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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 03/12/2025, n. 660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 660 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Sezione Controversie di Lavoro
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario , Dott.ssa
Maria Pia De Benedictis, all'udienza del 3.12.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. R.G. 220 degli Affari Contenziosi dell'anno
2022 e vertente
TRA
Arch. , elettivamente domiciliato in Roma alla Via Cola di Rienzo Parte_1
n. 212 presso lo studio dell'Avv. Leonardo Brasca che, unitamente all'Avv. Elvira
Squillace lo assiste, rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma Via Ciro CP_1
il Grande, 21
RESISTENTE
in persona del legale rappresentante pro tempore corrente in Controparte_2
Roma alla Viale Manzoni, 22
RESISTENTE
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7.2.2022, l'istante in epigrafe indicato ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 39720210015639428000, dell'importo complessivo di € 2.520,93, notificato in data 27.12.2021, avente ad oggetto il presunto omesso pagamento dei contributi inerenti alla gestione separata sul reddito dei liberi professionisti per l'annualità 2012.
Il ricorrente, a fondamento del ricorso, ha dedotto, preliminarmente, l'illegittimità
dell'avviso per difetto assoluto di motivazione e di prova, per intervenuta decadenza del diritto azionato e per prescrizione ai sensi dell'art. 3, comma nono della legge
335/1995 essendo decorso il termine quinquennale. Nel merito ha contestato la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione alla Gestione Separata e l' erronea CP_1
determinazione delle somme aggiuntive ivi indicate.
L' e la pur regolarmente citati, rimanevano contumaci. CP_1 Controparte_2
All'odierna udienza, acquisiti i documenti prodotti, lette le note di trattazione scritta,
il giudice ha deciso depositando telematicamente contestuale motivazione.
Preliminarmente deve ritenersi intempestiva l'opposizione con riferimento ai primi due motivi di contestazione.
Il difetto di motivazione e di prova e l'intervenuta decadenza del diritto azionato per il mancato rispetto dei termini sancito per l'iscrizione a ruolo ex art. 25 d.lgs. 46/99
costituiscono vizi formali che avrebbero dovuto essere sollevati entro il termine di 20
giorni dalla notifica dell'avviso di addebito così come previsto dall'art. 617 cpc.. A tal proposito va richiamato il principio ormai consolidato in giurisprudenza secondo cui l'eccezione di decadenza relativa all'art. 25, comma 1, d. lgs. 46/99, in particolare, stante la natura processuale, non attiene al merito della pretesa bensì al quomodo della procedura di riscossione, in quanto l'inosservanza del termine ivi previsto per l'iscrizione a ruolo preclude all di potersi avvalere del titolo CP_1
esecutivo formatosi nell'ambito di tale procedura ma non comporta invece la decadenza dal diritto (Cass. 26395/2013, Cass. 3486/2016). L'inosservanza del termine previsto dell'art. 25 cit. costituisce pertanto vizio formale sussumibile nell'ambito dell'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c. richiamato dall'art. 29
comma 2 d. lgs. 46/1999, come tale suscettibile di essere esaminato solo se proposto entro venti giorni dalla notifica dell'avviso di addebito.
Dirimente ed assorbente rispetto agli altri motivi di opposizione è invece l'eccezione di prescrizione.
La pretesa creditoria vantata dall' con riferimento all' annualità 2012 deve CP_1
ritenersi oramai prescritta alla data della notifica dell'avviso di addebito avvenuta il
27.12.2021, considerato che il termine quinquennale sancito dall'art. 3 comma 9 L.
335/95 è oramai decorso avuto riguardo al momento in cui il medesimo si è maturato.
Il dies a quo per il computo del termine di prescrizione quinquennale, relativo ai redditi prodotti nell'anno 2012, deve essere, infatti, individuato nella scadenza del termine previsto per il versamento del saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, fissato per quell'anno al 9/07/2013, secondo la previsione dell'art. 17 D.P.R. n.
435/2001, come modificato dal D.L. n. 223/2006, convertito in legge n. 248/2006, come da proroga autorizzata con DPCM del 6/6/2012. La Suprema Corte di Cassazione sul punto ha stabilito che : “In materia previdenziale,
la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono
i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della
dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la
dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del
credito contributivo” ( Sez. L - , Sentenza n. 27950 del 31/10/2018, conf. Sez. L - , Sentenza
n. 10273 del 19/04/2021).
Pertanto, in assenza di atti interruttivi intermedi, il credito si è prescritto con il decorso del termine quinquennale nel 2018.
Il complesso delle considerazioni che precedono comporta, quindi, l'accoglimento del ricorso ed il conseguente annullamento dell'avviso di addebito impugnato.
Le spese di lite seguono come di regola la soccombenza e sono liquidate in dispositivo,
sulla base dei parametri del D.M. n. 55 del 2014 (così come modificato dal DM
147/2022) con riguardo allo scaglione di riferimento. Come previsto dall'art. 4 D.M.
cit. si fa riferimento ai valori medi di cui alle tabelle allegate al decreto, ridotti del 50%
in considerazione della non complessità della controversia, con esclusione della fase istruttoria stante l'assenza di alcuna attività istruttoria ulteriore alla produzione di documenti (cfr. Cass. 16 aprile 2021, n. 10206). Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Tali spese vanno distratte in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara l'estinzione del credito oggetto dell'avviso di addebito n.
39720210015639428000 per intervenuta prescrizione e per l'effetto ne dispone l'annullamento ;
CP_ 2) condanna l' a rimborsare alla parte ricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in € 886,00 per compensi oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in Civitavecchia, lì 3.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Pia De Benedictis