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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 24/05/2025, n. 1462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1462 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 983/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE composta dai magistrati
Dott. Vinicia Licia Serena Calendino Presidente dr. Maria Teresa Brena Consigliere est. dr. Roberta Nunnari Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 983/2025 promossa in grado d'appello
DA
( ) nato a [...] il [...] in Parte_1 C.F._1
qualità di amministratore unico di (P. IVA con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1
Milano, Via Pirelli 30, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Vietri ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Salerno, Via Lungomare Colombo 78
RECLAMANTE
CONTRO
- con sede legale in EN-Mestre, Via Terraglio n. 63, codice fiscale e numero Controparte_2
di iscrizione al Registro delle Imprese di EN VI , REA n. VE-247118, P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Andrea C. Grosso (c.f.: del Foro di Torino, CodiceFiscale_2
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, via Conservatorio n. 15,
RECLAMATA
-LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DELLA CP_1
RECLAMATA-CONTUMACE
avente ad oggetto: reclamo ex art. 51 CCII
pagina 1 di 5 conclusioni per in qualità di amministratore unico di Parte_1 CP_1
” Affinché l'Ill.ma Corte D' Appello di Milano: - In via principale riformi la sentenza n. 141/2025
[...]
del Tribunale di Milano in quanto errata, infondata, illogica e contraddittoria la motivazione, con palese e manifesta violazione degli art 2 e segg. CCII, CHIEDENDO che l'Ill.ma Corte D' Appello di
Milano respinga la domanda di liquidazione giudiziale proposta dalla OC essendo la CP_2
stessa infondata ed illegittima in fatto e in diritto ai sensi degli artt. 2 e segg del CCII. Ponendo a carico della OC , in persona del legale rapp.te pt, le spese della procedura di CP_2
liquidazione giudiziale e il compenso che sarà liquidato al curatore fallimentare”
Per “voglia codesta Ecc.ma Corte respingere il reclamo proposto da CP_2 Parte_1
in qualità di amministratore unico di con integrale conferma della
[...] Controparte_1
sentenza del Tribunale di Milano n. 141/2025, Rep. n. 144/2025, pubblicata il 3 marzo 2025 ed in pari data comunicata dalla Cancelleria, con vittoria di spese ed onorari del presente grado di giudizio da porsi in solido a carico del sig. Parte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Giudizio di primo grado
Il Tribunale di Milano, su ricorso del creditore procedente , ha dichiarato l'apertura della CP_2
liquidazione giudiziale della società con la sentenza n.141/2025, pubblicata il 3 marzo CP_3
2025.
Il Tribunale verificata la propria competenza, preso atto della costituzione della società, ha rilevato:
“…Per ciò che attiene i parametri previsti dall'art. 121 CCII, occorre preliminarmente ricordare che grava sul soggetto la cui liquidazione sia richiesta provare la sussistenza congiunta dei tre requisiti indicati all'art 2, comma I, lett. d) CCII. Nella specie tale onere probatorio non è stato assolto da che si è limitata a rilevare la falsità dei propri bilanci (da cui emergono valori Controparte_1
ben superiori alla soglia di esenzione), senza tuttavia provare quale sia, nella propria prospettazione,
l'effettiva consistenza dell'attivo, dei ricavi e dell'esposizione debitoria dell'impresa in ciascuno dei tre anni antecedenti al deposito della domanda di apertura della liquidazione giudiziale. Ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, ultimo comma, CCI. dal momento che parte ricorrente vanta crediti per circa € 240.000 portati da titolo giudiziale definitivo (cfr. docc. 2 e 3 allegati al ricorso) e risultano dagli atti altri debiti verso terzi (AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE) per circa
€ 10.000.
pagina 2 di 5 Quanto al requisito dell'insolvenza dell'impresa, il Tribunale lo ha ritenuto desumibile: 1) dal mancato pagamento del credito dell'istante portato da decreto ingiuntivo definitivo;
2) dall'assenza di attivo immobiliare;
3) dalle dichiarazioni confessorie contenute nella memoria di costituzione in ordine all'inattività della società e in ordine alla non attendibilità dei bilanci in atti. Ha, quindi, escluso l'ipotesi di una occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere dagli elementi evidenziati il sussistere uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.
Giudizio di secondo grado
nella sua qualità di Amministratore unico della società, ha proposto reclamo ai Parte_1 sensi dell'art. 51 CCII, fondato sulle medesime argomentazioni proposte in primo grado e cioè sull'unico rilievo per cui la società sarebbe un “impresa minore” ai sensi dell'art. 2 lett. d) del CCII, e come tale non assoggettabile alla liquidazione giudiziale, perché: -egli sarebbe stato un mero prestanome di essendo la gestione effettiva dell'impresa riconducibile ad altri soggetti CP_1
e ), -i bilanci sarebbero falsi e sono stati costruiti in maniera Persona_1 Persona_2
fraudolenta per ottenere prestiti bancari proprio da e , nei Persona_1 Persona_2
confronti dei quali pende un procedimento penale, ancora nella fase delle indagini, dinanzi alla
Procura della Repubblica di Monza.
Il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza del 22.05.2025. sono stati notificati a mezzo PEC al creditore procedente e alla liquidazione giudiziale di il cui curatore -sebbene non costituito CP_3
in giudizio- è comparso personalmente alla predetta udienza fissata dalla Corte per la discussione;
il difensore del reclamante ha insistito nell'accoglimento del gravame ed il difensore di nel suo CP_2
rigetto.
Il reclamo non può essere accolto.
Il Tribunale ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale sul presupposto che, provata l'insolvenza sulla scorta di plurimi elementi sintomatici, la società convenuta non avesse fornito, come era suo onere, la prova del possesso del requisito dimensionale.
Ritiene la Corte che la società non abbia assolto, neppure, in questa sede, all'onere della prova sulla stessa incombente.
Costituisce ius receptum la regola secondo la quale è consentito all'imprenditore fallito di assolvere al proprio onere probatorio nel giudizio di reclamo dinanzi alla Corte di appello, indicando anche per la prima volta i mezzi di prova di cui intende avvalersi, ai fini di dimostrare la sussistenza dei limiti pagina 3 di 5 dimensionali di cui all'art.1, comma 2, legge fall. Ciò in quanto il procedimento è caratterizzato, per la sua specialità, da un effetto devolutivo pieno, cui non si applicano i limiti previsti, in tema di appello, dagli artt. 342 e 345 cod. proc. civ., pur attenendo il reclamo ad un provvedimento decisorio, emesso all'esito di un procedimento contenzioso svoltosi in contraddittorio e suscettibile di acquistare autorità di cosa giudicata (cfr. in questo senso, Cass. n. 22546/2010).
Quanto ai mezzi di prova di cui è consentito avvalersi, la giurisprudenza di legittimità ha persuasivamente chiarito che “se il bilancio di esercizio rimane il «canale privilegiato» per la valutazione di cui all'art. 1 comma 2, ciò è solo nel senso che la sua funzione specifica è proprio quella di rappresentare la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa a cui fa riferimento, secondo quanto puntualizzato dalla norma dell'art. 2423 comma 2 cod. civ. La verifica della sussistenza dei requisiti di non fallibilità si manifesta, in altri termini, campo di indagine aperto e disponibile. A contare in proposito non è, dunque, l'effettiva sussistenza di un dato, particolare documento. A contare
è, piuttosto, la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa medesima, comunque questa sia raggiungibile. Con la conseguente possibilità di avvalersi dell'intero arco documentale costituito dalle scritture contabili provenienti dalla medesima impresa del cui fallimento si discute (ivi compresa pure la c.d. corrispondenza d'impresa di cui all'art. 2220 cod. civ.), come pure di qualunque altra documentazione, formata da terzi o dalla parte stessa, che possa nel concreto risultate utile (per questi profili, tra le altre si possono consultare le decisioni di Cass., 23 novembre 2018, n. 30516; di Cass, 11 marzo 2019, n. 6991; di Cass., 18 giugno 2018, n. 16067; di
Cass., 26 novembre 2018, n. 30541; di Cass., 27 settembre 2019, n. 24138)” (così, Cass. ord. n.
25025/2020).
Nel caso in esame, tuttavia, la società reclamante si è limitata a ribadire le stesse considerazioni proposte in primo grado, pertanto, l'asserita insussistenza dei parametri dimensionali -a fronte delle risultanze dei bilanci degli ultimi tre esercizi depositati dalla che provano esattamente ii CP_2
contrario, in difetto di qualsiasi integrazione probatoria sul punto sia in primo grado che in sede di reclamo, oltre a non poter essere verificate-, si rivela palesemente pretestuosa e manifestamente infondata anche perché, a maggior ragione, in caso di falsità dei bilanci e quindi di inattendibilità delle scritture, non può che ritenersi confermata sia l'insolvenza che la fallibilità.
In ogni caso, come giustamente affermato dalla difesa di le circostanze dedotte dalla CP_2
reclamante potranno eventualmente rilevare in un secondo momento, ai fini dell'individuazione da parte della curatela della responsabilità degli esponenti della società (amministratori di fatto e di diritto)
e non rilevano nel procedimento volto a verificare la sussistenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale in cui, ai sensi dell'art. 121 CCII, occorre unicamente prendere in pagina 4 di 5 considerazione i parametri dimensionali della società, ovvero, dimostrare il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d)
Si impone, dunque, il rigetto del reclamo.
Nel rapporto con il creditore istante, le spese seguono la soccombenza e si determinano come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva svolta (valore indeterminabile – complessità media - senza compensi per istruttoria e fase decisionale, data l'essenzialità del rito).
Ricorrono inoltre i presupposti per accogliere la domanda proposta dalla creditrice procedente, di condanna, in via solidale, di in proprio, ai sensi dell'art. 51 quindicesimo Parte_1
comma CCII e 94 c.p.c., norma ritenuta applicabile anche al legale rappresentante delle società di capitali (cfr. Cass. ord. n. 9203/2020, proprio in tema di opposizione a sentenza dichiarativa di fallimento). Nella fattispecie in esame, la macroscopica infondatezza del gravame rende palese l'assenza di normale prudenza nella sua proposizione, a maggior ragione in considerazione della sostanziale irresponsabilità della società reclamante nei confronti della parte vittoriosa. È, dunque, opinione della Corte che di tali spese debba farsi carico anche l'amministratore al quale, in concreto, è riferibile la decisione di impugnare.
Infine, sussistono gli estremi per disporre il raddoppio del contributo unificato a carico solidale della società reclamante e del medesimo in proprio. Parte_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. rigetta il reclamo proposto avverso la sentenza n.141/2025 del Tribunale di Milano
2. Condanna in via solidale la società ed in proprio al CP_3 Parte_1
rimborso delle spese di lite a favore di che si liquidano in complessivi €6.500,00 CP_2
oltre iva, cpa, e rimborso spese forfetarie al 15%;
3. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, in via solidale da parte della società
ed in proprio, dell'ulteriore importo a titolo di contributo CP_3 Parte_1 unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 24/12/2012 n. 228;
Così deciso, in Milano, il 22 maggio 2025
la Consigliera est. la Presidente
Maria Teresa Brena Vinicia Licia Serena Calendino
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE composta dai magistrati
Dott. Vinicia Licia Serena Calendino Presidente dr. Maria Teresa Brena Consigliere est. dr. Roberta Nunnari Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 983/2025 promossa in grado d'appello
DA
( ) nato a [...] il [...] in Parte_1 C.F._1
qualità di amministratore unico di (P. IVA con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1
Milano, Via Pirelli 30, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Vietri ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Salerno, Via Lungomare Colombo 78
RECLAMANTE
CONTRO
- con sede legale in EN-Mestre, Via Terraglio n. 63, codice fiscale e numero Controparte_2
di iscrizione al Registro delle Imprese di EN VI , REA n. VE-247118, P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Andrea C. Grosso (c.f.: del Foro di Torino, CodiceFiscale_2
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, via Conservatorio n. 15,
RECLAMATA
-LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DELLA CP_1
RECLAMATA-CONTUMACE
avente ad oggetto: reclamo ex art. 51 CCII
pagina 1 di 5 conclusioni per in qualità di amministratore unico di Parte_1 CP_1
” Affinché l'Ill.ma Corte D' Appello di Milano: - In via principale riformi la sentenza n. 141/2025
[...]
del Tribunale di Milano in quanto errata, infondata, illogica e contraddittoria la motivazione, con palese e manifesta violazione degli art 2 e segg. CCII, CHIEDENDO che l'Ill.ma Corte D' Appello di
Milano respinga la domanda di liquidazione giudiziale proposta dalla OC essendo la CP_2
stessa infondata ed illegittima in fatto e in diritto ai sensi degli artt. 2 e segg del CCII. Ponendo a carico della OC , in persona del legale rapp.te pt, le spese della procedura di CP_2
liquidazione giudiziale e il compenso che sarà liquidato al curatore fallimentare”
Per “voglia codesta Ecc.ma Corte respingere il reclamo proposto da CP_2 Parte_1
in qualità di amministratore unico di con integrale conferma della
[...] Controparte_1
sentenza del Tribunale di Milano n. 141/2025, Rep. n. 144/2025, pubblicata il 3 marzo 2025 ed in pari data comunicata dalla Cancelleria, con vittoria di spese ed onorari del presente grado di giudizio da porsi in solido a carico del sig. Parte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Giudizio di primo grado
Il Tribunale di Milano, su ricorso del creditore procedente , ha dichiarato l'apertura della CP_2
liquidazione giudiziale della società con la sentenza n.141/2025, pubblicata il 3 marzo CP_3
2025.
Il Tribunale verificata la propria competenza, preso atto della costituzione della società, ha rilevato:
“…Per ciò che attiene i parametri previsti dall'art. 121 CCII, occorre preliminarmente ricordare che grava sul soggetto la cui liquidazione sia richiesta provare la sussistenza congiunta dei tre requisiti indicati all'art 2, comma I, lett. d) CCII. Nella specie tale onere probatorio non è stato assolto da che si è limitata a rilevare la falsità dei propri bilanci (da cui emergono valori Controparte_1
ben superiori alla soglia di esenzione), senza tuttavia provare quale sia, nella propria prospettazione,
l'effettiva consistenza dell'attivo, dei ricavi e dell'esposizione debitoria dell'impresa in ciascuno dei tre anni antecedenti al deposito della domanda di apertura della liquidazione giudiziale. Ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, ultimo comma, CCI. dal momento che parte ricorrente vanta crediti per circa € 240.000 portati da titolo giudiziale definitivo (cfr. docc. 2 e 3 allegati al ricorso) e risultano dagli atti altri debiti verso terzi (AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE) per circa
€ 10.000.
pagina 2 di 5 Quanto al requisito dell'insolvenza dell'impresa, il Tribunale lo ha ritenuto desumibile: 1) dal mancato pagamento del credito dell'istante portato da decreto ingiuntivo definitivo;
2) dall'assenza di attivo immobiliare;
3) dalle dichiarazioni confessorie contenute nella memoria di costituzione in ordine all'inattività della società e in ordine alla non attendibilità dei bilanci in atti. Ha, quindi, escluso l'ipotesi di una occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere dagli elementi evidenziati il sussistere uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.
Giudizio di secondo grado
nella sua qualità di Amministratore unico della società, ha proposto reclamo ai Parte_1 sensi dell'art. 51 CCII, fondato sulle medesime argomentazioni proposte in primo grado e cioè sull'unico rilievo per cui la società sarebbe un “impresa minore” ai sensi dell'art. 2 lett. d) del CCII, e come tale non assoggettabile alla liquidazione giudiziale, perché: -egli sarebbe stato un mero prestanome di essendo la gestione effettiva dell'impresa riconducibile ad altri soggetti CP_1
e ), -i bilanci sarebbero falsi e sono stati costruiti in maniera Persona_1 Persona_2
fraudolenta per ottenere prestiti bancari proprio da e , nei Persona_1 Persona_2
confronti dei quali pende un procedimento penale, ancora nella fase delle indagini, dinanzi alla
Procura della Repubblica di Monza.
Il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza del 22.05.2025. sono stati notificati a mezzo PEC al creditore procedente e alla liquidazione giudiziale di il cui curatore -sebbene non costituito CP_3
in giudizio- è comparso personalmente alla predetta udienza fissata dalla Corte per la discussione;
il difensore del reclamante ha insistito nell'accoglimento del gravame ed il difensore di nel suo CP_2
rigetto.
Il reclamo non può essere accolto.
Il Tribunale ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale sul presupposto che, provata l'insolvenza sulla scorta di plurimi elementi sintomatici, la società convenuta non avesse fornito, come era suo onere, la prova del possesso del requisito dimensionale.
Ritiene la Corte che la società non abbia assolto, neppure, in questa sede, all'onere della prova sulla stessa incombente.
Costituisce ius receptum la regola secondo la quale è consentito all'imprenditore fallito di assolvere al proprio onere probatorio nel giudizio di reclamo dinanzi alla Corte di appello, indicando anche per la prima volta i mezzi di prova di cui intende avvalersi, ai fini di dimostrare la sussistenza dei limiti pagina 3 di 5 dimensionali di cui all'art.1, comma 2, legge fall. Ciò in quanto il procedimento è caratterizzato, per la sua specialità, da un effetto devolutivo pieno, cui non si applicano i limiti previsti, in tema di appello, dagli artt. 342 e 345 cod. proc. civ., pur attenendo il reclamo ad un provvedimento decisorio, emesso all'esito di un procedimento contenzioso svoltosi in contraddittorio e suscettibile di acquistare autorità di cosa giudicata (cfr. in questo senso, Cass. n. 22546/2010).
Quanto ai mezzi di prova di cui è consentito avvalersi, la giurisprudenza di legittimità ha persuasivamente chiarito che “se il bilancio di esercizio rimane il «canale privilegiato» per la valutazione di cui all'art. 1 comma 2, ciò è solo nel senso che la sua funzione specifica è proprio quella di rappresentare la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa a cui fa riferimento, secondo quanto puntualizzato dalla norma dell'art. 2423 comma 2 cod. civ. La verifica della sussistenza dei requisiti di non fallibilità si manifesta, in altri termini, campo di indagine aperto e disponibile. A contare in proposito non è, dunque, l'effettiva sussistenza di un dato, particolare documento. A contare
è, piuttosto, la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa medesima, comunque questa sia raggiungibile. Con la conseguente possibilità di avvalersi dell'intero arco documentale costituito dalle scritture contabili provenienti dalla medesima impresa del cui fallimento si discute (ivi compresa pure la c.d. corrispondenza d'impresa di cui all'art. 2220 cod. civ.), come pure di qualunque altra documentazione, formata da terzi o dalla parte stessa, che possa nel concreto risultate utile (per questi profili, tra le altre si possono consultare le decisioni di Cass., 23 novembre 2018, n. 30516; di Cass, 11 marzo 2019, n. 6991; di Cass., 18 giugno 2018, n. 16067; di
Cass., 26 novembre 2018, n. 30541; di Cass., 27 settembre 2019, n. 24138)” (così, Cass. ord. n.
25025/2020).
Nel caso in esame, tuttavia, la società reclamante si è limitata a ribadire le stesse considerazioni proposte in primo grado, pertanto, l'asserita insussistenza dei parametri dimensionali -a fronte delle risultanze dei bilanci degli ultimi tre esercizi depositati dalla che provano esattamente ii CP_2
contrario, in difetto di qualsiasi integrazione probatoria sul punto sia in primo grado che in sede di reclamo, oltre a non poter essere verificate-, si rivela palesemente pretestuosa e manifestamente infondata anche perché, a maggior ragione, in caso di falsità dei bilanci e quindi di inattendibilità delle scritture, non può che ritenersi confermata sia l'insolvenza che la fallibilità.
In ogni caso, come giustamente affermato dalla difesa di le circostanze dedotte dalla CP_2
reclamante potranno eventualmente rilevare in un secondo momento, ai fini dell'individuazione da parte della curatela della responsabilità degli esponenti della società (amministratori di fatto e di diritto)
e non rilevano nel procedimento volto a verificare la sussistenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale in cui, ai sensi dell'art. 121 CCII, occorre unicamente prendere in pagina 4 di 5 considerazione i parametri dimensionali della società, ovvero, dimostrare il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d)
Si impone, dunque, il rigetto del reclamo.
Nel rapporto con il creditore istante, le spese seguono la soccombenza e si determinano come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva svolta (valore indeterminabile – complessità media - senza compensi per istruttoria e fase decisionale, data l'essenzialità del rito).
Ricorrono inoltre i presupposti per accogliere la domanda proposta dalla creditrice procedente, di condanna, in via solidale, di in proprio, ai sensi dell'art. 51 quindicesimo Parte_1
comma CCII e 94 c.p.c., norma ritenuta applicabile anche al legale rappresentante delle società di capitali (cfr. Cass. ord. n. 9203/2020, proprio in tema di opposizione a sentenza dichiarativa di fallimento). Nella fattispecie in esame, la macroscopica infondatezza del gravame rende palese l'assenza di normale prudenza nella sua proposizione, a maggior ragione in considerazione della sostanziale irresponsabilità della società reclamante nei confronti della parte vittoriosa. È, dunque, opinione della Corte che di tali spese debba farsi carico anche l'amministratore al quale, in concreto, è riferibile la decisione di impugnare.
Infine, sussistono gli estremi per disporre il raddoppio del contributo unificato a carico solidale della società reclamante e del medesimo in proprio. Parte_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. rigetta il reclamo proposto avverso la sentenza n.141/2025 del Tribunale di Milano
2. Condanna in via solidale la società ed in proprio al CP_3 Parte_1
rimborso delle spese di lite a favore di che si liquidano in complessivi €6.500,00 CP_2
oltre iva, cpa, e rimborso spese forfetarie al 15%;
3. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, in via solidale da parte della società
ed in proprio, dell'ulteriore importo a titolo di contributo CP_3 Parte_1 unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 24/12/2012 n. 228;
Così deciso, in Milano, il 22 maggio 2025
la Consigliera est. la Presidente
Maria Teresa Brena Vinicia Licia Serena Calendino
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