Sentenza 17 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 17/06/2025, n. 685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 685 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n° 1643/2019
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Tribunale di Patti Sezione Civile
___________
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.
Giovanni Genovese, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 189 e 281-quinquies c.p.c. (nella versione applicabile ex art. 23-bis comma 7 D.L. 19/2024), nella causa iscritta al R.G. n° 1643/2019
TRA
(C.F. ) – Avv. Massimo Miracola Parte_1 C.F._1
attrice
E
C.F. ) – Avv. Daniela Cingari e Marco Lanaia E_ P.IVA_1
convenuta
Conclusioni di parte attrice:
“A). Accertare e dichiarare il diritto della SI.ra all'ottenimento Parte_1
del duplicato dei seguenti Buoni fruttiferi postali, a lei cointestati:
1. Agenzia: 37076 - data emissione: 30.10.2006 – Divisa: Eur – Stato: V – Tipo buono: O – Numero buono: 10126987 – taglio 50;
2. Agenzia: 37076 - data emissione: 30.10.2006 – Divisa: Eur – Stato: V – Tipo buono: O – Numero buono: 10126988 – taglio 50;
3. Agenzia: 37076 - data emissione: 30.10.2006 – Divisa: Eur – Stato: V – Tipo buono: O – Numero buono: 16508435 – taglio 1000;
4. Agenzia: 37076 - data emissione: 06.11.2006 – Divisa: Eur – Stato: V – Tipo buono: O – Numero buono: 11520978 – taglio 250;
5. Agenzia: 37076 - data emissione: 06.11.2006 – Divisa: Eur – Stato: V – Tipo buono: O – Numero buono: 16508437 – taglio 1000;
1
6. Agenzia: 37076 - data emissione: 02.12.2006 – Divisa: Eur – Stato: V – Tipo buono: O – Numero buono: 16880453 – taglio 1000;
7. Agenzia: 37076 - data emissione: 05.12.2006 – Divisa: Eur – Stato: V – Tipo buono: O – Numero buono: 11635177 – taglio 100;
8. Agenzia: 37076 - data emissione: 05.12.2006 – Divisa: Eur – Stato: V – Tipo buono: O – Numero buono: 13146495 – taglio 2500;
9. Agenzia: 37076 - data emissione: 30.12.2006 – Divisa: Eur – Stato: V – Tipo buono: O – Numero buono: 16880460 – taglio 1000;
10. Agenzia: 37076 - data emissione: 30.12.2006 – Divisa: Eur – Stato: V – Tipo buono: O – Numero buono: 16880461 – taglio 1000;
11. Agenzia: 37076 - data emissione: 30.12.2006 – Divisa: Eur – Stato: V – Tipo buono: O – Numero buono: 13146501 – taglio 2500;
12. Agenzia: 37076 - data emissione: 10.01.2007 – Divisa: Eur – Stato: V – Tipo buono: O – Numero buono: 16880463 – taglio 1000;
13. Agenzia: 37076 - data emissione: 13.01.2007 – Divisa: Eur – Stato: V – Tipo buono: O – Numero buono: 13786794 – taglio 500;
14. Agenzia: 37076 - data emissione: 22.01.2007 – Divisa: Eur – Stato: V – Tipo buono: O – Numero buono: 16880472 – taglio 1000;
15. Agenzia: 37076 - data emissione: 05.03.2007 – Divisa: Eur – Stato: V – Tipo buono: O – Numero buono: 14200443 – taglio 5000;
16. Agenzia: 37076 - data emissione: 07.04.2007 – Divisa: Eur – Stato: V – Tipo buono: O – Numero buono: 11520996 – taglio 250;
17. Agenzia: 37076 - data emissione: 07.04.2007 – Divisa: Eur – Stato: V – Tipo buono: O – Numero buono: 11520997 – taglio 250;
18. Agenzia: 37076 - data emissione: 07.05.2007 – Divisa: Eur – Stato: V – Tipo buono: O – Numero buono: 16880489 – taglio 1000;
19. Agenzia: 37076 - data emissione: 11.07.2007 – Divisa: Eur – Stato: V – Tipo buono: O – Numero buono: 14755854 – taglio 500;
20. Agenzia: 37076 - data emissione: 11.07.2007 – Divisa: Eur – Stato: V – Tipo buono: O – Numero buono: 14755855 – taglio 500;
21. Agenzia: 37076 - data emissione: 03.08.2007 – Divisa: Eur – Stato: V – Tipo buono: O – Numero buono: 14755859 – taglio 500;
22. Agenzia: 37076 - data emissione: 03.08.2007 – Divisa: Eur – Stato: V – Tipo buono: O – Numero buono: 13146524 – taglio 2500;
2 23. Agenzia: 37076 - data emissione: 07.09.2007 – Divisa: Eur – Stato: V – Tipo buono: O – Numero buono: 14755868 – taglio 500;
24. Agenzia: 37076 - data emissione: 07.09.2007 – Divisa: Eur – Stato: V – Tipo buono: O – Numero buono: 14755869 – taglio 500;
25. Agenzia: 37076 - data emissione: 25.02.2008 – Divisa: Eur – Stato: V – Tipo buono: O – Numero buono: 15141395 – taglio 5000; nonché degli ulteriori due seguenti buoni fruttiferi:
26. Agenzia: 37076 - data emissione: 30.10.2006 – Divisa: Eur – Stato: V – Tipo buono: O – Numero buono: 16508436 – taglio 1000;
27. Agenzia: 37076 - data emissione: 6.11.2006 – Divisa: Eur – Stato: V – Tipo buono: O – Numero buono: 16508438 – taglio 1000.
B). Per l'effetto condannare la società al rilascio, ai sensi e E_ per gli effetti degli artt. 3, 4 e 5 L. 948/1951, in favore della SI.ra
, del duplicato di tutti i Buoni fruttiferi postali sopra meglio Parte_1 specificati;
C). Condannare al risarcimento dei danni subiti dalla SI.ra E_
, per il ritardo accumulato nella possibilità di ottenere il Parte_1 rimborso dei predetti buoni fruttiferi postali, nella misura che sarà accertata e quantificata dal SI.Giudice o comunque ritenuta equa e di giustizia;
D). Condannare al pagamento in favore della SI.ra E_
, della corrispondente quota di 1/3, delle somme portate dai Parte_1 predetti titoli, con il rendimento e la rivalutazione previsti per legge;
E). Fissare a carico di una somma di denaro, ai sensi dell'art. E_
614 bis c.p.c., dovuta per ogni giorno di ritardo nella consegna alla SI.ra
, del duplicato dei Buoni fruttiferi postali sopra indicati;
Parte_1
F). Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre accessori di legge, anche in ragione del comportamento processuale assunto da sia nel CP_1 presente giudizio che in quello di mediazione”
Conclusioni di parte convenuta: (si riportano le conclusioni contenute in atto introduttivo di giudizio)
“VOGLIA L' ILL.MO TRIBUNALE ADITO reietta ogni contraria istanza, eccezione o difesa, accertare e dichiarare la correttezza, la diligenza e la buona fede della condotta di e, conseguentemente, rigettare, E_ integralmente, le domande attoree.
Con vittoria di spese e compensi di causa.
3 Salvo ogni altro diritto.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, rappresentava che, Parte_1
a seguito di una richiesta di ricerca di titoli/rapporti sull'archivio informativo on line di
, apprendeva di essere cointestataria di diversi buoni fruttiferi unitamente CP_1 ad altri soggetti non specificati.
Non rinvenendo tali titoli – e al fine di conseguirne l'ammortamento, il duplicato o il rimborso – chiedeva formalmente all'odierna convenuta di comunicare le generalità degli altri cointestatari. Di fronte al diniego opposto dalla società convenuta, motivato da ragioni di privacy, l'attrice avviava la procedura di duplicazione dei buoni fruttiferi prevista dagli artt. 1 e 2 L. 948/1951, che non andava però a buon fine per mancanza di presentazione della richiesta da parte di tutti i cointestatari.
Con il presente giudizio, chiedeva dunque il duplicato dei buoni fruttiferi di cui era cointestataria, nonché il risarcimento del danno per il ritardo accumulato nella possibilità di conseguirne il rimborso.
La convenuta si costituiva in giudizio contestando le deduzioni attoree e chiedendo il rigetto delle relative domande.
Nel difendere la correttezza, la diligenza e la buona fede del suo operato, affermava di essere stata costretta a bloccare l'iter di duplicazione dei buoni fruttiferi a tutela degli interessi economici degli altri cointestatari, in quanto la normativa prevede l'obbligatoria attivazione di tale procedura da parte di tutti i titolari dei già menzionati buoni.
Contestava, altresì, la pretesa risarcitoria, in quanto infondata e priva di riscontro ed allegazione probatoria.
Venuta a conoscenza delle generalità degli altri cointestatari a seguito del deposito della società convenuta di apposita comunicazione, con la prima memoria ex art. 183 comma 6 n.1 c.p.c. l'attrice proponeva l'ulteriore domanda di pagamento della propria quota (pari ad 1/3) dei buoni fruttiferi.
La presente controversia è stata individuata fra quelle di cui all'art. 23-bis comma 5
D.L. 19/2024, con conseguente applicazione, ai sensi del successivo comma 7, del modello decisionale introdotto dal D.Lgs. 149/2022.
Le domande attoree sono infondate e vanno rigettate.
L'attrice chiede l'accertamento del suo diritto ad ottenere il duplicato dei buoni di cui è cointestataria e di cui assume lo smarrimento, nonché il rimborso di tali titoli.
Orbene, qualora i buoni fruttiferi siano smarriti, occorre attivare la peculiare procedura di ammortamento prevista dalla L. 948/1951 al fine di conseguire il rilascio di
4 un duplicato del titolo, previo accertamento che il possessore dichiarato sia realmente titolare del diritto all'incasso, e che non esistano diritti antagonisti e/o concorrenti.
Stabilisce, infatti, l'art. 1 di tale legge che “in caso di smarrimento, distruzione o sottrazione di buoni fruttiferi e di libretti di risparmio nominativi, l'intestatario di essi o chiunque dimostri di avervi diritto, al fine di ottenere il duplicato, deve farne denuncia all'Istituto emittente presso lo stabilimento di questo dove il buono o il libretto è pagabile”. La denuncia – dispone l'art. 2 – “deve contenere ogni estremo che valga ad identificare il buono o libretto ed a stabilire le circostanze della perdita e, se fatta da persona diversa dall'intestatario, deve essere inoltre corredata della documentazione atta a dimostrare il diritto del denunciante”.
L'art. 3 disciplina le attività necessarie prodromiche al rilascio del duplicato:
l'istituto emittente, ricevuta la denuncia, deve apporre l'annotazione di fermo nei propri registri alla partita corrispondente al buono o libretto denunciato perduto e pubblicare, mediante affissioni nei locali aperti al pubblico dello stabilimento presso il quale il buono o libretto è pagabile, un avviso con il quale l'ignoto detentore viene diffidato da farne consegna all'istituto emittente o a notificargli la propria opposizione entro il termine di novanta giorni dalla data della pubblicazione del predetto avviso, con avvertenza che, in difetto d'opposizione entro il predetto termine, il buono o libretto sarà considerato inefficace.
Ai sensi dell'art. 5, se il buono o libretto perduto non sia rinvenuto o recuperato e non siano fatte opposizioni, il denunciante ha diritto di ottenere dall'istituto emittente il rilascio del duplicato.
L'avvio di tale procedura è pertanto necessario affinché l'emittente possa pagare il credito incorporato all'effettivo titolare del diritto, il quale, nonostante lo smarrimento della scrittura incorporante, rimane legittimato al rilascio del duplicato.
Ciò posto, l'odierna attrice ha documentato di avere dato corso alla denuncia di smarrimento dei già menzionati buoni, ma di non essere riuscita ad ottenere il rilascio del duplicato dei titoli per il rifiuto opposto dalla convenuta in relazione all'incompletezza della pratica, in quanto mancante della richiesta proveniente da tutti i cointestatari.
Ed invero, la peculiarità della vicenda in esame riguarda principalmente la procedura di ammortamento/duplicazione di un buono fruttifero postale per la cui conclusione, nel manuale procedurale interno (scheda E.
1.1 del Manuale Buoni Fruttiferi
Postali), si richiede il coinvolgimento di tutti i cointestatari, adempimento che, nel caso di specie, è stato disatteso dall'attrice.
5 Tale coinvolgimento, seppur non esplicitato dalla legge, risponde ad una logica di ragionevolezza. L'ammortamento priva infatti di efficacia il titolo, sicché appare necessario che la richiesta debba provenire da tutti i soggetti intestatari, i quali diversamente vedrebbero compromesso il loro diritto, pari a quello dell'istante.
D'altro canto, ove così non fosse, difficilmente potrebbe dirsi integrato il presupposto legittimante dello “smarrimento, distruzione o sottrazione” del titolo, il quale ben potrebbe viceversa essere in possesso di altro cointestatario, egualmente legittimato a detenerlo e che ne subirebbe la privazione di efficacia per atto unilaterale del cointestatario.
La convenuta, osservando le norme procedurali interne che impongono di dar seguito alla richiesta soltanto se proveniente da tutti i cointestatari, ha dunque agito conformemente alle vigenti regole, nonché a tutela dei diritti di tutti i soggetti interessati.
In merito alla domanda di rimborso dei buoni postali, va osservato che la procedura di ammortamento si configura quale presupposto logico – giuridico del diritto di ottenerlo, sicché, non avendo l'attrice completato la predetta procedura, tale diritto risulta ad oggi insussistente. L'eventuale ostruzionismo degli altri cointestatari (i cui nominativi sono già stati comunicati) legittimerebbe l'attrice ad agire nei loro confronti, ma non consente di aggirare le procedure poste a tutela dei vari interessi coinvolti.
Va conseguentemente rigettata anche la domanda risarcitoria, per non essere stato commesso alcun atto illecito da parte della convenuta.
In limine, è opportuno evidenziare che all'iniziale, illegittimo rifiuto di comunicare i nominativi dei cointestatari (al quale ha rimediato dopo la notifica CP_1 dell'atto di citazione) non ha fatto seguito la formulazione di apposita domanda da parte dell'attrice, che risulta quindi interamente soccombente.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, in favore di parte convenuta ed a carico di parte attrice, ai sensi dell'art. 9 D.L. 1/2012 e del successivo D.M. 55/2014 in € 850,00 per la fase di studio, € 600,00 per la fase introduttiva, € 900,00 per la fase di trattazione ed € 800,00 per la fase decisoria (compendiatasi nel solo deposito delle note di trattazione scritta), per un compenso totale di € 3.150,00, oltre spese generali ex art. 2
D.M. 55/2014 nella misura ordinaria del 15%.
P. Q. M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico Dott. Giovanni
Genovese, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° 1643/2019 del Registro
Generale Contenzioso, così decide:
1) rigetta le domande di parte attrice;
6 2) condanna parte attrice alla rifusione delle spese di giudizio in favore di parte convenuta, che liquida in complessivi € 3.150,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. se dovute.
Patti, 17/06/2025 Il Giudice Dott. Giovanni Genovese
7