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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 24/02/2025, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 4833/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
- dott. Cesare de Sapia - Presidente rel. -
- dott.ssa Raffella Cimminiello - Giudice -
- dott.ssa Valeria Gaburro - Giudice on. - ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4833/2020 del Ruolo Generale, avente per oggetto: separazione giudiziale
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti dall'Avv. Annamaria Bernardini de Pace, Avv. Rebecca Sinatra e Avv.
Federica Mendola, ed elettivamente domiciliata presso lo studio Bernardini de Pace di
Milano (MI), alla via Cappuccini n. 19;
- ricorrente -
E
(C.F. ), rappresentato e difeso giusta Controparte_1 C.F._2 procura in atti dall'Avv. Laura Innovati e dall'Avv. Maria Grazia Ricco, presso lo studio della quale – sito in Osio Sotto (BG), alla via Milano n. 9 – è elettivamente domiciliato;
- resistente - con l'intervento del Pubblico Ministero preso il Tribunale di Bergamo.
1 CONCLUSIONI
Per il ricorrente, come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data
16/05/2023;
Per la resistente, come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data
17/05/2023; per il P.M.: “parere favorevole”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
1. Con ricorso depositato in data 23/07/2020 per il tramite del proprio difensore, Avv.
Paola Guarnieri, la ricorrente – premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio in data 24/09/2016 e di aver avuto una figlia, (n. il 19/09/2017) - Per_1 agiva in giudizio al fine di ottenere la separazione dal marito. All'uopo, rappresentava che in data 25/02/2020, con il consenso del marito, si era recata in Ungheria per assistere la propria madre malata e ivi era poi rimasta insieme alla figlia minore, complice la chiusura delle frontiere a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19.
Sosteneva che, durante tale periodo di lontananza, aveva maturato l'idea di avviare le pratiche per la separazione, stante i comportamenti aggressivi e coercitivi asseritamente messi in atto nei suoi confronti dal sig. durante la vita coniugale. Ella, dunque, CP_1 chiedeva di: pronunciare la separazione personale dei coniugi;
disporre l'affidamento esclusivo della minore a lei, con collocamento a Budapest (Ungheria); stabilire un adeguato calendario di visite padre-figlia; prevedere in capo al resistente un equo contributo al mantenimento della minore, fatta salva comunque la ripartizione delle spese straordinarie al 50% tra i genitori;
in via istruttoria, disporre un accertamento periziale al fine di valutare l'idoneità genitoriale di . Infine, Controparte_1 considerata la tenera età della minore gli equilibri nel frattempo raggiunti dalla Per_1 stessa in Ungheria, l'urgenza di regolarizzare la frequentazione scolastica di quest'ultima e il carattere aggressivo del signor la ricorrente chiedeva ex art. 741 c.p.c. di CP_1 essere autorizzata a trasferire la propria residenza a Budapest, portando con sé la minore.
2. Con comparsa del 13/08/2020, si costituiva in giudizio , il quale Controparte_1 contestava integralmente il ricorso avversario e chiedeva il rigetto delle domande formulate dalla moglie. In particolare, sottolineava di non acconsentire al trasferimento
2 della minore a Budapest e chiedeva che ne venisse confermata la residenza in Italia.
Rappresentava, infatti, che solo l'iniziale spostamento in Ungheria della moglie e della figlia erano stati concordati tra i coniugi in ragione dell'esigenza della sig.ra di Pt_1 accudire temporaneamente la propria madre e della successiva diffusione della pandemia da Covid-19. Sosteneva, però, che dal giugno 2020 la signora aveva Pt_1 trattenuto illegittimamente la minore fuori dal territorio italiano e che, proprio Per_1 per tali fatti, egli si era rivolto alle Autorità Internazionali.
Il resistente contestava, altresì, le allegazioni della controparte circa i presunti comportamenti aggressivi e coercitivi tenuti in costanza di matrimonio e, di converso, addossava la responsabilità per la fine della relazione matrimoniale alla moglie per avere la stessa lasciato il tetto coniugale portando con sé la figlia. Chiedeva, pertanto,
l'addebito della separazione alla moglie, l'affidamento a sé della minore in via esclusiva con collocamento presso la casa coniugale sito in Almenno san LV (BG), via
Don Bosco n. 5, l'assegnazione a sé del predetto immobile e la regolamentazione degli incontri madre-figlia secondo calendario da ritenersi qui integralmente riportato.
Infine, egli contestava la ricostruzione della situazione economica del nucleo familiare effettuata da domandava di porre a carico della ricorrente Parte_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento della minore con un assegno mensile di €
300,00 oltre al 50% delle spese straordinarie ed, in via istruttoria, domandava disporsi l'ordine di esibizione di tutta la documentazione relativa ai redditi “ungheresi” e al patrimonio immobiliare della sig.ra , nonché consulenza tecnica d'ufficio volta Pt_1 ad accertare l'idoneità e capacità genitoriale della ricorrente.
3. In occasione dell'udienza presidenziale - originariamente fissata per il 15/09/2021 ma poi anticipata su istanza del resistente al 20/10/2020 – si costituivano in giudizio per la ricorrente l'Avv. Morena Grandi e l'Avv. Laura Innovati, le quali sollevavano tre eccezioni preliminari: la prima riguardante l'inesistenza della procura alle liti rilasciata da al precedente difensore;
la seconda concernente la carenza di Parte_1 giurisdizione del Tribunale di Bergamo sulle domande riguardanti lo status dei coniugi e l'affidamento e mantenimento di ai sensi dell'art. 19, c. 1 e 2, del Regolamento Per_1
CE n. 2201/2003, stante la pendenza di un procedimento di divorzio tra le stesse parti dinnanzi al Tribunale di XX, XXI e XXIII Distretto di Budapest (n. Rg.
10.P.21.508/2020) avviato dalla sig.ra in data 17/08/2020; la terza riguardante Pt_1 la carenza di giurisdizione del Tribunale di Bergamo a pronunciarsi sulla domanda di
3 rientro in Italia della minore alla luce della Convenzione de L'Aja del 25/10/1980 e del
Regolamento CE 2201/2003.
Nel merito, i nuovi difensori della ricorrente reiteravano le stesse domande avanzate in data 23/07/2020, formulavano ex novo la domanda di addebito della separazione nei confronti del sig. per i fatti già precedentemente rappresentati e domandavano CP_1 che le visite padre-figlio sis volgessero in modalità protetta esclusivamente in Ungheria almeno fino al compimento di sei anni della minore.
Preso atto delle nuove deduzioni della ricorrente, il Presidente si riservava.
4. A scioglimento della riserva assunta in udienza, con ordinanza presidenziale del
24/11/2020, il Presidente escludeva la giurisdizione di questo Tribunale in punto di ordine di rimpatrio della minore ai sensi della l. 15 gennaio 1994 n. 64 di ratifica della
Convenzione de L'Aja del 1980, ma riteneva sussistente la giurisdizione in punto di affidamento e collocamento di ai sensi dell'art. 8, par. 1, e art. 12 del Per_1
Regolamento n. 2201/2003. Ritenuto quindi il comportamento della sig.ra Pt_1 indicativo di una inidoneità genitoriale, il Presidente adottava i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti: autorizzava i coniugi a vivere separatamente;
disponeva l'affido esclusivo della figlia minore al padre, con collocamento presso la casa coniugale sita in
Almenno San LV (BG); assegnava la casa coniugale al sig. regolamentava CP_1 le visite madre-figlia; poneva a carico di l'obbligo di contribuire al Parte_1 mantenimento della figlia tramite versamento al marito della somma di € 300,00 mensile, oltre al 50% delle spese straordinarie;
ordinava alla ricorrente di esibire la documentazione comprovante i redditi del 2019 percepiti in Italia e in Ungheria, nonché la documentazione riguardante il suo patrimonio immobiliare;
fissava la prima udienza di comparizione e trattazione per il giorno 11/03/2021.
5. Il Tribunale distrettuale di Budapest con sentenza del 22/01/2021 riconosceva la giurisdizione del giudice italiano. Infatti, con propria memoria integrativa il resistente dava atto che l'autorità giudiziaria ungherese aveva archiviato il procedimento incardinato dalla ricorrente e riconosciuto la giurisdizione del Tribunale di Bergamo ai sensi del regolamento CE n. 2201/2003, in quanto ufficio giudiziario adito per primo.
6. L'ordinanza presidenziale veniva impugnata dalla ricorrente che, con propria memoria integrativa, rappresentava di aver proposto reclamo dinnanzi alla Corte d'Appello di
Brescia, così instaurando il procedimento n. 352/2020 R.G.V.G.
4 7. Successivamente, all'udienza dell'11/03/2021, rappresentava di Parte_1 aver altresì proposto appello avverso il provvedimento adottato dal Tribunale di
Budapest nella causa di divorzio e, conseguentemente, chiedeva la sospensione della procedura italiana. si opponeva a tale richiesta, domandava la Controparte_1 concessione dei termini ex art. 183 c.p.c., rappresentava che la ricorrente non aveva comunque ottemperato all'ordinanza presidenziale e dava atto di aver conseguentemente avviato il procedimento di sottrazione internazionale di minore in
Ungheria.
Il Giudice concedeva i termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c. e fissava udienza per il giorno 15/06/2021.
8. La causa veniva quindi istruita tramite escussione dei testimoni, interrogatorio formale del resistente, CTU psicodiagnostica sul nucleo familiare, acquisizione di ulteriore documentazione ed ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. rivolto alla sig.ra . Pt_1
Venivano altresì coinvolti i Servizi Sociali competenti per il Comune di Almenno San
LV (BG) per l'attivazione dell'attività di monitoraggio sul nucleo familiare.
9. In data 17/03/2022, la ricorrente presentava istanza di modifica dell'ordinanza presidenziale, ritenendo che – alla luce delle dichiarazioni rese dai testimoni all'udienza del 10/11/2021 – dovesse ritenersi provato che la residenza abituale della minore fosse in Ungheria e non in Italia. Tuttavia, ritenuta l'assenza di elementi di novità tali da determinare l'opportunità della modifica o revoca dell'ordinanza presidenziale, con provvedimento del 31/05/2022 il Giudice rigettava l'istanza e disponeva lo svolgimento di ulteriore attività istruttoria.
10. Nelle more del procedimento, veniva acquisita la documentazione comprovante il rigetto del reclamo avverso l'ordinanza presidenziale (proc. n. 352/2020 V.G.), il rigetto della domanda di divorzio avanzata da dinnanzi all'autorità Parte_1 giudiziaria ungherese (proc. n. 10.P.XXIII.21.508/2020/20) e l'accoglimento della domanda di rientro della minore in Italia avanzata da nel Controparte_1 procedimento per sottrazione internazionale di minore avviato dinanzi al Tribunale
Distrettuale Ordinario di Pest (proc. n. 33.Pk.500.043/2021/69).
In data 3 dicembre 2022, in esecuzione dell'ordine di rientro disposto ai sensi della
Convenzione dell'Aja del 1980, rientrava in Italia. Per_1
11. In data 19/01/2023 si costituivano in giudizio quali nuovi difensori della ricorrente gli
Avv.ti Annamaria Bernardini De Pace, Rebecca Sinatra e Federica Mendola, i quali
5 domandavano disporsi l'immediata ripresa/prosecuzione della consulenza tecnica, che aveva subito una stasi a causa dell'impossibilità della dott.ssa di valutare le Per_2 modalità di relazione madre-figlia e di incontrare in presenza la ricorrente (stante la sua lontananza dal territorio italiano). Infatti, a fine gennaio 2023 la sig.ra faceva Pt_1 ritorno in Italia e spostava la residenza in un immobile preso in locazione sito in Curno
(BG).
12. All'udienza del 09/03/2023, il Giudice, preso atto dell'evoluzione nella situazione del nucleo familiare fissava l'udienza del 12/04/2023 per la convocazione Persona_3 della dott.ssa ai fini della ripresa della Consulenza Tecnica d'Ufficio e, Per_2 contestualmente, incaricava i Servizi Sociali competenti per il Comune di Almenno San
LV (BG) di proseguire il monitoraggio sul nucleo familiare, provvedendo a mantenere gli incontri madre-figlia secondo le modalità ritenute più opportune, con facoltà per il Servizio di modificarne frequenza e modalità.
13. Acquisita la relazione definitiva da parte del consulente tecnico in data 19/10/2023 e sentite le parti all'udienza del 09/11/2023, il Giudice autorizzava il deposito telematico della documentazione medica e scolastica relativa alla minore formatasi successivamente allo scadere dei termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c.
14. Infine, fatte precisare le conclusioni all'udienza cartolare del 25/01/2024, il Giudice tratteneva la causa in decisione e concedeva i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e delle memorie di replica.
CONSIDERAZIONI IN DIRITTO
15.Sulle eccezioni preliminari avanzate dalla ricorrente
Il Collegio ritiene innanzi tutto necessario dare atto che le eccezioni preliminari sollevate con propria memoria integrativa dalla ricorrente, con l'assistenza dall'Avv.
Morena Grandi e dall'Avv. stab. Erzsebet Agoston, sono da ritenersi abbandonate.
Invero, a seguito della revoca del mandato all'Avv. Grandi e Agoston e del conferimento di nuovo mandato alle liti all'Avv. Annamaria Bernardini de Pace, Avv.
Rebecca Sinatra e Avv. Federica Mendola, la ricorrente non ha più riproposto le predette eccezioni riguardanti l'invalidità della procura e la carenza di giurisdizione del
Tribunale di Bergamo neppure in sede di precisazione delle conclusioni.
6 16.Sull'istruzione della causa
Rileva preliminarmente il Collegio che, dal punto di vista istruttorio, la controversia in oggetto è matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio già presente in atti, condividendo le considerazioni al riguardo assunte dal giudice istruttore. Il materiale probatorio in atti, infatti, risulta adeguato e sufficiente ai fini della decisione. Più precisamente, il Collegio ritiene inammissibile la domanda avanzata dalla ricorrente in sede di precisazione delle conclusioni volta ad ottenere la rimessione della causa sul ruolo al fine di garantire l'attuazione del progetto di frequentazioni madre-figlia proposto dalla CTU e degli interventi di sostegno a favore del nucleo familiare: la consulenza tecnica ha, per l'appunto, fornito sufficienti elementi per formare una decisione sul regime di affidamento, collocamento di e calendarizzazione delle visite madre-figlia, Per_1 decisione che certo non ostacola lo sviluppo del programma indicato dalla CTU al di fuori della sede giudiziale. Inoltre, è bene tener presente che i provvedimenti odierni sono adottati sulla base di una valutazione rebus sic stantibus e che, al verificarsi di elementi nuovi e sopravvenuti, entrambi i genitori potranno adire nuovamente l'autorità giudiziaria per ottenere una modifica delle condizioni di regolamentazione della responsabilità genitoriale.
Anche in punto di addebito della separazione la causa è matura per la decisione. Più precisamente, il Collegio condivide la valutazione di inammissibilità operata dal Giudice istruttore con ordinanza del 14/09/2021 sui capitoli di prova formulati tanto dalla ricorrente quanto dal resistente e ritiene che la copiosa documentazione depositata dalle parti fornisca sufficienti elementi per decidere. La mancata escussione dei testi di parte ricorrente, e , non impedisce di assumere la Testimone_1 Persona_4 decisione odierna posto che, come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità,
“la riduzione delle liste testimoniali sovrabbondanti costituisce un potere tipicamente discrezionale del giudice di merito, non censurabile in sede di legittimità, ed esercitabile anche nel corso dell'espletamento della prova, potendo il giudice non esaurire l'esame di tutti i testi ammessi qualora, per i risultati raggiunti, ritenga superflua l'ulteriore assunzione della prova. Tale ultima valutazione non deve essere necessariamente espressa, potendo desumersi per implicito dal complesso della motivazione della sentenza” (cfr. Cass. civi., Sez. III, sentenza n. 9551 del 22/04/2009). Oltretutto, la
C.T.U. ha incontrato e sentito (madre della ricorrente) alla presenza di Persona_4
7 un interprete e ha concluso che ella “è ancorata ad un racconto precedente all'ultimo anno, narrando eventi che differiscono anche da quanto riferito dalla figlia stessa. Emergono aspetti rancorosi, disfunzionali per il benessere di ma anche per la figlia ” e, ancora, che “la nonna Per_1 Pt_1 materna risulta ferma all'immagine di un sig. “mostro” e di sua figlia vittima” (cfr. p. 12 e CP_1
26 della relazione di C.T.U.). L'eventuale testimonianza dalla Persona_4 risulterebbe scarsamente attendibile.
Infine, è possibile decidere anche sulle richieste economiche delle parti: va ricordato che, secondo consolidato orientamento della Suprema Corte, al fine della determinazione dei contribuiti di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (cfr. ex multis Cass. Sez. I 28.1.2011 n.
2098, Cass. Sez. I 6.6.2013 n. 14336, Cass Sez. VI-I 15.11.2016 n. 23263).
17.Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione giudiziale è fondata e, pertanto, va accolta.
È infatti pacifico che la crisi coniugale non è stata ricomposta, come è comprovato dalle scelte di vita autonoma dei coniugi, dall'elevata conflittualità dimostrata dagli stessi in corso di causa nonché da quanto dedotto da entrambe le parti nei propri scritti difensivi.
Accertata la sopravvenuta intollerabilità della convivenza e rilevato che, secondo quanto allegato e documentato dalle parti, nessuna pronuncia in punto di status è stata emessa dalle autorità giurisdizionali ungheresi essendo questo Tribunale stato adito per primo, deve essere quindi pronunciata la separazione personale a norma dell'art. 151
c.c.
18.Sulle reciproche domande di addebito
Al fine di decidere sulla domanda di addebito della separazione formulata da parte resistente occorre effettuare delle considerazioni preliminari in tema di nesso di causalità e onere della prova.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, ai fini dell'addebito della separazione,
l'indagine sull'intollerabilità della convivenza deve essere svolta sulla base di una valutazione globale e di comparazione dei comportamenti assunti da entrambi i coniugi,
8 non potendo la condotta dell'uno essere giudicata senza un suo raffronto con quella dell'altro. Solo tale comparazione, infatti, permette di riscontrare se e quale incidenza tali condotte abbiano rivestito nel verificarsi della crisi matrimoniale. La pronunzia di addebito non può fondarsi, d'altra parte, sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143
c.c. pone a carico dei coniugi, essendo sempre necessario accertare anche se tale violazione abbia assunto un'efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, oppure se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza (ex multis, Cass. n. 13431/2008). Orbene, l'onere probatorio normalmente grava sul coniuge istante, il quale è tenuto a dimostrare sia la condotta contestata, sia la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Di contro è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda (cfr. Cass. 5 agosto
2020, n. 16691; Cass. 6 agosto 2020, n. 16735).
Lo stesso principio vale anche quando la violazione contestata ha ad oggetto delle violenze fisiche e morali inflitte da un coniuge nei confronti dell'altro: se da una parte tali condotte costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse – sia la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, sia la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore (Cass. 31901/2018), dall'altra esse devono essere oggetto di un rigoroso accertamento. È quindi sempre necessario che il coniuge vittima di tali condotte dia prova del loro verificarsi.
Compiute le necessarie premesse in punto di onere probatorio, è possibile procedere alla trattazione della domanda di addebito della separazione avanzata dalla ricorrente, la quale ha imputato al marito di aveva tenuto “condotte violente, esplosive di rabbia e assolutamente imprevedibili” (cfr. p. 29 della memoria integrativa della ricorrente) e di aver, ad esempio, lanciato oggetti, rotto uno stendibiancheria, dato pugni alla porta e all'armadio, dato un calcio ad un marciapiedi con tanta violenza da rompersi l'alluce, cercato di trascinarla fuori dalla macchina non riuscendoci. Per tali ragioni, dopo l'instaurazione del presente procedimento di separazione, la ricorrente ha anche sporto denuncia-querela in data 09/01/2021, a seguito della quale è stato avviato il procedimento penale n. 1378/2021 R.G.N.R. A comprova di quanto affermato la ricorrente ha formulato appositi capitoli di prova, domandato interrogatorio formale e
9 prova per testi e depositato in questo procedimento tredici registrazioni audio di conversazioni intervenute tra i due coniugi con relative trascrizioni.
Di contro, il resistente ha contestato la ricostruzione offerta dalla ricorrente, negando di aver tenuto i comportamenti imputatigli, e ha sostenuto come la cessazione dell'affectio coniugalis sia da addebitare alla moglie, per essersi quest'ultima rifiutata di tornare in
Italia dal giugno 2020 e aver trattenuto con sé in Ungheria la figlia minorenne, impedendo a quest'ultima di avere rapporti con il padre.
Orbene, entrambe le domande di addebito sono infondate e vanno respinte.
Per quanto riguarda la domanda della ricorrente, va rilevato in primo luogo che i fatti allegati sono da ritenersi assolutamente generici: non ha neppure Parte_1 indicato la data precisa in cui tali episodi si sarebbero verificati. In secondo luogo, anche gli elementi di prova forniti sono da ritenere insufficienti a dimostrare i fatti posti a fondamento della domanda: in occasione dell'interrogatorio formale, il resistente ha negato di aver tenuto i comportamenti vessatori e aggressivi attribuitigli dalla moglie;
la dott.ssa sentita come testimone all'udienza del 10/11/2021, ha Testimone_2 dichiarato di non aver assistito a nessuno degli episodi vessatori e aggressivi oggetto degli articolati di prova della ricorrente;
le registrazioni depositate in giudizio comprovano che il rapporto coniugale era già in crisi e fortemente compromesso prima della partenza della sig.ra per l'Ungheria; infine, il procedimento penale n. Pt_1
1378/2021 R.G.N.R. a carico del sig. si è concluso con un'archiviazione e, nello CP_1 specifico, il GIP ha ritenuto che “le argomentazioni poste dal Pubblico Ministero a sostegno della richiesta di archiviazione sono pienamente condivisibili, non emergendo dall'attività di indagine svolta alcun comportamento maltrattante realizzato ai danni della persona offesa. Al contrario, dagli atti di indagine, si ritiene emergano possibili profili di penale responsabilità a carico della querelante” e che
“l'attività di indagine svolta, quindi, oltre ad aver smentito il racconto della , ha fornito Pt_1 elementi che appaiono indicativi della strumentalità delle querele sporte dalla persona offesa, al fine di ostacolare l'esecuzione dei provvedimenti adottati in sede civile” (cfr. doc. 34 del fascicolo di parte resistente).
Anche la domanda di addebito della separazione avanzata dal sig. per avere la CP_1 moglie violato i doveri coniugali di assistenza morale e materiale, di coabitazione e di collaborazione nell'interesse della famiglia ai sensi dell'art. 143 c.c., va rigettata in quanto non provata. Più precisamente, pur essendo stato provato in giudizio che la sig.ra , a partire dal giugno 2020, si era rifiutata di tornare in Italia con la figlia Pt_1
10 nonostante le richieste in tal senso rivoltele del marito, non può ritenersi provata l'esistenza di un nesso di causalità tra detto comportamento e la fine dell'affectio coniugalis. Lette e valutate la relazione di CTU, le dichiarazioni rese dei testimoni in udienza, le registrazioni depositate in giudizio dalla ricorrente e l'ordinanza di archiviazione del GIP di Bergamo nel proc. n. 1378/2021 R.G.N.R., è piuttosto da ritenere provato, che il rapporto matrimoniale si è lentamente corroso nel tempo, anche a causa delle ingerenze esercitate dai membri della famiglia di entrambi i coniugi e che, quindi, la crisi era già in corso quando la sig.ra si spostò in Ungheria con Pt_1
l'iniziale consenso del marito.
19.Sul regime di affidamento e collocamento della minore
Per quanto riguarda il regime di affidamento e collocamento della minore, occorre premettere che l'affidamento condiviso costituisce la regola, cui è possibile derogare solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore. Infatti,
l'applicazione del regime di affido esclusivo costituisce l'eccezione, applicabile solo a seguito dell'accertamento ad opera del giudice dell'esistenza di una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa di uno dei genitori e della rispondenza di tale regime all'interesse della prole. In tale ipotesi, occorre rendere una motivazione non solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale (cfr. Cass. civ, Sez. I, 17 dicembre 2009 n. 26587).
Ciò premesso, nel caso di specie, l'affido condiviso non risulta essere il regime adeguato a garantire il benessere di Il Collegio ricorda, infatti, che all'epoca del ricorso la Per_1 minore era trattenuta in Ungheria dalla sig.ra e che, solo a seguito Pt_1 dell'esperimento del processo per sottrazione internazionale di minore secondo
Convenzione dell'Aja davanti al Tribunale Budapest e diversi tentativi di esecuzione forzata dell'ordine impartito dall'autorità ungherese di rientro della minore in Italia,
è stata riportata nella casa familiare sita in Almenno San LV (BG). Nello Per_1 specifico, come ricostruito dalla dott.ssa nella relazione depositata in Persona_5 data 19/10/2023, la minore è stata prelevata dal padre presso l'orfanotrofio in cui ella era stata accompagnata a seguito dell'arresto della sig.ra a 20 km dal confine Pt_1 austriaco nel dicembre 2022. La madre, infine, è ritornata in Italia solo nel gennaio 2023
e vive oggi a pochi chilometri di distanza dalla casa familiare.
11 Il comportamento tenuto dalla sig.ra tra il 2020 e il 2022 difficilmente può Pt_1 ritenersi conforme al miglior interesse di come confermato dalla dott.ssa Per_1 che, nella propria relazione, ha oltretutto segnalato che la sig.ra “ancora Per_2 Pt_1 oggi, non riconosce la condizione di pregiudizio che le sue azioni hanno comportato per ” (cfr. Per_1
p. 28 della relazione di CTU).
Diversamente, il sig. ha dimostrato di essere dotato di capacità genitoriale. La CP_1
CTU, infatti, ha riportato che “ nell'incontro con il papà, manifesta un attaccamento Per_1 sicuro, in una relazione serena, con un papà capace di accogliere e rispondere ai bisogni di ”, Per_1 che “il padre, in un solo anno è riuscito a costruire una relazione affettiva stabile, con capacità di gestirla e di contenere le emozioni espresse dalla bambina. Nonostante quanto accaduto in precedenza, il padre favorisce la relazione mamma/figlia, pur non previsto dai servizi accetta la presenza della mamma agli eventi della bambina” (cfr. p. 27) e che “il padre ha dimostrato buone competenze genitoriali riuscendo, nell'arco di un solo anno, a garantire un equilibrio alla figlia.” (cfr. p. 28).
Le diverse competenze dei genitori si riflettono nei comportamenti assunti da Per_1 la dott.ssa ha concluso dicendo che “ appare una bambina ben inserita sul Per_2 Per_1 territorio, il colloquio con la maestra racconta di una bambina serena con delle buone relazioni con i coetanei e con gli adulti di riferimento. Dagli incontri peritali e dai racconti dei genitori ha una Per_1 relazione positiva, di fiducia nei confronti del padre. Con la mamma emergono alcuni comportamenti regressivi che, con il supporto di figure professionali, possono essere ridimensionati”.
Alla luce dei fatti sopra rappresentati, degli accertamenti condotti dalla dott.ssa Per_2
e della necessità di garantire stabilità ad il Collegio dispone in conformità alle Per_1 conclusioni della consulente, la quale ha segnalato l'opportunità di mantenere l'attuale regime di affidamento esclusivo della minore al padre con collocamento presso lo stesso, coinvolgimento dei Servizi Sociali e organizzazione di incontri protetti madre- figlia con cadenza settimanale.
Ne consegue, pertanto, che la domanda della ricorrente volta ad ottenere l'affido condiviso della minore ed il collocamento della stessa presso di sé deve essere rigettata, essendo maggiormente rispondente all'interesse della minore un regime di affidamento esclusivo al padre con collocazione presso la casa coniugale di Almenno San LV
(BG), via Don Bosco n. 5.
Stante la collaborazione dimostrata dai genitori in sede di consulenza tecnica,
l'importanza del mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo di con Per_1 il genitore non affidatario ed il coinvolgimento dei Servizi Sociali territorialmente
12 competenti, vi è tuttavia spazio per la condivisione delle decisioni più importanti per la vita della minore relative all'espatrio, all'iscrizione delle stessa ai cicli scolastici, al cambio di residenza e ai trattamenti medici di seguito elencati:
a) vaccinazioni facoltative b) cure dentistiche, ortodontiche presso strutture private;
c) cure termali e fisioterapiche prescritte da privati;
d) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente.
Al di fuori delle materie sopra elencate, tutte le altre decisioni ordinarie e straordinarie che riguardano la minore saranno adottate esclusivamente dal padre, nel rispetto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni di Per_1
20.Sull'assegnazione della casa coniugale
La domanda di assegnazione della casa coniugale avanzata dal resistente è fondata e deve essere accolta. Infatti, stante il consolidato principio per cui “la casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate […]” (cfr. Cass. civ., sez. I, ordinanza n.
25604 del 12/10/2018), la casa coniugale sita in Almenno San LV (BG), via Don
Bosco n. 5, di proprietà della madre della ricorrente, deve essere assegnata ad
[...]
, in quanto genitore collocatario della minore CP_1 Per_1
21.Sulla calendarizzazione delle visite madre-figlia e sul monitoraggio dei Servizi
Sociali
Considerata la necessità di salvaguardare il diritto di alla bigenitorialità, ma Per_1 ritenuto necessario procedere ad un graduale reinserimento della sig.ra nella vita Pt_1 della figlia (anche allo scopo di consentire la ricostruzione di un rapporto di fiducia tra la ricorrente ed il sig. spaventato dalla possibilità di un nuovo tentativo di CP_1 allontanamento della minore in Ungheria), il Collegio ritiene necessario attribuire ai
Servizi Sociali territorialmente competenti per il Comune di Almenno San LV
(Valle Imagna – Villa d'Almè, Azienda territoriale per i servizi alla persona) il compito di calendarizzare le visite madre-figlia, che dovranno svolgersi in modalità protetta alla presenza di un educatore secondo cadenze e modalità ritenute conformi all'interesse di
13 in vista di una futura eventuale liberalizzazione degli incontri. La stessa Per_1 consulente dott.ssa ha, infatti, concluso che “l'affido esclusivo non impedisce la Per_2 frequentazione tra mamma e figlia e la mamma può, comunque, partecipare alle decisioni di maggior interesse della figlia, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute. Permane l'importanza del mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con il genitore non affidatario come diritto della minore […]”.
Occorre, quindi, demandare ai suddetti Servizi il compito di proseguire l'attività di monitoraggio del nucleo familiare per un biennio, con autorizzazione ad attivare tutti gli interventi di supporto alla genitorialità e di supporto psicologico per la minore che dovessero essere ritenuti necessari (anche alla luce della diagnosi di “autismo lieve” di
Aurora) e con obbligo di segnalare a questa autorità Giudiziaria o alla Procura per i
Minorenni territorialmente competente ogni eventuale situazione di pregiudizio per la minore che renda necessaria l'adozione immediata di provvedimenti.
22.Sul mantenimento della minore
Venendo agli aspetti economici, la sig.ra ha chiesto di porre a carico del Pt_1 resistente l'obbligo di corrispondere una somma mensile pari a € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia, nell'eventualità del collocamento della figlia presso di sé. Nell'eventualità del collocamento di presso il padre, ha domandato Per_1 di ridurre il quantum dell'assegno su di lei gravante ad € 150,00 mensili, ferma la suddivisione al 50% delle spese straordinarie.
Di contro, il sig. ha inizialmente chiesto di porre a carico della moglie la somma CP_1 mensile di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie, ma in sede di precisazione delle conclusioni ha rideterminato la cifra in € 500,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con ordinanza presidenziale del 24/11/2020, tenuto conto della documentazione reddituale in atti, in via provvisoria e urgente il Presidente ha posto a carico di
[...]
l'obbligo di contribuire al mantenimento indiretto della figlia minore Parte_1 mediante il versamento in favore di , entro il giorno 5 di ogni mese, Controparte_1 dell'importo complessivo di € 300,00, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie.
A seguito dell'istruttoria svolta, le posizioni reddituali delle parti possono essere ricostruite come segue:
14 - la sig.ra , di anni 44, riveste attualmente la carica di amministratrice della Pt_1 società di recente costituzione “Leila Zsanett s.rl.”, ma precedentemente prestava attività lavorativa come dipendente della società della madre “LEILA -
ZSANETT KERESKEDELMI KFT” (cfr. all. n. 16 depositato con memoria integrativa dalla ricorrente). Era precedentemente proprietaria dell'immobile sito in Milano (MI), alla via Carlo Tenca n. 10, posto a reddito e poi venduto nel luglio 2021 per € 820.000,00 (circostanza che, in quanto non contestata, è da ritenere pacifica). La signora è altresì titolare di diritti reali su altri cespiti immobiliari siti in Ungheria (cfr. p. 5 della propria memoria di replica in cui ha dichiarato di percepire € 680,00 netti al mese a titolo di locazione dell'immobile sito in Ungheria, del quale ella è usufruttuaria). Inoltre, dalle dichiarazioni reddituali depositate nel corso del giudizio, è emerso che la stessa: nell'anno d'imposta 2019 ha percepito un reddito complessivo di € 20.390,00 (PF 2020); nell'anno d'imposta 2020 ha percepito un reddito complessivo di € 17.932,00
(cfr. PF 2021); nell'anno d'imposta 2021 ha percepito un reddito complessivo di
€ 7.125,00 (cfr. PF 2022); ha dichiarato che – essendo stata assunta come amministratrice della società “Leila Zsanett” s.r.l. - a partire dal 2025 avrebbe percepito € 1.180,00 netti al mese. Infine, sostiene mensilmente la spesa di €
550,00 quale canone di affitto dell'appartamento sito in Via Abruzzi n. 4, Curno
(BG).
- Il sig. di anni 43, è un Appuntato Scelto dell'Arma dei Carabinieri. Dalle CP_1 dichiarazioni reddituali depositate nel corso del giudizio, è emerso che lo stesso: nell'anno d'imposta 2022 ha percepito un reddito complessivo di € 37.830,00
(cfr. modello 730/2023); nell'anno d'imposta 2021 ha percepito un reddito complessivo di € 36.368,00 (cfr. modello 730/2022); nell'anno d'imposta 2020 ha percepito un reddito complessivo di € 35.125,00 (cfr. modello 730/2021). È gravato dalla rata di mutuo di circa € 450,00/500,00 di un immobile in proprietà esclusiva sito in Bergamo (cfr. doc. 10 e 11 del fascicolo di parte resistente) e dalla rata di € 585,00 per il finanziamento acceso in data 05/06/2018 (cfr. doc. 13 fascicolo di parte resistente).
Alla luce della ricostruzione reddituale sopra effettuata e considerato che la ricorrente gode di piena capacità lavorativa, possiede diverse proprietà immobiliari da cui trae redditi e non sostiene oneri di mantenimento diretto stante il collocamento della
15 minore con il padre, questo Collegio ritiene equo e congruo porre a carico di
[...]
l'obbligo di contribuire al mantenimento indiretto della figlia tramite Parte_1 versamento a della somma mensile di € 300,00, somma soggetta a Controparte_1 rivalutazione ISTAT annuale, con decorrenza dalla data dell'ordinanza presidenziale
(24/11/2020). Le spese straordinarie per la figlia, da intendersi disciplinate secondo il
Protocollo di questo Tribunale riportato in dispositivo, sono da porsi nella misura del
50% a carico di ciascun genitore.
23.Sulla domanda riguardate l'Assegno Unico
Deve essere dichiarata inammissibile la domanda dal resistente volta ad ottenere che
“l'assegno unico universale e qualsiasi altro contributo economico che dovesse, per il futuro, venire istituito ed erogato per la figlia minore venga riscosso per l'intero dal padre signor Per_1 [...]
e che le detrazioni fiscali, riguardanti la figlia minore vengano attribuite e/o CP_1 Per_1 assegnate a ciascun genitore per la quota della metà ciascuno”. Infatti, in assenza di accordo tra i coniugi, andrà applicata la disciplina legislativa in materia (cfr. d.lgs. 29/1272021 n. 230
e ss. mod.).
24.Sulla domanda di divieto di espatrio della minore
Rilevato che il sig. è genitore affidatario e collocatario della minore, nonché CP_1 custode dei documenti di identità della stessa, e rilevato che le visite madre-figlia non possono allo stato attuale svolgersi liberamente, il Collegio dispone non luogo a provvedere sulla domanda, non sussistendo i presupposti per potersi pronunciare su di essa.
È opportuno, comunque, ribadire l'importanza dell'attività di monitoraggio già demandata ai Servizi Sociali, volta anche a garantire che gli incontri madre-figlia proseguano in modalità protetta.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Tribunale essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento: gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre a una conclusione di segno diverso.
25.Sulle spese di lite del presente giudizio
16 Le spese di lite, applicati i parametri previsti dal D.M. 147/2022 relativamente al giudizio di cognizione dinanzi al Tribunale per cause di valore indeterminabile di complessità media, valori medi, vanno commisurate in € 10.860,00 per compenso professionale (fase di studio: € 2.127,00; fase introduttiva: € 1.416,00; fase istruttoria: €
3.738,00; fase decisionale: € 3.579,00), oltre al 15% per spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A.
Stante il rigetto delle rispettive domande di addebito avanzate dai coniugi, ma la prevalente soccombenza di le spese di lite come sopra Parte_1 quantificate vanno compensate nella misura di 1/4. La restante quota di 3/4 va posta a carico di Parte_1
26.Sulle spese del giudizio di reclamo
Con decreto del 20/04/2021, la Corte d'Appello di Brescia ha rimesso gli atti a questo
Tribunale per la liquidazione delle spese di lite del procedimento di reclamo ex art. 708
c. IV c.p.c. proposto da avverso l'ordinanza presidenziale del Parte_1
24/11/2020 (proc. n. 352/2020 V.G.). Poiché il reclamo è stato rigettato, nel rispetto del principio della soccombenza ex art. 92 c.p.c., deve essere Parte_1 condannata al pagamento delle spese di lite a favore di . Applicati i Controparte_1 parametri previsti dal D.M. 147/2022 relativamente ai procedimenti cautelari di valore indeterminabile di complessità media, valori medi, vanno commisurate in € 6.637,00 per compenso professionale (fase di studio: € 1.713,00; fase introduttiva: € 1.027,00; fase istruttoria: € 2.410,00; fase decisionale € 1.487,00), oltre al 15% per spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A.
27.Sulle spese di CTU
Considerato che la CTU è stata domandata da entrambe le parti ed è stata comunque disposta nell'interesse della minore le spese ad essa relative vanno poste a Per_1 carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuno.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, Sezione Prima Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. PRONUNCIA la separazione giudiziale di nata a [...] Parte_1
(Ungheria) il 22/09/1980, e , nato ad [...] il [...], i Controparte_1 quali hanno contratto matrimonio in data 24/09/2016, successivamente trascritto nei
17 registri di Stato Civile nel Comune di Diamante (CS) (Anno 2016, Numero 14, Parte
II, Serie A);
2. ORDINA all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Diamante (CS) di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio dell'atto
Numero 14, Anno 2016, Parte II, serie A;
3. RIGETTA le domande di addebito avanzate da ciascun coniuge;
4. AFFIDA la figlia in via esclusiva al padre, il quale potrà assumere tutte le Per_1 decisioni che riguardano la minore, fatta eccezione per quelle le relative all'espatrio, all'iscrizione delle stessa ai cicli scolastici, al cambio di residenza e ai trattamenti medici consistenti in vaccinazioni facoltative, cure dentistiche e/o ortodontiche presso strutture private, cure termali e fisioterapiche prescritte da privati e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale, ma effettuati privatamente.
5. la minore presso l'abitazione del padre;
CP_2
6. CONFERMA l'assegnazione della casa coniugale sita in Almenno San LV
(BG), via Don Bosco n. 5, con tutti gli arredi e corredi ad;
Controparte_1
7. INCARICA i Servizi Sociali territorialmente competenti per il Comune di Almenno
San LV di proseguire con il monitoraggio del nucleo familiare per un biennio, con autorizzazione ad attivare tutti gli interventi di supporto alla genitorialità e di supporto psicologico per la minore che dovessero essere ritenuti necessari e con obbligo di segnalare a questa autorità Giudiziaria o alla Procura per i Minorenni territorialmente competente ogni eventuale situazione di pregiudizio per la minore che renda necessaria l'adozione immediata di provvedimenti;
8. INCARICA i Servizi Sociali territorialmente competenti per il Comune di Almenno
San LV di procedere alla calendarizzazione delle visite madre-figlia, che dovranno svolgersi in modalità protetta secondo cadenze e modalità ritenute conformi all'interesse di in vista di una futura eventuale liberalizzazione degli Per_1 incontri;
9. PONE a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1 [...]
, in via anticipata entro il giorno di ogni mese, a titolo di contributo al CP_1 mantenimento della minore, l'importo di € 300,00 mensili, somma soggetta a rivalutazione Istat annuale, con decorrenza dalla data dell'ordinanza presidenziale;
18 10. PONE a carico di entrambi i genitori l'obbligo di concorrere nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie che si renderanno necessarie per la figlia, secondo il
Protocollo in uso in questo Tribunale al tempo dell'istaurazione del giudizio, come di seguito indicato:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasposto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter); c) viaggi e vacanze;
11. NON LUOGO A PROVEVDERE sulla domanda
12. CONDANNA a pagare a i 3/4 (tre quarti) Parte_1 Controparte_1 delle spese processuali, che liquida nell'intero in € € 10.860,00, oltre al 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. La restante quota di 1/4 (un quarto) va compensata.
13. CONDANNA a pagare a le spese per il Parte_1 Controparte_1 procedimento di reclamo avverso l'ordinanza presidenziale avanzato dinnanzi alla
Corte d'Appello di Brescia (proc. n. 352/2020 V.G.), che liquida in € 6.637,00, oltre al
15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A.
19 14. PONE definitivamente le spese della CTU, già liquidate con decreto del 25/10/2023,
a carico di entrambe le parti nella misura ciascuna del 50%;
Così deciso in Bergamo nella camera di consiglio del 19/12/2024.
Il Presidente est.
Dott. Cesare de Sapia
20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
- dott. Cesare de Sapia - Presidente rel. -
- dott.ssa Raffella Cimminiello - Giudice -
- dott.ssa Valeria Gaburro - Giudice on. - ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4833/2020 del Ruolo Generale, avente per oggetto: separazione giudiziale
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti dall'Avv. Annamaria Bernardini de Pace, Avv. Rebecca Sinatra e Avv.
Federica Mendola, ed elettivamente domiciliata presso lo studio Bernardini de Pace di
Milano (MI), alla via Cappuccini n. 19;
- ricorrente -
E
(C.F. ), rappresentato e difeso giusta Controparte_1 C.F._2 procura in atti dall'Avv. Laura Innovati e dall'Avv. Maria Grazia Ricco, presso lo studio della quale – sito in Osio Sotto (BG), alla via Milano n. 9 – è elettivamente domiciliato;
- resistente - con l'intervento del Pubblico Ministero preso il Tribunale di Bergamo.
1 CONCLUSIONI
Per il ricorrente, come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data
16/05/2023;
Per la resistente, come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data
17/05/2023; per il P.M.: “parere favorevole”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
1. Con ricorso depositato in data 23/07/2020 per il tramite del proprio difensore, Avv.
Paola Guarnieri, la ricorrente – premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio in data 24/09/2016 e di aver avuto una figlia, (n. il 19/09/2017) - Per_1 agiva in giudizio al fine di ottenere la separazione dal marito. All'uopo, rappresentava che in data 25/02/2020, con il consenso del marito, si era recata in Ungheria per assistere la propria madre malata e ivi era poi rimasta insieme alla figlia minore, complice la chiusura delle frontiere a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19.
Sosteneva che, durante tale periodo di lontananza, aveva maturato l'idea di avviare le pratiche per la separazione, stante i comportamenti aggressivi e coercitivi asseritamente messi in atto nei suoi confronti dal sig. durante la vita coniugale. Ella, dunque, CP_1 chiedeva di: pronunciare la separazione personale dei coniugi;
disporre l'affidamento esclusivo della minore a lei, con collocamento a Budapest (Ungheria); stabilire un adeguato calendario di visite padre-figlia; prevedere in capo al resistente un equo contributo al mantenimento della minore, fatta salva comunque la ripartizione delle spese straordinarie al 50% tra i genitori;
in via istruttoria, disporre un accertamento periziale al fine di valutare l'idoneità genitoriale di . Infine, Controparte_1 considerata la tenera età della minore gli equilibri nel frattempo raggiunti dalla Per_1 stessa in Ungheria, l'urgenza di regolarizzare la frequentazione scolastica di quest'ultima e il carattere aggressivo del signor la ricorrente chiedeva ex art. 741 c.p.c. di CP_1 essere autorizzata a trasferire la propria residenza a Budapest, portando con sé la minore.
2. Con comparsa del 13/08/2020, si costituiva in giudizio , il quale Controparte_1 contestava integralmente il ricorso avversario e chiedeva il rigetto delle domande formulate dalla moglie. In particolare, sottolineava di non acconsentire al trasferimento
2 della minore a Budapest e chiedeva che ne venisse confermata la residenza in Italia.
Rappresentava, infatti, che solo l'iniziale spostamento in Ungheria della moglie e della figlia erano stati concordati tra i coniugi in ragione dell'esigenza della sig.ra di Pt_1 accudire temporaneamente la propria madre e della successiva diffusione della pandemia da Covid-19. Sosteneva, però, che dal giugno 2020 la signora aveva Pt_1 trattenuto illegittimamente la minore fuori dal territorio italiano e che, proprio Per_1 per tali fatti, egli si era rivolto alle Autorità Internazionali.
Il resistente contestava, altresì, le allegazioni della controparte circa i presunti comportamenti aggressivi e coercitivi tenuti in costanza di matrimonio e, di converso, addossava la responsabilità per la fine della relazione matrimoniale alla moglie per avere la stessa lasciato il tetto coniugale portando con sé la figlia. Chiedeva, pertanto,
l'addebito della separazione alla moglie, l'affidamento a sé della minore in via esclusiva con collocamento presso la casa coniugale sito in Almenno san LV (BG), via
Don Bosco n. 5, l'assegnazione a sé del predetto immobile e la regolamentazione degli incontri madre-figlia secondo calendario da ritenersi qui integralmente riportato.
Infine, egli contestava la ricostruzione della situazione economica del nucleo familiare effettuata da domandava di porre a carico della ricorrente Parte_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento della minore con un assegno mensile di €
300,00 oltre al 50% delle spese straordinarie ed, in via istruttoria, domandava disporsi l'ordine di esibizione di tutta la documentazione relativa ai redditi “ungheresi” e al patrimonio immobiliare della sig.ra , nonché consulenza tecnica d'ufficio volta Pt_1 ad accertare l'idoneità e capacità genitoriale della ricorrente.
3. In occasione dell'udienza presidenziale - originariamente fissata per il 15/09/2021 ma poi anticipata su istanza del resistente al 20/10/2020 – si costituivano in giudizio per la ricorrente l'Avv. Morena Grandi e l'Avv. Laura Innovati, le quali sollevavano tre eccezioni preliminari: la prima riguardante l'inesistenza della procura alle liti rilasciata da al precedente difensore;
la seconda concernente la carenza di Parte_1 giurisdizione del Tribunale di Bergamo sulle domande riguardanti lo status dei coniugi e l'affidamento e mantenimento di ai sensi dell'art. 19, c. 1 e 2, del Regolamento Per_1
CE n. 2201/2003, stante la pendenza di un procedimento di divorzio tra le stesse parti dinnanzi al Tribunale di XX, XXI e XXIII Distretto di Budapest (n. Rg.
10.P.21.508/2020) avviato dalla sig.ra in data 17/08/2020; la terza riguardante Pt_1 la carenza di giurisdizione del Tribunale di Bergamo a pronunciarsi sulla domanda di
3 rientro in Italia della minore alla luce della Convenzione de L'Aja del 25/10/1980 e del
Regolamento CE 2201/2003.
Nel merito, i nuovi difensori della ricorrente reiteravano le stesse domande avanzate in data 23/07/2020, formulavano ex novo la domanda di addebito della separazione nei confronti del sig. per i fatti già precedentemente rappresentati e domandavano CP_1 che le visite padre-figlio sis volgessero in modalità protetta esclusivamente in Ungheria almeno fino al compimento di sei anni della minore.
Preso atto delle nuove deduzioni della ricorrente, il Presidente si riservava.
4. A scioglimento della riserva assunta in udienza, con ordinanza presidenziale del
24/11/2020, il Presidente escludeva la giurisdizione di questo Tribunale in punto di ordine di rimpatrio della minore ai sensi della l. 15 gennaio 1994 n. 64 di ratifica della
Convenzione de L'Aja del 1980, ma riteneva sussistente la giurisdizione in punto di affidamento e collocamento di ai sensi dell'art. 8, par. 1, e art. 12 del Per_1
Regolamento n. 2201/2003. Ritenuto quindi il comportamento della sig.ra Pt_1 indicativo di una inidoneità genitoriale, il Presidente adottava i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti: autorizzava i coniugi a vivere separatamente;
disponeva l'affido esclusivo della figlia minore al padre, con collocamento presso la casa coniugale sita in
Almenno San LV (BG); assegnava la casa coniugale al sig. regolamentava CP_1 le visite madre-figlia; poneva a carico di l'obbligo di contribuire al Parte_1 mantenimento della figlia tramite versamento al marito della somma di € 300,00 mensile, oltre al 50% delle spese straordinarie;
ordinava alla ricorrente di esibire la documentazione comprovante i redditi del 2019 percepiti in Italia e in Ungheria, nonché la documentazione riguardante il suo patrimonio immobiliare;
fissava la prima udienza di comparizione e trattazione per il giorno 11/03/2021.
5. Il Tribunale distrettuale di Budapest con sentenza del 22/01/2021 riconosceva la giurisdizione del giudice italiano. Infatti, con propria memoria integrativa il resistente dava atto che l'autorità giudiziaria ungherese aveva archiviato il procedimento incardinato dalla ricorrente e riconosciuto la giurisdizione del Tribunale di Bergamo ai sensi del regolamento CE n. 2201/2003, in quanto ufficio giudiziario adito per primo.
6. L'ordinanza presidenziale veniva impugnata dalla ricorrente che, con propria memoria integrativa, rappresentava di aver proposto reclamo dinnanzi alla Corte d'Appello di
Brescia, così instaurando il procedimento n. 352/2020 R.G.V.G.
4 7. Successivamente, all'udienza dell'11/03/2021, rappresentava di Parte_1 aver altresì proposto appello avverso il provvedimento adottato dal Tribunale di
Budapest nella causa di divorzio e, conseguentemente, chiedeva la sospensione della procedura italiana. si opponeva a tale richiesta, domandava la Controparte_1 concessione dei termini ex art. 183 c.p.c., rappresentava che la ricorrente non aveva comunque ottemperato all'ordinanza presidenziale e dava atto di aver conseguentemente avviato il procedimento di sottrazione internazionale di minore in
Ungheria.
Il Giudice concedeva i termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c. e fissava udienza per il giorno 15/06/2021.
8. La causa veniva quindi istruita tramite escussione dei testimoni, interrogatorio formale del resistente, CTU psicodiagnostica sul nucleo familiare, acquisizione di ulteriore documentazione ed ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. rivolto alla sig.ra . Pt_1
Venivano altresì coinvolti i Servizi Sociali competenti per il Comune di Almenno San
LV (BG) per l'attivazione dell'attività di monitoraggio sul nucleo familiare.
9. In data 17/03/2022, la ricorrente presentava istanza di modifica dell'ordinanza presidenziale, ritenendo che – alla luce delle dichiarazioni rese dai testimoni all'udienza del 10/11/2021 – dovesse ritenersi provato che la residenza abituale della minore fosse in Ungheria e non in Italia. Tuttavia, ritenuta l'assenza di elementi di novità tali da determinare l'opportunità della modifica o revoca dell'ordinanza presidenziale, con provvedimento del 31/05/2022 il Giudice rigettava l'istanza e disponeva lo svolgimento di ulteriore attività istruttoria.
10. Nelle more del procedimento, veniva acquisita la documentazione comprovante il rigetto del reclamo avverso l'ordinanza presidenziale (proc. n. 352/2020 V.G.), il rigetto della domanda di divorzio avanzata da dinnanzi all'autorità Parte_1 giudiziaria ungherese (proc. n. 10.P.XXIII.21.508/2020/20) e l'accoglimento della domanda di rientro della minore in Italia avanzata da nel Controparte_1 procedimento per sottrazione internazionale di minore avviato dinanzi al Tribunale
Distrettuale Ordinario di Pest (proc. n. 33.Pk.500.043/2021/69).
In data 3 dicembre 2022, in esecuzione dell'ordine di rientro disposto ai sensi della
Convenzione dell'Aja del 1980, rientrava in Italia. Per_1
11. In data 19/01/2023 si costituivano in giudizio quali nuovi difensori della ricorrente gli
Avv.ti Annamaria Bernardini De Pace, Rebecca Sinatra e Federica Mendola, i quali
5 domandavano disporsi l'immediata ripresa/prosecuzione della consulenza tecnica, che aveva subito una stasi a causa dell'impossibilità della dott.ssa di valutare le Per_2 modalità di relazione madre-figlia e di incontrare in presenza la ricorrente (stante la sua lontananza dal territorio italiano). Infatti, a fine gennaio 2023 la sig.ra faceva Pt_1 ritorno in Italia e spostava la residenza in un immobile preso in locazione sito in Curno
(BG).
12. All'udienza del 09/03/2023, il Giudice, preso atto dell'evoluzione nella situazione del nucleo familiare fissava l'udienza del 12/04/2023 per la convocazione Persona_3 della dott.ssa ai fini della ripresa della Consulenza Tecnica d'Ufficio e, Per_2 contestualmente, incaricava i Servizi Sociali competenti per il Comune di Almenno San
LV (BG) di proseguire il monitoraggio sul nucleo familiare, provvedendo a mantenere gli incontri madre-figlia secondo le modalità ritenute più opportune, con facoltà per il Servizio di modificarne frequenza e modalità.
13. Acquisita la relazione definitiva da parte del consulente tecnico in data 19/10/2023 e sentite le parti all'udienza del 09/11/2023, il Giudice autorizzava il deposito telematico della documentazione medica e scolastica relativa alla minore formatasi successivamente allo scadere dei termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c.
14. Infine, fatte precisare le conclusioni all'udienza cartolare del 25/01/2024, il Giudice tratteneva la causa in decisione e concedeva i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e delle memorie di replica.
CONSIDERAZIONI IN DIRITTO
15.Sulle eccezioni preliminari avanzate dalla ricorrente
Il Collegio ritiene innanzi tutto necessario dare atto che le eccezioni preliminari sollevate con propria memoria integrativa dalla ricorrente, con l'assistenza dall'Avv.
Morena Grandi e dall'Avv. stab. Erzsebet Agoston, sono da ritenersi abbandonate.
Invero, a seguito della revoca del mandato all'Avv. Grandi e Agoston e del conferimento di nuovo mandato alle liti all'Avv. Annamaria Bernardini de Pace, Avv.
Rebecca Sinatra e Avv. Federica Mendola, la ricorrente non ha più riproposto le predette eccezioni riguardanti l'invalidità della procura e la carenza di giurisdizione del
Tribunale di Bergamo neppure in sede di precisazione delle conclusioni.
6 16.Sull'istruzione della causa
Rileva preliminarmente il Collegio che, dal punto di vista istruttorio, la controversia in oggetto è matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio già presente in atti, condividendo le considerazioni al riguardo assunte dal giudice istruttore. Il materiale probatorio in atti, infatti, risulta adeguato e sufficiente ai fini della decisione. Più precisamente, il Collegio ritiene inammissibile la domanda avanzata dalla ricorrente in sede di precisazione delle conclusioni volta ad ottenere la rimessione della causa sul ruolo al fine di garantire l'attuazione del progetto di frequentazioni madre-figlia proposto dalla CTU e degli interventi di sostegno a favore del nucleo familiare: la consulenza tecnica ha, per l'appunto, fornito sufficienti elementi per formare una decisione sul regime di affidamento, collocamento di e calendarizzazione delle visite madre-figlia, Per_1 decisione che certo non ostacola lo sviluppo del programma indicato dalla CTU al di fuori della sede giudiziale. Inoltre, è bene tener presente che i provvedimenti odierni sono adottati sulla base di una valutazione rebus sic stantibus e che, al verificarsi di elementi nuovi e sopravvenuti, entrambi i genitori potranno adire nuovamente l'autorità giudiziaria per ottenere una modifica delle condizioni di regolamentazione della responsabilità genitoriale.
Anche in punto di addebito della separazione la causa è matura per la decisione. Più precisamente, il Collegio condivide la valutazione di inammissibilità operata dal Giudice istruttore con ordinanza del 14/09/2021 sui capitoli di prova formulati tanto dalla ricorrente quanto dal resistente e ritiene che la copiosa documentazione depositata dalle parti fornisca sufficienti elementi per decidere. La mancata escussione dei testi di parte ricorrente, e , non impedisce di assumere la Testimone_1 Persona_4 decisione odierna posto che, come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità,
“la riduzione delle liste testimoniali sovrabbondanti costituisce un potere tipicamente discrezionale del giudice di merito, non censurabile in sede di legittimità, ed esercitabile anche nel corso dell'espletamento della prova, potendo il giudice non esaurire l'esame di tutti i testi ammessi qualora, per i risultati raggiunti, ritenga superflua l'ulteriore assunzione della prova. Tale ultima valutazione non deve essere necessariamente espressa, potendo desumersi per implicito dal complesso della motivazione della sentenza” (cfr. Cass. civi., Sez. III, sentenza n. 9551 del 22/04/2009). Oltretutto, la
C.T.U. ha incontrato e sentito (madre della ricorrente) alla presenza di Persona_4
7 un interprete e ha concluso che ella “è ancorata ad un racconto precedente all'ultimo anno, narrando eventi che differiscono anche da quanto riferito dalla figlia stessa. Emergono aspetti rancorosi, disfunzionali per il benessere di ma anche per la figlia ” e, ancora, che “la nonna Per_1 Pt_1 materna risulta ferma all'immagine di un sig. “mostro” e di sua figlia vittima” (cfr. p. 12 e CP_1
26 della relazione di C.T.U.). L'eventuale testimonianza dalla Persona_4 risulterebbe scarsamente attendibile.
Infine, è possibile decidere anche sulle richieste economiche delle parti: va ricordato che, secondo consolidato orientamento della Suprema Corte, al fine della determinazione dei contribuiti di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (cfr. ex multis Cass. Sez. I 28.1.2011 n.
2098, Cass. Sez. I 6.6.2013 n. 14336, Cass Sez. VI-I 15.11.2016 n. 23263).
17.Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione giudiziale è fondata e, pertanto, va accolta.
È infatti pacifico che la crisi coniugale non è stata ricomposta, come è comprovato dalle scelte di vita autonoma dei coniugi, dall'elevata conflittualità dimostrata dagli stessi in corso di causa nonché da quanto dedotto da entrambe le parti nei propri scritti difensivi.
Accertata la sopravvenuta intollerabilità della convivenza e rilevato che, secondo quanto allegato e documentato dalle parti, nessuna pronuncia in punto di status è stata emessa dalle autorità giurisdizionali ungheresi essendo questo Tribunale stato adito per primo, deve essere quindi pronunciata la separazione personale a norma dell'art. 151
c.c.
18.Sulle reciproche domande di addebito
Al fine di decidere sulla domanda di addebito della separazione formulata da parte resistente occorre effettuare delle considerazioni preliminari in tema di nesso di causalità e onere della prova.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, ai fini dell'addebito della separazione,
l'indagine sull'intollerabilità della convivenza deve essere svolta sulla base di una valutazione globale e di comparazione dei comportamenti assunti da entrambi i coniugi,
8 non potendo la condotta dell'uno essere giudicata senza un suo raffronto con quella dell'altro. Solo tale comparazione, infatti, permette di riscontrare se e quale incidenza tali condotte abbiano rivestito nel verificarsi della crisi matrimoniale. La pronunzia di addebito non può fondarsi, d'altra parte, sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143
c.c. pone a carico dei coniugi, essendo sempre necessario accertare anche se tale violazione abbia assunto un'efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, oppure se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza (ex multis, Cass. n. 13431/2008). Orbene, l'onere probatorio normalmente grava sul coniuge istante, il quale è tenuto a dimostrare sia la condotta contestata, sia la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Di contro è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda (cfr. Cass. 5 agosto
2020, n. 16691; Cass. 6 agosto 2020, n. 16735).
Lo stesso principio vale anche quando la violazione contestata ha ad oggetto delle violenze fisiche e morali inflitte da un coniuge nei confronti dell'altro: se da una parte tali condotte costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse – sia la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, sia la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore (Cass. 31901/2018), dall'altra esse devono essere oggetto di un rigoroso accertamento. È quindi sempre necessario che il coniuge vittima di tali condotte dia prova del loro verificarsi.
Compiute le necessarie premesse in punto di onere probatorio, è possibile procedere alla trattazione della domanda di addebito della separazione avanzata dalla ricorrente, la quale ha imputato al marito di aveva tenuto “condotte violente, esplosive di rabbia e assolutamente imprevedibili” (cfr. p. 29 della memoria integrativa della ricorrente) e di aver, ad esempio, lanciato oggetti, rotto uno stendibiancheria, dato pugni alla porta e all'armadio, dato un calcio ad un marciapiedi con tanta violenza da rompersi l'alluce, cercato di trascinarla fuori dalla macchina non riuscendoci. Per tali ragioni, dopo l'instaurazione del presente procedimento di separazione, la ricorrente ha anche sporto denuncia-querela in data 09/01/2021, a seguito della quale è stato avviato il procedimento penale n. 1378/2021 R.G.N.R. A comprova di quanto affermato la ricorrente ha formulato appositi capitoli di prova, domandato interrogatorio formale e
9 prova per testi e depositato in questo procedimento tredici registrazioni audio di conversazioni intervenute tra i due coniugi con relative trascrizioni.
Di contro, il resistente ha contestato la ricostruzione offerta dalla ricorrente, negando di aver tenuto i comportamenti imputatigli, e ha sostenuto come la cessazione dell'affectio coniugalis sia da addebitare alla moglie, per essersi quest'ultima rifiutata di tornare in
Italia dal giugno 2020 e aver trattenuto con sé in Ungheria la figlia minorenne, impedendo a quest'ultima di avere rapporti con il padre.
Orbene, entrambe le domande di addebito sono infondate e vanno respinte.
Per quanto riguarda la domanda della ricorrente, va rilevato in primo luogo che i fatti allegati sono da ritenersi assolutamente generici: non ha neppure Parte_1 indicato la data precisa in cui tali episodi si sarebbero verificati. In secondo luogo, anche gli elementi di prova forniti sono da ritenere insufficienti a dimostrare i fatti posti a fondamento della domanda: in occasione dell'interrogatorio formale, il resistente ha negato di aver tenuto i comportamenti vessatori e aggressivi attribuitigli dalla moglie;
la dott.ssa sentita come testimone all'udienza del 10/11/2021, ha Testimone_2 dichiarato di non aver assistito a nessuno degli episodi vessatori e aggressivi oggetto degli articolati di prova della ricorrente;
le registrazioni depositate in giudizio comprovano che il rapporto coniugale era già in crisi e fortemente compromesso prima della partenza della sig.ra per l'Ungheria; infine, il procedimento penale n. Pt_1
1378/2021 R.G.N.R. a carico del sig. si è concluso con un'archiviazione e, nello CP_1 specifico, il GIP ha ritenuto che “le argomentazioni poste dal Pubblico Ministero a sostegno della richiesta di archiviazione sono pienamente condivisibili, non emergendo dall'attività di indagine svolta alcun comportamento maltrattante realizzato ai danni della persona offesa. Al contrario, dagli atti di indagine, si ritiene emergano possibili profili di penale responsabilità a carico della querelante” e che
“l'attività di indagine svolta, quindi, oltre ad aver smentito il racconto della , ha fornito Pt_1 elementi che appaiono indicativi della strumentalità delle querele sporte dalla persona offesa, al fine di ostacolare l'esecuzione dei provvedimenti adottati in sede civile” (cfr. doc. 34 del fascicolo di parte resistente).
Anche la domanda di addebito della separazione avanzata dal sig. per avere la CP_1 moglie violato i doveri coniugali di assistenza morale e materiale, di coabitazione e di collaborazione nell'interesse della famiglia ai sensi dell'art. 143 c.c., va rigettata in quanto non provata. Più precisamente, pur essendo stato provato in giudizio che la sig.ra , a partire dal giugno 2020, si era rifiutata di tornare in Italia con la figlia Pt_1
10 nonostante le richieste in tal senso rivoltele del marito, non può ritenersi provata l'esistenza di un nesso di causalità tra detto comportamento e la fine dell'affectio coniugalis. Lette e valutate la relazione di CTU, le dichiarazioni rese dei testimoni in udienza, le registrazioni depositate in giudizio dalla ricorrente e l'ordinanza di archiviazione del GIP di Bergamo nel proc. n. 1378/2021 R.G.N.R., è piuttosto da ritenere provato, che il rapporto matrimoniale si è lentamente corroso nel tempo, anche a causa delle ingerenze esercitate dai membri della famiglia di entrambi i coniugi e che, quindi, la crisi era già in corso quando la sig.ra si spostò in Ungheria con Pt_1
l'iniziale consenso del marito.
19.Sul regime di affidamento e collocamento della minore
Per quanto riguarda il regime di affidamento e collocamento della minore, occorre premettere che l'affidamento condiviso costituisce la regola, cui è possibile derogare solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore. Infatti,
l'applicazione del regime di affido esclusivo costituisce l'eccezione, applicabile solo a seguito dell'accertamento ad opera del giudice dell'esistenza di una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa di uno dei genitori e della rispondenza di tale regime all'interesse della prole. In tale ipotesi, occorre rendere una motivazione non solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale (cfr. Cass. civ, Sez. I, 17 dicembre 2009 n. 26587).
Ciò premesso, nel caso di specie, l'affido condiviso non risulta essere il regime adeguato a garantire il benessere di Il Collegio ricorda, infatti, che all'epoca del ricorso la Per_1 minore era trattenuta in Ungheria dalla sig.ra e che, solo a seguito Pt_1 dell'esperimento del processo per sottrazione internazionale di minore secondo
Convenzione dell'Aja davanti al Tribunale Budapest e diversi tentativi di esecuzione forzata dell'ordine impartito dall'autorità ungherese di rientro della minore in Italia,
è stata riportata nella casa familiare sita in Almenno San LV (BG). Nello Per_1 specifico, come ricostruito dalla dott.ssa nella relazione depositata in Persona_5 data 19/10/2023, la minore è stata prelevata dal padre presso l'orfanotrofio in cui ella era stata accompagnata a seguito dell'arresto della sig.ra a 20 km dal confine Pt_1 austriaco nel dicembre 2022. La madre, infine, è ritornata in Italia solo nel gennaio 2023
e vive oggi a pochi chilometri di distanza dalla casa familiare.
11 Il comportamento tenuto dalla sig.ra tra il 2020 e il 2022 difficilmente può Pt_1 ritenersi conforme al miglior interesse di come confermato dalla dott.ssa Per_1 che, nella propria relazione, ha oltretutto segnalato che la sig.ra “ancora Per_2 Pt_1 oggi, non riconosce la condizione di pregiudizio che le sue azioni hanno comportato per ” (cfr. Per_1
p. 28 della relazione di CTU).
Diversamente, il sig. ha dimostrato di essere dotato di capacità genitoriale. La CP_1
CTU, infatti, ha riportato che “ nell'incontro con il papà, manifesta un attaccamento Per_1 sicuro, in una relazione serena, con un papà capace di accogliere e rispondere ai bisogni di ”, Per_1 che “il padre, in un solo anno è riuscito a costruire una relazione affettiva stabile, con capacità di gestirla e di contenere le emozioni espresse dalla bambina. Nonostante quanto accaduto in precedenza, il padre favorisce la relazione mamma/figlia, pur non previsto dai servizi accetta la presenza della mamma agli eventi della bambina” (cfr. p. 27) e che “il padre ha dimostrato buone competenze genitoriali riuscendo, nell'arco di un solo anno, a garantire un equilibrio alla figlia.” (cfr. p. 28).
Le diverse competenze dei genitori si riflettono nei comportamenti assunti da Per_1 la dott.ssa ha concluso dicendo che “ appare una bambina ben inserita sul Per_2 Per_1 territorio, il colloquio con la maestra racconta di una bambina serena con delle buone relazioni con i coetanei e con gli adulti di riferimento. Dagli incontri peritali e dai racconti dei genitori ha una Per_1 relazione positiva, di fiducia nei confronti del padre. Con la mamma emergono alcuni comportamenti regressivi che, con il supporto di figure professionali, possono essere ridimensionati”.
Alla luce dei fatti sopra rappresentati, degli accertamenti condotti dalla dott.ssa Per_2
e della necessità di garantire stabilità ad il Collegio dispone in conformità alle Per_1 conclusioni della consulente, la quale ha segnalato l'opportunità di mantenere l'attuale regime di affidamento esclusivo della minore al padre con collocamento presso lo stesso, coinvolgimento dei Servizi Sociali e organizzazione di incontri protetti madre- figlia con cadenza settimanale.
Ne consegue, pertanto, che la domanda della ricorrente volta ad ottenere l'affido condiviso della minore ed il collocamento della stessa presso di sé deve essere rigettata, essendo maggiormente rispondente all'interesse della minore un regime di affidamento esclusivo al padre con collocazione presso la casa coniugale di Almenno San LV
(BG), via Don Bosco n. 5.
Stante la collaborazione dimostrata dai genitori in sede di consulenza tecnica,
l'importanza del mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo di con Per_1 il genitore non affidatario ed il coinvolgimento dei Servizi Sociali territorialmente
12 competenti, vi è tuttavia spazio per la condivisione delle decisioni più importanti per la vita della minore relative all'espatrio, all'iscrizione delle stessa ai cicli scolastici, al cambio di residenza e ai trattamenti medici di seguito elencati:
a) vaccinazioni facoltative b) cure dentistiche, ortodontiche presso strutture private;
c) cure termali e fisioterapiche prescritte da privati;
d) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente.
Al di fuori delle materie sopra elencate, tutte le altre decisioni ordinarie e straordinarie che riguardano la minore saranno adottate esclusivamente dal padre, nel rispetto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni di Per_1
20.Sull'assegnazione della casa coniugale
La domanda di assegnazione della casa coniugale avanzata dal resistente è fondata e deve essere accolta. Infatti, stante il consolidato principio per cui “la casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate […]” (cfr. Cass. civ., sez. I, ordinanza n.
25604 del 12/10/2018), la casa coniugale sita in Almenno San LV (BG), via Don
Bosco n. 5, di proprietà della madre della ricorrente, deve essere assegnata ad
[...]
, in quanto genitore collocatario della minore CP_1 Per_1
21.Sulla calendarizzazione delle visite madre-figlia e sul monitoraggio dei Servizi
Sociali
Considerata la necessità di salvaguardare il diritto di alla bigenitorialità, ma Per_1 ritenuto necessario procedere ad un graduale reinserimento della sig.ra nella vita Pt_1 della figlia (anche allo scopo di consentire la ricostruzione di un rapporto di fiducia tra la ricorrente ed il sig. spaventato dalla possibilità di un nuovo tentativo di CP_1 allontanamento della minore in Ungheria), il Collegio ritiene necessario attribuire ai
Servizi Sociali territorialmente competenti per il Comune di Almenno San LV
(Valle Imagna – Villa d'Almè, Azienda territoriale per i servizi alla persona) il compito di calendarizzare le visite madre-figlia, che dovranno svolgersi in modalità protetta alla presenza di un educatore secondo cadenze e modalità ritenute conformi all'interesse di
13 in vista di una futura eventuale liberalizzazione degli incontri. La stessa Per_1 consulente dott.ssa ha, infatti, concluso che “l'affido esclusivo non impedisce la Per_2 frequentazione tra mamma e figlia e la mamma può, comunque, partecipare alle decisioni di maggior interesse della figlia, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute. Permane l'importanza del mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con il genitore non affidatario come diritto della minore […]”.
Occorre, quindi, demandare ai suddetti Servizi il compito di proseguire l'attività di monitoraggio del nucleo familiare per un biennio, con autorizzazione ad attivare tutti gli interventi di supporto alla genitorialità e di supporto psicologico per la minore che dovessero essere ritenuti necessari (anche alla luce della diagnosi di “autismo lieve” di
Aurora) e con obbligo di segnalare a questa autorità Giudiziaria o alla Procura per i
Minorenni territorialmente competente ogni eventuale situazione di pregiudizio per la minore che renda necessaria l'adozione immediata di provvedimenti.
22.Sul mantenimento della minore
Venendo agli aspetti economici, la sig.ra ha chiesto di porre a carico del Pt_1 resistente l'obbligo di corrispondere una somma mensile pari a € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia, nell'eventualità del collocamento della figlia presso di sé. Nell'eventualità del collocamento di presso il padre, ha domandato Per_1 di ridurre il quantum dell'assegno su di lei gravante ad € 150,00 mensili, ferma la suddivisione al 50% delle spese straordinarie.
Di contro, il sig. ha inizialmente chiesto di porre a carico della moglie la somma CP_1 mensile di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie, ma in sede di precisazione delle conclusioni ha rideterminato la cifra in € 500,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con ordinanza presidenziale del 24/11/2020, tenuto conto della documentazione reddituale in atti, in via provvisoria e urgente il Presidente ha posto a carico di
[...]
l'obbligo di contribuire al mantenimento indiretto della figlia minore Parte_1 mediante il versamento in favore di , entro il giorno 5 di ogni mese, Controparte_1 dell'importo complessivo di € 300,00, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie.
A seguito dell'istruttoria svolta, le posizioni reddituali delle parti possono essere ricostruite come segue:
14 - la sig.ra , di anni 44, riveste attualmente la carica di amministratrice della Pt_1 società di recente costituzione “Leila Zsanett s.rl.”, ma precedentemente prestava attività lavorativa come dipendente della società della madre “LEILA -
ZSANETT KERESKEDELMI KFT” (cfr. all. n. 16 depositato con memoria integrativa dalla ricorrente). Era precedentemente proprietaria dell'immobile sito in Milano (MI), alla via Carlo Tenca n. 10, posto a reddito e poi venduto nel luglio 2021 per € 820.000,00 (circostanza che, in quanto non contestata, è da ritenere pacifica). La signora è altresì titolare di diritti reali su altri cespiti immobiliari siti in Ungheria (cfr. p. 5 della propria memoria di replica in cui ha dichiarato di percepire € 680,00 netti al mese a titolo di locazione dell'immobile sito in Ungheria, del quale ella è usufruttuaria). Inoltre, dalle dichiarazioni reddituali depositate nel corso del giudizio, è emerso che la stessa: nell'anno d'imposta 2019 ha percepito un reddito complessivo di € 20.390,00 (PF 2020); nell'anno d'imposta 2020 ha percepito un reddito complessivo di € 17.932,00
(cfr. PF 2021); nell'anno d'imposta 2021 ha percepito un reddito complessivo di
€ 7.125,00 (cfr. PF 2022); ha dichiarato che – essendo stata assunta come amministratrice della società “Leila Zsanett” s.r.l. - a partire dal 2025 avrebbe percepito € 1.180,00 netti al mese. Infine, sostiene mensilmente la spesa di €
550,00 quale canone di affitto dell'appartamento sito in Via Abruzzi n. 4, Curno
(BG).
- Il sig. di anni 43, è un Appuntato Scelto dell'Arma dei Carabinieri. Dalle CP_1 dichiarazioni reddituali depositate nel corso del giudizio, è emerso che lo stesso: nell'anno d'imposta 2022 ha percepito un reddito complessivo di € 37.830,00
(cfr. modello 730/2023); nell'anno d'imposta 2021 ha percepito un reddito complessivo di € 36.368,00 (cfr. modello 730/2022); nell'anno d'imposta 2020 ha percepito un reddito complessivo di € 35.125,00 (cfr. modello 730/2021). È gravato dalla rata di mutuo di circa € 450,00/500,00 di un immobile in proprietà esclusiva sito in Bergamo (cfr. doc. 10 e 11 del fascicolo di parte resistente) e dalla rata di € 585,00 per il finanziamento acceso in data 05/06/2018 (cfr. doc. 13 fascicolo di parte resistente).
Alla luce della ricostruzione reddituale sopra effettuata e considerato che la ricorrente gode di piena capacità lavorativa, possiede diverse proprietà immobiliari da cui trae redditi e non sostiene oneri di mantenimento diretto stante il collocamento della
15 minore con il padre, questo Collegio ritiene equo e congruo porre a carico di
[...]
l'obbligo di contribuire al mantenimento indiretto della figlia tramite Parte_1 versamento a della somma mensile di € 300,00, somma soggetta a Controparte_1 rivalutazione ISTAT annuale, con decorrenza dalla data dell'ordinanza presidenziale
(24/11/2020). Le spese straordinarie per la figlia, da intendersi disciplinate secondo il
Protocollo di questo Tribunale riportato in dispositivo, sono da porsi nella misura del
50% a carico di ciascun genitore.
23.Sulla domanda riguardate l'Assegno Unico
Deve essere dichiarata inammissibile la domanda dal resistente volta ad ottenere che
“l'assegno unico universale e qualsiasi altro contributo economico che dovesse, per il futuro, venire istituito ed erogato per la figlia minore venga riscosso per l'intero dal padre signor Per_1 [...]
e che le detrazioni fiscali, riguardanti la figlia minore vengano attribuite e/o CP_1 Per_1 assegnate a ciascun genitore per la quota della metà ciascuno”. Infatti, in assenza di accordo tra i coniugi, andrà applicata la disciplina legislativa in materia (cfr. d.lgs. 29/1272021 n. 230
e ss. mod.).
24.Sulla domanda di divieto di espatrio della minore
Rilevato che il sig. è genitore affidatario e collocatario della minore, nonché CP_1 custode dei documenti di identità della stessa, e rilevato che le visite madre-figlia non possono allo stato attuale svolgersi liberamente, il Collegio dispone non luogo a provvedere sulla domanda, non sussistendo i presupposti per potersi pronunciare su di essa.
È opportuno, comunque, ribadire l'importanza dell'attività di monitoraggio già demandata ai Servizi Sociali, volta anche a garantire che gli incontri madre-figlia proseguano in modalità protetta.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Tribunale essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento: gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre a una conclusione di segno diverso.
25.Sulle spese di lite del presente giudizio
16 Le spese di lite, applicati i parametri previsti dal D.M. 147/2022 relativamente al giudizio di cognizione dinanzi al Tribunale per cause di valore indeterminabile di complessità media, valori medi, vanno commisurate in € 10.860,00 per compenso professionale (fase di studio: € 2.127,00; fase introduttiva: € 1.416,00; fase istruttoria: €
3.738,00; fase decisionale: € 3.579,00), oltre al 15% per spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A.
Stante il rigetto delle rispettive domande di addebito avanzate dai coniugi, ma la prevalente soccombenza di le spese di lite come sopra Parte_1 quantificate vanno compensate nella misura di 1/4. La restante quota di 3/4 va posta a carico di Parte_1
26.Sulle spese del giudizio di reclamo
Con decreto del 20/04/2021, la Corte d'Appello di Brescia ha rimesso gli atti a questo
Tribunale per la liquidazione delle spese di lite del procedimento di reclamo ex art. 708
c. IV c.p.c. proposto da avverso l'ordinanza presidenziale del Parte_1
24/11/2020 (proc. n. 352/2020 V.G.). Poiché il reclamo è stato rigettato, nel rispetto del principio della soccombenza ex art. 92 c.p.c., deve essere Parte_1 condannata al pagamento delle spese di lite a favore di . Applicati i Controparte_1 parametri previsti dal D.M. 147/2022 relativamente ai procedimenti cautelari di valore indeterminabile di complessità media, valori medi, vanno commisurate in € 6.637,00 per compenso professionale (fase di studio: € 1.713,00; fase introduttiva: € 1.027,00; fase istruttoria: € 2.410,00; fase decisionale € 1.487,00), oltre al 15% per spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A.
27.Sulle spese di CTU
Considerato che la CTU è stata domandata da entrambe le parti ed è stata comunque disposta nell'interesse della minore le spese ad essa relative vanno poste a Per_1 carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuno.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, Sezione Prima Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. PRONUNCIA la separazione giudiziale di nata a [...] Parte_1
(Ungheria) il 22/09/1980, e , nato ad [...] il [...], i Controparte_1 quali hanno contratto matrimonio in data 24/09/2016, successivamente trascritto nei
17 registri di Stato Civile nel Comune di Diamante (CS) (Anno 2016, Numero 14, Parte
II, Serie A);
2. ORDINA all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Diamante (CS) di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio dell'atto
Numero 14, Anno 2016, Parte II, serie A;
3. RIGETTA le domande di addebito avanzate da ciascun coniuge;
4. AFFIDA la figlia in via esclusiva al padre, il quale potrà assumere tutte le Per_1 decisioni che riguardano la minore, fatta eccezione per quelle le relative all'espatrio, all'iscrizione delle stessa ai cicli scolastici, al cambio di residenza e ai trattamenti medici consistenti in vaccinazioni facoltative, cure dentistiche e/o ortodontiche presso strutture private, cure termali e fisioterapiche prescritte da privati e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale, ma effettuati privatamente.
5. la minore presso l'abitazione del padre;
CP_2
6. CONFERMA l'assegnazione della casa coniugale sita in Almenno San LV
(BG), via Don Bosco n. 5, con tutti gli arredi e corredi ad;
Controparte_1
7. INCARICA i Servizi Sociali territorialmente competenti per il Comune di Almenno
San LV di proseguire con il monitoraggio del nucleo familiare per un biennio, con autorizzazione ad attivare tutti gli interventi di supporto alla genitorialità e di supporto psicologico per la minore che dovessero essere ritenuti necessari e con obbligo di segnalare a questa autorità Giudiziaria o alla Procura per i Minorenni territorialmente competente ogni eventuale situazione di pregiudizio per la minore che renda necessaria l'adozione immediata di provvedimenti;
8. INCARICA i Servizi Sociali territorialmente competenti per il Comune di Almenno
San LV di procedere alla calendarizzazione delle visite madre-figlia, che dovranno svolgersi in modalità protetta secondo cadenze e modalità ritenute conformi all'interesse di in vista di una futura eventuale liberalizzazione degli Per_1 incontri;
9. PONE a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1 [...]
, in via anticipata entro il giorno di ogni mese, a titolo di contributo al CP_1 mantenimento della minore, l'importo di € 300,00 mensili, somma soggetta a rivalutazione Istat annuale, con decorrenza dalla data dell'ordinanza presidenziale;
18 10. PONE a carico di entrambi i genitori l'obbligo di concorrere nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie che si renderanno necessarie per la figlia, secondo il
Protocollo in uso in questo Tribunale al tempo dell'istaurazione del giudizio, come di seguito indicato:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasposto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter); c) viaggi e vacanze;
11. NON LUOGO A PROVEVDERE sulla domanda
12. CONDANNA a pagare a i 3/4 (tre quarti) Parte_1 Controparte_1 delle spese processuali, che liquida nell'intero in € € 10.860,00, oltre al 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. La restante quota di 1/4 (un quarto) va compensata.
13. CONDANNA a pagare a le spese per il Parte_1 Controparte_1 procedimento di reclamo avverso l'ordinanza presidenziale avanzato dinnanzi alla
Corte d'Appello di Brescia (proc. n. 352/2020 V.G.), che liquida in € 6.637,00, oltre al
15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A.
19 14. PONE definitivamente le spese della CTU, già liquidate con decreto del 25/10/2023,
a carico di entrambe le parti nella misura ciascuna del 50%;
Così deciso in Bergamo nella camera di consiglio del 19/12/2024.
Il Presidente est.
Dott. Cesare de Sapia
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