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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. X, sentenza 23/01/2026, n. 641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 641 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 641/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
MARINO GIORGIO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2026/2024 depositato il 09/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Via G. Grezar, 14 00100 Roma RM
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210064115226001 IMU 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti: come in atti
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 9.3.2024 Ricorrente_1 adiva questa Corte esponendo di avere ricevuto in data 18.9.2023 cartella di pagamento di € 3019.66 per IMU anni 2013/2014 del Comune di
Paternò.
Eccepiva l'omessa notifica degli atti presupposti e la prescrizione delle pretese azionate.
Si costituiva il concessionario eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per tardività.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va disattesa l'istanza di rinvio formulata verbalmente all'udienza da parte ricorrente al fine di aderire alla cd MA IE . Infatti la legge di bilancio 199/2025 al comma 87 prevede che la domanda di adesione sia presentata in via telematica, tramite il portale dell'Agenzia Entrate-Riscossione, entro il 30 aprile 2026 e che, successivamente, sia depositata un'istanza di sospensione del giudizio innanzi alla Corte, allegando prova dell'avvenuta presentazione della domanda di MA .
Non essendovi tuttavia nella specie prova alcuna della presentazione della predetta e preventiva domanda di adesione, non può disporsi il chiesto generico rinvio dell'udienza.
Ciò posto, l'eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività è fondata.
E' noto che l'art. 21 comma I d.lgs. 546/92 dispone che “Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato”.
E' pacifico in giurisprudenza che incombe alla parte cui sia stato notificato il ricorso, qualora eccepisca l'inosservanza del termine di decadenza di cui all'art. 21 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, provarne il momento di decorrenza producendo copia autentica dell'atto impugnato, corredata dalla relata di notifica (cfr. Cass. civ., Sez. V, 24/07/2009, n. 17387; Cass. civ. Sez. I, 23/09/2004, n. 19072).
Come emerge dalla documentazione in atti versata dal concessionario la cartella impugnata è stata notificata in data 16.9.2023 mediante consegna a a mani proprie della ricorrente.
Nessuna contestazione sul punto è stata mossa dal ricorrente.
Ne segue che il ricorso notificato a mezzo pec in data 16.11.2023 è tardivo.
Le spese del giudizio seguendo la soccombenza vanno poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania – sezione X, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, da Ricorrente_1 contro ADER disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:
1. dichiara inammissibile il ricorso;
2. condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali in favore del resistente concessionario, liquidate in complessivi € 350.00 per compensi, oltre accessori come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della X Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania il 19.01.2026
Il Giudice Monocratico
(dott. Giorgio Marino)
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
MARINO GIORGIO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2026/2024 depositato il 09/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Via G. Grezar, 14 00100 Roma RM
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210064115226001 IMU 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti: come in atti
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 9.3.2024 Ricorrente_1 adiva questa Corte esponendo di avere ricevuto in data 18.9.2023 cartella di pagamento di € 3019.66 per IMU anni 2013/2014 del Comune di
Paternò.
Eccepiva l'omessa notifica degli atti presupposti e la prescrizione delle pretese azionate.
Si costituiva il concessionario eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per tardività.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va disattesa l'istanza di rinvio formulata verbalmente all'udienza da parte ricorrente al fine di aderire alla cd MA IE . Infatti la legge di bilancio 199/2025 al comma 87 prevede che la domanda di adesione sia presentata in via telematica, tramite il portale dell'Agenzia Entrate-Riscossione, entro il 30 aprile 2026 e che, successivamente, sia depositata un'istanza di sospensione del giudizio innanzi alla Corte, allegando prova dell'avvenuta presentazione della domanda di MA .
Non essendovi tuttavia nella specie prova alcuna della presentazione della predetta e preventiva domanda di adesione, non può disporsi il chiesto generico rinvio dell'udienza.
Ciò posto, l'eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività è fondata.
E' noto che l'art. 21 comma I d.lgs. 546/92 dispone che “Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato”.
E' pacifico in giurisprudenza che incombe alla parte cui sia stato notificato il ricorso, qualora eccepisca l'inosservanza del termine di decadenza di cui all'art. 21 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, provarne il momento di decorrenza producendo copia autentica dell'atto impugnato, corredata dalla relata di notifica (cfr. Cass. civ., Sez. V, 24/07/2009, n. 17387; Cass. civ. Sez. I, 23/09/2004, n. 19072).
Come emerge dalla documentazione in atti versata dal concessionario la cartella impugnata è stata notificata in data 16.9.2023 mediante consegna a a mani proprie della ricorrente.
Nessuna contestazione sul punto è stata mossa dal ricorrente.
Ne segue che il ricorso notificato a mezzo pec in data 16.11.2023 è tardivo.
Le spese del giudizio seguendo la soccombenza vanno poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania – sezione X, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, da Ricorrente_1 contro ADER disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:
1. dichiara inammissibile il ricorso;
2. condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali in favore del resistente concessionario, liquidate in complessivi € 350.00 per compensi, oltre accessori come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della X Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania il 19.01.2026
Il Giudice Monocratico
(dott. Giorgio Marino)