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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 28/11/2025, n. 1231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1231 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Silvana Ferriero Presidente
Dott. Biagio Politano Consigliere
Dott. Pietro Scuteri Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n.1061/2019 R.G.A.C., trattenuta in decisione allo scadere del termine per il deposito di note scritte di trattazione assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 12 novembre 2025, vertente
TRA
già amministratore unico della e Parte_1 Controparte_1 [...] rappresentati e difesi dall'Avv. Andrea Lollo, con domicilio eletto presso lo Studio Pt_2
Legale Prof. Angelo Falzea e Associati, in Catanzaro, Via Buccarelli, 49/c, giusta procura speciale rilasciata su foglio separato congiunto all'atto di appello;
APPELLANTI
E
, in persona del Presidente del Consiglio di Controparte_2 amministrazione e legale rappresentante pro tempore ed in carica, Dott. CP_3 rappresentata e difesa, in virtù di pr2ocura generale alle liti, dall'avv. Roberto Franco ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Vibo Valentia, Piazza del Lavoro, n. 3;
APPELLATA
E
1 Corte di Appello di Catanzaro – Seconda Sezione Civile ____________________________________________________________
elettivamente domiciliata in Catanzaro, Via G. Parte_3
Parentela, 105, presso lo studio legale dell'Avv. Alessandra Tassoni, che la rappresenta e difende in virtù di procura rilasciata su foglio separato da considerarsi un tutt'uno con la comparsa di costituzione in appello;
APPELLATA
CONCLUSIONI:
Per l'appellante: “In riforma della sentenza impugnata
1.=Ritenere e dichiarare solidalmente responsabili la e il Controparte_2 Notaio per i danni diretti subiti dai sigg.ri e Parte_3 Pt_1 [...] in conseguenza dell'illegittimo protesto e del conseguente fallimento delle società di cui Pt_2 gli stessi erano soci e amministratori.
2.= Per l'effetto, condannare in solido la , in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, e il Notaio all'integrale risarcimento Parte_3 di tutti i conseguenti danni diretti subiti dai Sig.ri e sia patrimoniali, Pt_1 Parte_2 quantificati nell'importo di euro 7.231.000,00 o in quello diverso che sarà ritenuto di giustizia, sia non patrimoniali da quantificarsi in via equitativa.”
Per l'appellata : “Voglia la Corte d'appello adita, respingere in Controparte_2 toto l'avversa impugnazione perché totalmente infondata, confermare la sentenza appellata e così statuire e decidere in via preliminare e nel rito accertare e dichiarare il difetto di legittimazione ad agire in capo a ciascuno e ad entrambi gli attori e per l'effetto respingere e statuire per l'inaccoglibilità e per l'inammissibilità della domanda giudiziale avanzata da e da , in proprio e nella loro Parte_1 Parte_2 solo dichiarata qualità. In via principale di merito accertato e dichiarato che la domanda attorea deve ritenersi assolutamente infondata in fatto ed in diritto, carente dei necessari supporti probatori e degli elementi di diritto, per gli effetti, respingere ogni richiesta ex adverso avanzata, sia essa formulata come domanda di accertamento, sia essa avanzata come istanza di risarcimento e/o di condanna. Rigettare la domanda risarcitoria, pure avanzata da parte attrice, per non esservi prova alcuna del danno patito e lamentato, patrimoniale e non né, tampoco, della sua imputabilità, in termini di consequenzialità, alla condotta della banca convenuta. In via subordinata
- rigettare in ogni caso la domanda attorea perché – in ragione di tutto quanto argomentato - infondata in fatto ed in diritto in ognuna delle sue articolazioni e pretese risarcitorie. In tutti i casi, con rigetto della domanda di e di in ognuna delle Parte_1 Parte_2 sue formulazioni in quanto, per le osservazioni e le contestazioni articolate in atto, assolutamente priva di fondamento giuridico, probatorio e di fatto. Infine, accertare e dichiarare estinta ogni eventuale obbligazione a carico della Controparte_2
per maturata prescrizione del diritto azionato e della relativa azione giudiziale, sia
[...] se essa verrà qualificata alla stregua di domanda volta all'accertamento della responsabilità contrattuale, sia, ed ancor prima, se essa sarà più correttamente inquadrata nella tutela di tipo aquiliano.”
2 Corte di Appello di Catanzaro – Seconda Sezione Civile ____________________________________________________________
Per l'appellata : “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita rigettare Parte_3 il proposto gravame con conferma integrale della sentenza n. 1890/2018 emessa dal tribunale di Catanzaro in persona della dott.ssa Ermanna Grossi. In via subordinata, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto al ristoro dei danni eventualmente patiti dalla società per i motivi di cui in narrativa. Controparte_1 In via ancor più gradata, accertare e dichiarare che l'attività professionale svolta dal Notaio dott.ssa è stata svolta secondo correttezza e buona fede ex art. Parte_3 1176 c.c., e, conseguentemente, rigettare la domanda di risarcimento danni spiegata nei suoi confronti non potendo quest'ultima essere ritenuta responsabile dei danni subiti dalla società
Controparte_1 Subordinatamente, salvo gravame, ricondurre l'avversa pretesa nei limiti di giustizia. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.”
FATTO E DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato e in qualità, Parte_1 Parte_2 rispettivamente, di ex amministratore unico ed ex socio della società Controparte_1 dichiarata fallita nell'anno 2009, hanno convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di
Catanzaro, la e il notaio per Controparte_2 Parte_3 sentirli condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non da loro subiti, sia in via diretta che in via riflessa, a causa del protesto di due assegni bancari emessi in data
15/3/2004 per l'importo di € 12.500,00 cadauno, recanti il timbro contraffatto della e le firme apocrife dell'amministratore unico della suddetta società Controparte_1 non conformi allo specimen depositato presso la e tratti su conti correnti non CP_2 riferibili alla né ad alcuna altra società del gruppo. Controparte_1
In particolare, gli attori hanno dedotto di essere stati informati dalla in data CP_2
17/3/2004, dell'avvenuta presentazione per l'incasso dei due titoli di credito recanti una firma contraffatta e di avere prontamente denunciato il fatto alle forze dell'ordine, dandone comunicazione alla con nota trasmessa a mezzo raccomandata a.r. in data CP_2
19/3/2004.
Ciononostante, la Banca ha proceduto a protestare i due assegni, per come appreso dagli attori da un visura effettuata il 20/7/2005, da cui è emersa l'esistenza di due protesti a carico di elevati dal notaio il Controparte_1 Parte_3 Parte 17/3/2004, su richiesta di - Filiale di Catanzaro piazza Matteotti, in relazione a due assegni dell'importo di € 12.500,00 ciascuno: il primo recante quale motivo di mancato pagamento "Assegno privo di provvista - Firma e timbro non corrispondente allo specimen"; il secondo recante quale motivo di mancato pagamento "Difetto di provvista
Art. 21. 386/1990 - Mancanza totale o parziale di fondi nel momento in cui il titolo viene presentato per il pagamento".
3 Corte di Appello di Catanzaro – Seconda Sezione Civile ____________________________________________________________
Successivamente, all'evidente scopo di potersi giustificare con i terzi, nonché al fine di ottenere la cancellazione dei protesti presso la Camera di Commercio, gli attori hanno sollecitato la Banca – senza tuttavia ottenere risultati – a trasmettere una dichiarazione attestante l'estraneità della Società rispetto ai fatti accaduti e che gli assegni presentati non erano mai stati rilasciati alla stessa Società, né erano stati portati all'incasso dalla
Controparte_1
Alla luce di ciò gli attori, dedotta in diritto la responsabilità solidale della Banca e del
Notaio per l'illegittima elevazione dei protesti, hanno dapprima attivato la Pt_3 procedura di mediazione obbligatoria presso la Camera di Commercio di Catanzaro e, conclusasi questa con esito negativo, hanno agito in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni subiti.
Con comparsa depositata in data 03/01/2017, si è costituita in giudizio CP_4 eccependo preliminarmente sia il difetto di legittimazione attiva degli attori, per essere stati i protesti levati nei confronti di sia che la medesima azione di Controparte_1 risarcimento era stata già avanzata, innanzi al medesimo Tribunale, nel 2006 da
[...] ed il giudizio era stato dichiarato estinto perché dopo essere stato interrotto, CP_1
a causa dell'intervenuto fallimento della suddetta società nel 2009, non era stato riassunto nel termine di legge dalla Curatela.
Nel merito, la convenuta ha chiesto il rigetto delle avverse domande, sul presupposto della legittimità dell'operato della Banca e, comunque, in ragione della insussistenza del nesso di causalità fra i protesti levati e i pregiudizi lamentati dagli attori, ferma l'intervenuta prescrizione.
Con comparsa depositata in data 22/12/2016, si è poi costituita in giudizio il Notaio
[...]
eccependo in via preliminare la carenza di legittimazione ad agire Parte_3 degli attori e, nel merito, il rigetto delle avverse domande per intervenuta prescrizione.
Alla prima udienza del 6/2/2017, gli attori hanno precisato di agire sia in sostituzione della Curatela, stante l'inerzia di quest'ultima, sia al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti personalmente.
Istruita la causa documentalmente, all'udienza dell'8 novembre 2018, le parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.c.
Con la sentenza n. 1890/2018, pubblicata il 08/11/2018, il Tribunale di Catanzaro ha rigettato la domanda, condannando gli attori al pagamento delle spese di lite.
In estrema sintesi, il Giudice di primo grado ha ritenuto fondata l'eccezione di difetto di legittimazione ad agire degli attori sul presupposto che i protesti fossero stati levati nei confronti della e che non poteva, in ogni caso, ritenersi ammissibile Controparte_1 neanche una legittimazione sostitutiva degli attori derivante dall'inerzia della Curatela in
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quanto nulla avevano provato al riguardo. Infine, il Tribunale ha evidenziato come dei pregiudizi per i quali è stato domandato il risarcimento, nessuno poteva dirsi subito direttamente dagli attori, ma si trattava di danni riflessi derivanti dal fallimento della per i quali solo la Curatela era legittimata ad agire. Controparte_1
§ 2. L'appello
Con atto di citazione in appello regolarmente notificato in data 06/05/2019, Pt_1
e hanno proposto appello avverso la sentenza in parola per i
[...] Parte_2 motivi che si esamineranno.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata, rispettivamente, in data 20/11/2019 e
25/11/2019, si sono costituiti e Controparte_2 Parte_3
, eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione ad agire in capo agli
[...] attori, e, in via principale, nel merito, l'infondatezza dell'appello, chiedendone l'integrale rigetto. Inoltre, ha altresì eccepito la prescrizione del diritto Parte_3 all'azione risarcitoria nei propri confronti.
Rigettata la richiesta di prova per testi e a seguito di alcuni rinvii, con ordinanza del
12/03/2024, la Corte ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
10/06/2025.
Con successivo decreto presidenziale n. 57 del 25 ottobre 2024 di variazione urgente riguardante la soppressione della Terza Sezione Civile e la ripartizione dei relativi carichi di lavori e dei magistrati ad essa assegnata tra le altre due Sezioni Civili, nonché con decreto di riassegnazione delle cause dell'ex Terza Sezione Civile del 29 ottobre 2024, la causa è passata alla competenza della Seconda Sezione.
È stata quindi fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 14 maggio 2025, poi sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. Indi, la Corte – viste le note – ha trattenuto la causa in decisione con ordinanza del 16 maggio 2025, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dalla comunicazione della suddetta ordinanza, avvenuta in data 19 maggio 2025.
Tutte le parti hanno depositato la comparsa conclusionale e la memoria di replica.
Con ordinanza del 24/09/2025 la Corte ha rimesso la causa sul ruolo per la produzione di documenti utile ai fini della decisione, rinviando all'udienza del 12 novembre 2025.
All'esito di tale udienza, la Corte ha trattenuto la causa in decisione senza la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
§ 3. Le valutazioni della Corte
3.1 Con il primo motivo di appello gli appellanti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha accolto l'eccezione di difetto di legittimazione ad agire in capo agli attori sul presupposto che i pregiudizi per i quali era stato domandato il risarcimento
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consistevano nei soli danni riflessi derivanti dal fallimento della Controparte_1 rispetto ai quali solo la Curatela era legittimata ad agire.
In particolare, secondo gli appellanti la sentenza è errata in quanto non considera che i hanno agito per ottenere il risarcimento non dei danni riflessi, bensì di quelli subiti CP_1 in via diretta, personalmente, in conseguenza dell'illegittima levata del protesto e della successiva dichiarazione di fallimento della società Controparte_1
Tali danni sono stati, difatti, analiticamente indicati nell'atto introduttivo e nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 1, c.p.c., evidenziando come l'illegittima levata del protesto e la situazione che essa aveva determinato per la e per tutte le società Controparte_1 del gruppo avesse reso estremamente difficile la vita quotidiana per i e per le loro CP_1 famiglie, privandoli dei mezzi di sostentamento necessari, con conseguenze anche a livello di rapporti familiari e sociali, in una cittadina piccola come Soverato.
Nelle successive memorie ex art. 183 c.p.c. sono stati poi articolati i mezzi istruttori a sostegno della domanda, che il Tribunale, con ordinanza del 27 ottobre 2018, ha tuttavia illegittimamente ritenuto irrilevanti in conseguenza dell'errore sulla qualificazione dei danni sopra evidenziata.
Pertanto, gli appellanti si dolgono del fatto che il Giudice di prime cure, muovendo dall'errato presupposto che gli attori fossero carenti di legittimazione a richiedere il risarcimento dei danni da loro subiti, ha totalmente omesso di compiere tutti gli accertamenti che la domanda avrebbe imposto e, nella specie, l'accertamento in merito alla sussistenza di una responsabilità solidale della Banca e del Notaio, nonché in merito all'esistenza di un nesso causale tra l'illegittimo protesto e il fallimento della società.
Difatti, se la Banca avesse agito secondo diligenza, non avrebbe dovuto procedere a danno della poiché, dagli elementi in suo possesso, poteva agevolmente Controparte_1 dedurre che la società di proprietà dei non era, né poteva mai essere, il soggetto CP_1 debitore dell'obbligo cartolare di cui all'assegno portato all'incasso da terzi;
allo stesso modo, il Notaio era in possesso di tutte le informazioni e di tutta la Pt_3 documentazione del caso e, pertanto, non avrebbe dovuto procedere a protesti di assegni che, in modo palese, non erano riconducibili alla Controparte_1
Con il secondo motivo di appello gli appellanti impugnano la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha rigettato la domanda proposta dagli attori in sostituzione della Curatela fallimentare perché gli stessi non avrebbero dimostrato di avere sollecitato il curatore ad intraprendere la relativa azione.
In realtà la giurisprudenza di legittimità riconosce, nel caso di inerzia della curatela fallimentare, che il fallito dispone di una eccezionale “legittimazione processuale suppletiva” nei confronti dell'ufficio fallimentare, che gli consente di agire in sostituzione
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dell'ufficio medesimo, in quanto, se così non fosse, si finirebbe con il richiedere al fallito una probatio diabolica: la prova che l'inerzia della curatela sia frutto di disinteresse.
3.2 Ragioni di ordine logico giuridico impongono l'esame congiunto dei motivi di appello.
Senz'altro preliminare è la questione attinente alla sussistenza o meno della legittimazione attiva in capo a e già decisa Parte_1 Parte_2 negativamente dal Tribunale e ampiamente censurata in tale sede dagli appellanti.
Ebbene, sull'argomento la giurisprudenza appare pacifica: in caso di danni a società causati da comportamenti illeciti di terzi, essa è solita distinguere i danni da cui derivano solo in via riflessa lesioni nella sfera giuridica del socio e i danni subiti, invece, dallo stesso, direttamente e personalmente. Nel primo caso, è di regola legittimata ad agire la società, mentre per la seconda categoria di danni, la legittimazione spetta sempre al singolo socio.
Al riguardo, la Suprema Corte ha, infatti, ritenuto che: “I soci di una società di capitali non hanno titolo al risarcimento dei danni che costituiscano mero riflesso del pregiudizio arrecato da terzi alla società, in quanto siano una mera porzione di quello stesso danno subito dalla (e risarcibile in favore della) stessa, con conseguente reintegrazione indiretta a favore del socio;
pertanto, un danno non può considerarsi giuridicamente riflesso quando tale possibilità non sussista, come per i danni arrecati alla sfera personale del socio (diritto all'onore o alla reputazione) o per taluni danni patrimoniali
- come quelli derivanti dalla perdita di opportunità personali, economiche e lavorative,
o dalla riduzione del cosiddetto merito creditizio - i quali vanno risarciti al socio dal terzo responsabile. (Fattispecie relativa a comportamenti illeciti tenuti da istituti bancari nei confronti di società partecipate dai soci danneggiati, e poi fallite).”(Cass. Civ.
Sentenza n. 27733 del 11/12/2013).
“Qualora terzi arrechino danno ad una società di capitali, il socio è legittimato a domandare il ristoro del pregiudizio da lui subito ove non risarcibile alla società perché riguardante la sfera personale (diritto all'onore od alla reputazione) o la perdita di opportunità personali, economiche e lavorative dello stesso socio o la riduzione del cd. merito creditizio di quest'ultimo.” (Ordinanza n. 16581 del 20/06/2019).
Ciò posto, nel caso di specie, dalla lettura dell'atto di citazione e, in particolare, della memoria ex art. 183, comma VI, n.1 c.p.c. di parte attrice, si desume facilmente la volontà degli attori di agire al fine di ottenere il risarcimento oltre che dei danni subiti in via riflessa dal fallimento della società asseritamente conseguito alla levata del protesto, anche di quelli strettamente personali, concretamente individuati nella lesione del diritto all'onore e alla reputazione, nelle continue tensioni coniugali culminate con un giudizio
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di separazione, nell'aver subito procedimenti penali nonché esecuzioni forzate e, infine, nell'impossibilità di ottenere personalmente credito dagli istituti bancari (cfr. pag. 5-6, memoria ex art. 183 comma VI, n.1 c.p.c. di parte attrice depositata nel fascicolo telematico: “…lo stato della ha coinvolto anche le altre società del CP_1 gruppo e i suoi soci, che sono stati costretti a rispondere con i propri beni personali, espropriati poi dai creditori… …I Sig.ri a loro volta, hanno subito gravissimi CP_1 danni anche a livello personale. Il Sig. ha subito dei procedimenti Parte_1 penali in relazione al fallimento della società… …In particolare il Sig. Parte_1
a causa delle continue tensioni in famiglia, ha iniziato un giudizio di separazione con la moglie. Gravissimo è stato il discredito sociale maturato a danno dei Sig.ri in CP_1 una cittadina come Soverato, in cui questi vivono e risiedono…progressivamente hanno perso amici e sono stati isolati anche dagli ambienti ricreativi… …nessuna banca è più disposta ad aprire un semplice conto corrente personale…”; cfr. altresì pag.
8-10 della predetta memoria: “Profilo della individuazione e quantificazione: a) danno all'onore e alla reputazione dei soci e dell'amministratore… b) danno esistenziale… c) impossibilità di accesso al credito… d) perdita di opportunità economiche e lavorative… e) danni subiti per la vendita forzata dei beni immobili personali…”.
Il Tribunale ha, dunque, errato nel ritenere che dei pregiudizi per i quali è stato domandato il risarcimento, nessuno può ritenersi subito direttamente dagli attori, dal momento che quelli poc'anzi citati, seppur ovviamente derivanti dalle vicende relative alla società, sono però tutti riferibili alla sfera strettamente personale degli attori, di talché la legittimazione a chiederne il risarcimento non può che spettare unicamente a loro.
Al contrario, appare invece condivisibile da questo Collegio la decisione del Tribunale in merito al difetto di legittimazione ad agire dei in sostituzione della Curatela, per CP_1
i danni subiti dalla società, fondata sull'assunto che gli attori non abbiano dimostrato che l'inerzia della Curatela fosse determinata da un totale disinteresse degli organi fallimentari.
Priva di fondamento si rivela, difatti, la censura degli appellanti, secondo cui una tale prova rappresenterebbe una probatio diabolica, che il fallito difficilmente riuscirebbe a fornire.
Invero, è principio pacifico che in caso di fallimento di una società la titolarità e l'esercizio delle azioni relative a rapporti patrimoniali del soggetto fallito spettino esclusivamente alla Curatela, con l'unica eccezione dell'ipotesi in cui il socio amministratore dimostri l'inerzia dell'organo fallimentare;
tale inerzia non può combaciare con la mera assenza di azioni da parte della Curatela ma è necessario richiedere all'attore uno sforzo probatorio in più che, lungi dal rappresentare una probatio
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diabolica, consenta semplicemente di desumere che la Curatela non abbia svolto alcuna valutazione circa l'opportunità di promuovere l'azione risarcitoria.
In concreto, nel caso di specie, gli appellanti non hanno fornito alcun elemento da cui desumere un comportamento di inerzia assoluta o di rifiuto immotivato da parte della
Curatela, né risulta in atti che i le abbiano rivolto una formale richiesta o, in ogni CP_1 caso, un sollecito, affinché la stessa agisse in giudizio.
Pertanto, si ritiene che sussista la legittimazione attiva in capo agli attori – odierni appellanti – solo relativamente alla domanda di risarcimento dei danni diretti e personali dagli stessi lamentati.
Chiarito preliminarmente ciò, va tuttavia respinta la domanda di risarcimento alla luce dell'insussistenza, a monte, del presupposto relativo all'illegittimità del protesto.
Nessun rimprovero può, difatti, essere mosso alla Banca, né tantomeno al Notaio, i quali hanno agito nel rispetto della normativa di settore, attenendosi, peraltro, alle regole di diligenza proprie dell'attività professionale svolta.
Nella specie, l'Istituto di credito, ricevuti gli assegni, ha diligentemente riscontrato la non conformità della firma allo specimen rilasciato, nonché la non corrispondenza tra il nominativo del correntista e quello del firmatario, e ha provveduto secondo quello che è il procedimento previsto dalla legge;
in tali ipotesi, infatti, la è tenuta a non pagare CP_2 il titolo portato all'incasso e a procedere al protesto per mezzo di un pubblico ufficiale.
In merito poi al soggetto da protestare, va evidenziato come la giurisprudenza è solita distinguere fra l'ipotesi in cui il titolo rechi la sottoscrizione contraffatta del correntista,
o anche un fregio illeggibile, e quella in cui, invece, sussista una firma riconducibile ad un nominativo diverso, come nella fattispecie in esame. Solo nel primo caso il protesto andrebbe elevato a nome del correntista, dovendosi invece, nella seconda ipotesi, procedere nei confronti del soggetto cui la firma è riferibile.
È del tutto evidente come la ratio sottesa sia quella di evitare al correntista incolpevole il discredito derivante dalla pubblicazione del suo nominativo in ragione di una sottoscrizione di traenza riferibile a terzi.
Al riguardo, la Suprema Corte si è così pronunciata: “In tema di protesto di assegno bancario, ove, all'esito di esame esterno della firma di traenza, risulti evidente che questa non corrisponde allo "specimen" depositato presso la banca trattaria, quest'ultima, in osservanza delle prescrizioni di legge ed in forza dei principi di buona fede e correttezza in esecuzione dei suoi obblighi contrattuali verso il correntista, deve adottare le opportune cautele per evitare di arrecare a quest'ultimo un pregiudizio ingiusto, e, conseguentemente non può limitarsi a dichiarare al pubblico ufficiale (nella specie, notaio) incaricato del protesto che rifiuta il pagamento dell'assegno (in quanto, come
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nella specie, denunciato come rubato), ma ha l'obbligo di precisare chiaramente che il titolare del conto corrente è un soggetto diverso da quello che figura come traente e che tra questi ed il correntista non sussiste alcun rapporto negoziale o legale, opponibile ad essa banca, che legittimi il traente ad obbligarsi in nome e per conto del correntista. Ne consegue che, nel caso in cui la banca adotti un diverso comportamento, tale da determinare il fatto ingiusto della pubblicazione del nome del correntista sul bollettino dei protesti, essa dovrà rispondere, anche contrattualmente, di tutti i danni che derivano al correntista medesimo, non essendo sufficiente a tutelarlo dal discredito sociale ed economico la circostanza della collocazione del nome in apposita categoria nell'ambito di detto bollettino.” (Cass. Civ. Sentenza n. 16617 del 16/07/2010).
In tema di assegno bancario, solo nel caso di sottoscrizione dell'assegno con un nome chiaramente e totalmente diverso da quello del titolare del conto il protesto va levato a nome di detto traente inesistente, essendo ciò sufficiente nei rapporti fra giratari per la tutela dei rispettivi diritti, mentre nell'ipotesi di semplice contraffazione della firma del titolare del conto il protesto va levato con riferimento a quest'ultimo. (Cass. Civ.
Sentenza n. 23719 del 24/09/2019).
D'altra parte, occorre altresì evidenziare come la falsità del timbro e della firma della sostenuta dagli appellanti, in realtà non sia mai stata accertata né Controparte_1 giudizialmente, né tantomeno mediante apposita perizia. Sebbene sia stata prontamente sporta denuncia da parte dei il procedimento che ne è seguito si è concluso con CP_1 una richiesta di archiviazione per intervenuta prescrizione, e dallo stesso non è emerso nessun elemento utile al fine anzidetto.
Pertanto, in ragione di una condotta incensurabile sia della che del Notaio e, CP_2 conseguentemente, dell'elevazione legittima del protesto, diviene irrilevante ogni valutazione in ordine alla sussistenza dei danni lamentati e del nesso di causalità, rispetto ai quali, in ogni caso, si ritiene non sia stata fornita idonea prova.
In definitiva, alla luce di quanto sopra, pur ritenendo parzialmente fondata la censura relativa al difetto di legittimazione attiva, la domanda principale e, dunque, l'appello, va rigettato nel merito.
§ 4. Le spese processuali
4.1 Le spese di lite seguono la soccombenza (soccombenza sostanziale di Parte_2
e essendo stata rigettata la domanda principale di risarcimento del Parte_1 danno, seppur a seguito dell'accoglimento dell'appello in relazione al difetto di legittimazione attiva) e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri medi dello scaglione di riferimento in base al valore della causa come da iscrizione a ruolo, avuto riguardo alla complessità della causa ed al tenore delle difese.
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P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da e , nei confronti di Parte_1 Parte_2 [...]
, nonché di , con atto di citazione Controparte_2 Parte_3 notificato in data 06/05/2019, avverso la sentenza n. 1890/2018 del Tribunale di
Catanzaro, pubblicata in data 08/11/2018 e non notificata, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna e in solido al pagamento in favore di Parte_1 Parte_2
nonché di delle Controparte_2 Parte_3 spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in euro 9.991,00 per onorari oltre accessori di legge per il grado di appello.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio del 12.11.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
dott. Pietro Scuteri dott.ssa Silvana Ferriero
11
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Silvana Ferriero Presidente
Dott. Biagio Politano Consigliere
Dott. Pietro Scuteri Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n.1061/2019 R.G.A.C., trattenuta in decisione allo scadere del termine per il deposito di note scritte di trattazione assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 12 novembre 2025, vertente
TRA
già amministratore unico della e Parte_1 Controparte_1 [...] rappresentati e difesi dall'Avv. Andrea Lollo, con domicilio eletto presso lo Studio Pt_2
Legale Prof. Angelo Falzea e Associati, in Catanzaro, Via Buccarelli, 49/c, giusta procura speciale rilasciata su foglio separato congiunto all'atto di appello;
APPELLANTI
E
, in persona del Presidente del Consiglio di Controparte_2 amministrazione e legale rappresentante pro tempore ed in carica, Dott. CP_3 rappresentata e difesa, in virtù di pr2ocura generale alle liti, dall'avv. Roberto Franco ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Vibo Valentia, Piazza del Lavoro, n. 3;
APPELLATA
E
1 Corte di Appello di Catanzaro – Seconda Sezione Civile ____________________________________________________________
elettivamente domiciliata in Catanzaro, Via G. Parte_3
Parentela, 105, presso lo studio legale dell'Avv. Alessandra Tassoni, che la rappresenta e difende in virtù di procura rilasciata su foglio separato da considerarsi un tutt'uno con la comparsa di costituzione in appello;
APPELLATA
CONCLUSIONI:
Per l'appellante: “In riforma della sentenza impugnata
1.=Ritenere e dichiarare solidalmente responsabili la e il Controparte_2 Notaio per i danni diretti subiti dai sigg.ri e Parte_3 Pt_1 [...] in conseguenza dell'illegittimo protesto e del conseguente fallimento delle società di cui Pt_2 gli stessi erano soci e amministratori.
2.= Per l'effetto, condannare in solido la , in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, e il Notaio all'integrale risarcimento Parte_3 di tutti i conseguenti danni diretti subiti dai Sig.ri e sia patrimoniali, Pt_1 Parte_2 quantificati nell'importo di euro 7.231.000,00 o in quello diverso che sarà ritenuto di giustizia, sia non patrimoniali da quantificarsi in via equitativa.”
Per l'appellata : “Voglia la Corte d'appello adita, respingere in Controparte_2 toto l'avversa impugnazione perché totalmente infondata, confermare la sentenza appellata e così statuire e decidere in via preliminare e nel rito accertare e dichiarare il difetto di legittimazione ad agire in capo a ciascuno e ad entrambi gli attori e per l'effetto respingere e statuire per l'inaccoglibilità e per l'inammissibilità della domanda giudiziale avanzata da e da , in proprio e nella loro Parte_1 Parte_2 solo dichiarata qualità. In via principale di merito accertato e dichiarato che la domanda attorea deve ritenersi assolutamente infondata in fatto ed in diritto, carente dei necessari supporti probatori e degli elementi di diritto, per gli effetti, respingere ogni richiesta ex adverso avanzata, sia essa formulata come domanda di accertamento, sia essa avanzata come istanza di risarcimento e/o di condanna. Rigettare la domanda risarcitoria, pure avanzata da parte attrice, per non esservi prova alcuna del danno patito e lamentato, patrimoniale e non né, tampoco, della sua imputabilità, in termini di consequenzialità, alla condotta della banca convenuta. In via subordinata
- rigettare in ogni caso la domanda attorea perché – in ragione di tutto quanto argomentato - infondata in fatto ed in diritto in ognuna delle sue articolazioni e pretese risarcitorie. In tutti i casi, con rigetto della domanda di e di in ognuna delle Parte_1 Parte_2 sue formulazioni in quanto, per le osservazioni e le contestazioni articolate in atto, assolutamente priva di fondamento giuridico, probatorio e di fatto. Infine, accertare e dichiarare estinta ogni eventuale obbligazione a carico della Controparte_2
per maturata prescrizione del diritto azionato e della relativa azione giudiziale, sia
[...] se essa verrà qualificata alla stregua di domanda volta all'accertamento della responsabilità contrattuale, sia, ed ancor prima, se essa sarà più correttamente inquadrata nella tutela di tipo aquiliano.”
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Per l'appellata : “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita rigettare Parte_3 il proposto gravame con conferma integrale della sentenza n. 1890/2018 emessa dal tribunale di Catanzaro in persona della dott.ssa Ermanna Grossi. In via subordinata, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto al ristoro dei danni eventualmente patiti dalla società per i motivi di cui in narrativa. Controparte_1 In via ancor più gradata, accertare e dichiarare che l'attività professionale svolta dal Notaio dott.ssa è stata svolta secondo correttezza e buona fede ex art. Parte_3 1176 c.c., e, conseguentemente, rigettare la domanda di risarcimento danni spiegata nei suoi confronti non potendo quest'ultima essere ritenuta responsabile dei danni subiti dalla società
Controparte_1 Subordinatamente, salvo gravame, ricondurre l'avversa pretesa nei limiti di giustizia. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.”
FATTO E DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato e in qualità, Parte_1 Parte_2 rispettivamente, di ex amministratore unico ed ex socio della società Controparte_1 dichiarata fallita nell'anno 2009, hanno convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di
Catanzaro, la e il notaio per Controparte_2 Parte_3 sentirli condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non da loro subiti, sia in via diretta che in via riflessa, a causa del protesto di due assegni bancari emessi in data
15/3/2004 per l'importo di € 12.500,00 cadauno, recanti il timbro contraffatto della e le firme apocrife dell'amministratore unico della suddetta società Controparte_1 non conformi allo specimen depositato presso la e tratti su conti correnti non CP_2 riferibili alla né ad alcuna altra società del gruppo. Controparte_1
In particolare, gli attori hanno dedotto di essere stati informati dalla in data CP_2
17/3/2004, dell'avvenuta presentazione per l'incasso dei due titoli di credito recanti una firma contraffatta e di avere prontamente denunciato il fatto alle forze dell'ordine, dandone comunicazione alla con nota trasmessa a mezzo raccomandata a.r. in data CP_2
19/3/2004.
Ciononostante, la Banca ha proceduto a protestare i due assegni, per come appreso dagli attori da un visura effettuata il 20/7/2005, da cui è emersa l'esistenza di due protesti a carico di elevati dal notaio il Controparte_1 Parte_3 Parte 17/3/2004, su richiesta di - Filiale di Catanzaro piazza Matteotti, in relazione a due assegni dell'importo di € 12.500,00 ciascuno: il primo recante quale motivo di mancato pagamento "Assegno privo di provvista - Firma e timbro non corrispondente allo specimen"; il secondo recante quale motivo di mancato pagamento "Difetto di provvista
Art. 21. 386/1990 - Mancanza totale o parziale di fondi nel momento in cui il titolo viene presentato per il pagamento".
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Successivamente, all'evidente scopo di potersi giustificare con i terzi, nonché al fine di ottenere la cancellazione dei protesti presso la Camera di Commercio, gli attori hanno sollecitato la Banca – senza tuttavia ottenere risultati – a trasmettere una dichiarazione attestante l'estraneità della Società rispetto ai fatti accaduti e che gli assegni presentati non erano mai stati rilasciati alla stessa Società, né erano stati portati all'incasso dalla
Controparte_1
Alla luce di ciò gli attori, dedotta in diritto la responsabilità solidale della Banca e del
Notaio per l'illegittima elevazione dei protesti, hanno dapprima attivato la Pt_3 procedura di mediazione obbligatoria presso la Camera di Commercio di Catanzaro e, conclusasi questa con esito negativo, hanno agito in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni subiti.
Con comparsa depositata in data 03/01/2017, si è costituita in giudizio CP_4 eccependo preliminarmente sia il difetto di legittimazione attiva degli attori, per essere stati i protesti levati nei confronti di sia che la medesima azione di Controparte_1 risarcimento era stata già avanzata, innanzi al medesimo Tribunale, nel 2006 da
[...] ed il giudizio era stato dichiarato estinto perché dopo essere stato interrotto, CP_1
a causa dell'intervenuto fallimento della suddetta società nel 2009, non era stato riassunto nel termine di legge dalla Curatela.
Nel merito, la convenuta ha chiesto il rigetto delle avverse domande, sul presupposto della legittimità dell'operato della Banca e, comunque, in ragione della insussistenza del nesso di causalità fra i protesti levati e i pregiudizi lamentati dagli attori, ferma l'intervenuta prescrizione.
Con comparsa depositata in data 22/12/2016, si è poi costituita in giudizio il Notaio
[...]
eccependo in via preliminare la carenza di legittimazione ad agire Parte_3 degli attori e, nel merito, il rigetto delle avverse domande per intervenuta prescrizione.
Alla prima udienza del 6/2/2017, gli attori hanno precisato di agire sia in sostituzione della Curatela, stante l'inerzia di quest'ultima, sia al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti personalmente.
Istruita la causa documentalmente, all'udienza dell'8 novembre 2018, le parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.c.
Con la sentenza n. 1890/2018, pubblicata il 08/11/2018, il Tribunale di Catanzaro ha rigettato la domanda, condannando gli attori al pagamento delle spese di lite.
In estrema sintesi, il Giudice di primo grado ha ritenuto fondata l'eccezione di difetto di legittimazione ad agire degli attori sul presupposto che i protesti fossero stati levati nei confronti della e che non poteva, in ogni caso, ritenersi ammissibile Controparte_1 neanche una legittimazione sostitutiva degli attori derivante dall'inerzia della Curatela in
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quanto nulla avevano provato al riguardo. Infine, il Tribunale ha evidenziato come dei pregiudizi per i quali è stato domandato il risarcimento, nessuno poteva dirsi subito direttamente dagli attori, ma si trattava di danni riflessi derivanti dal fallimento della per i quali solo la Curatela era legittimata ad agire. Controparte_1
§ 2. L'appello
Con atto di citazione in appello regolarmente notificato in data 06/05/2019, Pt_1
e hanno proposto appello avverso la sentenza in parola per i
[...] Parte_2 motivi che si esamineranno.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata, rispettivamente, in data 20/11/2019 e
25/11/2019, si sono costituiti e Controparte_2 Parte_3
, eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione ad agire in capo agli
[...] attori, e, in via principale, nel merito, l'infondatezza dell'appello, chiedendone l'integrale rigetto. Inoltre, ha altresì eccepito la prescrizione del diritto Parte_3 all'azione risarcitoria nei propri confronti.
Rigettata la richiesta di prova per testi e a seguito di alcuni rinvii, con ordinanza del
12/03/2024, la Corte ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
10/06/2025.
Con successivo decreto presidenziale n. 57 del 25 ottobre 2024 di variazione urgente riguardante la soppressione della Terza Sezione Civile e la ripartizione dei relativi carichi di lavori e dei magistrati ad essa assegnata tra le altre due Sezioni Civili, nonché con decreto di riassegnazione delle cause dell'ex Terza Sezione Civile del 29 ottobre 2024, la causa è passata alla competenza della Seconda Sezione.
È stata quindi fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 14 maggio 2025, poi sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. Indi, la Corte – viste le note – ha trattenuto la causa in decisione con ordinanza del 16 maggio 2025, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dalla comunicazione della suddetta ordinanza, avvenuta in data 19 maggio 2025.
Tutte le parti hanno depositato la comparsa conclusionale e la memoria di replica.
Con ordinanza del 24/09/2025 la Corte ha rimesso la causa sul ruolo per la produzione di documenti utile ai fini della decisione, rinviando all'udienza del 12 novembre 2025.
All'esito di tale udienza, la Corte ha trattenuto la causa in decisione senza la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
§ 3. Le valutazioni della Corte
3.1 Con il primo motivo di appello gli appellanti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha accolto l'eccezione di difetto di legittimazione ad agire in capo agli attori sul presupposto che i pregiudizi per i quali era stato domandato il risarcimento
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consistevano nei soli danni riflessi derivanti dal fallimento della Controparte_1 rispetto ai quali solo la Curatela era legittimata ad agire.
In particolare, secondo gli appellanti la sentenza è errata in quanto non considera che i hanno agito per ottenere il risarcimento non dei danni riflessi, bensì di quelli subiti CP_1 in via diretta, personalmente, in conseguenza dell'illegittima levata del protesto e della successiva dichiarazione di fallimento della società Controparte_1
Tali danni sono stati, difatti, analiticamente indicati nell'atto introduttivo e nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 1, c.p.c., evidenziando come l'illegittima levata del protesto e la situazione che essa aveva determinato per la e per tutte le società Controparte_1 del gruppo avesse reso estremamente difficile la vita quotidiana per i e per le loro CP_1 famiglie, privandoli dei mezzi di sostentamento necessari, con conseguenze anche a livello di rapporti familiari e sociali, in una cittadina piccola come Soverato.
Nelle successive memorie ex art. 183 c.p.c. sono stati poi articolati i mezzi istruttori a sostegno della domanda, che il Tribunale, con ordinanza del 27 ottobre 2018, ha tuttavia illegittimamente ritenuto irrilevanti in conseguenza dell'errore sulla qualificazione dei danni sopra evidenziata.
Pertanto, gli appellanti si dolgono del fatto che il Giudice di prime cure, muovendo dall'errato presupposto che gli attori fossero carenti di legittimazione a richiedere il risarcimento dei danni da loro subiti, ha totalmente omesso di compiere tutti gli accertamenti che la domanda avrebbe imposto e, nella specie, l'accertamento in merito alla sussistenza di una responsabilità solidale della Banca e del Notaio, nonché in merito all'esistenza di un nesso causale tra l'illegittimo protesto e il fallimento della società.
Difatti, se la Banca avesse agito secondo diligenza, non avrebbe dovuto procedere a danno della poiché, dagli elementi in suo possesso, poteva agevolmente Controparte_1 dedurre che la società di proprietà dei non era, né poteva mai essere, il soggetto CP_1 debitore dell'obbligo cartolare di cui all'assegno portato all'incasso da terzi;
allo stesso modo, il Notaio era in possesso di tutte le informazioni e di tutta la Pt_3 documentazione del caso e, pertanto, non avrebbe dovuto procedere a protesti di assegni che, in modo palese, non erano riconducibili alla Controparte_1
Con il secondo motivo di appello gli appellanti impugnano la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha rigettato la domanda proposta dagli attori in sostituzione della Curatela fallimentare perché gli stessi non avrebbero dimostrato di avere sollecitato il curatore ad intraprendere la relativa azione.
In realtà la giurisprudenza di legittimità riconosce, nel caso di inerzia della curatela fallimentare, che il fallito dispone di una eccezionale “legittimazione processuale suppletiva” nei confronti dell'ufficio fallimentare, che gli consente di agire in sostituzione
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dell'ufficio medesimo, in quanto, se così non fosse, si finirebbe con il richiedere al fallito una probatio diabolica: la prova che l'inerzia della curatela sia frutto di disinteresse.
3.2 Ragioni di ordine logico giuridico impongono l'esame congiunto dei motivi di appello.
Senz'altro preliminare è la questione attinente alla sussistenza o meno della legittimazione attiva in capo a e già decisa Parte_1 Parte_2 negativamente dal Tribunale e ampiamente censurata in tale sede dagli appellanti.
Ebbene, sull'argomento la giurisprudenza appare pacifica: in caso di danni a società causati da comportamenti illeciti di terzi, essa è solita distinguere i danni da cui derivano solo in via riflessa lesioni nella sfera giuridica del socio e i danni subiti, invece, dallo stesso, direttamente e personalmente. Nel primo caso, è di regola legittimata ad agire la società, mentre per la seconda categoria di danni, la legittimazione spetta sempre al singolo socio.
Al riguardo, la Suprema Corte ha, infatti, ritenuto che: “I soci di una società di capitali non hanno titolo al risarcimento dei danni che costituiscano mero riflesso del pregiudizio arrecato da terzi alla società, in quanto siano una mera porzione di quello stesso danno subito dalla (e risarcibile in favore della) stessa, con conseguente reintegrazione indiretta a favore del socio;
pertanto, un danno non può considerarsi giuridicamente riflesso quando tale possibilità non sussista, come per i danni arrecati alla sfera personale del socio (diritto all'onore o alla reputazione) o per taluni danni patrimoniali
- come quelli derivanti dalla perdita di opportunità personali, economiche e lavorative,
o dalla riduzione del cosiddetto merito creditizio - i quali vanno risarciti al socio dal terzo responsabile. (Fattispecie relativa a comportamenti illeciti tenuti da istituti bancari nei confronti di società partecipate dai soci danneggiati, e poi fallite).”(Cass. Civ.
Sentenza n. 27733 del 11/12/2013).
“Qualora terzi arrechino danno ad una società di capitali, il socio è legittimato a domandare il ristoro del pregiudizio da lui subito ove non risarcibile alla società perché riguardante la sfera personale (diritto all'onore od alla reputazione) o la perdita di opportunità personali, economiche e lavorative dello stesso socio o la riduzione del cd. merito creditizio di quest'ultimo.” (Ordinanza n. 16581 del 20/06/2019).
Ciò posto, nel caso di specie, dalla lettura dell'atto di citazione e, in particolare, della memoria ex art. 183, comma VI, n.1 c.p.c. di parte attrice, si desume facilmente la volontà degli attori di agire al fine di ottenere il risarcimento oltre che dei danni subiti in via riflessa dal fallimento della società asseritamente conseguito alla levata del protesto, anche di quelli strettamente personali, concretamente individuati nella lesione del diritto all'onore e alla reputazione, nelle continue tensioni coniugali culminate con un giudizio
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di separazione, nell'aver subito procedimenti penali nonché esecuzioni forzate e, infine, nell'impossibilità di ottenere personalmente credito dagli istituti bancari (cfr. pag. 5-6, memoria ex art. 183 comma VI, n.1 c.p.c. di parte attrice depositata nel fascicolo telematico: “…lo stato della ha coinvolto anche le altre società del CP_1 gruppo e i suoi soci, che sono stati costretti a rispondere con i propri beni personali, espropriati poi dai creditori… …I Sig.ri a loro volta, hanno subito gravissimi CP_1 danni anche a livello personale. Il Sig. ha subito dei procedimenti Parte_1 penali in relazione al fallimento della società… …In particolare il Sig. Parte_1
a causa delle continue tensioni in famiglia, ha iniziato un giudizio di separazione con la moglie. Gravissimo è stato il discredito sociale maturato a danno dei Sig.ri in CP_1 una cittadina come Soverato, in cui questi vivono e risiedono…progressivamente hanno perso amici e sono stati isolati anche dagli ambienti ricreativi… …nessuna banca è più disposta ad aprire un semplice conto corrente personale…”; cfr. altresì pag.
8-10 della predetta memoria: “Profilo della individuazione e quantificazione: a) danno all'onore e alla reputazione dei soci e dell'amministratore… b) danno esistenziale… c) impossibilità di accesso al credito… d) perdita di opportunità economiche e lavorative… e) danni subiti per la vendita forzata dei beni immobili personali…”.
Il Tribunale ha, dunque, errato nel ritenere che dei pregiudizi per i quali è stato domandato il risarcimento, nessuno può ritenersi subito direttamente dagli attori, dal momento che quelli poc'anzi citati, seppur ovviamente derivanti dalle vicende relative alla società, sono però tutti riferibili alla sfera strettamente personale degli attori, di talché la legittimazione a chiederne il risarcimento non può che spettare unicamente a loro.
Al contrario, appare invece condivisibile da questo Collegio la decisione del Tribunale in merito al difetto di legittimazione ad agire dei in sostituzione della Curatela, per CP_1
i danni subiti dalla società, fondata sull'assunto che gli attori non abbiano dimostrato che l'inerzia della Curatela fosse determinata da un totale disinteresse degli organi fallimentari.
Priva di fondamento si rivela, difatti, la censura degli appellanti, secondo cui una tale prova rappresenterebbe una probatio diabolica, che il fallito difficilmente riuscirebbe a fornire.
Invero, è principio pacifico che in caso di fallimento di una società la titolarità e l'esercizio delle azioni relative a rapporti patrimoniali del soggetto fallito spettino esclusivamente alla Curatela, con l'unica eccezione dell'ipotesi in cui il socio amministratore dimostri l'inerzia dell'organo fallimentare;
tale inerzia non può combaciare con la mera assenza di azioni da parte della Curatela ma è necessario richiedere all'attore uno sforzo probatorio in più che, lungi dal rappresentare una probatio
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diabolica, consenta semplicemente di desumere che la Curatela non abbia svolto alcuna valutazione circa l'opportunità di promuovere l'azione risarcitoria.
In concreto, nel caso di specie, gli appellanti non hanno fornito alcun elemento da cui desumere un comportamento di inerzia assoluta o di rifiuto immotivato da parte della
Curatela, né risulta in atti che i le abbiano rivolto una formale richiesta o, in ogni CP_1 caso, un sollecito, affinché la stessa agisse in giudizio.
Pertanto, si ritiene che sussista la legittimazione attiva in capo agli attori – odierni appellanti – solo relativamente alla domanda di risarcimento dei danni diretti e personali dagli stessi lamentati.
Chiarito preliminarmente ciò, va tuttavia respinta la domanda di risarcimento alla luce dell'insussistenza, a monte, del presupposto relativo all'illegittimità del protesto.
Nessun rimprovero può, difatti, essere mosso alla Banca, né tantomeno al Notaio, i quali hanno agito nel rispetto della normativa di settore, attenendosi, peraltro, alle regole di diligenza proprie dell'attività professionale svolta.
Nella specie, l'Istituto di credito, ricevuti gli assegni, ha diligentemente riscontrato la non conformità della firma allo specimen rilasciato, nonché la non corrispondenza tra il nominativo del correntista e quello del firmatario, e ha provveduto secondo quello che è il procedimento previsto dalla legge;
in tali ipotesi, infatti, la è tenuta a non pagare CP_2 il titolo portato all'incasso e a procedere al protesto per mezzo di un pubblico ufficiale.
In merito poi al soggetto da protestare, va evidenziato come la giurisprudenza è solita distinguere fra l'ipotesi in cui il titolo rechi la sottoscrizione contraffatta del correntista,
o anche un fregio illeggibile, e quella in cui, invece, sussista una firma riconducibile ad un nominativo diverso, come nella fattispecie in esame. Solo nel primo caso il protesto andrebbe elevato a nome del correntista, dovendosi invece, nella seconda ipotesi, procedere nei confronti del soggetto cui la firma è riferibile.
È del tutto evidente come la ratio sottesa sia quella di evitare al correntista incolpevole il discredito derivante dalla pubblicazione del suo nominativo in ragione di una sottoscrizione di traenza riferibile a terzi.
Al riguardo, la Suprema Corte si è così pronunciata: “In tema di protesto di assegno bancario, ove, all'esito di esame esterno della firma di traenza, risulti evidente che questa non corrisponde allo "specimen" depositato presso la banca trattaria, quest'ultima, in osservanza delle prescrizioni di legge ed in forza dei principi di buona fede e correttezza in esecuzione dei suoi obblighi contrattuali verso il correntista, deve adottare le opportune cautele per evitare di arrecare a quest'ultimo un pregiudizio ingiusto, e, conseguentemente non può limitarsi a dichiarare al pubblico ufficiale (nella specie, notaio) incaricato del protesto che rifiuta il pagamento dell'assegno (in quanto, come
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nella specie, denunciato come rubato), ma ha l'obbligo di precisare chiaramente che il titolare del conto corrente è un soggetto diverso da quello che figura come traente e che tra questi ed il correntista non sussiste alcun rapporto negoziale o legale, opponibile ad essa banca, che legittimi il traente ad obbligarsi in nome e per conto del correntista. Ne consegue che, nel caso in cui la banca adotti un diverso comportamento, tale da determinare il fatto ingiusto della pubblicazione del nome del correntista sul bollettino dei protesti, essa dovrà rispondere, anche contrattualmente, di tutti i danni che derivano al correntista medesimo, non essendo sufficiente a tutelarlo dal discredito sociale ed economico la circostanza della collocazione del nome in apposita categoria nell'ambito di detto bollettino.” (Cass. Civ. Sentenza n. 16617 del 16/07/2010).
In tema di assegno bancario, solo nel caso di sottoscrizione dell'assegno con un nome chiaramente e totalmente diverso da quello del titolare del conto il protesto va levato a nome di detto traente inesistente, essendo ciò sufficiente nei rapporti fra giratari per la tutela dei rispettivi diritti, mentre nell'ipotesi di semplice contraffazione della firma del titolare del conto il protesto va levato con riferimento a quest'ultimo. (Cass. Civ.
Sentenza n. 23719 del 24/09/2019).
D'altra parte, occorre altresì evidenziare come la falsità del timbro e della firma della sostenuta dagli appellanti, in realtà non sia mai stata accertata né Controparte_1 giudizialmente, né tantomeno mediante apposita perizia. Sebbene sia stata prontamente sporta denuncia da parte dei il procedimento che ne è seguito si è concluso con CP_1 una richiesta di archiviazione per intervenuta prescrizione, e dallo stesso non è emerso nessun elemento utile al fine anzidetto.
Pertanto, in ragione di una condotta incensurabile sia della che del Notaio e, CP_2 conseguentemente, dell'elevazione legittima del protesto, diviene irrilevante ogni valutazione in ordine alla sussistenza dei danni lamentati e del nesso di causalità, rispetto ai quali, in ogni caso, si ritiene non sia stata fornita idonea prova.
In definitiva, alla luce di quanto sopra, pur ritenendo parzialmente fondata la censura relativa al difetto di legittimazione attiva, la domanda principale e, dunque, l'appello, va rigettato nel merito.
§ 4. Le spese processuali
4.1 Le spese di lite seguono la soccombenza (soccombenza sostanziale di Parte_2
e essendo stata rigettata la domanda principale di risarcimento del Parte_1 danno, seppur a seguito dell'accoglimento dell'appello in relazione al difetto di legittimazione attiva) e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri medi dello scaglione di riferimento in base al valore della causa come da iscrizione a ruolo, avuto riguardo alla complessità della causa ed al tenore delle difese.
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P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da e , nei confronti di Parte_1 Parte_2 [...]
, nonché di , con atto di citazione Controparte_2 Parte_3 notificato in data 06/05/2019, avverso la sentenza n. 1890/2018 del Tribunale di
Catanzaro, pubblicata in data 08/11/2018 e non notificata, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna e in solido al pagamento in favore di Parte_1 Parte_2
nonché di delle Controparte_2 Parte_3 spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in euro 9.991,00 per onorari oltre accessori di legge per il grado di appello.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio del 12.11.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
dott. Pietro Scuteri dott.ssa Silvana Ferriero
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