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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 27/10/2025, n. 1442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1442 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 5473/2024 R.G.
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori
Magistrati:
dott. Alina Rossato Presidente rel.
TT LU IO IU
dott. Federica Di Paolo IU
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. al n° 5473/2024, promossa con ricorso depositato il
13.11.2024
da
, con l'avv. NUVOLETTO MICHELA (a cui si è aggiunto, in data Parte_1
01.07.2025, l'avv. CHIRICO ERNESTO)
ricorrente
nei confronti di
, con l'avv. BAZZON ANDREA Controparte_1
resistente
e con l'intervento del P.M.
oggetto: separazione giudiziale 2
All'udienza in trattazione scritta del 17.09.2025 i coniugi, tramite i rispettivi
procuratori, precisavano conclusioni congiunte, chiedendo la separazione alle
seguenti condizioni:
1. Separazione consensuale: I coniugi, Sig.ra e Sig. Parte_1 CP_1
, intendono separarsi consensualmente.
[...]
2. Rinuncia reciproca alla domanda di addebito: Le parti rinunciano
reciprocamente e senza riserve alle rispettive domande di addebito della separazione, nonché
a ogni ulteriore pretesa di natura economica e/o risarcitoria avanzata nel presente giudizio.
3. Mantenimento del figlio: Il Sig. si obbliga a corrispondere Controparte_1
alla Sig.ra a titolo di contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne ma Parte_1
non economicamente autosufficiente, (nato il [...]), la somma mensile di € Per_1
450,00 (quattrocentocinquanta/00). Tale importo sarà versato entro il giorno 5 di ogni
mese a mezzo bonifico bancario su conto corrente che verrà indicato dalla Sig.ra e sarà Pt_1
soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT. Il Sig. si impegna CP_1
altresì a sostenere il 50% delle spese straordinarie (mediche, scolastiche, sportive e
ricreative) relative al figlio, previo accordo con la madre e secondo quanto previsto dal
protocollo in uso presso il Tribunale di Padova.
4. Assegnazione della casa coniugale: La casa coniugale, sita in Mestrino (PD),
via U. Foscolo 5, rimane assegnata in via esclusiva alla Sig.ra in quanto Parte_1
genitore convivente con il figlio in conformità al principio di tutela dell'habitat Per_1
domestico della prole.
5. Accordi patrimoniali e transattivi: Le parti si danno reciprocamente atto che,
con la scrittura privata allegata, hanno definito ogni altro aspetto patrimoniale derivante dal
loro rapporto matrimoniale, ivi compresi i trasferimenti immobiliari da attuarsi in sede di
divorzio, l'accollo del mutuo residuo, la corresponsione di una somma una tantum e la
2 3
remissione di querela, dichiarando di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra per
qualsiasi titolo o causa, fatto salvo quanto espressamente previsto nell'accordo medesimo.
6. Spese di lite: Le spese del presente giudizio si intendono interamente compensate
tra le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sig.ra e il sig. hanno contratto Parte_1 Controparte_1
matrimonio in data 06.02.1996 a Tirana (Albania).
Dalla loro unione sono nati due figli: , nata a [...] il Persona_2
27.07.1996, economicamente autosufficiente, e nato a [...] il Parte_2
21.01.2004, studente universitario.
Cessata l'affectio coniugalis e divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza, la ricorrente decideva di radicare, con ricorso depositato il 13.11.2024
dinanzi al presente Tribunale, un procedimento di separazione giudiziale avverso il coniuge resistente.
All'udienza del 12.03.2025, il IU, sentite le parti, formulava la seguente proposta conciliativa: tenuto conto dell'impegno al pagamento a metà della rata del mutuo gravante sulla casa coniugale, il sig. ontribuirà al mantenimento CP_1
del figlio, versando la somma di € 350,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo di Padova. Assegnazione della casa coniugale alla sig.ra che ci vivrà con il figlio. I procuratori delle parti chiedevano rinvio per Pt_1
discutere della proposta con i propri assistiti.
Con Decreto del 02.04.2025, il IU, rilevato che la proposta conciliativa formulata all'udienza del 12.03.2025, era stata accettata da parte resistente ma non dalla ricorrente e che pertanto non poteva essere disposto in conformità, assegnava la casa coniugale alla sig.ra per viverci con il figlio disponeva che il Pt_1 Per_1
padre sig. versasse alla madre sig.ra la somma di € 600,00 mensili CP_1 Pt_1
3 4
rivalutabili annualmente, a titolo di contributo al mantenimento per il figlio oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo di Padova;
in via Per_1
istruttoria Ordinava ad entrambe le parti di produrre documentazione mancante e/o aggiornata fino al 30.05.2025, prevista dell'art. 473 bis 12 c.p.c., in particolare dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni (non solo CUD), attestazioni catastali in lingua italiana in merito all'assenza di immobili all'estero di proprietà, estratti dei conti correnti personali relativi agli ultimi tre anni (non solo quelli cointestati),
cedolini delle buste paga degli anni 2023/2024, concedendo termine alle parti per la produzione documentale sino al 31.07.2025; rinviava la causa all'udienza del
02.10.2025 per la trattazione scritta dando termine per note sino al 01.10.2025.
Con istanza congiunta, depositata il 31.07.2025, i procuratori delle parti davano atto dell'intervenuto accordo transattivo tra i sig.ri finalizzato alla CP_1 Pt_1
trasformazione del procedimento da giudiziale in consensuale, ai sensi dell'art. 158
c.c., chiedendo l'omologazione della loro separazione alle condizioni ivi pattuite.
Con Decreto del 10.09.2025 il IU, a seguito di apposita richiesta dei procuratori delle parti, anticipava l'udienza del 02.10.2025 al 17.09.2025, per precisazione delle conclusioni congiunte.
La domanda di separazione merita di essere accolta.
Dalle reciproche allegazioni e dalle conclusioni conformi sul punto è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
I coniugi hanno proposto conclusioni congiunte in ordine a tutte le questioni da regolamentare e, in assenza di profili d'illegittimità, delle condizioni proposte congiuntamente va preso atto, non emergendo ragioni ostative.
Spese compensate.
P.Q.M.
4 5
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, autorizzandoli a vivere separati nel reciproco rispetto;
[...]
2) prende atto delle condizioni di separazione precisate congiuntamente dalle parti;
3) Spese compensate.
Padova, 21.10.2025
Il Presidente Rel.
TT.ssa Alina Rossato
5
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori
Magistrati:
dott. Alina Rossato Presidente rel.
TT LU IO IU
dott. Federica Di Paolo IU
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. al n° 5473/2024, promossa con ricorso depositato il
13.11.2024
da
, con l'avv. NUVOLETTO MICHELA (a cui si è aggiunto, in data Parte_1
01.07.2025, l'avv. CHIRICO ERNESTO)
ricorrente
nei confronti di
, con l'avv. BAZZON ANDREA Controparte_1
resistente
e con l'intervento del P.M.
oggetto: separazione giudiziale 2
All'udienza in trattazione scritta del 17.09.2025 i coniugi, tramite i rispettivi
procuratori, precisavano conclusioni congiunte, chiedendo la separazione alle
seguenti condizioni:
1. Separazione consensuale: I coniugi, Sig.ra e Sig. Parte_1 CP_1
, intendono separarsi consensualmente.
[...]
2. Rinuncia reciproca alla domanda di addebito: Le parti rinunciano
reciprocamente e senza riserve alle rispettive domande di addebito della separazione, nonché
a ogni ulteriore pretesa di natura economica e/o risarcitoria avanzata nel presente giudizio.
3. Mantenimento del figlio: Il Sig. si obbliga a corrispondere Controparte_1
alla Sig.ra a titolo di contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne ma Parte_1
non economicamente autosufficiente, (nato il [...]), la somma mensile di € Per_1
450,00 (quattrocentocinquanta/00). Tale importo sarà versato entro il giorno 5 di ogni
mese a mezzo bonifico bancario su conto corrente che verrà indicato dalla Sig.ra e sarà Pt_1
soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT. Il Sig. si impegna CP_1
altresì a sostenere il 50% delle spese straordinarie (mediche, scolastiche, sportive e
ricreative) relative al figlio, previo accordo con la madre e secondo quanto previsto dal
protocollo in uso presso il Tribunale di Padova.
4. Assegnazione della casa coniugale: La casa coniugale, sita in Mestrino (PD),
via U. Foscolo 5, rimane assegnata in via esclusiva alla Sig.ra in quanto Parte_1
genitore convivente con il figlio in conformità al principio di tutela dell'habitat Per_1
domestico della prole.
5. Accordi patrimoniali e transattivi: Le parti si danno reciprocamente atto che,
con la scrittura privata allegata, hanno definito ogni altro aspetto patrimoniale derivante dal
loro rapporto matrimoniale, ivi compresi i trasferimenti immobiliari da attuarsi in sede di
divorzio, l'accollo del mutuo residuo, la corresponsione di una somma una tantum e la
2 3
remissione di querela, dichiarando di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra per
qualsiasi titolo o causa, fatto salvo quanto espressamente previsto nell'accordo medesimo.
6. Spese di lite: Le spese del presente giudizio si intendono interamente compensate
tra le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sig.ra e il sig. hanno contratto Parte_1 Controparte_1
matrimonio in data 06.02.1996 a Tirana (Albania).
Dalla loro unione sono nati due figli: , nata a [...] il Persona_2
27.07.1996, economicamente autosufficiente, e nato a [...] il Parte_2
21.01.2004, studente universitario.
Cessata l'affectio coniugalis e divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza, la ricorrente decideva di radicare, con ricorso depositato il 13.11.2024
dinanzi al presente Tribunale, un procedimento di separazione giudiziale avverso il coniuge resistente.
All'udienza del 12.03.2025, il IU, sentite le parti, formulava la seguente proposta conciliativa: tenuto conto dell'impegno al pagamento a metà della rata del mutuo gravante sulla casa coniugale, il sig. ontribuirà al mantenimento CP_1
del figlio, versando la somma di € 350,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo di Padova. Assegnazione della casa coniugale alla sig.ra che ci vivrà con il figlio. I procuratori delle parti chiedevano rinvio per Pt_1
discutere della proposta con i propri assistiti.
Con Decreto del 02.04.2025, il IU, rilevato che la proposta conciliativa formulata all'udienza del 12.03.2025, era stata accettata da parte resistente ma non dalla ricorrente e che pertanto non poteva essere disposto in conformità, assegnava la casa coniugale alla sig.ra per viverci con il figlio disponeva che il Pt_1 Per_1
padre sig. versasse alla madre sig.ra la somma di € 600,00 mensili CP_1 Pt_1
3 4
rivalutabili annualmente, a titolo di contributo al mantenimento per il figlio oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo di Padova;
in via Per_1
istruttoria Ordinava ad entrambe le parti di produrre documentazione mancante e/o aggiornata fino al 30.05.2025, prevista dell'art. 473 bis 12 c.p.c., in particolare dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni (non solo CUD), attestazioni catastali in lingua italiana in merito all'assenza di immobili all'estero di proprietà, estratti dei conti correnti personali relativi agli ultimi tre anni (non solo quelli cointestati),
cedolini delle buste paga degli anni 2023/2024, concedendo termine alle parti per la produzione documentale sino al 31.07.2025; rinviava la causa all'udienza del
02.10.2025 per la trattazione scritta dando termine per note sino al 01.10.2025.
Con istanza congiunta, depositata il 31.07.2025, i procuratori delle parti davano atto dell'intervenuto accordo transattivo tra i sig.ri finalizzato alla CP_1 Pt_1
trasformazione del procedimento da giudiziale in consensuale, ai sensi dell'art. 158
c.c., chiedendo l'omologazione della loro separazione alle condizioni ivi pattuite.
Con Decreto del 10.09.2025 il IU, a seguito di apposita richiesta dei procuratori delle parti, anticipava l'udienza del 02.10.2025 al 17.09.2025, per precisazione delle conclusioni congiunte.
La domanda di separazione merita di essere accolta.
Dalle reciproche allegazioni e dalle conclusioni conformi sul punto è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
I coniugi hanno proposto conclusioni congiunte in ordine a tutte le questioni da regolamentare e, in assenza di profili d'illegittimità, delle condizioni proposte congiuntamente va preso atto, non emergendo ragioni ostative.
Spese compensate.
P.Q.M.
4 5
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, autorizzandoli a vivere separati nel reciproco rispetto;
[...]
2) prende atto delle condizioni di separazione precisate congiuntamente dalle parti;
3) Spese compensate.
Padova, 21.10.2025
Il Presidente Rel.
TT.ssa Alina Rossato
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