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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 10/12/2025, n. 883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 883 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1231/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 1231/2025, promossa con ricorso depositato in data 23 maggio
2025 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Anna Varner
ricorrente contro
(c.f. ) CP_1 C.F._2
resistente
Oggetto: divorzio – scioglimento del matrimonio
Rimessa in decisione all'udienza del 16 ottobre 2025
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23 maggio 2025, la parte ricorrente in epigrafe – premesso di aver contratto matrimonio con il sig. a Mestre (VE) in CP_1 data 13 agosto 1992, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
1 Mestre, atto N. 83, Parte I, Anno 1992, dalla cui unione sono nati cinque figli
( ed tutti maggiorenni e non più conviventi Per_1 Per_2 Per_3 Per_4 Per_5 con alcuno dei genitori - ha chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio senza condizioni accessorie, esponendo che tra i coniugi è intervenuta separazione giudiziale omologata con sentenza di questo Tribunale n. 647/2022 di data 4 novembre 2022, pubblicata il 10 novembre 2022, con udienza innanzi al Presidente di data 2 novembre 2022, e che da allora non è più ripresa la convivenza, senza ricostituzione alcuna di comunione morale e materiale tra gli stessi;
la sig.ra Pt_1 ha dato atto di non conoscere dove risieda attualmente il sig. , cancellato CP_1 dall'anagrafe per irreperibilità.
Radicatosi validamente il contraddittorio, la parte resistente non si è costituita in giudizio e va in questa sede dichiarata la sua contumacia.
All'udienza del 16 ottobre 2025 è comparsa la sola parte ricorrente ed ha confermato la volontà di divorziare dichiarando di non aver più visto né sentito il marito, il quale
- per quanto consta alla sig.ra attualmente è in Kosovo;
ella ha insistito per Pt_1
l'accoglimento delle conclusioni formulate nel ricorso, con rinuncia ai termini ex art. 473bis.28 c.p.c..
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta.
Ed invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87 ed ex lege 55/2015 essendo trascorso il prescritto termine di un anno dalla data in cui le parti sono comparse innanzi al Presidente del
Tribunale di Trento (in data 2 novembre 2022) nella procedura di separazione giudiziale definita con sentenza di questo Tribunale n. 647/2022 di data 4 novembre
2022, pubblicata il 10 novembre 2022, senza che esse abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno l'interruzione della separazione.
In presenza dei presupposti richiesti dagli artt. 1 e 3, n. 2 lett. b), e 5 della legge
1.12.1970 n. 898, va dunque dichiarato lo scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti.
Nulla sulle spese di lite, tenuto conto della natura del procedimento, vertente unicamente sullo status, nonché considerato che il convenuto non ha svolto attività difensiva così non aggravando la trattazione del procedimento.
2
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra (c.f. Parte_1
) e (c.f. ) C.F._1 CP_1 C.F._2
a Mestre (VE) in data 13 agosto 1992, trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Mestre, atto N. 83, Parte I, Anno 1992;
2. ordina all'Ufficiale di stato civile del suddetto Comune di annotare la sentenza a margine dell'atto di matrimonio al passaggio in giudicato;
3. nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 4 dicembre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott.ssa Laura Di Bernardi
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 1231/2025, promossa con ricorso depositato in data 23 maggio
2025 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Anna Varner
ricorrente contro
(c.f. ) CP_1 C.F._2
resistente
Oggetto: divorzio – scioglimento del matrimonio
Rimessa in decisione all'udienza del 16 ottobre 2025
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23 maggio 2025, la parte ricorrente in epigrafe – premesso di aver contratto matrimonio con il sig. a Mestre (VE) in CP_1 data 13 agosto 1992, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
1 Mestre, atto N. 83, Parte I, Anno 1992, dalla cui unione sono nati cinque figli
( ed tutti maggiorenni e non più conviventi Per_1 Per_2 Per_3 Per_4 Per_5 con alcuno dei genitori - ha chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio senza condizioni accessorie, esponendo che tra i coniugi è intervenuta separazione giudiziale omologata con sentenza di questo Tribunale n. 647/2022 di data 4 novembre 2022, pubblicata il 10 novembre 2022, con udienza innanzi al Presidente di data 2 novembre 2022, e che da allora non è più ripresa la convivenza, senza ricostituzione alcuna di comunione morale e materiale tra gli stessi;
la sig.ra Pt_1 ha dato atto di non conoscere dove risieda attualmente il sig. , cancellato CP_1 dall'anagrafe per irreperibilità.
Radicatosi validamente il contraddittorio, la parte resistente non si è costituita in giudizio e va in questa sede dichiarata la sua contumacia.
All'udienza del 16 ottobre 2025 è comparsa la sola parte ricorrente ed ha confermato la volontà di divorziare dichiarando di non aver più visto né sentito il marito, il quale
- per quanto consta alla sig.ra attualmente è in Kosovo;
ella ha insistito per Pt_1
l'accoglimento delle conclusioni formulate nel ricorso, con rinuncia ai termini ex art. 473bis.28 c.p.c..
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta.
Ed invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87 ed ex lege 55/2015 essendo trascorso il prescritto termine di un anno dalla data in cui le parti sono comparse innanzi al Presidente del
Tribunale di Trento (in data 2 novembre 2022) nella procedura di separazione giudiziale definita con sentenza di questo Tribunale n. 647/2022 di data 4 novembre
2022, pubblicata il 10 novembre 2022, senza che esse abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno l'interruzione della separazione.
In presenza dei presupposti richiesti dagli artt. 1 e 3, n. 2 lett. b), e 5 della legge
1.12.1970 n. 898, va dunque dichiarato lo scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti.
Nulla sulle spese di lite, tenuto conto della natura del procedimento, vertente unicamente sullo status, nonché considerato che il convenuto non ha svolto attività difensiva così non aggravando la trattazione del procedimento.
2
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra (c.f. Parte_1
) e (c.f. ) C.F._1 CP_1 C.F._2
a Mestre (VE) in data 13 agosto 1992, trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Mestre, atto N. 83, Parte I, Anno 1992;
2. ordina all'Ufficiale di stato civile del suddetto Comune di annotare la sentenza a margine dell'atto di matrimonio al passaggio in giudicato;
3. nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 4 dicembre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott.ssa Laura Di Bernardi
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