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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 02/12/2025, n. 6150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6150 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE 7^
riunita in camera di consiglio nella composizione di cui appresso:
dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere dott.ssa Lucia Minauro Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 4795 dell'anno 2022, vertente
TRA
(C.F.: , in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Eugenio
OS (C.F.: ), C.F._1
- APPELLANTE
E
(P. IVA: Controparte_1
), in persona del liquidatore p.t., rappresentata e difesa, P.IVA_2 congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti TR CO di AD (C.F.:
) ed NR MA (C.F.: ), C.F._2 C.F._3
- APPELLATA
OGGETTO: contratti bancari.
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate per l'udienza del 19 giugno
2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione notificato in data 23 gennaio 2018, la conveniva CP_1 Contr in giudizio la (d'ora in poi, anche “ ), Parte_1 chiedendo che venisse accertata la nullità dei contratti di conto corrente n.
6524/2005 e di anticipo fatture n. 34735107/1986 per difetto di forma, nonché
l'applicazione di interessi ultralegali non concordati e usurari, l'illegittima capitalizzazione degli stessi e l'addebito di c.m.s. non dovute in quanto indeterminate, e contestando inoltre l'addebito sul c/c di operazioni asseritamente mai ordinate, da meglio specificarsi in corso di causa, con conseguente condanna della banca alla ripetizione dell'indebito.
A sostegno della domanda deduceva:
- di essere titolare dei suddetti rapporti bancari;
Contr
- che la aveva richiesto ad essa istante il pagamento di euro 116.347,14, in virtù dei menzionati rapporti;
- che, tuttavia, i relativi contratti non sarebbero stati stipulati in forma scritta, mancando altresì la documentazione contabile attestante l'esposizione debitoria asserita dalla banca;
- che, pertanto, ai sensi dell'art. 119 t.u.b., aveva richiesto all'istituto di credito la copia dei contratti in parola e dei relativi estratti conto trimestrali dalla data di apertura del rapporto sino alla data della richiesta;
Contr
- che, alla luce del perdurante inadempimento della aveva richiesto e ottenuto dal tribunale un decreto monitorio portante l'ingiunzione nei confronti dell'istituto di credito a consegnare i suddetti documenti;
- di aver ricevuto dalla banca, in adempimento del suddetto decreto ingiuntivo, soltanto parte della documentazione richiesta, e segnatamente: copia della pagina n. 2 del contratto di c/c n. 6524/05 e relativi estratti conto con conteggi scalari dal 1° ottobre 2005 sino alla data dell'ingiunzione; copia di alcuni tabulati per il periodo corrente tra il 4 gennaio e il 30 settembre 2005; copia di una richiesta di anticipazione dietro cessione di credito senza indicazione alcuna di tassi e condizioni;
copia di alcune integrazioni di fideiussioni rilasciate in favore di essa attrice;
- che, dall'esame della documentazione parziale rilasciata, erano comunque emersi tutti i profili di invalidità di cui in premessa. Contr Nonostante la rituale notificazione dell'atto introduttivo, la rimaneva contumace.
2 All'esito della prima udienza di comparizione, il tribunale concedeva i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c.
Con la prima memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c., parte attrice individuava le singole operazioni di cui contestava la legittimità, indicando i relativi importi e specificando il quantum domandato.
Il Tribunale, pur ritenendo ammissibile tale integrazione in quanto mera emendatio libelli, onerava la ai sensi dell'art. 292 c.p.c., di notificare CP_1 alla convenuta contumace la detta memoria contenente la domanda integrata.
Tuttavia, la banca convenuta rimaneva contumace anche all'esito di tale notifica.
Espletata l'istruttoria del caso, con sentenza n. 8959/2022, pubblicata in data 12 ottobre 2022, l'adìto tribunale così provvedeva:
“Accoglie la domanda proposta dall'attrice nei confronti della convenuta e, dichiarata la nullità dei contratti oggetto di causa per assenza di forma scritta, condanna la al pagamento, in favore della Parte_1 società attrice, della somma di € 191.317,72 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Condanna la convenuta al pagamento, in favore degli avv.ti TR CO di
AD e NR MA, delle spese processuali che liquida in € 545,00 per spese ed € 8.450,00 per compensi, ai sensi del D.M. Giustizia 10.03.2014 n.
55 (pubblicato in G.U. il 02.04.2014), oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Pone le spese di ctu definitivamente a carico della convenuta”.
2. Il giudizio di appello Contr Con atto di appello notificato in data 10 novembre 2022, la ha proposto impugnazione avverso la predetta sentenza, convenendo in giudizio per l'udienza del 1° marzo 2023 la e formulando le seguenti conclusioni: CP_1
“In via preliminare
Sospendere la efficacia esecutiva della sentenza n. 8959/2022 emessa dal
Tribunale di Napoli in data 11 ottobre 2022 e pubblicata in data 12 ottobre 2022, per i motivi che sono stati illustrati nel presente atto di appello.
Nel merito
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Napoli, in riforma della sentenza appellata n.
8959/2022 emessa dal Tribunale di Napoli (proc. r.g. n. 3984/2018) in data 11 ottobre 2022 e pubblicata in data 12 ottobre 2022, non notificata meglio indicata in epigrafe, riformare la medesima con declaratoria di inammissibilità e/o tardività della nuova domanda formulata da parte attrice con memoria 183 VI comma n. 1
3 c.p.c. e con conseguente rintegrale riforma della decisione di primo grado anche in punto di ricalcolo del rapporto di conto corrente.
Il tutto con condanna di parte appellata al pagamento delle spese e competenze del giudizio”.
Con ordinanza emessa in data 24 gennaio 2023, la Corte ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Si è costituita la formulando le seguenti conclusioni: CP_1
“Alla luce delle suestese considerazioni in fatto ed in diritto, la scrivente difesa, conclude chiedendo preliminarmente la revoca dell'ordinanza del 24/01/2023 con la quale è stata sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza n. 8959/2022, non sussistendone i presupposti di legge, attesa la carenza di motivazione della predetta ordinanza in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'accoglimento dell'istanza ed in particolare in ordine alla sussistenza del periculum in mora.
Nel merito si chiede dichiarare inammissibile e/o comunque, in subordine, improcedibile, improponibile ed infondato in fatto e diritto l'appello promosso, con conseguente integrale conferma della sentenza n. 8959/2022 resa dal Tribunale di Napoli in data 11/10/2022, con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, ex art. 93 c.p.c., che all'uopo espressamene si dichiarano anticipatari”.
In data 20 giugno 2025, sciogliendo la riserva all'esito della celebrazione dell'udienza del 19 giugno 2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter
c.p.c., introdotto con d.lgs. 149/2022, ossia mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, la Corte ha riservato la causa in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
3. I motivi di appello Contr 3.1. Con il primo motivo di appello, lamenta l'insufficienza della motivazione contenuta nella sentenza impugnata, sostenendo che il giudice di prime cure non avrebbe spiegato le ragioni poste a fondamento della decisione adottata in ordine alla fondatezza della domanda proposta dalla correntista e avrebbe aderito, tra le ipotesi di calcolo formulate dal c.t.u., a quella più sfavorevole ad essa banca, senza però argomentare tale scelta.
Il motivo è infondato.
4 Secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, “il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico [...], esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte (o del difensore) che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive” (E plurimis: Cass. n. 9529/2024; Cass. n.
33742/2022; Cass. n. 1815/2015).
Nel caso di specie, il giudice di primo grado ha correttamente illustrato le ragioni e i criteri sulla cui base ha aderito all'ipotesi di calcolo del c.t.u. esponente un saldo finale di euro 191.317,72 a credito della correntista, senza incorrere in alcun vizio di motivazione.
In particolare, sul punto, dopo aver ribadito l'ammissibilità – alla luce dei più recenti orientamenti espressi dalla Cassazione – dell'“ampliamento” della domanda operato dalla CO.GE.D. con la prima memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c.,
e dopo aver accertato la nullità del contratto di conto corrente per difetto di forma scritta, il primo giudice spiega: “ne consegue che il saldo contabile va calcolato escludendo tutte quelle condizioni contrattuali che richiedono la pattuizione in forma scritta. Ne deriva altresì che la banca non ha diritto di calcolare gli interessi al tasso ultralegale, dovendosi computare gli interessi al tasso legale e non già al tasso sostitutivo di cui all'art. 117 TUB. Questi ultimi, infatti, possono applicarsi solo in presenza di contratti conclusi in forma scritta, mentre in assenza non può che applicarsi il solo tasso legale.
L'esclusione di tutti gli addebiti eseguiti sul conto, in quanto non supportati da una valida pattuizione negoziale, rende superfluo valutare tutte le altre contestazioni mosse dall'attrice relative alla validità della clausola di capitalizzazione degli interessi, delle cms, nonché del rispetto delle soglie di usura.
L'attrice ha affermato l'esistenza anche del rapporto di apertura di credito, ma non ha fornito la prova documentale dell'esistenza dell'affidamento, con la conseguenza che tutti i versamenti eseguiti anteriormente a tale data vanno considerati come solutori.
[...] Tenuto conto di tutti i criteri sopra illustrati, il saldo finale corretto del c/c alla data di proposizione della domanda è quello indicato dal ctu nella relazione alla
III ipotesi con un saldo finale di € 191.317,72 a credito della correntista”.
5 Contr A fronte di tale esauriente motivazione, la si è limitata a dedurre in maniera generica l'assenza di argomentazioni circa “la fondatezza della domanda avversaria e la legittimità della effettuata espunzione di tali rimesse in addebito”, sicché il primo motivo d'impugnazione deve essere respinto. Contr 3.2. Con il secondo motivo di appello, la censura la sentenza di primo grado, asserendo che il tribunale non avrebbe rilevato e dichiarato la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza dell'oggetto della domanda.
In particolare, il petitum risulterebbe assolutamente incerto con riferimento al punto n. 6 delle conclusioni formulate con l'atto di citazione, laddove la CP_1 ha chiesto “accertare e dichiarare la inesistenza di qualsivoglia credito da parte della banca convenuta nei confronti della Controparte_1 intendendosi la presente azione anche proposta quale azione di
[...] accertamento negativo del credito e di ripetizione di indebito, con espresso disconoscimento da parte della scrivente società di qualsivoglia importo indicato a debito sugli estratti conto che non risulti giustificato (grassetto dell'appellante) ed espressa contestazione del saldo iniziale degli estratti conto qualora diverso da zero o passivo”.
Secondo la ricostruzione dell'impugnante, la genericità di tale formulazione avrebbe inficiato l'intera domanda, impedendo l'esatta identificazione delle voci da ricomprendere nell'ambito dell'accertamento negativo del credito e dell'azione di ripetizione dell'indebito, con conseguente lesione del diritto di difesa di essa banca. Né, del resto, tale genericità sarebbe colmabile attraverso la lettura dell'atto introduttivo nel suo complesso o mediante la successiva memoria ex art. 183, co. 6, n. 1), c.p.c.
Il motivo è infondato.
Per costante giurisprudenza della Suprema Corte, “la nullità della citazione comminata dall'art. 164 c.p.c., comma 4, si produce solo quando risulti
"assolutamente" incerto l'oggetto della domanda, [...] il che postula una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l'identificazione dell'oggetto
[...] va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione” (Cass. n. 14071/2016; Cass. Sez. Un. n. 8077/2012).
In particolare, “l'interpretazione della domanda giudiziale va compiuta non solo nella sua letterale formulazione, ma anche nel sostanziale contenuto delle sue pretese, con riguardo alle finalità perseguite nel giudizio. Pertanto, non può ritenersi nulla la citazione per omessa determinazione dell'oggetto della domanda, essendo necessario, per simile valutazione, che il petitum sia del tutto
6 omesso o risulti assolutamente incerto, ipotesi che non ricorre quando il petitum sia individuabile attraverso un esame complessivo dell'atto, tenendo presente che, per esprimerlo, non occorre l'uso di formule sacramentali o solenni, poiché è sufficiente che esso risulti dal complesso delle espressioni usate dall'attore in qualunque parte dell'atto introduttivo” (Cass. n. 18783/2009).
È stato inoltre chiarito che “la nullità dell'atto di citazione può peraltro essere dichiarata soltanto nel caso in cui l'incertezza dell'oggetto della domanda investa il contenuto dell'atto nella sua interezza: qualora, viceversa, sia possibile individuare una o più domande sufficientemente determinate nei loro elementi essenziali, gli eventuali difetti relativi ad altre domande potranno comportare soltanto l'improponibilità di queste ultime, ma non la nullità della citazione nella sua interezza” (Cass. Sez. Un. n. 8077/2012).
In base ai suesposti principi, ritiene la Corte che nel caso in esame non ricorrano vizi di nullità dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
Dalla lettura complessiva delle 25 pagine di cui si compone l'atto di citazione emerge infatti in maniera chiara il petitum, consistente nell'accertamento dell'assenza di pattuizioni scritte con riferimento al rapporto di c/c n. 6524/2005 e al conto anticipi n. 34735107/1986, nel ricalcolo dei relativi saldi, nonché nella restituzione delle somme risultanti a credito dell'istante all'esito di tale operazione.
In ogni caso, va osservato che il difetto di determinatezza lamentato riguarderebbe il solo punto n. 6 delle conclusioni rassegnate in primo grado, sicché l'eventuale nullità di tale parte non potrebbe comunque estendersi al resto dell'atto e, segnatamente, ai punti in cui vengono domandati l'accertamento della nullità del contratto di conto corrente e della illegittimità delle operazioni effettuate sul conto stesso (punti nn. 1 a 5 e punto n. 7 delle conclusioni), nonché la conseguente ripetizione dell'indebito (punto n. 10 delle conclusioni).
3.3. Con il terzo motivo di appello, l'impugnante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il tribunale ha considerato ammissibile la “nuova” domanda introdotta con la prima memoria di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c.
Nello specifico, con tale atto la CO.GE.D. avrebbe contestato per la prima volta una serie di addebiti collegati ad operazioni dalla stessa ritenute illegittime, chiedendo pertanto la ripetizione delle relative somme.
Secondo la tesi propugnata dalla banca tale domanda sarebbe inammissibile, in quanto proposta in violazione dei limiti entro i quali la giurisprudenza di legittimità consente di modificare le domande già proposte, ai sensi dell'art. 183, co. 6, n.
1), c.p.c.
7 Il motivo è infondato.
In tema di mutamento quantitativo della domanda originaria, la Suprema Corte ha affermato che “la modificazione della domanda ammessa ex art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, per ciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali” (Cass. Sez. Un. n. 22404/2018;
Cass. n. 26782/2016).
In sostanza, il più recente orientamento avallato dalla giurisprudenza di legittimità pone l'accento, più che sulla valutazione relativa alla invarianza degli elementi oggettivi (petitum e causa petendi) della domanda modificata rispetto a quella iniziale, sulla verifica che la stessa inerisca alla medesima vicenda sostanziale sottoposta all'esame del giudice e che la domanda formulata con la memoria di cui all'art. 183, co. 6, n. 1), c.p.c. sia maggiormente idonea alla tutela dell'interesse perseguito dalla parte.
Si tratta, spiega la Corte, di un'interpretazione che “risulta maggiormente rispettosa dei principi di economia processuale e ragionevole durata del processo, in quanto non solo incide sulla durata del processo in cui la modificazione interviene ma influisce positivamente anche sui tempi della giustizia in generale, in quanto favorisce la soluzione della complessiva vicenda sostanziale sottoposta all'esame del giudice in un unico contesto, evitando la proliferazione dei processi” (Cass. Sez. Un. n. 24404/2018).
Tali considerazioni valgono non solo per le domande “modificate” ai sensi della norma in esame, ma – a maggior ragione – anche per le domande “precisate”, vale a dire “le stesse domande introduttive che non hanno subito modificazioni nei loro elementi identificativi, ma semplici precisazioni, per tali intendendosi tutti quegli interventi che non incidono sulla sostanza della domanda iniziale ma servono a meglio definirla, puntualizzarla, circostanziarla, chiarirla”.
Ebbene, nel caso di specie la CO.GE.D., dopo aver chiesto nell'atto introduttivo di “accertare e dichiarare la nullità [...] delle operazioni illegittimamente addebitate dalla banca sui conti, in assenza di specifiche disposizioni da parte della società” (v. punto n. 4 delle conclusioni), e di “condannare la banca convenuta al pagamento/restituzione in favore dell'istante a) delle somme illegittimamente addebitate sul conto corrente [...] che, fermo restando quanto indicato nella tabella A, facente parte del presente atto, ci si riserva di meglio quantificare in corso di causa” (v. punto n. 10 delle conclusioni), in sede di prima
8 memoria ex art. 183 c.p.c., si è limitata ad elencare in maniera dettagliata le singole operazioni contestate e i relativi importi, così circostanziando in maniera più puntuale il quantum già domandato.
Si tratta, all'evidenza, di un'attività di mera precisazione delle domande già formulate che non diminuisce le possibilità di difesa della controparte (peraltro rimasta contumace anche all'esito della notifica della suddetta memoria ex art. 183 c.p.c. disposta dal giudice di prime cure) e che deve pertanto ritenersi senz'altro consentita.
In definitiva, l'esperito gravame è completamente destituito di fondamento e va, pertanto, respinto, con conseguente integrale conferma della decisione impugnata.
4. Il regime delle spese
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, secondo il criterio generale dettato dall'art. 91, co. 1, c.p.c., e si liquidano, come da dispositivo, in un importo compreso tra i minimi e i medi tabellari previsti dal D.M.
n. 55/2014, nella nuova versione risultante a seguito delle modifiche apportate dal D.M. n. 147/2022, con riduzione della nota spese, che non si rivela proporzionata rispetto alla natura dell'affare ed alle questioni non particolarmente complesse oggetto del giudizio (ampiamente arate dalla giurisprudenza, oramai consolidata in materia), oltre che all'opera prestata dal difensore.
Visto l'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della di un ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1-bis del medesimo articolo per la proposta impugnazione, integralmente respinta.
P.Q.M.
La Corte di appello di Napoli – Sezione Civile 7^, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla avverso la Parte_1 sentenza n. 8959/2022 del Tribunale di Napoli, nell'ambito del procedimento n.
4795 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, pubblicata il 12 ottobre 2022, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
2) condanna la a rifondere alla Parte_1 [...] le spese del presente grado di Controparte_1 giudizio, che liquida in complessivi euro 9.160,00 per compenso professionale,
9 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, con attribuzione agli avv.ti
TR CO di AD ed NR MA, dichiaratisi antistatari;
3) visto l'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma del comma 1-bis dello stesso articolo.
Così deciso in Napoli, addì 23.10.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
(dott.ssa Lucia Minauro) (dott.ssa Aurelia D'Ambrosio)
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE 7^
riunita in camera di consiglio nella composizione di cui appresso:
dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere dott.ssa Lucia Minauro Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 4795 dell'anno 2022, vertente
TRA
(C.F.: , in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Eugenio
OS (C.F.: ), C.F._1
- APPELLANTE
E
(P. IVA: Controparte_1
), in persona del liquidatore p.t., rappresentata e difesa, P.IVA_2 congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti TR CO di AD (C.F.:
) ed NR MA (C.F.: ), C.F._2 C.F._3
- APPELLATA
OGGETTO: contratti bancari.
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate per l'udienza del 19 giugno
2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione notificato in data 23 gennaio 2018, la conveniva CP_1 Contr in giudizio la (d'ora in poi, anche “ ), Parte_1 chiedendo che venisse accertata la nullità dei contratti di conto corrente n.
6524/2005 e di anticipo fatture n. 34735107/1986 per difetto di forma, nonché
l'applicazione di interessi ultralegali non concordati e usurari, l'illegittima capitalizzazione degli stessi e l'addebito di c.m.s. non dovute in quanto indeterminate, e contestando inoltre l'addebito sul c/c di operazioni asseritamente mai ordinate, da meglio specificarsi in corso di causa, con conseguente condanna della banca alla ripetizione dell'indebito.
A sostegno della domanda deduceva:
- di essere titolare dei suddetti rapporti bancari;
Contr
- che la aveva richiesto ad essa istante il pagamento di euro 116.347,14, in virtù dei menzionati rapporti;
- che, tuttavia, i relativi contratti non sarebbero stati stipulati in forma scritta, mancando altresì la documentazione contabile attestante l'esposizione debitoria asserita dalla banca;
- che, pertanto, ai sensi dell'art. 119 t.u.b., aveva richiesto all'istituto di credito la copia dei contratti in parola e dei relativi estratti conto trimestrali dalla data di apertura del rapporto sino alla data della richiesta;
Contr
- che, alla luce del perdurante inadempimento della aveva richiesto e ottenuto dal tribunale un decreto monitorio portante l'ingiunzione nei confronti dell'istituto di credito a consegnare i suddetti documenti;
- di aver ricevuto dalla banca, in adempimento del suddetto decreto ingiuntivo, soltanto parte della documentazione richiesta, e segnatamente: copia della pagina n. 2 del contratto di c/c n. 6524/05 e relativi estratti conto con conteggi scalari dal 1° ottobre 2005 sino alla data dell'ingiunzione; copia di alcuni tabulati per il periodo corrente tra il 4 gennaio e il 30 settembre 2005; copia di una richiesta di anticipazione dietro cessione di credito senza indicazione alcuna di tassi e condizioni;
copia di alcune integrazioni di fideiussioni rilasciate in favore di essa attrice;
- che, dall'esame della documentazione parziale rilasciata, erano comunque emersi tutti i profili di invalidità di cui in premessa. Contr Nonostante la rituale notificazione dell'atto introduttivo, la rimaneva contumace.
2 All'esito della prima udienza di comparizione, il tribunale concedeva i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c.
Con la prima memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c., parte attrice individuava le singole operazioni di cui contestava la legittimità, indicando i relativi importi e specificando il quantum domandato.
Il Tribunale, pur ritenendo ammissibile tale integrazione in quanto mera emendatio libelli, onerava la ai sensi dell'art. 292 c.p.c., di notificare CP_1 alla convenuta contumace la detta memoria contenente la domanda integrata.
Tuttavia, la banca convenuta rimaneva contumace anche all'esito di tale notifica.
Espletata l'istruttoria del caso, con sentenza n. 8959/2022, pubblicata in data 12 ottobre 2022, l'adìto tribunale così provvedeva:
“Accoglie la domanda proposta dall'attrice nei confronti della convenuta e, dichiarata la nullità dei contratti oggetto di causa per assenza di forma scritta, condanna la al pagamento, in favore della Parte_1 società attrice, della somma di € 191.317,72 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Condanna la convenuta al pagamento, in favore degli avv.ti TR CO di
AD e NR MA, delle spese processuali che liquida in € 545,00 per spese ed € 8.450,00 per compensi, ai sensi del D.M. Giustizia 10.03.2014 n.
55 (pubblicato in G.U. il 02.04.2014), oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Pone le spese di ctu definitivamente a carico della convenuta”.
2. Il giudizio di appello Contr Con atto di appello notificato in data 10 novembre 2022, la ha proposto impugnazione avverso la predetta sentenza, convenendo in giudizio per l'udienza del 1° marzo 2023 la e formulando le seguenti conclusioni: CP_1
“In via preliminare
Sospendere la efficacia esecutiva della sentenza n. 8959/2022 emessa dal
Tribunale di Napoli in data 11 ottobre 2022 e pubblicata in data 12 ottobre 2022, per i motivi che sono stati illustrati nel presente atto di appello.
Nel merito
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Napoli, in riforma della sentenza appellata n.
8959/2022 emessa dal Tribunale di Napoli (proc. r.g. n. 3984/2018) in data 11 ottobre 2022 e pubblicata in data 12 ottobre 2022, non notificata meglio indicata in epigrafe, riformare la medesima con declaratoria di inammissibilità e/o tardività della nuova domanda formulata da parte attrice con memoria 183 VI comma n. 1
3 c.p.c. e con conseguente rintegrale riforma della decisione di primo grado anche in punto di ricalcolo del rapporto di conto corrente.
Il tutto con condanna di parte appellata al pagamento delle spese e competenze del giudizio”.
Con ordinanza emessa in data 24 gennaio 2023, la Corte ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Si è costituita la formulando le seguenti conclusioni: CP_1
“Alla luce delle suestese considerazioni in fatto ed in diritto, la scrivente difesa, conclude chiedendo preliminarmente la revoca dell'ordinanza del 24/01/2023 con la quale è stata sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza n. 8959/2022, non sussistendone i presupposti di legge, attesa la carenza di motivazione della predetta ordinanza in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'accoglimento dell'istanza ed in particolare in ordine alla sussistenza del periculum in mora.
Nel merito si chiede dichiarare inammissibile e/o comunque, in subordine, improcedibile, improponibile ed infondato in fatto e diritto l'appello promosso, con conseguente integrale conferma della sentenza n. 8959/2022 resa dal Tribunale di Napoli in data 11/10/2022, con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, ex art. 93 c.p.c., che all'uopo espressamene si dichiarano anticipatari”.
In data 20 giugno 2025, sciogliendo la riserva all'esito della celebrazione dell'udienza del 19 giugno 2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter
c.p.c., introdotto con d.lgs. 149/2022, ossia mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, la Corte ha riservato la causa in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
3. I motivi di appello Contr 3.1. Con il primo motivo di appello, lamenta l'insufficienza della motivazione contenuta nella sentenza impugnata, sostenendo che il giudice di prime cure non avrebbe spiegato le ragioni poste a fondamento della decisione adottata in ordine alla fondatezza della domanda proposta dalla correntista e avrebbe aderito, tra le ipotesi di calcolo formulate dal c.t.u., a quella più sfavorevole ad essa banca, senza però argomentare tale scelta.
Il motivo è infondato.
4 Secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, “il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico [...], esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte (o del difensore) che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive” (E plurimis: Cass. n. 9529/2024; Cass. n.
33742/2022; Cass. n. 1815/2015).
Nel caso di specie, il giudice di primo grado ha correttamente illustrato le ragioni e i criteri sulla cui base ha aderito all'ipotesi di calcolo del c.t.u. esponente un saldo finale di euro 191.317,72 a credito della correntista, senza incorrere in alcun vizio di motivazione.
In particolare, sul punto, dopo aver ribadito l'ammissibilità – alla luce dei più recenti orientamenti espressi dalla Cassazione – dell'“ampliamento” della domanda operato dalla CO.GE.D. con la prima memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c.,
e dopo aver accertato la nullità del contratto di conto corrente per difetto di forma scritta, il primo giudice spiega: “ne consegue che il saldo contabile va calcolato escludendo tutte quelle condizioni contrattuali che richiedono la pattuizione in forma scritta. Ne deriva altresì che la banca non ha diritto di calcolare gli interessi al tasso ultralegale, dovendosi computare gli interessi al tasso legale e non già al tasso sostitutivo di cui all'art. 117 TUB. Questi ultimi, infatti, possono applicarsi solo in presenza di contratti conclusi in forma scritta, mentre in assenza non può che applicarsi il solo tasso legale.
L'esclusione di tutti gli addebiti eseguiti sul conto, in quanto non supportati da una valida pattuizione negoziale, rende superfluo valutare tutte le altre contestazioni mosse dall'attrice relative alla validità della clausola di capitalizzazione degli interessi, delle cms, nonché del rispetto delle soglie di usura.
L'attrice ha affermato l'esistenza anche del rapporto di apertura di credito, ma non ha fornito la prova documentale dell'esistenza dell'affidamento, con la conseguenza che tutti i versamenti eseguiti anteriormente a tale data vanno considerati come solutori.
[...] Tenuto conto di tutti i criteri sopra illustrati, il saldo finale corretto del c/c alla data di proposizione della domanda è quello indicato dal ctu nella relazione alla
III ipotesi con un saldo finale di € 191.317,72 a credito della correntista”.
5 Contr A fronte di tale esauriente motivazione, la si è limitata a dedurre in maniera generica l'assenza di argomentazioni circa “la fondatezza della domanda avversaria e la legittimità della effettuata espunzione di tali rimesse in addebito”, sicché il primo motivo d'impugnazione deve essere respinto. Contr 3.2. Con il secondo motivo di appello, la censura la sentenza di primo grado, asserendo che il tribunale non avrebbe rilevato e dichiarato la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza dell'oggetto della domanda.
In particolare, il petitum risulterebbe assolutamente incerto con riferimento al punto n. 6 delle conclusioni formulate con l'atto di citazione, laddove la CP_1 ha chiesto “accertare e dichiarare la inesistenza di qualsivoglia credito da parte della banca convenuta nei confronti della Controparte_1 intendendosi la presente azione anche proposta quale azione di
[...] accertamento negativo del credito e di ripetizione di indebito, con espresso disconoscimento da parte della scrivente società di qualsivoglia importo indicato a debito sugli estratti conto che non risulti giustificato (grassetto dell'appellante) ed espressa contestazione del saldo iniziale degli estratti conto qualora diverso da zero o passivo”.
Secondo la ricostruzione dell'impugnante, la genericità di tale formulazione avrebbe inficiato l'intera domanda, impedendo l'esatta identificazione delle voci da ricomprendere nell'ambito dell'accertamento negativo del credito e dell'azione di ripetizione dell'indebito, con conseguente lesione del diritto di difesa di essa banca. Né, del resto, tale genericità sarebbe colmabile attraverso la lettura dell'atto introduttivo nel suo complesso o mediante la successiva memoria ex art. 183, co. 6, n. 1), c.p.c.
Il motivo è infondato.
Per costante giurisprudenza della Suprema Corte, “la nullità della citazione comminata dall'art. 164 c.p.c., comma 4, si produce solo quando risulti
"assolutamente" incerto l'oggetto della domanda, [...] il che postula una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l'identificazione dell'oggetto
[...] va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione” (Cass. n. 14071/2016; Cass. Sez. Un. n. 8077/2012).
In particolare, “l'interpretazione della domanda giudiziale va compiuta non solo nella sua letterale formulazione, ma anche nel sostanziale contenuto delle sue pretese, con riguardo alle finalità perseguite nel giudizio. Pertanto, non può ritenersi nulla la citazione per omessa determinazione dell'oggetto della domanda, essendo necessario, per simile valutazione, che il petitum sia del tutto
6 omesso o risulti assolutamente incerto, ipotesi che non ricorre quando il petitum sia individuabile attraverso un esame complessivo dell'atto, tenendo presente che, per esprimerlo, non occorre l'uso di formule sacramentali o solenni, poiché è sufficiente che esso risulti dal complesso delle espressioni usate dall'attore in qualunque parte dell'atto introduttivo” (Cass. n. 18783/2009).
È stato inoltre chiarito che “la nullità dell'atto di citazione può peraltro essere dichiarata soltanto nel caso in cui l'incertezza dell'oggetto della domanda investa il contenuto dell'atto nella sua interezza: qualora, viceversa, sia possibile individuare una o più domande sufficientemente determinate nei loro elementi essenziali, gli eventuali difetti relativi ad altre domande potranno comportare soltanto l'improponibilità di queste ultime, ma non la nullità della citazione nella sua interezza” (Cass. Sez. Un. n. 8077/2012).
In base ai suesposti principi, ritiene la Corte che nel caso in esame non ricorrano vizi di nullità dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
Dalla lettura complessiva delle 25 pagine di cui si compone l'atto di citazione emerge infatti in maniera chiara il petitum, consistente nell'accertamento dell'assenza di pattuizioni scritte con riferimento al rapporto di c/c n. 6524/2005 e al conto anticipi n. 34735107/1986, nel ricalcolo dei relativi saldi, nonché nella restituzione delle somme risultanti a credito dell'istante all'esito di tale operazione.
In ogni caso, va osservato che il difetto di determinatezza lamentato riguarderebbe il solo punto n. 6 delle conclusioni rassegnate in primo grado, sicché l'eventuale nullità di tale parte non potrebbe comunque estendersi al resto dell'atto e, segnatamente, ai punti in cui vengono domandati l'accertamento della nullità del contratto di conto corrente e della illegittimità delle operazioni effettuate sul conto stesso (punti nn. 1 a 5 e punto n. 7 delle conclusioni), nonché la conseguente ripetizione dell'indebito (punto n. 10 delle conclusioni).
3.3. Con il terzo motivo di appello, l'impugnante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il tribunale ha considerato ammissibile la “nuova” domanda introdotta con la prima memoria di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c.
Nello specifico, con tale atto la CO.GE.D. avrebbe contestato per la prima volta una serie di addebiti collegati ad operazioni dalla stessa ritenute illegittime, chiedendo pertanto la ripetizione delle relative somme.
Secondo la tesi propugnata dalla banca tale domanda sarebbe inammissibile, in quanto proposta in violazione dei limiti entro i quali la giurisprudenza di legittimità consente di modificare le domande già proposte, ai sensi dell'art. 183, co. 6, n.
1), c.p.c.
7 Il motivo è infondato.
In tema di mutamento quantitativo della domanda originaria, la Suprema Corte ha affermato che “la modificazione della domanda ammessa ex art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, per ciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali” (Cass. Sez. Un. n. 22404/2018;
Cass. n. 26782/2016).
In sostanza, il più recente orientamento avallato dalla giurisprudenza di legittimità pone l'accento, più che sulla valutazione relativa alla invarianza degli elementi oggettivi (petitum e causa petendi) della domanda modificata rispetto a quella iniziale, sulla verifica che la stessa inerisca alla medesima vicenda sostanziale sottoposta all'esame del giudice e che la domanda formulata con la memoria di cui all'art. 183, co. 6, n. 1), c.p.c. sia maggiormente idonea alla tutela dell'interesse perseguito dalla parte.
Si tratta, spiega la Corte, di un'interpretazione che “risulta maggiormente rispettosa dei principi di economia processuale e ragionevole durata del processo, in quanto non solo incide sulla durata del processo in cui la modificazione interviene ma influisce positivamente anche sui tempi della giustizia in generale, in quanto favorisce la soluzione della complessiva vicenda sostanziale sottoposta all'esame del giudice in un unico contesto, evitando la proliferazione dei processi” (Cass. Sez. Un. n. 24404/2018).
Tali considerazioni valgono non solo per le domande “modificate” ai sensi della norma in esame, ma – a maggior ragione – anche per le domande “precisate”, vale a dire “le stesse domande introduttive che non hanno subito modificazioni nei loro elementi identificativi, ma semplici precisazioni, per tali intendendosi tutti quegli interventi che non incidono sulla sostanza della domanda iniziale ma servono a meglio definirla, puntualizzarla, circostanziarla, chiarirla”.
Ebbene, nel caso di specie la CO.GE.D., dopo aver chiesto nell'atto introduttivo di “accertare e dichiarare la nullità [...] delle operazioni illegittimamente addebitate dalla banca sui conti, in assenza di specifiche disposizioni da parte della società” (v. punto n. 4 delle conclusioni), e di “condannare la banca convenuta al pagamento/restituzione in favore dell'istante a) delle somme illegittimamente addebitate sul conto corrente [...] che, fermo restando quanto indicato nella tabella A, facente parte del presente atto, ci si riserva di meglio quantificare in corso di causa” (v. punto n. 10 delle conclusioni), in sede di prima
8 memoria ex art. 183 c.p.c., si è limitata ad elencare in maniera dettagliata le singole operazioni contestate e i relativi importi, così circostanziando in maniera più puntuale il quantum già domandato.
Si tratta, all'evidenza, di un'attività di mera precisazione delle domande già formulate che non diminuisce le possibilità di difesa della controparte (peraltro rimasta contumace anche all'esito della notifica della suddetta memoria ex art. 183 c.p.c. disposta dal giudice di prime cure) e che deve pertanto ritenersi senz'altro consentita.
In definitiva, l'esperito gravame è completamente destituito di fondamento e va, pertanto, respinto, con conseguente integrale conferma della decisione impugnata.
4. Il regime delle spese
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, secondo il criterio generale dettato dall'art. 91, co. 1, c.p.c., e si liquidano, come da dispositivo, in un importo compreso tra i minimi e i medi tabellari previsti dal D.M.
n. 55/2014, nella nuova versione risultante a seguito delle modifiche apportate dal D.M. n. 147/2022, con riduzione della nota spese, che non si rivela proporzionata rispetto alla natura dell'affare ed alle questioni non particolarmente complesse oggetto del giudizio (ampiamente arate dalla giurisprudenza, oramai consolidata in materia), oltre che all'opera prestata dal difensore.
Visto l'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della di un ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1-bis del medesimo articolo per la proposta impugnazione, integralmente respinta.
P.Q.M.
La Corte di appello di Napoli – Sezione Civile 7^, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla avverso la Parte_1 sentenza n. 8959/2022 del Tribunale di Napoli, nell'ambito del procedimento n.
4795 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, pubblicata il 12 ottobre 2022, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
2) condanna la a rifondere alla Parte_1 [...] le spese del presente grado di Controparte_1 giudizio, che liquida in complessivi euro 9.160,00 per compenso professionale,
9 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, con attribuzione agli avv.ti
TR CO di AD ed NR MA, dichiaratisi antistatari;
3) visto l'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma del comma 1-bis dello stesso articolo.
Così deciso in Napoli, addì 23.10.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
(dott.ssa Lucia Minauro) (dott.ssa Aurelia D'Ambrosio)
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