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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Benevento, sez. I, sentenza 24/02/2026, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Benevento |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 177/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 1, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
NICOLELLA LUCIANO, Presidente e Relatore
BARBIERI LUIGI, Giudice
CAPOBIANCO FRANCESCO, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 776/2025 depositato il 20/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Benevento - Via Aldo Moro 82100 Benevento BN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Benevento - Via Dei Logobardi 82100 Benevento BN
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 0172025900180450000 IVA-ALTRO 2002 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 157/2026 depositato il
20/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: L'avv. Nominativo_1 rappresentante del ricorrente si riporta agli atti depositati ed insiste per l'accoglimento del ricorso. Resistente/Appellato: La dr.ssa Nominativo_2 rappresentante dell'ufficio si riporta agli atti depositati ed insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con intimazione di pagamento n. 01720259001804550, notificata in data 8.9.2025, l'Agenzia delle Entrate
Riscossione comunicava al Sig. Ricorrente_1, la esistenza del debito dell'importo di € 10.940,29, scaturente dalla cartella di pagamento n. 01720070004281421000, notificata in data 4.4.2007, dovute all'Agenzia delle Entrate per ruolo relativo alla omesso versamento dell'IVA anno 2002.
Propone ricorso il Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, sia nei confronti della Concessionaria che dell'Agenzia delle Entrate, contestando la pretesa impositiva, concludendo per l'annullamento della intimazione di pagamento e la intervenuta prescrizione delle somme richieste, il tutto con vittoria delle spese e competenze del giudizio, con attribuzione ad esso difensore antistatario.
In fatto rappresenta che a seguito di istanza di accesso agli atti la Concessionaria evidenziava di aver inviato al contribuente due intimazioni di pagamento, rispettivamente in data 22.12.2015 e 6.3.2020 presso l'indirizzo di Indirizzo_1 di San Giorgio del Sannio, notificandole con la procedura della irreperibilità.
Rappresenta che esso Ricorrente_1 aveva trasferito la residenza in Benevento alla C/da indirizzo_2 a far data dal 2.11.2009, come da certificato storico prodotto.
A motivi della impugnazione ha eccepito:
- la nullità delle predette notifiche, ai sensi dell'art.58, comma 5, del DPR 600/73, stante la variazione della residenza anagrafica, competendo all'Ente della riscossione procedere alla verifica dell'esatta residenza del contribuente ( Cass. Ord. n.21025/2025);
- la intervenuta prescrizione dei tributi dovuti nonché delle sanzioni ed interessi.
Si costituisce nel giudizio l'Agenzia delle Entrate rilevando in via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alla eccezione di nullità della intimazione per omessa notifica della cartella di pagamento, trattandosi di attività di esclusiva competenza della Concessionarie.
In ordine alla eccepita prescrizione ne rileva la infondatezza in considerazione che il termine applicabile per i tributi erariali è quello decennale ex art.2946 C.C, estensibile anche per gli accessori ( Cass. n.10549/2019), trattandosi di obbligazione unitaria ( Cass.ord. n. 6997/2020).
Rileva che la interruzione della prescrizione, nel caso di specie, sarà dimostrata dalla Concessionaria, stante la esistenza di atti intermedi costituiti da ulteriori intimazioni di pagamento.
Si costituisce nel giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_2
, confutando tutto quanto dedotto ed eccepito dal ricorrente, concludendo per il rigetto del ricorso, con conferma della intimazione e condanna del ricorrente al pagamento delle spese e competenze del giudizio. In riferimento alla sollevata ecezione di prescrizione ne rileva la genericità per mancata indicazione della norma di riferimento e dei termini, con conseguente inammissibilità della relativa contestazione.
Evidenzia che non vi è contestazione in ordine alla notifica della cartella di pagamento avvenuta in data
4.4.2007, cui seguivano altra intimazione di pagamento, notificata in data 23.12.2015, successiva intimazione notificata in data 7.3.2020 e richiesta di compensazione ai sensi dell'art.28 ter avvenuta in data 18.7.2025, come da documentazione allegata, atti da considerarsi interruttivi del termine, dovendosi inoltre aggiungere anche i periodi di sospensione previsti dalla normativa COVID per 541 giorni.
In data 4/12/2025 il ricorrente deposita memorie illustrative con le quali evidenzia che le intimazioni notificate il 23/12/2015 ed il 7/3/2020 risultavno inviate all'indirizzo di Indirizzo_1 in San Giorgio del Sannio mediante affissione all'albo comunale per irreperibilità del destinatario nel mentre esso ricorrente già dal 2009 aveva trasferito la propria residenza nel Comune di Benevento alla c/da indirizzo_2.
Insiste nel principio che la variazione di residenza è opponibile al Concessionario decorsi 60 giorni dalla sua iscrizione nei registri comunali, gravando sul soggetto notificante di verificare l'ultimo indirizzo di residenza del contribuente.
Da tanto ne deriva che le notifiche delle intimazioni sono da considerarsi inesistenti, confermando la intervenuta prescrizione della pretesa impositiva.
All'udienza di discussione pubblica del 18/02/2026 i rappresentanti delle parti presenti si sono riportati ai rispettivi scritti difensivi ed alle conclusioni negli stessi racchiuse.
La Corte, riunitasi in camera di consiglio, ha emesso la seguente pronuncia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Con intimazione dipagamneto l'Agenzia delle Entrate Riscossione chiedeva al sig. Ricorrente_1 il versamento dell'importo di € 10.940,29, scaturito dalla cartella esattoriale notificata in data 4/4/2007.
Con motivo di impugnazione il contribuente ha eccepito la intervenuta prescrizione deella pretesa tributaria in considerazione che, dalla notifica della cartella del 2007 alla notifica della presente intimazione in data
8/9/2025, era stato superato il termine prescrizionale decennale previsto dalla legge per i tributi erariali.
Con la costituzione in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione rileva l'avvenuta notifica di atti interruttivi costituiti da n. 2 intimazioni di pagamento del 23/12/2015 e del 7/3/2020, nonché una richiesta di compensazione del 18/7/2025, per cui alcuna prescrizione poteva considerarsi maturata.
Quanto affermato dalla resistente Concessionaria, non può ritenersi accoglibile in considerazione che, come dimostrato dal ricorrente, le due intimazioni di pagamento risultavano essere state notificate all'indirizzo di Indirizzo_1 di San Giorgio del Sannio, attraverso la procedura di irreperibilità, nel mentre esso ricorrente a far data dal 2/11/2009 aveva trasferito la propria residenza in Benevento alla c/da indirizzo_2 205, come da certificazione prodotta in atti. Si rileva che la variazione della residenza anagrafica, ai sensi dell'art. 58 comma 5 del DPR 600/73, è opponibile al Concessionario decorso il termine di legge di 60 giorni dalla inteervenuta iscrizione nei registri comunali, non competendo ad esso contribuente aocuna comunicazione all'Ufficio comunale (Cass. Ord.
n. 21025/2025).
Da tanto ne deriva la inesistenza della notifia di tali atti e la loro valenza come interruzione della presccrizione.
La Concessionaria, inoltre, quale ulteriore atto interruttivo, menziona la esistenza dii una richiesta di compensazione da parte del ricorrente del 18/7/2025, depositando in atti una certificazione istruttoria ed un referto di notifica che però non assurgono a rango di prova, non risultando sia quale compensazione sia stata richiesta sia il riferimento specifico alla cartella di pagamento posta a base della intimazione.
Pertanto, alcuna prova della esistenza dell'atto interruttivo in ordine alla pretesa tributaria azionata viene fornita.
Alla luce di tale situazione la eccezione di prescrizione, deve ritenersi fondata, in quanto dalla notifica avvenuta nel 2007 sino alla data della intimazione oggi impugnata, avvenuta in data 8/9/2025, è ampiamente decorso il termine previsto dalla legge.
Stante la scadenza del termine decennale nell'anno 2017 alcuna applicazione del periodo si sospensione può essere invocata.
Va ritenuta infondata la eccezione di genericità della prescrizione risultando che essa viene riferita all'unica cartella di pagamento contenuta nella intimazione, per cui non vi possono essere dubbi sulla sua riferibilità
a tale atto.
Alla luce delle considerazioni di cui sopra, il ricorso va accolto con condanna dell'Agenzia delle Entrate
Riscossione al pagamento delle spese e competenze del giudizio che vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso annulla la intimazione di pagamento dichiarando prescritta la pretesa impositiva. Condanna l'Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento delle spese e competenze del giudizio, in favore del ricorrente, che vengono liquidate in complessivi
€ 1.720,00, di cui € 120,00 per CUT ed € 1.600,00 per compensi, oltre accessori di legge, con attribuzione al difensore Avv. Difensore_1, dichiaratosi antistatario. IL PRESIDENTE estensore
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 1, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
NICOLELLA LUCIANO, Presidente e Relatore
BARBIERI LUIGI, Giudice
CAPOBIANCO FRANCESCO, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 776/2025 depositato il 20/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Benevento - Via Aldo Moro 82100 Benevento BN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Benevento - Via Dei Logobardi 82100 Benevento BN
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 0172025900180450000 IVA-ALTRO 2002 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 157/2026 depositato il
20/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: L'avv. Nominativo_1 rappresentante del ricorrente si riporta agli atti depositati ed insiste per l'accoglimento del ricorso. Resistente/Appellato: La dr.ssa Nominativo_2 rappresentante dell'ufficio si riporta agli atti depositati ed insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con intimazione di pagamento n. 01720259001804550, notificata in data 8.9.2025, l'Agenzia delle Entrate
Riscossione comunicava al Sig. Ricorrente_1, la esistenza del debito dell'importo di € 10.940,29, scaturente dalla cartella di pagamento n. 01720070004281421000, notificata in data 4.4.2007, dovute all'Agenzia delle Entrate per ruolo relativo alla omesso versamento dell'IVA anno 2002.
Propone ricorso il Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, sia nei confronti della Concessionaria che dell'Agenzia delle Entrate, contestando la pretesa impositiva, concludendo per l'annullamento della intimazione di pagamento e la intervenuta prescrizione delle somme richieste, il tutto con vittoria delle spese e competenze del giudizio, con attribuzione ad esso difensore antistatario.
In fatto rappresenta che a seguito di istanza di accesso agli atti la Concessionaria evidenziava di aver inviato al contribuente due intimazioni di pagamento, rispettivamente in data 22.12.2015 e 6.3.2020 presso l'indirizzo di Indirizzo_1 di San Giorgio del Sannio, notificandole con la procedura della irreperibilità.
Rappresenta che esso Ricorrente_1 aveva trasferito la residenza in Benevento alla C/da indirizzo_2 a far data dal 2.11.2009, come da certificato storico prodotto.
A motivi della impugnazione ha eccepito:
- la nullità delle predette notifiche, ai sensi dell'art.58, comma 5, del DPR 600/73, stante la variazione della residenza anagrafica, competendo all'Ente della riscossione procedere alla verifica dell'esatta residenza del contribuente ( Cass. Ord. n.21025/2025);
- la intervenuta prescrizione dei tributi dovuti nonché delle sanzioni ed interessi.
Si costituisce nel giudizio l'Agenzia delle Entrate rilevando in via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alla eccezione di nullità della intimazione per omessa notifica della cartella di pagamento, trattandosi di attività di esclusiva competenza della Concessionarie.
In ordine alla eccepita prescrizione ne rileva la infondatezza in considerazione che il termine applicabile per i tributi erariali è quello decennale ex art.2946 C.C, estensibile anche per gli accessori ( Cass. n.10549/2019), trattandosi di obbligazione unitaria ( Cass.ord. n. 6997/2020).
Rileva che la interruzione della prescrizione, nel caso di specie, sarà dimostrata dalla Concessionaria, stante la esistenza di atti intermedi costituiti da ulteriori intimazioni di pagamento.
Si costituisce nel giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_2
, confutando tutto quanto dedotto ed eccepito dal ricorrente, concludendo per il rigetto del ricorso, con conferma della intimazione e condanna del ricorrente al pagamento delle spese e competenze del giudizio. In riferimento alla sollevata ecezione di prescrizione ne rileva la genericità per mancata indicazione della norma di riferimento e dei termini, con conseguente inammissibilità della relativa contestazione.
Evidenzia che non vi è contestazione in ordine alla notifica della cartella di pagamento avvenuta in data
4.4.2007, cui seguivano altra intimazione di pagamento, notificata in data 23.12.2015, successiva intimazione notificata in data 7.3.2020 e richiesta di compensazione ai sensi dell'art.28 ter avvenuta in data 18.7.2025, come da documentazione allegata, atti da considerarsi interruttivi del termine, dovendosi inoltre aggiungere anche i periodi di sospensione previsti dalla normativa COVID per 541 giorni.
In data 4/12/2025 il ricorrente deposita memorie illustrative con le quali evidenzia che le intimazioni notificate il 23/12/2015 ed il 7/3/2020 risultavno inviate all'indirizzo di Indirizzo_1 in San Giorgio del Sannio mediante affissione all'albo comunale per irreperibilità del destinatario nel mentre esso ricorrente già dal 2009 aveva trasferito la propria residenza nel Comune di Benevento alla c/da indirizzo_2.
Insiste nel principio che la variazione di residenza è opponibile al Concessionario decorsi 60 giorni dalla sua iscrizione nei registri comunali, gravando sul soggetto notificante di verificare l'ultimo indirizzo di residenza del contribuente.
Da tanto ne deriva che le notifiche delle intimazioni sono da considerarsi inesistenti, confermando la intervenuta prescrizione della pretesa impositiva.
All'udienza di discussione pubblica del 18/02/2026 i rappresentanti delle parti presenti si sono riportati ai rispettivi scritti difensivi ed alle conclusioni negli stessi racchiuse.
La Corte, riunitasi in camera di consiglio, ha emesso la seguente pronuncia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Con intimazione dipagamneto l'Agenzia delle Entrate Riscossione chiedeva al sig. Ricorrente_1 il versamento dell'importo di € 10.940,29, scaturito dalla cartella esattoriale notificata in data 4/4/2007.
Con motivo di impugnazione il contribuente ha eccepito la intervenuta prescrizione deella pretesa tributaria in considerazione che, dalla notifica della cartella del 2007 alla notifica della presente intimazione in data
8/9/2025, era stato superato il termine prescrizionale decennale previsto dalla legge per i tributi erariali.
Con la costituzione in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione rileva l'avvenuta notifica di atti interruttivi costituiti da n. 2 intimazioni di pagamento del 23/12/2015 e del 7/3/2020, nonché una richiesta di compensazione del 18/7/2025, per cui alcuna prescrizione poteva considerarsi maturata.
Quanto affermato dalla resistente Concessionaria, non può ritenersi accoglibile in considerazione che, come dimostrato dal ricorrente, le due intimazioni di pagamento risultavano essere state notificate all'indirizzo di Indirizzo_1 di San Giorgio del Sannio, attraverso la procedura di irreperibilità, nel mentre esso ricorrente a far data dal 2/11/2009 aveva trasferito la propria residenza in Benevento alla c/da indirizzo_2 205, come da certificazione prodotta in atti. Si rileva che la variazione della residenza anagrafica, ai sensi dell'art. 58 comma 5 del DPR 600/73, è opponibile al Concessionario decorso il termine di legge di 60 giorni dalla inteervenuta iscrizione nei registri comunali, non competendo ad esso contribuente aocuna comunicazione all'Ufficio comunale (Cass. Ord.
n. 21025/2025).
Da tanto ne deriva la inesistenza della notifia di tali atti e la loro valenza come interruzione della presccrizione.
La Concessionaria, inoltre, quale ulteriore atto interruttivo, menziona la esistenza dii una richiesta di compensazione da parte del ricorrente del 18/7/2025, depositando in atti una certificazione istruttoria ed un referto di notifica che però non assurgono a rango di prova, non risultando sia quale compensazione sia stata richiesta sia il riferimento specifico alla cartella di pagamento posta a base della intimazione.
Pertanto, alcuna prova della esistenza dell'atto interruttivo in ordine alla pretesa tributaria azionata viene fornita.
Alla luce di tale situazione la eccezione di prescrizione, deve ritenersi fondata, in quanto dalla notifica avvenuta nel 2007 sino alla data della intimazione oggi impugnata, avvenuta in data 8/9/2025, è ampiamente decorso il termine previsto dalla legge.
Stante la scadenza del termine decennale nell'anno 2017 alcuna applicazione del periodo si sospensione può essere invocata.
Va ritenuta infondata la eccezione di genericità della prescrizione risultando che essa viene riferita all'unica cartella di pagamento contenuta nella intimazione, per cui non vi possono essere dubbi sulla sua riferibilità
a tale atto.
Alla luce delle considerazioni di cui sopra, il ricorso va accolto con condanna dell'Agenzia delle Entrate
Riscossione al pagamento delle spese e competenze del giudizio che vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso annulla la intimazione di pagamento dichiarando prescritta la pretesa impositiva. Condanna l'Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento delle spese e competenze del giudizio, in favore del ricorrente, che vengono liquidate in complessivi
€ 1.720,00, di cui € 120,00 per CUT ed € 1.600,00 per compensi, oltre accessori di legge, con attribuzione al difensore Avv. Difensore_1, dichiaratosi antistatario. IL PRESIDENTE estensore