Cass. pen., sez. III, sentenza 08/07/2005, n. 32848
CASS
Sentenza 8 luglio 2005

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Massime1

Il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti (art. 2 della legge 11 novembre 1983 n. 638) non è configurabile in assenza del materiale esborso delle relative somme dovute al dipendente a titolo di retribuzione. In presenza delle denunce contributive, l'onere di dimostrare eventuali difformità rispetto alla situazione in esse rappresentata, incombe sul soggetto che la deduce, sia che si tratti dell'imputato che dell'organo dell'accusa.

Commentario1

  • 1In che modo la presentazione da parte del datore di lavoro degli appositi modelli DM 10 può escludere la sussistenza del reato di omesso versamento delle ritenute…
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 17 novembre 2020

    (Ricorso dichiarato inammissibile) Il fatto La Corte di appello di Firenze confermava la sentenza del Tribunale di Arezzo con la quale l'imputato era stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 81 cpv. c.p. e L. n. 638 del 1983, art. 2, comma 1 bis – perché, nella qualità di legale rappresentante di una ditta ometteva di versare all'INPS le ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti per un importo complessivo di Euro 35.284,38 ed era stato condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed Euro 300,00 di multa. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, a …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 08/07/2005, n. 32848
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 32848
Data del deposito : 8 luglio 2005

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