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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 22/12/2025, n. 5556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5556 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13811/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO Nona Sezione Civile Il Tribunale, nella persona del Giudice Silvia Carosio , ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. Nella causa iscritta al n. r.g. 13811/2023 promossa da:
nato a [...], California (Stati Uniti d'America) il 29.05.1958, Controparte_1 residente in 10475 Blackwolf Circle, Anchorage, Alaska 99507 (Stati Uniti d'America), c.f.
la SI.ra (alla nascita ) C.F._1 Controparte_2 Persona_1 nata ad [...], Alaska (Stati Uniti d'America) il 13.06.1984, residente in 1603 Twining Drive, Anchorage, Alaska 99504 (Stati Uniti d'America), c.f. , in proprio ed in qualità C.F._2 di esercente la responsabilità genitoriale dei minori nata ad Persona_2 Anchorage, Alaska (Stati Uniti d'America) il 10.01.2011, residente in 1603 Twining Drive, Anchorage, Alaska 99504 (Stati Uniti d'America), c.f. , nato C.F._3 Parte_1 ad Anchorage, Alaska (Stati Uniti d'America) il 24.09.2013, residente in 1603 Twining Drive, Anchorage, Alaska 99504 (Stati Uniti d'America), c.f. ed C.F._4 [...]
nata ad [...], Alaska (Stati Uniti d'America) il 02.06.2016, residente in Parte_2 1603 Twining Drive, Anchorage, Alaska 99504 (Stati Uniti d'America), c.f. , la C.F._5 SI.ra (alla nascita ) nata ad [...], Alaska Parte_3 Persona_3 (Stati Uniti d'America) il 30.06.1987, residente in 2502 Wintercrest Cir, Anchorage, Alaska 99516 (Stati Uniti d'America), c.f. , in nome proprio e nella qualità di esercente la C.F._6 responsabilità genitoriale della minore nata ad [...], Alaska (Stati Uniti Persona_4 d'America) il 23.11.2016, residente in 2502 Wintercrest Cir, Anchorage, Alaska 99516 (Stati Uniti d'America), c.f. , la SI.ra (alla nascita C.F._7 Parte_4
) nata a [...], AD (Stati Uniti d'America) il 10.10.1959, Persona_5 residente in 7012 Inglewood Drive, Rogers, Arkansas 72758, c.f. , la SI.ra C.F._8 nata a [...], NA (Stati Uniti d'America) il Parte_5 05.05.1995, residente in 11988 E Larkspur Dr, LE, NA 85259-2723 (Stati Uniti d'America), c.f. , la SI.ra nata a [...], C.F._9 Parte_6 NA (Stati Uniti d'America) il 16.06.1993, residente in 1607 South Sierra Bonita Ave, Los Angeles, California 90019 (Stati Uniti d'America), c.f. e il SI. C.F._10 [...] (alla nascita nato a Parte_7 Parte_8 LE, NA (Stati Uniti d'America) il 20.10.1989 e residente in 16211 N LE Rd, Ste Codi
#606, LE, NA 85254 (Stati Uniti d'America), c.f. C.F._12 [...]
nato a [...], California (Stati Uniti d'America) il 04.11.1963 e residente in 7582 Parte_9 Seabluff Drive, Unit 107, Huntington Beach, CA 92648 (Stati Uniti d'America), c.f.
, C.F._13 tutti difesi dall'Avv. Andrea Permunian ricorrenti contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_3
pagina 1 di 5 resistente Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: come da verbale di udienza del 4.12.2025
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure Controparte_3 sanguinis, deducendo di essere discendenti della cittadina italiana (altrimenti Parte_10 conosciuta come ) nata a [...] il [...] (cfr. doc. Parte_11 in atti n. 1), la quale contraeva matrimonio in data 08.12.1900 con (cfr. doc. in atti n. Parte_12 2),dalla loro unione nasceva in AD (Stati Uniti d'America) Persona_6 Persona_7 alias (cfr. doc. in atti n. 3), il quale acquisiva la cittadinanza
[...] Persona_8 statunitense iure soli e quella italiana iure sanguinis in quanto figlio di madre italiana, infatti ,
[...] alias si naturalizzerà cittadina Parte_10 Parte_11 statunitense volontariamente solamente in data 08.12.1942 , per concessione del Tribunale Distrettuale di Hartford, Connecticut (cfr. doc. in atti n. 4). In data 09.08.1930 a Fort Morgan, Persona_7 alias contraeva matrimonio con alias
[...] Persona_8 Persona_9
(cfr. doc all. in atti n. 5) e in costanza del loro matrimonio il 26.05.1931 nasceva a Persona_10 EL, AD (Stati Uniti d'America) alias Controparte_1 Parte_13 (cfr. doc all. in atti doc. 6) ed il 23.12.1933 nasceva a EL, AD (Stati Uniti
[...] d'America) alias (cfr. doc all. in atti 7);ovvero in data Persona_11 Persona_11
02.09.1951, il SI. alias si univa in Controparte_1 Per_8 Parte_13 matrimonio con la SI.ra alias (cfr. doc all. in atti 8) e dalla loro Parte_14 Persona_12 unione nasceva il ricorrente cfr doc. all. in atti 9) . Il SI. Controparte_1 [...] in data 07.11.1981 contraeva matrimonio con la SI.ra alias CP_1 Persona_13 [...]
, la quale diveniva conseguentemente (cfr. doc all. in atti doc. 11 e Persona_14 Persona_15
12). Dall'unione dei coniugi, nascevano le ricorrenti (alla nascita Controparte_2
) il 13.06.1984 (cfr doc all. in atti 13) e (alla Persona_1 Parte_3 nascita ) il 30.06.1987 (cfr doc all. in atti 14). La SI.ra Persona_3 Persona_1
, contraeva matrimonio con il SI. , divenendo cosi
[...] Persona_16 Controparte_2 (cfr doc.all. in atti18). Dall'unione dei coniugi, nascevano i ricorrenti Persona_2
, ed .
[...] Parte_1 Parte_2 La SI.ra , in data 10.10.2015 contraeva matrimonio con il SI. Persona_3 Parte_15
ed assumeva così legittimamente il nome di (cfr. doc.in atti 22). Dall'unione dei
[...] Parte_3 coniugi, nasceva in data ad Anchorage, Alaska (Stati Uniti d'America) la ricorrente Persona_4 il 23.11.2016 (doc. 23). La SI.ra alias , figlia legittima di
[...] Persona_11 Persona_11 alias in data 20.04.1952 contraeva Persona_7 Persona_8 matrimonio a Fort Morgan, AD (Stati Uniti d'America) con il SI. (doc. 24). Persona_17 Dall'unione dei coniugi nasceva la ricorrente (alla nascita Parte_4
) il 10.10.1959 a Fort Morgan, AD (Stati Uniti d'America – doc. Persona_5 25). La SI.ra in data 08.10.1988 contraeva matrimonio con il SI. Persona_5 [...]
ed assumeva così legittimamente il nome di (cfr doc Persona_18 Parte_4 alle. in atti 26 e 27). Dall'unione dei coniugi, nascevano i ricorrenti Parte_7 (alla nascita il 20.10.1989 (doc. 28),
[...] Parte_8
il 16.06.1993 (doc. 29) e Parte_6 Parte_5 il 05.05.1995 (cfr. doc all. in atti 30).
[...]
pagina 2 di 5 Il si non costituiva in giudizio. Controparte_3 Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso. All'udienza del 04/12/2025 i ricorrenti insistevano per l'accoglimento del ricorso riportandosi alle conclusioni del proprio atto introduttivo.
*** Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: « Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani». Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto sulla base della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta per linea materna da cittadina italiana. In particolare, si rileva che l'ava italiano (altrimenti Parte_10 conosciuta come ) nata a [...] il [...] (cfr. doc. Parte_11 in atti n. 1) si naturalizzava in data successiva alla nascita del figlio trasmettendo la cittadinanza italiana “iure sanguinis” al figlio alias . Persona_7 Persona_8 Persona_8 (altrimenti conosciuta come Parte_10 Parte_11 acquisì la cittadinanza statunitense per naturalizzazione volontaria, nel 08/12/1942 quando, peraltro, il proprio figlio legittimo alias era già Persona_7 Persona_8 maggiorenne ed emancipato. Avendo, pertanto, mantenuto la cittadinanza italiana anche in seguito al matrimonio con il cittadino , e essendosi naturalizzata autonomamente solo nel 1942 , ha Parte_12 trasmesso di conseguenza la cittadinanza italiana iure sanguinis ai propri discendenti. Posto che non perse la cittadinanza italiana prima del 08.12.1942, il proprio Parte_10 figlio legittimo alias era, pertanto, cittadino Persona_7 Persona_8 italiano iure sanguinis in quanto figlio della cittadina italiana . Parte_10 Va osservato, altresì, che i ricorrenti deducevano che:
- non perse la cittadinanza italiana prima del 08.12.1942, quando, peraltro, Parte_10 il proprio figlio legittimo alias era già Persona_7 Persona_8 maggiorenne ed emancipato;
- in data 09/08/1930 alias contraeva Persona_7 Persona_8 Per_8 Per_8 matrimonio con alias e dalla loro unione nascevano Persona_9 Persona_10 CP_1 alias E alias;
[...] Parte_13 Parte_13 Persona_11 Persona_11
- Il SI. alias si univa in matrimonio Per_8 CP_1 Parte_13 Parte_13 con la SI.ra alias ed in costanza del loro matrimonio nasceva il Parte_14 Persona_12 ricorrente Controparte_1
- Il SI. contraeva matrimonio con la SI.ra alias Controparte_1 Persona_13 Persona_14
e dalla loro unione , nascevano le ricorrenti (alla nascita
[...] Controparte_2
) e (alla nascita ); Persona_1 Parte_3 Persona_3
- La SI.ra contraeva matrimonio con il SI. , divenendo Persona_1 Persona_16 cosi . Dall'unione dei coniugi, nascevano i ricorrenti Controparte_2 Persona_2
, ed;
[...] Parte_1 Parte_2
- La SI.ra contraeva matrimonio con il SI. ed assumeva Persona_3 Parte_15 così legittimamente il nome di . Dall'unione dei coniugi, nasceva la ricorrente Parte_3
. Persona_4
- La SI.ra alias , figlia legittima di Persona_11 Persona_11 Persona_7
alias in data 20.04.1952 contraeva matrimonio con il SI.
[...] Persona_8 Persona_8
(doc. 24). Dall'unione dei coniugi nasceva la ricorrente Persona_17 Pt_4 [...] (alla nascita ) il 10.10.1959 a Fort Morgan, Parte_4 Persona_5
pagina 3 di 5 - La SI.ra in data 08.10.1988 contraeva matrimonio a LE, NA Persona_5 (Stati Uniti d'America) con il SI. ed assumeva così legittimamente il Persona_18 nome di . Dall'unione dei coniugi, nascevano i ricorrenti Parte_4 [...] (alla nascita , Parte_7 Parte_8
e . Parte_6 Parte_5 Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022). Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis. Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione. A tal riguardo, è opportuno richiamare: 1) la sentenza n. 87 del 1975 della Corte Costituzionale con la quale dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 comma 3 della L. n. 555 del 1912 nella parte in cui prevedeva la perdita automatica della cittadinanza italiana della donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero, senza alcuna dichiarazione dalla quale emergesse la volontà di rinunciarvi;
2) la sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 9 del 1983, che dichiarava incostituzionale l'art. 1 della L. n. 555/1912, per la violazione degli artt. 3 e 29 della Cost., nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita il figlio di madre cittadina. Il predetto principio costituzionale di equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza, oltre a porre fine ad una profonda discriminazione nei confronti del sesso femminile ed una evidente disuguaglianza morale e giuridica dei coniugi, veniva recepito a livello normativo dapprima con la Legge n. 123 del 1983, art. 5 -"E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o madre cittadina" -, e successivamente dall'art. 1, lettera a) della Legge n. 91 del 1992, il quale recita, più incisivamente, che "è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini". Pertanto, possono richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis anche i discendenti di madre italiana, purché nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione, e a condizione che questa fosse in possesso dello status civitatis al momento della nascita dei figli. Tuttavia, la Corte di Cassazione, con una sentenza a Sezioni Unite del 2009, riconosceva il diritto ad ottenere la cittadinanza italiana jure sanguinis in sede giudiziale anche per i discendenti per via materna nati prima del 1948. Inoltre, le Sezioni Unite, mutando orientamento rispetto alla pronuncia n. 3331 del 2004, stabilivano che, per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio. Ciò detto, per ottenere la cittadinanza italiana ius sanguinis occorrono due requisiti basilari: la discendenza da soggetto italiano, ovvero il dante causa (l'avo emigrato); l'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza. Pertanto, fondamentale è che il richiedente dimostri la mancata naturalizzazione straniera non solo dell'avo italiano, prima della nascita del figlio, ma anche dei suoi discendenti in linea retta, prima della nascita della successiva generazione, fino ad arrivare al richiedente medesimo. pagina 4 di 5 Nel richiamare, sul punto, il costante orientamento giurisprudenziale, oggi, possiamo ritenere che alias figlio di cittadino italiano, non perdeva Persona_7 Persona_8 la relativa cittadinanza italiana trasmettendola, così, “iure sanguinis” ai propri figli e anche ai relativi discendenti, comprese gli odierni ricorrenti, ovvero, , Controparte_1 CP_2
(alla nascita ), i minori ,
[...] Persona_1 Persona_2
ed , la SI.ra Parte_1 Parte_2 Parte_3 (alla nascita ), la minore , i SI.ri
[...] Persona_3 Persona_4 [...] (alla nascita ), determinando i rapporti di Parte_4 Persona_5 filiazione la trasmissione, senza interruzione, dello stato di cittadino italiano che sarebbe spettato alle odierni ricorrenti di diritto senza la legge discriminatoria n. 555 del 1912. Sussiste, altresì, l'interesse dei ricorrenti ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana dato il passaggio generazionale per linea femminile in epoca precostituzionale. Infatti, sul punto, si osserva che il problema della sorte di coloro che erano nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione, veniva risolto definitivamente dalle sezioni unite con la sent. n. 4466 del 2009, la quale
“Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale”. Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_3
Nulla in punto spese data la natura della procedura e per non avere il intimato svolto CP_3 difese.
P.Q.M.
Il Giudice, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
-Accoglie il ricorso e riconosce in capo ai ricorrenti il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana mandando alla PA competente per gli adempimenti connessi;
-Dichiara nulla in punto spese.
-Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite e gli adempimenti di rito.
Così deciso in Torino il 22.12.2024
Il Giudice
Dr. Silvia Carosio
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO Nona Sezione Civile Il Tribunale, nella persona del Giudice Silvia Carosio , ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. Nella causa iscritta al n. r.g. 13811/2023 promossa da:
nato a [...], California (Stati Uniti d'America) il 29.05.1958, Controparte_1 residente in 10475 Blackwolf Circle, Anchorage, Alaska 99507 (Stati Uniti d'America), c.f.
la SI.ra (alla nascita ) C.F._1 Controparte_2 Persona_1 nata ad [...], Alaska (Stati Uniti d'America) il 13.06.1984, residente in 1603 Twining Drive, Anchorage, Alaska 99504 (Stati Uniti d'America), c.f. , in proprio ed in qualità C.F._2 di esercente la responsabilità genitoriale dei minori nata ad Persona_2 Anchorage, Alaska (Stati Uniti d'America) il 10.01.2011, residente in 1603 Twining Drive, Anchorage, Alaska 99504 (Stati Uniti d'America), c.f. , nato C.F._3 Parte_1 ad Anchorage, Alaska (Stati Uniti d'America) il 24.09.2013, residente in 1603 Twining Drive, Anchorage, Alaska 99504 (Stati Uniti d'America), c.f. ed C.F._4 [...]
nata ad [...], Alaska (Stati Uniti d'America) il 02.06.2016, residente in Parte_2 1603 Twining Drive, Anchorage, Alaska 99504 (Stati Uniti d'America), c.f. , la C.F._5 SI.ra (alla nascita ) nata ad [...], Alaska Parte_3 Persona_3 (Stati Uniti d'America) il 30.06.1987, residente in 2502 Wintercrest Cir, Anchorage, Alaska 99516 (Stati Uniti d'America), c.f. , in nome proprio e nella qualità di esercente la C.F._6 responsabilità genitoriale della minore nata ad [...], Alaska (Stati Uniti Persona_4 d'America) il 23.11.2016, residente in 2502 Wintercrest Cir, Anchorage, Alaska 99516 (Stati Uniti d'America), c.f. , la SI.ra (alla nascita C.F._7 Parte_4
) nata a [...], AD (Stati Uniti d'America) il 10.10.1959, Persona_5 residente in 7012 Inglewood Drive, Rogers, Arkansas 72758, c.f. , la SI.ra C.F._8 nata a [...], NA (Stati Uniti d'America) il Parte_5 05.05.1995, residente in 11988 E Larkspur Dr, LE, NA 85259-2723 (Stati Uniti d'America), c.f. , la SI.ra nata a [...], C.F._9 Parte_6 NA (Stati Uniti d'America) il 16.06.1993, residente in 1607 South Sierra Bonita Ave, Los Angeles, California 90019 (Stati Uniti d'America), c.f. e il SI. C.F._10 [...] (alla nascita nato a Parte_7 Parte_8 LE, NA (Stati Uniti d'America) il 20.10.1989 e residente in 16211 N LE Rd, Ste Codi
#606, LE, NA 85254 (Stati Uniti d'America), c.f. C.F._12 [...]
nato a [...], California (Stati Uniti d'America) il 04.11.1963 e residente in 7582 Parte_9 Seabluff Drive, Unit 107, Huntington Beach, CA 92648 (Stati Uniti d'America), c.f.
, C.F._13 tutti difesi dall'Avv. Andrea Permunian ricorrenti contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_3
pagina 1 di 5 resistente Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: come da verbale di udienza del 4.12.2025
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure Controparte_3 sanguinis, deducendo di essere discendenti della cittadina italiana (altrimenti Parte_10 conosciuta come ) nata a [...] il [...] (cfr. doc. Parte_11 in atti n. 1), la quale contraeva matrimonio in data 08.12.1900 con (cfr. doc. in atti n. Parte_12 2),dalla loro unione nasceva in AD (Stati Uniti d'America) Persona_6 Persona_7 alias (cfr. doc. in atti n. 3), il quale acquisiva la cittadinanza
[...] Persona_8 statunitense iure soli e quella italiana iure sanguinis in quanto figlio di madre italiana, infatti ,
[...] alias si naturalizzerà cittadina Parte_10 Parte_11 statunitense volontariamente solamente in data 08.12.1942 , per concessione del Tribunale Distrettuale di Hartford, Connecticut (cfr. doc. in atti n. 4). In data 09.08.1930 a Fort Morgan, Persona_7 alias contraeva matrimonio con alias
[...] Persona_8 Persona_9
(cfr. doc all. in atti n. 5) e in costanza del loro matrimonio il 26.05.1931 nasceva a Persona_10 EL, AD (Stati Uniti d'America) alias Controparte_1 Parte_13 (cfr. doc all. in atti doc. 6) ed il 23.12.1933 nasceva a EL, AD (Stati Uniti
[...] d'America) alias (cfr. doc all. in atti 7);ovvero in data Persona_11 Persona_11
02.09.1951, il SI. alias si univa in Controparte_1 Per_8 Parte_13 matrimonio con la SI.ra alias (cfr. doc all. in atti 8) e dalla loro Parte_14 Persona_12 unione nasceva il ricorrente cfr doc. all. in atti 9) . Il SI. Controparte_1 [...] in data 07.11.1981 contraeva matrimonio con la SI.ra alias CP_1 Persona_13 [...]
, la quale diveniva conseguentemente (cfr. doc all. in atti doc. 11 e Persona_14 Persona_15
12). Dall'unione dei coniugi, nascevano le ricorrenti (alla nascita Controparte_2
) il 13.06.1984 (cfr doc all. in atti 13) e (alla Persona_1 Parte_3 nascita ) il 30.06.1987 (cfr doc all. in atti 14). La SI.ra Persona_3 Persona_1
, contraeva matrimonio con il SI. , divenendo cosi
[...] Persona_16 Controparte_2 (cfr doc.all. in atti18). Dall'unione dei coniugi, nascevano i ricorrenti Persona_2
, ed .
[...] Parte_1 Parte_2 La SI.ra , in data 10.10.2015 contraeva matrimonio con il SI. Persona_3 Parte_15
ed assumeva così legittimamente il nome di (cfr. doc.in atti 22). Dall'unione dei
[...] Parte_3 coniugi, nasceva in data ad Anchorage, Alaska (Stati Uniti d'America) la ricorrente Persona_4 il 23.11.2016 (doc. 23). La SI.ra alias , figlia legittima di
[...] Persona_11 Persona_11 alias in data 20.04.1952 contraeva Persona_7 Persona_8 matrimonio a Fort Morgan, AD (Stati Uniti d'America) con il SI. (doc. 24). Persona_17 Dall'unione dei coniugi nasceva la ricorrente (alla nascita Parte_4
) il 10.10.1959 a Fort Morgan, AD (Stati Uniti d'America – doc. Persona_5 25). La SI.ra in data 08.10.1988 contraeva matrimonio con il SI. Persona_5 [...]
ed assumeva così legittimamente il nome di (cfr doc Persona_18 Parte_4 alle. in atti 26 e 27). Dall'unione dei coniugi, nascevano i ricorrenti Parte_7 (alla nascita il 20.10.1989 (doc. 28),
[...] Parte_8
il 16.06.1993 (doc. 29) e Parte_6 Parte_5 il 05.05.1995 (cfr. doc all. in atti 30).
[...]
pagina 2 di 5 Il si non costituiva in giudizio. Controparte_3 Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso. All'udienza del 04/12/2025 i ricorrenti insistevano per l'accoglimento del ricorso riportandosi alle conclusioni del proprio atto introduttivo.
*** Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: « Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani». Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto sulla base della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta per linea materna da cittadina italiana. In particolare, si rileva che l'ava italiano (altrimenti Parte_10 conosciuta come ) nata a [...] il [...] (cfr. doc. Parte_11 in atti n. 1) si naturalizzava in data successiva alla nascita del figlio trasmettendo la cittadinanza italiana “iure sanguinis” al figlio alias . Persona_7 Persona_8 Persona_8 (altrimenti conosciuta come Parte_10 Parte_11 acquisì la cittadinanza statunitense per naturalizzazione volontaria, nel 08/12/1942 quando, peraltro, il proprio figlio legittimo alias era già Persona_7 Persona_8 maggiorenne ed emancipato. Avendo, pertanto, mantenuto la cittadinanza italiana anche in seguito al matrimonio con il cittadino , e essendosi naturalizzata autonomamente solo nel 1942 , ha Parte_12 trasmesso di conseguenza la cittadinanza italiana iure sanguinis ai propri discendenti. Posto che non perse la cittadinanza italiana prima del 08.12.1942, il proprio Parte_10 figlio legittimo alias era, pertanto, cittadino Persona_7 Persona_8 italiano iure sanguinis in quanto figlio della cittadina italiana . Parte_10 Va osservato, altresì, che i ricorrenti deducevano che:
- non perse la cittadinanza italiana prima del 08.12.1942, quando, peraltro, Parte_10 il proprio figlio legittimo alias era già Persona_7 Persona_8 maggiorenne ed emancipato;
- in data 09/08/1930 alias contraeva Persona_7 Persona_8 Per_8 Per_8 matrimonio con alias e dalla loro unione nascevano Persona_9 Persona_10 CP_1 alias E alias;
[...] Parte_13 Parte_13 Persona_11 Persona_11
- Il SI. alias si univa in matrimonio Per_8 CP_1 Parte_13 Parte_13 con la SI.ra alias ed in costanza del loro matrimonio nasceva il Parte_14 Persona_12 ricorrente Controparte_1
- Il SI. contraeva matrimonio con la SI.ra alias Controparte_1 Persona_13 Persona_14
e dalla loro unione , nascevano le ricorrenti (alla nascita
[...] Controparte_2
) e (alla nascita ); Persona_1 Parte_3 Persona_3
- La SI.ra contraeva matrimonio con il SI. , divenendo Persona_1 Persona_16 cosi . Dall'unione dei coniugi, nascevano i ricorrenti Controparte_2 Persona_2
, ed;
[...] Parte_1 Parte_2
- La SI.ra contraeva matrimonio con il SI. ed assumeva Persona_3 Parte_15 così legittimamente il nome di . Dall'unione dei coniugi, nasceva la ricorrente Parte_3
. Persona_4
- La SI.ra alias , figlia legittima di Persona_11 Persona_11 Persona_7
alias in data 20.04.1952 contraeva matrimonio con il SI.
[...] Persona_8 Persona_8
(doc. 24). Dall'unione dei coniugi nasceva la ricorrente Persona_17 Pt_4 [...] (alla nascita ) il 10.10.1959 a Fort Morgan, Parte_4 Persona_5
pagina 3 di 5 - La SI.ra in data 08.10.1988 contraeva matrimonio a LE, NA Persona_5 (Stati Uniti d'America) con il SI. ed assumeva così legittimamente il Persona_18 nome di . Dall'unione dei coniugi, nascevano i ricorrenti Parte_4 [...] (alla nascita , Parte_7 Parte_8
e . Parte_6 Parte_5 Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022). Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis. Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione. A tal riguardo, è opportuno richiamare: 1) la sentenza n. 87 del 1975 della Corte Costituzionale con la quale dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 comma 3 della L. n. 555 del 1912 nella parte in cui prevedeva la perdita automatica della cittadinanza italiana della donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero, senza alcuna dichiarazione dalla quale emergesse la volontà di rinunciarvi;
2) la sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 9 del 1983, che dichiarava incostituzionale l'art. 1 della L. n. 555/1912, per la violazione degli artt. 3 e 29 della Cost., nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita il figlio di madre cittadina. Il predetto principio costituzionale di equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza, oltre a porre fine ad una profonda discriminazione nei confronti del sesso femminile ed una evidente disuguaglianza morale e giuridica dei coniugi, veniva recepito a livello normativo dapprima con la Legge n. 123 del 1983, art. 5 -"E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o madre cittadina" -, e successivamente dall'art. 1, lettera a) della Legge n. 91 del 1992, il quale recita, più incisivamente, che "è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini". Pertanto, possono richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis anche i discendenti di madre italiana, purché nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione, e a condizione che questa fosse in possesso dello status civitatis al momento della nascita dei figli. Tuttavia, la Corte di Cassazione, con una sentenza a Sezioni Unite del 2009, riconosceva il diritto ad ottenere la cittadinanza italiana jure sanguinis in sede giudiziale anche per i discendenti per via materna nati prima del 1948. Inoltre, le Sezioni Unite, mutando orientamento rispetto alla pronuncia n. 3331 del 2004, stabilivano che, per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio. Ciò detto, per ottenere la cittadinanza italiana ius sanguinis occorrono due requisiti basilari: la discendenza da soggetto italiano, ovvero il dante causa (l'avo emigrato); l'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza. Pertanto, fondamentale è che il richiedente dimostri la mancata naturalizzazione straniera non solo dell'avo italiano, prima della nascita del figlio, ma anche dei suoi discendenti in linea retta, prima della nascita della successiva generazione, fino ad arrivare al richiedente medesimo. pagina 4 di 5 Nel richiamare, sul punto, il costante orientamento giurisprudenziale, oggi, possiamo ritenere che alias figlio di cittadino italiano, non perdeva Persona_7 Persona_8 la relativa cittadinanza italiana trasmettendola, così, “iure sanguinis” ai propri figli e anche ai relativi discendenti, comprese gli odierni ricorrenti, ovvero, , Controparte_1 CP_2
(alla nascita ), i minori ,
[...] Persona_1 Persona_2
ed , la SI.ra Parte_1 Parte_2 Parte_3 (alla nascita ), la minore , i SI.ri
[...] Persona_3 Persona_4 [...] (alla nascita ), determinando i rapporti di Parte_4 Persona_5 filiazione la trasmissione, senza interruzione, dello stato di cittadino italiano che sarebbe spettato alle odierni ricorrenti di diritto senza la legge discriminatoria n. 555 del 1912. Sussiste, altresì, l'interesse dei ricorrenti ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana dato il passaggio generazionale per linea femminile in epoca precostituzionale. Infatti, sul punto, si osserva che il problema della sorte di coloro che erano nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione, veniva risolto definitivamente dalle sezioni unite con la sent. n. 4466 del 2009, la quale
“Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale”. Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_3
Nulla in punto spese data la natura della procedura e per non avere il intimato svolto CP_3 difese.
P.Q.M.
Il Giudice, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
-Accoglie il ricorso e riconosce in capo ai ricorrenti il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana mandando alla PA competente per gli adempimenti connessi;
-Dichiara nulla in punto spese.
-Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite e gli adempimenti di rito.
Così deciso in Torino il 22.12.2024
Il Giudice
Dr. Silvia Carosio
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