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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 10/12/2025, n. 2766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2766 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
1479/2025 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata - I Sezione Civile – riunito in camera di consiglio, così composto:
1) dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
2) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1459 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto divorzio contenzioso, vertente
TRA
, nata il [...] a [...] ed ivi residente a[...]
Murat, 10, c.f.: , rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Venditto giusta C.F._1 procura in atti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Torre Annunziata al Corso
ER I n. 182
RICORRENTE
E nato il [...] a [...] ed ivi residente a[...]
10, c.f.: C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente, all'udienza del 1.10.2025 e nelle successive note depositate in sostituzione dell'udienza del 8.10.2025, chiedeva l'accoglimento del ricorso.
Il PM, in data 10.10.2025, concludeva esprimendo parere favorevole.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.04.2025, chiedeva di pronunciare la cessazione Parte_1 degli effetti civili del matrimonio contratto con il resistente in data 28.09.2000 in Torre
Annunziata, nel corso del quale nascevano i figli , nata a [...] il Persona_1
13.06.2003, maggiorenne economicamente autosufficiente, e nato a [...] Persona_2
Annunziata il 13.06.2003, maggiorenne non economicamente autosufficiente.
A fondamento della domanda deduceva che il Tribunale di Torre Annunziata aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi con decreto di omologa n. 860/202 e che i coniugi non si erano più riconciliati;
precisava che, in sede di separazione, le parti avevano concordato il versamento di euro 200,00 a carico dell' a titolo di mantenimento del figlio , CP_1 Per_2 maggiorenne economicamente non autosufficiente, oltre spese straordinarie al 50%.
Dunque, chiedeva la pronuncia di divorzio con conferma dell'obbligo dell' di versare CP_1
l'assegno di mantenimento per il figlio, determinato in euro 220,00 oltre spese straordinarie al
50%.
Alla prima udienza del 1.10.2025, attesa l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione stante la contumacia del resistente, sebbene ritualmente evocato in giudizio con notifica perfezionatasi ai sensi dell'art. 139 c.p.c. in data 06.05.2025, il giudice delegato procedeva all'ascolto della ricorrente e all'esito, in via provvisoria e urgente, confermava le condizioni della separazione e, preso atto delle conclusioni rassegnate dal difensore di parte ricorrente, rinviava la causa per acquisire il verbale di comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione consensuale.
Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. depositata in data 09.10.2025 in sostituzione dell'udienza del
8.10.2025, la causa veniva rimessa in decisione al Collegio disponendo la trasmissione degli atti al P.M. per rendere le proprie conclusioni.
La domanda di divorzio è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dal 11.01.2023, data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Torre Annunziata, nel procedimento di separazione consensuale omologata con decreto n. 860/2023 del 3.04.2023.
Inoltre, viste le allegazioni della ricorrente e l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione a causa della contumacia del resistente, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Quanto alle statuizioni accessorie, il Collegio ritiene di dover confermare la previsione dell'obbligo di mantenimento a carico dell' per il figlio , di anni 22. Deve, infatti, CP_1 Per_2
2 ritenersi che, in ragione della sua giovane età e in assenza di allegazioni contrarie, questi non abbia ancora raggiunto l'indipendenza economica, come già emerso in sede di separazione consensuale risalente all'anno 2023. La stessa ricorrente all'udienza ha dedotto che il figlio, al momento, sta svolgendo un periodo di prova presso un'agenzia di scommesse e che non percepisce ancora alcuno stipendio. Pertanto, in assenza di allegazioni circa i redditi percepiti dall' , il Collegio CP_1 ritiene equo confermare l'importo di euro 200,00 già previsto in sede di separazione, a titolo di mantenimento del figlio , oltre spese straordinarie da ripartire al 50%. Per_2
Le spese di lite, attesa la contumacia del resistente e la natura della controversia, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via definitiva nella controversia civile come innanzi proposta, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in causa;
2) pone a l'obbligo di versare a , entro il giorno 10 di ogni Parte_2 Parte_1 mese, l'importo pari ad euro 200,00, da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento del figlio , maggiorenne ed economicamente non Per_2 autosufficiente, oltre al 50% delle spese straordinarie previamente concordate e documentate;
3) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Torre Annunziata per la trascrizione, le annotazioni le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R. 3.11.2000
n. 396 (ordinamento dello Stato Civile) in conformità all'art. 152 septies disp. Att. c.p.c., come introdotto dal d.lgs. 149/22 (atto n. 200, parte II, Serie A, Ufficio 1 del registro degli atti di matrimonio del predetto comune dell'anno 2000);
4) compensa le spese di lite.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 19.11.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Marianna Lopiano
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata - I Sezione Civile – riunito in camera di consiglio, così composto:
1) dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
2) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1459 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto divorzio contenzioso, vertente
TRA
, nata il [...] a [...] ed ivi residente a[...]
Murat, 10, c.f.: , rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Venditto giusta C.F._1 procura in atti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Torre Annunziata al Corso
ER I n. 182
RICORRENTE
E nato il [...] a [...] ed ivi residente a[...]
10, c.f.: C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente, all'udienza del 1.10.2025 e nelle successive note depositate in sostituzione dell'udienza del 8.10.2025, chiedeva l'accoglimento del ricorso.
Il PM, in data 10.10.2025, concludeva esprimendo parere favorevole.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.04.2025, chiedeva di pronunciare la cessazione Parte_1 degli effetti civili del matrimonio contratto con il resistente in data 28.09.2000 in Torre
Annunziata, nel corso del quale nascevano i figli , nata a [...] il Persona_1
13.06.2003, maggiorenne economicamente autosufficiente, e nato a [...] Persona_2
Annunziata il 13.06.2003, maggiorenne non economicamente autosufficiente.
A fondamento della domanda deduceva che il Tribunale di Torre Annunziata aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi con decreto di omologa n. 860/202 e che i coniugi non si erano più riconciliati;
precisava che, in sede di separazione, le parti avevano concordato il versamento di euro 200,00 a carico dell' a titolo di mantenimento del figlio , CP_1 Per_2 maggiorenne economicamente non autosufficiente, oltre spese straordinarie al 50%.
Dunque, chiedeva la pronuncia di divorzio con conferma dell'obbligo dell' di versare CP_1
l'assegno di mantenimento per il figlio, determinato in euro 220,00 oltre spese straordinarie al
50%.
Alla prima udienza del 1.10.2025, attesa l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione stante la contumacia del resistente, sebbene ritualmente evocato in giudizio con notifica perfezionatasi ai sensi dell'art. 139 c.p.c. in data 06.05.2025, il giudice delegato procedeva all'ascolto della ricorrente e all'esito, in via provvisoria e urgente, confermava le condizioni della separazione e, preso atto delle conclusioni rassegnate dal difensore di parte ricorrente, rinviava la causa per acquisire il verbale di comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione consensuale.
Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. depositata in data 09.10.2025 in sostituzione dell'udienza del
8.10.2025, la causa veniva rimessa in decisione al Collegio disponendo la trasmissione degli atti al P.M. per rendere le proprie conclusioni.
La domanda di divorzio è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dal 11.01.2023, data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Torre Annunziata, nel procedimento di separazione consensuale omologata con decreto n. 860/2023 del 3.04.2023.
Inoltre, viste le allegazioni della ricorrente e l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione a causa della contumacia del resistente, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Quanto alle statuizioni accessorie, il Collegio ritiene di dover confermare la previsione dell'obbligo di mantenimento a carico dell' per il figlio , di anni 22. Deve, infatti, CP_1 Per_2
2 ritenersi che, in ragione della sua giovane età e in assenza di allegazioni contrarie, questi non abbia ancora raggiunto l'indipendenza economica, come già emerso in sede di separazione consensuale risalente all'anno 2023. La stessa ricorrente all'udienza ha dedotto che il figlio, al momento, sta svolgendo un periodo di prova presso un'agenzia di scommesse e che non percepisce ancora alcuno stipendio. Pertanto, in assenza di allegazioni circa i redditi percepiti dall' , il Collegio CP_1 ritiene equo confermare l'importo di euro 200,00 già previsto in sede di separazione, a titolo di mantenimento del figlio , oltre spese straordinarie da ripartire al 50%. Per_2
Le spese di lite, attesa la contumacia del resistente e la natura della controversia, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via definitiva nella controversia civile come innanzi proposta, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in causa;
2) pone a l'obbligo di versare a , entro il giorno 10 di ogni Parte_2 Parte_1 mese, l'importo pari ad euro 200,00, da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento del figlio , maggiorenne ed economicamente non Per_2 autosufficiente, oltre al 50% delle spese straordinarie previamente concordate e documentate;
3) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Torre Annunziata per la trascrizione, le annotazioni le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R. 3.11.2000
n. 396 (ordinamento dello Stato Civile) in conformità all'art. 152 septies disp. Att. c.p.c., come introdotto dal d.lgs. 149/22 (atto n. 200, parte II, Serie A, Ufficio 1 del registro degli atti di matrimonio del predetto comune dell'anno 2000);
4) compensa le spese di lite.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 19.11.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Marianna Lopiano
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