TRIB
Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/12/2025, n. 3920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3920 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 12242/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa M.Laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice, Rel.Est. Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 05.11.2025 da: 1) , nata a [...] in data [...] (codice fiscale Parte_1
, con l'Avv. Claudia Marsico, presso la quale ha eletto domicilio telematico;
C.F._1
2) , nato a [...] in data [...] Parte_2
(codice fiscale ), con l'avv. Raffaella Parisi presso la quale ha eletto domicilio C.F._2 telematico;
hanno contratto matrimonio concordatario in Milano in data 27 giugno 1992 (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Milano – anno 1992, n. 625, P.II S. A); Dall'unione sono nati tre figli, (in data 30 dicembre 1994), (in data 16 novembre Parte_2 Per_1
1997) e (in data 2 febbraio 2001) oggi maggiorenni e autonomi;
Per_2
Le parti si sono separate con sentenza del 17.03.2021, RG 43377/2018. FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 05.11.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni: 1) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario in Milano in data 27 giugno 1992 (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Milano – anno 1992, n. 625, P.II S. A) alle condizioni indicate in narrativa, da intendersi qui ritrascritte. 2) Dichiarare il signor esonerato dall'obbligo di corrispondere un contributo Parte_2 al mantenimento dele figlie e , ormai autonome. Per_1 Per_2
3) Dare atto che le parti si dichiarano autonome ed economicamente indipendenti e rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento. Le parti dichiarano di conoscere la rispettiva situazione reddituale e patrimoniale e dichiarano di rinunciare congiuntamente al deposito della documentazione di cui all'art. 473-bis.12 terzo comma c.p.c;
4) Dare atto che le parti hanno dichiarato di rinunciare congiuntamente all'impugnazione dell'emananda sentenza. 5) Spese compensate. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da Parte_1
e in Milano in data 27 giugno 1992
[...] Parte_2
(trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Milano – anno 1992, n. 625, P.II S. A);
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Milano, il 10.12.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa M.Laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice, Rel.Est. Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 05.11.2025 da: 1) , nata a [...] in data [...] (codice fiscale Parte_1
, con l'Avv. Claudia Marsico, presso la quale ha eletto domicilio telematico;
C.F._1
2) , nato a [...] in data [...] Parte_2
(codice fiscale ), con l'avv. Raffaella Parisi presso la quale ha eletto domicilio C.F._2 telematico;
hanno contratto matrimonio concordatario in Milano in data 27 giugno 1992 (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Milano – anno 1992, n. 625, P.II S. A); Dall'unione sono nati tre figli, (in data 30 dicembre 1994), (in data 16 novembre Parte_2 Per_1
1997) e (in data 2 febbraio 2001) oggi maggiorenni e autonomi;
Per_2
Le parti si sono separate con sentenza del 17.03.2021, RG 43377/2018. FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 05.11.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni: 1) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario in Milano in data 27 giugno 1992 (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Milano – anno 1992, n. 625, P.II S. A) alle condizioni indicate in narrativa, da intendersi qui ritrascritte. 2) Dichiarare il signor esonerato dall'obbligo di corrispondere un contributo Parte_2 al mantenimento dele figlie e , ormai autonome. Per_1 Per_2
3) Dare atto che le parti si dichiarano autonome ed economicamente indipendenti e rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento. Le parti dichiarano di conoscere la rispettiva situazione reddituale e patrimoniale e dichiarano di rinunciare congiuntamente al deposito della documentazione di cui all'art. 473-bis.12 terzo comma c.p.c;
4) Dare atto che le parti hanno dichiarato di rinunciare congiuntamente all'impugnazione dell'emananda sentenza. 5) Spese compensate. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da Parte_1
e in Milano in data 27 giugno 1992
[...] Parte_2
(trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Milano – anno 1992, n. 625, P.II S. A);
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Milano, il 10.12.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG