Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/06/2001, n. 8799
CASS
Sentenza 27 giugno 2001

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Dal combinato disposto dell'art. 3 della legge n. 335 del 1995 e 26 della legge n. 153 del 1969 (come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 30 del 1974, convertito nella legge n. 114 del 1974) si desume che in riferimento al contesto normativo precedente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 112 del 1998, affinché una prestazione erogata da un Comune sia computabile tra i redditi del soggetto che domanda l'assegno sociale è necessario che siano specificamente accertati la finalità assistenziale e soprattutto il carattere di continuità della relativa erogazione. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto che per il riconoscimento del diritto all'assegno sociale non fosse computabile nel reddito dell'interessato un sussidio corrispostogli dal Comune di appartenenza, sul rilievo che la specifica finalità assistenziale di tale sussidio e il suo carattere di continuità erano rimasti del tutto inesplorati).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/06/2001, n. 8799
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8799
    Data del deposito : 27 giugno 2001

    Testo completo