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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 30/06/2025, n. 1050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1050 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 609/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 609/2022 promossa da:
C.F. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Vincenzo Paltrinieri (C.F. ) e Luca C.F._1
Paltrinieri (C.F. ), presso cui elettivamente domicilia in Milano alla via Goldoni C.F._2
n. 1;
ATTORE contro
ING. , C.F. , rappresentato e difeso dagli RO P.IVA_1 avv.ti Italo Giovanni Dalmato Palumbo (C.F. ), Assunta Grosso (C.F. C.F._3
) e Cristina Capuozzo ( ), elettivamente domiciliata C.F._4 C.F._5 presso e nello Studio Legale Palumbo – Avvocati Associati, in Benevento al Viale Raffaele De Caro n.
4 Int. 6; nonché
, C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Italo Giovanni Parte_1 P.IVA_1
Dalmato Palumbo (C.F. ), con il quale elettivamente domicilia presso e nello C.F._3
Studio Legale Palumbo – Avvocati Associati, in Benevento al Viale Raffaele De Caro n. 4 Int. 6.
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la conveniva in giudizio, Controparte_1 innanzi all'intestato Tribunale, l'ing. e l'arch. , RO Parte_1
pagina 1 di 7 chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Nel merito Accertata e dichiarata per i motivi di cui in narrativa la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale ai sensi degli artt. 2043 e 2050 Cod.
Civ. dei convenuti in relazione ai fatti di cui è causa, ed in via subordinata ex art. 2041 Cod. Civ., riconosciuto altresì il diritto di surrogazione dell'attrice nei diritti della propria assicurata, condannare in via solidale o alternativa l'Arch. e l'Ing. Parte_1 RO
, a corrispondere a per tutte le causali dedotte nella narrativa la
[...] Controparte_1 somma di € 290.000,00 ovvero quella diversa maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma così rivalutata dal dì del dovuto sino al saldo effettivo. Con vittoria di spese e compensi di causa”.
A sostegno della spiegata domanda, l'odierna parte attrice rappresentava che: - a seguito di gara a licitazione privata, l'Associazione temporanea di Imprese costituita da Controparte_3
e risultava
[...] Controparte_4 Controparte_5 aggiudicataria della realizzazione dei lavori secondo lotto – secondo stralcio – per il completamento della , commissionati da Parte_2 Parte_3
e stipulava, in data 26.07.2006, con la polizza n.
[...] Controparte_1
362/188/45231854 - ai sensi dell'art. 30, comma 4, della Legge n. 109/94 c.d. “Legge Merloni” - per la copertura assicurativa decennale;
- con raccomandate datate 23.04.2015 e 29.06.2015, la
[...] inoltrava alla compagnia assicurativa denuncia di sinistro per una Controparte_6 serie di vizi e difetti costruttivi delle opere eseguite, manifestatisi dal mese di aprile 2015, dopo l'ultimazione dei lavori, con particolare riferimento allo sgretolamento e cedimento dei massetti sottostanti le pavimentazioni in gomma;
- con missiva del 24.06.2015, la Parte_3 dettagliava all'Associazione temporanea di Imprese gli importi necessari per l'esecuzione delle lavorazioni fondamentali per far fronte agli inconvenienti rilevati a causa di una non corretta esecuzione delle opere;
- al fine di addivenire, in contraddittorio con l'assicurato, all'accertamento delle cause e delle circostanze del sinistro, nonché alla stima e liquidazione del danno, la
[...] incaricava la – di svolgere Controparte_1 Controparte_7 le opportune indagini peritali, all'esito delle quali emergeva la presenza di cedimenti locali a carico dei massetti sottostanti la pavimentazione in gomma, affetti da vizi e difformi dal progetto, da imputarsi in via solidale ex art. 2055 c.c., all'impresa esecutrice ed ai professionisti incaricati della Direzione Lavori
Arch. ed Ing. ; il danno conseguito all'assicurato Parte_1 RO quantificato in € 390.000,00, al lordo della franchigia contrattuale di € 100.000,00, posta a carico della contraente, veniva corrisposto dalla compagnia assicurativa che si surrogava, ai sensi dell'art. 1916
c.c., all'assicurato verso i terzi responsabili del danno sino alla concorrenza dell'ammontare pagina 2 di 7 dell'indennizzo erogato. Con la proposta domanda ex art. 1916 c.c., la Controparte_1 chiedeva, dunque, la condanna delle parti convenute al pagamento della somma corrisposta al proprio assicurato, ovvero dell'importo maggiore e/o minore ritenuto di giustizia all'esito dell'istruttoria, con vittoria di spese e compensi professionali.
Si costituiva in giudizio l'ing. , il quale eccepiva: - la carenza di RO legittimazione ad agire, difettando uno dei principali presupposti dell'azione spiegata, in quanto il danno ai massetti, lamentato dalla committente, non rientrava nell'oggetto della polizza decennale postuma attivata nella fattispecie e, dunque, tra i danni indennizzabili in forza della stessa;
- la prescrizione dell'azione spiegata, laddove la denuncia dei danni riscontrati veniva trasmessa ben oltre i due anni dalla consegna delle opere come prescritto dall'art. 1667 c.c.; - l'intervenuta prescrizione del diritto della ad agire in via surrogatoria per intervenuta prescrizione del Controparte_1 diritto dell'assicurata ad agire nei confronti della D.L., ai sensi dell'art. 1669, secondo comma, c.c.; - la carenza di legittimazione passiva della D.L. rispetto ai danni denunciati, in quanto il contratto assicurativo non contiene alcun riferimento alla responsabilità della direzione dei lavori ed, in ogni caso, non avendo la stessa D.L. fornito alcun contributo causale al danno ipotizzato;
l'erronea quantificazione del danno di cui si chiede il ristoro. Concludeva per il rigetto di ogni domanda formulata dalla compagnia assicurativa, vinte le spese di lite.
Si costituiva, altresì, in giudizio l'arch. , che formulava le medesime eccezioni contenute Parte_1 nell'atto di costituzione dell'ing. , chiedendo il rigetto della domanda RO proposta, con vittoria di spese e compensi professionali.
Espletata la consulenza tecnica d'ufficio disposta con ordinanza del 13.12.2022, e ritenuto che “le prove orali articolate siano relative a circostanze da comprovarsi documentalmente”, all'udienza del
13.03.2025, la causa veniva riservata in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
***
1. Nel merito, ai fini dell'inquadramento dell'azione proposta, va premesso che ai sensi dell'art. 1916
c.c., l'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi.
La surrogazione opera quale fenomeno di successione a titolo particolare nel credito;
costituiscono presupposti essenziali dell'azione di surrogazione la responsabilità del terzo per il sinistro occorso all'indennizzato, il pagamento dell'indennità, nonché la comunicazione fatta dall'assicuratore al terzo ed agli altri soggetti obbligati di voler esercitare il diritto di surroga.
Ed invero, “Il diritto di surrogazione dell'assicuratore che ha pagato un'indennità all'assicurato pagina 3 di 7 danneggiato ex art. 1916 cod. civ. si risolve in una peculiare forma di successione nel diritto di credito dell'assicurato verso il terzo responsabile, nei limiti dell'indennizzo versato, che non incide sull'identità oggettiva del credito. Ne consegue che in tema di prescrizione rimane applicabile il termine previsto dalla legge in relazione all'originaria natura del credito, e l'assicuratore può giovarsi degli atti interruttivi posti in essere dal danneggiato prima del verificarsi della surrogazione, così come il suo diritto può risultare pregiudicato dalla prescrizione anteriormente maturatasi per l'inerzia del medesimo danneggiato” (Cassazione Civile, sentenza n. 4347/2009).
Nel giudizio di surrogazione proposto dall'assicuratore nei confronti del terzo responsabile, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, “il primo assume la medesima posizione che, in un giudizio di danno, avrebbe assunto l'attore danneggiato, sicché su di lui incombe l'onere di provare l'esistenza e l'entità del danno, non essendo a tal fine sufficiente l'esibizione di un accordo transattivo raggiunto con l'assicurato, atteso che, da un lato, tale accordo non può produrre effetti “de iure tertii” in danno del responsabile e, dall'altro, la transazione, esigendo reciproche concessioni, è per definizione inidonea a dimostrare l'entità effettiva del pregiudizio” (Cassazione Civile, sentenza n.
21218/2022).
Di conseguenza, l'assicuratore che agisce in surrogazione resta esposto alle medesime eccezioni invocabili contro l'assicurato; è, dunque, onere dell'attore che agisca ex art. 1916 c.c. di provare, oltre l'avvenuto pagamento di quanto dovuto al danneggiato, la sussistenza del diritto al risarcimento del danno patito dal proprio assicurato, nella cui posizione è difatti subentrato.
Tanto premesso, nel caso in lite, è documentalmente provata la stipulazione, intervenuta il 26.07.2007 tra la parte attrice e l'Associazione temporanea di Imprese costituita da
[...]
della polizza n. Controparte_8
362/188/45231854 - ai sensi dell'art. 30, comma 4, della Legge n. 109/94 c.d. “Legge Merloni” - per la copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi decennale.
È, altresì, comprovato l'intervenuto pagamento, disposto il 12.08.2022, in favore dell'assicurato, dell'importo di € 290.000,00, a titolo di ristoro per i danni patiti e presumibilmente ricompresi nella copertura assicurativa, derivanti da vizi e difetti costruttivi manifestatisi dal mese di aprile 2015, dopo l'ultimazione dei lavori, concretizzatisi nello sgretolamento e cedimento dei massetti sottostanti le pavimentazioni in gomma.
Le odierne parti convenute, costituendosi in giudizio, deducevano il difetto di legittimazione attiva della per inoperatività della polizza richiamata, non rientrando i vizi Controparte_1 lamentati tra i “gravi difetti costruttivi, con riferimento a parti dell'opera destinate per propria natura
a lunga durata”, che, viceversa, legittimerebbero l'indennizzo dei danni diretti e materiali causati pagina 4 di 7 dall'opera realizzata, ossia il completamento della Città , 2° lotto – 2° stralcio. Parte_2
Orbene, occorre precisare che, all'art. 1 del contratto di assicurazione, rubricato “Oggetto dell'assicurazione”, viene stabilito che: “La società si obbliga, nei confronti del Contraente a favore del Committente in qualità di Assicurato, ad indennizzare l'Assicurato, nei limiti e alle condizioni di cui alla presente copertura assicurativa, per i danni materiali e diretti causati dall'opera eseguita ed assicurata ai sensi della presente Sezione A, durante il periodo di efficacia dell'assicurazione.
L'obbligo della società concerne esclusivamente: Partita 1 – Opere l'indennizzo dei danni materiali
e diretti causati all'opera assicurata da uno dei seguenti eventi: rovina totale o parziale dell'opera; - gravi difetti costruttivi, con riferimento a parti dell'opera destinate per propria natura a lunga durata; - purché l'evento derivi da difetto di costruzione o da errore del progetto esecutivo e sia riferito a parti dell'opera destinate per propria natura a lunga durata”.
Seppur è incontestato tra le parti in lite il verificatosi danneggiamento di alcune zone delle pavimentazioni, causato dallo sgretolamento e cedimento dei massetti sottostanti le stesse pavimentazioni in gomma, occorre verificare se tali danni siano ricompresi nell'oggetto della copertura assicurativa, secondo le prescrizioni di cui all'art. 1 richiamato.
All'esito delle operazioni peritali, il nominato CTU, alla luce di quanto riscontrato dai sopralluoghi aventi ad oggetto le parti dell'opera ancora danneggiate, ha individuato ed indicato i seguenti vizi e difetti manifestatisi ad alcune zone delle pavimentazioni del complesso ospedaliero: “cedimenti ed avvallamenti puntuali e diffusi, distribuiti a “macchia di leopardo”, dei massetti di sottofondo alla posa delle sovrastanti pavimentazioni in gomma;
presenza di rigonfiamenti di bolle d'aria delle pavimentazioni in gomma, anch'essi diffusi a macchia di leopardo” (pag. 21 consulenza tecnica d'ufficio).
Tuttavia, ha chiarito che “a. i massetti di posa delle pavimentazioni non sono parti strutturali dell'opera (a differenza dei solai di impalcato) in quanto non intervengono direttamente sulla statica dell'edificio; infatti qualora questi elementi venissero meno, o per danneggiamento o per volontaria eliminazione, la resistenza della struttura non sarebbe compromessa;
b. il lamentato ed accertamento danneggiamento dei massetti sotto le pavimentazioni in gomma non può essere definito un grave difetto costruttivo in quanto non inerisce una parte strutturale dell'opera destinata per propria natura a lunga durata, secondo la definizione della stessa polizza assicurativa, compromettendone in maniera certa ed attuale la stabilità e/o agibilità” (pag. 23 consulenza tecnica d'ufficio).
La causa può, dunque, essere decisa muovendo dalle conclusioni della CTU, il quale ha ricostruito la vicenda giudiziaria, mediante una analisi puntuale degli atti processuali, pervenendo a conclusioni pagina 5 di 7 supportate da valide argomentazioni di natura tecnica.
Ed invero, alla luce di quanto argomentato dal nominato consulente, va esclusa l'operatività della polizza assicurativa n. 362/188/45231854, non rientrando i vizi ed i difetti lamentati nel novero dei gravi difetti costruttivi, con riferimento a parti dell'opera destinate per propria natura a lunga durata, di cui all'art. 1 del contratto di assicurazione innanzi richiamato.
Tale circostanza è, peraltro, avvalorata dalla stessa definizione, contenuta nella polizza assicurativa, di
“parti dell'opera non destinate per propria natura a lunga durata”, per tali intendendosi “le opere di completamento e finitura non rientranti nella definizione precedente, come a titolo di esempio non esaustivo: pavimentazioni, manti di copertura, impermeabilizzazioni, intonaci, tramezzi, opere di isolamento termico ed acustico, infissi, basamenti per macchine ed impianti di riscaldamento, di condizionamento, idrici, sanitari, di sollevamento, elettrici e quant'altro di simile”.
Dunque, le prove raccolte, criticamente valutate, corroborano nel senso di ritenere che non sussistessero le condizioni di operatività della garanzia assicurativa.
Per gli effetti, essendo emersa l'inoperatività della polizza assicurativa, per le argomentazioni esposte ed, in particolare, per insussistenza dei richiesti “gravi difetti costruttivi, con riferimento a parti dell'opera destinate per propria natura a lunga durata”, in accoglimento della eccezione formulata dalle parti convenute, la domanda attorea ex art. 1916 c.c. va disattesa.
Ad abundantiam, si rileva che “nessuna disposizione e/o specifica sull'esecuzione dei lavori di messa in opera dei massetti risulta emessa dalla D.L. ed impartita all'impresa esecutrice, da cui casualmente potesse derivare l'evento dannoso” (pag. 32 consulenza tecnica d'ufficio). Inoltre, come accertato dal nominato CTU, l'operato dei tecnici convenuti, riguardo agli adempimenti connessi alla direzione dei lavori è stato svolto secondo le regole della diligenza e scrupolosità professionale, laddove hanno posto in essere tutte le osservazioni e contestazioni necessarie e fatto tutto quanto in loro potere, nelle ipotesi in cui sono stati riscontrati errori e/o negligenze nell'operato dell'impresa esecutrice (pag. 29 consulenza tecnica d'ufficio).
In definitiva, per le argomentazioni esposte, la domanda va integralmente rigettata, con assorbimento di ogni altra deduzione, in ragione del principio della ragione più liquida.
2. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda;
pagina 6 di 7 - condanna parte attrice a rifondere alle parti convenute le spese di lite che si liquidano in € 11.229,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione ove richiesto;
- pone le spese di c.t.u., separatamente liquidate, a carico della parte attrice.
AVELLINO, 27 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 609/2022 promossa da:
C.F. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Vincenzo Paltrinieri (C.F. ) e Luca C.F._1
Paltrinieri (C.F. ), presso cui elettivamente domicilia in Milano alla via Goldoni C.F._2
n. 1;
ATTORE contro
ING. , C.F. , rappresentato e difeso dagli RO P.IVA_1 avv.ti Italo Giovanni Dalmato Palumbo (C.F. ), Assunta Grosso (C.F. C.F._3
) e Cristina Capuozzo ( ), elettivamente domiciliata C.F._4 C.F._5 presso e nello Studio Legale Palumbo – Avvocati Associati, in Benevento al Viale Raffaele De Caro n.
4 Int. 6; nonché
, C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Italo Giovanni Parte_1 P.IVA_1
Dalmato Palumbo (C.F. ), con il quale elettivamente domicilia presso e nello C.F._3
Studio Legale Palumbo – Avvocati Associati, in Benevento al Viale Raffaele De Caro n. 4 Int. 6.
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la conveniva in giudizio, Controparte_1 innanzi all'intestato Tribunale, l'ing. e l'arch. , RO Parte_1
pagina 1 di 7 chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Nel merito Accertata e dichiarata per i motivi di cui in narrativa la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale ai sensi degli artt. 2043 e 2050 Cod.
Civ. dei convenuti in relazione ai fatti di cui è causa, ed in via subordinata ex art. 2041 Cod. Civ., riconosciuto altresì il diritto di surrogazione dell'attrice nei diritti della propria assicurata, condannare in via solidale o alternativa l'Arch. e l'Ing. Parte_1 RO
, a corrispondere a per tutte le causali dedotte nella narrativa la
[...] Controparte_1 somma di € 290.000,00 ovvero quella diversa maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma così rivalutata dal dì del dovuto sino al saldo effettivo. Con vittoria di spese e compensi di causa”.
A sostegno della spiegata domanda, l'odierna parte attrice rappresentava che: - a seguito di gara a licitazione privata, l'Associazione temporanea di Imprese costituita da Controparte_3
e risultava
[...] Controparte_4 Controparte_5 aggiudicataria della realizzazione dei lavori secondo lotto – secondo stralcio – per il completamento della , commissionati da Parte_2 Parte_3
e stipulava, in data 26.07.2006, con la polizza n.
[...] Controparte_1
362/188/45231854 - ai sensi dell'art. 30, comma 4, della Legge n. 109/94 c.d. “Legge Merloni” - per la copertura assicurativa decennale;
- con raccomandate datate 23.04.2015 e 29.06.2015, la
[...] inoltrava alla compagnia assicurativa denuncia di sinistro per una Controparte_6 serie di vizi e difetti costruttivi delle opere eseguite, manifestatisi dal mese di aprile 2015, dopo l'ultimazione dei lavori, con particolare riferimento allo sgretolamento e cedimento dei massetti sottostanti le pavimentazioni in gomma;
- con missiva del 24.06.2015, la Parte_3 dettagliava all'Associazione temporanea di Imprese gli importi necessari per l'esecuzione delle lavorazioni fondamentali per far fronte agli inconvenienti rilevati a causa di una non corretta esecuzione delle opere;
- al fine di addivenire, in contraddittorio con l'assicurato, all'accertamento delle cause e delle circostanze del sinistro, nonché alla stima e liquidazione del danno, la
[...] incaricava la – di svolgere Controparte_1 Controparte_7 le opportune indagini peritali, all'esito delle quali emergeva la presenza di cedimenti locali a carico dei massetti sottostanti la pavimentazione in gomma, affetti da vizi e difformi dal progetto, da imputarsi in via solidale ex art. 2055 c.c., all'impresa esecutrice ed ai professionisti incaricati della Direzione Lavori
Arch. ed Ing. ; il danno conseguito all'assicurato Parte_1 RO quantificato in € 390.000,00, al lordo della franchigia contrattuale di € 100.000,00, posta a carico della contraente, veniva corrisposto dalla compagnia assicurativa che si surrogava, ai sensi dell'art. 1916
c.c., all'assicurato verso i terzi responsabili del danno sino alla concorrenza dell'ammontare pagina 2 di 7 dell'indennizzo erogato. Con la proposta domanda ex art. 1916 c.c., la Controparte_1 chiedeva, dunque, la condanna delle parti convenute al pagamento della somma corrisposta al proprio assicurato, ovvero dell'importo maggiore e/o minore ritenuto di giustizia all'esito dell'istruttoria, con vittoria di spese e compensi professionali.
Si costituiva in giudizio l'ing. , il quale eccepiva: - la carenza di RO legittimazione ad agire, difettando uno dei principali presupposti dell'azione spiegata, in quanto il danno ai massetti, lamentato dalla committente, non rientrava nell'oggetto della polizza decennale postuma attivata nella fattispecie e, dunque, tra i danni indennizzabili in forza della stessa;
- la prescrizione dell'azione spiegata, laddove la denuncia dei danni riscontrati veniva trasmessa ben oltre i due anni dalla consegna delle opere come prescritto dall'art. 1667 c.c.; - l'intervenuta prescrizione del diritto della ad agire in via surrogatoria per intervenuta prescrizione del Controparte_1 diritto dell'assicurata ad agire nei confronti della D.L., ai sensi dell'art. 1669, secondo comma, c.c.; - la carenza di legittimazione passiva della D.L. rispetto ai danni denunciati, in quanto il contratto assicurativo non contiene alcun riferimento alla responsabilità della direzione dei lavori ed, in ogni caso, non avendo la stessa D.L. fornito alcun contributo causale al danno ipotizzato;
l'erronea quantificazione del danno di cui si chiede il ristoro. Concludeva per il rigetto di ogni domanda formulata dalla compagnia assicurativa, vinte le spese di lite.
Si costituiva, altresì, in giudizio l'arch. , che formulava le medesime eccezioni contenute Parte_1 nell'atto di costituzione dell'ing. , chiedendo il rigetto della domanda RO proposta, con vittoria di spese e compensi professionali.
Espletata la consulenza tecnica d'ufficio disposta con ordinanza del 13.12.2022, e ritenuto che “le prove orali articolate siano relative a circostanze da comprovarsi documentalmente”, all'udienza del
13.03.2025, la causa veniva riservata in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
***
1. Nel merito, ai fini dell'inquadramento dell'azione proposta, va premesso che ai sensi dell'art. 1916
c.c., l'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi.
La surrogazione opera quale fenomeno di successione a titolo particolare nel credito;
costituiscono presupposti essenziali dell'azione di surrogazione la responsabilità del terzo per il sinistro occorso all'indennizzato, il pagamento dell'indennità, nonché la comunicazione fatta dall'assicuratore al terzo ed agli altri soggetti obbligati di voler esercitare il diritto di surroga.
Ed invero, “Il diritto di surrogazione dell'assicuratore che ha pagato un'indennità all'assicurato pagina 3 di 7 danneggiato ex art. 1916 cod. civ. si risolve in una peculiare forma di successione nel diritto di credito dell'assicurato verso il terzo responsabile, nei limiti dell'indennizzo versato, che non incide sull'identità oggettiva del credito. Ne consegue che in tema di prescrizione rimane applicabile il termine previsto dalla legge in relazione all'originaria natura del credito, e l'assicuratore può giovarsi degli atti interruttivi posti in essere dal danneggiato prima del verificarsi della surrogazione, così come il suo diritto può risultare pregiudicato dalla prescrizione anteriormente maturatasi per l'inerzia del medesimo danneggiato” (Cassazione Civile, sentenza n. 4347/2009).
Nel giudizio di surrogazione proposto dall'assicuratore nei confronti del terzo responsabile, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, “il primo assume la medesima posizione che, in un giudizio di danno, avrebbe assunto l'attore danneggiato, sicché su di lui incombe l'onere di provare l'esistenza e l'entità del danno, non essendo a tal fine sufficiente l'esibizione di un accordo transattivo raggiunto con l'assicurato, atteso che, da un lato, tale accordo non può produrre effetti “de iure tertii” in danno del responsabile e, dall'altro, la transazione, esigendo reciproche concessioni, è per definizione inidonea a dimostrare l'entità effettiva del pregiudizio” (Cassazione Civile, sentenza n.
21218/2022).
Di conseguenza, l'assicuratore che agisce in surrogazione resta esposto alle medesime eccezioni invocabili contro l'assicurato; è, dunque, onere dell'attore che agisca ex art. 1916 c.c. di provare, oltre l'avvenuto pagamento di quanto dovuto al danneggiato, la sussistenza del diritto al risarcimento del danno patito dal proprio assicurato, nella cui posizione è difatti subentrato.
Tanto premesso, nel caso in lite, è documentalmente provata la stipulazione, intervenuta il 26.07.2007 tra la parte attrice e l'Associazione temporanea di Imprese costituita da
[...]
della polizza n. Controparte_8
362/188/45231854 - ai sensi dell'art. 30, comma 4, della Legge n. 109/94 c.d. “Legge Merloni” - per la copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi decennale.
È, altresì, comprovato l'intervenuto pagamento, disposto il 12.08.2022, in favore dell'assicurato, dell'importo di € 290.000,00, a titolo di ristoro per i danni patiti e presumibilmente ricompresi nella copertura assicurativa, derivanti da vizi e difetti costruttivi manifestatisi dal mese di aprile 2015, dopo l'ultimazione dei lavori, concretizzatisi nello sgretolamento e cedimento dei massetti sottostanti le pavimentazioni in gomma.
Le odierne parti convenute, costituendosi in giudizio, deducevano il difetto di legittimazione attiva della per inoperatività della polizza richiamata, non rientrando i vizi Controparte_1 lamentati tra i “gravi difetti costruttivi, con riferimento a parti dell'opera destinate per propria natura
a lunga durata”, che, viceversa, legittimerebbero l'indennizzo dei danni diretti e materiali causati pagina 4 di 7 dall'opera realizzata, ossia il completamento della Città , 2° lotto – 2° stralcio. Parte_2
Orbene, occorre precisare che, all'art. 1 del contratto di assicurazione, rubricato “Oggetto dell'assicurazione”, viene stabilito che: “La società si obbliga, nei confronti del Contraente a favore del Committente in qualità di Assicurato, ad indennizzare l'Assicurato, nei limiti e alle condizioni di cui alla presente copertura assicurativa, per i danni materiali e diretti causati dall'opera eseguita ed assicurata ai sensi della presente Sezione A, durante il periodo di efficacia dell'assicurazione.
L'obbligo della società concerne esclusivamente: Partita 1 – Opere l'indennizzo dei danni materiali
e diretti causati all'opera assicurata da uno dei seguenti eventi: rovina totale o parziale dell'opera; - gravi difetti costruttivi, con riferimento a parti dell'opera destinate per propria natura a lunga durata; - purché l'evento derivi da difetto di costruzione o da errore del progetto esecutivo e sia riferito a parti dell'opera destinate per propria natura a lunga durata”.
Seppur è incontestato tra le parti in lite il verificatosi danneggiamento di alcune zone delle pavimentazioni, causato dallo sgretolamento e cedimento dei massetti sottostanti le stesse pavimentazioni in gomma, occorre verificare se tali danni siano ricompresi nell'oggetto della copertura assicurativa, secondo le prescrizioni di cui all'art. 1 richiamato.
All'esito delle operazioni peritali, il nominato CTU, alla luce di quanto riscontrato dai sopralluoghi aventi ad oggetto le parti dell'opera ancora danneggiate, ha individuato ed indicato i seguenti vizi e difetti manifestatisi ad alcune zone delle pavimentazioni del complesso ospedaliero: “cedimenti ed avvallamenti puntuali e diffusi, distribuiti a “macchia di leopardo”, dei massetti di sottofondo alla posa delle sovrastanti pavimentazioni in gomma;
presenza di rigonfiamenti di bolle d'aria delle pavimentazioni in gomma, anch'essi diffusi a macchia di leopardo” (pag. 21 consulenza tecnica d'ufficio).
Tuttavia, ha chiarito che “a. i massetti di posa delle pavimentazioni non sono parti strutturali dell'opera (a differenza dei solai di impalcato) in quanto non intervengono direttamente sulla statica dell'edificio; infatti qualora questi elementi venissero meno, o per danneggiamento o per volontaria eliminazione, la resistenza della struttura non sarebbe compromessa;
b. il lamentato ed accertamento danneggiamento dei massetti sotto le pavimentazioni in gomma non può essere definito un grave difetto costruttivo in quanto non inerisce una parte strutturale dell'opera destinata per propria natura a lunga durata, secondo la definizione della stessa polizza assicurativa, compromettendone in maniera certa ed attuale la stabilità e/o agibilità” (pag. 23 consulenza tecnica d'ufficio).
La causa può, dunque, essere decisa muovendo dalle conclusioni della CTU, il quale ha ricostruito la vicenda giudiziaria, mediante una analisi puntuale degli atti processuali, pervenendo a conclusioni pagina 5 di 7 supportate da valide argomentazioni di natura tecnica.
Ed invero, alla luce di quanto argomentato dal nominato consulente, va esclusa l'operatività della polizza assicurativa n. 362/188/45231854, non rientrando i vizi ed i difetti lamentati nel novero dei gravi difetti costruttivi, con riferimento a parti dell'opera destinate per propria natura a lunga durata, di cui all'art. 1 del contratto di assicurazione innanzi richiamato.
Tale circostanza è, peraltro, avvalorata dalla stessa definizione, contenuta nella polizza assicurativa, di
“parti dell'opera non destinate per propria natura a lunga durata”, per tali intendendosi “le opere di completamento e finitura non rientranti nella definizione precedente, come a titolo di esempio non esaustivo: pavimentazioni, manti di copertura, impermeabilizzazioni, intonaci, tramezzi, opere di isolamento termico ed acustico, infissi, basamenti per macchine ed impianti di riscaldamento, di condizionamento, idrici, sanitari, di sollevamento, elettrici e quant'altro di simile”.
Dunque, le prove raccolte, criticamente valutate, corroborano nel senso di ritenere che non sussistessero le condizioni di operatività della garanzia assicurativa.
Per gli effetti, essendo emersa l'inoperatività della polizza assicurativa, per le argomentazioni esposte ed, in particolare, per insussistenza dei richiesti “gravi difetti costruttivi, con riferimento a parti dell'opera destinate per propria natura a lunga durata”, in accoglimento della eccezione formulata dalle parti convenute, la domanda attorea ex art. 1916 c.c. va disattesa.
Ad abundantiam, si rileva che “nessuna disposizione e/o specifica sull'esecuzione dei lavori di messa in opera dei massetti risulta emessa dalla D.L. ed impartita all'impresa esecutrice, da cui casualmente potesse derivare l'evento dannoso” (pag. 32 consulenza tecnica d'ufficio). Inoltre, come accertato dal nominato CTU, l'operato dei tecnici convenuti, riguardo agli adempimenti connessi alla direzione dei lavori è stato svolto secondo le regole della diligenza e scrupolosità professionale, laddove hanno posto in essere tutte le osservazioni e contestazioni necessarie e fatto tutto quanto in loro potere, nelle ipotesi in cui sono stati riscontrati errori e/o negligenze nell'operato dell'impresa esecutrice (pag. 29 consulenza tecnica d'ufficio).
In definitiva, per le argomentazioni esposte, la domanda va integralmente rigettata, con assorbimento di ogni altra deduzione, in ragione del principio della ragione più liquida.
2. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda;
pagina 6 di 7 - condanna parte attrice a rifondere alle parti convenute le spese di lite che si liquidano in € 11.229,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione ove richiesto;
- pone le spese di c.t.u., separatamente liquidate, a carico della parte attrice.
AVELLINO, 27 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo
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