Sentenza breve 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza breve 02/04/2025, n. 6654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6654 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06654/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02819/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2819 del 2025, proposto da
Reloft S.r.l. SB, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Germano Margiotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Commissione Nazionale per Le Società e La Borsa - Consob, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Palmisano e Michela Dini, con domicilio eletto presso lo studio Paolo Palmisano in Roma, via G.B. Martini, 3;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare
della delibera n. 23344, emessa in data 5 dicembre 2024, pubblicata nel bollettino OB n. 12.1 anno XLI 1/15 dicembre 2024, pubblicato il 17 dicembre 2024, avente ad oggetto l’ordine, ai sensi dell’art. 7-octies, comma 1, lett. b), del d. lgs. n. 58/1998 (“TUF”), di porre termine alla violazione dell’art. 18 del TUF posta in essere dalla RELOFT S.r.l. SB tramite il sito internet www.reloft.it e le pagine “Reloft Italia” delle piattaforme Facebook ( www.facebook.com/reloftitalia ) e Instagram ( www.instagram.com/reloft_italia/ ) nonché di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o conseguente ancorché ignoto alla ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Commissione Nazionale per Le Società e La Borsa - Consob;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 aprile 2025 la dott.ssa Francesca Santoro Cayro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che:
- con il presente ricorso la Società Reloft S.r.l. SB è insorta avverso il provvedimento i cui estremi sono indicati in epigrafe, con il quale la OB ha ordinato, ai sensi dell’art. 7- octies , co. 1, lett. b) del T.U.F., di porre termine alla violazione dell’art. 18 del medesimo Testo unico;
- la OB si è costituita in giudizio con atto del 6 marzo 2025 e, con memoria depositata in data 27 marzo 2025, ha eccepito, in via pregiudiziale, l’irricevibilità del ricorso per tardività del deposito, chiedendone comunque il rigetto nel merito;
- alla camera di consiglio del 1° aprile 2025, fissata per la trattazione della domanda cautelare proposta in via incidentale, è stato dato avviso alle parti della possibilità di definizione della causa con sentenza in forma semplificata giusta il disposto dell’art. 60 cod. proc. amm., e il ricorso è stato trattenuto in decisione;
Ritenuto che:
- il presente ricorso è stato notificato a mezzo pec in data 3 febbraio 2025 ed è stato depositato in data 28 febbraio 2025, e dunque tardivamente, come eccepito dalla difesa di OB sia nel proprio atto di costituzione in giudizio, sia nella memoria illustrativa del 27 marzo 2025 (cfr. pag. 3);
- l’odierno giudizio, infatti, è soggetto al rito speciale disciplinato dall’art. 119 cod. proc. amm. [cfr. co. 1, lett. b) , che include nel relativo ambito di applicazione le controversie relative ai “ provvedimenti adottati dalle Autorità amministrative indipendenti, con esclusione di quelli relativi al rapporto di servizio con i propri dipendenti ”], per il quale si applica il dimezzamento di “ tutti i termini processuali ordinari ” (ai sensi del comma 2 della disposizione da ultimo citata) – fatta eccezione per quelli previsti per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti;
- ne consegue che il termine perentorio di 30 giorni, contemplato dall’art. 45, co. 1 cod. proc. amm. per il deposito del ricorso introduttivo, è ridotto a 15 giorni, sicché, nel caso di specie, l’impugnativa avrebbe dovuto essere depositata entro e non oltre il 18 febbraio 2025;
- in conclusione, il ricorso è irricevibile per tardività del deposito giusta il disposto dell’art. 35, co. 1, lett. a) cod. proc. amm.;
- le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in favore di OB;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile per tardività del deposito.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di Consob, da liquidarsi in misura pari ad euro 1.500,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Francesca Santoro Cayro, Referendario, Estensore
Virginia Giorgini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Santoro Cayro | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO