TAR Torino, sez. III, sentenza 05/05/2026, n. 997
TAR
Sentenza 5 maggio 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità delle Misure 3, 4 e 14 della delibera AR n. 132/2024 per irrealizzabilità e mancato riconoscimento dei costi

    La Corte ha ritenuto che le concessionarie stiano adeguando i propri software gestionali per fornire le informazioni richieste, con criticità limitate solo alla distinzione tra traffico leggero e pesante. I costi indotti sono considerati fisiologicamente assorbibili nel rischio d'impresa e recuperabili nel sistema tariffario.

  • Rigettato
    Illegittimità delle Misure 3 e 4 perché prescrivono obblighi in capo a terzi

    La Corte ha ritenuto che la Misura 3.1 lett. f) richieda solo dati storici già in possesso dei concessionari. Per la Misura 4.1 lett. f), l'acquisizione dei dati dai gestori dei servizi è prevista nell'ambito della relazione di subconcessione. La Misura 4.4 richiede informazioni tempestive una volta disponibili.

  • Rigettato
    Illegittimità della Misura 5 in relazione alla tempistica di implementazione di cui alla Misura 14

    La Corte ha rilevato che una concessionaria ha già sviluppato un'app e si è detta disponibile a condividerla, smentendo l'asserita impossibilità di realizzare l'app unica nei tempi previsti. Gli obblighi informativi sono già previsti da normative UE.

  • Inammissibile
    Illegittimità della Misura 10 per illogicità della nozione di 'viaggio programmato' e irragionevolezza del termine per la risposta ai reclami

    La Corte ha ritenuto inammissibile la censura per carenza di interesse, poiché la normativa chiarisce che il mancato utilizzo dell'autostrada non dà diritto a rimborsi. Il termine di 30 giorni è considerato adeguato, con possibilità di fornire risposte motivate anche in caso di accertamenti complessi.

  • Inammissibile
    Illegittimità della Misura 8 per indeterminatezza

    La Corte ha dichiarato la censura inammissibile per carenza di interesse, poiché la Misura 8.3 ha carattere programmatico e la disciplina del BO è stata introdotta solo con la delibera n. 211/2025, impugnata con motivi aggiunti.

  • Rigettato
    Illegittimità della metodologia di calcolo del BO (Misura 8-bis.3 e Annesso 1) per illogicità e carenza istruttoria

    La Corte ha ritenuto ragionevole includere la segnalazione di preavviso nel calcolo della lunghezza del cantiere. La definizione di 'velocità di riferimento' come velocità a flusso libero è corretta e mitigata da parametri meteorologici e dal traffico pendolare. Le soglie di ritardo sono adeguate al trasporto privato.

  • Rigettato
    Difetto di istruttoria e sottostima dell'impatto economico delle misure di BO

    La Corte ha ritenuto l'istruttoria dell'AR analitica e precisa, basata su una vasta raccolta dati e consultazioni. La stima dell'impatto economico è stata dettagliata e mitigata da meccanismi di recupero tariffario.

  • Rigettato
    Potere dell'AR di prevedere diritti patrimoniali in capo agli utenti privo di base normativa idonea

    La Corte ha qualificato il BO come strumento di riequilibrio del sinallagma negoziale, non risarcitorio né indennitario. La base legale è l'art. 37, comma 2, lett. e) D.L. n. 201/2011, e non si configura violazione dell'art. 23 Cost. in quanto non si tratta di 'prestazione imposta'.

  • Rigettato
    Illegittimità della Misura 8-bis per automatismo tra cantieri e diritto al BO, e irragionevolezza della misura

    La Corte ha ribadito che il BO non è risarcitorio né indennitario, quindi non rileva l'imputazione soggettiva o la colpa. Rileva il dato oggettivo della minore utilità conseguita dall'utente. La presenza di cantieri è un dato oggettivo rilevante.

  • Rigettato
    Illegittimità della Misura 8-bis.8 per responsabilità oggettiva in caso di traffico bloccato dovuto a terzi

    La Corte ha escluso la natura risarcitoria o indennitaria del BO. Il concessionario ha poteri per limitare o impedire situazioni di traffico bloccato, quindi la misura non configura una responsabilità oggettiva illegittima. Le soglie di BO sono ragionevoli.

  • Rigettato
    Cumulo irragionevole di misure penalizzanti con altri meccanismi regolatori

    La Corte ha distinto il meccanismo di BO, basato sull'esperienza concreta del singolo utente, dal sistema bonus/malus, che valuta indicatori generali di qualità. Il meccanismo bonus/malus incide solo sulla componente tariffaria di gestione e non ha ancora trovato applicazione.

  • Rigettato
    Irragionevolezza delle tempistiche per la corresponsione dei rimborsi (Misura 8-ter, punti 2 e 3)

    La Corte ha ritenuto che l'AR abbia già prolungato i termini per tenere conto delle complessità operative e che le scadenze fisse siano necessarie per garantire la tutela dell'utenza.

  • Rigettato
    Contraddittorietà della Misura 14 sulle tempistiche di attuazione dei rimborsi

    La Corte ha affermato che le scadenze fisse sono necessarie per evitare ritardi nella tutela degli utenti e che le problematiche tra concedente e concessionario non possono impedire l'esercizio dei diritti degli utenti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Torino, sez. III, sentenza 05/05/2026, n. 997
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
    Numero : 997
    Data del deposito : 5 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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