Sentenza 10 aprile 2013
Massime • 1
In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, gli appositi modelli attestanti le retribuzioni corrisposte ai dipendenti e gli obblighi contributivi verso l'istituto previdenziale (cosiddetti modelli DM 10), hanno natura ricognitiva della situazione debitoria del datore di lavoro e la loro presentazione equivale all'attestazione di aver corrisposto le retribuzioni in relazione alle quali è stato omesso il versamento dei contributi.
Commentario • 1
- 1. In che modo la presentazione da parte del datore di lavoro degli appositi modelli DM 10 può escludere la sussistenza del reato di omesso versamento delle ritenute…Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 17 novembre 2020
(Ricorso dichiarato inammissibile) Il fatto La Corte di appello di Firenze confermava la sentenza del Tribunale di Arezzo con la quale l'imputato era stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 81 cpv. c.p. e L. n. 638 del 1983, art. 2, comma 1 bis – perché, nella qualità di legale rappresentante di una ditta ometteva di versare all'INPS le ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti per un importo complessivo di Euro 35.284,38 ed era stato condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed Euro 300,00 di multa. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, a …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/04/2013, n. 37145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37145 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 10/04/2013
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere - N. 1125
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro - rel. Consigliere - N. 7045/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EI IO NO LI N. IL 29/10/1963;
EI UC TI N. IL 29/05/1970;
avverso la sentenza n. 235/2012 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del 05/10/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/04/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Salzano Francesco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
udito il difensore avv. Passiero Cinzia.
RITENUTO IN FATTO
1. - Con sentenza del 5 ottobre 2012, la Corte d'appello di Cagliari ha parzialmente confermato la sentenza del Tribunale di Cagliari del 3 novembre 2010, con la quale gli imputati erano stati condannati, per il reato di cui all'art. 81 c.p., comma 2, art. 110 c.p. e D.L. n. 463 del 1983, art. 2, convertito dalla L. n. 638 del 1983,
perché, in concorso tra loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, omettevano di versare all'Inps le ritenute assistenziali e previdenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti. La Corte d'appello dichiarava non doversi procedere per intervenuta prescrizione in relazione alle mensilità precedenti al gennaio 2005 e riduceva conseguentemente la pena. 2. - Avverso la sentenza gli imputati hanno proposto personalmente, con unico atto, ricorso per cassazione, deducendo: 1) la contraddittorietà della motivazione e l'erroneità dell'applicazione della norma incriminatrice, sul presupposto che dagli atti processuali non risulterebbe l'avvenuto pagamento delle retribuzioni ai lavoratori, non essendo sufficiente a tal fine la testimonianza dell'ispettrice del lavoro;
2) la prescrizione del reato, maturata dopo la sentenza di secondo grado.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. - Il ricorso è inammissibile.
Il motivo di doglianza sub 1), riferito alla prova dell'avvenuto pagamento delle retribuzioni, è manifestamente infondato. La sentenza impugnata evidenzia che l'individuazione delle somme non pagate è chiara, univoca e specifica, perché basata su una verifica effettuata essenzialmente sulla documentazione fornita dalla stessa società e, in particolare, sulle denunce contributive e sui modelli Dm 10. Come chiarito dalla nota e consolidata giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis, sez. 3, 4 marzo 2010, n. 14839; 7 ottobre 2009, n. 46451), tali modelli hanno natura ricognitiva della situazione debitoria del datore di lavoro e, dunque, la loro compilazione e presentazione equivale all'attestazione all'ente di aver corrisposto le retribuzioni in relazione alle quali non sono stati versati i contributi.
Nè a tali univoche conclusioni può opporsi, come fanno i ricorrenti, che la prova dei fatti risulterebbe dalla sola testimonianza dell'accertatore. È, infatti, sufficiente osservare che - come correttamente evidenziato nella sentenza censurata - la prova della responsabilità penale risulta per tabulas, essendosi il teste escusso limitato a confermare quanto già documentalmente provato, anche in relazione alla corresponsione delle retribuzioni, in mancanza di allegazioni probatorie difensive di segno contrario. Il ricorso, dunque, deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguenza che trova applicazione il principio, costantemente enunciato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p., ivi compresa la prescrizione, è preclusa dall'inammissibilità del ricorso per cassazione, anche dovuta alla genericità o alla manifesta infondatezza dei motivi, che non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione (ex multis, sez. 3, 8 ottobre 2009, n. 42839; sez. 1, 4 giugno 2008, n. 24688; sez. un., 22 marzo 2005, n. 4). Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 10 aprile 2013.
Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2013