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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 11/11/2025, n. 2393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2393 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice dr.ssa Marzia Mingione, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 9049 del R.G. 2018, avente ad oggetto
“Proprietà”;
TRA
(C.F.: ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F. ), (C.F. Parte_4 C.F._4 Parte_5
e (C.F. ), C.F._5 Parte_6 C.F._6 queste ultime in qualità di eredi del sig. (C.F. , Persona_1 C.F._7 intervenute volontariamente nel presente giudizio, tutti rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procura in atti, dagli avv.ti Vito Donvito
e TO AR, presso il cui studio, sito in Massafra (TA) al viale Marconi n. 5, sono elettivamente domiciliati;
-attori-
CONTRO eredi e/o aventi causa della sig.ra ; Persona_2
-convenuti contumaci-
Gli attori precisavano le conclusioni come da note scritte depositate ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza dell'08.05.2025; con ordinanza dell'08.07.2025, la causa veniva riservata in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato per pubblici reclami, giusta autorizzazione con decreto del 19.09.2018, attraverso la pubblicazione sulla G.U. della Repubblica
Italiana del 03.11.2018, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, e , premesso di essere comproprietari di
[...] Parte_4 Persona_1 un fabbricato urbano sito in Palagiano (TA) alla via Torre San NI, riportato nel
1 Catasto Fabbricati al foglio 24, particella 163, subalterno 6 - edificato su un suolo edificatorio, identificato nel Catasto terreni al Foglio 24, Particella 163, di are 2.88, pervenuto loro in successione legittima del rispettivo coniuge e genitore, Per_3
, deceduto il 13.10.2014 - convenivano in giudizio gli eredi e/o aventi causa
[...] della sig.ra al fine di accertare e dichiarare l'avvenuto Persona_2 acquisto per usucapione, ai sensi dell'art. 1158 c.c., in loro favore, della proprietà della porzione di terreno antistante il predetto immobile, da distaccarsi mediante frazionamento della particella riportata nel Catasto terreni al foglio 24, particella 350, della dimensione di 54 mq., a fronte della maggiore consistenza di 139 mq.
Esponevano che detto suolo edificatorio fu acquistato dal sig. in data Persona_3
09.03.1967 con atto per notar , con numero di repertorio 21950 e Persona_4 raccolta 1053, dalla sig.ra (nata a Gravina in [...], Persona_2
24.12.1889), la quale lasciava in sua proprietà la fascia di terreno lungo via San NI
(oggi diventata via “Per Torre San NI”), profonda 3 mt. e lunga 18 mt.
Tale fascia di terreno, di fatto, sin dalla data dell'acquisto del restante lotto, nel 1967, era sempre stata posseduta dal de cuius e poi, a seguito dell'intervenuta Persona_3 successione, dagli odierni attori, inglobandola nella recinzione perimetrale del fabbricato, pavimentandola e piantandovi alberi, nonché mediante il passaggio di sottoservizi e utenze.
Precisavano che ad oggi la striscia di terreno, antistante il proprio fabbricato, estesa 54 mq. risulta ancora censita nel Catasto terreni nella sua intera consistenza, al foglio 24, particella 350, di are 01,39, nella titolarità della sig.ra fu Persona_2 Per_5 DO . Per_6
I convenuti, ritualmente citati (con atto introduttivo notificato per pubblici proclami, giusta autorizzazione del Presidente del Tribunale di Taranto del 19.09.2018) non si costituivano in giudizio e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
Acquisita la relazione notarile ipocatastale ventennale (cfr. nota di deposito del
12.02.2020) e subentrata la scrivente al precedente Giudice istruttore, la causa veniva istruita mediante prova testimoniale (nei limiti ammessi con ordinanza del 15.06.2021) e
CTU, al fine di ben comprendere quale fosse l'area oggetto della domanda.
Depositata la consulenza tecnica d'ufficio, il 24.01.2024, a firma del geom. CP_1
, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
[...]
08.05.2025 e con ordinanza del 08.07.2025, sciogliendo la riserva assunta per effetto della
2 scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c., veniva riservata in decisione, assegnando i termini ex art. 190 c.p.c.
La domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta per le ragioni di seguito esposte.
Il presente giudizio si incardina nell'alveo applicativo dell'art. 1158 c.c. avente ad oggetto l'usucapione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari.
L'usucapione, come è noto, è un modo di acquisto della proprietà a titolo originario, per effetto del possesso di un bene protratto per un certo tempo, che soggiace alle ordinarie regole in materia di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c.
In particolare, chi agisce in giudizio al fine di ottenere la declaratoria di intervenuto acquisto per usucapione della proprietà o di altro diritto reale immobiliare sul bene deve fornire una prova rigorosa della sussistenza dei relativi requisiti che investono il corpus possessionis, ossia la cosa oggetto del possesso e del corrispondente diritto reale e lo ius possessionis, ossia il permanere del possesso con tutti i caratteri necessari ai fini dell'usucapione e per tutto il tempo necessario per il compiersi della fattispecie acquisitiva.
La prova in ordine al maturare dell'usucapione è, dunque, complessa;
deve essere concordante nei suoi esiti e idonea a dimostrare un costante comportamento corrispondente all'esercizio del diritto vantato mediante gli specifici atti compiuti, comprovanti il concreto possesso esercitato ininterrottamente sul bene.
Tanto premesso, nella specie, le evidenze istruttorie hanno fornito la sicura dimostrazione di un possesso, protratto per oltre un ventennio, concretizzatosi con le specifiche modalità indicate nell'atto introduttivo.
In particolare, il teste ha dichiarato: “Conosco le parti in causa in Testimone_1 quanto erano i nostri vicini di casa, ho abitato per anni a casa dei miei genitori in un immobile sito all'angolo adiacente lo stabile per cui è causa, in via S. NI n.46; confermo la circostanza sub c), tale stato dei luoghi è lo stesso sin da quando io avevo
l'età di 10 anni e già quando mio padre aveva acquisito l'area edificabile negli anni '70, la situazione era già quella attuale, c'era del verde pubblico, degli alberi di limone” (cfr. verbale di udienza del 12.05.2022). Tali circostanze, sono confermate dal teste Tes_2
il quale ha riferito: “Conosco le parti in causa in quanto abito accanto alla
[...] palazzina dei a Palagiano, via San NI n. 42, accanto alla mia palazzina Per_3
e al mio garage;
abito lì da quando avevo 18 anni, ora ne ho 64, quindi da molti anni prima in questa “palazzina dei Borrello”, prima hanno abitato il padre e la madre, poi
3 la palazzina è stata abitata dai figli che hanno sopraelevato. Confermo la circostanza sub c), da quando abbiamo costruito le prime fondamenta, subito abbiamo recitato il suolo. Confermo la circostanza sub d), del giardinetto se ne sono sempre occupati solo i
” (cfr. vernale di udienza del 27.04.2023). Per_3
Passando all'esito degli accertamenti peritali, il CTU ha così risposto al quesito relativo alla identificazione dell'area oggetto di causa: “Il fabbricato, sul lato confinante con la suddetta via per Torre San NI, è dotato di un cortile pertinenziale, della lunghezza pari a quella dell'intero fronte del fabbricato medesimo (metri 18,00) e della larghezza di circa metri 3,40, sviluppante quindi una superficie di circa mq 61,20 (…) è stato costruito su un lotto di suolo acquistato dal dante causa, , con atto Persona_3 pubblico notar del 09.03.1967, registrato in Taranto il 18.03.67 Persona_4 al n. 2216, così descritto: lotto di terreno sito in territorio del Comune di Palagiano, località San Marco Dei Lupini, esteso mq 288, di forma rettangolare, avente il lato a confine con via San NI di ml 18 e avente una profondità di ml 16, confinante con via San NI, con residua proprietà della venditrice da due lati e con strada da aprirsi”.
Sotto il profilo catastale, l'ausiliario ha accertato che “Il lotto di suolo in questione, in seguito individuato catastalmente dal numero di particella 163, veniva distaccato dalla particella n. 15, di maggiore estensione, sempre di proprietà della venditrice, come da frazionamento del 08.03.1967 redatto dal geom. ”. Controparte_2
In particolare, “Il cortile su via per Torre San NI fa catastalmente parte della particella n. 350 del foglio 24, riportata nel catasto terreni;
confina a nord con la suddetta via, ad est con via Zoli, a sud con il fabbricato di proprietà degli attori e ad ovest con altro cortile annesso all'attiguo fabbricato di proprietà ”. Persona_7
Inoltre, il CTU ha riscontrato che la fascia di terreno che oggi gli attori intendono usucapire, di forma rettangolare con lati di metri 3,40 e metri 18,00, fa parte del cortile pertinenziale al fabbricato, funzionale all'accesso all'immobile di proprietà degli attori, confermando, quindi, che la natura e lo stato dei luoghi corrispondono a quelle descritte in atti.
Il perito ha difatti evidenziato come “Il cortile, pavimentato ed adornato da fioriere, è delimitato su entrambe le strade anzidette da muretto di recinzione in tufi con sovrastante ringhiera metallica;
detta recinzione, su via Torre San NI, presenta due cancelli
4 di ingresso, uno più piccolo, civico 44, per l'accesso pedonale alle varie unità immobiliari, l'altro, più grande, per l'accesso carrabile nell'autorimessa”.
Ciò posto, esaminata la documentazione prodotta, eseguiti i necessari accertamenti catastali ed effettuati i rilievi planimetrici del caso, in risposta al quesito formulato, il
CTU afferma che la porzione della particella n. 350 indicata nell'atto di citazione, della quale gli attori chiedono l'usucapione, è interamente materializzata in loco e corrisponde perfettamente al cortile annesso al fabbricato di proprietà degli attori medesimi, interamente recintato e con due cancelli di ingresso su via Per Torre San NI, uno pedonale, l'altro carrabile;
- detta porzione, della superficie di circa mq 61,20, ha forma rettangolare con lati di metri 3,40, su via Zoli, e di metri 18,00 su via Per Torre San
NI; va catastalmente frazionata dalla particella 350 del foglio 24, di maggiore estensione;
confina con le due suddette vie, con il fabbricato degli attori e, ad ovest, con restante proprietà degli eredi della sig.ra . Persona_2
In ragione dell'esito dell'istruttoria e dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, la domanda di usucapione è dunque fondata e va conseguentemente accolta. L'estensione del diritto dominicale deve essere determinata con riferimento all'area concretamente individuata dal CTU;
il frazionamento è a cura e spese di parte attrice, conformemente alla situazione di fatto e di diritto accertata in giudizio.
Le spese del giudizio vanno opportunamente compensate fra le parti, tenuto conto della natura della controversia e delle ragioni della decisione. Le spese di c.t.u, già liquidate con decreto del 14.06.2024, sono poste definitivamente a carico delle parti in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr.ssa Marzia Mingione, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
a) dichiara che i sig.ri , Parte_1 Parte_2 [...]
, e Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, queste ultime in qualità di eredi del sig. hanno acquistato
[...] Persona_1 per usucapione la proprietà della porzione, con una superficie di circa mq 61,20, forma rettangolare, con lati di metri 3,40, su via Zoli, e di metri 18,00 su via Per
Torre San NI, parte della particella n.350 del foglio 24, di maggiore estensione, riportata nel catasto terreni;
5 b) autorizza il Conservatore dei Registri Immobiliari di Taranto alla trascrizione della presente sentenza ed alla voltura catastale, esonerando i competenti uffici da ogni responsabilità;
c) compensa tra le parti le spese di lite;
d) pone le spese di c.t.u, già liquidate con decreto del 14.06.2024, definitivamente a carico delle parti in solido.
Così deciso in Taranto, 11.11.2025
Il Giudice
dott.ssa Marzia Mingione
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice dr.ssa Marzia Mingione, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 9049 del R.G. 2018, avente ad oggetto
“Proprietà”;
TRA
(C.F.: ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F. ), (C.F. Parte_4 C.F._4 Parte_5
e (C.F. ), C.F._5 Parte_6 C.F._6 queste ultime in qualità di eredi del sig. (C.F. , Persona_1 C.F._7 intervenute volontariamente nel presente giudizio, tutti rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procura in atti, dagli avv.ti Vito Donvito
e TO AR, presso il cui studio, sito in Massafra (TA) al viale Marconi n. 5, sono elettivamente domiciliati;
-attori-
CONTRO eredi e/o aventi causa della sig.ra ; Persona_2
-convenuti contumaci-
Gli attori precisavano le conclusioni come da note scritte depositate ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza dell'08.05.2025; con ordinanza dell'08.07.2025, la causa veniva riservata in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato per pubblici reclami, giusta autorizzazione con decreto del 19.09.2018, attraverso la pubblicazione sulla G.U. della Repubblica
Italiana del 03.11.2018, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, e , premesso di essere comproprietari di
[...] Parte_4 Persona_1 un fabbricato urbano sito in Palagiano (TA) alla via Torre San NI, riportato nel
1 Catasto Fabbricati al foglio 24, particella 163, subalterno 6 - edificato su un suolo edificatorio, identificato nel Catasto terreni al Foglio 24, Particella 163, di are 2.88, pervenuto loro in successione legittima del rispettivo coniuge e genitore, Per_3
, deceduto il 13.10.2014 - convenivano in giudizio gli eredi e/o aventi causa
[...] della sig.ra al fine di accertare e dichiarare l'avvenuto Persona_2 acquisto per usucapione, ai sensi dell'art. 1158 c.c., in loro favore, della proprietà della porzione di terreno antistante il predetto immobile, da distaccarsi mediante frazionamento della particella riportata nel Catasto terreni al foglio 24, particella 350, della dimensione di 54 mq., a fronte della maggiore consistenza di 139 mq.
Esponevano che detto suolo edificatorio fu acquistato dal sig. in data Persona_3
09.03.1967 con atto per notar , con numero di repertorio 21950 e Persona_4 raccolta 1053, dalla sig.ra (nata a Gravina in [...], Persona_2
24.12.1889), la quale lasciava in sua proprietà la fascia di terreno lungo via San NI
(oggi diventata via “Per Torre San NI”), profonda 3 mt. e lunga 18 mt.
Tale fascia di terreno, di fatto, sin dalla data dell'acquisto del restante lotto, nel 1967, era sempre stata posseduta dal de cuius e poi, a seguito dell'intervenuta Persona_3 successione, dagli odierni attori, inglobandola nella recinzione perimetrale del fabbricato, pavimentandola e piantandovi alberi, nonché mediante il passaggio di sottoservizi e utenze.
Precisavano che ad oggi la striscia di terreno, antistante il proprio fabbricato, estesa 54 mq. risulta ancora censita nel Catasto terreni nella sua intera consistenza, al foglio 24, particella 350, di are 01,39, nella titolarità della sig.ra fu Persona_2 Per_5 DO . Per_6
I convenuti, ritualmente citati (con atto introduttivo notificato per pubblici proclami, giusta autorizzazione del Presidente del Tribunale di Taranto del 19.09.2018) non si costituivano in giudizio e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
Acquisita la relazione notarile ipocatastale ventennale (cfr. nota di deposito del
12.02.2020) e subentrata la scrivente al precedente Giudice istruttore, la causa veniva istruita mediante prova testimoniale (nei limiti ammessi con ordinanza del 15.06.2021) e
CTU, al fine di ben comprendere quale fosse l'area oggetto della domanda.
Depositata la consulenza tecnica d'ufficio, il 24.01.2024, a firma del geom. CP_1
, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
[...]
08.05.2025 e con ordinanza del 08.07.2025, sciogliendo la riserva assunta per effetto della
2 scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c., veniva riservata in decisione, assegnando i termini ex art. 190 c.p.c.
La domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta per le ragioni di seguito esposte.
Il presente giudizio si incardina nell'alveo applicativo dell'art. 1158 c.c. avente ad oggetto l'usucapione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari.
L'usucapione, come è noto, è un modo di acquisto della proprietà a titolo originario, per effetto del possesso di un bene protratto per un certo tempo, che soggiace alle ordinarie regole in materia di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c.
In particolare, chi agisce in giudizio al fine di ottenere la declaratoria di intervenuto acquisto per usucapione della proprietà o di altro diritto reale immobiliare sul bene deve fornire una prova rigorosa della sussistenza dei relativi requisiti che investono il corpus possessionis, ossia la cosa oggetto del possesso e del corrispondente diritto reale e lo ius possessionis, ossia il permanere del possesso con tutti i caratteri necessari ai fini dell'usucapione e per tutto il tempo necessario per il compiersi della fattispecie acquisitiva.
La prova in ordine al maturare dell'usucapione è, dunque, complessa;
deve essere concordante nei suoi esiti e idonea a dimostrare un costante comportamento corrispondente all'esercizio del diritto vantato mediante gli specifici atti compiuti, comprovanti il concreto possesso esercitato ininterrottamente sul bene.
Tanto premesso, nella specie, le evidenze istruttorie hanno fornito la sicura dimostrazione di un possesso, protratto per oltre un ventennio, concretizzatosi con le specifiche modalità indicate nell'atto introduttivo.
In particolare, il teste ha dichiarato: “Conosco le parti in causa in Testimone_1 quanto erano i nostri vicini di casa, ho abitato per anni a casa dei miei genitori in un immobile sito all'angolo adiacente lo stabile per cui è causa, in via S. NI n.46; confermo la circostanza sub c), tale stato dei luoghi è lo stesso sin da quando io avevo
l'età di 10 anni e già quando mio padre aveva acquisito l'area edificabile negli anni '70, la situazione era già quella attuale, c'era del verde pubblico, degli alberi di limone” (cfr. verbale di udienza del 12.05.2022). Tali circostanze, sono confermate dal teste Tes_2
il quale ha riferito: “Conosco le parti in causa in quanto abito accanto alla
[...] palazzina dei a Palagiano, via San NI n. 42, accanto alla mia palazzina Per_3
e al mio garage;
abito lì da quando avevo 18 anni, ora ne ho 64, quindi da molti anni prima in questa “palazzina dei Borrello”, prima hanno abitato il padre e la madre, poi
3 la palazzina è stata abitata dai figli che hanno sopraelevato. Confermo la circostanza sub c), da quando abbiamo costruito le prime fondamenta, subito abbiamo recitato il suolo. Confermo la circostanza sub d), del giardinetto se ne sono sempre occupati solo i
” (cfr. vernale di udienza del 27.04.2023). Per_3
Passando all'esito degli accertamenti peritali, il CTU ha così risposto al quesito relativo alla identificazione dell'area oggetto di causa: “Il fabbricato, sul lato confinante con la suddetta via per Torre San NI, è dotato di un cortile pertinenziale, della lunghezza pari a quella dell'intero fronte del fabbricato medesimo (metri 18,00) e della larghezza di circa metri 3,40, sviluppante quindi una superficie di circa mq 61,20 (…) è stato costruito su un lotto di suolo acquistato dal dante causa, , con atto Persona_3 pubblico notar del 09.03.1967, registrato in Taranto il 18.03.67 Persona_4 al n. 2216, così descritto: lotto di terreno sito in territorio del Comune di Palagiano, località San Marco Dei Lupini, esteso mq 288, di forma rettangolare, avente il lato a confine con via San NI di ml 18 e avente una profondità di ml 16, confinante con via San NI, con residua proprietà della venditrice da due lati e con strada da aprirsi”.
Sotto il profilo catastale, l'ausiliario ha accertato che “Il lotto di suolo in questione, in seguito individuato catastalmente dal numero di particella 163, veniva distaccato dalla particella n. 15, di maggiore estensione, sempre di proprietà della venditrice, come da frazionamento del 08.03.1967 redatto dal geom. ”. Controparte_2
In particolare, “Il cortile su via per Torre San NI fa catastalmente parte della particella n. 350 del foglio 24, riportata nel catasto terreni;
confina a nord con la suddetta via, ad est con via Zoli, a sud con il fabbricato di proprietà degli attori e ad ovest con altro cortile annesso all'attiguo fabbricato di proprietà ”. Persona_7
Inoltre, il CTU ha riscontrato che la fascia di terreno che oggi gli attori intendono usucapire, di forma rettangolare con lati di metri 3,40 e metri 18,00, fa parte del cortile pertinenziale al fabbricato, funzionale all'accesso all'immobile di proprietà degli attori, confermando, quindi, che la natura e lo stato dei luoghi corrispondono a quelle descritte in atti.
Il perito ha difatti evidenziato come “Il cortile, pavimentato ed adornato da fioriere, è delimitato su entrambe le strade anzidette da muretto di recinzione in tufi con sovrastante ringhiera metallica;
detta recinzione, su via Torre San NI, presenta due cancelli
4 di ingresso, uno più piccolo, civico 44, per l'accesso pedonale alle varie unità immobiliari, l'altro, più grande, per l'accesso carrabile nell'autorimessa”.
Ciò posto, esaminata la documentazione prodotta, eseguiti i necessari accertamenti catastali ed effettuati i rilievi planimetrici del caso, in risposta al quesito formulato, il
CTU afferma che la porzione della particella n. 350 indicata nell'atto di citazione, della quale gli attori chiedono l'usucapione, è interamente materializzata in loco e corrisponde perfettamente al cortile annesso al fabbricato di proprietà degli attori medesimi, interamente recintato e con due cancelli di ingresso su via Per Torre San NI, uno pedonale, l'altro carrabile;
- detta porzione, della superficie di circa mq 61,20, ha forma rettangolare con lati di metri 3,40, su via Zoli, e di metri 18,00 su via Per Torre San
NI; va catastalmente frazionata dalla particella 350 del foglio 24, di maggiore estensione;
confina con le due suddette vie, con il fabbricato degli attori e, ad ovest, con restante proprietà degli eredi della sig.ra . Persona_2
In ragione dell'esito dell'istruttoria e dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, la domanda di usucapione è dunque fondata e va conseguentemente accolta. L'estensione del diritto dominicale deve essere determinata con riferimento all'area concretamente individuata dal CTU;
il frazionamento è a cura e spese di parte attrice, conformemente alla situazione di fatto e di diritto accertata in giudizio.
Le spese del giudizio vanno opportunamente compensate fra le parti, tenuto conto della natura della controversia e delle ragioni della decisione. Le spese di c.t.u, già liquidate con decreto del 14.06.2024, sono poste definitivamente a carico delle parti in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr.ssa Marzia Mingione, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
a) dichiara che i sig.ri , Parte_1 Parte_2 [...]
, e Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, queste ultime in qualità di eredi del sig. hanno acquistato
[...] Persona_1 per usucapione la proprietà della porzione, con una superficie di circa mq 61,20, forma rettangolare, con lati di metri 3,40, su via Zoli, e di metri 18,00 su via Per
Torre San NI, parte della particella n.350 del foglio 24, di maggiore estensione, riportata nel catasto terreni;
5 b) autorizza il Conservatore dei Registri Immobiliari di Taranto alla trascrizione della presente sentenza ed alla voltura catastale, esonerando i competenti uffici da ogni responsabilità;
c) compensa tra le parti le spese di lite;
d) pone le spese di c.t.u, già liquidate con decreto del 14.06.2024, definitivamente a carico delle parti in solido.
Così deciso in Taranto, 11.11.2025
Il Giudice
dott.ssa Marzia Mingione
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