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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 18/12/2025, n. 4547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4547 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice onorario del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Maria Letizia Leonardi, all'esito dell'udienza del 18 dicembre 2025, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.6579/2025 R.G. Lavoro, promossa
DA
, nato a [...] il [...], residente in [...]di Sicilia Parte_1
(CT), Via Calandruccio n. 13, (C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura, CodiceFiscale_1 rilasciata su foglio separato allegato al ricorso introduttivo, dall'avvocato Maurizio Scuderi
RICORRENTE -
CONTRO
in persona del suo Presidente e legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, COD. FISC. – , con sede in Roma, via Ciro il Grande, 21, P.IVA_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avvocato Livia Gaezza
c.f. e p. Iva n. , con sede in Roma, Controparte_2 P.IVA_2 via Giuseppe Grezar n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore
-RESISTENTE-
Oggetto: opposizione avverso intimazione di pagamento ed avviso di addebito
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente, con ricorso depositato il 01.07.2025, ha impugnato l'intimazione di pagamento n.
29320249009433585000 ed il sottostante avviso di addebito n.59320180004766110000. Ha premesso di aver appreso dell'esistenza dell'avviso di addebito oggi opposto solo a seguito della notifica dell'intimazione di pagamento, avvenuta in data 13/06/2025. Ha, quindi, eccepito la omessa notifica dell'avviso di addebito, quale atto presupposto, nonché la prescrizione dei crediti azionati.
Ha concluso chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati: ritenere e dichiarare l'illegittimità ed infondatezza degli impugnati atti, per le causali sopra spiegate e, conseguentemente, annullarli, dichiararli nulli, ovvero con qualsiasi altra formula renderli giuridicamente inefficaci, dichiarando comunque non dovuta somma alcuna a nessun titolo da parte del ricorrente all' ovvero alla CP_1 Controparte_2
Si è costituito, con memorie depositate il 3.11.2025, l' , che ha eccepito la carenza di CP_1 legittimazione passiva, in relazione all'intimazione di pagamento, atto prodromico all'esecuzione esattoriale, notificato solo successivamente alla notifica degli avvisi di addebito, già divenuti definitivi;
l'inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi in quanto tardiva;
la regolare e valida notifica deli avvisi di addebito impugnati;
l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 24 D.Lgs.
n.46/1999, stante la regolare notifica degli avvisi di addebito e la conseguente inammissibilità di qualsiasi contestazione afferente al merito della pretesa contributiva. Ha altresì dedotto che nella specie non ricorrono i presupposti per l'azione giudiziaria ed ha richiamato l'art. 3 bis d.l. n. 146 del
2021, conv. in .l.n. 215/2021, di conversione del d.l. n.146/2021 (c.d. “Fisco – Lavoro”) che prevede la non impugnabilità dell'estratto di ruolo, se non in tre casi tassativi. Ha quindi eccepito che nella specie non sussiste in capo al ricorrente un interesse – concreto ed attuale - a proporre una
“opposizione all'estratto di ruolo”. Quanto all'eccezione di prescrizione ha dedotto che nessuna prescrizione del credito può essere eccepita nei confronti dell' per periodi pregressi alla notifica CP_1 degli avvisi di addebito, per effetto della loro mancata impugnazione nei termini perentori. Con riferimento alla prescrizione successiva, alla notifica degli avvisi di addebito, ha dedotto che nessuna prescrizione può essere eccepita nei confronti dell' che non è il legittimo contraddittore per CP_1 fatti successivi alla formazione degli atti impositivi, dovendo, essere rivolta al concessionario della riscossione. Ha comunque, eccepito, che nessuna prescrizione risulta perfezionata tenuto conto della notifica degli avvisi di addebito e dei termini di sospensione dettati dalla normativa ID -19. Ha concluso chiedendo: In via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' in relazione ai motivi di opposizione per vizi formali ex art. 617 c.p.c. In via principale: CP_1 dichiarare l'inammissibilità dell'avverso ricorso per tardività dello stesso, ex art. 617 c.p.c. e/o ex art. 24 comma 5 del D. Lgs. 46/1999; dichiarare l'infondatezza dell'avversa opposizione, e per l'effetto, confermare gli avvisi di addebito impugnati. In via subordinata, accertare e dichiarare l'obbligo di pagamento in capo a controparte dei contributi e delle somme aggiuntive, relativi ai periodi citati in narrativa, così come quantificati gli avvisi di addebito impugnati, ovvero nella somma che sarà stabilita dal Decidente, e per l'effetto condannare parte ricorrente al pagamento di quanto accertato.
In via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare comunque che, all'atto della formazione e trasmissione del ruolo ad per l'esecuzione, il credito non era inficiato Controparte_3 CP_1 da prescrizione estintiva o decadenza alcuna ed era, pertanto, certo, liquido e pienamente esigibile e, pertanto, manlevare e rivalere l' da qualsivoglia spesa relativa al presente giudizio non avendone CP_1 l' causato l'insorgenza e non potendo, lo stesso , essere chiamato a Controparte_4 CP_1 rispondere per atti, fatti od omissioni di terzi. Con il favore di spese ed onorari di causa ovvero con compensazione, quanto meno parziale, delle stesse, in applicazione dei criteri legali di valutazione della soccombenza reciproca.
sebbene regolarmente citata non ha curato di Controparte_5 costituirsi
Con provvedimento del 25.11.2025 la causa è stata delegata, per la decisione, al sottoscritto giudicante e rinviata all'udienza del 18.12.2025, disponendone la trattazione nelle forme di cui all'art.127 ter c.p.c. Le parti costituite hanno depositato le note scritte ai sensi della citata normativa, insistendo nelle rispettive conclusioni. La causa istruita mediante produzione documentale, ritenuta matura, è stata trattenuta per la decisione.
_______________
2. Preliminarmente va dichiarata la contumacia di che, sebbene Controparte_2 regolarmente citata, non ha curato di costituirsi
Sempre preliminarmente, con riferimento all'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dall' resistente, si precisa che il ricorso in esame riguarda questioni attinenti, anche, al merito CP_1 delle pretese previdenziali in contestazione, quali l'estinzione e l'inesigibilità dei crediti contributivi, per le quali legittimato passivo è l'Ente Impositore (Cass. sez. un. n. 7514/22). CP_ Infine, va rigettata l'eccezione di mancanza di interesse ad agire formulata dall' Si osserva che nel caso in esame, la domanda è stata proposta a seguito di una intimazione di pagamento, ovvero nella imminenza del deposito del ricorso giudiziale. Nella specie, pertanto, non vertendosi nella ipotesi di “diretta impugnazione” del ruolo esattoriale, la domanda è ammissibile, non potendo dubitarsi della sussistenza dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., ove si consideri che in data immediatamente anteriore alla instaurazione del giudizio l'agente della riscossione ha rinnovato la pretesa di pagamento, così che risulta evidente l'interesse dell'opponente ad agire per l'accertamento negativo dei crediti. Lo stesso ha, infatti, eccepito, in ricorso, la prescrizione e quindi anche la prescrizione successiva, così come è dato evincere dalle note di trattazione depositate dal ricorrente in data e 24.11.2025 e in data 15.12.2025.
2.1. Occorre premettere che il sistema normativo delle riscossioni delineato dal d.lgs. n. 46 del 1999, agli articoli 17, comma 1, 24, 25, 29, dall'art. 30, comma 1, d.l. n. 78 del 2010 conv. in legge n. 122 del 2010, dal d.P.R. n. 602 del 1973 e dal d.lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione
(cfr. Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del 2009): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi quinto e sesto, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente,
l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni;
c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora.
Va, altresì, rilevato che lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999, ove si alleghi, la omessa notifica dell'avviso di addebito, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto del termine di decadenza di 40 giorni.
L'azione proposta va, sotto tale profilo qualificata, come opposizione all'esecuzione in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999.
Parte ricorrente ha eccepito la prescrizione del credito adducendo l'omessa notifica dell'avviso di addebito. L'azione va qualificata come opposizione all'esecuzione in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999.
L' ha eccepito la regolare notifica dell'avviso di addebito e la conseguente inammissibilità CP_1 dell'opposizione, per essere stata proposta oltre il termine di 40 giorni dalla notifica. L'eccezione è fondata. Ed invero, l' ha prodotto, l'avviso di ricevimento attestante l'avvenuta Controparte_4 regolare e valida notifica dell'avviso di addebito impugnato, a mezzo posta, in data 24.07.2018.
Ciò posto avuto riguardo alla data di notifica dell'avviso di addebito impugnato si deve ritenerne che il ricorso, depositato il 01.07.2025 è stato tardivamente proposto e pertanto l'opposizione a ruolo ex art. 24, comma 5, D.Lgs 46/1999 è da ritenersi inammissibile in quanto proposta oltre il termine di
40 giorni. Dall'inammissibilità dell'opposizione a ruolo ex art. 24, comma 5, D.Lgs 46/1999 consegue la incontestabilità della pretesa creditoria. Resta, quindi, preclusa ogni eccezione afferente al merito della pretesa, ivi compresa l'eccezione di prescrizione perfezionatasi antecedentemente alla notifica dell'avviso di addebito.
In proposito, va osservato che, in ordine alla natura del predetto termine ed alle conseguenze della sua inosservanza, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare, con orientamento condiviso da questo Giudice, che detto termine “è accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per
l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente. Detto termine deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo”. (Cass. civ., sez. L., 2008, n. 17978; e, negli stessi termini, v. anche Cass. civ., sez. L., 2007, n. 14692, Cass. civ., sez. L., 2007, n. 4506).
La Suprema Corte ha ancora precisato che “la perentorietà del termine può desumersi inoltre dalla natura perentoria del termine previsto dalla precedente disciplina della materia, sancita dall'abrogato art. 2 della legge n. 389 del 1989, senza che ad essa sia di ostacolo il fatto che
l'iscrizione a ruolo avvenga in mancanza di un preventivo accertamento giudiziale, essendo consolidata nell'ordinamento, come per le iscrizioni a ruolo delle imposte dirette o indirette, la categoria dei titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore”. L'opposizione a ruolo è quindi inammissibile.
Infondata stante la regolare notifica è l'eccezione di omessa notifica dell'avviso di addebito.
Non resta che esaminare l'eccezione di prescrizione successiva. Parte ricorrente ha eccepito la prescrizione anche a decorrere dalla data di notifica dell'avviso di addebito opposto. Ha, quindi, proposto ex art. 615 c.p.c. la più generale azione di accertamento negativo del debito contributivo.
L'azione va, quindi, qualificata quale opposizione all'esecuzione, per la quale non sono previsti termini di decadenza per la sua proposizione. Giova, infatti, ricordare che mediante l'opposizione all'esecuzione è possibile fare valere fatti estintivi o modificativi della pretesa accertata nelle cartelle di pagamento e negli avvisi di addebito anche oltre il termine di cui all'art. 24 D.lgs. 46/99. Ed infatti, non sono previsti termini di decadenza per la proposizione dell'opposizione all'esecuzione ex artt.
615 e 618 bis c.p.c. Detti fatti estintivi, nella specie ricorrono.
Ed invero nessun atto interruttivo della prescrizione, notificato successivamente alla notifica dell'avviso di addebito impugnato, risulta documentato.
Avuto riguardo alla data di notifica dell'avviso di addebito, avvenuta il 24.07.2018, si deve ritenere che pur applicando i termini di sospensione dettati dalla normativa emergenziale ID -19, prorogando così il termine di scadenza naturale della prescrizione (24.07.2023), alla data di notifica dell'intimazione di pagamento opposta, incotestatamente, avvenuta il 13.06.2025, il diritto a riscuote i crediti contributivi portati dal sopra citato avviso di addebito era già inesorabilmente prescritto.
Va ribadita, invero, l'applicabilità del termine prescrizionale quinquennale di cui al citato art. 3 co. 9
l. n. 335/1995 anche ai casi, come quello in esame, di prescrizione successiva alla notifica di cartella esattoriale non opposta nel termine di 40 giorni. La cartella esattoriale non opposta non può, infatti, assimilarsi a un titolo giudiziale, poiché l'incontestabilità del diritto di credito in essa contenuto non deriva da un provvedimento di natura giurisdizionale e non può, quindi, applicarsi a siffatto credito la prescrizione decennale conseguente ad una sentenza di condanna passata in giudicato.
In tal senso va richiamato quanto precisato dalla Corte di Cassazione, S.U., nella recente sentenza n.
23397 del 17.11.2016, secondo cui “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd.
"conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi
9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' CP_1 che, dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010).”. CP_1
Per quanto esposto, va dichiarato estinto per prescrizione il credito per contributi previdenziali e somme aggiuntive cristallizzato nell'avviso di addebito n.59320180004766110000
L'opposizione all'esecuzione va accolta
3. Quanto alle spese di lite, nei rapporti tra parte ricorrente e l' le spese possono essere CP_1 compensate, tenuto conto che l'accoglimento dell'opposizione dipende dalla prescrizione del credito dovuta all'inerzia, dopo la notifica dell'avviso di addebito stesso, dell'agente della riscossione
(principio di causalità).
Nei rapporti tra parte ricorrente e le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, liquidate CP_6 come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 (modificato dal D.M. 147/2022), vanno poste a carico di e distratte in favore del procuratore di parte ricorrente CP_6
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico ritenuta la propria competenza, definitivamente pronunciando nella causa promossa da , avverso gli atti in epigrafe indicati;
Parte_1 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: dichiara contumace;
Controparte_2 in accoglimento dell'opposizione, dichiara estinti per intervenuta prescrizione e pertanto non dovuti i crediti previdenziali e relativi accessori portati dall'avviso di addebito n.59320180004766110000 e, CP_ per l'effetto dichiara insussistente il diritto dell' e del concessionario a procedere in forza del suddetto avviso di addebito ed inefficace l'intimazione di pagamento limitatamente allo stesso;
Condanna al pagamento, in favore di parte ricorrente Controparte_2 delle spese processuali, che si liquidano in complessivi € 1.863,50 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge, disponendone la distrazione a favore del procuratore antistatario;
compensa le spese di lite tra il ricorrente e l' CP_1
Catania, 18 dicembre 2025
Il Giudice onorario
dott.ssa Maria Letizia Leonardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice onorario del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Maria Letizia Leonardi, all'esito dell'udienza del 18 dicembre 2025, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.6579/2025 R.G. Lavoro, promossa
DA
, nato a [...] il [...], residente in [...]di Sicilia Parte_1
(CT), Via Calandruccio n. 13, (C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura, CodiceFiscale_1 rilasciata su foglio separato allegato al ricorso introduttivo, dall'avvocato Maurizio Scuderi
RICORRENTE -
CONTRO
in persona del suo Presidente e legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, COD. FISC. – , con sede in Roma, via Ciro il Grande, 21, P.IVA_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avvocato Livia Gaezza
c.f. e p. Iva n. , con sede in Roma, Controparte_2 P.IVA_2 via Giuseppe Grezar n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore
-RESISTENTE-
Oggetto: opposizione avverso intimazione di pagamento ed avviso di addebito
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente, con ricorso depositato il 01.07.2025, ha impugnato l'intimazione di pagamento n.
29320249009433585000 ed il sottostante avviso di addebito n.59320180004766110000. Ha premesso di aver appreso dell'esistenza dell'avviso di addebito oggi opposto solo a seguito della notifica dell'intimazione di pagamento, avvenuta in data 13/06/2025. Ha, quindi, eccepito la omessa notifica dell'avviso di addebito, quale atto presupposto, nonché la prescrizione dei crediti azionati.
Ha concluso chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati: ritenere e dichiarare l'illegittimità ed infondatezza degli impugnati atti, per le causali sopra spiegate e, conseguentemente, annullarli, dichiararli nulli, ovvero con qualsiasi altra formula renderli giuridicamente inefficaci, dichiarando comunque non dovuta somma alcuna a nessun titolo da parte del ricorrente all' ovvero alla CP_1 Controparte_2
Si è costituito, con memorie depositate il 3.11.2025, l' , che ha eccepito la carenza di CP_1 legittimazione passiva, in relazione all'intimazione di pagamento, atto prodromico all'esecuzione esattoriale, notificato solo successivamente alla notifica degli avvisi di addebito, già divenuti definitivi;
l'inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi in quanto tardiva;
la regolare e valida notifica deli avvisi di addebito impugnati;
l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 24 D.Lgs.
n.46/1999, stante la regolare notifica degli avvisi di addebito e la conseguente inammissibilità di qualsiasi contestazione afferente al merito della pretesa contributiva. Ha altresì dedotto che nella specie non ricorrono i presupposti per l'azione giudiziaria ed ha richiamato l'art. 3 bis d.l. n. 146 del
2021, conv. in .l.n. 215/2021, di conversione del d.l. n.146/2021 (c.d. “Fisco – Lavoro”) che prevede la non impugnabilità dell'estratto di ruolo, se non in tre casi tassativi. Ha quindi eccepito che nella specie non sussiste in capo al ricorrente un interesse – concreto ed attuale - a proporre una
“opposizione all'estratto di ruolo”. Quanto all'eccezione di prescrizione ha dedotto che nessuna prescrizione del credito può essere eccepita nei confronti dell' per periodi pregressi alla notifica CP_1 degli avvisi di addebito, per effetto della loro mancata impugnazione nei termini perentori. Con riferimento alla prescrizione successiva, alla notifica degli avvisi di addebito, ha dedotto che nessuna prescrizione può essere eccepita nei confronti dell' che non è il legittimo contraddittore per CP_1 fatti successivi alla formazione degli atti impositivi, dovendo, essere rivolta al concessionario della riscossione. Ha comunque, eccepito, che nessuna prescrizione risulta perfezionata tenuto conto della notifica degli avvisi di addebito e dei termini di sospensione dettati dalla normativa ID -19. Ha concluso chiedendo: In via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' in relazione ai motivi di opposizione per vizi formali ex art. 617 c.p.c. In via principale: CP_1 dichiarare l'inammissibilità dell'avverso ricorso per tardività dello stesso, ex art. 617 c.p.c. e/o ex art. 24 comma 5 del D. Lgs. 46/1999; dichiarare l'infondatezza dell'avversa opposizione, e per l'effetto, confermare gli avvisi di addebito impugnati. In via subordinata, accertare e dichiarare l'obbligo di pagamento in capo a controparte dei contributi e delle somme aggiuntive, relativi ai periodi citati in narrativa, così come quantificati gli avvisi di addebito impugnati, ovvero nella somma che sarà stabilita dal Decidente, e per l'effetto condannare parte ricorrente al pagamento di quanto accertato.
In via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare comunque che, all'atto della formazione e trasmissione del ruolo ad per l'esecuzione, il credito non era inficiato Controparte_3 CP_1 da prescrizione estintiva o decadenza alcuna ed era, pertanto, certo, liquido e pienamente esigibile e, pertanto, manlevare e rivalere l' da qualsivoglia spesa relativa al presente giudizio non avendone CP_1 l' causato l'insorgenza e non potendo, lo stesso , essere chiamato a Controparte_4 CP_1 rispondere per atti, fatti od omissioni di terzi. Con il favore di spese ed onorari di causa ovvero con compensazione, quanto meno parziale, delle stesse, in applicazione dei criteri legali di valutazione della soccombenza reciproca.
sebbene regolarmente citata non ha curato di Controparte_5 costituirsi
Con provvedimento del 25.11.2025 la causa è stata delegata, per la decisione, al sottoscritto giudicante e rinviata all'udienza del 18.12.2025, disponendone la trattazione nelle forme di cui all'art.127 ter c.p.c. Le parti costituite hanno depositato le note scritte ai sensi della citata normativa, insistendo nelle rispettive conclusioni. La causa istruita mediante produzione documentale, ritenuta matura, è stata trattenuta per la decisione.
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2. Preliminarmente va dichiarata la contumacia di che, sebbene Controparte_2 regolarmente citata, non ha curato di costituirsi
Sempre preliminarmente, con riferimento all'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dall' resistente, si precisa che il ricorso in esame riguarda questioni attinenti, anche, al merito CP_1 delle pretese previdenziali in contestazione, quali l'estinzione e l'inesigibilità dei crediti contributivi, per le quali legittimato passivo è l'Ente Impositore (Cass. sez. un. n. 7514/22). CP_ Infine, va rigettata l'eccezione di mancanza di interesse ad agire formulata dall' Si osserva che nel caso in esame, la domanda è stata proposta a seguito di una intimazione di pagamento, ovvero nella imminenza del deposito del ricorso giudiziale. Nella specie, pertanto, non vertendosi nella ipotesi di “diretta impugnazione” del ruolo esattoriale, la domanda è ammissibile, non potendo dubitarsi della sussistenza dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., ove si consideri che in data immediatamente anteriore alla instaurazione del giudizio l'agente della riscossione ha rinnovato la pretesa di pagamento, così che risulta evidente l'interesse dell'opponente ad agire per l'accertamento negativo dei crediti. Lo stesso ha, infatti, eccepito, in ricorso, la prescrizione e quindi anche la prescrizione successiva, così come è dato evincere dalle note di trattazione depositate dal ricorrente in data e 24.11.2025 e in data 15.12.2025.
2.1. Occorre premettere che il sistema normativo delle riscossioni delineato dal d.lgs. n. 46 del 1999, agli articoli 17, comma 1, 24, 25, 29, dall'art. 30, comma 1, d.l. n. 78 del 2010 conv. in legge n. 122 del 2010, dal d.P.R. n. 602 del 1973 e dal d.lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione
(cfr. Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del 2009): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi quinto e sesto, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente,
l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni;
c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora.
Va, altresì, rilevato che lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999, ove si alleghi, la omessa notifica dell'avviso di addebito, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto del termine di decadenza di 40 giorni.
L'azione proposta va, sotto tale profilo qualificata, come opposizione all'esecuzione in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999.
Parte ricorrente ha eccepito la prescrizione del credito adducendo l'omessa notifica dell'avviso di addebito. L'azione va qualificata come opposizione all'esecuzione in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999.
L' ha eccepito la regolare notifica dell'avviso di addebito e la conseguente inammissibilità CP_1 dell'opposizione, per essere stata proposta oltre il termine di 40 giorni dalla notifica. L'eccezione è fondata. Ed invero, l' ha prodotto, l'avviso di ricevimento attestante l'avvenuta Controparte_4 regolare e valida notifica dell'avviso di addebito impugnato, a mezzo posta, in data 24.07.2018.
Ciò posto avuto riguardo alla data di notifica dell'avviso di addebito impugnato si deve ritenerne che il ricorso, depositato il 01.07.2025 è stato tardivamente proposto e pertanto l'opposizione a ruolo ex art. 24, comma 5, D.Lgs 46/1999 è da ritenersi inammissibile in quanto proposta oltre il termine di
40 giorni. Dall'inammissibilità dell'opposizione a ruolo ex art. 24, comma 5, D.Lgs 46/1999 consegue la incontestabilità della pretesa creditoria. Resta, quindi, preclusa ogni eccezione afferente al merito della pretesa, ivi compresa l'eccezione di prescrizione perfezionatasi antecedentemente alla notifica dell'avviso di addebito.
In proposito, va osservato che, in ordine alla natura del predetto termine ed alle conseguenze della sua inosservanza, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare, con orientamento condiviso da questo Giudice, che detto termine “è accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per
l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente. Detto termine deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo”. (Cass. civ., sez. L., 2008, n. 17978; e, negli stessi termini, v. anche Cass. civ., sez. L., 2007, n. 14692, Cass. civ., sez. L., 2007, n. 4506).
La Suprema Corte ha ancora precisato che “la perentorietà del termine può desumersi inoltre dalla natura perentoria del termine previsto dalla precedente disciplina della materia, sancita dall'abrogato art. 2 della legge n. 389 del 1989, senza che ad essa sia di ostacolo il fatto che
l'iscrizione a ruolo avvenga in mancanza di un preventivo accertamento giudiziale, essendo consolidata nell'ordinamento, come per le iscrizioni a ruolo delle imposte dirette o indirette, la categoria dei titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore”. L'opposizione a ruolo è quindi inammissibile.
Infondata stante la regolare notifica è l'eccezione di omessa notifica dell'avviso di addebito.
Non resta che esaminare l'eccezione di prescrizione successiva. Parte ricorrente ha eccepito la prescrizione anche a decorrere dalla data di notifica dell'avviso di addebito opposto. Ha, quindi, proposto ex art. 615 c.p.c. la più generale azione di accertamento negativo del debito contributivo.
L'azione va, quindi, qualificata quale opposizione all'esecuzione, per la quale non sono previsti termini di decadenza per la sua proposizione. Giova, infatti, ricordare che mediante l'opposizione all'esecuzione è possibile fare valere fatti estintivi o modificativi della pretesa accertata nelle cartelle di pagamento e negli avvisi di addebito anche oltre il termine di cui all'art. 24 D.lgs. 46/99. Ed infatti, non sono previsti termini di decadenza per la proposizione dell'opposizione all'esecuzione ex artt.
615 e 618 bis c.p.c. Detti fatti estintivi, nella specie ricorrono.
Ed invero nessun atto interruttivo della prescrizione, notificato successivamente alla notifica dell'avviso di addebito impugnato, risulta documentato.
Avuto riguardo alla data di notifica dell'avviso di addebito, avvenuta il 24.07.2018, si deve ritenere che pur applicando i termini di sospensione dettati dalla normativa emergenziale ID -19, prorogando così il termine di scadenza naturale della prescrizione (24.07.2023), alla data di notifica dell'intimazione di pagamento opposta, incotestatamente, avvenuta il 13.06.2025, il diritto a riscuote i crediti contributivi portati dal sopra citato avviso di addebito era già inesorabilmente prescritto.
Va ribadita, invero, l'applicabilità del termine prescrizionale quinquennale di cui al citato art. 3 co. 9
l. n. 335/1995 anche ai casi, come quello in esame, di prescrizione successiva alla notifica di cartella esattoriale non opposta nel termine di 40 giorni. La cartella esattoriale non opposta non può, infatti, assimilarsi a un titolo giudiziale, poiché l'incontestabilità del diritto di credito in essa contenuto non deriva da un provvedimento di natura giurisdizionale e non può, quindi, applicarsi a siffatto credito la prescrizione decennale conseguente ad una sentenza di condanna passata in giudicato.
In tal senso va richiamato quanto precisato dalla Corte di Cassazione, S.U., nella recente sentenza n.
23397 del 17.11.2016, secondo cui “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd.
"conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi
9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' CP_1 che, dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010).”. CP_1
Per quanto esposto, va dichiarato estinto per prescrizione il credito per contributi previdenziali e somme aggiuntive cristallizzato nell'avviso di addebito n.59320180004766110000
L'opposizione all'esecuzione va accolta
3. Quanto alle spese di lite, nei rapporti tra parte ricorrente e l' le spese possono essere CP_1 compensate, tenuto conto che l'accoglimento dell'opposizione dipende dalla prescrizione del credito dovuta all'inerzia, dopo la notifica dell'avviso di addebito stesso, dell'agente della riscossione
(principio di causalità).
Nei rapporti tra parte ricorrente e le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, liquidate CP_6 come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 (modificato dal D.M. 147/2022), vanno poste a carico di e distratte in favore del procuratore di parte ricorrente CP_6
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico ritenuta la propria competenza, definitivamente pronunciando nella causa promossa da , avverso gli atti in epigrafe indicati;
Parte_1 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: dichiara contumace;
Controparte_2 in accoglimento dell'opposizione, dichiara estinti per intervenuta prescrizione e pertanto non dovuti i crediti previdenziali e relativi accessori portati dall'avviso di addebito n.59320180004766110000 e, CP_ per l'effetto dichiara insussistente il diritto dell' e del concessionario a procedere in forza del suddetto avviso di addebito ed inefficace l'intimazione di pagamento limitatamente allo stesso;
Condanna al pagamento, in favore di parte ricorrente Controparte_2 delle spese processuali, che si liquidano in complessivi € 1.863,50 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge, disponendone la distrazione a favore del procuratore antistatario;
compensa le spese di lite tra il ricorrente e l' CP_1
Catania, 18 dicembre 2025
Il Giudice onorario
dott.ssa Maria Letizia Leonardi