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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 04/04/2025, n. 1106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1106 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE Prima Sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario del Tribunale di Lecce, dott. Michele Guarini, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1130/2023 R.G.
TRA
(c.f. nato a [...] il [...] titolare Parte_1 C.F._1 dell'omonima ditta con sede legale in Veglie alla Via 1° Maggio e sede operativa in Veglie alla Via
Verdi 57, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe De Bartolomeo (c.f. C.F._2
CONTRO
(c.f. ) nella persona del Controparte_1 P.IVA_1
Direttore in carica dott. , domiciliato presso lo stesso ufficio, rappresentato e Controparte_2 difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dai funzionari dott.ssa dott. Controparte_3 CP_4
, dott.ssa dott.ssa , dott. , dott.ssa
[...] Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
Simonetta Tedeschini
***************
Con ricorso depositato il 30.09.2022 il ricorrente ha impugnato l'ordinanza ingiunzione n. 746/22 recante protocollo numero 39407/21SET2022 dell' Controparte_1
, con la quale veniva ingiunto allo stesso ricorrente il pagamento della somma
[...] di €. 2.329,30. Il ricorso era proposto alla Sezione Lavoro del Tribunale e poi trasmesso a questa
Sezione Civile, competente sullo stesso. Si è costituito l' chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'opposizione proposta.
Con ordinanza del 1.12.2023 è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione oggetto di gravame;
nel contempo sono stati ammessi i documenti prodotti e la prova orale richiesta da entrambe le parti.
Sono stati escussi e . Testimone_1 Tes_2
La discussione era stata fissata per l'udienza del 31.01.2025, ma in tale data è stato disposto un differimento per esigenze dell'Ufficio all'udienza del 4.04.2025. Per detta ultima udienza (fissata a trattazione scritta), solo la parte opposta ha depositato note scritte.
Nelle note scritte depositate per l'udienza del 31.01.2025, parte opponente ha dichiarato che non ha più interesse a coltivare la domanda e, conseguentemente, non ha interesse affinchè l'On.le
Giudicante si pronunci sulla domanda richiesta Tutto ciò premesso, il Sig. , così come Parte_1 innanzi rappresentato domciliato e difeso, dichiara ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 306 cpc di
RINUNCIARE AGLI ATTI DEL GIUDIZIO. Ha chiesto dichiarare l'estinzione del processo (così a pag. 3 delle note scritte depositate per l'udienza del 31.01.2025).
Occorre a questo punto prendere atto della rinuncia all'opposizione proposta rilevando quanto segue.
Non è rilevante la mancata accettazione della rinunzia agli atti da parte dell' l'
[...]
: trattandosi di opposizione avverso un provvedimento Controparte_1 amministrativo (l'ordinanza ingiunzione oggetto di gravame), la rinunzia agli atti porta alla definitività del provvedimento amministrativo oggetto di gravame (l'ordinanza ingiunzione n. 746/22 recante protocollo numero 39407/21SET2022 dell' Controparte_1
), integrando così proprio quanto richiesto dalla parte opposta. Non è pertanto
[...] configurabile un interesse dell' alla Controparte_1 prosecuzione del giudizio.
L'estinzione del processo deve esser disposta con sentenza, attesa la natura decisoria del provvedimento ed il fatto che viene adottato da un organo a struttura monocratica (sul punto Cass.
Civ. Sez. 2, Ordinanza n. 21707 del 10/10/2006).
Nel contempo parte opponente dovrà corrispondere le spese processuali all'altra parte. Si tratta delle spese processuali inerenti la costituzione e la difesa tecnica nel corso della causa. In ragione della reale semplicità delle questioni oggetto di esame e delle minime attività difensive disposte (con una fase istruttoria breve), le stesse spese processuali dovranno essere liquidate come segue: fase di studio
- €. 275,00; fase introduttiva €. 150,00; fase istruttoria = €. 165,00; fase decisionale €. 350,00; totale
€. 940,00; ridotta ai sensi dell'art. 9 comma 2 del d.lgs. 149/2015 = €.752,00. PTM
Il Tribunale nella persona del Giudice Onorario dott. Michele Guarini, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto al n. 1130/2023 R.G. tra e l' Parte_1 [...]
, così decide: Controparte_1
− dichiara l'estinzione del giudizio attesa la rinuncia agli atti avanzata da;
Parte_1
− condanna al pagamento delle spese processuali in favore Parte_1 dell' , liquidandole in €. 752,00 Controparte_1 per compensi.
Lecce 4.04.2025.
Il Giudice
dott. Michele Guarini