Cass. pen., sez. III, sentenza 16/07/2018, n. 2565
CASS
Sentenza 16 luglio 2018

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di omesso versamento di contributi previdenziali, la produzione da parte del datore di lavoro di prospetti paga, quand'anche sottoscritti dal lavoratore, ma non accompagnati da una espressa dichiarazione di quietanza, non costituisce prova della materiale corresponsione delle retribuzioni al dipendente. (In motivazione, la Corte ha precisato che la sottoscrizione del prospetto paga, di per sé, non ha valore di quietanza, ben potendo solo avere funzione di prova dell'assolvimento dell'obbligo, sanzionato in via amministrativa, di rilasciare detto documento).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 16/07/2018, n. 2565
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2565
    Data del deposito : 16 luglio 2018

    Testo completo