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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/07/2025, n. 4226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4226 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
così composta:
Presidente relatore dr. Nicola Saracino dr. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere dr. Marco Genna Consigliere
all'udienza del 03/07/2025, all'esito della discussione orale, riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, mediante lettura in aula del dispositivo, la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4154 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA C.F. 1 ), domiciliato in Nola, VIA Parte_1
GIACOMO IMBRODA, 69 80035, presso lo studio degli Avv.ti PARISI ANTONIO
C.F. 3 ) che lo C.F._2 ) e FLORIO ARMANDO (
rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente;
APPELLANTE
E
presso la Controparte_1
Corte d'Appello di MA ( P.IVA_1 ), domiciliato in VIA DEI PORTOGHESI
12 ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende
APPELLATO
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 2277/2023 emessa dal Tribunale di
MA in data 09.02.2023.
Conclusioni delle parti: come nei rispettivi atti di costituzione nel grado.
FATTO E DIRITTO La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata:
«Con il ricorso in opposizione ex art 6 D.lgs. 150/2011 l'opponente ha chiesto la dichiarazione di inefficacia del provvedimento con il quale il Collegio Regionale di
Garanzia Elettorale presso la Corte d'Appello di MA (d'ora in avanti, CP_2 gli ha intimato il pagamento della somma di euro 25.823,00 a titolo di sanzione amministrativa per la violazione dell'art. 7, cc. 6 e 7, l. 515/1993».
All'esito del giudizio il tribunale ha respinto il ricorso.
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono:
1. ha ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione atteso che il CP_2 ha provveduto a notificare nel 2017, e pertanto entro il quinquennio, la diffida di cui si discute;
2. ha rilevato, quanto al difetto di sottoscrizione da parte del messo notificatore, che il difetto di identificazione dello stesso, seppur costituendo una irregolarità, non si riverbera nell'invalidità dell'atto;
Parte 3. ha ritenuto infondata l'eccezione concernente il difetto di deposito della dal momento che la documentazione prodotta consente di evidenziare che sono stati posti in essere tutti gli adempimenti richiesti per la notifica ex art. 140 c.p.c. Il tribunale sostiene pertanto che la notifica si è perfezionata nel decimo giorno successivo (14.07.2017) al deposito atteso il mancato ritiro dell'atto di giacenza, senza necessità di inviare una terza raccomandata;
4. quanto alla diffida, ha osservato che l'opponente non stato autorizzato alla presentazione della querela di falso in assenza di procura speciale del difensore ai sensi dell'art. 99 disp. Att. C.p.c. ed in mancanza di comparizione del querelante all'udienza.
Ha proposto appello Parte_1 al quale ha resistito il [...]
Controparte_1 presso la Corte d'Appello di MA.
All'udienza del giorno 03/07/2025 l'appello è stato discusso e deciso mediante lettura del dispositivo sotto riportato ai sensi dell'articolo 437 c.p.c.
L'appello principale contiene sei motivi: I) il primo è rubricato «Violazione del principio tra chiesto e pronunciato e/o ingiusta omissione di scrutinio della proposta querela di falso. Mancato esame dei verbali di causa e del corredo documentale»; vi si sostiene che il giudice, non esaminando il corredo documentale del giudizio e/o quanto emergente dai verbali di causa, avrebbe errato a negare il prosieguo del giudizio ex art. 221 c.p.c., dal momento che il ricorrente aveva espressamente subordinato la richiesta di prosieguo di querela al mancato accoglimento della ritenuta eccezione più liquida (ovvero quella relativa alla dedotta invalidità della notifica della diffida), il difensore era assistito da procura speciale ad hoc e il querelante era comparso personalmente per due volte consecutive in udienza
(confermando espressamente e direttamente la querela all'udienza al 08.06.2022). Parte appellante reitera pertanto il suo interesse alla proposizione della querela di falso, sempre condizionatamente al mancato accoglimento della eccezione di invalidità della notifica della diffida dell'11.02.2016 (asseritamente notificato per compiuta giacenza in data
14.07.2017);
II) il secondo è rubricato «Nullità della notifica per mancata prova del contenuto dell'avviso ex art. 48 disp. att. c.p.c. e/o art. 140 c.p.c.»; vi si sostiene che il giudice avrebbe erroneamente ritenuto regolare la notifica della diffida ex art. 140 c.p.c. sebbene la documentazione prodotta dalla controparte non sia sufficiente ad attestare il rispetto delle formalità richieste dalla legge ai fini della validità e dell'efficacia della notificazione. Nello specifico, parte appellante sostiene che dal corredo documentale non risulta provato il contenuto della raccomandata informativa, sottolineando altresì che l'attestazione dell'ufficiale di aver inviato una raccomandata indicandone il numero copre con fede privilegiata solo detto ambito, ma non tutti gli elementi previsti dall'art. 48 disp.
Att. c.p.c.;
III) il terzo è rubricato «Notifica inesistente o nulla per mancanza e/o inidoneità dei presupposti intrinseci e/o relativi alla riferibilità e/o alla fede privilegiata dell'atto a supporto della eccezione di prescrizione»; vi si sostiene l'inidoneità dell'atto di diffida ad interrompere il termine di prescrizione al fine dell'irrogazione della sanzione amministrativa. Nello specifico, parte appellante osserva che, nell'ambito della procedura di notifica ex art. 140 c.p.c., il postino agisce quale pubblico ufficiale e redige atti assistiti da fede privilegiata, questo comporta che nella compilazione degli atti di sua competenza
è tenuto all'osservanza di rigide formalità prescritte dalla legge. L'appellante sostiene la nullità dell'atto notificato in quanto il P.U. non si è reso identificabile (mediante sottoscrizione dell'atto), con conseguente inidoneità della diffida a valere come atto a fede privilegiata ed incertezza circa il suo reale autore;
IV) il quarto è rubricato «Vizio di logicità e contraddittorietà manifesta della motivazione»; vi si sostiene che il passo motivazionale con il quale il giudice riduce a mera irregolarità la mancata sottoscrizione dell'atto notificato dall'agente postale è illogico e contraddittorio, dal momento che non terrebbe conto del fatto che mancando la possibilità di identificare l'autore dell'atto, l'eventuale contestazione o acquiescenza, afferente proprio la qualità di agente postale e/o pubblico ufficiale, diviene impossibile;
IV) il quinto è rubricato «Nullità della notifica per omissione di specifico riferimento della affissione dell'avviso ex art. 140 c.p.c. a valere sulla eccepita prescrizione»; vi si sostiene, quanto alla notifica della diffida interruttiva del termine prescrizionale, che la stessa sarebbe invalida anche con riferimento alle attività asseritamente eseguite dal pubblico ufficiale. Nello specifico, l'appellante contesta che il
P.U. abbia rispettato tutte le fasi procedimentali prescritte dall'art. 140 c.p.c. in quanto l'espressione "eseguita affissione a norma di legge" presente sulla relata non consentirebbe di controllare se, di fatto, l'affissione sia avvenuta in maniera corrispondente al dato normativo (ovvero in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione dell'appellante). Sul punto, l'appellante precisa inoltre di aver dedotto e provato, sin dalla proposizione del ricorso, che lo stato dei luoghi alla data della notifica e le indicazioni evincibili dal certificato anagrafico, in ogni caso, non avrebbero consentito al P.U. di individuare la porta di casa dell'appellante ai fini dell'affissione;
IV) il sesto è rubricato «Nullità della notifica per violazione della legge postale
890/1982»; vi si sostiene che la notifica sarebbe, inoltre, nulla per violazione delle disposizioni della l. n. 890/1982; nello specifico, il giudice avrebbe errato nel ritenere che la compilazione, operata dall'agente postale, anche del campo "plico depositato presso l'ufficio postale" sia una mera irregolarità nella compilazione;
IV) il settimo è rubricato «Vizio per omissione di scrutinio della prova (costituita e costituenda) e/o suo implicito rigetto», con l'ultimo motivo l'appellante reitera la richiesta di ammissione della prova orale, così come articolata in primo grado, in quanto non sarebbe stata considerata dal tribunale. L'appello è fondato.
Con ordinanza del 14.12.2023 questa Corte aveva rilevato l'erroneità della pronuncia di inammissibilità della querela di falso dato che il difensore era munito della procura speciale, contrariamente a quanto ravvisato dal tribunale.
Disposto l'interpello della controparte e preso atto della sua volontà di avvalersi del documento si è dato corso all'istruttoria mediante l'ascolto di due testimoni (all'udienza del 19.9.2024) i quali hanno confermato l'assunto dell'appellante secondo cui all'epoca della notificazione non vi era alcuna cassetta postale recante il nominativo di Parte_1
[...]
Ne discende la fondatezza della querela di falso nella parte in cui contesta l'affermazione dell'agente postale circa l'immissione in cassetta postale dell'avviso di ricevimento datato 4.7.2017.
In conseguenza di ciò va affermata la nullità della notificazione della diffida a monte dell'ordinanza ingiuntiva opposta che deve, pertanto, essere annullata, con assorbimento degli ulteriori motivi.
Le spese del doppio grado devono essere compensate ravvisandosi gli eccezionali motivi nella circostanza che la nullità della notificazione non poteva essere nota all'amministrazione appellata.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello, ogni altra conclusione disattesa, così provvede: accoglie l'appello ed in riforma della sentenza impugnata, accertata la falsità della relata di notifica della diffida del 4.7.2017, annulla il provvedimento con il quale il Collegio
Regionale di Garanzia Elettorale presso la Corte d'Appello di MA ha intimato a [...] Parte_1 il pagamento della somma di euro 25.823,00 a titolo di sanzione amministrativa per la violazione dell'art. 7, cc. 6 e 7, 1. 515/1993; compensa le spese del doppio grado.
Così deciso in MA il giorno 03/07/2025.
Il Presidente Estensore
Dr. Nicola Saracino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
così composta:
Presidente relatore dr. Nicola Saracino dr. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere dr. Marco Genna Consigliere
all'udienza del 03/07/2025, all'esito della discussione orale, riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, mediante lettura in aula del dispositivo, la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4154 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA C.F. 1 ), domiciliato in Nola, VIA Parte_1
GIACOMO IMBRODA, 69 80035, presso lo studio degli Avv.ti PARISI ANTONIO
C.F. 3 ) che lo C.F._2 ) e FLORIO ARMANDO (
rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente;
APPELLANTE
E
presso la Controparte_1
Corte d'Appello di MA ( P.IVA_1 ), domiciliato in VIA DEI PORTOGHESI
12 ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende
APPELLATO
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 2277/2023 emessa dal Tribunale di
MA in data 09.02.2023.
Conclusioni delle parti: come nei rispettivi atti di costituzione nel grado.
FATTO E DIRITTO La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata:
«Con il ricorso in opposizione ex art 6 D.lgs. 150/2011 l'opponente ha chiesto la dichiarazione di inefficacia del provvedimento con il quale il Collegio Regionale di
Garanzia Elettorale presso la Corte d'Appello di MA (d'ora in avanti, CP_2 gli ha intimato il pagamento della somma di euro 25.823,00 a titolo di sanzione amministrativa per la violazione dell'art. 7, cc. 6 e 7, l. 515/1993».
All'esito del giudizio il tribunale ha respinto il ricorso.
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono:
1. ha ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione atteso che il CP_2 ha provveduto a notificare nel 2017, e pertanto entro il quinquennio, la diffida di cui si discute;
2. ha rilevato, quanto al difetto di sottoscrizione da parte del messo notificatore, che il difetto di identificazione dello stesso, seppur costituendo una irregolarità, non si riverbera nell'invalidità dell'atto;
Parte 3. ha ritenuto infondata l'eccezione concernente il difetto di deposito della dal momento che la documentazione prodotta consente di evidenziare che sono stati posti in essere tutti gli adempimenti richiesti per la notifica ex art. 140 c.p.c. Il tribunale sostiene pertanto che la notifica si è perfezionata nel decimo giorno successivo (14.07.2017) al deposito atteso il mancato ritiro dell'atto di giacenza, senza necessità di inviare una terza raccomandata;
4. quanto alla diffida, ha osservato che l'opponente non stato autorizzato alla presentazione della querela di falso in assenza di procura speciale del difensore ai sensi dell'art. 99 disp. Att. C.p.c. ed in mancanza di comparizione del querelante all'udienza.
Ha proposto appello Parte_1 al quale ha resistito il [...]
Controparte_1 presso la Corte d'Appello di MA.
All'udienza del giorno 03/07/2025 l'appello è stato discusso e deciso mediante lettura del dispositivo sotto riportato ai sensi dell'articolo 437 c.p.c.
L'appello principale contiene sei motivi: I) il primo è rubricato «Violazione del principio tra chiesto e pronunciato e/o ingiusta omissione di scrutinio della proposta querela di falso. Mancato esame dei verbali di causa e del corredo documentale»; vi si sostiene che il giudice, non esaminando il corredo documentale del giudizio e/o quanto emergente dai verbali di causa, avrebbe errato a negare il prosieguo del giudizio ex art. 221 c.p.c., dal momento che il ricorrente aveva espressamente subordinato la richiesta di prosieguo di querela al mancato accoglimento della ritenuta eccezione più liquida (ovvero quella relativa alla dedotta invalidità della notifica della diffida), il difensore era assistito da procura speciale ad hoc e il querelante era comparso personalmente per due volte consecutive in udienza
(confermando espressamente e direttamente la querela all'udienza al 08.06.2022). Parte appellante reitera pertanto il suo interesse alla proposizione della querela di falso, sempre condizionatamente al mancato accoglimento della eccezione di invalidità della notifica della diffida dell'11.02.2016 (asseritamente notificato per compiuta giacenza in data
14.07.2017);
II) il secondo è rubricato «Nullità della notifica per mancata prova del contenuto dell'avviso ex art. 48 disp. att. c.p.c. e/o art. 140 c.p.c.»; vi si sostiene che il giudice avrebbe erroneamente ritenuto regolare la notifica della diffida ex art. 140 c.p.c. sebbene la documentazione prodotta dalla controparte non sia sufficiente ad attestare il rispetto delle formalità richieste dalla legge ai fini della validità e dell'efficacia della notificazione. Nello specifico, parte appellante sostiene che dal corredo documentale non risulta provato il contenuto della raccomandata informativa, sottolineando altresì che l'attestazione dell'ufficiale di aver inviato una raccomandata indicandone il numero copre con fede privilegiata solo detto ambito, ma non tutti gli elementi previsti dall'art. 48 disp.
Att. c.p.c.;
III) il terzo è rubricato «Notifica inesistente o nulla per mancanza e/o inidoneità dei presupposti intrinseci e/o relativi alla riferibilità e/o alla fede privilegiata dell'atto a supporto della eccezione di prescrizione»; vi si sostiene l'inidoneità dell'atto di diffida ad interrompere il termine di prescrizione al fine dell'irrogazione della sanzione amministrativa. Nello specifico, parte appellante osserva che, nell'ambito della procedura di notifica ex art. 140 c.p.c., il postino agisce quale pubblico ufficiale e redige atti assistiti da fede privilegiata, questo comporta che nella compilazione degli atti di sua competenza
è tenuto all'osservanza di rigide formalità prescritte dalla legge. L'appellante sostiene la nullità dell'atto notificato in quanto il P.U. non si è reso identificabile (mediante sottoscrizione dell'atto), con conseguente inidoneità della diffida a valere come atto a fede privilegiata ed incertezza circa il suo reale autore;
IV) il quarto è rubricato «Vizio di logicità e contraddittorietà manifesta della motivazione»; vi si sostiene che il passo motivazionale con il quale il giudice riduce a mera irregolarità la mancata sottoscrizione dell'atto notificato dall'agente postale è illogico e contraddittorio, dal momento che non terrebbe conto del fatto che mancando la possibilità di identificare l'autore dell'atto, l'eventuale contestazione o acquiescenza, afferente proprio la qualità di agente postale e/o pubblico ufficiale, diviene impossibile;
IV) il quinto è rubricato «Nullità della notifica per omissione di specifico riferimento della affissione dell'avviso ex art. 140 c.p.c. a valere sulla eccepita prescrizione»; vi si sostiene, quanto alla notifica della diffida interruttiva del termine prescrizionale, che la stessa sarebbe invalida anche con riferimento alle attività asseritamente eseguite dal pubblico ufficiale. Nello specifico, l'appellante contesta che il
P.U. abbia rispettato tutte le fasi procedimentali prescritte dall'art. 140 c.p.c. in quanto l'espressione "eseguita affissione a norma di legge" presente sulla relata non consentirebbe di controllare se, di fatto, l'affissione sia avvenuta in maniera corrispondente al dato normativo (ovvero in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione dell'appellante). Sul punto, l'appellante precisa inoltre di aver dedotto e provato, sin dalla proposizione del ricorso, che lo stato dei luoghi alla data della notifica e le indicazioni evincibili dal certificato anagrafico, in ogni caso, non avrebbero consentito al P.U. di individuare la porta di casa dell'appellante ai fini dell'affissione;
IV) il sesto è rubricato «Nullità della notifica per violazione della legge postale
890/1982»; vi si sostiene che la notifica sarebbe, inoltre, nulla per violazione delle disposizioni della l. n. 890/1982; nello specifico, il giudice avrebbe errato nel ritenere che la compilazione, operata dall'agente postale, anche del campo "plico depositato presso l'ufficio postale" sia una mera irregolarità nella compilazione;
IV) il settimo è rubricato «Vizio per omissione di scrutinio della prova (costituita e costituenda) e/o suo implicito rigetto», con l'ultimo motivo l'appellante reitera la richiesta di ammissione della prova orale, così come articolata in primo grado, in quanto non sarebbe stata considerata dal tribunale. L'appello è fondato.
Con ordinanza del 14.12.2023 questa Corte aveva rilevato l'erroneità della pronuncia di inammissibilità della querela di falso dato che il difensore era munito della procura speciale, contrariamente a quanto ravvisato dal tribunale.
Disposto l'interpello della controparte e preso atto della sua volontà di avvalersi del documento si è dato corso all'istruttoria mediante l'ascolto di due testimoni (all'udienza del 19.9.2024) i quali hanno confermato l'assunto dell'appellante secondo cui all'epoca della notificazione non vi era alcuna cassetta postale recante il nominativo di Parte_1
[...]
Ne discende la fondatezza della querela di falso nella parte in cui contesta l'affermazione dell'agente postale circa l'immissione in cassetta postale dell'avviso di ricevimento datato 4.7.2017.
In conseguenza di ciò va affermata la nullità della notificazione della diffida a monte dell'ordinanza ingiuntiva opposta che deve, pertanto, essere annullata, con assorbimento degli ulteriori motivi.
Le spese del doppio grado devono essere compensate ravvisandosi gli eccezionali motivi nella circostanza che la nullità della notificazione non poteva essere nota all'amministrazione appellata.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello, ogni altra conclusione disattesa, così provvede: accoglie l'appello ed in riforma della sentenza impugnata, accertata la falsità della relata di notifica della diffida del 4.7.2017, annulla il provvedimento con il quale il Collegio
Regionale di Garanzia Elettorale presso la Corte d'Appello di MA ha intimato a [...] Parte_1 il pagamento della somma di euro 25.823,00 a titolo di sanzione amministrativa per la violazione dell'art. 7, cc. 6 e 7, 1. 515/1993; compensa le spese del doppio grado.
Così deciso in MA il giorno 03/07/2025.
Il Presidente Estensore
Dr. Nicola Saracino