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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/10/2025, n. 4758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4758 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sez. VI civ., riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) dott.ssa Assunta d'Amore Presidente
2) dott.ssa Ada Meterangelis Consigliere
3) dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere rel. nel procedimento nr. 342/2021, all'esito della camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA tra
( ), in persona del l.r.p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti
EL IA AR ( e RA LA C.F._1
( ), come da procura in calce all'atto di appello, con C.F._2
i quali elettivamente domicilia in Sorrento (NA) al Corso Italia 261.
APPELLANTI
E
), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
l.r.p.r., rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Trezza
( ), come da procura generale alle liti per notaio C.F._3
del 19/10/2007, rep. 151217, con il quale elettivamente Persona_1
domicilia in Salerno, al Lungomare Trieste n. 84.
APPELLATA
E
Pag. 1 a 26 ( , in persona Controparte_2 P.IVA_3
del Responsabile Atti introduttivi del Giudizio , a ciò Pt_2
autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio Per_2
– Roma repertorio n. 44953, rappresentata e difesa dall'avv.
[...]
HE RE ( , con il quale elettivamente C.F._4
domicilia in Nola (NA) alla Via G. Fonseca n. 100.
APPELLATA
E
( ), in persona del Procuratore Controparte_3 P.IVA_4
speciale p.t., nella qualità di procuratrice speciale di Controparte_4
rappresentata e difesa, giusta procura alle liti allegata al presente atto, dall'avv. Renato Sardi ( ), con il quale C.F._5
elettivamente domicilia presso l'indirizzo PEC
Email_1
APPELLATA INTEVENTRICE
E
, , , Controparte_5 CP_6 Controparte_7
, , , Controparte_8 Controparte_9 CP_10
, CP_11 CP_12
APPELLATI CONTUMACI
Conclusioni
Come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§.
1. Con atto di opposizione all'esecuzione ex art 615 c.p.c. il Parte_1
si oppose all'esecuzione immobiliare, intrapresa nei suoi confronti
[...]
dalla dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata, eccependo CP_13
l'invalidità del titolo e l'insussistenza del diritto a procedere esecutivamente nei propri confronti, per assenza di inadempimento alla data di notifica del precetto, in quanto la BA aveva dichiarato Pag. 2 a 26 illegittimamente la sua decadenza dal beneficio del termine, poiché la debitoria era derivata dall'avere la BA applicato, al finanziamento a lei concesso, tassi usurari.
1.1. Costituitasi, la chiese il rigetto dell'opposizione, affermando la liceità del finanziamento.
1.2. Il GE, disattesa l'istanza di sospensione cautelare della procedura, rigettò l'opposizione, ritenendola afferente al quantum debeatur e non già all'esistenza del titolo esecutivo e concesse termine per l'eventuale instaurazione del giudizio di cognizione.
Il instaurato giudizio di cognizione, reiterò le proprie Parte_1
richieste specificando:
- di aver intrattenuto con la n rapporto di finanziamento da CP_13
1,2 milioni di euro, finalizzato all'acquisto, ammodernamento ed adeguamento dell'immobile sito in Pimonte (NA) alla Via Vuolo 2, già destinato a casa di riposo per anziani, al fine di trasformare la struttura in RSA;
- che l'Istituto di credito aveva condizionato l'erogazione del finanziamento sia alla sottoscrizione di n. 10 polizze assicurative sulla vita, per un valore complessivo di premi di oltre 300.000,00 euro, sia alla costituzione delle stesse in pegno a favore della CP_1
- che la BA aveva richiesto a garanzia del finanziamento, anche garanzie ipotecarie (sull'immobile de e di due garanti) Parte_1
e personali di terzi fidejubenti (circa dieci fideiussioni);
- che tali negozi, tutti interdipendenti, erano a garanzia della restituzione delle somme finanziate, in caso di inadempimento della mutuataria;
- che i costi sostenuti per l'acquisto di dette polizze andavano computati nel costo del finanziamento, al fine della verifica del superamento del tasso soglia, avendo determinato un vantaggio evidentemente Pag. 3 a 26 sproporzionato per il mutuante, indicato quale beneficiario delle polizze;
Chiese quindi che, previo accertamento del collegamento negoziale delle polizze e del finanziamento del 11.10.2004, fosse accertata l'usurarietà del tasso di interesse del finanziamento, nonché la nullità della clausola relativa agli interessi corrispettivi, per erronea indicazione dell'ISC/TAEG, e dei tassi moratori, per indeterminatezza del tasso, con conseguente accertamento dell'inesistenza del debito e quindi del diritto della a procedere ad esecuzione forzata;
CP_13
conseguentemente, chiese la condanna della BA alla ripetizione delle somme illegittimamente versate in suo favore, oltre interessi e rivalutazione;
Chiese altresì: la declaratoria di inefficacia dei pignoramenti;
la nullità del titolo esecutivo;
la cancellazione delle trascrizioni dei vincoli ipotecari;
l'invalidità di tutti i negozi collegati ed accessori al finanziamento;
il risarcimento dei danni;
la condanna della CP_13
alla ripetizione di tutte le somme illegittimamente corrisposte dalla l'illegittimità dei tassi di mora;
la rideterminazione del Parte_1
dare/avere tra le parti ex art 1284 ult. comma c.c., ovvero ex art 117, comma 7 TUB;
il risarcimento del danno per carenza di buona fede precontrattuale e contrattuale della l'accertamento CP_13
dell'illegittima segnalazione della società nella Parte_1
Centrale Rischi Interbancaria, ordinando la cancellazione e/o la rettifica della detta segnalazione, con refusione di ogni danno.
1.2. Costituitasi, la contestò la fondatezza della domanda, CP_13
chiedendone il rigetto. Dedusse che l'eventuale accertamento del superamento del tasso soglia, con conseguente nullità della clausola relativa agli interessi, non potesse comportare la restituzione degli
Pag. 4 a 26 interessi corrispettivi, con conseguente trasformazione del contratto di mutuo da oneroso in gratuito.
1.3. Intervennero nel giudizio l' Controparte_14
contestando le richieste attoree e chiedendone il rigetto, nonché i garanti e , chiedendo l'accoglimento Controparte_9 CP_10
dell'opposizione con declaratoria di nullità delle fideiussioni da essi prestate.
1.4. Il tribunale, ammessa ed espletata CTU tecnico-contabile, ordinata l'esibizione di documentazione ex art. 210 c.p.c., all'esito definì la causa ex art. 281 sexies c.p.c. e così decise:
“Rigetta le domande dell'opponente, nonché dei garanti, dichiarando che la ha diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti degli stessi;
Compensa le spese di lite tra tutte le parti del giudizio (ad esclusione delle spese di CTU che si pongono a carico della e della Parte_1
per la metà ciascuno)”.
§.
2. La sentenza del Tribunale di Torre Annunziata nr. 1842/2020 è stata impugnata da Parte_3
. L'appellante premette in fatto che sia la stipula e successiva
[...]
costituzione in pegno delle polizze che le fideiussioni erano funzionalmente collegate al contratto di finanziamento e che, a causa della difficoltà di ripianamento delle rate, la aveva riscattato i valori delle polizze assicurative, costituite in pegno, a garanzia esclusiva del mutuatario, per oltre € 300.000,00, portandolo a deconto della debitoria. Successivamente, permanendo l'incapacità di ripianamento, nel febbraio 2010, la aveva comunicato la risoluzione del CP_1
rapporto di finanziamento e la decadenza dal beneficio del termine, iniziando l'esecuzione immobiliare sui cespiti ipotecati e, nel 2011, aveva segnalato la mutuataria "in sofferenza" al CRIF, così impedendo alla società di ottenere credito da terzi istituti per ripianare la debitoria. Pag. 5 a 26 Al fine di raggiungere un accordo di rientro rateale, la procedura esecutiva fu sospesa, ma nelle more, lamenta l'appellante, la BA aveva imputato i pagamenti ricevuti dalla mutuataria non al capitale ma agli interessi, continuando ad addebitare a gli interessi Parte_1
moratori, che avevano fatto lievitare la debitoria ad € 1.300.000,00. Il
aveva, quindi, affidato incarico ad un esperto bancario di Parte_1
verificare la legittimità dell'operazione di finanziamento ed all'esito il consulente di parte aveva accertato l'usurarietà del TEG, calcolandolo con l'inclusione dei costi delle polizze assicurative, vincolate in pegno, a garanzia del rimborso del finanziamento.
Ciò premesso, l'appellante lamenta un vuoto argomentativo in merito alla fattispecie in esame, non avendo il tribunale adeguatamente calato la premessa teorica fatta nella vicenda posta al suo esame.
Il tribunale infatti, secondo l'appellante, pur avendo accertato che le polizze assicurative costituivano una condicio sine qua non del finanziamento, anche a cagione della mancata contestazione del punto da parte della ex art. 115 c.p.c., non aveva tuttavia ritenuto che il CP_1
relativo costo dovesse essere conteggiato nel TEG. A tal fine l'appellante lamenta che il primo giudice aveva omesso di considerare la circostanza che la aveva preteso che dette polizze fossero costituite in pegno CP_1
a garanzia del finanziamento, giungendo alla conclusione, ad avviso dell'appellante non condivisibile, di escludere il collegamento tra tali negozi (finanziamento, assicurazione e pegno), sulla scorta della circostanza, ritenuta dal tribunale dirimente, che il pagamento dei premi di tali polizze era stato effettuato da parte di terzi, elemento questo che, secondo il tribunale, rendeva ininfluente la circostanza, valorizzata invece dall'appellante, che il mutuo stesso non sarebbe stato mai erogato in mancanza di tali negozi.
Pag. 6 a 26 L'appellante contesta tale conclusione, deducendo che la giurisprudenza di legittimità aveva invece affermato che i costi delle polizze assicurative dovessero essere inclusi nel calcolo del TEG, individuando -nel pieno rispetto del dettato normativo in materia (art. 644 c.p., art. 1815 c.c. e
L.108/96)- il collegamento tra le polizze e l'erogazione del finanziamento nella circostanza che la BA avesse subordinato alla stipula delle polizze l'erogazione del credito, sicché i costi delle polizze dovevano essere inclusi nella base di calcolo del TEG ai fini della verifica dell'usura, in ragione del principio di onnicomprensività fissato dall'art. 644 c.p., co. 3, valevole sia sotto il profilo penale che civile.
Sostiene l'appellante che la necessità di ricorrere alla verifica della sussistenza di indici sintomatici di collegamento funzionale si pone solo in caso di previsione facoltativa della stipula di polizze assicurative, laddove, in presenza di obbligatorietà della stipula delle stesse, il
'collegamento' richiesto ex art. 644 c.p. è in re ipsa. Sicché, nel caso in esame, la previsione della obbligatorietà della stipula delle polizze e della loro costituzione in pegno a favore della deponeva in senso CP_1
univoco, senza necessità di nessun ulteriore accertamento, per la inclusione dei relativi costi nel TEG. Peraltro, argomenta l'appellante, le polizze in questione erano state stipulate con e CP_15
costituite in pegno in favore di pertanto, trattandosi di CP_13
società infragruppo, soggette ad attività di direzione e coordinamento della società sono state collocate in 'conflitto di Controparte_16
interessi'.
2.2. Con il secondo motivo di gravame Il lamenta Parte_4
l'erroneità della base di calcolo per l'accertamento della soglia di usura.
L'appellante sostiene che, attesa l'obbligatorietà della stipula e costituzione in pegno delle polizze, che ne rendeva evidente il collegamento funzionale con il finanziamento, il tribunale avrebbe Pag. 7 a 26 dovuto necessariamente inserire i relativi costi nel calcolo del TEG del finanziamento. Invece, il tribunale aveva inteso, secondo l'appellante errando, verificare altresì la ricorrenza degli ulteriori indici sintomatici del collegamento funzionale.
Evidenzia l'appellante che il tribunale aveva adottato una decisione contraddittoria, poiché aveva premesso, in linea torica, che nelle
“Istruzioni della BA d'Italia aggiornate al Luglio 2016, sono considerate rilevanti ai fini del calcolo del TEG:
- le spese per assicurazioni o garanzie, intese a garantire il rimborso totale o parziale del credito ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore, tutte le volte in cui in cui la stipula di tali assicurazioni siano contestuali alla concessione del finanziamento oppure nel caso in cui la stipula del contratto assicurativo sia imposta dalla Istituito di credito al fine di concedere il credito o per concederlo a determinate condizioni, a prescindere dalla circostanza che la polizza assicurativa sia stipulata per il tramite del finanziatore o direttamente dal cliente;
- ogni altra spesa ed onere contrattualmente previsti, connessi con
l'operazione di finanziamento”
Da tali premesse, tuttavia, il tribunale non aveva poi tratto le dovute conseguenze, avendo, contraddittoriamente, ritenuto di dover verificare gli ulteriori indici di collegamento negoziale (pur non essendo ciò necessario, alla luce della accertata obbligatorietà della stipula delle polizze) e avendo quindi valutato le polizze isolatamente e non nel complesso dell'operazione economica posta in essere. Il tribunale è così giunto ad escludere il collegamento negoziale e, conseguentemente,
l'usurarietà del TEG, ritenendo di non dover includere nella base di calcolo i costi delle polizze.
2.3. Con il terzo motivo di appello Il si duole che il Parte_1
tribunale abbia, appunto, contraddicendosi, proceduto ad esaminare gli Pag. 8 a 26 indici di collegamento negoziale, la cui ricorrenza l'appellante ha sconfessato, deducendo:
1) quanto alla contestualità della stipula della polizza e del finanziamento (o l'obbligatorietà della prima in vista della erogazione di quest'ultimo), che questa, alla luce delle Istruzioni della BA d'Italia del 05.06.2020, deve essere intesa non in senso cronologico ma teleologico, in quanto esprime il legame in senso logico o funzionale;
2) quanto alla pari durata di polizza e finanziamento, che il primo giudice, evidenziando che le polizze non avevano la medesima durata del finanziamento, non aveva considerato che la durata della costituzione in pegno di dette polizze era, invece, la medesima del finanziamento;
3) quanto alla corrispondenza dell'importo assicurato con quello oggetto di finanziamento, che la non corrispondenza del valore delle polizze all'importo finanziato non aveva rilevo ai fini dell'usura.
Piuttosto, il primo giudice non aveva considerato che il diritto di riscatto delle polizze era attribuito alla sola alla quale erano riconosciuti CP_1
tutti i diritti nascenti dalle polizze, e poteva incamerare i premi per l'immediata estinzione o decurtazione del debito, anche se non era ancora scaduto;
4) quanto alla funzione di garanzia dell'assicurazione (ovvero la destinazione del premio finale al rimborso parziale o totale del credito), che il tribunale non aveva valutato che la era non solo beneficiaria CP_1
dei diritti nascenti dalle polizze, ma altresì che dette polizze erano anche costituite in pegno in suo favore;
5) quanto alla destinazione del vantaggio connesso alla stipula della polizza assicurativa al soggetto mutuante, che erroneamente il tribunale si era limitato ad accertare che nelle polizze assicurative sulla vita stipulate dai fideiussori fossero indicati quali beneficiari gli eredi Pag. 9 a 26 legittimi dei soggetti sottoscrittori e non già la banca mutuante, non avendo considerato che i premi erano vincolati in pegno a favore della
BA, a garanzia del pagamento di tutte le somme mutuate;
6) quanto alla provenienza della provvista necessaria per la corresponsione del premio dal patrimonio del soggetto finanziato, che il tribunale si era limitato a constatare che la provvista necessaria proveniva da conti correnti intestati ai sottoscrittori e non, invece, da quello della società finanziata o alla stessa riferibili, giungendo erroneamente alla conclusione che l'accertamento della provenienza della provvista dal patrimonio di terzi dimostrava la non obbligatorietà della stipulazione delle polizze. Laddove, secondo l'appellante, non era necessario che le spese rilevanti ai fini del calcolo del TEG provenissero tutte dal debitore, atteso che la norma sull'usura considera illecito qualunque vantaggio usurario in favore del mutuante. Inoltre, il tribunale aveva omesso di considerare che la Corte di Cassazione ritiene che nel conteggio del TEG debbano essere considerate tutte le spese direttamente o indirettamente sostenute dal debitore, dovendosi considerare che detti costi gravino in ogni caso sul mutuatario, unitamente a quello complessivamente necessario per ottenere il credito dalla BA.
2.4. Con il quarto motivo di gravame l'appellante lamenta che il contratto di finanziamento è affetto da usura originaria, in quanto, includendo nel
TEG il costo delle polizze assicurative, questo risulta pari al 9.11%, a fronte di un tasso soglia pari al 5,76%. Ribadisce che, secondo le
Istruzioni della BA d'Italia, il costo delle assicurazioni imposte al debitore deve essere conteggiato nel TEG, non rilevando la provenienza della provvista da un terzo, atteso che detta circostanza non elide il vincolo del collegamento funzionale della polizza al finanziamento allorquando, come nel caso in esame, questa sia imposta al debitore. Pag. 10 a 26
2.5. L'appellante evidenzia, poi, con il quinto motivo di appello, che la
Corte di Cassazione, ai fini della repressione del fenomeno usurario, ha sempre ritenuto che fosse sufficiente a provare il collegamento dei costi alla concessione del finanziamento, l'evidenza del vantaggio per il mutuante correlato alla sua sproporzione rispetto al vantaggio conseguito dal mutuatario. Ritiene quindi l'appellante che il tribunale, nel caso in esame, avrebbe dovuto ritenere provato il collegamento, sulla base della non contestazione della che non aveva mai negato CP_1
l'obbligatorietà della costituzione in pegno delle polizze.
2.6. L'appellante, con i due successivi motivi di gravame, lamenta che il tribunale abbia utilizzato il calcolo del TEG effettuato dal CTU con l'inclusione dei costi delle polizze, benché l'effettuazione di tale calcolo non fosse stato domandato al CTU da parte dello stesso tribunale, sicché sostiene che tale secondo calcolo debba essere stralciato e non se ne debba tenere conto.
Inoltre l'appellante lamenta che il CTU abbia erroneamente affermato: che le polizze prevedessero il diritto di riscatto in favore dello stipulante, laddove questo era, invece, accordato in favore della BA, evidenziando che i contratti assicurativi in questione, sebbene ne fosse stata domandata l'esibizione, non erano stati prodotti;
che le polizze non furono stipulate a garanzia del finanziamento;
che si trattava di polizze di disinvestimento e che non erano obbligatore, laddove, secondo l'appellante, era esattamente il contrario.
2.7. Con il successivo motivo di gravame l'appellante lamenta l'illegittimità della risoluzione contrattuale e della declaratoria di decadenza dal beneficio del termine, in ragione dell'insussistenza del debito, ricalcolando i rapporti dare/avere alla luce dell'accertata usurarietà del TEG.
Pag. 11 a 26 Afferma infine l'usurarietà anche del tasso di mora, accertato dal CTU a pag. 24 della perizia al punto 2. ipotesi B., in quanto contrattualmente fissato “in misura pari al tasso soglia stabilito trimestralmente ai sensi della legge n. 108/1996 per le operazioni appartenenti alla categoria
Mutui garantiti. Modalità di calcolo 365/360” e, dunque pari al 5,84%, misura superiore al tasso soglia del 5,76%.
2.8. L'appellante afferma, altresì, che il TEG sia in ogni caso usurario, conteggiando nel calcolo anche la penale di anticipata estinzione.
In particolare, afferma che il TEG, comprensivo della penale, è pari al
6.273% (all. 7a CTU e allegato n. 24 Ctp), percentuale superiore al tasso soglia del 5,76%, per cui, anche senza includere il costo delle polizze, il
T.E.G. del contratto di finanziamento, determinato tenendo conto della penale di estinzione anticipata, è comunque usurario (all. 7b e 8a della
Ctu).
2.9. L'appellante lamenta poi che l'istituto di credito ha provveduto ad addebitare illegittimamente interessi di mora per € 517.561,51, come indicato dal CTU nella tabella di pag. 26 elaborato peritale, all. 6, chiedendo la ripetizione di tali importi, affermando che sono dovuti solo per il minor importo di euro 159.721,54 (tabella pag. 26 All. 6a -con una differenza di ben 357.839,97 € rispetto agli addebiti della banca), ovvero in euro 101.751,50 con una differenza di euro 415.810,01 rispetto agli addebiti della banca) al saggio Bot attesa la difformità tra dichiarato ed effettivo (vd. pag. 32 Ctu all. 9b).
2.10. L'appellante afferma, inoltre, che la diversamente da quanto CP_1
indicato in contratto, ai fini dell'individuazione del tasso soglia per gli interessi moratori, in luogo di applicare la soglia pattuita contrattualmente (TEGM maggiorato del 50%), aveva applicato un tasso soglia pari al TEGM maggiorato del 50% ed ulteriormente incrementato di 4 punti percentuali, laddove a decorrere dal 14.05.2011, epoca di Pag. 12 a 26 entrata in vigore della legge n. 70/2011, il legislatore aveva fissato il
Tasso Soglia in misura del TEGM maggiorato del 25% ed ulteriormente incrementato di 4 punti percentuali. Sicché la ha applicato tale CP_1
diverso tasso soglia, in luogo di quello più favorevole alla mutuataria, previsto in contratto. L'appellante, pertanto, chiede la ripetizione degli interessi di mora liquidati dalla banca applicando il tasso soglia deteriore ed ammontanti ad € 69.934,12.
2.11. L'appellante lamenta, poi, che erroneamente il tribunale aveva ritenuto che la mancata specificazione del divisore dell'Euribor (360 o
365) non comportasse l'indeterminatezza della clausola degli interessi, considerato che il saggio iniziale del 2,20%, indicato in contratto, corrisponderebbe all'Euribor con divisore 360.
2.12. Ulteriore motivo di doglianza è la indeterminatezza dell' , in quanto, afferma l'appellante, la CTU aveva confermato che vi era discordanza tra dichiarato (4.19%) e effettivo (4,22%).
Evidenzia l'appellante che l'obbligo di indicazione dell'ISC (parametro anche noto con l'acronimo TAEG) nei contratti di mutuo è stato introdotto recentemente con la delibera CICR del 4 marzo 2003, applicabile anche al mutuo in esame, stipulato nel 2004.
2.13. Infine, Il afferma che, accertata l'usurarietà del mutuo e Parte_1
dichiarata illegittima per invalidità del titolo la procedura esecutiva RGE
150/10 e 5/11 azionata dalla il differenziale da essa ancora CP_13
dovuto, tenuto conto della natura gratuita del prestito, è di € 543.481,82 considerato l'importo finanziato di € 1.200.000 detratti i versamenti effettuati per € 656.518,18.
2.14. Inoltre, secondo il , le garanzie ipotecarie, relative agli Parte_1
immobili oggetto di esecuzione forzata nel procedimento avente R.G.
150/2010, non andavano azionate, per assenza dei presupposti e, quindi, sono nulle e inefficaci. Pag. 13 a 26
2.15. Sostiene che, attesa la nullità ab origine del finanziamento, per illiceità e contrarietà a norme imperative, il difetto originario del credito si risolve in un vizio genetico del titolo esecutivo, inficiante ab initio
l'intera procedura esecutiva.
2.16. Conclude, quindi, per l'illegittimità della segnalazione alla Centrale
Rischi.
2.17. Chiede poi la Condanna ex art. 96 c.p.c. della per mala fede, CP_1
in ragione della illegittima acquisizione di garanzie sproporzionate e collegate a contratto illecito;
illegittima decadenza dal beneficio del termine;
illegittima risoluzione contrattuale;
illegittima proposizione di azione esecutiva;
illegittima segnalazione in Centrale Rischi interbancaria.
§.
3. Costituzione delle controparti.
3.1. ccepisce l'erronea ricostruzione in fatto dell'appellante, CP_13
affermando che in realtà la sottoscrizione delle polizze assicurative è avvenuta antecedentemente e autonomamente dalla contrazione del mutuo ed è avvenuta da parte di soggetti che sono poi diventati anche fideiussori del successivo contratto di finanziamento. Viceversa, la costituzione in pegno delle polizze era avvenuta successivamente alla stipula del mutuo, su esplicita istanza dei garanti attraverso l'invio alla di due diverse missive, l'una del 09.05.2006 e l'altra del CP_1
02.10.2007 (pervenuta il 12.10.2007), nelle quali veniva chiesto espressamente di valutare la possibilità di utilizzare le polizze, per un controvalore € 320.000,00, a parziale rimborso del mutuo. Inoltre, la evidenzia che, poiché, dopo il versamento della somma derivante CP_1
dalla liquidazione delle polizze, si era formato un ulteriore debito, a causa della mancata corresponsione di 3 (tre) rate di mutuo, essa, ai sensi dell'art. 40 TUB, aveva esercitato il proprio diritto di risolvere il contratto di mutuo per inadempimento, ed aveva chiesto la restituzione Pag. 14 a 26 immediata del debito e, quindi, aveva proceduto alla notifica dell'atto di precetto ai debitori del 27.02.2010.
3.1.1. Afferma, quindi, l'infondatezza della tesi dell'appellante, negando l'obbligatorietà delle polizze e sostenendo la completezza e legittimità delle condizioni contrattuali di finanziamento.
Inoltre, ribadisce che la polizza assicurativa non era affatto nell'interesse della bensì degli assicurati, atteso che erano essi ed CP_1
i loro eredi legittimi i beneficiari della prestazione economica per l'ipotesi di avveramento dell'alea contrattuale. Peraltro, le spese della polizza assicurativa del credito erano espressamente escluse dalle istruzioni della BA d'Italia all'epoca vigenti, ai fini della determinazione del TEGM, sicché non potevano essere incluse nel calcolo del TEG.
3.1.2. Definisce, infine, un tentativo subdolo e strumentale, quello de di mettere in relazione il pegno con le polizze Parte_1
assicurative, come fosse un tutt'uno e poi di considerarli entrambi collegati con il finanziamento, quando, invece, è stato dimostrato che le polizze sono assolutamente prive di collegamento con il mutuo, essendo state stipulate in data antecedente e non ricorrendo ulteriori indici sintomatici di collegamento funzionale con il mutuo.
3.1.3. Quanto alla commissione prevista per l'anticipata estinzione (1%), sostiene che, al fine della verifica del superamento del tasso soglia, essa non vada sommata agli interessi, per la sua natura e funzione, che sono quelle di costituire un indennizzo per l'istituto mutuante, per il caso di ingiustificata perdita dell'operazione, e non sono per nessun motivo ricollegabili all'erogazione del finanziamento.
3.1.4 Quanto ai tassi di mora, afferma che è risultata chiara ed univoca la volontà della di contenere il tasso di mora entro il tasso soglia. CP_1
Pag. 15 a 26 Afferma la non indeterminatezza dei tassi, in quanto chiaramente il divisore Euribor era a 360 giorni, e l'infondatezza della nullità per difformità dell' effettivo con quello nominale, nonché la corretta determinazione dell' , assumendo altresì che l'art. 125 bis TUB Pt_6
penalizza con la nullità la mancanza o l'imprecisione dell' solo per il caso di finanziamenti erogati “al consumo”. Sicché, non essendo sanzionata con la nullità l'erronea indicazione dell' Pt_6
nell'ambito di operazioni diverse dal credito al consumo, se ne deve dedurre che, a norma di detto articolo, l'erronea indicazione dell' non venga sanzionata con alcun rimedio sostitutivo.
3.1.5. In merito alla segnalazione alla Centrale Rischi, afferma che v'era già un'altra segnalazione effettuata in precedenza da altra BA.
3.2. L' eccepisce l'inammissibilità Controparte_14
dell'appello, ex art. 342 c.p.c., nel merito ne ha chiesto il rigetto per infondatezza, attesa la legittimità della procedura esecutiva.
3.3. assumendo di essere cessionaria del credito Controparte_17
originariamente vantato dalla dichiara di fare proprie le domande, eccezioni, deduzioni ed istanze già formulate dalla chiede di CP_13
disporre l'estromissione di al giudizio. CP_13
3.4. , , , Controparte_5 CP_6 Controparte_7 CP_8
, , ,
[...] Controparte_9 CP_10 CP_11 CP_12
sono rimasti contumaci.
§.
4. La Corte di Appello all'udienza del 03/07/2025, svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con ordinanza del 04.07.20205, ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
(60+20).
4.1. Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. L'atto di appello proposto consente, infatti, di individuare con sufficiente chiarezza le specifiche Pag. 16 a 26 critiche mosse al provvedimento impugnato;
risultano, quindi, chiare le ragioni proposte a fondamento delle censure avanzate in contrapposizione con le ragioni addotte dal giudice di primo grado a giustificazione della decisione adottata.
Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass.
Sez. Un. n. 27199/2017; Cass. n. 13535/2018, Cass. n.27391/2018, Cass.
Sez. Un. n. 12587/2018), ciò che viene richiesto è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere quale sia il contenuto della censura proposta, dimostrando di avere compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili.
E' sufficiente quindi che «il motivo di appello esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto e in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo tuttavia che l'appellante alleghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata» (cfr. Cass. n. 7675/2019). Non è necessario l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (cfr. Cass. n.
24262/2020).
4.2. Ciò premesso, l'appello è infondato e va rigettato.
4.2.1. Priva di fondamento è la censura di contraddittorietà della motivazione, in relazione all'accertamento del collegamento negoziale tra la stipula delle polizze, poi costituite in pegno, ed il finanziamento.
Va premesso che è condivisibile l'affermazione dell'appellante secondo cui devono essere considerati del calcolo del TEG i costi imposti al mutuatario dalla BA al fine di accedere al credito;
tuttavia, di Pag. 17 a 26 converso, vanno esclusi i costi che, non essendo stati resi obbligatori dalla BA, deve ritenersi siano stati volontariamente sostenuti dal mutuatario, per ulteriormente garantire il proprio adempimento.
4.2.2. Ciò posto, rileva la Corte che, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, il Tribunale non ha mai accertato l'obbligatorietà della stipula delle polizze che, ai fini dell'affermazione della sussistenza del collegamento funzionale, esimerebbe il giudicante dalla verifica della ricorrenza degli ulteriori indici sintomatici. Difatti, dalla disamina del percorso argomentativo del tribunale, emerge con chiarezza che il passaggio della motivazione in cui viene affermato che l'accertamento dell'obbligatorietà della sottoscrizione e costituzione in pegno delle polizze è elemento presuntivo, di per sé solo idoneo a dimostrare il collegamento funzionale con il finanziamento, è un'affermazione di principio teorica, fatta dal tribunale nella premessa descrittiva, in reazione all'esame dei criteri per l'individuazione della base di calcolo del TEG alla pag. 14, 15 e 16. Di contro, nell'esaminare la vicenda posta in concreto al suo esame, alle pag. 21 e ss., il tribunale, ai fini dell'accertamento del collegamento funzionale tra le polizze e il mutuo, ha ritenuto di dover prescindere dalla verifica del se la BA avesse o meno imposto la sottoscrizione delle polizze alla mutuataria, non dando ingresso alla prova testimoniale articolata da quest'ultima sul punto. Ciò in quanto ha ritenuto che le circostanze, di seguito elencate, dimostravano l'assenza di collegamento funzionale con il mutuo e segnatamente: la diversa scadenza della polizza rispetto al contratto di mutuo;
la non contestualità della sottoscrizione delle polizze con la stipula del mutuo;
l'esiguità dell'ammontare dei premi finali rispetto al valore del mutuo. In particolare, il tribunale si è soffermato sulla circostanza, dall'appellante ritenuta erronea, che beneficiaria delle polizze non era la BA ma gli eredi dei sottoscrittori e che la successiva Pag. 18 a 26 costituzione in pegno era nata dalla necessità di garantire ulteriormente il finanziamento.
Infine, e questa circostanza è stata ritenuta dal tribunale dirimente, il rilievo che la provvista per la sottoscrizione delle polizze proveniva da terzi e non dal mutuatario. Circostanza dal tribunale ritenuta a tal punto dirimente che a suo avviso era idonea a escludere il vincolo funzionale con il mutuo, anche nel caso in cui fosse stata accertata l'obbligatorietà della stipula.
In definitiva la sentenza gravata non ha mai accertato che la CP_1
avesse imposto alla mutuataria la stipula delle polizze assicurative, anzi ha ritenuto di poter prescindere da tale accertamento, ritenendo assorbente la circostanza che la provvista per l'acquisto delle polizze in questione provenisse da terzi, per escludere il collegamento funzionale.
4.2.3. Orbene, ritiene la Corte che il presupposto su cui l'appellante ha fondato la sussistenza del nesso funzionale tra polizza e mutuo, e cioè la obbligatorietà della stipula delle polizze, non sia risultato provato.
Anzitutto la prova testimoniale, articolata dalla mutuataria al fine di provare che la avesse imposto ad essa mutuataria la stipula delle CP_1
polizze in quesitone, non era idonea a dimostrare l'assunto. L'eventuale conferma del relativo capo istruttorio, per come formulato, (“Vero è che, all'esito dell'esame della detta documentazione, il direttore della filiale comunicava la necessità di porre a garanzia del rimborso del finanziamento, oltre alla garanzia reale ipotecaria, anche fideiussioni e garanzie assicurative per circa euro 300.000,00 da parte di soci e congiunti”), infatti, è incentrato sulla sola concessione in pegno delle polizze e non sulla imposizione della loro stipula. Pertanto, l'eventuale esito positivo della prova non avrebbe consentito di accertare se le polizze in quesitone fossero già state sottoscritte in precedenza autonomamente e liberamente, come si desume dall'anteriorità della Pag. 19 a 26 loro stipula, ovvero se fossero state stipulate solo in seguito all'imposizione della BA. Solo in tale seconda evenienza, infatti, sarebbe possibile affermare il collegamento funzionale tra la stipula delle polizze ed il finanziamento;
viceversa, la preesistenza delle polizze e la mera richiesta da parte della di vincolarle in pegno, si traduce CP_1
in una mera richiesta di fornire una ulteriore garanzia reale al finanziamento e non nell'imposizione di un costo (quello dell'acquisto delle polizze), al fine di concedere il mutuo. La preesistenza delle polizze, infatti, in mancanza di prova della imposizione da parte della BA, dimostra la mera concessione in pegno di beni (le polizze) già presenti nel patrimonio del mutuatario o dei terzi datori di pegno.
In conclusione, non è stato provato che la avesse imposto alla CP_1
mutuataria la stipula di polizze assicurative, inoltre va condivisa la decisone del tribunale di inammissibilità della prova testimoniale sul punto, in quanto irrilevante, per le ragioni sopra esposte. Pertanto, condivisibilmente il tribunale aveva proceduto ad esaminare gli indici presuntivi del collegamento negoziale.
4.2.4. Né può affermarsi, come vorrebbe l'appellante, che l'obbligatorietà della sottoscrizione delle polizze fosse risultata provata, ex art. 115 c.p.c., dalla non contestazione della BA, atteso che quest'ultima ha sempre sostenuto, sin dalla comparsa di costituzione e risposta, che le polizze fossero state stipulate anteriormente ed autonomamente rispetto al mutuo, così negando che potessero essere state imposte alla mutuataria ed anzi affermando che era stata un'operazione “messa in atto soprattutto per volontà della debitrice e dei coobbligati in solido al fine di dare maggior forza alle loro richieste di finanziamento”.
4.3. L'appellante ha quindi contestato la ricostruzione del tribunale in virtù della quale era giunto ad escludere la ricorrenza degli indici Pag. 20 a 26 presuntivi di collegamento negoziale. In particolare, quanto all'elemento della provenienza da terzi della provvista per l'acquisto delle polizze, ritenuto dal tribunale dirimente, l'appellante sostiene che, ai fini del conteggio del TEG, debbano essere considerate tutte le spese direttamente o indirettamente sostenute dal debitore, dovendosi considerare che detti costi gravano in ogni caso sul mutuatario, unitamente a quello complessivamente necessario per ottenere il credito dalla BA. Orbene, la mancanza di prova che la BA avesse imposto l'acquisto delle polizze alla mutuataria esclude che le stesse, anche se la provvista proveniva da terzi, possano essere considerate come sostenute indirettamente dal debitore, in quanto il costo delle assicurazioni può essere conteggiato nel TEG, a prescindere dalla provenienza della provvista da un terzo, solo laddove questa sia imposta al debitore.
In definitiva, l'accertamento dell'insussistenza degli indici presuntivi di collegamento negoziale tra polizze e mutuo, quali la non la contestualità
e la non obbligatorietà della stipula della polizza e del finanziamento;
la diversa durata di polizza e mutuo;
la non corrispondenza dell'importo assicurato con quello oggetto di finanziamento, portano ad escludere l'esistenza del collegamento tra polizze e mutuo.
Irrilevanti sono infatti gli ulteriori elementi, che secondo l'appellante il tribunale aveva omesso di valorizzare, quali la circostanza che la costituzione in pegno delle polizze avesse la medesima durata del finanziamento, atteso che la garanzia reale è normalmente di durata pari al finanziamento, essendo un accessorio del credito;
parimenti, la circostanza che il diritto di riscatto delle polizze era attribuito alla sola alla quale erano attribuiti tutti i diritti nascenti dalle polizze, e CP_1
poteva incamerare i premi per l'immediata estinzione o decurtazione del debito, anche se non era ancora scaduto, essendo questi, poteri Pag. 21 a 26 funzionali al conseguimento della garanzia, considerato che la BA poteva destinare i premi riscattati unicamente alla decurtazione del debito;
infine la circostanza che le polizze fossero state costituite in pegno in favore della BA, in quanto, come detto, ciò è mera espressione della volontà di ulteriormente garantire il finanziamento con la concessione in garanzia delle polizze;
la sussistenza di un conflitto di interessi, genericamente dedotto dall'appellante, senza specificare in cosa si sostanzi, atteso che anche se appartenente allo stesso CP_15
gruppo è soggetto giuridico diverso.
In sostanza la costituzione di ulteriori garanzie reali e personali a tutela dell'adempimento del mutuo è evento fisiologico e connaturato alla concessione di finanziamenti, specialmente di rilevante importo, e non possono annoverarsi tra i costi complessivi del finanziamento, gravanti sulla mutuataria, se non sia provato che tali ulteriori garanzie si appuntino su beni il cui acquisto sia stato imposto al mutuatario, specialmente quando, come nel caso in esame, tali beni (le polizze) siano preesistenti.
4.4. In definitiva i costi delle polizze non vanno conteggiati nel calcolo del TEG del mutuo in questione che, pertanto, non è usurario. Da tale accertamento discende l'assorbimento della censura di usura originaria del finanziamento
§.
5. Parimenti infondati sono gli ulteriori motivi di appello.
5.1. Quanto alla inclusione nel calcolo del TEG dei costi di anticipata estinzione del mutuo va rammentato che, come ha affermato la Corte di
Cassazione, la commissione di estinzione anticipata del finanziamento non costituisce una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli
Pag. 22 a 26 impegni a quella connessi, sicché non va conteggiata nel TEG (cfr. Cass.
7352/2022).
4.2. Quanto all'usurarietà del tasso di mora, l'appellante sostiene che i tassi di mora sarebbero usurari, perché superiori alla soglia pattuita in contratto, prevista in percentuale inferiore a quella individuata ex legge n. 70/2011, pari al Tasso nominale annuo maggiorato di 4 punti percentuali. Chiede quindi la restituzione degli interessi di mora liquidati dalla banca, applicando il tasso soglia deteriore, ammontanti ad
€ 69.934,12
Orbene, non è affatto vero che il contratto preveda un tasso soglia moratorio convenzionale;
piuttosto all'art. 4 prevede un criterio alternativo di determinazione del tasso di mora, nell'ipotesi, invero mai verificatasi, che non fosse rilevato il TEGM, stabilendo che “Qualora, per qualsiasi motivo il suddetto Tasso effettivo globale medio non fosse più rilevato, il tasso di mora verrà stabilito semestre per semestre, maggiorando di quattro punti il Tasso nominale annuo”.
Diversamente, il tasso soglia degli interessi moratori va calcolato, secondo i dettami della sentenza a SSUU della Corte di Cassazione nr.
19597/2020, in ipotesi di mancata inclusione degli interessi moratori nel calcolo del TEGM, sempre facendo ricorso ai DM di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ma in tal caso il tasso-soglia sarà dato dal TEGM, incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (TEG) del singolo rapporto, comprensivo
Pag. 23 a 26 degli interessi moratori, e il TEGM così come rilevato nei suddetti decreti.
Nel caso in esame, trattandosi di contratto concluso tra l'01/04/2003
(data di entrata in vigore del D.M. 25 marzo 2003) e il 30/06/2011, il
“tasso soglia di mora” si determina sommando al TEGM il valore del 2,1
% (maggiorazione media interessi di mora indicata nei DD.MM.), il tutto maggiorato del 50% ex art. 2, comma 4, L. 108/1996 pro tempore vigente. La formula diviene la seguente: (T.E.G.M. + 2,1) x 1,5. Sicché risulta pari a 8.91% ((3,84%+2,1%) + ½).
Ne consegue che il tasso moratorio contrattualmente previsto nella misura del 5,76% o come vuole l'appellante del 5,84%, risulta comunque inferiore alla soglia, come sopra calcolata.
4.3. Infondate sono anche le doglianze relative alla mancata specificazione del divisore dell'Euribor (360 o 365), con conseguente indeterminatezza della clausola degli interessi.
Invero, come ha puntualizzato la Corte di Cassazione, “affinché una clausola di determinazione degli interessi corrispettivi sia validamente stipulata ai sensi dell'art. 1346 c.c., è necessario che il saggio d'interesse,
…., sia desumibile senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all'istituto mutuante. Nel caso in esame l'indicazione del "divisore" utilizzato (360 giorni, quale anno commerciale, oppure 365 giorni, quale anno solare) comporta che la possibile "scelta" sia da ricondurre esclusivamente a due soluzioni, e cioè l'applicazione del divisore 360 o
365, per cui il tasso di interesse da applicare è senz'altro determinabile
(Cass. 20801/2024). In particolare, con l'indicazione del TAN al 2,20% la scelta è caduta sul divisore 360, come ha puntualizzato lo stesso appellante e, quindi su una opzione più favorevole alla mutuataria.
4.4. Infine infondata è, altresì, l'eccezione di nullità della clausola determinativa degli interessi per erronea indicazione dell'ISC/TAEG, in Pag. 24 a 26 quanto la Corte di Cassazione ha chiarito che l'indice sintetico di costo
(ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione
e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993;
l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima. (cfr.
Cass. 4597/2023).
4.5. Il rigetto delle eccezioni di nullità delle clausole determinative degli interessi corrispettivi e moratori comporta l'assorbimento delle collegate domande di risarcimento danni;
di illegittima declaratoria di decadenza dal beneficio del termine;
di illegittima iscrizione al CRIF e di restituzione delle somme indebitamente versate a titolo di interessi non dovuti.
§.
4. L'appello va dunque rigettato e le spese di lite, liquidate come in dispositivo, in base alle tabelle dm 147/22, nei medi, seguono la soccombenza.
Nel rapporto processuale con la cedente e la cessionaria, in ragione della richiesta di estromissione formulata dalla cui non ha replicato la CP_3
, la quale, anzi, non ha precisato le proprie conclusioni, vanno CP_13
liquidate in favore della sola cessionaria.
Sussistono altresì, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, i presupposti, a carico dell'appellante, per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
Pag. 25 a 26 La Corte d'Appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
del Tribunale di Torre annunziata nr. 1842/2020 così provvede:
1. Dichiara la contumacia di , Controparte_5 CP_6
, , , Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 CP_10
, .
[...] CP_11 CP_18
2. Rigetta l'appello.
3. Condanna al pagamento, in favore di Parte_1 CP_3
, quale procuratrice speciale di e dell'
[...] CP_4 [...]
, delle spese di lite, che liquida in favore di Controparte_14
ciascuna di esse, in complessivi € 26.155,00 per compensi, oltre iva, cpa e spese generali al 15%.
4. Dà atto, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Napoli, 02.10.2025
Il Consigliere relatore La Presidente dott.ssa Regina Marina Elefante dott.ssa Assunta d'Amore
Pag. 26 a 26
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sez. VI civ., riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) dott.ssa Assunta d'Amore Presidente
2) dott.ssa Ada Meterangelis Consigliere
3) dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere rel. nel procedimento nr. 342/2021, all'esito della camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA tra
( ), in persona del l.r.p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti
EL IA AR ( e RA LA C.F._1
( ), come da procura in calce all'atto di appello, con C.F._2
i quali elettivamente domicilia in Sorrento (NA) al Corso Italia 261.
APPELLANTI
E
), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
l.r.p.r., rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Trezza
( ), come da procura generale alle liti per notaio C.F._3
del 19/10/2007, rep. 151217, con il quale elettivamente Persona_1
domicilia in Salerno, al Lungomare Trieste n. 84.
APPELLATA
E
Pag. 1 a 26 ( , in persona Controparte_2 P.IVA_3
del Responsabile Atti introduttivi del Giudizio , a ciò Pt_2
autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio Per_2
– Roma repertorio n. 44953, rappresentata e difesa dall'avv.
[...]
HE RE ( , con il quale elettivamente C.F._4
domicilia in Nola (NA) alla Via G. Fonseca n. 100.
APPELLATA
E
( ), in persona del Procuratore Controparte_3 P.IVA_4
speciale p.t., nella qualità di procuratrice speciale di Controparte_4
rappresentata e difesa, giusta procura alle liti allegata al presente atto, dall'avv. Renato Sardi ( ), con il quale C.F._5
elettivamente domicilia presso l'indirizzo PEC
Email_1
APPELLATA INTEVENTRICE
E
, , , Controparte_5 CP_6 Controparte_7
, , , Controparte_8 Controparte_9 CP_10
, CP_11 CP_12
APPELLATI CONTUMACI
Conclusioni
Come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§.
1. Con atto di opposizione all'esecuzione ex art 615 c.p.c. il Parte_1
si oppose all'esecuzione immobiliare, intrapresa nei suoi confronti
[...]
dalla dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata, eccependo CP_13
l'invalidità del titolo e l'insussistenza del diritto a procedere esecutivamente nei propri confronti, per assenza di inadempimento alla data di notifica del precetto, in quanto la BA aveva dichiarato Pag. 2 a 26 illegittimamente la sua decadenza dal beneficio del termine, poiché la debitoria era derivata dall'avere la BA applicato, al finanziamento a lei concesso, tassi usurari.
1.1. Costituitasi, la chiese il rigetto dell'opposizione, affermando la liceità del finanziamento.
1.2. Il GE, disattesa l'istanza di sospensione cautelare della procedura, rigettò l'opposizione, ritenendola afferente al quantum debeatur e non già all'esistenza del titolo esecutivo e concesse termine per l'eventuale instaurazione del giudizio di cognizione.
Il instaurato giudizio di cognizione, reiterò le proprie Parte_1
richieste specificando:
- di aver intrattenuto con la n rapporto di finanziamento da CP_13
1,2 milioni di euro, finalizzato all'acquisto, ammodernamento ed adeguamento dell'immobile sito in Pimonte (NA) alla Via Vuolo 2, già destinato a casa di riposo per anziani, al fine di trasformare la struttura in RSA;
- che l'Istituto di credito aveva condizionato l'erogazione del finanziamento sia alla sottoscrizione di n. 10 polizze assicurative sulla vita, per un valore complessivo di premi di oltre 300.000,00 euro, sia alla costituzione delle stesse in pegno a favore della CP_1
- che la BA aveva richiesto a garanzia del finanziamento, anche garanzie ipotecarie (sull'immobile de e di due garanti) Parte_1
e personali di terzi fidejubenti (circa dieci fideiussioni);
- che tali negozi, tutti interdipendenti, erano a garanzia della restituzione delle somme finanziate, in caso di inadempimento della mutuataria;
- che i costi sostenuti per l'acquisto di dette polizze andavano computati nel costo del finanziamento, al fine della verifica del superamento del tasso soglia, avendo determinato un vantaggio evidentemente Pag. 3 a 26 sproporzionato per il mutuante, indicato quale beneficiario delle polizze;
Chiese quindi che, previo accertamento del collegamento negoziale delle polizze e del finanziamento del 11.10.2004, fosse accertata l'usurarietà del tasso di interesse del finanziamento, nonché la nullità della clausola relativa agli interessi corrispettivi, per erronea indicazione dell'ISC/TAEG, e dei tassi moratori, per indeterminatezza del tasso, con conseguente accertamento dell'inesistenza del debito e quindi del diritto della a procedere ad esecuzione forzata;
CP_13
conseguentemente, chiese la condanna della BA alla ripetizione delle somme illegittimamente versate in suo favore, oltre interessi e rivalutazione;
Chiese altresì: la declaratoria di inefficacia dei pignoramenti;
la nullità del titolo esecutivo;
la cancellazione delle trascrizioni dei vincoli ipotecari;
l'invalidità di tutti i negozi collegati ed accessori al finanziamento;
il risarcimento dei danni;
la condanna della CP_13
alla ripetizione di tutte le somme illegittimamente corrisposte dalla l'illegittimità dei tassi di mora;
la rideterminazione del Parte_1
dare/avere tra le parti ex art 1284 ult. comma c.c., ovvero ex art 117, comma 7 TUB;
il risarcimento del danno per carenza di buona fede precontrattuale e contrattuale della l'accertamento CP_13
dell'illegittima segnalazione della società nella Parte_1
Centrale Rischi Interbancaria, ordinando la cancellazione e/o la rettifica della detta segnalazione, con refusione di ogni danno.
1.2. Costituitasi, la contestò la fondatezza della domanda, CP_13
chiedendone il rigetto. Dedusse che l'eventuale accertamento del superamento del tasso soglia, con conseguente nullità della clausola relativa agli interessi, non potesse comportare la restituzione degli
Pag. 4 a 26 interessi corrispettivi, con conseguente trasformazione del contratto di mutuo da oneroso in gratuito.
1.3. Intervennero nel giudizio l' Controparte_14
contestando le richieste attoree e chiedendone il rigetto, nonché i garanti e , chiedendo l'accoglimento Controparte_9 CP_10
dell'opposizione con declaratoria di nullità delle fideiussioni da essi prestate.
1.4. Il tribunale, ammessa ed espletata CTU tecnico-contabile, ordinata l'esibizione di documentazione ex art. 210 c.p.c., all'esito definì la causa ex art. 281 sexies c.p.c. e così decise:
“Rigetta le domande dell'opponente, nonché dei garanti, dichiarando che la ha diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti degli stessi;
Compensa le spese di lite tra tutte le parti del giudizio (ad esclusione delle spese di CTU che si pongono a carico della e della Parte_1
per la metà ciascuno)”.
§.
2. La sentenza del Tribunale di Torre Annunziata nr. 1842/2020 è stata impugnata da Parte_3
. L'appellante premette in fatto che sia la stipula e successiva
[...]
costituzione in pegno delle polizze che le fideiussioni erano funzionalmente collegate al contratto di finanziamento e che, a causa della difficoltà di ripianamento delle rate, la aveva riscattato i valori delle polizze assicurative, costituite in pegno, a garanzia esclusiva del mutuatario, per oltre € 300.000,00, portandolo a deconto della debitoria. Successivamente, permanendo l'incapacità di ripianamento, nel febbraio 2010, la aveva comunicato la risoluzione del CP_1
rapporto di finanziamento e la decadenza dal beneficio del termine, iniziando l'esecuzione immobiliare sui cespiti ipotecati e, nel 2011, aveva segnalato la mutuataria "in sofferenza" al CRIF, così impedendo alla società di ottenere credito da terzi istituti per ripianare la debitoria. Pag. 5 a 26 Al fine di raggiungere un accordo di rientro rateale, la procedura esecutiva fu sospesa, ma nelle more, lamenta l'appellante, la BA aveva imputato i pagamenti ricevuti dalla mutuataria non al capitale ma agli interessi, continuando ad addebitare a gli interessi Parte_1
moratori, che avevano fatto lievitare la debitoria ad € 1.300.000,00. Il
aveva, quindi, affidato incarico ad un esperto bancario di Parte_1
verificare la legittimità dell'operazione di finanziamento ed all'esito il consulente di parte aveva accertato l'usurarietà del TEG, calcolandolo con l'inclusione dei costi delle polizze assicurative, vincolate in pegno, a garanzia del rimborso del finanziamento.
Ciò premesso, l'appellante lamenta un vuoto argomentativo in merito alla fattispecie in esame, non avendo il tribunale adeguatamente calato la premessa teorica fatta nella vicenda posta al suo esame.
Il tribunale infatti, secondo l'appellante, pur avendo accertato che le polizze assicurative costituivano una condicio sine qua non del finanziamento, anche a cagione della mancata contestazione del punto da parte della ex art. 115 c.p.c., non aveva tuttavia ritenuto che il CP_1
relativo costo dovesse essere conteggiato nel TEG. A tal fine l'appellante lamenta che il primo giudice aveva omesso di considerare la circostanza che la aveva preteso che dette polizze fossero costituite in pegno CP_1
a garanzia del finanziamento, giungendo alla conclusione, ad avviso dell'appellante non condivisibile, di escludere il collegamento tra tali negozi (finanziamento, assicurazione e pegno), sulla scorta della circostanza, ritenuta dal tribunale dirimente, che il pagamento dei premi di tali polizze era stato effettuato da parte di terzi, elemento questo che, secondo il tribunale, rendeva ininfluente la circostanza, valorizzata invece dall'appellante, che il mutuo stesso non sarebbe stato mai erogato in mancanza di tali negozi.
Pag. 6 a 26 L'appellante contesta tale conclusione, deducendo che la giurisprudenza di legittimità aveva invece affermato che i costi delle polizze assicurative dovessero essere inclusi nel calcolo del TEG, individuando -nel pieno rispetto del dettato normativo in materia (art. 644 c.p., art. 1815 c.c. e
L.108/96)- il collegamento tra le polizze e l'erogazione del finanziamento nella circostanza che la BA avesse subordinato alla stipula delle polizze l'erogazione del credito, sicché i costi delle polizze dovevano essere inclusi nella base di calcolo del TEG ai fini della verifica dell'usura, in ragione del principio di onnicomprensività fissato dall'art. 644 c.p., co. 3, valevole sia sotto il profilo penale che civile.
Sostiene l'appellante che la necessità di ricorrere alla verifica della sussistenza di indici sintomatici di collegamento funzionale si pone solo in caso di previsione facoltativa della stipula di polizze assicurative, laddove, in presenza di obbligatorietà della stipula delle stesse, il
'collegamento' richiesto ex art. 644 c.p. è in re ipsa. Sicché, nel caso in esame, la previsione della obbligatorietà della stipula delle polizze e della loro costituzione in pegno a favore della deponeva in senso CP_1
univoco, senza necessità di nessun ulteriore accertamento, per la inclusione dei relativi costi nel TEG. Peraltro, argomenta l'appellante, le polizze in questione erano state stipulate con e CP_15
costituite in pegno in favore di pertanto, trattandosi di CP_13
società infragruppo, soggette ad attività di direzione e coordinamento della società sono state collocate in 'conflitto di Controparte_16
interessi'.
2.2. Con il secondo motivo di gravame Il lamenta Parte_4
l'erroneità della base di calcolo per l'accertamento della soglia di usura.
L'appellante sostiene che, attesa l'obbligatorietà della stipula e costituzione in pegno delle polizze, che ne rendeva evidente il collegamento funzionale con il finanziamento, il tribunale avrebbe Pag. 7 a 26 dovuto necessariamente inserire i relativi costi nel calcolo del TEG del finanziamento. Invece, il tribunale aveva inteso, secondo l'appellante errando, verificare altresì la ricorrenza degli ulteriori indici sintomatici del collegamento funzionale.
Evidenzia l'appellante che il tribunale aveva adottato una decisione contraddittoria, poiché aveva premesso, in linea torica, che nelle
“Istruzioni della BA d'Italia aggiornate al Luglio 2016, sono considerate rilevanti ai fini del calcolo del TEG:
- le spese per assicurazioni o garanzie, intese a garantire il rimborso totale o parziale del credito ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore, tutte le volte in cui in cui la stipula di tali assicurazioni siano contestuali alla concessione del finanziamento oppure nel caso in cui la stipula del contratto assicurativo sia imposta dalla Istituito di credito al fine di concedere il credito o per concederlo a determinate condizioni, a prescindere dalla circostanza che la polizza assicurativa sia stipulata per il tramite del finanziatore o direttamente dal cliente;
- ogni altra spesa ed onere contrattualmente previsti, connessi con
l'operazione di finanziamento”
Da tali premesse, tuttavia, il tribunale non aveva poi tratto le dovute conseguenze, avendo, contraddittoriamente, ritenuto di dover verificare gli ulteriori indici di collegamento negoziale (pur non essendo ciò necessario, alla luce della accertata obbligatorietà della stipula delle polizze) e avendo quindi valutato le polizze isolatamente e non nel complesso dell'operazione economica posta in essere. Il tribunale è così giunto ad escludere il collegamento negoziale e, conseguentemente,
l'usurarietà del TEG, ritenendo di non dover includere nella base di calcolo i costi delle polizze.
2.3. Con il terzo motivo di appello Il si duole che il Parte_1
tribunale abbia, appunto, contraddicendosi, proceduto ad esaminare gli Pag. 8 a 26 indici di collegamento negoziale, la cui ricorrenza l'appellante ha sconfessato, deducendo:
1) quanto alla contestualità della stipula della polizza e del finanziamento (o l'obbligatorietà della prima in vista della erogazione di quest'ultimo), che questa, alla luce delle Istruzioni della BA d'Italia del 05.06.2020, deve essere intesa non in senso cronologico ma teleologico, in quanto esprime il legame in senso logico o funzionale;
2) quanto alla pari durata di polizza e finanziamento, che il primo giudice, evidenziando che le polizze non avevano la medesima durata del finanziamento, non aveva considerato che la durata della costituzione in pegno di dette polizze era, invece, la medesima del finanziamento;
3) quanto alla corrispondenza dell'importo assicurato con quello oggetto di finanziamento, che la non corrispondenza del valore delle polizze all'importo finanziato non aveva rilevo ai fini dell'usura.
Piuttosto, il primo giudice non aveva considerato che il diritto di riscatto delle polizze era attribuito alla sola alla quale erano riconosciuti CP_1
tutti i diritti nascenti dalle polizze, e poteva incamerare i premi per l'immediata estinzione o decurtazione del debito, anche se non era ancora scaduto;
4) quanto alla funzione di garanzia dell'assicurazione (ovvero la destinazione del premio finale al rimborso parziale o totale del credito), che il tribunale non aveva valutato che la era non solo beneficiaria CP_1
dei diritti nascenti dalle polizze, ma altresì che dette polizze erano anche costituite in pegno in suo favore;
5) quanto alla destinazione del vantaggio connesso alla stipula della polizza assicurativa al soggetto mutuante, che erroneamente il tribunale si era limitato ad accertare che nelle polizze assicurative sulla vita stipulate dai fideiussori fossero indicati quali beneficiari gli eredi Pag. 9 a 26 legittimi dei soggetti sottoscrittori e non già la banca mutuante, non avendo considerato che i premi erano vincolati in pegno a favore della
BA, a garanzia del pagamento di tutte le somme mutuate;
6) quanto alla provenienza della provvista necessaria per la corresponsione del premio dal patrimonio del soggetto finanziato, che il tribunale si era limitato a constatare che la provvista necessaria proveniva da conti correnti intestati ai sottoscrittori e non, invece, da quello della società finanziata o alla stessa riferibili, giungendo erroneamente alla conclusione che l'accertamento della provenienza della provvista dal patrimonio di terzi dimostrava la non obbligatorietà della stipulazione delle polizze. Laddove, secondo l'appellante, non era necessario che le spese rilevanti ai fini del calcolo del TEG provenissero tutte dal debitore, atteso che la norma sull'usura considera illecito qualunque vantaggio usurario in favore del mutuante. Inoltre, il tribunale aveva omesso di considerare che la Corte di Cassazione ritiene che nel conteggio del TEG debbano essere considerate tutte le spese direttamente o indirettamente sostenute dal debitore, dovendosi considerare che detti costi gravino in ogni caso sul mutuatario, unitamente a quello complessivamente necessario per ottenere il credito dalla BA.
2.4. Con il quarto motivo di gravame l'appellante lamenta che il contratto di finanziamento è affetto da usura originaria, in quanto, includendo nel
TEG il costo delle polizze assicurative, questo risulta pari al 9.11%, a fronte di un tasso soglia pari al 5,76%. Ribadisce che, secondo le
Istruzioni della BA d'Italia, il costo delle assicurazioni imposte al debitore deve essere conteggiato nel TEG, non rilevando la provenienza della provvista da un terzo, atteso che detta circostanza non elide il vincolo del collegamento funzionale della polizza al finanziamento allorquando, come nel caso in esame, questa sia imposta al debitore. Pag. 10 a 26
2.5. L'appellante evidenzia, poi, con il quinto motivo di appello, che la
Corte di Cassazione, ai fini della repressione del fenomeno usurario, ha sempre ritenuto che fosse sufficiente a provare il collegamento dei costi alla concessione del finanziamento, l'evidenza del vantaggio per il mutuante correlato alla sua sproporzione rispetto al vantaggio conseguito dal mutuatario. Ritiene quindi l'appellante che il tribunale, nel caso in esame, avrebbe dovuto ritenere provato il collegamento, sulla base della non contestazione della che non aveva mai negato CP_1
l'obbligatorietà della costituzione in pegno delle polizze.
2.6. L'appellante, con i due successivi motivi di gravame, lamenta che il tribunale abbia utilizzato il calcolo del TEG effettuato dal CTU con l'inclusione dei costi delle polizze, benché l'effettuazione di tale calcolo non fosse stato domandato al CTU da parte dello stesso tribunale, sicché sostiene che tale secondo calcolo debba essere stralciato e non se ne debba tenere conto.
Inoltre l'appellante lamenta che il CTU abbia erroneamente affermato: che le polizze prevedessero il diritto di riscatto in favore dello stipulante, laddove questo era, invece, accordato in favore della BA, evidenziando che i contratti assicurativi in questione, sebbene ne fosse stata domandata l'esibizione, non erano stati prodotti;
che le polizze non furono stipulate a garanzia del finanziamento;
che si trattava di polizze di disinvestimento e che non erano obbligatore, laddove, secondo l'appellante, era esattamente il contrario.
2.7. Con il successivo motivo di gravame l'appellante lamenta l'illegittimità della risoluzione contrattuale e della declaratoria di decadenza dal beneficio del termine, in ragione dell'insussistenza del debito, ricalcolando i rapporti dare/avere alla luce dell'accertata usurarietà del TEG.
Pag. 11 a 26 Afferma infine l'usurarietà anche del tasso di mora, accertato dal CTU a pag. 24 della perizia al punto 2. ipotesi B., in quanto contrattualmente fissato “in misura pari al tasso soglia stabilito trimestralmente ai sensi della legge n. 108/1996 per le operazioni appartenenti alla categoria
Mutui garantiti. Modalità di calcolo 365/360” e, dunque pari al 5,84%, misura superiore al tasso soglia del 5,76%.
2.8. L'appellante afferma, altresì, che il TEG sia in ogni caso usurario, conteggiando nel calcolo anche la penale di anticipata estinzione.
In particolare, afferma che il TEG, comprensivo della penale, è pari al
6.273% (all. 7a CTU e allegato n. 24 Ctp), percentuale superiore al tasso soglia del 5,76%, per cui, anche senza includere il costo delle polizze, il
T.E.G. del contratto di finanziamento, determinato tenendo conto della penale di estinzione anticipata, è comunque usurario (all. 7b e 8a della
Ctu).
2.9. L'appellante lamenta poi che l'istituto di credito ha provveduto ad addebitare illegittimamente interessi di mora per € 517.561,51, come indicato dal CTU nella tabella di pag. 26 elaborato peritale, all. 6, chiedendo la ripetizione di tali importi, affermando che sono dovuti solo per il minor importo di euro 159.721,54 (tabella pag. 26 All. 6a -con una differenza di ben 357.839,97 € rispetto agli addebiti della banca), ovvero in euro 101.751,50 con una differenza di euro 415.810,01 rispetto agli addebiti della banca) al saggio Bot attesa la difformità tra dichiarato ed effettivo (vd. pag. 32 Ctu all. 9b).
2.10. L'appellante afferma, inoltre, che la diversamente da quanto CP_1
indicato in contratto, ai fini dell'individuazione del tasso soglia per gli interessi moratori, in luogo di applicare la soglia pattuita contrattualmente (TEGM maggiorato del 50%), aveva applicato un tasso soglia pari al TEGM maggiorato del 50% ed ulteriormente incrementato di 4 punti percentuali, laddove a decorrere dal 14.05.2011, epoca di Pag. 12 a 26 entrata in vigore della legge n. 70/2011, il legislatore aveva fissato il
Tasso Soglia in misura del TEGM maggiorato del 25% ed ulteriormente incrementato di 4 punti percentuali. Sicché la ha applicato tale CP_1
diverso tasso soglia, in luogo di quello più favorevole alla mutuataria, previsto in contratto. L'appellante, pertanto, chiede la ripetizione degli interessi di mora liquidati dalla banca applicando il tasso soglia deteriore ed ammontanti ad € 69.934,12.
2.11. L'appellante lamenta, poi, che erroneamente il tribunale aveva ritenuto che la mancata specificazione del divisore dell'Euribor (360 o
365) non comportasse l'indeterminatezza della clausola degli interessi, considerato che il saggio iniziale del 2,20%, indicato in contratto, corrisponderebbe all'Euribor con divisore 360.
2.12. Ulteriore motivo di doglianza è la indeterminatezza dell' , in quanto, afferma l'appellante, la CTU aveva confermato che vi era discordanza tra dichiarato (4.19%) e effettivo (4,22%).
Evidenzia l'appellante che l'obbligo di indicazione dell'ISC (parametro anche noto con l'acronimo TAEG) nei contratti di mutuo è stato introdotto recentemente con la delibera CICR del 4 marzo 2003, applicabile anche al mutuo in esame, stipulato nel 2004.
2.13. Infine, Il afferma che, accertata l'usurarietà del mutuo e Parte_1
dichiarata illegittima per invalidità del titolo la procedura esecutiva RGE
150/10 e 5/11 azionata dalla il differenziale da essa ancora CP_13
dovuto, tenuto conto della natura gratuita del prestito, è di € 543.481,82 considerato l'importo finanziato di € 1.200.000 detratti i versamenti effettuati per € 656.518,18.
2.14. Inoltre, secondo il , le garanzie ipotecarie, relative agli Parte_1
immobili oggetto di esecuzione forzata nel procedimento avente R.G.
150/2010, non andavano azionate, per assenza dei presupposti e, quindi, sono nulle e inefficaci. Pag. 13 a 26
2.15. Sostiene che, attesa la nullità ab origine del finanziamento, per illiceità e contrarietà a norme imperative, il difetto originario del credito si risolve in un vizio genetico del titolo esecutivo, inficiante ab initio
l'intera procedura esecutiva.
2.16. Conclude, quindi, per l'illegittimità della segnalazione alla Centrale
Rischi.
2.17. Chiede poi la Condanna ex art. 96 c.p.c. della per mala fede, CP_1
in ragione della illegittima acquisizione di garanzie sproporzionate e collegate a contratto illecito;
illegittima decadenza dal beneficio del termine;
illegittima risoluzione contrattuale;
illegittima proposizione di azione esecutiva;
illegittima segnalazione in Centrale Rischi interbancaria.
§.
3. Costituzione delle controparti.
3.1. ccepisce l'erronea ricostruzione in fatto dell'appellante, CP_13
affermando che in realtà la sottoscrizione delle polizze assicurative è avvenuta antecedentemente e autonomamente dalla contrazione del mutuo ed è avvenuta da parte di soggetti che sono poi diventati anche fideiussori del successivo contratto di finanziamento. Viceversa, la costituzione in pegno delle polizze era avvenuta successivamente alla stipula del mutuo, su esplicita istanza dei garanti attraverso l'invio alla di due diverse missive, l'una del 09.05.2006 e l'altra del CP_1
02.10.2007 (pervenuta il 12.10.2007), nelle quali veniva chiesto espressamente di valutare la possibilità di utilizzare le polizze, per un controvalore € 320.000,00, a parziale rimborso del mutuo. Inoltre, la evidenzia che, poiché, dopo il versamento della somma derivante CP_1
dalla liquidazione delle polizze, si era formato un ulteriore debito, a causa della mancata corresponsione di 3 (tre) rate di mutuo, essa, ai sensi dell'art. 40 TUB, aveva esercitato il proprio diritto di risolvere il contratto di mutuo per inadempimento, ed aveva chiesto la restituzione Pag. 14 a 26 immediata del debito e, quindi, aveva proceduto alla notifica dell'atto di precetto ai debitori del 27.02.2010.
3.1.1. Afferma, quindi, l'infondatezza della tesi dell'appellante, negando l'obbligatorietà delle polizze e sostenendo la completezza e legittimità delle condizioni contrattuali di finanziamento.
Inoltre, ribadisce che la polizza assicurativa non era affatto nell'interesse della bensì degli assicurati, atteso che erano essi ed CP_1
i loro eredi legittimi i beneficiari della prestazione economica per l'ipotesi di avveramento dell'alea contrattuale. Peraltro, le spese della polizza assicurativa del credito erano espressamente escluse dalle istruzioni della BA d'Italia all'epoca vigenti, ai fini della determinazione del TEGM, sicché non potevano essere incluse nel calcolo del TEG.
3.1.2. Definisce, infine, un tentativo subdolo e strumentale, quello de di mettere in relazione il pegno con le polizze Parte_1
assicurative, come fosse un tutt'uno e poi di considerarli entrambi collegati con il finanziamento, quando, invece, è stato dimostrato che le polizze sono assolutamente prive di collegamento con il mutuo, essendo state stipulate in data antecedente e non ricorrendo ulteriori indici sintomatici di collegamento funzionale con il mutuo.
3.1.3. Quanto alla commissione prevista per l'anticipata estinzione (1%), sostiene che, al fine della verifica del superamento del tasso soglia, essa non vada sommata agli interessi, per la sua natura e funzione, che sono quelle di costituire un indennizzo per l'istituto mutuante, per il caso di ingiustificata perdita dell'operazione, e non sono per nessun motivo ricollegabili all'erogazione del finanziamento.
3.1.4 Quanto ai tassi di mora, afferma che è risultata chiara ed univoca la volontà della di contenere il tasso di mora entro il tasso soglia. CP_1
Pag. 15 a 26 Afferma la non indeterminatezza dei tassi, in quanto chiaramente il divisore Euribor era a 360 giorni, e l'infondatezza della nullità per difformità dell' effettivo con quello nominale, nonché la corretta determinazione dell' , assumendo altresì che l'art. 125 bis TUB Pt_6
penalizza con la nullità la mancanza o l'imprecisione dell' solo per il caso di finanziamenti erogati “al consumo”. Sicché, non essendo sanzionata con la nullità l'erronea indicazione dell' Pt_6
nell'ambito di operazioni diverse dal credito al consumo, se ne deve dedurre che, a norma di detto articolo, l'erronea indicazione dell' non venga sanzionata con alcun rimedio sostitutivo.
3.1.5. In merito alla segnalazione alla Centrale Rischi, afferma che v'era già un'altra segnalazione effettuata in precedenza da altra BA.
3.2. L' eccepisce l'inammissibilità Controparte_14
dell'appello, ex art. 342 c.p.c., nel merito ne ha chiesto il rigetto per infondatezza, attesa la legittimità della procedura esecutiva.
3.3. assumendo di essere cessionaria del credito Controparte_17
originariamente vantato dalla dichiara di fare proprie le domande, eccezioni, deduzioni ed istanze già formulate dalla chiede di CP_13
disporre l'estromissione di al giudizio. CP_13
3.4. , , , Controparte_5 CP_6 Controparte_7 CP_8
, , ,
[...] Controparte_9 CP_10 CP_11 CP_12
sono rimasti contumaci.
§.
4. La Corte di Appello all'udienza del 03/07/2025, svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con ordinanza del 04.07.20205, ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
(60+20).
4.1. Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. L'atto di appello proposto consente, infatti, di individuare con sufficiente chiarezza le specifiche Pag. 16 a 26 critiche mosse al provvedimento impugnato;
risultano, quindi, chiare le ragioni proposte a fondamento delle censure avanzate in contrapposizione con le ragioni addotte dal giudice di primo grado a giustificazione della decisione adottata.
Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass.
Sez. Un. n. 27199/2017; Cass. n. 13535/2018, Cass. n.27391/2018, Cass.
Sez. Un. n. 12587/2018), ciò che viene richiesto è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere quale sia il contenuto della censura proposta, dimostrando di avere compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili.
E' sufficiente quindi che «il motivo di appello esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto e in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo tuttavia che l'appellante alleghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata» (cfr. Cass. n. 7675/2019). Non è necessario l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (cfr. Cass. n.
24262/2020).
4.2. Ciò premesso, l'appello è infondato e va rigettato.
4.2.1. Priva di fondamento è la censura di contraddittorietà della motivazione, in relazione all'accertamento del collegamento negoziale tra la stipula delle polizze, poi costituite in pegno, ed il finanziamento.
Va premesso che è condivisibile l'affermazione dell'appellante secondo cui devono essere considerati del calcolo del TEG i costi imposti al mutuatario dalla BA al fine di accedere al credito;
tuttavia, di Pag. 17 a 26 converso, vanno esclusi i costi che, non essendo stati resi obbligatori dalla BA, deve ritenersi siano stati volontariamente sostenuti dal mutuatario, per ulteriormente garantire il proprio adempimento.
4.2.2. Ciò posto, rileva la Corte che, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, il Tribunale non ha mai accertato l'obbligatorietà della stipula delle polizze che, ai fini dell'affermazione della sussistenza del collegamento funzionale, esimerebbe il giudicante dalla verifica della ricorrenza degli ulteriori indici sintomatici. Difatti, dalla disamina del percorso argomentativo del tribunale, emerge con chiarezza che il passaggio della motivazione in cui viene affermato che l'accertamento dell'obbligatorietà della sottoscrizione e costituzione in pegno delle polizze è elemento presuntivo, di per sé solo idoneo a dimostrare il collegamento funzionale con il finanziamento, è un'affermazione di principio teorica, fatta dal tribunale nella premessa descrittiva, in reazione all'esame dei criteri per l'individuazione della base di calcolo del TEG alla pag. 14, 15 e 16. Di contro, nell'esaminare la vicenda posta in concreto al suo esame, alle pag. 21 e ss., il tribunale, ai fini dell'accertamento del collegamento funzionale tra le polizze e il mutuo, ha ritenuto di dover prescindere dalla verifica del se la BA avesse o meno imposto la sottoscrizione delle polizze alla mutuataria, non dando ingresso alla prova testimoniale articolata da quest'ultima sul punto. Ciò in quanto ha ritenuto che le circostanze, di seguito elencate, dimostravano l'assenza di collegamento funzionale con il mutuo e segnatamente: la diversa scadenza della polizza rispetto al contratto di mutuo;
la non contestualità della sottoscrizione delle polizze con la stipula del mutuo;
l'esiguità dell'ammontare dei premi finali rispetto al valore del mutuo. In particolare, il tribunale si è soffermato sulla circostanza, dall'appellante ritenuta erronea, che beneficiaria delle polizze non era la BA ma gli eredi dei sottoscrittori e che la successiva Pag. 18 a 26 costituzione in pegno era nata dalla necessità di garantire ulteriormente il finanziamento.
Infine, e questa circostanza è stata ritenuta dal tribunale dirimente, il rilievo che la provvista per la sottoscrizione delle polizze proveniva da terzi e non dal mutuatario. Circostanza dal tribunale ritenuta a tal punto dirimente che a suo avviso era idonea a escludere il vincolo funzionale con il mutuo, anche nel caso in cui fosse stata accertata l'obbligatorietà della stipula.
In definitiva la sentenza gravata non ha mai accertato che la CP_1
avesse imposto alla mutuataria la stipula delle polizze assicurative, anzi ha ritenuto di poter prescindere da tale accertamento, ritenendo assorbente la circostanza che la provvista per l'acquisto delle polizze in questione provenisse da terzi, per escludere il collegamento funzionale.
4.2.3. Orbene, ritiene la Corte che il presupposto su cui l'appellante ha fondato la sussistenza del nesso funzionale tra polizza e mutuo, e cioè la obbligatorietà della stipula delle polizze, non sia risultato provato.
Anzitutto la prova testimoniale, articolata dalla mutuataria al fine di provare che la avesse imposto ad essa mutuataria la stipula delle CP_1
polizze in quesitone, non era idonea a dimostrare l'assunto. L'eventuale conferma del relativo capo istruttorio, per come formulato, (“Vero è che, all'esito dell'esame della detta documentazione, il direttore della filiale comunicava la necessità di porre a garanzia del rimborso del finanziamento, oltre alla garanzia reale ipotecaria, anche fideiussioni e garanzie assicurative per circa euro 300.000,00 da parte di soci e congiunti”), infatti, è incentrato sulla sola concessione in pegno delle polizze e non sulla imposizione della loro stipula. Pertanto, l'eventuale esito positivo della prova non avrebbe consentito di accertare se le polizze in quesitone fossero già state sottoscritte in precedenza autonomamente e liberamente, come si desume dall'anteriorità della Pag. 19 a 26 loro stipula, ovvero se fossero state stipulate solo in seguito all'imposizione della BA. Solo in tale seconda evenienza, infatti, sarebbe possibile affermare il collegamento funzionale tra la stipula delle polizze ed il finanziamento;
viceversa, la preesistenza delle polizze e la mera richiesta da parte della di vincolarle in pegno, si traduce CP_1
in una mera richiesta di fornire una ulteriore garanzia reale al finanziamento e non nell'imposizione di un costo (quello dell'acquisto delle polizze), al fine di concedere il mutuo. La preesistenza delle polizze, infatti, in mancanza di prova della imposizione da parte della BA, dimostra la mera concessione in pegno di beni (le polizze) già presenti nel patrimonio del mutuatario o dei terzi datori di pegno.
In conclusione, non è stato provato che la avesse imposto alla CP_1
mutuataria la stipula di polizze assicurative, inoltre va condivisa la decisone del tribunale di inammissibilità della prova testimoniale sul punto, in quanto irrilevante, per le ragioni sopra esposte. Pertanto, condivisibilmente il tribunale aveva proceduto ad esaminare gli indici presuntivi del collegamento negoziale.
4.2.4. Né può affermarsi, come vorrebbe l'appellante, che l'obbligatorietà della sottoscrizione delle polizze fosse risultata provata, ex art. 115 c.p.c., dalla non contestazione della BA, atteso che quest'ultima ha sempre sostenuto, sin dalla comparsa di costituzione e risposta, che le polizze fossero state stipulate anteriormente ed autonomamente rispetto al mutuo, così negando che potessero essere state imposte alla mutuataria ed anzi affermando che era stata un'operazione “messa in atto soprattutto per volontà della debitrice e dei coobbligati in solido al fine di dare maggior forza alle loro richieste di finanziamento”.
4.3. L'appellante ha quindi contestato la ricostruzione del tribunale in virtù della quale era giunto ad escludere la ricorrenza degli indici Pag. 20 a 26 presuntivi di collegamento negoziale. In particolare, quanto all'elemento della provenienza da terzi della provvista per l'acquisto delle polizze, ritenuto dal tribunale dirimente, l'appellante sostiene che, ai fini del conteggio del TEG, debbano essere considerate tutte le spese direttamente o indirettamente sostenute dal debitore, dovendosi considerare che detti costi gravano in ogni caso sul mutuatario, unitamente a quello complessivamente necessario per ottenere il credito dalla BA. Orbene, la mancanza di prova che la BA avesse imposto l'acquisto delle polizze alla mutuataria esclude che le stesse, anche se la provvista proveniva da terzi, possano essere considerate come sostenute indirettamente dal debitore, in quanto il costo delle assicurazioni può essere conteggiato nel TEG, a prescindere dalla provenienza della provvista da un terzo, solo laddove questa sia imposta al debitore.
In definitiva, l'accertamento dell'insussistenza degli indici presuntivi di collegamento negoziale tra polizze e mutuo, quali la non la contestualità
e la non obbligatorietà della stipula della polizza e del finanziamento;
la diversa durata di polizza e mutuo;
la non corrispondenza dell'importo assicurato con quello oggetto di finanziamento, portano ad escludere l'esistenza del collegamento tra polizze e mutuo.
Irrilevanti sono infatti gli ulteriori elementi, che secondo l'appellante il tribunale aveva omesso di valorizzare, quali la circostanza che la costituzione in pegno delle polizze avesse la medesima durata del finanziamento, atteso che la garanzia reale è normalmente di durata pari al finanziamento, essendo un accessorio del credito;
parimenti, la circostanza che il diritto di riscatto delle polizze era attribuito alla sola alla quale erano attribuiti tutti i diritti nascenti dalle polizze, e CP_1
poteva incamerare i premi per l'immediata estinzione o decurtazione del debito, anche se non era ancora scaduto, essendo questi, poteri Pag. 21 a 26 funzionali al conseguimento della garanzia, considerato che la BA poteva destinare i premi riscattati unicamente alla decurtazione del debito;
infine la circostanza che le polizze fossero state costituite in pegno in favore della BA, in quanto, come detto, ciò è mera espressione della volontà di ulteriormente garantire il finanziamento con la concessione in garanzia delle polizze;
la sussistenza di un conflitto di interessi, genericamente dedotto dall'appellante, senza specificare in cosa si sostanzi, atteso che anche se appartenente allo stesso CP_15
gruppo è soggetto giuridico diverso.
In sostanza la costituzione di ulteriori garanzie reali e personali a tutela dell'adempimento del mutuo è evento fisiologico e connaturato alla concessione di finanziamenti, specialmente di rilevante importo, e non possono annoverarsi tra i costi complessivi del finanziamento, gravanti sulla mutuataria, se non sia provato che tali ulteriori garanzie si appuntino su beni il cui acquisto sia stato imposto al mutuatario, specialmente quando, come nel caso in esame, tali beni (le polizze) siano preesistenti.
4.4. In definitiva i costi delle polizze non vanno conteggiati nel calcolo del TEG del mutuo in questione che, pertanto, non è usurario. Da tale accertamento discende l'assorbimento della censura di usura originaria del finanziamento
§.
5. Parimenti infondati sono gli ulteriori motivi di appello.
5.1. Quanto alla inclusione nel calcolo del TEG dei costi di anticipata estinzione del mutuo va rammentato che, come ha affermato la Corte di
Cassazione, la commissione di estinzione anticipata del finanziamento non costituisce una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli
Pag. 22 a 26 impegni a quella connessi, sicché non va conteggiata nel TEG (cfr. Cass.
7352/2022).
4.2. Quanto all'usurarietà del tasso di mora, l'appellante sostiene che i tassi di mora sarebbero usurari, perché superiori alla soglia pattuita in contratto, prevista in percentuale inferiore a quella individuata ex legge n. 70/2011, pari al Tasso nominale annuo maggiorato di 4 punti percentuali. Chiede quindi la restituzione degli interessi di mora liquidati dalla banca, applicando il tasso soglia deteriore, ammontanti ad
€ 69.934,12
Orbene, non è affatto vero che il contratto preveda un tasso soglia moratorio convenzionale;
piuttosto all'art. 4 prevede un criterio alternativo di determinazione del tasso di mora, nell'ipotesi, invero mai verificatasi, che non fosse rilevato il TEGM, stabilendo che “Qualora, per qualsiasi motivo il suddetto Tasso effettivo globale medio non fosse più rilevato, il tasso di mora verrà stabilito semestre per semestre, maggiorando di quattro punti il Tasso nominale annuo”.
Diversamente, il tasso soglia degli interessi moratori va calcolato, secondo i dettami della sentenza a SSUU della Corte di Cassazione nr.
19597/2020, in ipotesi di mancata inclusione degli interessi moratori nel calcolo del TEGM, sempre facendo ricorso ai DM di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ma in tal caso il tasso-soglia sarà dato dal TEGM, incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (TEG) del singolo rapporto, comprensivo
Pag. 23 a 26 degli interessi moratori, e il TEGM così come rilevato nei suddetti decreti.
Nel caso in esame, trattandosi di contratto concluso tra l'01/04/2003
(data di entrata in vigore del D.M. 25 marzo 2003) e il 30/06/2011, il
“tasso soglia di mora” si determina sommando al TEGM il valore del 2,1
% (maggiorazione media interessi di mora indicata nei DD.MM.), il tutto maggiorato del 50% ex art. 2, comma 4, L. 108/1996 pro tempore vigente. La formula diviene la seguente: (T.E.G.M. + 2,1) x 1,5. Sicché risulta pari a 8.91% ((3,84%+2,1%) + ½).
Ne consegue che il tasso moratorio contrattualmente previsto nella misura del 5,76% o come vuole l'appellante del 5,84%, risulta comunque inferiore alla soglia, come sopra calcolata.
4.3. Infondate sono anche le doglianze relative alla mancata specificazione del divisore dell'Euribor (360 o 365), con conseguente indeterminatezza della clausola degli interessi.
Invero, come ha puntualizzato la Corte di Cassazione, “affinché una clausola di determinazione degli interessi corrispettivi sia validamente stipulata ai sensi dell'art. 1346 c.c., è necessario che il saggio d'interesse,
…., sia desumibile senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all'istituto mutuante. Nel caso in esame l'indicazione del "divisore" utilizzato (360 giorni, quale anno commerciale, oppure 365 giorni, quale anno solare) comporta che la possibile "scelta" sia da ricondurre esclusivamente a due soluzioni, e cioè l'applicazione del divisore 360 o
365, per cui il tasso di interesse da applicare è senz'altro determinabile
(Cass. 20801/2024). In particolare, con l'indicazione del TAN al 2,20% la scelta è caduta sul divisore 360, come ha puntualizzato lo stesso appellante e, quindi su una opzione più favorevole alla mutuataria.
4.4. Infine infondata è, altresì, l'eccezione di nullità della clausola determinativa degli interessi per erronea indicazione dell'ISC/TAEG, in Pag. 24 a 26 quanto la Corte di Cassazione ha chiarito che l'indice sintetico di costo
(ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione
e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993;
l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima. (cfr.
Cass. 4597/2023).
4.5. Il rigetto delle eccezioni di nullità delle clausole determinative degli interessi corrispettivi e moratori comporta l'assorbimento delle collegate domande di risarcimento danni;
di illegittima declaratoria di decadenza dal beneficio del termine;
di illegittima iscrizione al CRIF e di restituzione delle somme indebitamente versate a titolo di interessi non dovuti.
§.
4. L'appello va dunque rigettato e le spese di lite, liquidate come in dispositivo, in base alle tabelle dm 147/22, nei medi, seguono la soccombenza.
Nel rapporto processuale con la cedente e la cessionaria, in ragione della richiesta di estromissione formulata dalla cui non ha replicato la CP_3
, la quale, anzi, non ha precisato le proprie conclusioni, vanno CP_13
liquidate in favore della sola cessionaria.
Sussistono altresì, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, i presupposti, a carico dell'appellante, per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
Pag. 25 a 26 La Corte d'Appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
del Tribunale di Torre annunziata nr. 1842/2020 così provvede:
1. Dichiara la contumacia di , Controparte_5 CP_6
, , , Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 CP_10
, .
[...] CP_11 CP_18
2. Rigetta l'appello.
3. Condanna al pagamento, in favore di Parte_1 CP_3
, quale procuratrice speciale di e dell'
[...] CP_4 [...]
, delle spese di lite, che liquida in favore di Controparte_14
ciascuna di esse, in complessivi € 26.155,00 per compensi, oltre iva, cpa e spese generali al 15%.
4. Dà atto, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Napoli, 02.10.2025
Il Consigliere relatore La Presidente dott.ssa Regina Marina Elefante dott.ssa Assunta d'Amore
Pag. 26 a 26