Sentenza 16 luglio 2018
Massime • 1
In tema di omesso versamento di contributi previdenziali, la produzione da parte del datore di lavoro di prospetti paga, quand'anche sottoscritti dal lavoratore, ma non accompagnati da una espressa dichiarazione di quietanza, non costituisce prova della materiale corresponsione delle retribuzioni al dipendente. (In motivazione, la Corte ha precisato che la sottoscrizione del prospetto paga, di per sé, non ha valore di quietanza, ben potendo solo avere funzione di prova dell'assolvimento dell'obbligo, sanzionato in via amministrativa, di rilasciare detto documento).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/07/2018, n. 2565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2565 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2018 |
Testo completo
m omimonio 02565-1 9 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 2702/2018 -Presidente - VITO DI NICOLA UP 16/07/2018- DONATELLA GALTERIO R.G.N. 20096/2018 ALDO ACETO Relatore - GIANNI FILIPPO REYNAUD ALESSANDRO MARIA ANDRONIO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: UN SI SA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 16/11/2017 della CORTE APPELLO di CATANZARO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIULIO ROMANO che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' udito il difensore Avegran from Caln hver il difensore presente si riporta ai motivi E CHIEDE IL RILASCIO DELL'ATTESTAZIONE DI PRESENZA CON AMMISSIONE AL GRATUITO PATROCINIO L 20096/2018 RITENUTO IN FATTO 1.Il sig. NO IO VA ricorre per l'annullamento della sentenza del 16/11/2017 della Corte di appello di Catanzaro che, in riforma di quella dell'11/11/2015 del Tribunale di Cosenza da lui impugnata, ha dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti limitatamente alle condotte omissive poste in essere fino al mese di dicembre dell'anno 2009, lo ha assolto per i fatti commessi nel 2012 perché non più previsti dalla legge come reato, ha confermato nel resto la sua condanna per il reato di cui all'art. 2, comma 1-bis, legge n. 638 del 1983, limitatamente agli omessi versamenti relativi agli anni 2010 e 2011, ha conseguentemente ridotto la pena nella misura definitiva di tre mesi di reclusione e 420 euro di multa.
1.1.Con il primo motivo, deducendo che la sua condanna si fonda esclusivamente sull'apporto probatorio fornito dai modelli DM10, nonostante la prova contraria della mancata corresponsione delle retribuzioni e, dunque, della loro non corrispondenza a vero (desumibile dalla produzione delle buste paga non quietanzate, dalle azioni giudiziali avanzate da alcuni lavoratori per il recupero delle retribuzioni, dal deposito dei bilanci in perdita), eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., l'omessa valutazione di tale prova e l'omessa o comunque contraddittoria motivazione sul punto.
1.2.Con il secondo motivo eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., l'insufficienza della motivazione relativamente alla mancanza dell'elemento soggettivo del reato dedotta in appello con argomenti (la crisi di impresa e la mancanza di liquidità) negletti dalla sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.Il ricorso è inammissibile perché generico e manifestamente infondato.
3.Il primo motivo è generico e manifestamente infondato.
3.1.Il consolidato principio di diritto che alimenta la deduzione difensiva è che il reato di cui all'art. 2 della legge 11 novembre 1983 n. 638 non è configurabile in assenza del materiale esborso delle relative somme dovute al dipendente a titolo di retribuzione (Sez. U, n. 27641 del 28/05/2003, Silvestri, Rv. 224609) 3.2.La prova della materiale corresponsione delle retribuzioni ai lavoratori dipendenti può essere validamente tratta, in assenza di elementi contrari, anche dalla sola presentazione degli appositi modelli attestanti le retribuzioni corrisposte ai dipendenti e gli obblighi contributivi verso l'istituto previdenziale A (cosiddetti modelli DM 10) quali hanno natura ricognitiva della situazione debitoria del datore di lavoro, sicché la loro presentazione equivale all'attestazione di aver corrisposto le retribuzioni in relazione alle quali è stato omesso il versamento dei contributi (Sez. 3, n. 37330 del 15/07/2014, Valenza, Rv. 259909; Sez. 3, n. 37145 del 10/04/2013, Deiana, Rv. 256957). I modelli DM10, infatti, costituiscono, anche secondo la costante giurisprudenza delle sezioni civili della Corte di cassazione, confessione stragiudiziale della pretesa dell'INPS (Sez. L., n. 6795 del 20/01/1998; Sez. L., n. 1466 del 22/11/2011 - dep. il 02/02/2012) sicché, in sede penale, è onere dell'imputato dimostrare eventuali difformità rispetto alla situazione in essi rappresentata (Sez. 3, n. 32848 del 08/07/2005, Smedile, Rv. 232393; Sez. 3, n. 7772 del 05/12/2013, Di Gianvito, Rv. 258851).
3.3.La Corte di appello ha escluso che la produzione dei prospetti paga non quietanzati dimostrasse la mancata corresponsione delle retribuzioni ai lavoratori, e ciò in base a due argomenti: a) in primo luogo, e in termini generali, ha correttamente richiamato la giurisprudenza delle sezioni civili della Corte di cassazione che hanno costantemente affermato il principio secondo quale la sottoscrizione "per ricevuta" apposta dal lavoratore alla busta paga non implica, in maniera univoca, l'effettivo pagamento della somma ivi indicata (Sez.
6-L. n. 10306 del 27/04/2018, Rv. 648205; cfr. anche Sez. L. n. 13150 del 24/06/2016, Rv. 640406, secondo cui le buste paga, ancorché sottoscritte dal lavoratore con la formula "per ricevuta", costituiscono prova solo della loro avvenuta consegna ma non anche dell'effettivo pagamento, della cui dimostrazione è onerato il datore di lavoro, attesa l'assenza di una presunzione assoluta di corrispondenza tra quanto da esse risulta e la retribuzione effettivamente percepita dal lavoratore, il quale può provare l'insussistenza del carattere di quietanza delle sottoscrizioni eventualmente apposte;
si veda, altresì, la risalente Sez. L, n. 1150 del 04/02/1994, Rv. 485214, che ha ricordato che l'obbligo, previsto a carico del datore di lavoro dall'art. 1 della legge 5 gennaio 1953 n. 4, di consegnare ai lavoratori dipendenti all'atto della corresponsione della retribuzione un prospetto contenente l'indicazione di tutti gli elementi costitutivi della retribuzione, non attiene alla prova dell'avvenuto pagamento); ne consegue, afferma altrettanto correttamente la Corte territoriale, che i prospetti paga non quietanzati non provano alcunché; b) la inidoneità di quelli prodotti dall'imputato a dimostrare la mancata corresponsione delle retribuzioni (e dunque a vincere la presunzione di corrispondenza a vero dei modelli DM10) è ulteriormente avvalorata dalle testimonianze rese da due lavoratori dipendenti, uno dei quali aveva dichiarato di vantare crediti retributivi maturati esclusivamente in conseguenza del mancato pagamento del TFR, mentre l'altro era stato generico, laddove la documentazione relativa alla 2 controversia instaurata da un terzo lavoratore dipendente che aveva agito per il recupero delle differenze retributive non consentiva di individuare il periodo lavorativo di riferimento.
3.4. Tanto premesso, osserva la Corte di cassazione che il rilascio del prospetto paga), siccome imposto dalla legge (art.
1. legge n. 4 del 5 gennaio 1953), non può produrre di per sé le stesse conseguenze connesse al rilascio della quietanza ed avere, quindi, lo stesso valore negoziale, tanto più che si tratta di documento proveniente dal debitore, non dal creditore. La sottoscrizione del prospetto paga, di per sé, non ha valore di quietanza quando da tale espressa indicazione essa non sia accompagnata, ben potendo essa avere solo valore di ricevuta del prospetto paga (e ciò in funzione di prova non del pagamento, bensì dell'assolvimento dell'obbligo, amministrativamente sanzionato, del suo rilascio;
cfr., sul punto, Cass. civ., Sez. 2, n. 2298 del 19/03/1996, Rv. 496437, nonché Cass. civ., Sez. 2, n. 22655 del 31/10/2011, Rv. 620136, secondo cui l'art. 1199 cod. civ., con lo stabilire che il creditore che riceve il pagamento deve, a richiesta del debitore, rilasciargliene quietanza, concepisce quest'ultima come un documento scritto che, pur non richiedendo particolari forme, attesti tuttavia inequivocabilmente con l'annotazione "pagato" o con altra equivalente, l'avvenuto pagamento, sicché la sola sottoscrizione della fattura inviata dal venditore-creditore all'acquirente-debitore, priva dell'attestazione dell'adempimento dell'obbligazione per esserne stata accertata la falsità, vale ad attribuire efficacia di scrittura privata, a norma dell'art. 2702 cod. civ., alla fattura stessa, ma non è sufficiente a costituire quietanza per il difetto di ogni attestazione in tal senso). Ne deriva che la mera sottoscrizione del prospetto, non assumendo valore di quietanza, non può assurgere a prova dell'estinzione del debito del datore di lavoro. Va altresì aggiunto che nemmeno l'apposizione della firma per quietanza espressa soddisfa, in modo automatico, l'onus probandi di chi adduce il fatto estintivo dell'obbligazione, posto che trattasi pur sempre di dichiarazione di scienza priva di effetto negoziale la cui portata va valutata caso per caso (Sez. L, n. 157 del 14/01/1986).
3.5.A maggior ragione, la produzione di prospetti paga nemmeno sottoscritti dal lavoratore dipendente non è idonea a vincere la presunzione di corrispondenza a vero del contenuto dei modelli DM10, trattandosi, oltretutto, di documento di formazione unilaterale.
3.6. Nel caso di specie, peraltro, la Corte territoriale ha escluso l'attitudine dei prospetti paga a dimostrare la mancata corresponsione delle retribuzione in base ad argomenti di prova nemmeno accennati nel ricorso la cui genericità, sul punto, è perciò palese. Manca, infatti, una precisa correlazione tra i vizi denunciati e le ragioni poste a fondamento dell'atto impugnato. 3 3.7.Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Cass., Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 Rv. 255568); cosicché è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008 Rv. 240109). Ai fini della validità del ricorso per cassazione non è, perciò, sufficiente che il ricorso consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate e i limiti dell'impugnazione, ma è altresì necessario che le ragioni sulle quali esso si fonda siano esposte con sufficiente grado di specificità e che siano correlate con la motivazione della sentenza impugnata;
con la conseguenza che se, da un lato, il grado di specificità dei motivi non può essere stabilito in via generale ed assoluta, dall'altro, esso esige pur sempre a pena di inammissibilità del ricorso che alle argomentazioni - - svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle del ricorrente, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime. È quindi onere del ricorrente, nel chiedere l'annullamento del provvedimento impugnato, prendere in considerazione gli argomenti svolti dal giudice di merito e sottoporli a critica, nei limiti s'intende - delle censure di legittimità (così, in motivazione, Sez, 2, n. - 11951 del 29/01/2014).
3.8.Tale genericità è ulteriormente aggravata dall'incoerenza tra la tesi sostenuta con il primo motivo (mancata corresponsione delle retribuzioni), che comporta, sul piano logico, l'insussistenza del fatto, e quella sostenuta con il secondo (mancanza dell'elemento soggettivo) che presupponé l'esatto contrario (la sussistenza del fatto).
4.A non diversi rilievi, pertanto, si espone il secondo motivo che propone l'argomento dell'incidenza della crisi di impresa sull'elemento soggettivo del reato, questione che presuppone, sul piano fattuale, la destinazione delle somme trattenute a fini diversi dall'adempimento dell'obbligo contributivo e che, sul piano giuridico, è già stata risolta da questa Corte, con specifico riferimento all'omesso versamento delle ritenute effettuate a titolo contributivo e previdenziale, con le sentenze Sez. 3, n. 3705 del 19/12/2013, dep. 2014, Casella, Rv. 258056 e Sez. 3, n. 13100 del 19/01/2011, Biglia, Rv. 249917, che hanno affermato il principio di diritto, richiamato dai Giudici territoriali, secondo il quale il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti (art. 2 D.L. n. 463 del 1983, 4 conv. in I. n. 638 del 1983) è integrato, siccome è a dolo generico, dalla consapevole scelta di omettere i versamenti dovuti, sicché non rileva, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, la circostanza che il datore di lavoro attraversi una fase di criticità e destini risorse finanziarie per far fronte a debiti ritenuti più urgenti.
4.1.Il ricorrente si disinteressa puramente e semplicemente della "ratio decidendi" insistendo nel reiterare le proprie eccezioni senza nemmeno rendersi conto della loro intrinseca incoerenza con la tesi sostenuta con il primo motivo.
4.2. L'occasione è utile, tuttavia, per chiarire l'ambito di applicazione e l'incidenza della forza maggiore quale invocata causa di esclusione del dolo.
4.3.Il reato di cui all'art. 2, commi 1 e 1-bis, d.l. n. 463 del 1983, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 638 del 1983, è punibile, come detto, a titolo di dolo generico che consiste nella coscienza e volontà di non versare all'INPS le ritenute effettuate sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti, non essendo richiesto che il comportamento illecito sia dettato dallo scopo specifico di evasione contributiva.
4.4.Il debito contributivo è collegato al pagamento delle retribuzioni. Ogni qualvolta il datore di lavoro effettua tali pagamenti sorge a suo carico l'obbligo di versare le somme dovute all'INPS, trattenendole sulle retribuzioni stesse di cui costituiscono quota parte. L'art. 2115, cod. civ., infatti, impone al datore di lavoro di versare anche la parte di contributo che è a carico del lavoratore, salvo il diritto di rivalsa. L'art. 19, legge n. 218 del 1952, dal canto suo, rende il datore di lavoro responsabile unico del pagamento dei contributi anche per la quota a carico del lavoratore: "Il contributo a carico del lavoratore è trattenuto - recita l'art. 19 dal datore di lavoro sulla retribuzione del periodo di paga cui il - contributo si riferisce". La ritenuta deve essere riferita allo stesso periodo di paga al quale il contributo si riferisce, come si argomenta dall'obbligo imposto al datore di lavoro di indicare nel prospetto paga la distinta delle singole trattenute (art. 1, legge n. 4 del 1953). Appare dunque chiaro che attraverso il meccanismo della trattenuta il datore di lavoro aziona e rende concreto il suo diritto di rivalsa mediante la (anticipata) costituzione della provvista finanziaria necessaria a far fronte pro-quota lavoratore dipendente alla sua obbligazione nei confronti - dell'INPS. Il contributo è infatti percentualmente quantificato sull'ammontare della retribuzione lorda del lavoratore (art. 17, legge n. 218 del 1952) e, pur costituendone una quota ideale perché corrispondente ad una somma fisicamente non consegnata al lavoratore stesso, si tratta pur sempre di una parte della retribuzione utilizzata dal datore a fini di rivalsa. L'omesso versamento delle ritenute effettuate a fini contributivi sulle retribuzioni effettivamente corrisposte si traduce nella distrazione ad altri fini di somme di denaro astrattamente di pertinenza del lavoratore dipendente, il che, anticipando 5 quanto più oltre si dirà, confligge in astratto con la tesi della crisi di liquidità, logicamente contraddetta dalla disponibilità del danaro sufficiente al pagamento delle retribuzioni, onerando chi l'invoca di ben più precisi e stringenti oneri probatori.
4.5. Infatti, sviluppando e riprendendo il tema della crisi di liquidità>> d'impresa quale fattore in grado di escludere la colpevolezza, questa Corte ha sempre predicato la necessità che siano assolti, sul punto, precisi oneri di allegazione che devono investire non solo l'aspetto della non imputabilità al datore di lavoro della crisi economica che improvvisamente avrebbe investito l'impresa o l'attività, ma anche la circostanza che detta crisi non potesse essere adeguatamente fronteggiata tramite il ricorso ad idonee misure da valutarsi in concreto.
4.6.Occorre cioè la prova che non sia stato altrimenti possibile reperire le risorse economiche e finanziarie necessarie a consentire il corretto e puntuale adempimento dell'obbligazione contributiva, pur avendo posto in essere tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale, dirette a consentirgli di recuperare, in presenza di un'improvvisa crisi di liquidità, quelle somme necessarie ad assolvere il debito, senza esservi riuscito per cause indipendenti dalla sua volontà e ad egli non imputabili (Sez. 3, 9 ottobre 2013, n. 5905/2014; Sez. 3, n. 15416 del 08/01/2014, Tonti Sauro;
Sez. 3, n. 5467 del 05/12/2013, Mercutello, Rv. 258055, che, pur pronunciate in tema di omesso versamento delle ritenute effettuate a titolo fiscale sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, esprimono principi del tutto sovrapponibili al caso di specie).
4.7. Tanto premesso, si osserva che nel caso di specie le allegazioni difensive sono del tutto generiche, per non dire assenti, e non riescono a supportare le eccezioni di inesigibilità della condotta o comunque di sussistenza della forza maggiore derivante dalla dedotta crisi di liquidità, visto che il ricorrente non ha mai nemmeno allegato di aver quantomeno attinto al proprio patrimonio per poter onorare il debito contributivo.
4.8. Inoltre, non è manifestamente illogico dedurre dalla pluriennale durata dell'omissione contributiva la prova del dolo e ciò sul rilievo che la crisi di impresa, per poter escludere la suitas della condotta, deve essere oltre che incolpevole, improvvisa, tale cioè da non lasciare margini di scelta.
4.9.La forza maggiore, come noto, esclude la "suitas" della condotta. Secondo l'impostazione tradizionale, è la vis cui resisti non potest'>, a causa della quale l'uomo non agit sed agitur>> (Sez. 1, n. 900 del 26/10/1965, Sacca, Rv. 100042; Sez. 2, n. 3205 del 20/1271972, Pilla, Rv. 123904; Sez. 4, n. 8826 del 21/0471980, Ruggieri, Rv. 145855). 6 4.10.Per questa ragione, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la forza maggiore rileva come causa esclusiva dell'evento, mai quale causa concorrente di esso (Sez. 4, n. 1492 del 23/11/1982, Chessa, Rv. 157495; Sez. 4, n. 1966 del 06/12/1966, Incerti, Rv. 104018; Sez. 4 n. 2138 del 05/12/1980, Biagini, Rv. 148018); essa sussiste solo e in tutti quei casi in cui la realizzazione dell'evento stesso o la consumazione della condotta antigiuridica è dovuta all'assoluta ed incolpevole impossibilità dell'agente di uniformarsi al comando, mai quando egli si trovi già in condizioni di illegittimità (Sez 4, n. 8089 del 13/0571982, Galasso, Rv. 155131; Sez. 5, n. 5313 del 26/03/1979, Geiser, Rv. 142213; Sez. 4, n. 1621 del 19/01/1981, Sodano, Rv. 147858; Sez. 4 n. 284 del 18/02/1964, Acchiardi, Rv. 099191).
4.11.Poiché la forza maggiore postula la individuazione di un fatto imponderabile, imprevisto ed imprevedibile, che esula del tutto dalla condotta dell'agente, sì da rendere ineluttabile il verificarsi dell'evento, non potendo ricollegarsi in alcun modo ad un'azione od omissione cosciente e volontaria dell'agente, questa Suprema Corte ha sempre escluso, quando la specifica questione è stata posta, che le difficoltà economiche in cui versa il soggetto agente possano integrare la forza maggiore penalmente rilevante. (Sez. 3, n. 4529 del 04/12/2007, Cairone, Rv. 238986; Sez. 1, n. 18402 del 05/04/2013, Giro, Rv. 255880; Sez 3, n. 24410 del 05/04/2011, Bolognini, Rv. 250805; Sez. 3, n. 9041 del 18/09/1997, Chiappa, Rv. 209232; Sez. 3, n. 643 del 22/10/1984, Bottura, Rv. 167495; Sez. 3, n. 7779 del 07/05/1984, Anderi, Rv. 165822).
4.12.Costituisce corollario di queste affermazioni il fatto che nei reati omissivi integra causa di forza maggiore l'assoluta impossibilità, non la semplice difficoltà di porre in essere il comportamento omesso (Sez. 6, n. 10116 del 23/03/1990, Iannone, Rv. 184856).
4.13.Come già detto, il ricorrente non coglie nel segno proponendo, con il secondo motivo di ricorso, argomenti inadeguati, non decisivi e giuridicamente errati. La mancanza di liquidità provocata, nel 2008, dall'inadempimento della società committente mal si concilia, quale dedotta causa di forza maggiore, con la prolungata gestione dell'impresa negli anni a seguire e con la natura improvvisa dell'evento (che tale non è quantomeno per gli anni oggetto di contestazione), e ciò senza considerare che la tesi della mancata corresponsione delle retribuzioni quale dedotto strumento di gestione della crisi è stata esclusa.
5.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso (che preclude la possibilità di rilevare cause di estinzione del reato, quale la prescrizione, verificatesi successivamente alla pronunzia della sentenza impugnata) consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del 7 ricorrente (C. Cost. sent.
7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di € 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 16/07/2018. Il Consigliere estensore Il Presidente Aldo Aceto Vito Di Nicola что сіісма DEPOSITATA C 2010 IL CANCELIVERE Luana Mariani