Ordinanza cautelare 26 maggio 2021
Sentenza 11 aprile 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 11/04/2022, n. 589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 589 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/04/2022
N. 00589/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00703/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 703 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sulle figlie minori, rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore Centonze, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via G. Toma, n. 45;
contro
Ministero dell'Interno e Questura Lecce, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
del decreto del Questore della Provincia di Lecce prot. nr -OMISSIS-, notificato in data 20.4.2021, con cui è stato rifiutato il rilascio di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, con contestuale rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro autonomo di durata biennale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2022 la dott.ssa Anna Abbate e udito per la parte ricorrente il difensore avv.to S. Centonze;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L’extracomunitaria ricorrente (cittadina del Senegal), nella qualità indicata in epigrafe, con ricorso notificato il 29/04/2021 e depositato in giudizio il 05/05/2021, impugna il decreto prot. n. -OMISSIS-, notificato in data 20.4.2021, del Questore di Lecce, con cui è stata rigettata l’istanza presentata in data 14/12/2020 per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, per sé e per le due figlie minori, con contestuale rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro autonomo di durata biennale.
A sostegno del ricorso ha dedotto le seguenti censure:
1.- Sulla omessa produzione delle scritture contabili: Eccesso di potere, violazione e falsa applicazione dell’art. 26, 3° co., T.U. Imm. (D. Lgs. n. 286 del 1998) - Violazione del diritto al silenzio: Nemo tenetur se detegere.
2.- Sulla carenza del certificato di idoneità alloggiativa: eccesso di potere, violazione degli artt. 9 e 31 T.U. Imm. e falsa applicazione degli artt. 9, 29 T.U. Imm. e art. 16 Reg. att. T.U. Imm. (D.P.R. n. 394 del 1999).
3. Sulla insufficienza reddituale a causa della presenza delle figlie minori: eccesso di potere; violazione dell’art. 31 T.U. Imm. e falsa applicazione degli artt. 9 e 29 T.U. Imm. e 16 Reg. att. T.U. Imm.
4.- Violazione e falsa applicazione degli artt. 28 t.u. imm. e art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo (Legge n. 176 del 1991), nonché degli artt. 3, 10 e 31 Costituzione - Interpretazione incostituzionale o incostituzionalità degli artt. 9 T.U. Imm. e 16 Reg. att. T.U. Imm..
Dopo aver illustrato il fondamento giuridico della domanda di annullamento azionata, concludeva come sopra riportato.
Il 06/05/2021, si sono costituite in giudizio le Amministrazioni resistenti, con la difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, per resistere al ricorso, depositando un breve atto di costituzione formale.
Il 04/06/2021, parte resistente ha depositato in giudizio una memoria difensiva, chiedendo il rigetto dell’istanza cautelare nonché il rigetto del ricorso.
Ad esito alla Camera di Consiglio del 25/05/2021, con ordinanza cautelare n. 292 del 26/05/2021 (avverso la quale non risulta essere stato interposto appello), questa Sezione ha respinto la domanda cautelare di parte ricorrente con la seguente motivazione: “ Ritenuto, sul piano del periculum in mora (a parte ogni questione sulla sussistenza o meno del fumus boni iuris del ricorso), insussistente l’allegato danno grave e irreparabile, ove si consideri che, con il medesimo provvedimento gravato del 14 aprile 2021, è stato comunque rilasciato in favore di parte ricorrente un permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo della durata di due anni, nel mentre le ulteriori ragioni di pregiudizio allegate dalla parte ricorrente non sembrano apprezzabili favorevolmente ”.
Nella pubblica udienza del 22/02/2022, il difensore di parte ricorrente ha chiesto un provvedimento del Tribunale in ordine alle espressioni ritenute sconvenienti e offensive contenute nella memoria dell'Avvocatura erariale alla pagina 2, quindi la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
0. - Il ricorso è infondato nel merito e, pertanto, deve essere respinto.
1. - Occorre, anzitutto, evidenziare che il gravato decreto n. -OMISSIS- del Questore di Lecce, di rigetto dell’istanza presentata in data 14/12/2020 per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, risulta basato su molteplici ragioni ostative (c.d. provvedimento “plurimotivato”), ciascuna delle quali autonomamente idonea a sorreggerlo e che, << secondo il principio della c.d. motivazione minima sufficiente affermato da giurisprudenza consolidata (e condivisa da questo Collegio), “in caso di impugnazione giurisdizionale di determinazioni amministrative di segno negativo fondate su una pluralità di ragioni (ciascuna delle quali di per sé idonea a supportare la parte dispositiva del provvedimento), è sufficiente che una sola di esse resista al vaglio giurisdizionale perché il provvedimento nel suo complesso resti indenne dalle censure articolate ed il ricorso venga dichiarato infondato” (Consiglio di Stato, Sezione VI, 28 settembre 2012, n. 5152; in termini, ex multis, T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione III, 23 aprile 2018, n. 703; T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione III, 9 marzo 2016, n. 445), ovvero, “il rigetto delle censure proposte contro una di tali ragioni (e dunque l'accertamento di inattaccabilità della medesima) rende superfluo l'esame di quelle relative alle altre parti del provvedimento” (T.A.R. Brescia, sez. I, 15/11/2017, n. 1354, cit., che richiama, tra le altre, Consiglio di Stato, sez. VI, 18/10/2017 n. 4823 e Consiglio di Stato, sez. V, 14/6/2017 n. 2910) >> (T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione III, 7/05/2018, n. 780; in termini anche Consiglio di Stato, Sezione VI, 03/10/2017, n. 4581).
Premesso, dunque, che è autonomamente sufficiente a giustificare l’impugnato rigetto dell’istanza per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo anche uno soltanto dei motivi ostativi analiticamente evidenziati dalla P.A. a sostegno del rigetto predetto, il Tribunale ritiene sufficiente confutare in diritto il secondo e (in parte) il terzo motivo di gravame (con assorbimento delle restanti doglianze), essendo insuperabile, soprattutto, il motivo ostativo, evidenziato nel provvedimento di rigetto impugnato, incentrato sulla mancanza, nel concreto caso di specie, della certificazione comunale di idoneità alloggiativa (oltreché del requisito reddituale).
1.1. - In particolare, con il secondo ed il terzo motivo di gravame, - essenzialmente - si sostiene che parte ricorrente non avrebbe dovuto allegare alla richiesta di permesso UE anche il certificato di idoneità alloggiativa, né possedere un reddito pari (in tesi dell’Amministrazione resistente) ad € 15.000,00, in applicazione dei criteri di cui agli artt. 29, 3° co., T.U. Imm. e 16 Reg. att. T.U. Imm., come richiamati dall’art. 9 del D. Lgs. n. 286/1998 e ss.mm., in quanto i detti requisiti aggiuntivi alloggiativi e reddituali (in tesi) “ devono essere posseduti solo in caso di domanda di carta di soggiorno a seguito di ricongiungimento familiare ”, mentre, nel caso di specie, “ la ricorrente ha richiesto la carta di soggiorno per sé ai sensi dell’art. 9, prima ipotesi, e, per estensione, anche per le figlie minori conviventi ai sensi dell’art. 31 t.u. imm. ”.
Le predette censure, anche se suggestivamente formulate, non convincono.
Giova, anzitutto, richiamare:
- l’art. 9 (“ Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ”), comma 1, del D. Lgs. n. 286/1998 e ss.mm., secondo il quale « Lo straniero in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità, che dimostra la disponibilità di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale e, nel caso di richiesta relativa ai familiari, di un reddito sufficiente secondo i parametri indicati nell'articolo 29, comma 3, lettera b) e di un alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneità igienico-sanitaria accertati dall'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio, può chiedere al questore il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, per sé e per i familiari di cui all'articolo 29, comma 1 »;
- l’art. 29 (“ Ricongiungimento familiare ”), commi 1 e 3, del D. Lgs. n. 286/1998 e ss.mm., secondo il quale « 1. Lo straniero puo' chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:
a) coniuge non legalmente separato e di eta' non inferiore ai diciotto anni;
b) figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
c) figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidita' totale;
d) genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute » e «3. Salvo quanto previsto dall'articolo 29-bis, lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilità:
a) di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonchè di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali. Nel caso di un figlio di età inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori, è sufficiente il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà;
b) di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della meta' dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere. Per il ricongiungimento di due o piu' figli di eta' inferiore agli anni quattordici [ovvero per il ricongiungimento di due o piu' familiari dei titolari dello status di protezione sussidiaria] e' richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente »;
- l’art. 31 (“Disposizioni a favore dei minori ”), comma 1, del D. Lgs. n. 286/1998 e ss.mm., secondo il quale « Il figlio minore dello straniero con questo convivente e regolarmente soggiornante segue la condizione giuridica del genitore con il quale convive ovvero la piu' favorevole tra quelle dei genitori con cui convive. Il minore che risulta affidato ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, segue la condizione giuridica dello straniero al quale e' affidato, se piu' favorevole. Al minore e' rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento della maggiore eta' ovvero un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell'articolo 9. L'assenza occasionale e temporanea dal territorio dello Stato non esclude il requisito della convivenza ».
Ebbene, l’art. 9, comma 1, del D. Lgs. n. 286/1998 e ss.mm. distingue a seconda che lo straniero richieda un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo per sé, oppure che lo richieda per i familiari “ tout court ”, e non solo per i familiari ricongiunti, dovendosi intendere il rinvio all'articolo 29, comma 1, funzionale alla individuazione dei “familiari” per i quali un cittadino straniero può avanzare richiesta di permesso di soggiorno UE di lungo periodo (siano essi familiari ricongiunti o già conviventi).
Nel primo caso, è tenuto a dimostrare il possesso da almeno cinque anni di un permesso di soggiorno in corso di validità e di un reddito adeguato, secondo prefissati parametri; nel secondo caso, è tenuto a dimostrare, altresì, gli ulteriori requisiti alloggiativi e reddituali di cui all’art. 29, 3° co., T.U. Imm., che, in sostanza, prevede il possesso di un certificato di idoneità alloggiativa rilasciato dal Comune e di un reddito che aumenta proporzionalmente all’aumentare del numero dei familiari, secondo prefissati parametri.
La tesi di parte ricorrente - a ben vedere - risulta, quindi, contrastante con il testo letterale dell’art. 9 citato ( in claris non fit interpretatio ) e anche con la ratio dello stesso, tendente « a premiare situazioni di permanenza del tutto regolari e in possesso dei requisiti di stabilità e integrazione sociale e lavorativa » (T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione III, 17/03/2022, n. 420) dello straniero, che, nel caso di richiesta di un permesso di soggiorno UE per i “familiari”, deve, altresì, dimostrare di poter provvedere al sostentamento dei propri figli minori a carico e di avere un alloggio idoneo, secondo i parametri normativi previsti.
Peraltro, lo stesso art. 31 (“ Disposizioni a favore dei minori ”), comma 1, del D. Lgs. n. 286/1998 e ss.mm. rinvia all’art. 9 del D. Lgs. n. 286/1998 e ss.mm. per il rilascio al minore di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
1.2. - Sicchè, nella specie, la (incontestata) mancata produzione della certificazione alloggiativa, in disparte l’insufficienza del requisito reddituale dell’istante (del pari allegata nel provvedimento impugnato, ma contestata da parte ricorrente nella parte finale del terzo motivo del ricorso), risulta - già per sé - idonea a supportare la parte dispositiva del provvedimento di rigetto dell’istanza per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo per la ricorrente e per le due figlie minori.
2. - Per tutto quanto sopra sinteticamente illustrato, il ricorso deve essere respinto.
3. - In ordine alla richiesta del difensore di parte ricorrente (avanzata a verbale nella pubblica udienza del 22/02/2022) di un provvedimento del Tribunale in ordine alle espressioni ritenute sconvenienti e offensive contenute nella memoria dell'Avvocatura erariale alla pagina 2, il Collegio rileva quanto segue: « L’art. 89 c.p.c. così recita: “Negli scritti presentati e nei discorsi pronunciati davanti al giudice, le parti e i loro difensori non debbono usare espressioni sconvenienti od offensive. Il giudice, in ogni stato dell'istruzione, può disporre con ordinanza che si cancellino le espressioni sconvenienti od offensive e, con la sentenza che decide la causa, può inoltre assegnare alla persona offesa una somma a titolo di risarcimento del danno anche non patrimoniale sofferto, quando le espressioni offensive non riguardano l'oggetto della causa”.
La giurisprudenza (Cons. Stato, sez. IV, n. 293 del 2017; sez. V, n. 4169 del 2013; sez. III, n. 9707 del 2003; Cass. civ., sez. un., n. 2579 del 1988), ha chiarito che le espressioni sconvenienti od offensive consistono in tutte quelle frasi - attinenti o meno all'oggetto della controversia – che: i) superino il limite della correttezza e della convenienza processuale; ii) siano espresse nei riguardi dei soggetti presenti nel processo al fine di ledere il loro valore e i loro meriti; iii) violino i principi posti a tutela del rispetto e della dignità della persona umana e del decoro del procedimento (massimo davanti ad una giurisdizione superiore).
La violazione del divieto contemplato dalla norma in esame può dar luogo a due distinte sanzioni. La prima consiste nella cancellazione delle espressioni sconvenienti ed offensive sugli scritti prodotti in giudizio e dunque esaminabili dal giudice. La seconda consiste sia nella cancellazione che nel risarcimento del danno, anche non patrimoniale, se le frasi offensive non riguardano l'oggetto della causa. Tali provvedimenti possono essere o meno disposti dal giudice, sulla base di una valutazione discrezionale.
La norma in esame va letta unitamente al disposto di cui all'art. 598 del c.p., il quale dispone al primo comma, la non punibilità delle offese contenute negli scritti presentati o nei discorsi pronunciati dalle parti o dai loro patrocinatori nei procedimenti dinanzi all'Autorità giudiziaria, ovvero dinanzi a un'autorità amministrativa, quando le offese concernono l'oggetto della causa o del ricorso amministrativo » (Consiglio di Stato, Sezione IV, 06/04/2022, n. 2551).
Alla stregua di quanto sopra, il Tribunale ritiene che non vi siano espressioni effettivamente sconvenienti ed offensive nella memoria dell'Avvocatura erariale alla pagina 2, ma che trattasi di espressioni, concernenti l’oggetto della causa, che, nell’ambito di una sia pure aspra dialettica processuale, non superano il limite della correttezza e della convenienza processuale (“ Prende le mosse da tale assunto una incomprensibile, quanto irragionevole prospettazione argomentativa, causata da confusione e commistione tra situazioni fattuali ed istituti diversi, disciplinati da articoli di legge distinti”) e, pertanto, non dispone a riguardo alcun provvedimento ex art. 89 c.p.c..
4. - Sussistono i presupposti di legge (anche tenuto conto della novità delle questioni giuridiche trattate) per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Vista la richiesta dell'interessato e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, comma 1, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Anna Abbate, Referendario, Estensore
Giovanni Gallone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Abbate | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.