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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/12/2025, n. 5481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5481 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9482/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. IO TT ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9482/2020 promossa da:
Parte_1
(C.F. ), con il patrocinio
[...] P.IVA_1 dell'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI TORINO
ATTORE contro
(C.F. ), con sede in Carignano, in Controparte_1 P.IVA_2 persona dell'amministratore e Controparte_2 Controparte_2
personalmente, entrambi con il patrocinio dell'avv. COREA ULISSE e
[...] dell'avv. MARINI RENATO ( ) ed elettivamente C.F._1 domiciliati in Roma alla Via di Villa Sacchetti, 9, come da procura in calce alla comparsa di costituzione;
(C.F. Controparte_3
), in persona del Socio Accomandatario con il P.IVA_3 Controparte_2 patrocinio dell'avv. TIGANI SAVA ANTONIO e dell'avv. BONTEMPI LUCA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Toma VIALE LIBIA, 25;
CONVENUTI
, residente in [...]
pagina 1 di 7 6
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice Parte_1
:
[...]
IN VIA PRELIMINARE: dichiararsi la contumacia della convenuta
[...]
, citata in giudizio in qualità di erede di . CP_4 Persona_1
NEL MERITO: dichiararsi tenuti e condannarsi i convenuti in solido fra di loro al risarcimento del danno ambientale in favore del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e, per l'effetto: condannarli a provvedere al risarcimento in forma specifica ai sensi dell'art. 311 comma II D.Lgs. 152/2006 quale forma di riparazione primaria, da effettuarsi nei termini indicati ai § 1), 2 e 3) dell'atto di citazione introduttivo del giudizio, ponendo i relativi oneri a carico dei responsabili;
condannarli a provvedere alla realizzazione di ulteriori interventi a titolo di riparazione complementare, da effettuarsi nei termini indicati nei termini indicati al § 4) dell'atto di citazione introduttivo del giudizio, ponendo i relativi oneri a carico dei responsabili;
Per la convenuta : Controparte_1
in via preliminare:
(i) in via principale, dichiarare l'inammissibilità dalla domanda risarcitoria formulata dal per violazione del giudicato, del principio del ne bis in Parte_1 idem e per la carenza di legittimazione;
(ii) subordinatamente, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento dei danni fatto valere dal , per tutte le ragioni esposte al Parte_1 punto II che precede;
- in ogni caso, nel merito rigettare la domanda perché infondate sotto ogni profilo di fatto e di diritto, per le ragioni sopra esposte.
Con vittoria delle spese di lite.
Per i convenuti Controparte_3
C, e
[...] Controparte_2 Controparte_1
pagina 2 di 7 in via preliminare: dichiarare la carenza di legittimazione passiva della convenuta;
in subordine, dichiarare l'inammissibilità della domanda risarcitoria formulata dal per i motivi di cui in narrativa e descritte al punto II che precede;
Parte_1 in via ulteriormente gradata, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento dei danni fatto valere dal , per tutte le Parte_1 ragioni esposte al punto III che precede;
in ogni caso, nel merito: rigettare la domanda perché infondata sotto ogni profilo di fatto e di diritto e comunque non provata. Con vittoria delle spese di lite.
Concisa esposizione dei fatti e svolgimento del processo
Il ha evocato in giudizio le Parte_1 società e e personalmente Controparte_1 Controparte_3
l'amministratore delle stesse signor nonché il direttore dei Controparte_2 lavori chiedendone la condanna all'esecuzione di opere Persona_1 di ripristino ambientale ai sensi dell'art. 311 del D.Lgs 152/2006, in quanto responsabili in solido dei danni arrecati dalla attività estrattiva effettuate dai medesimi nel territorio del Comune di Carignano in violazione dei limiti consentiti dalla normativa regionale, e per inottemperanza alle ingiunzioni e prescrizioni contenute nel D.P.G.R n. 2605/1994.
Parte attrice ha precisato che le predette condotte illecite ed i conseguenti danni avevano formato oggetto di precedenti pronunce, ed in particolare;
- di sentenza penale ex art. 444 cpp n. 376/2015;
- di pronunce risarcitorie di questo Tribunale civile (Sezione Distaccata di Moncalieri) nn. 272 e 274, che nel 2009 avevano quantificato in oltre 5 milioni i danni ed il costo delle opere di ripristino e riqualificazione dell'area;
- di sentenza di legittimità nn. 9012/2015 e 9013/2015 che, cassate le predette condanne risarcitorie per mancata applicazione dello jus superveniens introdotto con gli artt. 303 e 311 D.Lgs 152/2006, avevano rinviato alla Corte di Appello di Torino
- delle sentenze 2072/2016 e 2073/2016 della Corte di Appello che in sede di rinvio aveva quindi dichiarato inammissibili le domande attoree;
Tanto premesso, la difesa erariale ha dichiarato di voler agire nei confronti di tutti i convenuti per vedere condannati i medesimi ad eseguire le misure di pagina 3 di 7 riparazione primaria complementare e compensativa - ai sensi dell'Allegato III parte VI del D.Lgs 152/2006 - in conformità ad elaborato tecnico prodotto unitamente all'atto introduttivo nel quale sono dettagliate le opere indicate come necessarie al ripristino delle condizioni ambientali precedenti alle violazioni contestate come realizzate nel 1994
Si sono costituiti i convenuti ed i signori e Controparte_1 CP_2
personalmente, le cui difese hanno eccepita in via Controparte_5 preliminare l'esistenza in relazione alle pretese azionate in questa sede del giudicato ai sensi dell'art. 2909 c.c. costituito dalle pronunce 2072 e 2073 del 2016 della Corte di Appello di Torino, che hanno rigettato le domande azionate nei loro confronti dagli originari legittimati Comune di Carignano ed
[...]
fluviale del Po, evidenziando come i Controparte_6 predetti giudizi avevano avuto ad oggetto le medesime violazioni qui contestate e come deve per tale motivo ritenersi formato il giudicato per la medesima vicenda dedotta in entrambi i giudizi.
In via subordinata hanno eccepito la prescrizione quinquennale del diritto - essendo l'illecito di natura aquiliana costituito dall'escavazione interrottasi nel 1999, ed essendo stata la permanenza asseritamente interrotta da opere di ritombamento - e nel merito la insussistenza del danno per difetto di prova delle condizioni antecedenti l'anno 1994, epoca di contestazione delle violazioni, oltre che per effetto della libera rinaturalizzazione nelle more intervenuta.
Si è costituita anche la la cui difesa si è associata Controparte_3 all'eccezione di inammissibilità della domanda per intervenuto giudicato ad opera delle sentenze 2072 e 2073 del 2016 della Cotte di Appello, all'eccezione di prescrizione e di infondatezza della pretesa di ripristino per insussistenza del danno, ed ha inoltre opposto in specifico il difetto per la vicenda in esame di propria legittimazione passiva.
Nel corso del giudizio è stata disposta ed espletata CTU integrativa di quella svolta nell'ambito del procedimento di primo grado n. 272/2009 R.G. Sez. Dist. di Moncalieri
Ad avvenuto deposito dell'elaborato peritale, dichiarata l'interruzione del processo per decesso del convenuto , la causa è stata Persona_1 riassunta nei confronti dell'avente causa jure hereditatis signora Controparte_4
e sulle conclusioni precisate nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. in
[...] data 3.6.2025 previa assegnazione dei termini di legge (sino al 22.9.2025) per il deposito di comparse conclusionali e repliche, la causa è stata trattenuta per la decisione pagina 4 di 7
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Preliminarmente deve dichiararsi la contumacia della convenuta Controparte_4
evocata in giudizio quale erede di e non
[...] Persona_1 costituitasi.
Tanto premesso, deve rilevarsi come l'eccezione preliminare di intervenuto giudicato sulla pretesa azionata dal in questo giudizio Parte_1 sia fondata e vada accolta, con decisione che assorbe ogni ulteriore diverso profilo, domanda o difese. L'azione riproposta dal così come le singole Parte_1 domande riproposte nel presente giudizio, sono inammissibili, perché coperte dal giudicato formatosi con le sentenze nn. 2072/2016 e 2073/2016 della Corte di Appello di Torino, che in sede di rinvio avevano dichiarato inammissibili le (medesime) domande attoree. Pacifica l'identità delle cause petendi del presente giudizio con quelle oggetto di decisione con le predette pronunce di secondo grado - in quanto promananti tutte da quelle stesse condotte asseritamente dannose e comunque poste in violazioni alle ingiunzioni contenute nel Decreto Presidente Giunta Regione Piemonte n. 2605/1994, che hanno formato oggetto anche del giudizio definito dalle sentenze della Corte di secondo grado 272 e 273 del 2016 - si rileva che è lo stesso ad aver dichiarato di agire nelle veste di ente subentrante Parte_1 nella titolarità dell'azione pubblica volta al ripristino ambientale dei luoghi interessati dall'attività estrattiva esercitata in area protetta, quella stessa attività e pretese che risultano tuttavia come detto aver formato oggetto di cognizione anche nei precedenti giudizi decisi con le sentenze rese in sede di rinvio. L'invocato fenomeno di successione soggettiva nella funzione di tutela dell'ambiente e nelle azioni a tal fine esperibili – ora, specificamente, di condanna al ripristino ambientale – e l'asserito permanere dunque in capo al nuovo diverso soggetto pubblico, odierno attore, della pretesa già azionata nel precedente giudizio dal Comune di Carignano e dall Controparte_7 deve invero essere vagliato e soggiacere alla condizione che non debbano ritenersi perente - per loro riproposizione carente o in modo corretto - le domande già oggetto del rapporto processuale in allora instauratosi nel giudizio di rinvio disposto con le sentenze della Suprema Corte nn. 9012 e 9013 del 2015, in relazione alle quali il Comune di Carignano e l CP_7 avrebbero potuto (ed invero dovuto) adeguare in sede di giudizio di rinvio la domanda originaria – come osserva la stessa Corte di legittimità con l'accoglimento del punto 9.1 – alle modifiche legislative intervenute per effetto del D.lgs 152/2006 e della legge 97 del 2013.
pagina 5 di 7 L'entrata in vigore della legge n. 97 del 2013 - che, modificando l'art. 311 del d.lgs. n. 152 del 2006, ha concentrato la legittimazione attiva in capo al
- non ha infatti privato i soggetti o enti territoriali Parte_1 diversi dallo Stato della legittimazione a coltivare i giudizi di risarcimento del danno ambientale precedentemente instaurati ed in corso al momento della modifica legislativa, a condizione che tali giudizi non vertessero più su condanna al pagamento di opere di riparazione ma volgessero e fossero diversamente orientati ad ottenere la condanna all'esecuzione di opere di ripristino ambientale, la cui quantificazione monetaria aveva (ed ha ora) il solo scopo di consentire un'esecuzione in danno dell'obbligato di quelle medesime opere.
Come osservato da recente pronuncia della Suprema Corte, enti territoriali diversi dallo Stato sono (e nel caso di specie erano) dunque pur sempre legittimati a proseguire i giudizi di risarcimento del danno ambientale precedentemente instaurati, ferma restando la necessità di coordinarne la statuizione di accoglimento con le prescrizioni della nuova disciplina, alla cui stregua il giudice è tenuto ad individuare le misure di riparazione primaria, complementare e compensativa ed a determinarne il costo.
A tale condizione la domanda risarcitoria per equivalente che sia stata eventualmente proposta in giudizio instaurato precedentemente alla innovazione legislativa non è soggetta a declaratoria di inammissibilità, e può (poteva) essere utilmente proseguita. Nella vicenda processuale in esame la Suprema Corte ha statuito che il processo avrebbe dovuto proseguire tra le parti originarie, le uniche legittimate in via esclusiva pure a fronte della novella legislativa che ha traslato la legittimazione attiva allo Stato, ma “all'indispensabile condizione dell'armonizzazione di quelle e delle eventuali condanne coi principi suddetti” (Cass. 9013/2015 - 2.4). Con la conseguenza che, nel rispetto di tale condizione, l'azione intrapresa poteva ritenersi ancora in quella sede utilmente esercitata da Enti diversi dal
, e con l'ulteriore conseguenza del consumarsi in quella sede di ogni Parte_1 pretesa azionata in relazione alle violazioni constatate e contestate. La rimessione alla Corte di Appello risulta infatti essere stata disposta dalla Suprema Corte al solo scopo di individuare rimedi e strumenti di ripristino del danno ambientale già accertato, con indicazione confermativa del Comune degli altri enti locali quali unici soggetti legittimati a proseguire il giudizio per ottenere quel ripristino ambientale previsto dalla novella legislativa. Enti territoriali diverso dallo Stato che rimanevano invero in tal modo legittimati a coltivare la domanda proposte come in origine previsto, vale a dire di risarcimento per equivalente, domande che avrebbe potuto essere accolte pagina 6 di 7 previa adattamento e riformulazione alle nuove previsioni di legge, con previsione cioè di quelle misure di riparazione, primaria, complementare e compensativa destinate a tenere luogo, per un effettivo ripristino, del risarcimento per equivalente (si veda anche Cass. n. 8468/2019). La Corte di Appello ha però dichiarato inammissibile le domande con pronuncia sul merito della pretesa, perché emessa all'esito di valutazione del petitum riproposto con la riassunzione conseguente al rinvio, ritenendola incongrua sulla base di quanto indicato dalla Cassazione, vale a dire come non più attuale a fronte della novella legislativa nelle more intervenuta.
La riparazione del danno richiesta in questa sede avrebbe dunque in definitiva potuta essere disposta esclusivamente nei due giudizi dinanzi alla Corte di Appello, ormai definiti con le predette pronunce di inammissibilità, per modo che deve ritenersi preclusa la proposizione di ulteriori domande sulla stessa vicenda storica, anche da parte di soggetti che non furono parte di quel giudizio, ed in particolare per quel che qui rileva da parte del , Parte_1 ancorchè subentrato ex lege quale unico legittimato ad agire in relazione a danno ambientale, perché per i medesimi fatti è opponibile anche nei confronti dell'odierno attore – sebbene estraneo alle vicende processuali antecedenti, ma subentrante ex lege - il divieto di ne bis in idem sostanziale fissato all'art. 2909 c.c. (si veda Cassazione civile sez. II, 24/02/2014, n. 4368)
* * *
Le innovazioni legislative succedutesi in materia di legittimazione a far valere pretese in materia di danno ambientale ed il formarsi solo recentemente di orientamento di legittimità sulle stesse costituiscono motivo per disporre a norma dell'art. 92 co. 2 cpc la integrale compensazione tra tutte le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile per intervenuto giudicato le domande proposte dal nei confronti dei convenuti Parte_1 Controparte_1
e Controparte_3 Controparte_2 Persona_1 compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio
Torino, 16.12.2025 Il Giudice
IO TT
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. IO TT ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9482/2020 promossa da:
Parte_1
(C.F. ), con il patrocinio
[...] P.IVA_1 dell'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI TORINO
ATTORE contro
(C.F. ), con sede in Carignano, in Controparte_1 P.IVA_2 persona dell'amministratore e Controparte_2 Controparte_2
personalmente, entrambi con il patrocinio dell'avv. COREA ULISSE e
[...] dell'avv. MARINI RENATO ( ) ed elettivamente C.F._1 domiciliati in Roma alla Via di Villa Sacchetti, 9, come da procura in calce alla comparsa di costituzione;
(C.F. Controparte_3
), in persona del Socio Accomandatario con il P.IVA_3 Controparte_2 patrocinio dell'avv. TIGANI SAVA ANTONIO e dell'avv. BONTEMPI LUCA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Toma VIALE LIBIA, 25;
CONVENUTI
, residente in [...]
pagina 1 di 7 6
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice Parte_1
:
[...]
IN VIA PRELIMINARE: dichiararsi la contumacia della convenuta
[...]
, citata in giudizio in qualità di erede di . CP_4 Persona_1
NEL MERITO: dichiararsi tenuti e condannarsi i convenuti in solido fra di loro al risarcimento del danno ambientale in favore del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e, per l'effetto: condannarli a provvedere al risarcimento in forma specifica ai sensi dell'art. 311 comma II D.Lgs. 152/2006 quale forma di riparazione primaria, da effettuarsi nei termini indicati ai § 1), 2 e 3) dell'atto di citazione introduttivo del giudizio, ponendo i relativi oneri a carico dei responsabili;
condannarli a provvedere alla realizzazione di ulteriori interventi a titolo di riparazione complementare, da effettuarsi nei termini indicati nei termini indicati al § 4) dell'atto di citazione introduttivo del giudizio, ponendo i relativi oneri a carico dei responsabili;
Per la convenuta : Controparte_1
in via preliminare:
(i) in via principale, dichiarare l'inammissibilità dalla domanda risarcitoria formulata dal per violazione del giudicato, del principio del ne bis in Parte_1 idem e per la carenza di legittimazione;
(ii) subordinatamente, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento dei danni fatto valere dal , per tutte le ragioni esposte al Parte_1 punto II che precede;
- in ogni caso, nel merito rigettare la domanda perché infondate sotto ogni profilo di fatto e di diritto, per le ragioni sopra esposte.
Con vittoria delle spese di lite.
Per i convenuti Controparte_3
C, e
[...] Controparte_2 Controparte_1
pagina 2 di 7 in via preliminare: dichiarare la carenza di legittimazione passiva della convenuta;
in subordine, dichiarare l'inammissibilità della domanda risarcitoria formulata dal per i motivi di cui in narrativa e descritte al punto II che precede;
Parte_1 in via ulteriormente gradata, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento dei danni fatto valere dal , per tutte le Parte_1 ragioni esposte al punto III che precede;
in ogni caso, nel merito: rigettare la domanda perché infondata sotto ogni profilo di fatto e di diritto e comunque non provata. Con vittoria delle spese di lite.
Concisa esposizione dei fatti e svolgimento del processo
Il ha evocato in giudizio le Parte_1 società e e personalmente Controparte_1 Controparte_3
l'amministratore delle stesse signor nonché il direttore dei Controparte_2 lavori chiedendone la condanna all'esecuzione di opere Persona_1 di ripristino ambientale ai sensi dell'art. 311 del D.Lgs 152/2006, in quanto responsabili in solido dei danni arrecati dalla attività estrattiva effettuate dai medesimi nel territorio del Comune di Carignano in violazione dei limiti consentiti dalla normativa regionale, e per inottemperanza alle ingiunzioni e prescrizioni contenute nel D.P.G.R n. 2605/1994.
Parte attrice ha precisato che le predette condotte illecite ed i conseguenti danni avevano formato oggetto di precedenti pronunce, ed in particolare;
- di sentenza penale ex art. 444 cpp n. 376/2015;
- di pronunce risarcitorie di questo Tribunale civile (Sezione Distaccata di Moncalieri) nn. 272 e 274, che nel 2009 avevano quantificato in oltre 5 milioni i danni ed il costo delle opere di ripristino e riqualificazione dell'area;
- di sentenza di legittimità nn. 9012/2015 e 9013/2015 che, cassate le predette condanne risarcitorie per mancata applicazione dello jus superveniens introdotto con gli artt. 303 e 311 D.Lgs 152/2006, avevano rinviato alla Corte di Appello di Torino
- delle sentenze 2072/2016 e 2073/2016 della Corte di Appello che in sede di rinvio aveva quindi dichiarato inammissibili le domande attoree;
Tanto premesso, la difesa erariale ha dichiarato di voler agire nei confronti di tutti i convenuti per vedere condannati i medesimi ad eseguire le misure di pagina 3 di 7 riparazione primaria complementare e compensativa - ai sensi dell'Allegato III parte VI del D.Lgs 152/2006 - in conformità ad elaborato tecnico prodotto unitamente all'atto introduttivo nel quale sono dettagliate le opere indicate come necessarie al ripristino delle condizioni ambientali precedenti alle violazioni contestate come realizzate nel 1994
Si sono costituiti i convenuti ed i signori e Controparte_1 CP_2
personalmente, le cui difese hanno eccepita in via Controparte_5 preliminare l'esistenza in relazione alle pretese azionate in questa sede del giudicato ai sensi dell'art. 2909 c.c. costituito dalle pronunce 2072 e 2073 del 2016 della Corte di Appello di Torino, che hanno rigettato le domande azionate nei loro confronti dagli originari legittimati Comune di Carignano ed
[...]
fluviale del Po, evidenziando come i Controparte_6 predetti giudizi avevano avuto ad oggetto le medesime violazioni qui contestate e come deve per tale motivo ritenersi formato il giudicato per la medesima vicenda dedotta in entrambi i giudizi.
In via subordinata hanno eccepito la prescrizione quinquennale del diritto - essendo l'illecito di natura aquiliana costituito dall'escavazione interrottasi nel 1999, ed essendo stata la permanenza asseritamente interrotta da opere di ritombamento - e nel merito la insussistenza del danno per difetto di prova delle condizioni antecedenti l'anno 1994, epoca di contestazione delle violazioni, oltre che per effetto della libera rinaturalizzazione nelle more intervenuta.
Si è costituita anche la la cui difesa si è associata Controparte_3 all'eccezione di inammissibilità della domanda per intervenuto giudicato ad opera delle sentenze 2072 e 2073 del 2016 della Cotte di Appello, all'eccezione di prescrizione e di infondatezza della pretesa di ripristino per insussistenza del danno, ed ha inoltre opposto in specifico il difetto per la vicenda in esame di propria legittimazione passiva.
Nel corso del giudizio è stata disposta ed espletata CTU integrativa di quella svolta nell'ambito del procedimento di primo grado n. 272/2009 R.G. Sez. Dist. di Moncalieri
Ad avvenuto deposito dell'elaborato peritale, dichiarata l'interruzione del processo per decesso del convenuto , la causa è stata Persona_1 riassunta nei confronti dell'avente causa jure hereditatis signora Controparte_4
e sulle conclusioni precisate nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. in
[...] data 3.6.2025 previa assegnazione dei termini di legge (sino al 22.9.2025) per il deposito di comparse conclusionali e repliche, la causa è stata trattenuta per la decisione pagina 4 di 7
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Preliminarmente deve dichiararsi la contumacia della convenuta Controparte_4
evocata in giudizio quale erede di e non
[...] Persona_1 costituitasi.
Tanto premesso, deve rilevarsi come l'eccezione preliminare di intervenuto giudicato sulla pretesa azionata dal in questo giudizio Parte_1 sia fondata e vada accolta, con decisione che assorbe ogni ulteriore diverso profilo, domanda o difese. L'azione riproposta dal così come le singole Parte_1 domande riproposte nel presente giudizio, sono inammissibili, perché coperte dal giudicato formatosi con le sentenze nn. 2072/2016 e 2073/2016 della Corte di Appello di Torino, che in sede di rinvio avevano dichiarato inammissibili le (medesime) domande attoree. Pacifica l'identità delle cause petendi del presente giudizio con quelle oggetto di decisione con le predette pronunce di secondo grado - in quanto promananti tutte da quelle stesse condotte asseritamente dannose e comunque poste in violazioni alle ingiunzioni contenute nel Decreto Presidente Giunta Regione Piemonte n. 2605/1994, che hanno formato oggetto anche del giudizio definito dalle sentenze della Corte di secondo grado 272 e 273 del 2016 - si rileva che è lo stesso ad aver dichiarato di agire nelle veste di ente subentrante Parte_1 nella titolarità dell'azione pubblica volta al ripristino ambientale dei luoghi interessati dall'attività estrattiva esercitata in area protetta, quella stessa attività e pretese che risultano tuttavia come detto aver formato oggetto di cognizione anche nei precedenti giudizi decisi con le sentenze rese in sede di rinvio. L'invocato fenomeno di successione soggettiva nella funzione di tutela dell'ambiente e nelle azioni a tal fine esperibili – ora, specificamente, di condanna al ripristino ambientale – e l'asserito permanere dunque in capo al nuovo diverso soggetto pubblico, odierno attore, della pretesa già azionata nel precedente giudizio dal Comune di Carignano e dall Controparte_7 deve invero essere vagliato e soggiacere alla condizione che non debbano ritenersi perente - per loro riproposizione carente o in modo corretto - le domande già oggetto del rapporto processuale in allora instauratosi nel giudizio di rinvio disposto con le sentenze della Suprema Corte nn. 9012 e 9013 del 2015, in relazione alle quali il Comune di Carignano e l CP_7 avrebbero potuto (ed invero dovuto) adeguare in sede di giudizio di rinvio la domanda originaria – come osserva la stessa Corte di legittimità con l'accoglimento del punto 9.1 – alle modifiche legislative intervenute per effetto del D.lgs 152/2006 e della legge 97 del 2013.
pagina 5 di 7 L'entrata in vigore della legge n. 97 del 2013 - che, modificando l'art. 311 del d.lgs. n. 152 del 2006, ha concentrato la legittimazione attiva in capo al
- non ha infatti privato i soggetti o enti territoriali Parte_1 diversi dallo Stato della legittimazione a coltivare i giudizi di risarcimento del danno ambientale precedentemente instaurati ed in corso al momento della modifica legislativa, a condizione che tali giudizi non vertessero più su condanna al pagamento di opere di riparazione ma volgessero e fossero diversamente orientati ad ottenere la condanna all'esecuzione di opere di ripristino ambientale, la cui quantificazione monetaria aveva (ed ha ora) il solo scopo di consentire un'esecuzione in danno dell'obbligato di quelle medesime opere.
Come osservato da recente pronuncia della Suprema Corte, enti territoriali diversi dallo Stato sono (e nel caso di specie erano) dunque pur sempre legittimati a proseguire i giudizi di risarcimento del danno ambientale precedentemente instaurati, ferma restando la necessità di coordinarne la statuizione di accoglimento con le prescrizioni della nuova disciplina, alla cui stregua il giudice è tenuto ad individuare le misure di riparazione primaria, complementare e compensativa ed a determinarne il costo.
A tale condizione la domanda risarcitoria per equivalente che sia stata eventualmente proposta in giudizio instaurato precedentemente alla innovazione legislativa non è soggetta a declaratoria di inammissibilità, e può (poteva) essere utilmente proseguita. Nella vicenda processuale in esame la Suprema Corte ha statuito che il processo avrebbe dovuto proseguire tra le parti originarie, le uniche legittimate in via esclusiva pure a fronte della novella legislativa che ha traslato la legittimazione attiva allo Stato, ma “all'indispensabile condizione dell'armonizzazione di quelle e delle eventuali condanne coi principi suddetti” (Cass. 9013/2015 - 2.4). Con la conseguenza che, nel rispetto di tale condizione, l'azione intrapresa poteva ritenersi ancora in quella sede utilmente esercitata da Enti diversi dal
, e con l'ulteriore conseguenza del consumarsi in quella sede di ogni Parte_1 pretesa azionata in relazione alle violazioni constatate e contestate. La rimessione alla Corte di Appello risulta infatti essere stata disposta dalla Suprema Corte al solo scopo di individuare rimedi e strumenti di ripristino del danno ambientale già accertato, con indicazione confermativa del Comune degli altri enti locali quali unici soggetti legittimati a proseguire il giudizio per ottenere quel ripristino ambientale previsto dalla novella legislativa. Enti territoriali diverso dallo Stato che rimanevano invero in tal modo legittimati a coltivare la domanda proposte come in origine previsto, vale a dire di risarcimento per equivalente, domande che avrebbe potuto essere accolte pagina 6 di 7 previa adattamento e riformulazione alle nuove previsioni di legge, con previsione cioè di quelle misure di riparazione, primaria, complementare e compensativa destinate a tenere luogo, per un effettivo ripristino, del risarcimento per equivalente (si veda anche Cass. n. 8468/2019). La Corte di Appello ha però dichiarato inammissibile le domande con pronuncia sul merito della pretesa, perché emessa all'esito di valutazione del petitum riproposto con la riassunzione conseguente al rinvio, ritenendola incongrua sulla base di quanto indicato dalla Cassazione, vale a dire come non più attuale a fronte della novella legislativa nelle more intervenuta.
La riparazione del danno richiesta in questa sede avrebbe dunque in definitiva potuta essere disposta esclusivamente nei due giudizi dinanzi alla Corte di Appello, ormai definiti con le predette pronunce di inammissibilità, per modo che deve ritenersi preclusa la proposizione di ulteriori domande sulla stessa vicenda storica, anche da parte di soggetti che non furono parte di quel giudizio, ed in particolare per quel che qui rileva da parte del , Parte_1 ancorchè subentrato ex lege quale unico legittimato ad agire in relazione a danno ambientale, perché per i medesimi fatti è opponibile anche nei confronti dell'odierno attore – sebbene estraneo alle vicende processuali antecedenti, ma subentrante ex lege - il divieto di ne bis in idem sostanziale fissato all'art. 2909 c.c. (si veda Cassazione civile sez. II, 24/02/2014, n. 4368)
* * *
Le innovazioni legislative succedutesi in materia di legittimazione a far valere pretese in materia di danno ambientale ed il formarsi solo recentemente di orientamento di legittimità sulle stesse costituiscono motivo per disporre a norma dell'art. 92 co. 2 cpc la integrale compensazione tra tutte le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile per intervenuto giudicato le domande proposte dal nei confronti dei convenuti Parte_1 Controparte_1
e Controparte_3 Controparte_2 Persona_1 compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio
Torino, 16.12.2025 Il Giudice
IO TT
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