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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 02/12/2025, n. 1445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1445 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. DO CO Presidente
Dott.ssa Anna Bora Consigliere
Dott.ssa Annalisa Giusti Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile in grado d'appello iscritto al n. 595/25 R.G
Promosso da
nata a Sant'Elpidio a [...], il [...], c. f. Parte_1
, ivi residente in [...], rappresentata e C.F._1 difesa dall' Avv. Costanza Di Leo del Foro di Fermo
Appellante
Contro
, c. f. , rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa e pubblicata dal Tribunale di
Macerata in data 23.4.2025
Conclusioni:
per l'appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta e disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, in accoglimento del presente appello, riproponendo tutte le domande, eccezioni, istanze e le argomentazioni riportate nei verbali e negli scritti difensivi del giudizio di primo grado, che in questa sede devono espressamente ed integralmente intendersi richiamati e trascritti “per relationem”, così provvedere: in via preliminare, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 283 e 351 c.p.c., con decreto dell'Ill.mo Presidente del collegio, inaudita altera parte, ricorrendo giusti motivi di urgenza esposti in narrativa, disporre la immediata sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza del Tribunale Civile di Macerata n.
307/2025 pubblicata il 23/4/2025 del Dr. Luigi Reale resa nel giudizio n.
2343/2025 R.G. ovvero ordinare la comparizione delle parti prima dell'udienza di comparizione del 10 novembre 2025, per ogni decisione sulla istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva. nel merito, in via principale, per i motivi di fatto e di diritto rassegnati, in accoglimento del presente appello, riformare e/o annullare e/o dichiarare nulla la sentenza del Tribunale Civile di Macerata n. 307/2025 pubblicata il 23/4/2025 del Dr. Luigi Reale resa nel giudizio n. 2343/2025 R.G., e, per l'effetto, accertato e dichiarato il diritto della sig.ra d essere definitivamente ammessa Parte_1 al patrocinio a spese dello Stato per l'attività svolta nella controversia contro
, avente ad oggetto la dichiarazione giudiziale di Controparte_2 paternità e diritti annessi, davanti al Tribunale di Macerata, R.G. 746/2021, conclusa con la sentenza n. 539/2024 rep. 821/2024, annullare il provvedimento di revoca emesso dal Tribunale di Macerata in data 25/10/2024 e, conseguentemente, liquidare in favore dell'Avv. Costanza Di Leo i compensi professionali per l'attività svolta.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Per l'appellato:
“Voglia l'adita Corte respingere l'appello in quanto inammissibile o, comunque, infondato in fatto e diritto. Spese vinte.”
FATTO Il Tribunale di Macerata, con la sentenza indicata in epigrafe, respingeva l'opposizione proposta da avverso il decreto del tribunale collegiale Parte_1 di Macerata in data 24.10.2024, con il quale veniva revocata la di lei ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Avverso detta sentenza proponeva appello , affidato ai motivi sotto Parte_1 indicati.
Si costituiva il chiedendo la declaratoria Controparte_1 dell'inammissibilità dell'appello, e, nel merito, l'infondatezza del gravame.
All'esito dell'udienza ex artt 350 bis comma 3, 351 e 281 sexies cpc, la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto tardiva la produzione della documentazione comprovante la sussistenza e la permanenza dei requisiti per l'ammissione della signora l Pt_1 patrocinio a spese dello stato.
Con il secondo motivo, censura la sentenza appellata nella parte in cui ha ritenuto insufficienti le certificazioni Isee ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato senza avvedersi che essa appellante aveva anche prodotto anche il modello 730/2024 (relativamente all'unico periodo lavorato dal
1/12/2023 al 31/12/2023 e le due dichiarazioni sostitutive di certificazione con le quali la sig.ra tra le altre, dichiarava di trovarsi nelle condizioni di reddito Pt_1 richieste dall'art. 76 del DPR n. 115 del 2002 e di mantenere i requisiti di cui all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Con il terzo motivo censurava la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva disposto sulle spese di lite.
L'appello proposto deve essere dichiarato inammissibile.
E' pacifico che avverso la revoca del provvedimento di ammissione al PSS, in mancanza di espressa previsione normativa, è possibile esperire l'opposizione di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, avendo tale opposizione, nell'ambito del Testo unico sulle spese di giustizia, natura di rimedio di carattere generale contro tutti i decreti in materia di liquidazione e, quindi, anche contro il decreto del magistrato che la rifiuti (ex multis, Cass., Sez. 1, n. 13833 del 7/05/2008; Cass.,
Sez. 1, n. 13807 del 23/06/2011; Cass., Sez. 6 - 2, n. 21685 del 23/09/2013;
Cass., Sez. 2, n. 21700 del 26/10/2015; Cass., Sez. 6 - 2, n. 1684 del
22/01/2019).
L'art. 170 T.U.S.G. stabilisce che “L'opposizione è disciplinata dal D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 15” e va proposta, come prevede il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15, con ricorso al “capo dell'ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.
Orbene, a norma dell'art. 15 del D. Lvo 1.9.2011 n. 150, le controversie previste dall'art. 170 del D.P.R. 30.5.2002 n. 115 sono regolate - ove non diversamente previsto - dal rito sommario di cognizione e, dunque, si propongono con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. al capo dell'ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato e vengono decise con ordinanza che il comma 6 del citato art. 15 definisce espressamente non appellabile. (cfr. Cass.,
Sez. 6 - 2, n. 12668 del 05/06/2014; il giudizio segue il rito del nuovo procedimento semplificato di cognizione;
l'ordinanza che lo definisce è inappellabile, ma, in ragione della sua natura decisoria e della capacità di incidere in via definitiva su diritti soggettivi, contro di essa è proponibile il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., comma 7, (Cass., Sez.
2, n. 3633 del 14/02/2011).
A nulla rilevano le deduzioni dell'appellante in merito al fatto che non ci si troverebbe al cospetto di un'opposizione ex art 170 TUSG atteso che, nel caso in esame, sono state liquidate le spese di lite, dal momento che proprio la circostanza che si applichi il rito sommario, impone la delibazione sulle spese.
Pertanto, stante l'inequivocabile tenore della norma richiamata, l'appello avverso l'ordinanza di rigetto emessa dal Tribunale di Macerata va dichiarato inammissibile. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo (applicando lo scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile, complessità bassa).
Ricorrono, infine, i presupposti ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
115/2002 per il versamento - da parte dell'appellante - dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza emessa e pubblicata dal Tribunale di Macerata in data
23.4.2025,
dichiara l'inammissibilità dell'appello.
Condanna l'appellante al pagamento - in favore della parte appellata - delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi €.1.800,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15% IVA e CPA, come per legge.
- Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater
D.P.R. 115/2002 per il versamento - da parte dell'appellante - dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit.
Così deciso in Ancona, il 27.11.2025
Il Consigliere estensore
Dr. Annalisa Giusti
Il Presidente
Dr. DO CO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. DO CO Presidente
Dott.ssa Anna Bora Consigliere
Dott.ssa Annalisa Giusti Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile in grado d'appello iscritto al n. 595/25 R.G
Promosso da
nata a Sant'Elpidio a [...], il [...], c. f. Parte_1
, ivi residente in [...], rappresentata e C.F._1 difesa dall' Avv. Costanza Di Leo del Foro di Fermo
Appellante
Contro
, c. f. , rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa e pubblicata dal Tribunale di
Macerata in data 23.4.2025
Conclusioni:
per l'appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta e disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, in accoglimento del presente appello, riproponendo tutte le domande, eccezioni, istanze e le argomentazioni riportate nei verbali e negli scritti difensivi del giudizio di primo grado, che in questa sede devono espressamente ed integralmente intendersi richiamati e trascritti “per relationem”, così provvedere: in via preliminare, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 283 e 351 c.p.c., con decreto dell'Ill.mo Presidente del collegio, inaudita altera parte, ricorrendo giusti motivi di urgenza esposti in narrativa, disporre la immediata sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza del Tribunale Civile di Macerata n.
307/2025 pubblicata il 23/4/2025 del Dr. Luigi Reale resa nel giudizio n.
2343/2025 R.G. ovvero ordinare la comparizione delle parti prima dell'udienza di comparizione del 10 novembre 2025, per ogni decisione sulla istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva. nel merito, in via principale, per i motivi di fatto e di diritto rassegnati, in accoglimento del presente appello, riformare e/o annullare e/o dichiarare nulla la sentenza del Tribunale Civile di Macerata n. 307/2025 pubblicata il 23/4/2025 del Dr. Luigi Reale resa nel giudizio n. 2343/2025 R.G., e, per l'effetto, accertato e dichiarato il diritto della sig.ra d essere definitivamente ammessa Parte_1 al patrocinio a spese dello Stato per l'attività svolta nella controversia contro
, avente ad oggetto la dichiarazione giudiziale di Controparte_2 paternità e diritti annessi, davanti al Tribunale di Macerata, R.G. 746/2021, conclusa con la sentenza n. 539/2024 rep. 821/2024, annullare il provvedimento di revoca emesso dal Tribunale di Macerata in data 25/10/2024 e, conseguentemente, liquidare in favore dell'Avv. Costanza Di Leo i compensi professionali per l'attività svolta.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Per l'appellato:
“Voglia l'adita Corte respingere l'appello in quanto inammissibile o, comunque, infondato in fatto e diritto. Spese vinte.”
FATTO Il Tribunale di Macerata, con la sentenza indicata in epigrafe, respingeva l'opposizione proposta da avverso il decreto del tribunale collegiale Parte_1 di Macerata in data 24.10.2024, con il quale veniva revocata la di lei ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Avverso detta sentenza proponeva appello , affidato ai motivi sotto Parte_1 indicati.
Si costituiva il chiedendo la declaratoria Controparte_1 dell'inammissibilità dell'appello, e, nel merito, l'infondatezza del gravame.
All'esito dell'udienza ex artt 350 bis comma 3, 351 e 281 sexies cpc, la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto tardiva la produzione della documentazione comprovante la sussistenza e la permanenza dei requisiti per l'ammissione della signora l Pt_1 patrocinio a spese dello stato.
Con il secondo motivo, censura la sentenza appellata nella parte in cui ha ritenuto insufficienti le certificazioni Isee ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato senza avvedersi che essa appellante aveva anche prodotto anche il modello 730/2024 (relativamente all'unico periodo lavorato dal
1/12/2023 al 31/12/2023 e le due dichiarazioni sostitutive di certificazione con le quali la sig.ra tra le altre, dichiarava di trovarsi nelle condizioni di reddito Pt_1 richieste dall'art. 76 del DPR n. 115 del 2002 e di mantenere i requisiti di cui all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Con il terzo motivo censurava la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva disposto sulle spese di lite.
L'appello proposto deve essere dichiarato inammissibile.
E' pacifico che avverso la revoca del provvedimento di ammissione al PSS, in mancanza di espressa previsione normativa, è possibile esperire l'opposizione di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, avendo tale opposizione, nell'ambito del Testo unico sulle spese di giustizia, natura di rimedio di carattere generale contro tutti i decreti in materia di liquidazione e, quindi, anche contro il decreto del magistrato che la rifiuti (ex multis, Cass., Sez. 1, n. 13833 del 7/05/2008; Cass.,
Sez. 1, n. 13807 del 23/06/2011; Cass., Sez. 6 - 2, n. 21685 del 23/09/2013;
Cass., Sez. 2, n. 21700 del 26/10/2015; Cass., Sez. 6 - 2, n. 1684 del
22/01/2019).
L'art. 170 T.U.S.G. stabilisce che “L'opposizione è disciplinata dal D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 15” e va proposta, come prevede il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15, con ricorso al “capo dell'ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.
Orbene, a norma dell'art. 15 del D. Lvo 1.9.2011 n. 150, le controversie previste dall'art. 170 del D.P.R. 30.5.2002 n. 115 sono regolate - ove non diversamente previsto - dal rito sommario di cognizione e, dunque, si propongono con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. al capo dell'ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato e vengono decise con ordinanza che il comma 6 del citato art. 15 definisce espressamente non appellabile. (cfr. Cass.,
Sez. 6 - 2, n. 12668 del 05/06/2014; il giudizio segue il rito del nuovo procedimento semplificato di cognizione;
l'ordinanza che lo definisce è inappellabile, ma, in ragione della sua natura decisoria e della capacità di incidere in via definitiva su diritti soggettivi, contro di essa è proponibile il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., comma 7, (Cass., Sez.
2, n. 3633 del 14/02/2011).
A nulla rilevano le deduzioni dell'appellante in merito al fatto che non ci si troverebbe al cospetto di un'opposizione ex art 170 TUSG atteso che, nel caso in esame, sono state liquidate le spese di lite, dal momento che proprio la circostanza che si applichi il rito sommario, impone la delibazione sulle spese.
Pertanto, stante l'inequivocabile tenore della norma richiamata, l'appello avverso l'ordinanza di rigetto emessa dal Tribunale di Macerata va dichiarato inammissibile. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo (applicando lo scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile, complessità bassa).
Ricorrono, infine, i presupposti ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
115/2002 per il versamento - da parte dell'appellante - dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza emessa e pubblicata dal Tribunale di Macerata in data
23.4.2025,
dichiara l'inammissibilità dell'appello.
Condanna l'appellante al pagamento - in favore della parte appellata - delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi €.1.800,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15% IVA e CPA, come per legge.
- Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater
D.P.R. 115/2002 per il versamento - da parte dell'appellante - dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit.
Così deciso in Ancona, il 27.11.2025
Il Consigliere estensore
Dr. Annalisa Giusti
Il Presidente
Dr. DO CO