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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 14/10/2025, n. 603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 603 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2024/2252
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ
Sezione Unica CIVILE
ORDINANZA EX ART. 127 TER, COMMA 3, C.P.C.
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 2252/2024 promossa da:
Parte_1
OPPONENTE contro
Controparte_1
OPPOSTO
Il Giudice dott.ssa Giorgia Sartoni, dato atto che, con provvedimento emesso in data 9.09.2025 e comunicato ai difensori delle parti in pari data, l'udienza già fissata per il giorno 18.09.2025, su richiesta congiunta delle parti medesime, è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi degli artt. 127, comma 3 e 127 ter c.p.c.; letti gli atti di causa e le note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni depositate dalle parti entro il termine assegnato del 18.09.2025; preso atto che le parti hanno concluso come da rispettive note scritte di precisazione delle conclusioni depositate in data 17.09.2025 da parte opponente e in data 17.09.2025 da parte opposta;
all'esito di Camera di Consiglio, PRONUNCIA sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. che viene allegata al presente provvedimento.
Si comunichi.
Forlì, 14 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Giorgia Sartoni
Pagina 1 N. R.G. 2024/2252
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Sartoni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2252/2024 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. MAGLIO DARIO e dell'avv. STOIKIDIS ANGELO, elettivamente domiciliato in VIA CRESCENZIO, N. 20, ROMA presso il difensore avv. MAGLIO DARIO
OPPONENTE contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. MEZZACAPO DANIELE, elettivamente domiciliato in P.IVA_2 VIA BARATTI, N. 1, 47100 FORLI' presso il difensore avv. MEZZACAPO DANIELE
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e si è svolta la contestuale discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 18 settembre 2025, svoltasi unicamente mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ed, in particolare:
- parte opponente ha concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni depositate in data 17.09.2025, ovvero: “piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. in via pregiudiziale, dichiarare l'incompetenza dell'Ecc.mo Tribunale adito per essere univocamente competente il Tribunale Ordinario di Roma e per l'effetto dichiarare nullo o comunque inefficace il predetto decreto ingiuntivo condannando Parte Opposta al pagamento delle spese processuali discendenti dalla definizione del presente giudizio;
2. nella denegata e non creduta ipotesi della definizione del presente giudizio in accoglimento dell'eccezione pregiudiziale di incompetenza, in via principale, revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 773/2024 del 29.08.2024, emesso in favore di per tutti i motivi esplicitati in narrativa.
3. In via riconvenzionale, accertare CP_1 l'avvenuta risoluzione del contratto di subappalto originario come poi rinegoziato o dichiarare comunque lo stesso risolto per grave inadempimento di;
4. In via riconvenzionale, CP_1 condannare al pagamento di € 57.500 (Euro cinquantasettemilacinquecento/00) o di CP_1 quell'altra minore o maggiore somma che risulterà dall'istruttoria, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali e moratori dalla domanda fino alla data dell'effettivo soddisfo;
5. In via
Pagina 2 subordinata e di eccezione riconvenzionale, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il designando Giudice, ritenuta la propria competenza, accerti la posizione debitoria dell'Opponente nei confronti di , riconoscere che la ha già corrisposto il corrispettivo in CP_1 Parte_1
€ 60.000,00 (Euro sessantamila/00) e che la prestazione eseguita dall'Opposta non è stata a regola d'arte e conseguentemente ridurre la pretesa avversa delle somme non dovute fino ad equità per tutti i motivi meglio indicati nel presente atto.
6. In ogni caso condannare l'Opposta al pagamento delle spese e degli onorari del presente giudizio e della fase monitoria”;
- parte opposta ha concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni depositate in data 17.09.2025, ovvero: “disattesa ogni contraria istanza, chiede che l'Ill.mo Tribunale Voglia
- in via principale dichiarare la competenza del Tribunale di Forlì e confermare il decreto ingiuntivo n. 773/2024 per € 107.165,72, oltre interessi e spese;
- Conseguentemente rigettare l'opposizione e la domanda riconvenzionale di in quanto infondate sia in fatto Parte_1 che in diritto - condannare parte opponente alla rifusione delle spese di lite e di fase monitoria”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione tempestivamente notificato, (in seguito anche Parte_2 senza indicazione del tipo sociale o solo subappaltatore) proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 773/2024, con il quale il Tribunale di Forlì, su ricorso di (di Controparte_2 seguito anche senza indicazione del tipo sociale o solo subcommittente), ingiungeva il pagamento della somma di euro 107.165,72, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, a titolo di rifusione dei pagamenti anticipati dalla stessa subcommittente ad imprese terze relativi all'acquisto del materiale necessario per l'esecuzione delle opere commissionate presso il cantiere denominato sito in Santa Sofia (FC) in forza del contratto di subappalto concluso tra le parti Parte_3 contraenti in data 31.05.2023, modificato in data 11.09.2023, nonché a titolo di corrispettivi per opere extracontratto che sarebbero state dalla stessa commissionate. In via pregiudiziale, parte opponente eccepiva la nullità del decreto ingiuntivo opposto, in quanto, prima ancora che ingiusto e illegittimo, lo stesso è stato emesso da un giudice incompetente, stante la valida ed efficace previsione convenzionale del foro esclusivo di Roma, nonché deducendo la competenza del Tribunale di Roma, anche in relazione ad ogni criterio di collegamento legale. In via subordinata e quanto al merito, parte opponente deduceva l'assoluta infondatezza della pretesa avversaria, ricostruendo i rapporti commerciali intercorsi tra le parti e affermando di aver esattamente adempiuto alle obbligazioni contrattuali assunte nei confronti del subappaltatore, nonché l'inesistenza di qualsivoglia ulteriore accordo contrattuale tra le medesime parti contraenti diverso dai contratti di subappalto originario e rinegoziato. Inoltre, parte opponente si doleva in ogni caso dell'indeterminatezza delle opere per le quali era stato richiesto in sede monitoria il corrispettivo ad opera del subappaltatore allegando come nessuna contestazione CP_1 fosse mai sorta in tal senso nel corso del rapporto contrattuale. Anzi, parte opponente, allegando l'inadempimento del subappaltatore e proponendo l'eccezione di cui all'art. 1460 c.c., domandava in via riconvenzionale l'accertamento dell'inadempimento imputabile al subappaltatore e la condanna di quest'ultimo al risarcimento dei danni subiti, quantificati in euro 57.500,00. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 18.02.2025, si costituiva
[...] che contestando le avversarie deduzioni ed allegazioni in fatto, nonché eccependo la CP_1 carenza probatoria della avversaria ricostruzione dei fatti posti a fondamento della proposta opposizione, in via pregiudiziale dichiarava di aver optato per il foro del creditore ex art. 20 c.p.c., per cui l'obbligazione di pagamento di somme di denaro azionata in giudizio deve essere eseguita presso la residenza del creditore ovvero presso la società subappaltatrice con sede legale in Forlì. In aggiunta, parte opposta deduceva come la pattuizione del foro esclusivo contenuta nel contratto di subappalto originario non fosse stata oggetto di contrattazione e comunque costituisse clausola a vantaggio della sola parte contraente inoltre, eccepiva l'inefficacia anche Parte_1 dell'indicazione del luogo di sottoscrizione del contratto predisposto dalla sola parte contraente
Pagina 3 essendo stato il contratto sottoscritto in realtà a Cesena presso la sede Parte_1 dell'Unione dei Comuni del Savio e non a Roma. CP_3 Parte opposta respingeva, poi, puntualmente le avversarie doglianze relative alla dedotta infondatezza della pretesa creditoria, insistendo per l'accoglimento della propria domanda di pagamento e contestava, domandandone il rigetto, le domande proposte in via riconvenzionale dal subcommittente nei propri confronti, eccependo la decadenza ai sensi dell'art. 1667 c.c. della controparte e la correttezza del proprio operato. Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 21.02.2025, verificata la regolarità dell'instaurazione del contraddittorio fra le parti e delle procure conferite ai relativi difensori, nonché preso atto dell'eccezione pregiudiziale di incompetenza territoriale del giudice adito, il giudice differiva la prima udienza di comparizione e trattazione ai sensi dell'art. 183 c.p.c. al giorno 30.04.2025, da cui decorrevano a ritroso i termini per le memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c., depositato poi tempestivamente da entrambe le parti. All'udienza del 30.04.2025, il giudice preliminarmente tentava la conciliazione delle parti presenti personalmente e all'esito prendeva atto della distanza tra le reciproche posizioni e dell'impossibilità attuale per le stesse di concludere un accordo conciliativo;
i difensori delle parti contestavano quanto ex adverso dedotto e prodotto, si riportavano integralmente ai rispettivi scritti difensivi ed insistevano per l'accoglimento delle rispettive domande ed accezioni. Con ordinanza del 5.05.2025, a scioglimento della riserva assunta in udienza, rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione formulata da parte opposta e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per la precisazione delle conclusioni e contestuale discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. l'udienza del 18.09.2025, concedendo alle parti termine per il deposito di brevi note conclusive sino a quindici giorni prima dell'udienza. All'udienza del 18.09.2025, svoltasi in modalità di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., come da richiesta congiunta, le parti precisavano le rispettive conclusioni e si svolgeva la contestuale discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
***
Ai fini della decisione della presente controversia è senza dubbio assorbente la questione pregiudiziale di incompetenza, sollevata tempestivamente ai sensi dell'art. 38 c.p.c. da parte opponente nel proprio atto di citazione in opposizione, in forza della valida ed efficace clausola convenzionale di deroga alla competenza territoriale di cui all'art. 19 del contratto di subappalto sottoscritto dalle parti contraenti in data 31.05.2023 ed offerto in comunicazione unicamente dalla stessa parte opponente al momento della costituzione in giudizio (cfr. doc. n. 2 parte opponente). Di conseguenza, va dichiarata l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in sede monitoria per essere competente il Tribunale di Roma, alla luce delle seguenti considerazioni in fatto ed in diritto. 1. Preliminarmente, ci si limita a ricordare che, come noto, per un verso, le parti contraenti, ai sensi degli artt. 28 e 29 c.p.c., nell'ambito dell'esercizio della propria autonomia negoziale, possono, tra l'altro, derogare alla competenza per territorio, legislativamente prevista, - salvo che nelle ipotesi previste dall'art. 28 c.p.c. - con un accordo scritto, precedente all'instaurazione del giudizio e riferito ad uno o più affari determinati, che non lasci adito ad alcun dubbio sulla comune intenzione dei contraenti medesimi di escludere la competenza dei fori ordinari alternativi legali. Chiara e condivisibile è la consolidata massima giurisprudenziale per cui “la designazione convenzionale di un foro, in deroga a quello territoriale stabilito dalla legge, attribuisce al foro designato dalle parti la competenza esclusiva soltanto se risulta, ai sensi dell'art. 29, secondo comma, codice di rito, un'enunciazione espressa, che non può trarsi quindi da argomenti presuntivi e non deve lasciare adito ad alcun dubbio sulla comune intenzione delle parti di escludere la competenza dei fori ordinari. A tal fine è sufficiente che esse stabiliscano "esclusivamente" la competenza di un determinato foro” (cfr. Cass. n. 4757 del 4.03.2005 e più recente Cass. n. 21010 del 02.10.2020, nonché anche Cass. n. 21362 del 06.10.2020 e Cass. n. 26910 del 26.11.2020).
Pagina 4 Peraltro, una tale espressa ed univoca manifestazione di volontà ad opera delle parti contraenti non può che essere valutata, nella presente sede, facendo applicazione dei generali criteri ermeneutici contenuti negli artt. 1362 e ss. c.c. in materia di interpretazione del contratto in generale. In primis, infatti, il criterio che deve essere utilizzato è quello della “comune intenzione delle parti”, che deve essere valutato anche in relazione al comportamento complessivo delle stesse, eventualmente tenuto anche dopo la conclusione del contratto, in ogni caso senza limitarsi al solo senso letterale delle parole. Inoltre, si ricorda come il successivo art. 1363 c.c. preveda espressamente che “le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto” e che in ogni caso devono trovare applicazione i generali principi di buona fede e di conservazione del contratto ai sensi degli artt. 1366 e 1367 c.c.. In aggiunta e per quanto di specifico interesse nella specie, si richiama l'orientamento giurisprudenziale estensivo che afferma che “la clausola contenuta in un contratto di appalto, con la quale le parti abbiano attribuito ad un determinato giudice la competenza in ordine alle controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del contratto stesso, deve essere interpretata nel senso di comprendere in tale competenza convenzionale sia le opere già previste, sia quelle inizialmente non pattuite ma resesi necessarie in fase attuativa, non potendosi logicamente separare la cognizione del contenzioso tra opere strettamente connesse, e rimanendo, invece, sottratta al foro stabilito per accordo delle parti la competenza in ordine ad opere realizzate in adempimento di diverso appalto, del tutto svincolato dal primo” (cfr. n. 21503 del 19.09.2013). Per altro verso, risulta altresì doveroso ricordare che “la clausola derogativa della competenza territoriale contenuta in un contratto per adesione deve considerarsi particolarmente onerosa e deve essere approvata per iscritto in forma specifica, ai sensi dell'art. 1341, capoverso, cod. civ., non soltanto quando si sia designato un Foro non contemplato dalla legge, ma anche quando venga stabilito un Foro esclusivo, sia pure coincidente con uno di quelli indicati dalla legge, se in questo caso sia stata eliminata la competenza alternativa di altro giudice” (cfr. Cass. n. 3261 del 09.04.1996) e che conseguentemente la nullità di una delle clausole onerose di un contratto per adesione di cui all'art. 1341 c.c., derivante dalla mancata specifica approvazione per iscritto, rientra anche tra le questioni rilevabili d'ufficio, come statuito a più riprese dalla Suprema Corte, laddove prevede che “la mancata specifica approvazione per iscritto delle clausole onerose del contratto indicate nell'art. 1341 cod. civ. ne comporta la nullità, eccepibile da chiunque vi abbia interesse e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, ivi compresa la fase di legittimità dinanzi alla Corte di cassazione, sempreché i presupposti di fatto della detta nullità (carattere vessatorio della clausola ed inesistenza della prescritta approvazione specifica) risultino già acquisiti agli atti del processo” (cfr. Cass. n. 16394 del 14.07.2009, nonché Cass. n. 547 del 18.01.2002). 2. Ancora, sempre in via preliminare e prima di passare all'analisi della specifica clausola in esame di deroga alla competenza territoriale di cui al contratto di subappalto sottoscritto fra le parti contraenti in data 31.05.2023 e parzialmente modificato in data 11.09.2023 (cfr. art. 2 parte opponente e doc. n. 4 monitorio), risulta necessario analizzare in generale la disciplina riguardante la abusività e/o vessatorietà delle clausole generali in materia contrattuale. Innanzitutto, l'art. 1341, comma 2, c.c., ai fini della validità delle “condizioni generali di contratto” poste a favore della parte che le ha predisposte, stabilisce espressamente l'onere di specifica approvazione per iscritto di tutta una serie di clausole, fra le quali rientra senza dubbio, come specificamente indicato dall'articolo in esame, quella di deroga della competenza dell'autorità giudiziaria. Ciò vale, altresì, per espressa previsione di legge, anche per i “contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali” ai sensi del successivo art. 1342 c.c.. Si verte pertanto nella categoria dei cd. contratti per adesione ovvero contratti destinati “a regolare una serie indefinita di rapporti, tanto dal punto di vista sostanziale (se, cioè, predisposte da un contraente che esplichi attività contrattuale all'indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti),
Pagina 5 quanto dal punto di vista formale (ove, cioè, predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie), mentre esulano da tale categoria i contratti predisposti da uno dei due contraenti in previsione e con riferimento ad una singola, specifica vicenda negoziale, rispetto ai quali l'altro contraente può, del tutto legittimamente, richiedere ed apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto, nonché, a maggior ragione, quelli in cui il negozio sia stato concluso a seguito e per effetto di trattative tra le parti” (cfr. ex multis Cass. n. 6753 del 19.03.2018 e Cass. n. 32731 del 24.11.2023, già Cass. n. 4531/1990). Ancora, occorre richiamare anche quanto di recente statuito dalla giurisprudenza di legittimità in merito alla valutazione, da parte del giudice di merito, circa il rispetto del requisito della specifica approvazione, ovvero che “in tema di clausole vessatorie, l'accertamento se la sottoscrizione apposta dal contraente integri o meno il requisito della specifica approvazione per iscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. rientra fra i compiti esclusivi del giudice di merito, la cui valutazione, se adeguatamente motivata, è incensurabile in sede di legittimità” (cfr. Cass. n. 8320 del 15.03.2022). Sempre sul punto, è necessario poi richiamare l'ulteriore consolidato orientamento giurisprudenziale, in base al quale “nel caso di condizioni generali di contratto, l'obbligo della specifica approvazione per iscritto a norma dell'art. 1341 c.c. della clausola vessatoria è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose e non, purché non cumulativo, salvo che, in quest'ultima ipotesi, non sia accompagnato da un'indicazione, benché sommaria, del loro contenuto, ovvero che non sia prevista dalla legge una forma scritta per la valida stipula del contratto” (cfr. Cass. n. 17939 del 9.07.2018). 3. Tutto ciò doverosamente premesso e facendo complessiva applicazione dei principi giuridici sopra richiamati, nel caso di specie, occorre poi passare all'analisi della specifica clausola convenzionale di deroga alla competenza territoriale, contenuta nel non contestato art. 19 del regolamento contrattuale di subappalto stipulato tra le parti contraenti in data 31.05.2023 e rubricato
“Riserve - Controversie” (cfr. doc. n. 2 di parte opposta). Pacifico è il tenore letterale di una tale clausola inserita nell'accordo contrattuale per cui “(…) Il Foro competente è esclusivo quello di Roma (…)”, senza null'altro aggiungere o prevedere. Si verte senza dubbio in un'ipotesi di incompetenza territoriale del giudice adito, per violazione della chiara e concorde manifestazione di volontà ab origine dei contraenti di individuare quale foro competente esclusivo il solo Tribunale di Roma in relazione ai fatti oggetto della presente causa. In primo luogo, si deve rilevare che un tale accordo contrattuale offerto in comunicazione da parte opponente in sede di opposizione, non è stato oggetto di alcuno specifico disconoscimento ex art. 214 c.p.c. né della relativa sottoscrizione ivi apposta né dei relativi contenuti e, dunque, in forza del generale principio di relatività degli effetti del contratto, è senza dubbio destinato, salvo profili di invalidità, a produrre effetti nei confronti delle parti contraenti ex art. 1372 c.c.. In particolare, quindi, una tale unica clausola contrattuale derogatoria all'ordinaria competenza territoriale (per sua stessa natura, appunto, derogabile per concorde volontà delle parti) è stata specificata in maniera univoca nel regolamento contrattuale sottoscritto e contiene l'indicazione di un preciso ed unico foro convenzionale esclusivo, da cui emerge chiaramente l'originaria volontà delle parti di escludere l'eventuale concorrenza di altri fori alternativi diversi da quello concordato. Peraltro, per completezza espositiva, non si può non osservare come il foro convenzionale esclusivo di Roma, alla luce dell'incontestata circostanza fattuale relativa alla sede legale di
[...]
parte opponente, convenuta in senso sostanziale nel presente giudizio di opposizione a Parte_1 decreto ingiuntivo – Roma, via della Pisana n. 278 – coincida anche con il foro generale delle persone giuridiche di cui all'art. 19 c.p.c.. In secondo luogo, dovendosi preferire un'indagine ermeneutica testuale e di coordinamento delle varie clausole incontrovertibilmente pattuite e sottoscritte dalle odierne parti processuali, non si ravvisa alcun profilo di nullità per abusività e/o eccessiva onerosità di una tale clausola contrattuale in deroga alla competenza territoriale, né su eccezione di parte, né in base ad un necessario accertamento condotto in via officiosa.
Pagina 6 In prima analisi, la sostanzialmente unica doglianza proposta da parte opposta a tale proposito in CP_ termini di mancata specifica contrattazione ed accettazione da parte del subappaltatore CP_1 non può certamente trovare accoglimento, non potendosi qualificare l'accordo contrattuale di
[...] subappalto avente ad oggetto “recupero e valorizzazione di fabbricato pubblico e relative aree di pertinenza da destinare a servizi pubblici inerenti attività artistiche, culturali ed educative “
[...]
– Comune di Santa Sofia” in termini di contratto per adesione. Parte_3 Da un lato e già ad una prima analisi grafica della scrittura privata, si deve valorizzare il fatto che tanto l'impaginazione (non completa omogeneità stilistica), quanto soprattutto i contenuti delle clausole contrattuali non integrano né un modulo o un formulario unilateralmente predisposto dal solo subcommittente, né tantomeno un contratto standard, predisposto per un numero indefinito di clienti e a cui questi ultimi devono limitarsi ad aderire, senza possibilità di negoziarne il contenuto. In particolare, si devono evidenziare in tal senso le puntuali previsioni contrattuali, a carattere personalizzato e che non possono che valere nell'ambito dello specifico rapporto contrattuale di subappalto commissionato da al proprio subappaltatore Parte_1 CP_1 nell'ambito del contratto di appalto stipulato dalla prima con il Comune di Santa Sofia in relazione al cantiere denominato quanto ai tempi di realizzazione dell'opera di subappalto, Parte_3 l'art. 7 subordina l'inizio e l'ultimazione “al verbale di inizio del committente”, pattuendone solo la durata in n. “120 gg naturali dal verbale di inizio lavori”; ancora l'art. 17 “in riferimento alle Penali la ditta ha gli stessi vincoli che la ha nei confronti della Controparte_2 Pt_1
Stazione Appaltante”; inoltre, la presenza all'art. 20 di una condizione sospensiva specificamente contestualizzata nell'ambito della complessiva operazione di “recupero e valorizzazione di fabbricato pubblico” sito in Santa Sofia ovvero che subordina l'efficacia del contratto di subappalto
“solo a seguito del verbale inizio lavori e dell'autorizzazione al subappalto da parte dell'ente”. Dall'altro lato ed in via del tutto assorbente, si deve poi valorizzare come la natura sostanzialmente non standardizzata dell'accordo contrattuale raggiunto, che è stato certamente il frutto di libera trattativa privata tra le due società professionali nel settore degli appalti, emerga proprio chiaramente dal successivo patto aggiuntivo sottoscritto tra le medesime parti ed offerto in comunicazione dalla stessa parte opposta sin dal proprio ricorso per decreto ingiuntivo (cfr. doc. n. 4 monitorio). Una tale scrittura privata sottoscritta dalle medesime parti contraenti in data 11.09.2023 e che richiama espressamente il “contratto di subappalto del 31.05.2023 dell'importo euro 138.000,00 sottoscritto tra e l'impresa società a Controparte_4 CP_1 responsabilità limitata semplificata subappaltatrice”, senza novarlo, ma limitandosi alla previsione modificativa dell'originario accordo economico intercorso – per cui “visto che parte delle lavorazioni assegnate a sono state svolte direttamente dalla committente CP_1 [...]
l'importo del subappalto è da intendersi pari ad euro 61.000 (…)” – non può, Parte_2 pertanto, essere che il frutto di una libera trattativa ancora in corso tra le società interessate, nonché conseguentemente il risultato del reciproco incontro di manifestazioni di volontà, volte al perseguimento di individualistici e contrapposti interessi di parte. Inoltre, in un tale documentato contesto contrattuale, il fatto che entrambe le parti non fossero contestualmente presenti al momento della sottoscrizione della scrittura privata e che la trattativa, la redazione del regolamento contrattuale e la relativa firma siano attività negoziali poste in essere dalle parti contraenti a distanza, non costituisce idonea e sufficiente prova in merito al fatto che la stessa clausola convenzionale di deroga alla competenza non sia stata redatta di concentro tra le società contraenti e specificamente negoziata dai legali rappresentanti delle stesse ab origine. In seconda analisi, alla luce della pacifica natura imprenditoriale di entrambe le parti contraenti che hanno trattato e concluso il contratto di subappalto proprio nell'esercizio delle rispettive e tipiche attività di impresa, ci si limita ad escludere una qualsiasi ipotesi di nullità della clausola pattizia in esame per abusività della stessa ai sensi degli artt. 33 e ss. del codice del consumo, non applicabile al caso di specie. In terzo luogo, sempre fatta salva ogni valutazione di merito circa la debenza di corrispettivi per opere extracontratto richiesti dal subappaltatore ad opera del giudice competente, per quanto di
Pagina 7 interesse, si deve aggiungere come la già riportata clausola convenzionale di deroga in via esclusiva alla competenza territoriale, contenuta nell'originario contratto di subappalto, debba in ogni caso valere anche per eventuali altri rapporti contrattuali, che risultano dagli atti comunque oggettivamente connessi alle opere di subappalto commissionate da presso il Parte_1 cantiere denominato e sito nel Comune di Santa Sofia. Parte_3 In sintesi ed in conclusione, per tutte le ragioni sopra esposte, emerge che l'unico foro territorialmente competente in relazione alla causa in esame sia quello di Roma, come stabilito convenzionalmente dalle parti contraenti ai sensi degli artt. 28 e 29 c.p.c. nell'ambito dell'art. 19 del regolamento contrattuale di subappalto e, pertanto, lo scrivente giudice – funzionalmente competente per l'opposizione a decreto ingiuntivo davanti allo stesso proposta - deve dichiarare l'incompetenza territoriale del giudice adito in sede monitoria dal Parte_4 per essere competente inderogabilmente il Tribunale di Roma.
4. Trattandosi di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, infatti, si osserva che, come noto, la giurisprudenza prevalente, nel caso di incompetenza (per valore, materia o territorio) del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, stabilisce che il giudice del relativo procedimento di opposizione, nell'esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull'opposizione proposta, deve dichiarare l'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo e, conseguentemente, la nullità del medesimo;
pronuncia quest'ultima conseguenziale ed in ogni caso senza alcuna valenza decisoria. Si precisa che la sentenza con cui il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo dichiara l'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto non comporta la declinatoria della competenza funzionale ed inderogabile di quest'ultimo a decidere sulla opposizione ma contiene, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. n. 10563 del 22.05.2015). In termini più generali e pertinenti, il provvedimento recante la dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto monitorio non è una decisione soltanto sulla competenza, ma presenta un duplice contenuto, di accoglimento in rito dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta e di caducazione per nullità dello stesso decreto ingiuntivo impugnato (cfr. Cass. n. 14594 del 21.08.2012). Tale provvedimento è, dunque, opportuno che assuma la forma di sentenza.
5. Infine, nel caso di specie, le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come meglio indicato in dispositivo, nei valori medi per le fasi di studio ed introduttiva, nei valori minimi per la fase di trattazione/istruttoria, che si è sostanzialmente limitata al deposito delle memorie integrative scritte, senza necessità di espletare ulteriore attività istruttoria in senso stretto, stante l'assorbente questione di incompetenza territoriale, e per la fase decisionale che si è svolta nelle forme semplificate di cui all'art. 281 sexies c.p.c.. La liquidazione viene posta in base al valore della controversia (domanda), ai fini dell'applicazione degli scaglioni previsti dal D.M. n. 55 del 2014. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, D.M. n. 55 del 2014 oltre al compenso e alle spese generali, la parte vittoriosa ha altresì diritto al rimborso delle spese sostenute debitamente documentate. La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto e l'essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio (cfr. Cass. n. 13498 del 29.05.2018). Nel caso di specie, come meglio evidenziato in motivazione, vi è la totale soccombenza di parte opposta, attrice in senso sostanziale nel presente procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, in relazione alla domanda formulata già nell'ambito del procedimento monitorio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero 2252/2024, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Pagina 8 1. ACCOGLIE l'opposizione proposta da nei confronti di parte Parte_2 opposta per le ragioni di cui in motivazione. Controparte_2
2. ACCERTA E DICHIARA il difetto di competenza territoriale del Tribunale di Forlì adito in sede monitoria in favore della competenza convenzionale esclusiva del Tribunale di Roma, in base alla valida ed efficace clausola pattizia di cui all'art. 19 del contratto di subappalto sottoscritto dalle parti contraenti in data 31.05.2023.
3. DICHIARA, per l'effetto, la nullità del decreto ingiuntivo opposto n. 773/2024, emesso dal Tribunale di Forlì in data 29.08.2024.
4. FISSA in tre mesi dalla pubblicazione della presente sentenza il termine per la riassunzione del giudizio davanti al giudice competente, ad opera della parte più diligente.
5. ON parte opposta al pagamento in favore di parte Controparte_2 opponente delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano Parte_2 in euro 9.142,00 per compensi;
spese generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede;
spese specifiche pari ad euro 406,50 per contributo unificato e anticipazione forfettaria;
infine, IVA e CPA, se dovuti, sull'imponibile come per legge.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al presente provvedimento reso all'esito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi degli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c..
Forlì, 14 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Giorgia Sartoni
Pagina 9
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ
Sezione Unica CIVILE
ORDINANZA EX ART. 127 TER, COMMA 3, C.P.C.
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 2252/2024 promossa da:
Parte_1
OPPONENTE contro
Controparte_1
OPPOSTO
Il Giudice dott.ssa Giorgia Sartoni, dato atto che, con provvedimento emesso in data 9.09.2025 e comunicato ai difensori delle parti in pari data, l'udienza già fissata per il giorno 18.09.2025, su richiesta congiunta delle parti medesime, è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi degli artt. 127, comma 3 e 127 ter c.p.c.; letti gli atti di causa e le note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni depositate dalle parti entro il termine assegnato del 18.09.2025; preso atto che le parti hanno concluso come da rispettive note scritte di precisazione delle conclusioni depositate in data 17.09.2025 da parte opponente e in data 17.09.2025 da parte opposta;
all'esito di Camera di Consiglio, PRONUNCIA sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. che viene allegata al presente provvedimento.
Si comunichi.
Forlì, 14 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Giorgia Sartoni
Pagina 1 N. R.G. 2024/2252
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Sartoni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2252/2024 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. MAGLIO DARIO e dell'avv. STOIKIDIS ANGELO, elettivamente domiciliato in VIA CRESCENZIO, N. 20, ROMA presso il difensore avv. MAGLIO DARIO
OPPONENTE contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. MEZZACAPO DANIELE, elettivamente domiciliato in P.IVA_2 VIA BARATTI, N. 1, 47100 FORLI' presso il difensore avv. MEZZACAPO DANIELE
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e si è svolta la contestuale discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 18 settembre 2025, svoltasi unicamente mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ed, in particolare:
- parte opponente ha concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni depositate in data 17.09.2025, ovvero: “piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. in via pregiudiziale, dichiarare l'incompetenza dell'Ecc.mo Tribunale adito per essere univocamente competente il Tribunale Ordinario di Roma e per l'effetto dichiarare nullo o comunque inefficace il predetto decreto ingiuntivo condannando Parte Opposta al pagamento delle spese processuali discendenti dalla definizione del presente giudizio;
2. nella denegata e non creduta ipotesi della definizione del presente giudizio in accoglimento dell'eccezione pregiudiziale di incompetenza, in via principale, revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 773/2024 del 29.08.2024, emesso in favore di per tutti i motivi esplicitati in narrativa.
3. In via riconvenzionale, accertare CP_1 l'avvenuta risoluzione del contratto di subappalto originario come poi rinegoziato o dichiarare comunque lo stesso risolto per grave inadempimento di;
4. In via riconvenzionale, CP_1 condannare al pagamento di € 57.500 (Euro cinquantasettemilacinquecento/00) o di CP_1 quell'altra minore o maggiore somma che risulterà dall'istruttoria, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali e moratori dalla domanda fino alla data dell'effettivo soddisfo;
5. In via
Pagina 2 subordinata e di eccezione riconvenzionale, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il designando Giudice, ritenuta la propria competenza, accerti la posizione debitoria dell'Opponente nei confronti di , riconoscere che la ha già corrisposto il corrispettivo in CP_1 Parte_1
€ 60.000,00 (Euro sessantamila/00) e che la prestazione eseguita dall'Opposta non è stata a regola d'arte e conseguentemente ridurre la pretesa avversa delle somme non dovute fino ad equità per tutti i motivi meglio indicati nel presente atto.
6. In ogni caso condannare l'Opposta al pagamento delle spese e degli onorari del presente giudizio e della fase monitoria”;
- parte opposta ha concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni depositate in data 17.09.2025, ovvero: “disattesa ogni contraria istanza, chiede che l'Ill.mo Tribunale Voglia
- in via principale dichiarare la competenza del Tribunale di Forlì e confermare il decreto ingiuntivo n. 773/2024 per € 107.165,72, oltre interessi e spese;
- Conseguentemente rigettare l'opposizione e la domanda riconvenzionale di in quanto infondate sia in fatto Parte_1 che in diritto - condannare parte opponente alla rifusione delle spese di lite e di fase monitoria”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione tempestivamente notificato, (in seguito anche Parte_2 senza indicazione del tipo sociale o solo subappaltatore) proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 773/2024, con il quale il Tribunale di Forlì, su ricorso di (di Controparte_2 seguito anche senza indicazione del tipo sociale o solo subcommittente), ingiungeva il pagamento della somma di euro 107.165,72, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, a titolo di rifusione dei pagamenti anticipati dalla stessa subcommittente ad imprese terze relativi all'acquisto del materiale necessario per l'esecuzione delle opere commissionate presso il cantiere denominato sito in Santa Sofia (FC) in forza del contratto di subappalto concluso tra le parti Parte_3 contraenti in data 31.05.2023, modificato in data 11.09.2023, nonché a titolo di corrispettivi per opere extracontratto che sarebbero state dalla stessa commissionate. In via pregiudiziale, parte opponente eccepiva la nullità del decreto ingiuntivo opposto, in quanto, prima ancora che ingiusto e illegittimo, lo stesso è stato emesso da un giudice incompetente, stante la valida ed efficace previsione convenzionale del foro esclusivo di Roma, nonché deducendo la competenza del Tribunale di Roma, anche in relazione ad ogni criterio di collegamento legale. In via subordinata e quanto al merito, parte opponente deduceva l'assoluta infondatezza della pretesa avversaria, ricostruendo i rapporti commerciali intercorsi tra le parti e affermando di aver esattamente adempiuto alle obbligazioni contrattuali assunte nei confronti del subappaltatore, nonché l'inesistenza di qualsivoglia ulteriore accordo contrattuale tra le medesime parti contraenti diverso dai contratti di subappalto originario e rinegoziato. Inoltre, parte opponente si doleva in ogni caso dell'indeterminatezza delle opere per le quali era stato richiesto in sede monitoria il corrispettivo ad opera del subappaltatore allegando come nessuna contestazione CP_1 fosse mai sorta in tal senso nel corso del rapporto contrattuale. Anzi, parte opponente, allegando l'inadempimento del subappaltatore e proponendo l'eccezione di cui all'art. 1460 c.c., domandava in via riconvenzionale l'accertamento dell'inadempimento imputabile al subappaltatore e la condanna di quest'ultimo al risarcimento dei danni subiti, quantificati in euro 57.500,00. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 18.02.2025, si costituiva
[...] che contestando le avversarie deduzioni ed allegazioni in fatto, nonché eccependo la CP_1 carenza probatoria della avversaria ricostruzione dei fatti posti a fondamento della proposta opposizione, in via pregiudiziale dichiarava di aver optato per il foro del creditore ex art. 20 c.p.c., per cui l'obbligazione di pagamento di somme di denaro azionata in giudizio deve essere eseguita presso la residenza del creditore ovvero presso la società subappaltatrice con sede legale in Forlì. In aggiunta, parte opposta deduceva come la pattuizione del foro esclusivo contenuta nel contratto di subappalto originario non fosse stata oggetto di contrattazione e comunque costituisse clausola a vantaggio della sola parte contraente inoltre, eccepiva l'inefficacia anche Parte_1 dell'indicazione del luogo di sottoscrizione del contratto predisposto dalla sola parte contraente
Pagina 3 essendo stato il contratto sottoscritto in realtà a Cesena presso la sede Parte_1 dell'Unione dei Comuni del Savio e non a Roma. CP_3 Parte opposta respingeva, poi, puntualmente le avversarie doglianze relative alla dedotta infondatezza della pretesa creditoria, insistendo per l'accoglimento della propria domanda di pagamento e contestava, domandandone il rigetto, le domande proposte in via riconvenzionale dal subcommittente nei propri confronti, eccependo la decadenza ai sensi dell'art. 1667 c.c. della controparte e la correttezza del proprio operato. Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 21.02.2025, verificata la regolarità dell'instaurazione del contraddittorio fra le parti e delle procure conferite ai relativi difensori, nonché preso atto dell'eccezione pregiudiziale di incompetenza territoriale del giudice adito, il giudice differiva la prima udienza di comparizione e trattazione ai sensi dell'art. 183 c.p.c. al giorno 30.04.2025, da cui decorrevano a ritroso i termini per le memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c., depositato poi tempestivamente da entrambe le parti. All'udienza del 30.04.2025, il giudice preliminarmente tentava la conciliazione delle parti presenti personalmente e all'esito prendeva atto della distanza tra le reciproche posizioni e dell'impossibilità attuale per le stesse di concludere un accordo conciliativo;
i difensori delle parti contestavano quanto ex adverso dedotto e prodotto, si riportavano integralmente ai rispettivi scritti difensivi ed insistevano per l'accoglimento delle rispettive domande ed accezioni. Con ordinanza del 5.05.2025, a scioglimento della riserva assunta in udienza, rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione formulata da parte opposta e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per la precisazione delle conclusioni e contestuale discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. l'udienza del 18.09.2025, concedendo alle parti termine per il deposito di brevi note conclusive sino a quindici giorni prima dell'udienza. All'udienza del 18.09.2025, svoltasi in modalità di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., come da richiesta congiunta, le parti precisavano le rispettive conclusioni e si svolgeva la contestuale discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
***
Ai fini della decisione della presente controversia è senza dubbio assorbente la questione pregiudiziale di incompetenza, sollevata tempestivamente ai sensi dell'art. 38 c.p.c. da parte opponente nel proprio atto di citazione in opposizione, in forza della valida ed efficace clausola convenzionale di deroga alla competenza territoriale di cui all'art. 19 del contratto di subappalto sottoscritto dalle parti contraenti in data 31.05.2023 ed offerto in comunicazione unicamente dalla stessa parte opponente al momento della costituzione in giudizio (cfr. doc. n. 2 parte opponente). Di conseguenza, va dichiarata l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in sede monitoria per essere competente il Tribunale di Roma, alla luce delle seguenti considerazioni in fatto ed in diritto. 1. Preliminarmente, ci si limita a ricordare che, come noto, per un verso, le parti contraenti, ai sensi degli artt. 28 e 29 c.p.c., nell'ambito dell'esercizio della propria autonomia negoziale, possono, tra l'altro, derogare alla competenza per territorio, legislativamente prevista, - salvo che nelle ipotesi previste dall'art. 28 c.p.c. - con un accordo scritto, precedente all'instaurazione del giudizio e riferito ad uno o più affari determinati, che non lasci adito ad alcun dubbio sulla comune intenzione dei contraenti medesimi di escludere la competenza dei fori ordinari alternativi legali. Chiara e condivisibile è la consolidata massima giurisprudenziale per cui “la designazione convenzionale di un foro, in deroga a quello territoriale stabilito dalla legge, attribuisce al foro designato dalle parti la competenza esclusiva soltanto se risulta, ai sensi dell'art. 29, secondo comma, codice di rito, un'enunciazione espressa, che non può trarsi quindi da argomenti presuntivi e non deve lasciare adito ad alcun dubbio sulla comune intenzione delle parti di escludere la competenza dei fori ordinari. A tal fine è sufficiente che esse stabiliscano "esclusivamente" la competenza di un determinato foro” (cfr. Cass. n. 4757 del 4.03.2005 e più recente Cass. n. 21010 del 02.10.2020, nonché anche Cass. n. 21362 del 06.10.2020 e Cass. n. 26910 del 26.11.2020).
Pagina 4 Peraltro, una tale espressa ed univoca manifestazione di volontà ad opera delle parti contraenti non può che essere valutata, nella presente sede, facendo applicazione dei generali criteri ermeneutici contenuti negli artt. 1362 e ss. c.c. in materia di interpretazione del contratto in generale. In primis, infatti, il criterio che deve essere utilizzato è quello della “comune intenzione delle parti”, che deve essere valutato anche in relazione al comportamento complessivo delle stesse, eventualmente tenuto anche dopo la conclusione del contratto, in ogni caso senza limitarsi al solo senso letterale delle parole. Inoltre, si ricorda come il successivo art. 1363 c.c. preveda espressamente che “le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto” e che in ogni caso devono trovare applicazione i generali principi di buona fede e di conservazione del contratto ai sensi degli artt. 1366 e 1367 c.c.. In aggiunta e per quanto di specifico interesse nella specie, si richiama l'orientamento giurisprudenziale estensivo che afferma che “la clausola contenuta in un contratto di appalto, con la quale le parti abbiano attribuito ad un determinato giudice la competenza in ordine alle controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del contratto stesso, deve essere interpretata nel senso di comprendere in tale competenza convenzionale sia le opere già previste, sia quelle inizialmente non pattuite ma resesi necessarie in fase attuativa, non potendosi logicamente separare la cognizione del contenzioso tra opere strettamente connesse, e rimanendo, invece, sottratta al foro stabilito per accordo delle parti la competenza in ordine ad opere realizzate in adempimento di diverso appalto, del tutto svincolato dal primo” (cfr. n. 21503 del 19.09.2013). Per altro verso, risulta altresì doveroso ricordare che “la clausola derogativa della competenza territoriale contenuta in un contratto per adesione deve considerarsi particolarmente onerosa e deve essere approvata per iscritto in forma specifica, ai sensi dell'art. 1341, capoverso, cod. civ., non soltanto quando si sia designato un Foro non contemplato dalla legge, ma anche quando venga stabilito un Foro esclusivo, sia pure coincidente con uno di quelli indicati dalla legge, se in questo caso sia stata eliminata la competenza alternativa di altro giudice” (cfr. Cass. n. 3261 del 09.04.1996) e che conseguentemente la nullità di una delle clausole onerose di un contratto per adesione di cui all'art. 1341 c.c., derivante dalla mancata specifica approvazione per iscritto, rientra anche tra le questioni rilevabili d'ufficio, come statuito a più riprese dalla Suprema Corte, laddove prevede che “la mancata specifica approvazione per iscritto delle clausole onerose del contratto indicate nell'art. 1341 cod. civ. ne comporta la nullità, eccepibile da chiunque vi abbia interesse e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, ivi compresa la fase di legittimità dinanzi alla Corte di cassazione, sempreché i presupposti di fatto della detta nullità (carattere vessatorio della clausola ed inesistenza della prescritta approvazione specifica) risultino già acquisiti agli atti del processo” (cfr. Cass. n. 16394 del 14.07.2009, nonché Cass. n. 547 del 18.01.2002). 2. Ancora, sempre in via preliminare e prima di passare all'analisi della specifica clausola in esame di deroga alla competenza territoriale di cui al contratto di subappalto sottoscritto fra le parti contraenti in data 31.05.2023 e parzialmente modificato in data 11.09.2023 (cfr. art. 2 parte opponente e doc. n. 4 monitorio), risulta necessario analizzare in generale la disciplina riguardante la abusività e/o vessatorietà delle clausole generali in materia contrattuale. Innanzitutto, l'art. 1341, comma 2, c.c., ai fini della validità delle “condizioni generali di contratto” poste a favore della parte che le ha predisposte, stabilisce espressamente l'onere di specifica approvazione per iscritto di tutta una serie di clausole, fra le quali rientra senza dubbio, come specificamente indicato dall'articolo in esame, quella di deroga della competenza dell'autorità giudiziaria. Ciò vale, altresì, per espressa previsione di legge, anche per i “contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali” ai sensi del successivo art. 1342 c.c.. Si verte pertanto nella categoria dei cd. contratti per adesione ovvero contratti destinati “a regolare una serie indefinita di rapporti, tanto dal punto di vista sostanziale (se, cioè, predisposte da un contraente che esplichi attività contrattuale all'indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti),
Pagina 5 quanto dal punto di vista formale (ove, cioè, predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie), mentre esulano da tale categoria i contratti predisposti da uno dei due contraenti in previsione e con riferimento ad una singola, specifica vicenda negoziale, rispetto ai quali l'altro contraente può, del tutto legittimamente, richiedere ed apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto, nonché, a maggior ragione, quelli in cui il negozio sia stato concluso a seguito e per effetto di trattative tra le parti” (cfr. ex multis Cass. n. 6753 del 19.03.2018 e Cass. n. 32731 del 24.11.2023, già Cass. n. 4531/1990). Ancora, occorre richiamare anche quanto di recente statuito dalla giurisprudenza di legittimità in merito alla valutazione, da parte del giudice di merito, circa il rispetto del requisito della specifica approvazione, ovvero che “in tema di clausole vessatorie, l'accertamento se la sottoscrizione apposta dal contraente integri o meno il requisito della specifica approvazione per iscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. rientra fra i compiti esclusivi del giudice di merito, la cui valutazione, se adeguatamente motivata, è incensurabile in sede di legittimità” (cfr. Cass. n. 8320 del 15.03.2022). Sempre sul punto, è necessario poi richiamare l'ulteriore consolidato orientamento giurisprudenziale, in base al quale “nel caso di condizioni generali di contratto, l'obbligo della specifica approvazione per iscritto a norma dell'art. 1341 c.c. della clausola vessatoria è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose e non, purché non cumulativo, salvo che, in quest'ultima ipotesi, non sia accompagnato da un'indicazione, benché sommaria, del loro contenuto, ovvero che non sia prevista dalla legge una forma scritta per la valida stipula del contratto” (cfr. Cass. n. 17939 del 9.07.2018). 3. Tutto ciò doverosamente premesso e facendo complessiva applicazione dei principi giuridici sopra richiamati, nel caso di specie, occorre poi passare all'analisi della specifica clausola convenzionale di deroga alla competenza territoriale, contenuta nel non contestato art. 19 del regolamento contrattuale di subappalto stipulato tra le parti contraenti in data 31.05.2023 e rubricato
“Riserve - Controversie” (cfr. doc. n. 2 di parte opposta). Pacifico è il tenore letterale di una tale clausola inserita nell'accordo contrattuale per cui “(…) Il Foro competente è esclusivo quello di Roma (…)”, senza null'altro aggiungere o prevedere. Si verte senza dubbio in un'ipotesi di incompetenza territoriale del giudice adito, per violazione della chiara e concorde manifestazione di volontà ab origine dei contraenti di individuare quale foro competente esclusivo il solo Tribunale di Roma in relazione ai fatti oggetto della presente causa. In primo luogo, si deve rilevare che un tale accordo contrattuale offerto in comunicazione da parte opponente in sede di opposizione, non è stato oggetto di alcuno specifico disconoscimento ex art. 214 c.p.c. né della relativa sottoscrizione ivi apposta né dei relativi contenuti e, dunque, in forza del generale principio di relatività degli effetti del contratto, è senza dubbio destinato, salvo profili di invalidità, a produrre effetti nei confronti delle parti contraenti ex art. 1372 c.c.. In particolare, quindi, una tale unica clausola contrattuale derogatoria all'ordinaria competenza territoriale (per sua stessa natura, appunto, derogabile per concorde volontà delle parti) è stata specificata in maniera univoca nel regolamento contrattuale sottoscritto e contiene l'indicazione di un preciso ed unico foro convenzionale esclusivo, da cui emerge chiaramente l'originaria volontà delle parti di escludere l'eventuale concorrenza di altri fori alternativi diversi da quello concordato. Peraltro, per completezza espositiva, non si può non osservare come il foro convenzionale esclusivo di Roma, alla luce dell'incontestata circostanza fattuale relativa alla sede legale di
[...]
parte opponente, convenuta in senso sostanziale nel presente giudizio di opposizione a Parte_1 decreto ingiuntivo – Roma, via della Pisana n. 278 – coincida anche con il foro generale delle persone giuridiche di cui all'art. 19 c.p.c.. In secondo luogo, dovendosi preferire un'indagine ermeneutica testuale e di coordinamento delle varie clausole incontrovertibilmente pattuite e sottoscritte dalle odierne parti processuali, non si ravvisa alcun profilo di nullità per abusività e/o eccessiva onerosità di una tale clausola contrattuale in deroga alla competenza territoriale, né su eccezione di parte, né in base ad un necessario accertamento condotto in via officiosa.
Pagina 6 In prima analisi, la sostanzialmente unica doglianza proposta da parte opposta a tale proposito in CP_ termini di mancata specifica contrattazione ed accettazione da parte del subappaltatore CP_1 non può certamente trovare accoglimento, non potendosi qualificare l'accordo contrattuale di
[...] subappalto avente ad oggetto “recupero e valorizzazione di fabbricato pubblico e relative aree di pertinenza da destinare a servizi pubblici inerenti attività artistiche, culturali ed educative “
[...]
– Comune di Santa Sofia” in termini di contratto per adesione. Parte_3 Da un lato e già ad una prima analisi grafica della scrittura privata, si deve valorizzare il fatto che tanto l'impaginazione (non completa omogeneità stilistica), quanto soprattutto i contenuti delle clausole contrattuali non integrano né un modulo o un formulario unilateralmente predisposto dal solo subcommittente, né tantomeno un contratto standard, predisposto per un numero indefinito di clienti e a cui questi ultimi devono limitarsi ad aderire, senza possibilità di negoziarne il contenuto. In particolare, si devono evidenziare in tal senso le puntuali previsioni contrattuali, a carattere personalizzato e che non possono che valere nell'ambito dello specifico rapporto contrattuale di subappalto commissionato da al proprio subappaltatore Parte_1 CP_1 nell'ambito del contratto di appalto stipulato dalla prima con il Comune di Santa Sofia in relazione al cantiere denominato quanto ai tempi di realizzazione dell'opera di subappalto, Parte_3 l'art. 7 subordina l'inizio e l'ultimazione “al verbale di inizio del committente”, pattuendone solo la durata in n. “120 gg naturali dal verbale di inizio lavori”; ancora l'art. 17 “in riferimento alle Penali la ditta ha gli stessi vincoli che la ha nei confronti della Controparte_2 Pt_1
Stazione Appaltante”; inoltre, la presenza all'art. 20 di una condizione sospensiva specificamente contestualizzata nell'ambito della complessiva operazione di “recupero e valorizzazione di fabbricato pubblico” sito in Santa Sofia ovvero che subordina l'efficacia del contratto di subappalto
“solo a seguito del verbale inizio lavori e dell'autorizzazione al subappalto da parte dell'ente”. Dall'altro lato ed in via del tutto assorbente, si deve poi valorizzare come la natura sostanzialmente non standardizzata dell'accordo contrattuale raggiunto, che è stato certamente il frutto di libera trattativa privata tra le due società professionali nel settore degli appalti, emerga proprio chiaramente dal successivo patto aggiuntivo sottoscritto tra le medesime parti ed offerto in comunicazione dalla stessa parte opposta sin dal proprio ricorso per decreto ingiuntivo (cfr. doc. n. 4 monitorio). Una tale scrittura privata sottoscritta dalle medesime parti contraenti in data 11.09.2023 e che richiama espressamente il “contratto di subappalto del 31.05.2023 dell'importo euro 138.000,00 sottoscritto tra e l'impresa società a Controparte_4 CP_1 responsabilità limitata semplificata subappaltatrice”, senza novarlo, ma limitandosi alla previsione modificativa dell'originario accordo economico intercorso – per cui “visto che parte delle lavorazioni assegnate a sono state svolte direttamente dalla committente CP_1 [...]
l'importo del subappalto è da intendersi pari ad euro 61.000 (…)” – non può, Parte_2 pertanto, essere che il frutto di una libera trattativa ancora in corso tra le società interessate, nonché conseguentemente il risultato del reciproco incontro di manifestazioni di volontà, volte al perseguimento di individualistici e contrapposti interessi di parte. Inoltre, in un tale documentato contesto contrattuale, il fatto che entrambe le parti non fossero contestualmente presenti al momento della sottoscrizione della scrittura privata e che la trattativa, la redazione del regolamento contrattuale e la relativa firma siano attività negoziali poste in essere dalle parti contraenti a distanza, non costituisce idonea e sufficiente prova in merito al fatto che la stessa clausola convenzionale di deroga alla competenza non sia stata redatta di concentro tra le società contraenti e specificamente negoziata dai legali rappresentanti delle stesse ab origine. In seconda analisi, alla luce della pacifica natura imprenditoriale di entrambe le parti contraenti che hanno trattato e concluso il contratto di subappalto proprio nell'esercizio delle rispettive e tipiche attività di impresa, ci si limita ad escludere una qualsiasi ipotesi di nullità della clausola pattizia in esame per abusività della stessa ai sensi degli artt. 33 e ss. del codice del consumo, non applicabile al caso di specie. In terzo luogo, sempre fatta salva ogni valutazione di merito circa la debenza di corrispettivi per opere extracontratto richiesti dal subappaltatore ad opera del giudice competente, per quanto di
Pagina 7 interesse, si deve aggiungere come la già riportata clausola convenzionale di deroga in via esclusiva alla competenza territoriale, contenuta nell'originario contratto di subappalto, debba in ogni caso valere anche per eventuali altri rapporti contrattuali, che risultano dagli atti comunque oggettivamente connessi alle opere di subappalto commissionate da presso il Parte_1 cantiere denominato e sito nel Comune di Santa Sofia. Parte_3 In sintesi ed in conclusione, per tutte le ragioni sopra esposte, emerge che l'unico foro territorialmente competente in relazione alla causa in esame sia quello di Roma, come stabilito convenzionalmente dalle parti contraenti ai sensi degli artt. 28 e 29 c.p.c. nell'ambito dell'art. 19 del regolamento contrattuale di subappalto e, pertanto, lo scrivente giudice – funzionalmente competente per l'opposizione a decreto ingiuntivo davanti allo stesso proposta - deve dichiarare l'incompetenza territoriale del giudice adito in sede monitoria dal Parte_4 per essere competente inderogabilmente il Tribunale di Roma.
4. Trattandosi di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, infatti, si osserva che, come noto, la giurisprudenza prevalente, nel caso di incompetenza (per valore, materia o territorio) del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, stabilisce che il giudice del relativo procedimento di opposizione, nell'esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull'opposizione proposta, deve dichiarare l'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo e, conseguentemente, la nullità del medesimo;
pronuncia quest'ultima conseguenziale ed in ogni caso senza alcuna valenza decisoria. Si precisa che la sentenza con cui il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo dichiara l'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto non comporta la declinatoria della competenza funzionale ed inderogabile di quest'ultimo a decidere sulla opposizione ma contiene, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. n. 10563 del 22.05.2015). In termini più generali e pertinenti, il provvedimento recante la dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto monitorio non è una decisione soltanto sulla competenza, ma presenta un duplice contenuto, di accoglimento in rito dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta e di caducazione per nullità dello stesso decreto ingiuntivo impugnato (cfr. Cass. n. 14594 del 21.08.2012). Tale provvedimento è, dunque, opportuno che assuma la forma di sentenza.
5. Infine, nel caso di specie, le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come meglio indicato in dispositivo, nei valori medi per le fasi di studio ed introduttiva, nei valori minimi per la fase di trattazione/istruttoria, che si è sostanzialmente limitata al deposito delle memorie integrative scritte, senza necessità di espletare ulteriore attività istruttoria in senso stretto, stante l'assorbente questione di incompetenza territoriale, e per la fase decisionale che si è svolta nelle forme semplificate di cui all'art. 281 sexies c.p.c.. La liquidazione viene posta in base al valore della controversia (domanda), ai fini dell'applicazione degli scaglioni previsti dal D.M. n. 55 del 2014. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, D.M. n. 55 del 2014 oltre al compenso e alle spese generali, la parte vittoriosa ha altresì diritto al rimborso delle spese sostenute debitamente documentate. La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto e l'essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio (cfr. Cass. n. 13498 del 29.05.2018). Nel caso di specie, come meglio evidenziato in motivazione, vi è la totale soccombenza di parte opposta, attrice in senso sostanziale nel presente procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, in relazione alla domanda formulata già nell'ambito del procedimento monitorio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero 2252/2024, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Pagina 8 1. ACCOGLIE l'opposizione proposta da nei confronti di parte Parte_2 opposta per le ragioni di cui in motivazione. Controparte_2
2. ACCERTA E DICHIARA il difetto di competenza territoriale del Tribunale di Forlì adito in sede monitoria in favore della competenza convenzionale esclusiva del Tribunale di Roma, in base alla valida ed efficace clausola pattizia di cui all'art. 19 del contratto di subappalto sottoscritto dalle parti contraenti in data 31.05.2023.
3. DICHIARA, per l'effetto, la nullità del decreto ingiuntivo opposto n. 773/2024, emesso dal Tribunale di Forlì in data 29.08.2024.
4. FISSA in tre mesi dalla pubblicazione della presente sentenza il termine per la riassunzione del giudizio davanti al giudice competente, ad opera della parte più diligente.
5. ON parte opposta al pagamento in favore di parte Controparte_2 opponente delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano Parte_2 in euro 9.142,00 per compensi;
spese generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede;
spese specifiche pari ad euro 406,50 per contributo unificato e anticipazione forfettaria;
infine, IVA e CPA, se dovuti, sull'imponibile come per legge.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al presente provvedimento reso all'esito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi degli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c..
Forlì, 14 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Giorgia Sartoni
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