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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 28/11/2025, n. 1952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1952 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
I L T R I B U N A L E D I C A G L I A R I
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del dott. Antonio Angioi, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1903 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2018, proposta da
, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta Parte_1 elettronica certificata dell'avv. FR Narici, che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce alla citazione
OPPONENTE
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avv.
FR NT, che la rappresenta e difende per procura speciale con atto pubblico
OPPOSTA tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'opponente:
“Rassegna le seguenti conclusioni:
In via principale:
1. Prendere atto dell'accettazione della proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c. da parte del signor per l'importo complessivo di € 4.000,00, Parte_1 comprensivo di capitale e interessi;
2. Dichiarare cessata la materia del contendere in caso di accettazione della
1 proposta anche da parte di CP_1
In via subordinata:
3. Dichiarare che la somma dovuta a titolo di fatture non corrisposte è pari a €
3.048,48, così come riconosciuto dal gestore;
4. Dichiarare che, in forza dei pagamenti già corrisposti pari a € 1.787,09, il debito residuo del signor verso relativamente al capitale, è Pt_1 CP_1 di € 1.261,39;
5. Dichiarare che gli interessi moratori e di dilazione calcolati dal gestore, per
l'importo complessivo di € 2.944,90, sono manifestamente eccessivi e sproporzionati;
6. Considerata la fondatezza delle ragioni dell'opposizione all'ingiunzione di pagamento, dichiarare non dovuti gli interessi moratori e di dilazione calcolati oppure rimodularne significativamente l'importo in considerazione delle condizioni economiche del signor;
Pt_1
In via ulteriormente subordinata:
7. Disporre che il recupero degli interessi moratori e di dilazione avvenga successivamente alla conclusione del piano di rientro relativo al capitale, mediante pagamenti mensili di importo sostenibile per il debitore”.
Per l'opposta:
“Precisa che il piano di rientro approvato da in data 17/01/2024, CP_1 attualmente pendente, con pagamenti regolari, l'ultimo eseguito in data
18/04/2025, come da estratto conto del 13/05/2025, ha ad oggetto:
1. sorte capitale per euro 3.048,48 (già al netto di euro 64 versati a saldo della fattura per deposito cauzionale) da corrispondere in 48 rate e interessi di dilazione per euro
567,15 (totale euro 3.615,63). Si rileva che gli interessi di mora, che erano stati calcolati in euro 2.377,75, non sono ricompresi nella menzionata dilazione pendente e non sono mai stati richiesti, poiché, come si evince dall'estratto conto, non è stata emessa la corrispondente fattura. Ad oggi quindi controparte ha versato: euro 1.018,74 per sorte capitale, a fronte del dilazionato di euro 3.112,48 ed euro 285,08 a titolo d'interessi di dilazione (rate dal 18/04/2025 al
18/04/2025). Considerato quindi che, di fatto, la dilazione ha condizioni anche
2 più favorevoli rispetto alla proposta formulata dal Giudice in data 28/11/2024
(sorte capitale inferiore;
maggiori rate) e considerato, altresì, che controparte sta rispettando il piano di rientro, si chiede al Giudice di voler disporre rinvio per il perfezionamento delle trattative che consenta di verificare il regolare pagamento delle ulteriori rate e valutare se, ai fini transattivi, è possibile trovare un accordo sugli interessi da ritardato pagamento che, come detto, il gestore ad oggi non ha mai emesso e richiesto a controparte”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 28 febbraio 2018, ha convenuto in Parte_1 giudizio la ex art. 3 del R.D. n. 639 del 1910, in opposizione alla CP_1 ingiunzione fiscale n. 309/2018, emessa l'11 gennaio 2018 e notificata il 26 gennaio 2018, per il pagamento della somma di Euro 10.355,47, a titolo di corrispettivi della fornitura idrica ad uso domestico asseritamente non residenziale ubicata in Cagliari, via Castelli n. 13, in base a plurime fatture, emesse per consumi relativi a più annualità, dal 2004 al 2015, deducendo illegittimità dell'ingiunzione per carenza di potere ed inidoneità come titolo esecutivo, mancata risposta alle contestazioni e conseguente preclusione alla riscossione, errata applicazione della tariffa domestica non residente e prescrizione quinquennale del diritto e chiedendo, pertanto, annullarsi l'atto opposto ed accertarsi l'eventuale credito del gestore per la somma dovuta e non prescritta.
Si è costituita in giudizio la contestando il fondamento dei CP_1 motivi e concludendo per il rigetto dell'opposizione ovvero, in subordine, per l'accertamento del credito vantato e per la condanna al pagamento in suo favore del debito così determinato.
La causa è stata istruita a mezzo di documenti.
In prossimità dell'udienza di discussione orale, le parti sono state autorizzate al deposito delle comparse conclusionali.
All'udienza del 19 novembre 2025, a seguito di discussione orale, durante la quale le parti hanno dichiarato di aver nelle more e di comune accordo determinato il capitale in Euro 3.048,48, la causa è stata tenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte, senza ulteriori termini.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I motivi di opposizione sono i seguenti.
1.1. Col primo motivo, si deduce illegittimità dell'ingiunzione per carenza di potere ed inidoneità come titolo esecutivo, in relazione allo speciale procedimento di cui al R.D. n. 639 del 1910, utilizzabile solo dalle pubbliche amministrazioni e funzionale alla iscrizione a ruolo, senza costituire strumento di riscossione coattiva.
1.2. Col secondo motivo, si deduce mancata risposta alle contestazioni e conseguente preclusione alla riscossione, censurando come pratica commerciale scorretta l'azione di recupero del credito in presenza di cause ostative ed in assenza di certezza, liquidità ed esigibilità del credito, in riferimento al reclamo interposto ed alla procedura di conciliazione avviata.
1.3. Col terzo motivo, si deduce errata applicazione della tariffa domestica non residente, lamentando l'ingiustificata quantificazione del credito e richiedendone il ricalcolo in base alla corretta tipologia tariffaria, in riferimento alla residenza dell'opponente da epoca anteriore nella stessa abitazione rifornita dal gestore.
1.4. Col quarto motivo, si deduce prescrizione del diritto ai corrispettivi della somministrazione nel termine quinquennale e fino al 31 dicembre 2012.
2. In via pregiudiziale, va escluso che sia integralmente cessata la materia del contendere: infatti, sebbene nel corso del processo, a seguito di una proposta conciliativa d'ufficio, poi rivista e corretta, ma non accettata in conformità, le parti abbiano dichiarato e documentato di aver raggiunto un accordo per la liquidazione del credito, determinandolo nella somma di Euro 3.048,48, per capitale, e dando atto del rispetto finora dei termini convenuti per il pagamento rateale del debito, fermo l'effetto estintivo verificatosi, il piano di dilazione prodotto in giudizio, con prima scadenza al 17 febbraio 2024 ed ultima scadenza al 17 gennaio 2028, oltre a non consentire l'ulteriore differimento della causa per tempi tanto lunghi e rimessi alla volontà delle parti, non comporta l'automatica caducazione dell'ingiunzione già emessa ed opposta, mai ritirata in autotutela dal gestore, sicché persiste la controversia intorno al residuo debito, in parte sul
4 capitale e, in ogni caso, sugli accessori, in riferimento agli interessi moratori ed agli interessi di dilazione, ai quali da ultimo è stata estesa la contestazione.
3. I primi due motivi, legati da comunanza di questioni, sono irrilevanti, in virtù del principio della ragione più liquida: infatti, l'atto opposto supera il confine del legittimo esercizio del potere ricognitivo del credito vantato, secondo le tariffe prestabilite, già solo relativamente alla determinazione del preciso ammontare del diritto fatto valere, per i motivi di seguito assunti a fondamento della decisione, a prescindere dalle questioni pregiudiziali sollevate dall'utente sulla regolarità del procedimento di riscossione coattiva preannunciato dal gestore del servizio idrico integrato, le quali non costituiscono la ragione più liquida, a questo punto, e non hanno concreta ed attuale rilevanza, ai fini del decidere, dal momento che l'eventuale accoglimento anche parziale dell'opposizione implica l'annullamento dell'ingiunzione.
4. Il quarto motivo, relativo all'eccezione preliminare di prescrizione parziale del diritto ai corrispettivi della fornitura d'acqua, è fondato.
4.1. In tema di prescrizione del credito del gestore verso l'utente del servizio idrico integrato, valgono i seguenti principi: a) il credito per la fornitura d'acqua, in relazione ai consumi di ciascun periodo, è assoggettato alla prescrizione breve nel termine quinquennale, ex art. 2948, n. 4, cod. civ. (Cass. n. 1442 del 2015); b) la prescrizione decorre per l'inerzia del titolare del diritto, a meno che si trovi nell'impossibilità legale di esercitarlo, alla quale si riferisce l'art. 2935 cod. civ., senza che abbia rilievo in generale l'impossibilità di fatto, come la difficoltà di liquidarlo (Cass. n. 6209 del 1999; conf. n. 15102 del 2024); c) secondo il disposto dell'art. 2943, comma 4, cod. civ., l'interruzione da parte del titolare del diritto presuppone necessariamente la ricezione di un atto che valga a costituire in mora il debitore, e non già la sua mera formazione, in quanto atto giuridico a carattere recettizio (Cass. n. 27412 del 2021); d) ai fini della costituzione in mora, non è condizione necessaria la liquidità del credito, non vigendo nel nostro ordinamento il principio romanistico in illiquidis non fit mora (Cass. n. 10599 del
2021).
4.2. Nella specie, per il periodo più remoto, non è stato allegato né provato
5 il recapito di alcuna richiesta di pagamento anteriore alla diffida ad adempiere del
2 luglio 2015, spedita a mezzo di raccomandata e ricevuta il 22 luglio 2015, in riferimento ai corrispettivi dei consumi per le annualità più risalenti del lunghissimo arco di tempo controverso. Successivamente, in tempo utile ad interrompere la prescrizione, è stata notificata l'ingiunzione. Ne consegue che la prescrizione ben può operare in concreto fino al 21 luglio 2010, ultimo giorno coperto dalla causa estintiva, perché il termine decorre giorno per giorno dal momento della fornitura del servizio e l'interruzione è computabile nel quinquennio a ritroso dalla data di ricezione del primo atto interruttivo, senza che sia consentito spostare in avanti il dies a quo, per il solo fatto, imputabile al gestore, del ritardo nella rilevazione e nella fatturazione del conguaglio dei quantitativi somministrati all'utente.
5. Il terzo motivo, relativo alla liquidazione dei corrispettivi della fornitura d'acqua, è manifestamente fondato: nell'an, perché grava sul gestore, quale attore in senso sostanziale, l'onere di provare il presupposto per l'applicazione di una tariffa più onerosa di quella riservata ai residenti, e non sull'utente, che è convenuto in senso sostanziale, l'onere della prova di risiedere nell'abitazione raggiunta dal servizio idrico integrato o di avere richiesto, da data anteriore al periodo controverso, una variazione contrattuale rispetto ad una ipotetica previsione, nel contratto d'utenza, di uso domestico non residenziale;
nel quantum, perché la concorde determinazione dispensa il creditore dalla prova del credito nel suo preciso ammontare, stabilito in Euro 3.048,48. Al contempo, è pacifico il pagamento rateale eseguito nel corso del processo dall'utente, per l'importo complessivo di Euro 1.787,09. Il debito verso il gestore, essendosi ridotto nella stessa misura, ammonta alla minor somma di Euro 1.261,39.
Pertanto, resta così accertata la esistenza ed entità del diritto fatto valere in via di ingiunzione, nei limiti stabiliti.
6. La domanda di accertamento negativo del credito, in base alle eccezioni accolte, è parzialmente fondata, con riguardo alla eccedenza rispetto alla somma dovuta;
è inammissibile, invece, in quanto preclusa, la modifica della domanda in senso ampliativo al fine di ricomprendervi gli interessi moratori e quelli di
6 dilazione, non liquidati nell'atto opposto e non contestati nella citazione in opposizione, bensì liquidati nel sopravvenuto piano di rientro e contestati nelle precisate conclusioni.
7. La domanda riconvenzionale subordinata di condanna al pagamento, invece, è tardiva ed inammissibile.
7.1. Secondo la prevalente giurisprudenza, il giudizio di opposizione all'ingiunzione emessa dalla pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 3 del R.D.
n. 639 del 1910, oggi ricondotto al rito ordinario, ai sensi dell'art. 32, comma 1, del D.Lgs. n. 150 del 2011, ha ad oggetto l'accertamento negativo della pretesa creditoria avanzata con il provvedimento impugnato, nel quale l'opponente assume la posizione di attore in senso formale, mentre l'amministrazione opposta assume quella di convenuta, acquistando i poteri processuali collegati a tale veste, ivi compreso quello di proporre domande riconvenzionali, nelle forme e nei termini all'uopo previsti, diversamente da quanto accade nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in cui la domanda giudiziale è proposta già col ricorso per ingiunzione, fin dalla prima fase del procedimento monitorio (cfr.
Cass. n. 3341 del 2009; n. 24040 del 2019).
7.2. Nella specie, la convenuta si è costituita in giudizio con la comparsa di risposta depositata il 18 giugno 2018, anziché almeno venti giorni prima dell'udienza di prima comparizione, fissata nella citazione per il 20 giugno 2018, ed è incorsa in decadenza, perciò, ai sensi degli artt. 166 e 167, secondo comma, cod. proc. civ., nel testo applicabile ratione temporis, rispetto alla facoltà di proporre domanda riconvenzionale di condanna al pagamento, in aggiunta al mero accertamento, già domandato dall'altra parte.
8. Conclusivamente, va annullata l'ingiunzione, per mancanza di esatta corrispondenza tra la minor somma dovuta e la somma ingiunta, ed accertato, per quanto di ragione, il credito residuo, a titolo di corrispettivi;
va dichiarata inammissibile, invece, la domanda riconvenzionale subordinata.
9. La soccombenza reciproca, desumibile dalla enorme differenza tra la somma richiesta e la somma riconosciuta, giustifica la compensazione delle spese di lite per intero.
7
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, respinta ogni contraria domanda ed eccezione:
1) annulla l'ingiunzione opposta;
2) dichiara la inesistenza, per intervenuta prescrizione, del diritto ai corrispettivi di servizio idrico integrato per il periodo più remoto e fino al 21 luglio 2010;
3) dichiara la inesistenza, per inesatta liquidazione, del diritto ai corrispettivi di servizio idrico integrato in eccedenza rispetto alla somma dovuta, pari a Euro
1.261,39, per il periodo dal 22 luglio 2010 fino al 28 ottobre 2015;
4) dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale subordinata;
5) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Cagliari, il 28 novembre 2025.
Il Giudice
(dott. Antonio Angioi)
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
I L T R I B U N A L E D I C A G L I A R I
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del dott. Antonio Angioi, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1903 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2018, proposta da
, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta Parte_1 elettronica certificata dell'avv. FR Narici, che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce alla citazione
OPPONENTE
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avv.
FR NT, che la rappresenta e difende per procura speciale con atto pubblico
OPPOSTA tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'opponente:
“Rassegna le seguenti conclusioni:
In via principale:
1. Prendere atto dell'accettazione della proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c. da parte del signor per l'importo complessivo di € 4.000,00, Parte_1 comprensivo di capitale e interessi;
2. Dichiarare cessata la materia del contendere in caso di accettazione della
1 proposta anche da parte di CP_1
In via subordinata:
3. Dichiarare che la somma dovuta a titolo di fatture non corrisposte è pari a €
3.048,48, così come riconosciuto dal gestore;
4. Dichiarare che, in forza dei pagamenti già corrisposti pari a € 1.787,09, il debito residuo del signor verso relativamente al capitale, è Pt_1 CP_1 di € 1.261,39;
5. Dichiarare che gli interessi moratori e di dilazione calcolati dal gestore, per
l'importo complessivo di € 2.944,90, sono manifestamente eccessivi e sproporzionati;
6. Considerata la fondatezza delle ragioni dell'opposizione all'ingiunzione di pagamento, dichiarare non dovuti gli interessi moratori e di dilazione calcolati oppure rimodularne significativamente l'importo in considerazione delle condizioni economiche del signor;
Pt_1
In via ulteriormente subordinata:
7. Disporre che il recupero degli interessi moratori e di dilazione avvenga successivamente alla conclusione del piano di rientro relativo al capitale, mediante pagamenti mensili di importo sostenibile per il debitore”.
Per l'opposta:
“Precisa che il piano di rientro approvato da in data 17/01/2024, CP_1 attualmente pendente, con pagamenti regolari, l'ultimo eseguito in data
18/04/2025, come da estratto conto del 13/05/2025, ha ad oggetto:
1. sorte capitale per euro 3.048,48 (già al netto di euro 64 versati a saldo della fattura per deposito cauzionale) da corrispondere in 48 rate e interessi di dilazione per euro
567,15 (totale euro 3.615,63). Si rileva che gli interessi di mora, che erano stati calcolati in euro 2.377,75, non sono ricompresi nella menzionata dilazione pendente e non sono mai stati richiesti, poiché, come si evince dall'estratto conto, non è stata emessa la corrispondente fattura. Ad oggi quindi controparte ha versato: euro 1.018,74 per sorte capitale, a fronte del dilazionato di euro 3.112,48 ed euro 285,08 a titolo d'interessi di dilazione (rate dal 18/04/2025 al
18/04/2025). Considerato quindi che, di fatto, la dilazione ha condizioni anche
2 più favorevoli rispetto alla proposta formulata dal Giudice in data 28/11/2024
(sorte capitale inferiore;
maggiori rate) e considerato, altresì, che controparte sta rispettando il piano di rientro, si chiede al Giudice di voler disporre rinvio per il perfezionamento delle trattative che consenta di verificare il regolare pagamento delle ulteriori rate e valutare se, ai fini transattivi, è possibile trovare un accordo sugli interessi da ritardato pagamento che, come detto, il gestore ad oggi non ha mai emesso e richiesto a controparte”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 28 febbraio 2018, ha convenuto in Parte_1 giudizio la ex art. 3 del R.D. n. 639 del 1910, in opposizione alla CP_1 ingiunzione fiscale n. 309/2018, emessa l'11 gennaio 2018 e notificata il 26 gennaio 2018, per il pagamento della somma di Euro 10.355,47, a titolo di corrispettivi della fornitura idrica ad uso domestico asseritamente non residenziale ubicata in Cagliari, via Castelli n. 13, in base a plurime fatture, emesse per consumi relativi a più annualità, dal 2004 al 2015, deducendo illegittimità dell'ingiunzione per carenza di potere ed inidoneità come titolo esecutivo, mancata risposta alle contestazioni e conseguente preclusione alla riscossione, errata applicazione della tariffa domestica non residente e prescrizione quinquennale del diritto e chiedendo, pertanto, annullarsi l'atto opposto ed accertarsi l'eventuale credito del gestore per la somma dovuta e non prescritta.
Si è costituita in giudizio la contestando il fondamento dei CP_1 motivi e concludendo per il rigetto dell'opposizione ovvero, in subordine, per l'accertamento del credito vantato e per la condanna al pagamento in suo favore del debito così determinato.
La causa è stata istruita a mezzo di documenti.
In prossimità dell'udienza di discussione orale, le parti sono state autorizzate al deposito delle comparse conclusionali.
All'udienza del 19 novembre 2025, a seguito di discussione orale, durante la quale le parti hanno dichiarato di aver nelle more e di comune accordo determinato il capitale in Euro 3.048,48, la causa è stata tenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte, senza ulteriori termini.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I motivi di opposizione sono i seguenti.
1.1. Col primo motivo, si deduce illegittimità dell'ingiunzione per carenza di potere ed inidoneità come titolo esecutivo, in relazione allo speciale procedimento di cui al R.D. n. 639 del 1910, utilizzabile solo dalle pubbliche amministrazioni e funzionale alla iscrizione a ruolo, senza costituire strumento di riscossione coattiva.
1.2. Col secondo motivo, si deduce mancata risposta alle contestazioni e conseguente preclusione alla riscossione, censurando come pratica commerciale scorretta l'azione di recupero del credito in presenza di cause ostative ed in assenza di certezza, liquidità ed esigibilità del credito, in riferimento al reclamo interposto ed alla procedura di conciliazione avviata.
1.3. Col terzo motivo, si deduce errata applicazione della tariffa domestica non residente, lamentando l'ingiustificata quantificazione del credito e richiedendone il ricalcolo in base alla corretta tipologia tariffaria, in riferimento alla residenza dell'opponente da epoca anteriore nella stessa abitazione rifornita dal gestore.
1.4. Col quarto motivo, si deduce prescrizione del diritto ai corrispettivi della somministrazione nel termine quinquennale e fino al 31 dicembre 2012.
2. In via pregiudiziale, va escluso che sia integralmente cessata la materia del contendere: infatti, sebbene nel corso del processo, a seguito di una proposta conciliativa d'ufficio, poi rivista e corretta, ma non accettata in conformità, le parti abbiano dichiarato e documentato di aver raggiunto un accordo per la liquidazione del credito, determinandolo nella somma di Euro 3.048,48, per capitale, e dando atto del rispetto finora dei termini convenuti per il pagamento rateale del debito, fermo l'effetto estintivo verificatosi, il piano di dilazione prodotto in giudizio, con prima scadenza al 17 febbraio 2024 ed ultima scadenza al 17 gennaio 2028, oltre a non consentire l'ulteriore differimento della causa per tempi tanto lunghi e rimessi alla volontà delle parti, non comporta l'automatica caducazione dell'ingiunzione già emessa ed opposta, mai ritirata in autotutela dal gestore, sicché persiste la controversia intorno al residuo debito, in parte sul
4 capitale e, in ogni caso, sugli accessori, in riferimento agli interessi moratori ed agli interessi di dilazione, ai quali da ultimo è stata estesa la contestazione.
3. I primi due motivi, legati da comunanza di questioni, sono irrilevanti, in virtù del principio della ragione più liquida: infatti, l'atto opposto supera il confine del legittimo esercizio del potere ricognitivo del credito vantato, secondo le tariffe prestabilite, già solo relativamente alla determinazione del preciso ammontare del diritto fatto valere, per i motivi di seguito assunti a fondamento della decisione, a prescindere dalle questioni pregiudiziali sollevate dall'utente sulla regolarità del procedimento di riscossione coattiva preannunciato dal gestore del servizio idrico integrato, le quali non costituiscono la ragione più liquida, a questo punto, e non hanno concreta ed attuale rilevanza, ai fini del decidere, dal momento che l'eventuale accoglimento anche parziale dell'opposizione implica l'annullamento dell'ingiunzione.
4. Il quarto motivo, relativo all'eccezione preliminare di prescrizione parziale del diritto ai corrispettivi della fornitura d'acqua, è fondato.
4.1. In tema di prescrizione del credito del gestore verso l'utente del servizio idrico integrato, valgono i seguenti principi: a) il credito per la fornitura d'acqua, in relazione ai consumi di ciascun periodo, è assoggettato alla prescrizione breve nel termine quinquennale, ex art. 2948, n. 4, cod. civ. (Cass. n. 1442 del 2015); b) la prescrizione decorre per l'inerzia del titolare del diritto, a meno che si trovi nell'impossibilità legale di esercitarlo, alla quale si riferisce l'art. 2935 cod. civ., senza che abbia rilievo in generale l'impossibilità di fatto, come la difficoltà di liquidarlo (Cass. n. 6209 del 1999; conf. n. 15102 del 2024); c) secondo il disposto dell'art. 2943, comma 4, cod. civ., l'interruzione da parte del titolare del diritto presuppone necessariamente la ricezione di un atto che valga a costituire in mora il debitore, e non già la sua mera formazione, in quanto atto giuridico a carattere recettizio (Cass. n. 27412 del 2021); d) ai fini della costituzione in mora, non è condizione necessaria la liquidità del credito, non vigendo nel nostro ordinamento il principio romanistico in illiquidis non fit mora (Cass. n. 10599 del
2021).
4.2. Nella specie, per il periodo più remoto, non è stato allegato né provato
5 il recapito di alcuna richiesta di pagamento anteriore alla diffida ad adempiere del
2 luglio 2015, spedita a mezzo di raccomandata e ricevuta il 22 luglio 2015, in riferimento ai corrispettivi dei consumi per le annualità più risalenti del lunghissimo arco di tempo controverso. Successivamente, in tempo utile ad interrompere la prescrizione, è stata notificata l'ingiunzione. Ne consegue che la prescrizione ben può operare in concreto fino al 21 luglio 2010, ultimo giorno coperto dalla causa estintiva, perché il termine decorre giorno per giorno dal momento della fornitura del servizio e l'interruzione è computabile nel quinquennio a ritroso dalla data di ricezione del primo atto interruttivo, senza che sia consentito spostare in avanti il dies a quo, per il solo fatto, imputabile al gestore, del ritardo nella rilevazione e nella fatturazione del conguaglio dei quantitativi somministrati all'utente.
5. Il terzo motivo, relativo alla liquidazione dei corrispettivi della fornitura d'acqua, è manifestamente fondato: nell'an, perché grava sul gestore, quale attore in senso sostanziale, l'onere di provare il presupposto per l'applicazione di una tariffa più onerosa di quella riservata ai residenti, e non sull'utente, che è convenuto in senso sostanziale, l'onere della prova di risiedere nell'abitazione raggiunta dal servizio idrico integrato o di avere richiesto, da data anteriore al periodo controverso, una variazione contrattuale rispetto ad una ipotetica previsione, nel contratto d'utenza, di uso domestico non residenziale;
nel quantum, perché la concorde determinazione dispensa il creditore dalla prova del credito nel suo preciso ammontare, stabilito in Euro 3.048,48. Al contempo, è pacifico il pagamento rateale eseguito nel corso del processo dall'utente, per l'importo complessivo di Euro 1.787,09. Il debito verso il gestore, essendosi ridotto nella stessa misura, ammonta alla minor somma di Euro 1.261,39.
Pertanto, resta così accertata la esistenza ed entità del diritto fatto valere in via di ingiunzione, nei limiti stabiliti.
6. La domanda di accertamento negativo del credito, in base alle eccezioni accolte, è parzialmente fondata, con riguardo alla eccedenza rispetto alla somma dovuta;
è inammissibile, invece, in quanto preclusa, la modifica della domanda in senso ampliativo al fine di ricomprendervi gli interessi moratori e quelli di
6 dilazione, non liquidati nell'atto opposto e non contestati nella citazione in opposizione, bensì liquidati nel sopravvenuto piano di rientro e contestati nelle precisate conclusioni.
7. La domanda riconvenzionale subordinata di condanna al pagamento, invece, è tardiva ed inammissibile.
7.1. Secondo la prevalente giurisprudenza, il giudizio di opposizione all'ingiunzione emessa dalla pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 3 del R.D.
n. 639 del 1910, oggi ricondotto al rito ordinario, ai sensi dell'art. 32, comma 1, del D.Lgs. n. 150 del 2011, ha ad oggetto l'accertamento negativo della pretesa creditoria avanzata con il provvedimento impugnato, nel quale l'opponente assume la posizione di attore in senso formale, mentre l'amministrazione opposta assume quella di convenuta, acquistando i poteri processuali collegati a tale veste, ivi compreso quello di proporre domande riconvenzionali, nelle forme e nei termini all'uopo previsti, diversamente da quanto accade nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in cui la domanda giudiziale è proposta già col ricorso per ingiunzione, fin dalla prima fase del procedimento monitorio (cfr.
Cass. n. 3341 del 2009; n. 24040 del 2019).
7.2. Nella specie, la convenuta si è costituita in giudizio con la comparsa di risposta depositata il 18 giugno 2018, anziché almeno venti giorni prima dell'udienza di prima comparizione, fissata nella citazione per il 20 giugno 2018, ed è incorsa in decadenza, perciò, ai sensi degli artt. 166 e 167, secondo comma, cod. proc. civ., nel testo applicabile ratione temporis, rispetto alla facoltà di proporre domanda riconvenzionale di condanna al pagamento, in aggiunta al mero accertamento, già domandato dall'altra parte.
8. Conclusivamente, va annullata l'ingiunzione, per mancanza di esatta corrispondenza tra la minor somma dovuta e la somma ingiunta, ed accertato, per quanto di ragione, il credito residuo, a titolo di corrispettivi;
va dichiarata inammissibile, invece, la domanda riconvenzionale subordinata.
9. La soccombenza reciproca, desumibile dalla enorme differenza tra la somma richiesta e la somma riconosciuta, giustifica la compensazione delle spese di lite per intero.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, respinta ogni contraria domanda ed eccezione:
1) annulla l'ingiunzione opposta;
2) dichiara la inesistenza, per intervenuta prescrizione, del diritto ai corrispettivi di servizio idrico integrato per il periodo più remoto e fino al 21 luglio 2010;
3) dichiara la inesistenza, per inesatta liquidazione, del diritto ai corrispettivi di servizio idrico integrato in eccedenza rispetto alla somma dovuta, pari a Euro
1.261,39, per il periodo dal 22 luglio 2010 fino al 28 ottobre 2015;
4) dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale subordinata;
5) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Cagliari, il 28 novembre 2025.
Il Giudice
(dott. Antonio Angioi)
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