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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/07/2025, n. 1140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1140 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Claudia Ummarino - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3924 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
[...]
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta procura a Parte_1 margine del ricorso, dall'avv. MANZI MASSIMO presso il quale elettivamente domicilia
E
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura a margine Controparte_1 del ricorso, dall'avv. MANZI MASSIMO presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 28/02/2025 , premettendo Parte_1 Controparte_1
di aver contratto matrimonio in Portici il 22/07/1998, dalla cui unione erano nate le figlie R_
(nata a [...] il [...] ) e ( nata a [...] il [...]) riferendo
[...] Persona_2
che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli in data
27/04/2012, era intervenuta separazione in forza di decreto di omologa n. 5272/2012 del 22.05.2012 chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio .
1 Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L
55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni: “ b. Che a parziale integrazione e modifica dei patti tutti di cui alla separazione - avendo le parti già adempiuto agli obblighi dagli stessi derivanti con particolare riguardo al trasferimento di diritti reali e di diritti di proprietà su beni mobili registrati come meglio ivi specificati – il SI.r riconosce in favore Parte_1
della SI.ra , per contributo al mantenimento delle figlie e , Controparte_1 R_ Per_2
l'importo di Euro 1.200,00 mensili da corrispondersi posticipatamente al giorno 5 del mese successivo a quello di maturazione dell'importo, di cui Euro 600,00 per ciascuna figlia. Tale importo sarà maggiorato ogni anno secondo la intervenuta svalutazione come risulterà dagli indici
ISTAT. Nulla i coniugi convengono in ordine al mantenimento dell'uno in favore dell'altro, avendo ciascuno una propria indipendente redditualità, restando ciascuno economicamente autonomo anche in virtù delle ulteriori seguenti pattuizioni. c. Che sempre a parziale integrazione e modifica dei patti tutti di cui alla separazione, il SI.r riconosce in favore delle figlie Parte_1
e , l'importo di Euro 10.000,00 (diecimila/00), una tantum ed in favore di R_ Per_2
ciascuna figlia, da versarsi previo accordo tra le giovani e , oggi maggiorenni, R_ Per_2 ed il papà. d. Quale specifico patto dell'intervenendo divorzio il SI.r si obbliga, e Parte_1 la SI.ra anche nella qualità accetta, di trasferire la nuda proprietà dell'immobile Controparte_1
di sua esclusiva proprietà e precisamente locale box auto pertinenziale, sito in Portici al Viale I
Melina n. 6, piano terra, nel NCEU dello stesso comune al foglio 2, particella 998, sub 119, categ.
C/6, consistenza mq 43, Viale I Melina civico n. 8, in favore delle figlie e R_ Per_2
mentre il diritto di usufrutto su tale bene immobile esistente, e nella titolarità di egli
[...]
, viene trasferito in favore della SI.ra . e. Sempre quale specifico Parte_1 Controparte_1 patto dell'intervenendo divorzio il SI.r si obbliga a trasferire in favore della Parte_1
SI.ra , che accetta, il 50% del diritto di usufrutto, nella sua titolarità, relativo agli Controparte_1
immobili siti in Portici (NA) alla Via Amendola 1, scala B, piano 5°, int. 16bis, con il sovrastante terrazzo pertinenziale di circa 210 mq, e precisamente: 1) in quanto all'appartamento N.C.E.U. del comune di Portici, partita , foglio 2, numero 654, sub 36, scala B, piano 5, int. 16bis, cat. P.IVA_1
2 A/2, classe 7, vani 8, R.C. Euro 846,98. 2) in quanto al sovrastante terrazzo pertinenziale di circa
210 mq N.C.E.U. del comune di Portici, foglio 2, n. 654, sub 102, scala B, piano 6, mq 210, lastrico solare privo di categoria, classe e rendita. f. Ai fini della determinazione del contributo al mantenimento in favore delle figlie e , e delle specifiche pattuizioni nello stesso R_ Per_2
senso raggiunte con la SI.ra , come previste e concordate al precedente punto b), Controparte_1
si è tenuto ovviamente conto del valore economico e patrimoniale corrisposto dal SI.r Pt_1
in virtù del trasferimento dei diritti immobiliari nella sua esclusiva titolarità, come
[...]
precisati ai precedenti punti c) e d), volendo riconoscere a tali specifici trasferimenti di diritti reali chiaro ed evidente contenuto economico, pur in assenza di qualsiasi dazione di denaro a tale titolo corrisposto o a corrispondersi in favore del SI.r . g. Sempre per specifico accordo Parte_1
tra le parti tutte le attività (tecniche, notarili, ecc.) necessarie per adempiere agli obblighi di trasferimento dei diritti reali descritti ai precedenti capi d) ed e), restano a carico del SI.r Parte_1
, e dovranno compiersi entro 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza di cessazione
[...]
degli effetti civili del matrimonio.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• Pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti a Portici il
22/07/1998 (atto n. 176,parte II , S. A, reg. Atti Matrimonio anno 1998 );
• Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Portici per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
3 • nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 20.06.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott. Raffaele Sdino
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