Sentenza 8 luglio 2005
Massime • 1
Il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti (art. 2 della legge 11 novembre 1983 n. 638) non è configurabile in assenza del materiale esborso delle relative somme dovute al dipendente a titolo di retribuzione. In presenza delle denunce contributive, l'onere di dimostrare eventuali difformità rispetto alla situazione in esse rappresentata, incombe sul soggetto che la deduce, sia che si tratti dell'imputato che dell'organo dell'accusa.
Commentario • 1
- 1. In che modo la presentazione da parte del datore di lavoro degli appositi modelli DM 10 può escludere la sussistenza del reato di omesso versamento delle ritenute…Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 17 novembre 2020
(Ricorso dichiarato inammissibile) Il fatto La Corte di appello di Firenze confermava la sentenza del Tribunale di Arezzo con la quale l'imputato era stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 81 cpv. c.p. e L. n. 638 del 1983, art. 2, comma 1 bis – perché, nella qualità di legale rappresentante di una ditta ometteva di versare all'INPS le ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti per un importo complessivo di Euro 35.284,38 ed era stato condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed Euro 300,00 di multa. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, a …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/07/2005, n. 32848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32848 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. VITALONE Claudio - Presidente - del 08/07/2005
Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N. 1539
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 019751/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di LE ES, nato a [...] il 21 luglio del 1946;
avverso la sentenza della corte d'appello di Messina del 21 febbraio del 2005;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Ciro Petti;
sentito il Sostituto Procuratore Generale in persona del Dott. MELONI Vittorio, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. letti il ricorso e la sentenza denunciata.
Osserva quanto segue:
IN FATTO
Con sentenza del 21 febbraio del 2005, la Corte d'appello di Messina confermava quella pronunciata dal tribunale della medesima città, con cui DI ES era stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi due di reclusione ed euro 500,00 di multa, quale responsabile del reato di cui agli artt. 81 capov. c.p. 2 col D.L. 12 settembre 1983 n. 463 convertito nella legge n. 638 del 1983 per avere,con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, omesso di versare all'INPS per il 1997 le ritenute operate sulla retribuzioni dei lavoratori dipendenti. Fatto accertato il 10 luglio del 2001. A fondamento della decisione la corte osservava che la prova della corresponsione della retribuzione si desumeva dalle deposizioni dei funzionari dell'INPS e dai modelli inviati dallo stesso datore di lavoro;
che la pena irrogata era adeguata e non ricorrevano le condizioni per la sua sostituzione, con la corrispondente sanzione pecuniaria, per la reiterazione dei fatti e per l'assenza di segni di resipiscenza.
Ricorre per cassazione l'imputato per mezzo del suo difensore sulla base di due motivi.
Con il primo denuncia insufficienza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento ai criteri di valutazione della prova: il ricorrente assume che i giudici di merito avevano fondato il proprio convincimento sulle deposizioni dei due funzionari dell'INPS i quali nessuna indagine avevano compiuto per accertare l'effettiva corresponsione della retribuzione e, d'altra parte, non era stata acquisita agli atti neppure la prova documentale richiamata dai due testi ossia i modelli presentati mensilmente dal datore di lavoro.
Con il secondo motivo denuncia insufficienza e manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'articolo 23 1 comma c.p. e 2 legge n. 628 del 1983 per l'omessa pronuncia in merito alla istanza di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria ed a quella di concessione del beneficio della non menzione, formulate con la memoria difensiva aggiuntiva;
inoltre la corte aveva errato nell'affermare che la pena era stata contenuta nel minimo, posto che il limite minimo è di gg. 15 di reclusione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato e va pertanto disatteso con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Le sezioni unite di questa corte, con la decisione n. 27641 del 2003, risolvendo un conflitto sorto nell'ambito di questa stessa sezione, hanno ritenuto che il reato di cui all'articolo 2 della legge 11 novembre 1983 n. 638 non sia configurabile senza la materiale corresponsione delle retribuzioni. Trattandosi di un elemento costitutivo del reato la dimostrazione della riscossione della retribuzione e quindi dell'effettuazione delle ritenute deve essere fornita dall'accusa, la quale a tal fine può utilizzare sia la prova testimoniale che quella documentale ed all'occorrenza anche avvalersi di indizi. Nella fattispecie tale prova è stata fornita. In proposito, premesso che, a norma dell'articolo 2115, comma secondo codice civile, l'imprenditore è l'unico soggetto responsabile del versamento del contributo anche per la parte che è a carico del lavoratore, salvo il diritto di rivalsa secondo le leggi speciali, si osserva che l'articolo 30 della legge 21 dicembre 1978 n. 843 come modificato dall'articolo 3 della legge n. 92 del 1979 dispone che "il datore di lavoro tenuto alla denuncia ed al versamento dei contributi con le modalità previste dal d.m. 5 febbraio 1969, è obbligato a presentare all'INPS entro i termini fissati per il versamento dei contributi, le denunce contributive relative ai periodi di paga scaduti, redatte sui moduli predisposti dall'istituto medesimo". Il termine per il pagamento, inizialmente fissato dal d.m. 24 febbraio 1984 al giorno 20 del mese successivo a quello al quale si riferiscono i contributi è stato anticipato al giorno 15 di ogni mese dall'articolo 18 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241 ed in seguito differito al giorno 16 del mese dall'art. 2 primo comma lett. b) del decreto legislativo n. 422 del 1998,con decorrenza dal primo gennaio del 1999. La denuncia contributiva contenuta nei modelli DM 10 contiene l'elenco nominativo dei lavoratori occupati, con l'indicazione delle retribuzioni corrisposte e delle ritenute nonché ogni altro dato utile per l'attuazione delle disposizioni sulle assicurazioni sociali. Tali modelli provenienti dall'imputato hanno natura ricognitiva della situazione debitoria esposta. Sulla base delle denunce i funzionari dell'Inps compiono gli accertamenti del caso e, se constatano l'omesso versamento delle ritenute, contestano l'addebito al trasgressore, il quale può evitare il procedimento penale provvedendo al versamento di quanto dovuto entro il termine di tre mesi dalla contestazione. Da ciò consegue che se la prova della corresponsione delle retribuzioni si fonda sui modelli presentati dallo stesso imputato, come è avvenuto nella fattispecie, è sufficiente sentire i funzionari dell'istituto o gli ispettori del lavoro a conferma del mancato versamento senza la necessità di acquisire anche i modelli richiamati trattandosi di documenti il cui contenuto è noto al prevenuto essendo stati formati da lui stesso. In definitiva l'imputato non può dolersi della mancata acquisizione di un documento che è stato prodotto proprio da lui e del quale egli conserva l'originale o comunque una copia. D'altra parte l'imputato, dopo essere rimasto silente a seguito della formale notificazione della contestazione, non può limitarsi ad affermare genericamente per la prima volta in cassazione o anche davanti al giudice di merito di non avere corrisposto le retribuzioni deducendo una situazione diversa da quella da lui stesso esposta nei modelli DM 10, ma deve indicare e dimostrare di non avere corrisposto la retribuzione giacché l'accusa, nel formulare la contestazione, può legittimamente fare affidamento sulla situazione debitoria esposta dall'imprenditore nei menzionati modelli. Il pubblico ministero ed i genere gli organi ispettivi devono dimostrare il proprio assunto quando disattendono la documentazione prodotta dall'imprenditore o se i modelli DM 10 non siano presentati. In conclusione la presentazione delle denunce contributive legittima la presunzione che la situazione esposta dall'imprenditore sia quella reale;
eventuali divergenze devono essere dimostrate da chi le deduce: imputato o organi dell'accusa.
Questa sezione si è già occupata del problema della prova della retribuzione con due decisione che solo apparentemente sembrano in contrasto con la sentenza n. 47634 del 2004 e con quella n. 21989 del 2005. Con la prima si è affermato che la prestazione lavorativa, secondo l'id quod plerunque accidit, in quella fattispecie si presumeva retribuita anche perché l'imputato non aveva esplicitamente dedotto di non avere pagato la prestazione lavorativa, ma per la prima volta in cassazione si era limitato ad affermare che non v'era la prova della corresponsione della retribuzione dopo avere tenuto nel giudizio di merito un comportamento difensivo che lasciava supporre l'avvenuta retribuzione. Con la seconda il collegio, pur enunciando il principio che la prova della corresponsione della retribuzione deve essere fornita dall'accusa, nella parte conclusiva della decisione ha precisato che in quella fattispecie mancava la prova della trasmissione dei modelli DM 10 in modo da "presumere sulla base di questa circostanza, che le retribuzioni fossero state effettivamente corrisposte".
Nella fattispecie i testimoni hanno confermato che le ritenute operate sulle retribuzioni nella misura denunciata nei modelli anzidetti non erano state corrisposte e tale testimonianza, basandosi su dati forniti dallo stesso imputato, era sufficiente. Palesemente inammissibile per la sua manifesta infondatezza è il secondo motivo giacché la corte ha indicato le ragioni per le quali non erano stati concessi i benefici invocati.
La pena, anche se non contenuta nel minimo edittale, è stata comunque irrogata in misura prossima al minimo posto che il massimo è di anni tre di reclusione.
P.Q.M.
LA CORTE:
Letto l'articolo 616 c.p.p.;
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 8 luglio 2005.
Depositato in Cancelleria il 2 settembre 2005