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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 24/10/2025, n. 1061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1061 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 3674/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente Rel.
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
C.F. , nato a [...], il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Via Eleonora Duse 69/22, Genova (GE) ed elettivamente domiciliato presso e nello studio degli Avv.
NA ZO (C.F e OB ON (C.F. ) che C.F._2 C.F._3 lo rappresentano e difendono, come da procura in atti
E
C.F. nata a [...], il [...], residente in [...] C.F._4
San Pio X 13/16, Genova (GE), elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Stefania
Sardano del Foro di Genova (C.F. e dall'Avv. Daniela Persico (C.F.: C.F._5
, che la rappresentano e difendono, come da procura in atti C.F._6
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordatele in sede di ricorso introduttivo ed hanno rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Genova (GE) il 21/06/2009 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati consensualmente come da verbale di udienza del 10.05.2021 omologato con decreto n.3201/2021 del 26.05.2021 emesso dal Tribunale di Genova, e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n. 898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la cessazione degli effetti civile del matrimonio contratto in Genova (GE) il 21.06.2009 dai Signori e Parte_1 Parte_2
[...] le seguenti condizioni essenziali relative agli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1) La casa coniugale, in comproprietà tra i coniugi, sita in Genova via san Pio X 13 interno 16 rimane assegnata alla sig.ra che l'abiterà con i figli. Le spese di amministrazione ordinaria CP_1 dell'immobile saranno a carico della sig.ra mentre le spese straordinarie rimangono a carico per CP_1 il 50% di ciascun proprietario.
2) Il posto auto condominiale connesso alla proprietà dell'immobile di Genova Via Pio X rimane nella disponibilità di entrambi i proprietari, che potranno utilizzarlo con l'auto di loro proprietà.
3) I figli minori e sono affidati in modalità condivisa ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2 collocazione abitativa prevalente presso la madre e staranno con ciascun genitore con le modalità già stabilite nell'accordo di separazione.
4) Il padre potrà stare con i figli ogni qualvolta lo desideri, previo accordo con la madre e nel rispetto degli impegni scolatici ed extrascolastici, in ogni caso avrà diritto a trascorrere con i figli:
• due giorni a settimana con pernottamento dall'uscita di scuola sino al giorno successivo, quando li accompagnerà alla scuola stessa, e che verranno concordati dai coniugi a settembre di ogni anno tenendo conto dell'orario di lavoro della sig.ra ; in caso di mancato accordo, CP_1
i giorni suddetti vengo fissati il mercoledì ed il giovedì;
• a fine settimana alternati dal sabato mattina sino al lunedì mattina quando li riaccompagnerà
a scuola;
• con riguardo alle vacanze estive, i figli e trascorreranno Per_1 Per_2 alternativamente con i genitori 15 giorni consecutivi, previo accordo di entrambi, da individuarsi ogni anno entro la fine del mese di maggio;
• le festività civili e/o religiose saranno alternate;
• i figli trascorreranno le festività religiose e civili calendarizzate (Pasqua, Lunedì dell'Angelo,
25 Aprile, 1° maggio, 2 Giugno, 1 Novembre, 8 dicembre), secondo il criterio dell'alternanza;
• in caso di impedimento a trascorrere le giornate con i figli, i genitori preferiranno l'affidamento all'altro genitore piuttosto che quello a terzi, previo congruo avviso.
Nell'ipotesi di impossibilità dell'altro coniuge i genitori si autorizzano vicendevolmente ad affidare i minori a terzi;
• al termine del periodo scolastico (indicativamente 10 giungo di ogni anno) i figli verranno tenuti dal padre per due giorni a settimana da concordarsi. In alternativa, i genitori sceglieranno di comune accordo un centro estivo e/o una baby sitter in grado di accudire i bambini, la spesa per quest'ultima verrà sostenuta per intero al genitore che ne farà richiesta.
5) In considerazione della situazione economico-patrimoniale dei genitori, e delle disposizioni in materia di assegno unico e universale, le parti concordano che, a titolo di contributo nel mantenimento dei due figli, il padre versi alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile totale di Euro
300,00, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT base giugno 2025;
6) Le parti concordano che la sig.ra provvederà a richiedere e, tratterrà in via esclusiva, l'intero CP_1 importo dell'assegno unico e universale. Ove necessario, il sig. si impegna a porre in essere Pt_1 tutti gli adempimenti utili a consentire l'integrale accredito (anche per la sua quota di competenza) in capo alla madre dell'assegno erogato. Eventuali ulteriori detrazioni riconosciute a qualunque titolo per i figli verranno suddivise tra i genitori al 50%;
7) i genitori suddivideranno tra loro, in ragione del 50% ciascuno, le spese straordinarie per i figli, nei termini e nei modi di cui al verbale del 15.9.2016 di Codesto Tribunale – IV^ Sezione Civile e, più specificatamente:
SPESE SANITARIE NON richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso)
1. Spese per visite specialistiche e trattamenti sanitari prescritti dal medico curante erogati dal
SSN
2. Spese per accertamenti e trattamenti sanitari non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale e prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia);
3. spese per interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche
4. spese per cure dentistiche presso strutture pubbliche;
5. spese per acquisto di farmaci prescritti dal medico;
6. spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN, in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato
7. esborsi per partecipazione alla spesa sanitaria (tickets sanitari)
8. spese sanitarie urgenti richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa per il rimborso):
1. spese per cure odontoiatriche private, ortodontiche private, oculistiche private;
cure termali e fisioterapiche non prescritte dal medico curante;
interventi chirurgici presso strutture private, cicli di psicoterapia e logopedia;
2. spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ausili, protesi quali apparecchio ortodontico, occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.);
SPESE SCOLASTICHE
NON richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso):
1. tasse scolastiche e in genere spese per l'iscrizione e la frequenza per la scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado) relative a istituti pubblici (scuole statali e comunali)
2. tasse universitarie e spese di iscrizione imposte da atenei pubblici fino all'ultimo anno della durata legale del corso;
3. spese per libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno per le scuole sopra indicate;
4. spese per partecipazione a gite scolastiche (e viaggi di istruzione) senza pernottamento;
5. spese per acquisto di titoli di viaggio per il trasporto pubblico (compresi gli scuolabus organizzati dalla scuola) necessari per la frequenza scolastica e/o universitaria richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso):
1. tasse scolastiche e in genere spese per l'iscrizione e la frequenza nonché eventuali rette per la scuola dell'infanzia, la scuola primaria, la scuola secondaria di primo grado e la scuola secondaria di secondo grado) imposte da istituti privati
2. tasse universitarie e in genere spese per l'iscrizione e la frequenza imposte da
Atenei privati
3. spese per corsi di specializzazione postuniversitari o successivi alla scuola secondaria superiore;
4. spese per partecipazione a gite scolastiche (e viaggi di istruzione) con pernottamento;
5. spese per corsi di recupero e lezioni private;
6. costi per l'alloggio presso la sede universitaria. (e relative utenze)
7. costi per la frequenza del cd. pre-scuola
8. costi per la frequenza del cd. doposcuola
9. costi relativi a corsi extracurricolari a pagamento organizzati dagli istituti scolastici;
SPESE EXTRASCOLASTICHE
NON richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso):
Spese per il conseguimento della patente di guida B richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso):
1. spese per corsi di istruzione, attività sportive anche a livello agonistico, ricreative e ludiche
(di svago) (artistiche) e pertinenti attrezzature;
(e spese di iscrizione); corsi musicali ed acquisto del relativo strumento;
centro estivo;
gruppo estivo,
2. spese per corsi di lingua o attività artistiche (disegno, pittura),
3. spese per corsi di informatica,
4. spese per viaggi e vacanze trascorse senza i genitori.
5. spese relative all'utilizzo (assicurazione e tassa di proprietà) e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, autovettura, ciclomotore, motociclo).
8) A fronte della presente regolamentazione, che tiene conto degli accordi già raggiunti, le parti dichiarano di nulla avere più a pretendere l'una nei confronti dell'altra per qualsivoglia ragione azione o titolo in relazione al pregresso rapporto matrimoniale, e di aver risolto ogni questione attinente il periodo di convivenza matrimoniale e di separazione legale.
9) Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e pertanto rinunciano ad ogni assegno divorzile a loro favore. 10) Le parti si autorizzano reciprocamente il rilascio e/o rinnovo di documenti validi per l'espatrio anche per i figli.
Le spese della presente procedura sono compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2009,
Numero 242, Parte II, Serie A, Uff.1) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Genova, così deciso alla camera di consiglio del 17 ottobre 2025
Il Presidente Relatore
Dott. Domenico Pellegrini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente Rel.
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
C.F. , nato a [...], il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Via Eleonora Duse 69/22, Genova (GE) ed elettivamente domiciliato presso e nello studio degli Avv.
NA ZO (C.F e OB ON (C.F. ) che C.F._2 C.F._3 lo rappresentano e difendono, come da procura in atti
E
C.F. nata a [...], il [...], residente in [...] C.F._4
San Pio X 13/16, Genova (GE), elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Stefania
Sardano del Foro di Genova (C.F. e dall'Avv. Daniela Persico (C.F.: C.F._5
, che la rappresentano e difendono, come da procura in atti C.F._6
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordatele in sede di ricorso introduttivo ed hanno rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Genova (GE) il 21/06/2009 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati consensualmente come da verbale di udienza del 10.05.2021 omologato con decreto n.3201/2021 del 26.05.2021 emesso dal Tribunale di Genova, e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n. 898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la cessazione degli effetti civile del matrimonio contratto in Genova (GE) il 21.06.2009 dai Signori e Parte_1 Parte_2
[...] le seguenti condizioni essenziali relative agli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1) La casa coniugale, in comproprietà tra i coniugi, sita in Genova via san Pio X 13 interno 16 rimane assegnata alla sig.ra che l'abiterà con i figli. Le spese di amministrazione ordinaria CP_1 dell'immobile saranno a carico della sig.ra mentre le spese straordinarie rimangono a carico per CP_1 il 50% di ciascun proprietario.
2) Il posto auto condominiale connesso alla proprietà dell'immobile di Genova Via Pio X rimane nella disponibilità di entrambi i proprietari, che potranno utilizzarlo con l'auto di loro proprietà.
3) I figli minori e sono affidati in modalità condivisa ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2 collocazione abitativa prevalente presso la madre e staranno con ciascun genitore con le modalità già stabilite nell'accordo di separazione.
4) Il padre potrà stare con i figli ogni qualvolta lo desideri, previo accordo con la madre e nel rispetto degli impegni scolatici ed extrascolastici, in ogni caso avrà diritto a trascorrere con i figli:
• due giorni a settimana con pernottamento dall'uscita di scuola sino al giorno successivo, quando li accompagnerà alla scuola stessa, e che verranno concordati dai coniugi a settembre di ogni anno tenendo conto dell'orario di lavoro della sig.ra ; in caso di mancato accordo, CP_1
i giorni suddetti vengo fissati il mercoledì ed il giovedì;
• a fine settimana alternati dal sabato mattina sino al lunedì mattina quando li riaccompagnerà
a scuola;
• con riguardo alle vacanze estive, i figli e trascorreranno Per_1 Per_2 alternativamente con i genitori 15 giorni consecutivi, previo accordo di entrambi, da individuarsi ogni anno entro la fine del mese di maggio;
• le festività civili e/o religiose saranno alternate;
• i figli trascorreranno le festività religiose e civili calendarizzate (Pasqua, Lunedì dell'Angelo,
25 Aprile, 1° maggio, 2 Giugno, 1 Novembre, 8 dicembre), secondo il criterio dell'alternanza;
• in caso di impedimento a trascorrere le giornate con i figli, i genitori preferiranno l'affidamento all'altro genitore piuttosto che quello a terzi, previo congruo avviso.
Nell'ipotesi di impossibilità dell'altro coniuge i genitori si autorizzano vicendevolmente ad affidare i minori a terzi;
• al termine del periodo scolastico (indicativamente 10 giungo di ogni anno) i figli verranno tenuti dal padre per due giorni a settimana da concordarsi. In alternativa, i genitori sceglieranno di comune accordo un centro estivo e/o una baby sitter in grado di accudire i bambini, la spesa per quest'ultima verrà sostenuta per intero al genitore che ne farà richiesta.
5) In considerazione della situazione economico-patrimoniale dei genitori, e delle disposizioni in materia di assegno unico e universale, le parti concordano che, a titolo di contributo nel mantenimento dei due figli, il padre versi alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile totale di Euro
300,00, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT base giugno 2025;
6) Le parti concordano che la sig.ra provvederà a richiedere e, tratterrà in via esclusiva, l'intero CP_1 importo dell'assegno unico e universale. Ove necessario, il sig. si impegna a porre in essere Pt_1 tutti gli adempimenti utili a consentire l'integrale accredito (anche per la sua quota di competenza) in capo alla madre dell'assegno erogato. Eventuali ulteriori detrazioni riconosciute a qualunque titolo per i figli verranno suddivise tra i genitori al 50%;
7) i genitori suddivideranno tra loro, in ragione del 50% ciascuno, le spese straordinarie per i figli, nei termini e nei modi di cui al verbale del 15.9.2016 di Codesto Tribunale – IV^ Sezione Civile e, più specificatamente:
SPESE SANITARIE NON richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso)
1. Spese per visite specialistiche e trattamenti sanitari prescritti dal medico curante erogati dal
SSN
2. Spese per accertamenti e trattamenti sanitari non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale e prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia);
3. spese per interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche
4. spese per cure dentistiche presso strutture pubbliche;
5. spese per acquisto di farmaci prescritti dal medico;
6. spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN, in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato
7. esborsi per partecipazione alla spesa sanitaria (tickets sanitari)
8. spese sanitarie urgenti richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa per il rimborso):
1. spese per cure odontoiatriche private, ortodontiche private, oculistiche private;
cure termali e fisioterapiche non prescritte dal medico curante;
interventi chirurgici presso strutture private, cicli di psicoterapia e logopedia;
2. spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ausili, protesi quali apparecchio ortodontico, occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.);
SPESE SCOLASTICHE
NON richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso):
1. tasse scolastiche e in genere spese per l'iscrizione e la frequenza per la scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado) relative a istituti pubblici (scuole statali e comunali)
2. tasse universitarie e spese di iscrizione imposte da atenei pubblici fino all'ultimo anno della durata legale del corso;
3. spese per libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno per le scuole sopra indicate;
4. spese per partecipazione a gite scolastiche (e viaggi di istruzione) senza pernottamento;
5. spese per acquisto di titoli di viaggio per il trasporto pubblico (compresi gli scuolabus organizzati dalla scuola) necessari per la frequenza scolastica e/o universitaria richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso):
1. tasse scolastiche e in genere spese per l'iscrizione e la frequenza nonché eventuali rette per la scuola dell'infanzia, la scuola primaria, la scuola secondaria di primo grado e la scuola secondaria di secondo grado) imposte da istituti privati
2. tasse universitarie e in genere spese per l'iscrizione e la frequenza imposte da
Atenei privati
3. spese per corsi di specializzazione postuniversitari o successivi alla scuola secondaria superiore;
4. spese per partecipazione a gite scolastiche (e viaggi di istruzione) con pernottamento;
5. spese per corsi di recupero e lezioni private;
6. costi per l'alloggio presso la sede universitaria. (e relative utenze)
7. costi per la frequenza del cd. pre-scuola
8. costi per la frequenza del cd. doposcuola
9. costi relativi a corsi extracurricolari a pagamento organizzati dagli istituti scolastici;
SPESE EXTRASCOLASTICHE
NON richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso):
Spese per il conseguimento della patente di guida B richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso):
1. spese per corsi di istruzione, attività sportive anche a livello agonistico, ricreative e ludiche
(di svago) (artistiche) e pertinenti attrezzature;
(e spese di iscrizione); corsi musicali ed acquisto del relativo strumento;
centro estivo;
gruppo estivo,
2. spese per corsi di lingua o attività artistiche (disegno, pittura),
3. spese per corsi di informatica,
4. spese per viaggi e vacanze trascorse senza i genitori.
5. spese relative all'utilizzo (assicurazione e tassa di proprietà) e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, autovettura, ciclomotore, motociclo).
8) A fronte della presente regolamentazione, che tiene conto degli accordi già raggiunti, le parti dichiarano di nulla avere più a pretendere l'una nei confronti dell'altra per qualsivoglia ragione azione o titolo in relazione al pregresso rapporto matrimoniale, e di aver risolto ogni questione attinente il periodo di convivenza matrimoniale e di separazione legale.
9) Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e pertanto rinunciano ad ogni assegno divorzile a loro favore. 10) Le parti si autorizzano reciprocamente il rilascio e/o rinnovo di documenti validi per l'espatrio anche per i figli.
Le spese della presente procedura sono compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2009,
Numero 242, Parte II, Serie A, Uff.1) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Genova, così deciso alla camera di consiglio del 17 ottobre 2025
Il Presidente Relatore
Dott. Domenico Pellegrini