Sentenza 5 dicembre 2013
Massime • 1
In materia di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro, l'onere incombente sul pubblico ministero di dimostrare l'avvenuta corresponsione delle retribuzioni ai lavoratori dipendenti è assolto con la produzione del modello DM 10, con la conseguenza che grava sull'imputato il compito di provare, in difformità dalla situazione rappresentata nelle denunce retributive inoltrate, l'assenza del materiale esborso delle somme.
Commentario • 1
- 1. In che modo la presentazione da parte del datore di lavoro degli appositi modelli DM 10 può escludere la sussistenza del reato di omesso versamento delle ritenute…Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 17 novembre 2020
(Ricorso dichiarato inammissibile) Il fatto La Corte di appello di Firenze confermava la sentenza del Tribunale di Arezzo con la quale l'imputato era stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 81 cpv. c.p. e L. n. 638 del 1983, art. 2, comma 1 bis – perché, nella qualità di legale rappresentante di una ditta ometteva di versare all'INPS le ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti per un importo complessivo di Euro 35.284,38 ed era stato condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed Euro 300,00 di multa. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, a …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/12/2013, n. 7772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7772 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2013 |
Testo completo
maszimerio - 7 7 7 2/ 1 4 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta dai Sigg.ri Magistrati Sent. n. sez. 3576 UP 5/12/2013- Dott. Aldo Fiale -Presidente - Dott. Silvio Amoresano R.G.N. 23045/2013 - Consigliere - Dott. Vito Di Nicola - Consigliere - Dott. Santi Gazzara - Consigliere - Dott. Alessio Scarcella - Consigliere Rel.- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI IT GE, n. 29/11/1965 a TORREMAGGIORE avverso la sentenza della Corte d'Appello di BARI in data 16/11/2012; visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessio Scarcella;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Cons. Dott. Fulvio Baldi, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza;
udite le conclusioni dell'Avv. M. G. Scillitani del Foro di Foggia, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO -1. DI IT GE ha proposto, a mezzo del difensore fiduciario procuratore speciale cassazionista, tempestivo ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di BARI in data 16/11/2012, depositata in data 12/02/2013, con cui veniva confermata la sentenza 19/04/2001 emessa dal Tribunale di FOGGIA, con cui il medesimo imputato è stato condannato alla pena sospesa di mesi otto di reclusione ed € 800,00 di multa, per il reato di cui all'art. 81 cpv, c.p. e 2, legge n. 638/1983, per avere, quale legale rappresentante della ditta MIDA s.r.l., con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, pur se commesse in tempi diversi, omesso di versare all'INPS di Foggia le ritenute previdenziali ed assistenziali, operate sulle retribuzioni corrisposte ai propri lavoratori dipendenti dal mese di dicembre del 2005 al mese di agosto del 2006 (in Foggia, reato in corso dal mese di dicembre del 2005 al mese di agosto del 2006).
2. Ricorre avverso la predetta sentenza l'imputato, a mezzo del difensore fiduciario procuratore speciale cassazionista, deducendo due motivi di ricorso, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Deduce, con un primo motivo, la violazione ed erronea applicazione dell'art. 2 della legge n. 638/83 in relazione all'art. 606, lett. B), c.p.p.; in sintesi, si duole il ricorrente per l'omesso accertamento in ordine all'elemento oggettivo del reato (pagamento delle somme dovute ai lavoratori a titolo di retribuzione), accertamento che sarebbe stato sostituito da una mera presunzione.
2.2. Deduce, con un secondo motivo, l'insufficienza della motivazione in relazione all'art. 606, lett. E), c.p.p., collegata alla falsa applicazione di una norma processuale, in special modo, l'art. 192 c.p.p. determinante, altresì, il motivo previsto dall'art. 606, lett. C), c.p.p.; in sintesi, si duole il ricorrente per aver la Corte territoriale desunto il pagamento delle retribuzioni da un elemento presuntivo rappresentato dall'invio telematico all'Ente previdenziale delle dichiarazioni da parte dell'imputato delle retribuzioni corrisposte ai dipendenti e delle ritenute operate;
tale elemento potrebbe tutt'al più valere solo come indizio, ma, da solo, non avrebbe la valenza di prova dell'effettivo pagamento delle retribuzioni ai lavoratori. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza e comunque, per le ragioni che si esporranno, anche per la sua genericità.
4. Al fine di meglio comprendere la soluzione cui è addivenuta questa Corte di - -prospettate dalla legittimità, alla luce delle censure · soprattutto motivazionali difesa del ricorrente è opportuno, seppure sinteticamente, richiamare quanto - oggetto di esame da parte dei giudici di merito. Il ricorrente è stato dichiarato colpevole del reato addebitatogli, come emerge dall'impugnata decisione, confermativa della sentenza del giudice di prime cure (le cui motivazioni, pertanto, si integrano vicendevolmente, formando un tutto organico ed inscindibile, con la conseguenza che la motivazione adottata dal primo giudice vale a colmare le eventuali lacune di quella d'appello: Sez. 2, n. 5112 del 02/03/1994 dep. 04/05/1994, Palazzotto, Rv. 198487), per aver omesso di versare all'INPS le ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei dipendenti nei periodi contestati;
che, in particolare, a tale affermazione di responsabilità si era pervenuti assumendo quale teste il funzionario dell'INPS e utilizzando la documentazione proveniente dal medesimo ufficio, da cui emergeva che l'azienda aveva inviato telematicamente i prospetti delle retribuzioni corrisposte ai propri dipendenti e le relative ritenute previdenziali operate, documentazione che provenendo direttamente dal ricorrente - - attestava l'avvenuta retribuzione dei lavoratori.
5. A fronte di un simile quadro probatorio, destituite di ogni fondamento paiono a questo Collegio le censure mosse dal ricorrente con il primo motivo di ricorso, costituendo in realtà espressione del tentativo, non consentito, di imporre a questa Corte una rilettura dei fatti processuali risultati nel corso dei due gradi di giudizio, qualificando come violazione di legge una doglianza che esplica, in effetti, un dissenso sulla valutazione da parte dei giudici di merito delle risultanze probatorie. Orbene, è sufficiente in questa sede richiamare al fine di evidenziare la manifesta infondatezza del motivo, rilevandosene anche la genericità, riproponendo sostanzialmente il motivo di ricorso i medesimi profili di censura già sollevati con l'atto di appello, senza tener conto delle ragioni argomentative esposte dalla Corte pugliese per disattenderli (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849) quanto già - - condivisibilmente affermato da questa stessa Sezione quanto alla prova dell'effettiva corresponsione delle retribuzioni ai lavoratori dipendenti, a fronte di 3 un'imputazione di omesso versamento delle relative ritenute previdenziali ed assistenziali, che può essere provata sia mediante il ricorso a prove documentali (in particolare, i cosiddetti modelli DM/10 trasmessi dal datore di lavoro all'INPS) e testimoniali, sia mediante il ricorso alla prova indiziaria (Sez. 3, n. 14839 del 04/03/2010 dep. 16/04/2010, Nardiello, Rv. 246966).- Il modello DM10, com'è noto, è compilato dal datore di lavoro per denunciare all'Inps le retribuzioni mensili corrisposte ai dipendenti, i contributi dovuti e l'eventuale conguaglio delle prestazioni anticipate per conto dell'Inps, delle agevolazioni e degli sgravi. Il versamento dei contributi dovuti sulla base dei dati indicati sul modello DM10 va effettuato con il modello F24, con il quale si pagano anche i tributi dovuti al Fisco. Orbene, dalle sentenze emesse in sede di merito, emerge all'evidenza come i giudici abbiano fatto buon governo del predetto principio di diritto, in quanto dagli atti risulta che l'azienda di cui il ricorrente era titolare aveva proceduto anche ad un versamento parziale delle ritenute prima di ricevere la diffida dall'INPS (v. prospetto riepilogativo 29/10/2008) e, soprattutto che il modello DM 10 era stato trasmesso con sistemi automatizzati all'INPS, come previsto dalla legge (dal mese di gennaio 2004, infatti, è obbligatoria la trasmissione dei modelli DM10 per via telematica: art. 44, comma 9 della legge 326/2003). Ne consegue che, a fronte di un modello DM 10 in cui si dichiari l'avvenuta corresponsione delle retribuzioni ai lavoratori dipendenti (e, quindi, l'esecuzione delle ritenute sulle medesime), deve ritenersi assolto da parte del pubblico ministero l'onere probatorio imposto ex lege, mentre grava su chi sostiene di non aver provveduto al pagamento delle retribuzioni fornire la relativa prova, come del resto già precedentemente chiarito da questa stessa Sezione, nel senso che in presenza delle denunce contributive, l'onere di dimostrare eventuali difformità rispetto alla situazione in esse rappresentata, incombe sul soggetto che la deduce, sia che si tratti dell'imputato che dell'organo dell'accusa (Sez. 3, n. 32848 del 08/07/2005 - dep. 02/09/2005, Smedile, Rv. 232393). In altri termini, dunque, mentre è il P.M. che ha l'onere di provare il pagamento delle retribuzioni ai fini di dimostrare la compiuta integrazione del reato de quo, compete alla difesa dimostrare il mancato pagamento delle stesse, non essendo sufficiente a destituire di fondamento la prova, anche indiziaria, fornita dall'accusa, la mera, labiale, affermazione del datore di lavoro di non averle corrisposte.
6. Da quanto sopra esposto, consegue, evidentemente, l'inammissibilità del secondo motivo di ricorso con cui si censurano presunte insufficienze motivazionali collegate all'asserita falsa applicazione della norma processuale di 4 by cui all'art. 192 c.p.p., atteso che i giudici d'appello, come già evidenziato nel paragrafo precedente, sono pervenuti al giudizio affermativo della responsabilità del ricorrente, attraverso la corretta applicazione del richiamato principio, espresso da questa Corte, circa la idoneità del documento, rappresentato dal modello DM 10 inviato telematicamente, a comprovare l'effettiva corresponsione delle retribuzioni ai lavoratori dipendenti ai fini della compiuta integrazione della fattispecie penale in esame. Il giudizio affermativo della responsabilità è stato, infatti, fondato, in assenza di elementi di segno contrario, sulla prova documentale costituita dall'invio telematico dei modello DM 10 (v., sul punto: Sez. 3, n. 26064 del 14/02/2007 - dep. 06/07/2007, Saggese, Rv. 237203; Sez. 3, n. 46451 del 07/10/2009 - dep. 02/12/2009, Carella, Rv. 245610).
7. Il ricorso dev'essere, dunque, dichiarato inammissibile. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non emergendo ragioni di esonero, al pagamento a favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, di somma che si stima equo fissare, in euro 1000,00 (mille/00).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2013 Il Presidente Il Consigliere est. Aldo Fiale Alessio Scarcella Aero fale DEPOSITATA IN CANCELLERIA] 19 FEB 2014 IL IL CANCELLIERE M E R Luana Marioni P E T U E I A N O Z S R O C 5