di utilizzo del fondo per il passaggio di opere lineari - quali reti di acquedotti, oleodotti o gasdotti - la stima dell'indennità viene operata per la differenza tra il valore di mercato posseduto dal terreno, secondo sua vocazione, prima dell'imposizione della servitù e quello successivo all'imposizione; siffatto criterio guida la stima anche nel caso in cui alla realizzazione dell'opera consegua la perdita di valore di mercato di area diversa da quella direttamente asservita, in quanto funzionalmente ed economicamente correlata alla stessa.
Nell'Ordinanza 5342 del 26.02.2021 della Suprema Corte, si evidenzia che il criterio dettato da1
D.P.R. n. 327 del 2001, art. 33, trova applicazione, in ragione dell'analogia esistente tra la disciplina dell'indennizzo espropriativo e la disciplina dell'indennizzo dovuto per l'imposizione di una servitù, anche rispetto ad un fondo appartenente ad un unico proprietario il cui valore si trovi diminuito in relazione alla parte del fondo che non è attinta dal provvedimento impositivo della servitù e ciò proprio per la originaria unitarietà del bene.
Quindi si ritiene che ne1 caso di aree edificabili ben si può procedere a determinare l'indennizzo dovuto attraverso una stima differenziale.
6.2 Premessa metodologica.
Il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive ( (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 16/11/2022, n. 33742; cfr. anche Cass. civ.,
Sez. II, Ord., 27/12/2023, n. 36078; Sez. I, Ord., 13/12/2023, n. 34928; Sez. II, Ord., 04/12/2023, n.
33748; Sez. II, 06/10/2023, n. 28181 Corte appello Napoli sez. IV, 16/01/2024, (ud. 29/12/2023, dep. 16/01/2024), n.144
Ancora più recentemente la Corte di legittimità (Cassazione civile sez. I, 06/06/2024, (ud.
30/05/2024, dep. 06/06/2024), n.15804) ha in relazione a fattispecie di denuncia di adozione di pagina 8 di 15 9
motivazione cd apparente ulteriormente confermato che ricorre il vizio di motivazione apparente della sentenza, in violazione dell'art.132, comma 2, n.4, cod. proc. civ. e dall'art. 111 Cost. quando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Sez. 6 - 1, n.
6758 del 1.3.2022); il vizio sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Sez. L, n.
3819 del 14.2.2020).
In tale prospettiva – si è affermato in quella sede – non ricorre il predetto vizio laddove il giudice di merito aderisca alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurendo così l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, non essendo quindi tenuto necessariamente a soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (Sez. 1, n. 33742 del6.11.2022; Sez. 6 - 3, n.
1815 del 2.2.2015; Sez. 1, n. 282 del 9.1.2009).
Ciò, salva tuttavia l'ipotesi – precisa la Corte del 2024 – che la decisione di adesione alle conclusioni raggiunte dal CTU non dia conto delle criticità insuperate incidenti sulla tenuta complessiva dell'elaborato all'esito della formulazione delle risposte ai rilievi tecnici di parte ( nello specifico: a fronte di censure puntuali e specifiche ad una valutazione peritale espressa con il postumo ripensamento che ne denunciavano (fra l'altro, ineccepibilmente) la mancanza totale di spiegazioni e che comunque la criticavano nel merito, la Corte di appello aveva omesso totalmente di indicare le ragioni della sua adesione al dictum immotivato del Consulente, ancorandosi alle ragioni, del tutto inesistenti, da lui addotte); fattispecie assolutamente non ricorrente nella fattispecie al vaglio di questa Corte di merito, come si andrà ad esporre di seguito.
6.3 Con Decreto del del1'Ambiente e della Sicurezza Energetica - Dipartimento Energia CP_6
Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza de1 20.01.2023 pubblicato per estratto sulla pagina 9 di 15 10
Cont Gazzetta Ufficiale - Parte seconda del 26.11.2023, è stata disposta a favore della la servitù di metanodotto e l'occupazione temporanea delle aree ricadenti in comune di PINETO (TE), interessati dalla realizzazione del rifacimento del tratto “San Benedetto del Tronto - Chieti DN
650 (26") DP 75 bar e opere connesse", riportate nel piano particellare allegato al decreto con indicazione delle Ditte proprietarie dei terreni sottoposti all'azione ablativa, tra i quali quelli intestati catastalmente alla società distinti in Catasto Terreni del al CP_4 Controparte_10
Foglio 1, p.lle 103, 104, 94, 242, 241, 244, 243, 83, 41.
Le aree di proprietà della società asservite per la realizzazione del nuovo CP_4 metanodotto Ravenna-Chieti sono ubicate in Comune di Pineto (TE), nella zona industriale di
Sceme di Pineto, caratterizzata dalla presenza di diverse attività industriali insediate tra le quali anche quella dei convenuti.
Alla data di emissione del decreto di asservimento le aree interessate erano legalmente edificabili, secondo il vigente PRPn approvato con deliberazione della Giunta Regionale d'Abruzzo n. 8435 del 28.12.1984 e il Piano di Lottizzazione “Il Casone” approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 453 dell'11.12.1989 e accertamento di conformità con deliberazione di Consiglio
Provinciale n. 124 del 20.03.1990 ed oggetto di stipula di convenzione con atto a rogito del Notaio del 03.12.1990 — Rep, N. 154.911. Persona_2
L'art. 32 del T.U. degli espropri dispone che “salvi gli specifici criteri previsti dalla legge,
l'indennità di espropriazione è determinata sulla base delle caratteristiche del bene al momento dell'accordo di cessione o alla data dell'emanazione del decreto di esproprio, valutando l'incidenza dei vincoli di qualsiasi natura non aventi natura espropriativa e senza considerare gli effetti del vincolo preordinato all'esproprio e quelli connessi alla realizzazione dell'eventuale opera prevista, anche nel caso di espropriazione di un diritto diverso da quello di proprietà o di imposizione di una servitù”. A tale momento pertanto vanno accertati i vincoli “conformativi” di ogni natura e così la natura dell'area e le possibilità legali ed effettive di edificazione secondo i caratteri di generalità ed astrattezza delle previsioni urbanistiche.
Nel caso in esame il decreto di imposizione servitù è stato emesso in data 20.01.2023, sotto la condizione sospensiva che lo stesso fosse notificato ed eseguito mediante immissione in possesso, Cont provvedendovi in data 26.04.2023. Pertanto secondo quanto disposto dalla norma si procederà ad accertale le possibilità legali ed effettive delle aree asservite alla data del 20.01.2023 ed a tale data riferire la stima.
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In relazione alle indennità determinate in via provvisoria dal MASE, si rileva che la stima è stata effettuata senza alcun riferimento alle destinazioni urbanistiche delle aree interessate.
6.4 Accertata la natura edificabile dei terreni di proprietà della interessati dalla CP_4 realizzazione del tratto di metanodotto Ravenna-Chieti e la presenza di una servitù di elettrodotto sulle stesse (come da relazione in atti), si procederà di seguito a determinare l'indennità di asservimento attraverso quindi una stima complementare.
6.4.1 Indennità di asservimento.
Il valore complementare è in particolare, come anticipato, il valore che assume la porzione di un bene nei confronti del bene originario nella sua unità economica e/o produttiva. Quindi si ottiene per differenza tra il valore di mercato del bene intero (Vmi) ed il valore di mercato della porzione residua (Vmp).
Nel caso di servitù non apparenti, quali ad esempio gasdotto o cavidotto, ove l'utilizzo del bene asservito da parte del proprietario continua ad essere possibile dopo l'asservimento, il valore dell'indennizzo potrà essere calcolato attraverso una doppia stima, nelle due situazioni differenti.
L'indennizzo equivarrà, quindi, alla differenza tra il valore di mercato del bene prima de11'asservimento ed il valore di mercato del bene dopo l'asservimento, in considerazione dell'uso possibile e delle limitazioni imposte.
Rispetto alla formulazione generale, in questo caso non vi è sottrazione di nessuna porzione di bene, che resta funzionalmente immutato, fatto salvo per le limitazioni imposte dalla servitù.
Come precisato dal CTU in risposta alle osservazioni del ctp l'area asservita legalmente Pt_1 rimane edificabile, tant'è che nella stima differenziale si è tenuto conto della possibilità della stessa di residuare volumetria da depositare nella parte del lotto non asservito, ma, avendo l'area asservita destinazione industriale, vengono meno tutte le possibili utilizzazione ed in tal senso assume natura agricola. Infatti le compatibilità d'uso elencate dal Ctp nelle osservazioni sono inconsistenti e ampiamente limitative.
Applicando i valori ante e post indicati nella relazione, si ha che il valore complementare è pari ad Euro 60.427,50.
La realizzazione del nuovo metanodotto poi, nella impossibilità di pavimentate le aree asservite, ha distaccato nella parte est del terreno di proprietà dei convenuti un lotto di forma triangolare della superficie di circa mq 4.268. L'estensione della porzione residua consente sì di realizzare un opificio ma con costi maggiori e comunque con limitazioni funzionali dovute alla forma trapezoidale del capannone realizzabile. Pertanto per questo lotto edificabile si prevede un pagina 11 di 15 12
deprezzamento pari al 15% del valore.
Come precisato dal CTU, in risposta ai rilievi del ctp , la realizzazione del metanodotto in Pt_1 assenza di una protezione meccanica della condotta ha diviso in due il lotto edificabile interrompendone la continuità di utilizzo, residuando un lotto triangolare che seppur accessibile dalla via pubblica non è più relazionata con la residua proprietà.
Ora, affermare che questo non ha comportato una incisone del valore di tale porzione non è condivisibile in quanto la realizzazione di un capannone industriale di forma trapezoidale limita gli utilizzi (ad esempio non è possibile installare un carroponte, ecc).
L'area posta ad est della condotta, nella considerazione che il metanodotto in esercizio verrà rimosso, non risente invece della realizzazione della nuova condotta
In assenza della messa in protezione della condotta in sede esecutiva, per mantenere un minimo di continuità si dovrà realizzare un collegamento della larghezza di metri 10 metri con la residua proprietà posta al di là della fascia asservita il cui costo per la messa in protezione della condotta è stimabile in Euro 20.000,00 (C 2.000,00 al metro lineare).
In risposta ai rilievi del ctp , il CTU ha ben chiarito che “delle due l'una: o si ricollegano le Pt_1 due porzioni o si valuta il deprezzamento dell'intero e non solo della porzione triangolare. La scelta era ricaduta sulla prima possibilità che si intende riconfermare.”.
6.4.2 Imposte
Nel decreto di asservimento si dispone la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli altri oneri gravanti sui fondi.
Occorre precisare che nel caso di specie l'asservimento ha comportato l'inedificabilità del fondo interessato e pertanto devono essere riconosciuti, per lo meno, le imposte (IMU) che il proprietario è tenuto a pagare sulla parte asservita in quanto ai fini impositivi resta comunque edificabile nel vigente strumento urbanistico.
Sommando queste voci, rientranti tutte nel parametro indennità di asservimento, si raggiunge l'importo di euro 102.570,17.
6.4.3 Indennità occupazione temporanea
L'art. 50 del TUEs dispone che “Nel caso di occupazione di un'area, è dovuta al proprietario una indennità per ogni anno pari ad un dodicesimo di quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio dell'area e, per ogni mese o frazione di mese, una indennità pari ad un dodicesimo di quella annua”.
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Pertanto il riferimento per il calcolo de1l'indennità di occupazione temporanea è la virtuale indennità di esproprio.
Nel decreto di asservimento l'occupazione temporanea è stata concessa per la durata di due anni
(art. 10) e pertanto nel caso specifico si ha che l'indennità di occupazione ta ai sensi de1l'art. 50 c. 1 del TU espropri sulla virtuale indennità di espro o
21.256,67.
Sulla spettanza di tale voce.
L'art. 52-octies, inserito nel Capo Il del D.P.R. n. 327 del 2001, co in materia di infrastrutture lineari energetiche”, rubricato “Decreto di ” stabilisce che: “Il decreto di imposizione di servitù relativo alle infrastr e, oltre ai contenuti previsti dall'art. 23, dispone l'occupazione e necessarie alla realizzazione delle opere e la costituzione del di a l'ammontare delle relative indennità, e ha esecuzione secondo le disp
Si tratta di disciplina precipuamente che riferita all'istituto della ser e delle opere lineari energetiche, come i gasdotti e gli elettrodot i riferimenti di cui all'art. 23 D.P.R. cit., dettato a definizione di el decreto di esproprio e del diverso fenomeno dell'ablazione del a disposizione precisa infatti che il decreto di imposizione della serv e delle infrastrutture lineari energetiche, oltre ai contenuti di c e l'occupazione temporanea delle aree necessarie alla realizzazione dell e del diritto di servitù.
Il decreto indica quindi, segnatamente, secondo l'art. 52-octies si accompagnano all'asservimento dell'area e che consistono: nell r l'occupazione temporanea dei fondi, ovverosia del tempo intercorr ei lavori e la riconsegna delle aree a ripristini effettuati, nel risarcime o alle colture ed a quanto insista sul Fondo;
nella indennità di servitù.
Non viene utile pertanto al riconoscimento dell'indicata posta la dif i all'art 22-bis che dettata in materia di esproprio riconosce l'indenni là dove, in ipotesi di particolare urgenza, l'occupazione proceda l'ablazi
7. In risposta alle osservazioni di , poi di nuovo trasfuse nella a Per_3 poi ben chiarito quanto segue.
Il Ctp di parte convenuta al fine di determinare il valore delle aree asserv e
5 14
relativo ad un'area edificabile ricompresa anch'essa in zona industriale di espansione posta nelle immediate vicinanze dell'area de qua, pari ad euro 37,50 al mq.
Inoltre il Ctp ritiene cogente il valore indicato dal (ora Controparte_11 CP_12 per le aree ricomprese in Contrada Casone del Comune di Pineto pari ad Euro 38,00 al mq {rectius
39,00).
In merito al prezzo di cessione indicato da1l si evidenzia in primis che esso è relativo ad un CP_12 piano di zona non ancora attuato e pertanto poco attendibile.
In secondo luogo quello che rileva ai fini della stima dell'area de qua è prezzo) di acquisizione dei terreni in quanto l'area di proprietà della convenuta non ris lottizzata e che è ipotizzato da ARAP euro 30,40 al mq.
Ancorché il riferimento ai prezzi di offerta trova accoglienza nel mondo tazioni in
Italia, questi tuttavia vanno verificati eventualmente anche con studi statist lizzano lo scarto (spead) tra prezzi richiesti e prezzi stipulati.
Le osservazioni sono poi fondate su documentazione, di cui correttamente il ha tenuto conto, in quanto depositata dalle parti successivamente alla scadenza delle pr robatorie
8.Il totale delle poste indennitarie ammonta pertanto ad euro 123.826,84.
8.1 Sulle somme così determinate – delle quali non può essere disposto il pag a soltanto ordinato il deposito presso la competente Ragioneria parte non Controparte_13 ancora depositata - decorrono, fino al deposito stesso, interessi compensati ra legale, decorrenti dalla data dell'immissione in possesso, fino al deposito stesso q ella parte dell'indennità di esproprio che eccede la somma tempestivamente depositata po. In tali interessi restano assorbiti quelli moratori che potrebbero maturare – nella s ra, tenuto conto che l'obbligazione indennitaria ha natura di debito di valuta e che no a o anche solo allegazione di un maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c., ciò c anche la riconoscibilità della rivalutazione monetaria (Cass. 9/3/2012, n. 3738).
8.2 Le spese del procedimento amministrativo di stima collegiale restano all'art. 21 comma 6 dpr 327/2001.
Sostanzialmente nei termini sin qui esposti, si vedano i precedenti già assu esta stessa
Corte, in altra composizione, di cui alle decisioni nrr. 1059/22, 679/21, 1 11/20, che all'Ufficio non risultano ulteriormente impugnate.
8.3 Vertendosi in ipotesi di sostanziale soccombenza reciproca, avendo trovato in parte accoglimento le doglianze di avverso il provvedimento impugnato e non essendo state Pt_1 pagina 14 di 15 15
accolte le richieste della addirittura di maggiorazione di quanto riconosciuto in sede di Per_3 stima, si dispone l'integrale compensazione integrale delle spese.
8.4 Analogamente le spese di CTU liquidate in corso di causa restano a carico di entrambe le parti costituite, in parti uguali
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando, così decide:
1) determina le indennità spettanti, in conseguenza della occupazione temporanea e dell'asservimento degli immobili per cui è causa, in complessivi € 123.826,84.
2) ordina alla di depositare le somme di cui sopra, detratto quanto già Parte_1 eventualmente depositato, maggiorate di interessi legali con le decorrenze iniziali specificate in motivazione e fino al deposito stesso, presso la competente Ragioneria Territoriale dello Stato;
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio e pone l'onere del rimborso spese CTU definitivamente su entrambe le parti, in parti uguali.
Così deciso nella camera di consiglio del 10.9.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Federico Ria Francesco S. Filocamo
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N.R.G.271/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati: dott. Francesco Salvatore Filocamo Presidente dott.ssa Silvia Rita Fabrizio Consigliere dott. Federico Ria Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 271/2024 R.G. e rimessa in decisione all'udienza del 10.09.2025 e vertente
TRA
(C.F./P.I. ), in persona dell'Avv. Francesca Muraca Parte_1 P.IVA_1 [...]
, e procuratore della CP_1 Controparte_2 [...]
rappresentata e difesa dall'Avv. Carlos D'Ercole e Giuseppe Palomba nel Controparte_3 cui studio è elettivamente dom.ta sito in Milano, Corso Magenta n.84, in virtù di procura allegato all'atto di appello ricorrente
E
(C.F./P.I. ) in persona del legale rappresentante , CP_4 P.IVA_2 CP_5 rappresentato e difeso dall'Avv. Achille Ronda ed elettivamente dom.ta presso il suo studio in
Pineto (Te) Via D'Annunzio n.194/6 giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello resistente
, (C.F. , in persona del Controparte_6 P.IVA_3
Ministro pro tempore resistente pagina 1 di 15 2
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da atti introduttivi
OGGETTO: opposizione alla stima di indennità di asservimento.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso ex artt. 54 d.p.r. 327/2001 e 281 undecies c.p.c. depositato in data 21 marzo 2024
– beneficiaria del decreto del 20.1.2023 con cui il Ministero dell'Ambiente e Parte_1 della Sicurezza Energetica aveva disposto l'asservimento e l'occupazione temporanea dei terreni siti in Pineto (TE) ed individuati nel CT al foglio 1 particelle 103, 104, 94, 242, 241, 244, 243, 83,
41 di proprietà di per la realizzazione dei lavori relativi a un tratto del “Metanodotto CP_4
Ravenna -Chieti -Rifacimento tratto San Benedetto del Tronto- Chieti DN 650 (27”) DP 75 bar e opere connesse” – ha proposto opposizione alla stima delle indennità di asservimento e di occupazione cui era pervenuta, con relazione notificata a mezzo pec in data 26 febbraio 2024, la terna arbitrale nominata ai sensi dell'art.21 d.p.r. 327/2001, quantificate in € 177.353,88 di cui €
173.900,88 a titolo di indennità di asservimento del metanodotto ed € 3.453,00 a titolo di indennità di occupazione temporanea.
1.1. La ricorrente, in particolare, contestava sia i criteri valutativi utilizzati ( ed in particolare il cd criterio del “valore complementare” normalmente applicato alla disciplina dell'espropriazione e nel caso di specie applicato in via analogica nonostante si verteva in tema di asservimento senza alcun frazionamento del terreno né trasferimento del diritto di proprietà) sia gli esiti della stima del collegio il quale, in sintesi: aveva suddiviso la proprietà in fasce nonostante il metanodotto fosse un'opera interrata ( e come tale non determinante alcuna divisione in tal senso) con la conseguente erronea applicazione di tre distinti coefficienti di indennità; aveva calcolato l'indennità media di asservimento applicandola indistintamente alle aree a destinazione urbanistica agricola ed a quelle a destinazione urbanistica industriale;
in relazione ai mappali
241 e 83, aveva valutato che la realizzazione del metanodotto avrebbe comportato una diminuzione della superficie idonea ad ospitare tradizionali edifici produttivi con applicazione, quindi, del meccanismo di calcolo differenziale di cui alla l. 2359/1865 laddove, invece, la servitù di metanodotto non comportava alcuna diminuzione del volume edificabile dei terreni di CP_4
[... e, quindi, alcuna svalutazione di questi ultimi;
aveva calcolato il valore venale attribuito alle aree oggetto di asservimento ( pari a 38 €/mq) senza offrirne prova da alcuna indagine di mercato ed omettendo di allegare i documenti richiamati ( atti di compravendita) mentre il valore di mercato assunto a riferimento per il calcolo dell' Imu nella deliberazione della Giunta
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Comunale del Comune del 25 maggio 2004, in ordine all'area in “ zone artigianali di CP_7 espansione terreni senza concessioni” era di 24,00 €/q.
ha, pertanto, chiesto la dichiarazione di erroneità della stima effettuata dalla terna CP_8 peritale e la rideterminazione dell'indennità in questione così come determinata nel decreto di asservimento ed occupazione del MASE con annesso piano particellare o la somma minore che dovesse essere ritenuta di giustizia, con richiesta, in via istruttoria, di disporre all'occorrenza apposita Ctu.
2. Si è costituita la resistente concludendo per il rigetto dell'avversa pretesa alla luce CP_4 della correttezza della stima operata dalla terna arbitrale.
3.Non ha partecipato il giudizio il , dovendo, Controparte_6 pertanto, dichiararsene la contumacia.
4. Disposta ed espletata CTU con la nomina del Dott. il giudizio con ordinanza del 10 Per_1 settembre 2025 è pervenuto a decisione.
5. Sulla legittimazione passive anche del convenuto. CP_6
Trattandosi dell'ente espropriante è configurabile la legittimazione passiva anche del CP_6 convenuto alla luce del disposto letterale delle disposizioni regolanti la fattispecie ex d.P.R. n. 327 del 2001 e d.lgs. 150/2011, tramite la disposizione di rinvio ex art. 52 bis
L'azione di determinazione dell'indennità o di opposizione alla relativa stima non introduce un giudizio di impugnazione dell'atto amministrativo, ma un ordinario giudizio sul rapporto, che non si esaurisce nel mero controllo delle determinazioni adottate in sede amministrativa, ma è diretto a stabilire il quantum dell'indennità effettivamente dovuta, nel quale il giudice compie la valutazione in piena autonomia, nei limiti del principio della domanda (la cui valida proposizione neanche richiede che sia quantificata la somma che si ritiene dovuta a titolo di indennità), sulla base dei parametri normativi vigenti e ritenuti applicabili ed indipendentemente, non solo dalle deduzioni delle parti al riguardo, ma anche dai criteri seguiti dall'espropriante nel formulare l'offerta dell'indennità provvisoria, nonché da quelli adottati nel compiere la stima definitiva dall'organo a tanto deputato (si vedano, tra tante, Cass. ord. 12619/2020; ord. 7155/2018;
10446/2017; 22844/2016; 1587/2012; 1701/2005).
6. I parametri normativi applicabili nella specie devono essere individuati in primo luogo nell'art. 44 del dpr 327 (TUE) – ricompreso nel già ricordato rinvio contenuto nell'art. 52-bis in relazione ai procedimenti finalizzati alla realizzazione di strutture lineari energetiche, tra le quali rientra anche un metanodotto -, che attribuisce al proprietario del fondo il quale, dalla esecuzione pagina 3 di 15 4
dell'opera pubblica o di pubblica utilità, sia gravato da una servitù o subisca una permanente diminuzione di valore per la perdita o la ridotta possibilità di esercizio del diritto di proprietà, il diritto ad una indennità, la quale, pur in assenza nella norma di rigorosi criteri di quantificazione, deve essere comunque correlata alla perdita o alla riduzione della possibilità di esercizio dei diritti dominicali determinata dalla costituzione del vincolo prediale.
La norma (che trova il proprio antecedente storico nell'art. 46, comma 1, legge 2359/1865) disciplina due distinte (per struttura ed effetti) fattispecie:
a) quella – che ricorre nella specie - relativa all'asservimento di un fondo mediante decreto impositivo di servitù che, strutturalmente, ne costituisce condizione indispensabile (e la cui emanazione, nella specie indubbia, costituisce condizione delle azioni tese alla determinazione dell'indennità dovuta);
b) quella riferita al danno permanente che derivi dalla perdita o diminuzione di facoltà inerenti al diritto dominicale in conseguenza dell'esecuzione di un'opera pubblica a soggetti estranei al procedimento espropriativo, proprietari di suoli contigui a quelli sui quali è stata eseguita l'opera
(si vedano, tra altre, Cass. 19972/2009; 23865/2015; ord. 16495/2019; e, con specifico riferimento ad imposizione di servitù finalizzata alla realizzazione di un metanodotto di pubblica utilità,
Cass. ordd. 18581/2020; 5342/2021). Mentre nella seconda fattispecie (cd. espropriazione larvata)
l'indennizzo non mira a compensare integralmente l'obiettiva diminuzione del valore di uso o di scambio della proprietà, ma si fonda su un principio di giustizia distributiva, nella prima fattispecie (e quindi nel caso concreto qui in esame) l'indennità di asservimento spetta al proprietario gravato dall'imposizione dovuta alla realizzazione dell'opera pubblica e si colloca all'interno della categoria dell'espropriazione, nell'ambito di applicazione dell'art. 42 Cost., trovando credito indennitario fonte nel provvedimento impositivo per un rapporto mutuato da quello esistente tra decreto di esproprio e relativa indennità, la quale deve, quindi, “essere determinata riducendo proporzionalmente l'indennità corrispondente al valore venale del bene, in ragione della minore compressione del diritto reale determinata dall'asservimento rispetto all'espropriazione” (così, da ultimo, Cass. ord. 7988/2021). Il criterio di calcolo di tale indennità consiste, pertanto, in una misura percentuale della indennità di espropriazione il cui ammontare integra il limite oltre il quale la prima non può spingersi. La riconduzione della indennità di asservimento a quella di esproprio ai fini del suo calcolo, comporta altresì (pur restando fermo che la prima non è pienamente equiparabile all'indennità di esproprio, nel senso che, mentre quest'ultima è diretta ad attribuire al proprietario un serio ristoro per la perdita del bene oggetto pagina 4 di 15 5
dell'ablazione, l'altra è destinata a ristorare il pregiudizio effettivo ed attuale subito dal medesimo proprietario, che rimane pur sempre tale, a causa dell'esecuzione di un'opera pubblica) la rilevanza del principio costantemente affermato dalla giurisprudenza nomofilattica
(ad esempio: Cass. 11504/2014; 6926/2016; 10747/2020), secondo cui laddove si assista ad una unica vicenda espropriativa non sono concepibili due distinti crediti, l'uno a titolo di indennità di espropriazione (o di asservimento) e l'altro a titolo di risarcimento del danno per il deprezzamento che abbiano subito le parti residue del bene espropriato (o asservito), sicché qualora si tratti di un compendio a destinazione unitaria di un unico proprietario, il danno alla residua proprietà, non attinta direttamente dal decreto di espropriazione o di asservimento, può
(e deve) trovare riconoscimento solo nel quadro della perdita di valore della parte non interessata dal provvedimento ablatorio o impositivo avuto riguardo al valore venale residuo, secondo quanto stabiliva in passato in materia di cd. esproprio parziale l'art. 40 legge 2359/1865 e stabilisce oggi l'art. 33 TUE, il quale riconosce al proprietario una indennità commisurata non solo al valore venale della porzione fondiaria ablata o asservita, ma anche alla perdita di valore della porzione residua e tanto per effetto del provocato venir meno dell'originaria unità economica e funzionale del compendio.
Pertanto l'accostamento della disciplina dell'indennizzo espropriativo a quello conseguente alla imposizione di una servitù fa sì che “la posta di cui all'art. 33 cit. trovi applicazione anche rispetto ad un fondo appartenente ad unico proprietario che si trovi svilito nel suo valore anche quanto alla parte non attinta dal provvedimento impositivo di servitù in ragione della originaria unitarietà del bene” (così – con specifico riferimento ad imposizione per pubblica utilità di servitù di metanodotto - le già citate Cass. ord. 18581/2020 e 5342/2021). Come chiaramente e condivisibilmente affermato dagli arresti appena ricordati, “il criterio dettato dall'art. 33 del d.P.R. n. 327/2001 trova applicazione, in ragione dell'analogia esistente tra la disciplina dell'indennizzo espropriativo e la disciplina dell'indennizzo dovuto per l'imposizione di una servitù, anche rispetto ad un fondo appartenente ad un unico proprietario il cui valore si trovi diminuito in relazione alla parte del fondo che non è attinta dal provvedimento impositivo della servitù e ciò proprio per la originaria unitarietà del bene”, sicché, in siffatte ipotesi, la determinazione della indennità di asservimento va ricondotta “all'osservanza del criterio di determinazione del valore venale del fondo declinato come valore complementare, che si accompagna alle ipotesi in cui il soggetto destinatario della imposizione di una servitù, quale unico proprietario, lamenti, per l'effetto dell'asservimento, un pregiudizio anche rispetto ad una pagina 5 di 15 6
parte del bene non direttamente coinvolta dalla misura reale, ma ritenuta funzionalmente correlata alla prima parte del bene”. Quindi, laddove “alla imposizione di una servitù si accompagni la perdita di utilizzo del fondo per il passaggio di opere lineari — quali reti di acquedotti, oleodotti o gasdotti — la stima dell'indennità viene operata per la differenza tra il valore di mercato posseduto dal terreno, secondo sua vocazione, prima dell'imposizione della servitù e quello successivo all'imposizione; siffatto criterio guida la stima anche nel caso in cui alla realizzazione dell'opera consegua la perdita di valore di mercato di area diversa da quella direttamente asservita, in quanto funzionalmente ed economicamente correlata alla stessa”.
Ovviamente, a tali fini assumono rilevanza solo le perdite di valore adeguatamente dimostrate
(anche mediante ricorso alla consulenza tecnica d'ufficio che assume, in materia, funzione anche percipiente) come conseguenti alla compromissione o alterazione delle possibilità di utilizzazione della restante porzione del bene (pur rimasta nella piena disponibilità del proprietario) ed al connesso deprezzamento, tra le cui diverse ed eterogenee cause la giurisprudenza ha ricordato, a titolo esemplificativo, quelle che si producono in ragione della diversa consistenza o della diversa conformazione assunta dal fondo, o delle diverse modalità di utilizzazione imposte per effetto della separazione nonché la sua interclusione o per converso, la maggiore vicinanza alla strada pubblica ed ancora i nocumenti arrecati al fondo dalla diversa conformazione di questa (Cass.
6765/1996; 1043/ 2007).
6.1 Venendo al caso di specie, ai principi e criteri sin qui delineati (e sostanzialmente trasfusi nei quesiti sottopostigli da questa Corte) si è pienamente conformato il CTU officiato nel presente giudizio.
Al CTU questo Collegio, in altra composizione, aveva chiesto di determinare l'indennità, ritenuto che – a norma dell'art. 57-bis DPR 327/2001 – nella specie non sia applicabile l'abrogato art. 123
RD 1775/1933 e che l'indennità di asservimento (e conseguentemente quella di occupazione temporanea) debba essere determinata ai sensi dell'art. 44 DPR 327/2001, seguendo i seguenti criteri:
1) la indennità di asservimento dovrà essere quantificata con riferimento alla perdita ed alla permanente riduzione della possibilità di esercizio del diritto di proprietà comportante diminuzione di valore degli immobili, tenendo conto, secondo quanto risulta dagli atti e dai documenti prodotti dalle parti, nonché di quelli che il CTU riterrà opportuno visionare, nonché dalla ispezione diretta degli immobili:
pagina 6 di 15 7
a) della ubicazione, della consistenza, della vetustà e della destinazione (in base alla destinazione urbanistica all'epoca della emissione del decreto di asservimento) degli immobili stessi;
b) del loro valore di mercato, riferito all'epoca suindicata, escluse valorizzazioni edificatorie non dovute, e tenuto conto delle caratteristiche specifiche del suolo, nonché del principio secondo cui a fini indennitari rivestono valore le possibilità di utilizzazioni intermedie tra l'agricola e l'edificatoria, sempre che siano consentite dalla normativa vigente, sia pure con il conseguimento delle opportune autorizzazioni amministrative;
c) della ubicazione, delle caratteristiche dimensionali e tecniche della struttura lineare energetica realizzata o in corso di realizzazione e dell'osservanza delle disposizioni anche regolamentari in materia;
d) di ogni altro fattore, anche concernente limitazioni arrecate dalla struttura lineare energetica, che sia in grado di determinare specifiche ed effettive riduzioni della produttività o del valore di mercato degli immobili;
2) la indennità di occupazione temporanea dovrà essere quantificata secondo il criterio previsto dall'art. 50 DRP 327/2001.
Il criterio di stima a valore complementare, che si basa sulla differenza tra il valore del fondo senza il metanodotto e quello del fondo in presenza dello stesso, nella quale restano compresi tutti i danni conseguenti ad eventuali intersecazioni, intralci, pericoli potenziali e diminuzioni di valore per via del declassamento del terreno che, da edificabile, passa a inedificabile o con scarsa edificabilità, mentre la circostanza che tale criterio sia riservato nel
TUE alle espropriazioni parziali non impedisce il suo utilizzo anche nella fattispecie in esame, che rientra nella figura generale dell'espropriazione. Si tratta di un criterio contestato dalla S. ma che il Collegio condivide, ritenendolo adeguato alle esigenze di una siffatta valutazione che deve necessariamente considerare i molteplici profili di danno
(sentenza della Corte d'Appel1o di L'Aquila del 19.02.2021 altra composizione) .
Nel caso di terreno edificabile in particolare il valore post opera è pari al residuo valore agricolo per come però come inciso dalla realizzazione della condotta...”
Nella fattispecie ora al vaglio del Collegio, l'art. 2 del Decreto MASE del 20.01.2023 ordina “di mantenere la superficie asservita a terreno agrario ...”.
Il valore complementare, inteso quale valore attribuibile ad un bene riguardato come parte di un insieme di beni economicamente sinergici, è destinato a ricorrere là dove una porzione di immobile separata da un maggiore complesso provochi il deprezzamento del residuo e trova pagina 7 di 15 8
applicazione nell'ipotesi in cui il dissolvimento de1'unitarietà-economico funzionale del bene consegua a11'esproprio o, ancora, alla imposizione di una servitù per la differenza tra il valore di mercato prima e dopo l'ablazione o l'imposizione della servitù.
Là dove alla imposizione di una servitù si accompagni la perdita di utilizzo del fondo per il passaggio di opere lineari - quali reti di acquedotti, oleodotti o gasdotti - la stima dell'indennità viene operata per la differenza tra il valore di mercato posseduto dal terreno, secondo sua vocazione, prima dell'imposizione della servitù e quello successivo all'imposizione; siffatto criterio guida la stima anche nel caso in cui alla realizzazione dell'opera consegua la perdita di valore di mercato di area diversa da quella direttamente asservita, in quanto funzionalmente ed economicamente correlata alla stessa.
Nell'Ordinanza 5342 del 26.02.2021 della Suprema Corte, si evidenzia che il criterio dettato da1
D.P.R. n. 327 del 2001, art. 33, trova applicazione, in ragione dell'analogia esistente tra la disciplina dell'indennizzo espropriativo e la disciplina dell'indennizzo dovuto per l'imposizione di una servitù, anche rispetto ad un fondo appartenente ad un unico proprietario il cui valore si trovi diminuito in relazione alla parte del fondo che non è attinta dal provvedimento impositivo della servitù e ciò proprio per la originaria unitarietà del bene.
Quindi si ritiene che ne1 caso di aree edificabili ben si può procedere a determinare l'indennizzo dovuto attraverso una stima differenziale.
6.2 Premessa metodologica.
Il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive ( (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 16/11/2022, n. 33742; cfr. anche Cass. civ.,
Sez. II, Ord., 27/12/2023, n. 36078; Sez. I, Ord., 13/12/2023, n. 34928; Sez. II, Ord., 04/12/2023, n.
33748; Sez. II, 06/10/2023, n. 28181 Corte appello Napoli sez. IV, 16/01/2024, (ud. 29/12/2023, dep. 16/01/2024), n.144
Ancora più recentemente la Corte di legittimità (Cassazione civile sez. I, 06/06/2024, (ud.
30/05/2024, dep. 06/06/2024), n.15804) ha in relazione a fattispecie di denuncia di adozione di pagina 8 di 15 9
motivazione cd apparente ulteriormente confermato che ricorre il vizio di motivazione apparente della sentenza, in violazione dell'art.132, comma 2, n.4, cod. proc. civ. e dall'art. 111 Cost. quando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Sez. 6 - 1, n.
6758 del 1.3.2022); il vizio sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Sez. L, n.
3819 del 14.2.2020).
In tale prospettiva – si è affermato in quella sede – non ricorre il predetto vizio laddove il giudice di merito aderisca alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurendo così l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, non essendo quindi tenuto necessariamente a soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (Sez. 1, n. 33742 del6.11.2022; Sez. 6 - 3, n.
1815 del 2.2.2015; Sez. 1, n. 282 del 9.1.2009).
Ciò, salva tuttavia l'ipotesi – precisa la Corte del 2024 – che la decisione di adesione alle conclusioni raggiunte dal CTU non dia conto delle criticità insuperate incidenti sulla tenuta complessiva dell'elaborato all'esito della formulazione delle risposte ai rilievi tecnici di parte ( nello specifico: a fronte di censure puntuali e specifiche ad una valutazione peritale espressa con il postumo ripensamento che ne denunciavano (fra l'altro, ineccepibilmente) la mancanza totale di spiegazioni e che comunque la criticavano nel merito, la Corte di appello aveva omesso totalmente di indicare le ragioni della sua adesione al dictum immotivato del Consulente, ancorandosi alle ragioni, del tutto inesistenti, da lui addotte); fattispecie assolutamente non ricorrente nella fattispecie al vaglio di questa Corte di merito, come si andrà ad esporre di seguito.
6.3 Con Decreto del del1'Ambiente e della Sicurezza Energetica - Dipartimento Energia CP_6
Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza de1 20.01.2023 pubblicato per estratto sulla pagina 9 di 15 10
Cont Gazzetta Ufficiale - Parte seconda del 26.11.2023, è stata disposta a favore della la servitù di metanodotto e l'occupazione temporanea delle aree ricadenti in comune di PINETO (TE), interessati dalla realizzazione del rifacimento del tratto “San Benedetto del Tronto - Chieti DN
650 (26") DP 75 bar e opere connesse", riportate nel piano particellare allegato al decreto con indicazione delle Ditte proprietarie dei terreni sottoposti all'azione ablativa, tra i quali quelli intestati catastalmente alla società distinti in Catasto Terreni del al CP_4 Controparte_10
Foglio 1, p.lle 103, 104, 94, 242, 241, 244, 243, 83, 41.
Le aree di proprietà della società asservite per la realizzazione del nuovo CP_4 metanodotto Ravenna-Chieti sono ubicate in Comune di Pineto (TE), nella zona industriale di
Sceme di Pineto, caratterizzata dalla presenza di diverse attività industriali insediate tra le quali anche quella dei convenuti.
Alla data di emissione del decreto di asservimento le aree interessate erano legalmente edificabili, secondo il vigente PRPn approvato con deliberazione della Giunta Regionale d'Abruzzo n. 8435 del 28.12.1984 e il Piano di Lottizzazione “Il Casone” approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 453 dell'11.12.1989 e accertamento di conformità con deliberazione di Consiglio
Provinciale n. 124 del 20.03.1990 ed oggetto di stipula di convenzione con atto a rogito del Notaio del 03.12.1990 — Rep, N. 154.911. Persona_2
L'art. 32 del T.U. degli espropri dispone che “salvi gli specifici criteri previsti dalla legge,
l'indennità di espropriazione è determinata sulla base delle caratteristiche del bene al momento dell'accordo di cessione o alla data dell'emanazione del decreto di esproprio, valutando l'incidenza dei vincoli di qualsiasi natura non aventi natura espropriativa e senza considerare gli effetti del vincolo preordinato all'esproprio e quelli connessi alla realizzazione dell'eventuale opera prevista, anche nel caso di espropriazione di un diritto diverso da quello di proprietà o di imposizione di una servitù”. A tale momento pertanto vanno accertati i vincoli “conformativi” di ogni natura e così la natura dell'area e le possibilità legali ed effettive di edificazione secondo i caratteri di generalità ed astrattezza delle previsioni urbanistiche.
Nel caso in esame il decreto di imposizione servitù è stato emesso in data 20.01.2023, sotto la condizione sospensiva che lo stesso fosse notificato ed eseguito mediante immissione in possesso, Cont provvedendovi in data 26.04.2023. Pertanto secondo quanto disposto dalla norma si procederà ad accertale le possibilità legali ed effettive delle aree asservite alla data del 20.01.2023 ed a tale data riferire la stima.
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In relazione alle indennità determinate in via provvisoria dal MASE, si rileva che la stima è stata effettuata senza alcun riferimento alle destinazioni urbanistiche delle aree interessate.
6.4 Accertata la natura edificabile dei terreni di proprietà della interessati dalla CP_4 realizzazione del tratto di metanodotto Ravenna-Chieti e la presenza di una servitù di elettrodotto sulle stesse (come da relazione in atti), si procederà di seguito a determinare l'indennità di asservimento attraverso quindi una stima complementare.
6.4.1 Indennità di asservimento.
Il valore complementare è in particolare, come anticipato, il valore che assume la porzione di un bene nei confronti del bene originario nella sua unità economica e/o produttiva. Quindi si ottiene per differenza tra il valore di mercato del bene intero (Vmi) ed il valore di mercato della porzione residua (Vmp).
Nel caso di servitù non apparenti, quali ad esempio gasdotto o cavidotto, ove l'utilizzo del bene asservito da parte del proprietario continua ad essere possibile dopo l'asservimento, il valore dell'indennizzo potrà essere calcolato attraverso una doppia stima, nelle due situazioni differenti.
L'indennizzo equivarrà, quindi, alla differenza tra il valore di mercato del bene prima de11'asservimento ed il valore di mercato del bene dopo l'asservimento, in considerazione dell'uso possibile e delle limitazioni imposte.
Rispetto alla formulazione generale, in questo caso non vi è sottrazione di nessuna porzione di bene, che resta funzionalmente immutato, fatto salvo per le limitazioni imposte dalla servitù.
Come precisato dal CTU in risposta alle osservazioni del ctp l'area asservita legalmente Pt_1 rimane edificabile, tant'è che nella stima differenziale si è tenuto conto della possibilità della stessa di residuare volumetria da depositare nella parte del lotto non asservito, ma, avendo l'area asservita destinazione industriale, vengono meno tutte le possibili utilizzazione ed in tal senso assume natura agricola. Infatti le compatibilità d'uso elencate dal Ctp nelle osservazioni sono inconsistenti e ampiamente limitative.
Applicando i valori ante e post indicati nella relazione, si ha che il valore complementare è pari ad Euro 60.427,50.
La realizzazione del nuovo metanodotto poi, nella impossibilità di pavimentate le aree asservite, ha distaccato nella parte est del terreno di proprietà dei convenuti un lotto di forma triangolare della superficie di circa mq 4.268. L'estensione della porzione residua consente sì di realizzare un opificio ma con costi maggiori e comunque con limitazioni funzionali dovute alla forma trapezoidale del capannone realizzabile. Pertanto per questo lotto edificabile si prevede un pagina 11 di 15 12
deprezzamento pari al 15% del valore.
Come precisato dal CTU, in risposta ai rilievi del ctp , la realizzazione del metanodotto in Pt_1 assenza di una protezione meccanica della condotta ha diviso in due il lotto edificabile interrompendone la continuità di utilizzo, residuando un lotto triangolare che seppur accessibile dalla via pubblica non è più relazionata con la residua proprietà.
Ora, affermare che questo non ha comportato una incisone del valore di tale porzione non è condivisibile in quanto la realizzazione di un capannone industriale di forma trapezoidale limita gli utilizzi (ad esempio non è possibile installare un carroponte, ecc).
L'area posta ad est della condotta, nella considerazione che il metanodotto in esercizio verrà rimosso, non risente invece della realizzazione della nuova condotta
In assenza della messa in protezione della condotta in sede esecutiva, per mantenere un minimo di continuità si dovrà realizzare un collegamento della larghezza di metri 10 metri con la residua proprietà posta al di là della fascia asservita il cui costo per la messa in protezione della condotta è stimabile in Euro 20.000,00 (C 2.000,00 al metro lineare).
In risposta ai rilievi del ctp , il CTU ha ben chiarito che “delle due l'una: o si ricollegano le Pt_1 due porzioni o si valuta il deprezzamento dell'intero e non solo della porzione triangolare. La scelta era ricaduta sulla prima possibilità che si intende riconfermare.”.
6.4.2 Imposte
Nel decreto di asservimento si dispone la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli altri oneri gravanti sui fondi.
Occorre precisare che nel caso di specie l'asservimento ha comportato l'inedificabilità del fondo interessato e pertanto devono essere riconosciuti, per lo meno, le imposte (IMU) che il proprietario è tenuto a pagare sulla parte asservita in quanto ai fini impositivi resta comunque edificabile nel vigente strumento urbanistico.
Sommando queste voci, rientranti tutte nel parametro indennità di asservimento, si raggiunge l'importo di euro 102.570,17.
6.4.3 Indennità occupazione temporanea
L'art. 50 del TUEs dispone che “Nel caso di occupazione di un'area, è dovuta al proprietario una indennità per ogni anno pari ad un dodicesimo di quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio dell'area e, per ogni mese o frazione di mese, una indennità pari ad un dodicesimo di quella annua”.
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Pertanto il riferimento per il calcolo de1l'indennità di occupazione temporanea è la virtuale indennità di esproprio.
Nel decreto di asservimento l'occupazione temporanea è stata concessa per la durata di due anni
(art. 10) e pertanto nel caso specifico si ha che l'indennità di occupazione ta ai sensi de1l'art. 50 c. 1 del TU espropri sulla virtuale indennità di espro o
21.256,67.
Sulla spettanza di tale voce.
L'art. 52-octies, inserito nel Capo Il del D.P.R. n. 327 del 2001, co in materia di infrastrutture lineari energetiche”, rubricato “Decreto di ” stabilisce che: “Il decreto di imposizione di servitù relativo alle infrastr e, oltre ai contenuti previsti dall'art. 23, dispone l'occupazione e necessarie alla realizzazione delle opere e la costituzione del di a l'ammontare delle relative indennità, e ha esecuzione secondo le disp
Si tratta di disciplina precipuamente che riferita all'istituto della ser e delle opere lineari energetiche, come i gasdotti e gli elettrodot i riferimenti di cui all'art. 23 D.P.R. cit., dettato a definizione di el decreto di esproprio e del diverso fenomeno dell'ablazione del a disposizione precisa infatti che il decreto di imposizione della serv e delle infrastrutture lineari energetiche, oltre ai contenuti di c e l'occupazione temporanea delle aree necessarie alla realizzazione dell e del diritto di servitù.
Il decreto indica quindi, segnatamente, secondo l'art. 52-octies si accompagnano all'asservimento dell'area e che consistono: nell r l'occupazione temporanea dei fondi, ovverosia del tempo intercorr ei lavori e la riconsegna delle aree a ripristini effettuati, nel risarcime o alle colture ed a quanto insista sul Fondo;
nella indennità di servitù.
Non viene utile pertanto al riconoscimento dell'indicata posta la dif i all'art 22-bis che dettata in materia di esproprio riconosce l'indenni là dove, in ipotesi di particolare urgenza, l'occupazione proceda l'ablazi
7. In risposta alle osservazioni di , poi di nuovo trasfuse nella a Per_3 poi ben chiarito quanto segue.
Il Ctp di parte convenuta al fine di determinare il valore delle aree asserv e
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relativo ad un'area edificabile ricompresa anch'essa in zona industriale di espansione posta nelle immediate vicinanze dell'area de qua, pari ad euro 37,50 al mq.
Inoltre il Ctp ritiene cogente il valore indicato dal (ora Controparte_11 CP_12 per le aree ricomprese in Contrada Casone del Comune di Pineto pari ad Euro 38,00 al mq {rectius
39,00).
In merito al prezzo di cessione indicato da1l si evidenzia in primis che esso è relativo ad un CP_12 piano di zona non ancora attuato e pertanto poco attendibile.
In secondo luogo quello che rileva ai fini della stima dell'area de qua è prezzo) di acquisizione dei terreni in quanto l'area di proprietà della convenuta non ris lottizzata e che è ipotizzato da ARAP euro 30,40 al mq.
Ancorché il riferimento ai prezzi di offerta trova accoglienza nel mondo tazioni in
Italia, questi tuttavia vanno verificati eventualmente anche con studi statist lizzano lo scarto (spead) tra prezzi richiesti e prezzi stipulati.
Le osservazioni sono poi fondate su documentazione, di cui correttamente il ha tenuto conto, in quanto depositata dalle parti successivamente alla scadenza delle pr robatorie
8.Il totale delle poste indennitarie ammonta pertanto ad euro 123.826,84.
8.1 Sulle somme così determinate – delle quali non può essere disposto il pag a soltanto ordinato il deposito presso la competente Ragioneria parte non Controparte_13 ancora depositata - decorrono, fino al deposito stesso, interessi compensati ra legale, decorrenti dalla data dell'immissione in possesso, fino al deposito stesso q ella parte dell'indennità di esproprio che eccede la somma tempestivamente depositata po. In tali interessi restano assorbiti quelli moratori che potrebbero maturare – nella s ra, tenuto conto che l'obbligazione indennitaria ha natura di debito di valuta e che no a o anche solo allegazione di un maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c., ciò c anche la riconoscibilità della rivalutazione monetaria (Cass. 9/3/2012, n. 3738).
8.2 Le spese del procedimento amministrativo di stima collegiale restano all'art. 21 comma 6 dpr 327/2001.
Sostanzialmente nei termini sin qui esposti, si vedano i precedenti già assu esta stessa
Corte, in altra composizione, di cui alle decisioni nrr. 1059/22, 679/21, 1 11/20, che all'Ufficio non risultano ulteriormente impugnate.
8.3 Vertendosi in ipotesi di sostanziale soccombenza reciproca, avendo trovato in parte accoglimento le doglianze di avverso il provvedimento impugnato e non essendo state Pt_1 pagina 14 di 15 15
accolte le richieste della addirittura di maggiorazione di quanto riconosciuto in sede di Per_3 stima, si dispone l'integrale compensazione integrale delle spese.
8.4 Analogamente le spese di CTU liquidate in corso di causa restano a carico di entrambe le parti costituite, in parti uguali
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando, così decide:
1) determina le indennità spettanti, in conseguenza della occupazione temporanea e dell'asservimento degli immobili per cui è causa, in complessivi € 123.826,84.
2) ordina alla di depositare le somme di cui sopra, detratto quanto già Parte_1 eventualmente depositato, maggiorate di interessi legali con le decorrenze iniziali specificate in motivazione e fino al deposito stesso, presso la competente Ragioneria Territoriale dello Stato;
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio e pone l'onere del rimborso spese CTU definitivamente su entrambe le parti, in parti uguali.
Così deciso nella camera di consiglio del 10.9.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Federico Ria Francesco S. Filocamo
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