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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 05/11/2025, n. 1430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1430 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 369/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa MA Concetta Elda Caprino Presidente
dott.ssa IB MA AN Giudice relatore dott.ssa Paola Gargantini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza del 9.10.2025, promossa da:
(C.F. ) nata nella FEDERAZIONE RUSSA il Parte_1 C.F._1
06/04/1982, rappresentata e difesa dell'avv. SERRANO' MARIA ed elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
attrice contro
(C.F. ) nato in [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2
convenuto contumace con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: Divorzio – Scioglimento
1 Conclusioni:
per , come da conclusioni precisate all'udienza del 9.10.2025; Parte_1
per il PUBBLICO MIISTERO, parere favorevole
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di divorzio
Dagli atti di causa risulta che e hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio presso il Consolato Generale di Spagna a Milano, in data 4.12.2012, atto n. 3621 e n. 1995
(matrimonio non trascritto nei registri dello Stato Civile).
I coniugi si separati giudizialmente con sentenza del Tribunale di Bergamo n. 2222/2024 del
26.09.2025, pubblicata il 04/12/2024, all'esito del giudizio iscritto al n. R.G. 2932/2021 (passata in giudicato, v. documenti in atti),
Dalla loro unione è nata la figlia in data 21/09/2007, maggiorenne economicamente non Per_1 indipendente.
Preliminarmente, si osserva che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, non osta alla statuizione sul vincolo la mancata trascrizione del matrimonio nei registri di stato civile per il fatto che il matrimonio celebrato all'estero dalle parti, entrambe aventi cittadinanza di altro Stato, anche se non trascritto nei registri dello stato civile italiano, ha piena rilevanza nel nostro ordinamento (ex art. 28 legge n. 218/95) e, comunque, “non vale ad escludere la giurisdizione del giudice italiano, in caso di domanda di divorzio tra cittadini stranieri, la circostanza che l'eventuale sentenza sarebbe improduttiva di effetti nel territorio della Repubblica, perché non suscettibile di annotazione nei registri dello stato civile nei quali il matrimonio non è stato mai trascritto” (v. Cass.
Civ., Sezioni Unite, n. 5292 del 28.10.1985), orientamento giurisprudenziale recentemente confermato anche dalla giurisprudenza di merito e, in particolare, dalla Corte di Appello di Milano, la quale, in materia di libertà di stato, ha affermato “ai fini della norma di cui all'art. 86 c.c. rileva anche il matrimonio del cittadino all'estero, ancorché non trascritto in Italia in quanto la trascrizione, in tale ipotesi, non riveste carattere costitutivo” (v. Corte di Appello Milano, n. 1823del 24/04/2019), nonché dal Tribunale Foggia, secondo il quale “la mancata trascrizione del matrimonio celebrato all'estero da cittadini stranieri non esclude la giurisdizione dello Stato italiano sulla domanda di separazione
e/o scioglimento del matrimonio, posto che - fatti salvi i limiti derivanti dal rispetto dell'ordine pubblico - il matrimonio che gli stranieri hanno celebrato nel loro Paese è efficace anche in Italia per
2 il rispetto delle relazioni internazionali e delle norme di diritto internazionale sancito dall' art. 10
Cost.” (v. Tribunale Foggia sez. I, 08/02/2023, n.358).
Ciò premesso, essendosi protratto lo stato di separazione tra le parti per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione tra le parti e avendo la parte costituita, anche in considerazione del comportamento processuale della controparte, dato atto che, da allora, non è ripresa la convivenza, né una comunione di vita, ritiene il Collegio che ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/1970 e successive modifiche (L. 55/2015) per lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti. Va pertanto emessa la richiesta pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti.
Sui provvedimenti economici
Venendo ora alle statuizioni economiche, giova premettere che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini della determinazione del contributo al mantenimento dei figli, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare, attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass. Sez. VI-I 28.3.2019 n. 8744, Cass.
Sez. VI- I 15.11.2016 n. 23263, Cass. Sez. I 6.6.2013 n. 14336, Cass. Sez. I 28.1.2011 n. 2098), ricostruzione che nel caso di specie ritiene il Tribunale di poter effettuare sulla base il materiale probatorio già agli atti. In relazione alla determinazione dei doveri di mantenimento dei genitori nei riguardi dei figli minori, deve evidenziarsi che a seguito della separazione personale e del divorzio
(nonché a seguito della cessazione della convivenza more uxorio dei genitori), la prole comune ha diritto ad un mantenimento economico tale da garantirgli un tenore di vita tendenzialmente corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'obbligo normativo di cui agli artt. 147, 148, 316- bis e 337-ter c.c. che impongono il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, ed obbligano i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese anche all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione, fin quando l'età dei figli lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (v. Cass., sez. VI, ord. del 18.09.2013 n. 21273). Il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto delle norme sopra richiamate, non soltanto dalle “rispettive sostanze”, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche
3 individuali, ma anche delle accertate potenzialità lavorative e reddituali (v. Cass., sez. I, del
24.04.2007, n. 9915). Peraltro, l'assenza di informazioni in ordine alle condizioni economiche del convenuto, considerata la dichiarazione di contumacia, non risulta essere ostativa al riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della prole, trattandosi di obbligo assolutamente ineludibile da parte dei genitori in virtù delle disposizioni di cui agli articoli 147,148 e 160 c.c.
Nel caso di specie, la figlia nata in data [...], ha raggiunto la maggiore età, con la Per_1 conseguenza che nessun provvedimento deve essere assunto da questo Tribunale con riguardo all'esercizio della responsabilità genitoriale. La figlia considerato che ha raggiunto la Per_1 maggiore età nel mese di settembre del 2025 e che risiede ancora insieme alla madre, facendo parte dello stato di famiglia della stessa (v. doc. 1), deve ritenersi maggiorenne economicamente non indipendente.
All'udienza del 9.10.2025, la parte attrice, a modifica delle conclusioni rassegnate con il ricorso introduttivo, ha domandato la conferma dell'assegno di mantenimento di euro 300,00 al mese stabilito in sede di separazione;
in subordine, ha domandato di disporre un assegno di mantenimento nell'importo ritenuto di giustizia.
Il Collegio ritiene che, avendo la parte attrice dichiarato in udienza: “(…) Non vedo dal tempo CP_1
della separazione, saranno passati almeno due anni. Neanche nostra figlia vede più il padre. Lui fa pagamenti di 300,00 come previsto nella sentenza di separazione in modo irregolare, nel senso che salta alcune mensilità” (v. verbale udienza 9.10.2025), avendo la stessa domandato, in subordine, di porre a carico del convenuto un assegno di mantenimento per la figlia maggiorenne economicamente non indipendente nell'importo ritenuto di giustizia, tenuto conto che la parte attrice non ha formulato alcuna istanza istruttoria diretta all'accertamento delle condizioni economiche e reddituali del convenuto dichiarato contumace, né ha depositato i propri estratti-conto da cui emergano i versamenti in ipotesi effettuati dal convenuto, insistendo per l'immediata rimessione della causa in decisione, non emergono, allo stato, elementi istruttori sufficienti per considerare tuttora congruo il contributo di euro
300,00 stabilito dal giudice della separazione.
Considerato, per contro, che la figlia è ancora convivente con la madre e non economicamente autosufficiente, e che il contributo paterno deve, comunque, assicurare una partecipazione, sia pure minima, ai bisogni ordinari della stessa, appare equo e proporzionato determinare, con decorrenza dalla comunicazione della presente sentenza, l'assegno nella misura di euro 250,00 al mese, importo ritenuto per prassi di questo Tribunale quale contributo minimo indispensabile per far fonte alle esigenze fondamentali di ogni figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie per la figlia in base al Protocollo di
4 questo Tribunale riportato in dispositivo, trattandosi del contributo adeguato alle esigenze della figlia ed al contempo coerente con il quadro probatorio disponibile.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento.
Le spese del presente giudizio vengono integralmente compensate tra le parti, avuto riguardo alla natura della controversia e alla parziale soccombenza della parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, Sezione Prima Civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, così decide:
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
presso il Consolato Generale di Spagna a Milano, in data 4.12.2012, atto n. 3621 e n. 1995;
[...]
pone a carico di , con decorrenza dalla comunicazione della presente Controparte_1
sentenza, l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia maggiorenne economicamente non indipendente, mediante versamento a , entro il 10 di ogni mese, a mezzo di Parte_1
bonifico bancario, dell'importo mensile di euro 250,00, importo annualmente rivalutabile con indici
Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, in base al Protocollo di questo Tribunale che si riporta:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario
Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie (ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo
5 volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l'anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES o DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in
Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori o enti analoghi – da contenersi entro una somma pari a euro 200,00 complessivi annui per ciascun figlio); c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la
Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola; d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensive di corso e lezioni pratiche); e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi;
compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 22.10.2025.
6 Il Presidente
Dott.ssa MA Concetta Elda Caprino
Il Giudice relatore
Dott.ssa IB MA AN
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa MA Concetta Elda Caprino Presidente
dott.ssa IB MA AN Giudice relatore dott.ssa Paola Gargantini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza del 9.10.2025, promossa da:
(C.F. ) nata nella FEDERAZIONE RUSSA il Parte_1 C.F._1
06/04/1982, rappresentata e difesa dell'avv. SERRANO' MARIA ed elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
attrice contro
(C.F. ) nato in [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2
convenuto contumace con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: Divorzio – Scioglimento
1 Conclusioni:
per , come da conclusioni precisate all'udienza del 9.10.2025; Parte_1
per il PUBBLICO MIISTERO, parere favorevole
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di divorzio
Dagli atti di causa risulta che e hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio presso il Consolato Generale di Spagna a Milano, in data 4.12.2012, atto n. 3621 e n. 1995
(matrimonio non trascritto nei registri dello Stato Civile).
I coniugi si separati giudizialmente con sentenza del Tribunale di Bergamo n. 2222/2024 del
26.09.2025, pubblicata il 04/12/2024, all'esito del giudizio iscritto al n. R.G. 2932/2021 (passata in giudicato, v. documenti in atti),
Dalla loro unione è nata la figlia in data 21/09/2007, maggiorenne economicamente non Per_1 indipendente.
Preliminarmente, si osserva che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, non osta alla statuizione sul vincolo la mancata trascrizione del matrimonio nei registri di stato civile per il fatto che il matrimonio celebrato all'estero dalle parti, entrambe aventi cittadinanza di altro Stato, anche se non trascritto nei registri dello stato civile italiano, ha piena rilevanza nel nostro ordinamento (ex art. 28 legge n. 218/95) e, comunque, “non vale ad escludere la giurisdizione del giudice italiano, in caso di domanda di divorzio tra cittadini stranieri, la circostanza che l'eventuale sentenza sarebbe improduttiva di effetti nel territorio della Repubblica, perché non suscettibile di annotazione nei registri dello stato civile nei quali il matrimonio non è stato mai trascritto” (v. Cass.
Civ., Sezioni Unite, n. 5292 del 28.10.1985), orientamento giurisprudenziale recentemente confermato anche dalla giurisprudenza di merito e, in particolare, dalla Corte di Appello di Milano, la quale, in materia di libertà di stato, ha affermato “ai fini della norma di cui all'art. 86 c.c. rileva anche il matrimonio del cittadino all'estero, ancorché non trascritto in Italia in quanto la trascrizione, in tale ipotesi, non riveste carattere costitutivo” (v. Corte di Appello Milano, n. 1823del 24/04/2019), nonché dal Tribunale Foggia, secondo il quale “la mancata trascrizione del matrimonio celebrato all'estero da cittadini stranieri non esclude la giurisdizione dello Stato italiano sulla domanda di separazione
e/o scioglimento del matrimonio, posto che - fatti salvi i limiti derivanti dal rispetto dell'ordine pubblico - il matrimonio che gli stranieri hanno celebrato nel loro Paese è efficace anche in Italia per
2 il rispetto delle relazioni internazionali e delle norme di diritto internazionale sancito dall' art. 10
Cost.” (v. Tribunale Foggia sez. I, 08/02/2023, n.358).
Ciò premesso, essendosi protratto lo stato di separazione tra le parti per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione tra le parti e avendo la parte costituita, anche in considerazione del comportamento processuale della controparte, dato atto che, da allora, non è ripresa la convivenza, né una comunione di vita, ritiene il Collegio che ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/1970 e successive modifiche (L. 55/2015) per lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti. Va pertanto emessa la richiesta pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti.
Sui provvedimenti economici
Venendo ora alle statuizioni economiche, giova premettere che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini della determinazione del contributo al mantenimento dei figli, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare, attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass. Sez. VI-I 28.3.2019 n. 8744, Cass.
Sez. VI- I 15.11.2016 n. 23263, Cass. Sez. I 6.6.2013 n. 14336, Cass. Sez. I 28.1.2011 n. 2098), ricostruzione che nel caso di specie ritiene il Tribunale di poter effettuare sulla base il materiale probatorio già agli atti. In relazione alla determinazione dei doveri di mantenimento dei genitori nei riguardi dei figli minori, deve evidenziarsi che a seguito della separazione personale e del divorzio
(nonché a seguito della cessazione della convivenza more uxorio dei genitori), la prole comune ha diritto ad un mantenimento economico tale da garantirgli un tenore di vita tendenzialmente corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'obbligo normativo di cui agli artt. 147, 148, 316- bis e 337-ter c.c. che impongono il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, ed obbligano i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese anche all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione, fin quando l'età dei figli lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (v. Cass., sez. VI, ord. del 18.09.2013 n. 21273). Il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto delle norme sopra richiamate, non soltanto dalle “rispettive sostanze”, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche
3 individuali, ma anche delle accertate potenzialità lavorative e reddituali (v. Cass., sez. I, del
24.04.2007, n. 9915). Peraltro, l'assenza di informazioni in ordine alle condizioni economiche del convenuto, considerata la dichiarazione di contumacia, non risulta essere ostativa al riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della prole, trattandosi di obbligo assolutamente ineludibile da parte dei genitori in virtù delle disposizioni di cui agli articoli 147,148 e 160 c.c.
Nel caso di specie, la figlia nata in data [...], ha raggiunto la maggiore età, con la Per_1 conseguenza che nessun provvedimento deve essere assunto da questo Tribunale con riguardo all'esercizio della responsabilità genitoriale. La figlia considerato che ha raggiunto la Per_1 maggiore età nel mese di settembre del 2025 e che risiede ancora insieme alla madre, facendo parte dello stato di famiglia della stessa (v. doc. 1), deve ritenersi maggiorenne economicamente non indipendente.
All'udienza del 9.10.2025, la parte attrice, a modifica delle conclusioni rassegnate con il ricorso introduttivo, ha domandato la conferma dell'assegno di mantenimento di euro 300,00 al mese stabilito in sede di separazione;
in subordine, ha domandato di disporre un assegno di mantenimento nell'importo ritenuto di giustizia.
Il Collegio ritiene che, avendo la parte attrice dichiarato in udienza: “(…) Non vedo dal tempo CP_1
della separazione, saranno passati almeno due anni. Neanche nostra figlia vede più il padre. Lui fa pagamenti di 300,00 come previsto nella sentenza di separazione in modo irregolare, nel senso che salta alcune mensilità” (v. verbale udienza 9.10.2025), avendo la stessa domandato, in subordine, di porre a carico del convenuto un assegno di mantenimento per la figlia maggiorenne economicamente non indipendente nell'importo ritenuto di giustizia, tenuto conto che la parte attrice non ha formulato alcuna istanza istruttoria diretta all'accertamento delle condizioni economiche e reddituali del convenuto dichiarato contumace, né ha depositato i propri estratti-conto da cui emergano i versamenti in ipotesi effettuati dal convenuto, insistendo per l'immediata rimessione della causa in decisione, non emergono, allo stato, elementi istruttori sufficienti per considerare tuttora congruo il contributo di euro
300,00 stabilito dal giudice della separazione.
Considerato, per contro, che la figlia è ancora convivente con la madre e non economicamente autosufficiente, e che il contributo paterno deve, comunque, assicurare una partecipazione, sia pure minima, ai bisogni ordinari della stessa, appare equo e proporzionato determinare, con decorrenza dalla comunicazione della presente sentenza, l'assegno nella misura di euro 250,00 al mese, importo ritenuto per prassi di questo Tribunale quale contributo minimo indispensabile per far fonte alle esigenze fondamentali di ogni figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie per la figlia in base al Protocollo di
4 questo Tribunale riportato in dispositivo, trattandosi del contributo adeguato alle esigenze della figlia ed al contempo coerente con il quadro probatorio disponibile.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento.
Le spese del presente giudizio vengono integralmente compensate tra le parti, avuto riguardo alla natura della controversia e alla parziale soccombenza della parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, Sezione Prima Civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, così decide:
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
presso il Consolato Generale di Spagna a Milano, in data 4.12.2012, atto n. 3621 e n. 1995;
[...]
pone a carico di , con decorrenza dalla comunicazione della presente Controparte_1
sentenza, l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia maggiorenne economicamente non indipendente, mediante versamento a , entro il 10 di ogni mese, a mezzo di Parte_1
bonifico bancario, dell'importo mensile di euro 250,00, importo annualmente rivalutabile con indici
Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, in base al Protocollo di questo Tribunale che si riporta:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario
Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie (ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo
5 volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l'anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES o DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in
Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori o enti analoghi – da contenersi entro una somma pari a euro 200,00 complessivi annui per ciascun figlio); c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la
Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola; d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensive di corso e lezioni pratiche); e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi;
compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 22.10.2025.
6 Il Presidente
Dott.ssa MA Concetta Elda Caprino
Il Giudice relatore
Dott.ssa IB MA AN
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