Sentenza 27 giugno 2001
Massime • 1
Dal combinato disposto dell'art. 3 della legge n. 335 del 1995 e 26 della legge n. 153 del 1969 (come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 30 del 1974, convertito nella legge n. 114 del 1974) si desume che in riferimento al contesto normativo precedente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 112 del 1998, affinché una prestazione erogata da un Comune sia computabile tra i redditi del soggetto che domanda l'assegno sociale è necessario che siano specificamente accertati la finalità assistenziale e soprattutto il carattere di continuità della relativa erogazione. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto che per il riconoscimento del diritto all'assegno sociale non fosse computabile nel reddito dell'interessato un sussidio corrispostogli dal Comune di appartenenza, sul rilievo che la specifica finalità assistenziale di tale sussidio e il suo carattere di continuità erano rimasti del tutto inesplorati).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/06/2001, n. 8799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8799 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAOLINO DELL'ANNO - Presidente -
Dott. ARCANGELO DE BIASE - Consigliere -
Dott. PAOLO STILE - Consigliere -
Dott. GABRIELLA COLETTI - Consigliere -
Dott. GIOVANNI AMOROSO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RL LU, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARNO 47, presso lo studio dell'avvocato FRANCO AGOSTINI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1481/99 del Tribunale di TORINO, depositata il 11/06/99 R.G.N. 266/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/05/01 dal Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO;
udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito l'Avvocato AGOSTINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato il 22/5/97, RL IG chiedeva al Pretore di Torino di condannare l'INPS a corrispondergli l'assegno sociale a decorrere dal 1/3/96 nell'importo di 480.000 lire mensili (al lordo del minore ammontare già erogato), con gli interessi ed il favore delle spese.
L'istituto convenuto si costituiva chiedendo respingersi tale domanda, perché infondata in considerazione del sussidio corrisposto dal Comune di Torino.
Il Pretore dopo aver proceduto all'audizione di un funzionario dei servizi sociali comunali pronunciava in data 5/11/1997 sentenza di condanna dell'INPS all'erogazione della prestazione assistenziale richiesta, ed alla rifusione delle spese processuali. Avverso tale pronuncia, non notificata, interponeva appello l'INPS con ricorso depositato il 17/2/98 reiterando le conclusioni originarie, in base a motivi variamente articolati. L'appellato si costituiva chiedendo respingersi l'impugnazione, perché infondata, col favore delle spese anche del gravame. Il Tribunale, con sentenza n.1481 del 10 marzo - 2 luglio 1999, confermava la sentenza del Pretore, respingendo l'appello dell'Inps, condannandolo alle spese del grado.
Contro tale sentenza propone ricorso per cassazione l'Inps con un unico motivo.
Resiste l'intimato con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico motivo di ricorso l'INPS denuncia violazione e falsa applicazione dell'art.3, comma 6, legge n.335 del 1995 e dell'art.12 disposizioni preliminari al codice civile (tutti in relazione all'art.360 n. 3 e 5, c.p.c.).
Osserva la difesa dell'Istituto che l'assegno sociale introdotto dall'art.3, comma 6, della L. 8/8/95 n.335 è erogabile, dal 1/1/96, ai cittadini italiani residenti in Italia che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle "condizioni reddituali" previste da tale disposizione.
La norma prevede la riduzione dell'importo attribuibile ai beneficiari fino al suo azzeramento, quando "il soggetto possiede redditi propri" (ed anche del coniuge), precisandosi ulteriormente varie tipologie di redditi specificamente indicati come computabili o meno a questo fine.
La norma citata dispone infatti che alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile.
2. Il ricorso è infondato.
2.1. La soglia reddituale per l'accesso al beneficio dell'assegno sociale è definita dall'art. 3, comma 6, legge 8 agosto 1995 n.335, disposizione questa che ha sostituito tale provvidenza assistenziale a quella della pensione sociale. Alla formazione di tale reddito rilevante che, ove superiore alla soglia suddetta (di L 6. 240.000 per anno con riferimento al 1996), esclude il beneficio e, ove inferiore, lo riduce in pari misura, concorrono i "redditi [...] di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva". Il legislatore quindi, proprio con la fissazione di un presupposto reddituale così generale e tendenzialmente onnicomprensivo di ogni entrata, ha assegnato all'assegno sociale, nell'ambito del sistema della sicurezza sociale, una specifica funzione di contrasto delle situazioni di indigenza dei cittadini ultrasessantacinquenni, accentuando l'analoga, ma non identica, connotazione della pensione sociale, anch'essa diretta al "fine di soccorrere i cittadini sprovvisti di mezzi necessari per vivere" (C. cost. n. 157 del 1980). Tale accentuazione risulta proprio dal presupposto reddituale di spettanza del beneficio che in precedenza per la pensione sociale era costituito - in termini meno generali - dai (soli) "redditi [...] assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche" (art. 26 legge 30 aprile 1969 n.153).
Mette conto aggiungere che non rilevano invece - quand'anche anch'essi di carattere generale - i criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate quali recentemente posti dal d.lgs. 31 marzo 1998 n.109, come modificato dall'art. 1, comma 1, d.lgs. 3 maggio 2000 n.130, atteso che l'art. 1 di tale decreto legislativo espressamente ne esclude l'applicazione (tra l'altro) proprio all'assegno e alla pensione sociali. Parimenti non trovano applicazione - ma ratione temporis - i criteri generali per la determinazione dei parametri di valutazione del presupposto delle disagiate condizioni economiche di cui agli artt. 2, comma 3, e 18, comma 3, lett. h, della legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali (legge 8 novembre 2000 n.328), criteri questi che invece sono destinati ad essere estesi anche all'assegno sociale, in attesa del previsto riordino degli emolumenti economici assistenziali e delle misure di contrasto alla povertà.
2.2. Il menzionato criterio generale introdotto (dal cit. art. 3 legge n.335/95) per l'assegno sociale si arricchisce poi di ulteriori specificazioni previste dalla medesima disposizione. Si computano innanzi tutto anche i redditi del coniuge, ma in tal caso la soglia reddituale si raddoppia. Inoltre al criterio generale si affianca la specifica previsione vuoi di redditi esclusi (i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le competenze arretrate assoggettate a tassazione separata, il reddito della casa di abitazione una quota della pensione liquidata secondo il sistema contributivo, lo stesso assegno sociale del titolare), vuoi di redditi compresi (gli assegni alimentari previsti dal codice civile, l'assegno sociale del coniuge).
Ma ciò che soprattutto, ai fini del decidere, interessa rilevare è che il successivo comma 7 del medesimo art. 3 legge n.335/95 - nel rimandare ad un decreto del Ministro del tesoro le modalità ed i termini di presentazione delle domande per il conseguimento del beneficio - richiama, per quanto non diversamente disposto dal medesimo comma e dal comma 6, le disposizioni in materia di pensione sociale di cui alla legge 30 aprile 1969 n.153; rinvio quindi che opera, residualmente, una saldatura tra la disciplina dell'assegno sociale e quella della pensione sociale. Trovano pertanto applicazione (tra l'altro) i commi 3, 4 e 5 dell'art. 26 di tale legge cit., come introdotti dall'art. 3 d.l. 2 marzo 1974 n.30, conv. in l. 16 aprile 1974 n.114, che prevedono che non hanno diritto alla pensione sociale "coloro che hanno titolo a rendite o prestazioni economiche previdenziali ed assistenziali [...] erogate con carattere di continuità dallo Stato o da altri enti pubblici o da Stati esteri" di importo superiore alla soglia reddituale suddetto;
ove di importo inferiore, la misura della pensione sociale è ridotta in pari misura. La stessa disposizione - può ulteriormente notarsi - prevede altresì la computabilità ai fini del suddetto requisito reddituale anche delle pensioni di guerra, ossia di una tipica prestazione a carattere risarcitorio. Marginalmente può anche ricordarsi che la Corte costituzionale (ord. n. 143, del 2001) - nel ritenere manifestamente infondata la questione di costituzionalità riguardante la computabilità di tale prestazione a carattere risarcitorio (quale appunto è la pensione di guerra) nel calcolo del reddito di chi domanda la pensione sociale - ha recentemente ribadito che rientra nella discrezionalità del legislatore individuare la soglia reddituale al di sotto della quale sussiste quella situazione di indigenza che impone l'intervento assistenziale della collettività. in adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà economica e sociale sanciti dagli artt. 2 e 38 Cost.. Parimenti è stata ritenuta la computabilità delle rendite erogate dall'INAIL, anch'esse aventi carattere risarcitorio (arg. ex C. cost., ord., n. 174 del 1985). In sostanza alla regola generale della rilevanza di una nozione tendenzialmente onnicomprensiva di reddito si affiancano plurimi canoni specifici, tra i quali quello riguardante il concorso della prestazione assistenziale costituita dalla pensione e dall'assegno sociale con le prestazioni parimenti assistenziali erogate da altri enti pubblici. Sicché, in breve, nella fattispecie occorre far riferimento allo specifico criterio (che quindi è quello della non cumulabilità) dettato dal cit. art. 26 della legge 30 aprile 1969 n.153 quanto alla computabilità, nel reddito di chi domanda l'assegno sociale (ed, in passato, la pensione sociale), delle ulteriori prestazioni a carattere assistenziale percepite dal medesimo ed erogate da altri enti.
Nè - trattandosi nella specie di prestazione assistenziale richiesta per l'anno 1996 - occorre verificare la tenuta di tale criterio, ispirato ad un canone di mera sussidiarietà dell'intervento dello Stato (a mezzo dell'INPS) rispetto all'intervento degli enti locali nella politica di contrasto delle situazioni di indigenza dei cittadini ultrasessantacinquenni, con il successivo conferimento (oltre alle regioni, anche) agli enti locali di funzioni e compiti amministrativi in materia di servizi sociali (ex d.lgs. 31 marzo 1999 n.112) che esalta il decentramento del sistema di sicurezza sociale,
tant'è che ai comuni è stata assegnata (ex art. 3 d.lgs. 18 giugno 1998 n.237) la funzione di erogare una prestazione assistenziale similare, quale il reddito minimo di inserimento (la contiguità tra assegno sociale, a carico dell'INPS, e reddito minimo di inserimento, a carico dei comuni, è ora espressamente dichiarata dall'art. 23 legge 8 novembre 2000 n.328).
Invece nel contesto normativo precedente a queste riforme la funzione del comune nello specifico settore dell'assistenza sociale dei cittadini ultrasessantacinquenni indigenti risulta in qualche misura limitata proprio dal menzionato criterio di non cumulabilità delle prestazioni posto dall'art. 26 legge 30 aprile 1969 n.153, cit., che comporta che il comune che introduca una misura assistenziale disegnata sul modello dell'assegno sociale non fa altro, nei limiti della menzionata soglia reddituale, che accollarsi una prestazione altrimenti dovuta dall'INPS.
2.3. Nella specie risulta dalla sentenza impugnata che il RL è percettore di un "sussidio" corrisposto dal comune di Torino. Sulla natura di tale sussidio la sentenza impugnata non si diffonde perché si limita a richiamare una non meglio precisata "nozione di reddito secondo il lessico comune" - estraendola dall'art. 3, comma 6, l. n.335/95 cit., senza tener conto della specifica disposizione dettata dal cit. art. 26 della legge 30 aprile 1969 n.153 - al fine di definire il presupposto reddituale per l'insorgenza del diritto all'assegno sociale ed afferma la non computabilità nel "reddito" così inteso del sussidio in questione. Solo la difesa dell'intimato offre, quanto alla natura di tale sussidio, qualche elemento di valutazione, asserendo che si tratta in parte di una somma corrisposta dal comune di Torino a titolo di prestito ed anticipo della prestazione assistenziale che avrebbe erogato l'INPS. In realtà la difesa dell'INPS - che in vero non si duole della mancata o erronea applicazione del cit. art. 26 della legge 30 aprile 1969 n.153 da parte della sentenza impugnata - neppure argomenta in ordine alla sussumibilità del "sussidio" in questione in quelle prestazioni assistenziali erogate con carattere di continuità da altri enti pubblici, quale il Comune, prestazioni che - per quanto sopra esposto - renderebbero recessivo, in tutto od in parte, l'intervento assistenziale dell'INPS. La specifica finalità assistenziale del sussidio e soprattutto il suo carattere di continuità sono rimasti del tutto inesplorati, essendosi la difesa dell'INPS limitata a sostenere una nozione ampia ed onnicomprensiva di reddito al fine di definire la soglia reddituale per la spettanza dell'assegno sociale;
argomentazione questa che, ancorché in generale corretta, è insufficiente nella fattispecie perché sganciata da alcuna censura riferita allo specifico criterio previsto dall'art. 26 da ultimo citato.
3. Il ricorso va pertanto respinto.
Sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Roma, il 16 maggio 2001.
Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2001