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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/03/2025, n. 1173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1173 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, in persona del giudice unico Fulvio Mastro, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 8526/2022 R.G. avente ad oggetto: “accertamento negativo del credito”, vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Pierpaolo Gallo, presso il cui studio Parte_1 elett.mente domicilia in Napoli, alla piazza Medaglie d'Oro n. 4
ATTRICE
E
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Biagio Graniero Controparte_1
Esposito, presso il cui studio elett.mente domicilia in Caivano, alla via Santa Barbara n. 129;
CONVENUTA
E
COMUNE DI CARDITO, in persona del l.r.p.t., domiciliato come in atti;
CONVENUTO CONTUMACE
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, citava in giudizio le odierne parti Parte_1 convenute deducendo: di essere proprietaria e di occupare l'immobile sito in Cardito, alla via G.
Parini n. 19, meglio identificato in atti;
che tale immobile, in quanto abusivo e attesa l'inottemperanza all'ordine di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi, veniva acquisito al patrimonio del Comune di Cardito;
che il predetto Comune, tramite la società concessionaria della riscossione coattiva, le intimava il pagamento dell'indennità di occupazione;
che tale richiesta è illegittima non avendo il Comune di Cardito fornito alcuna prova di un possibile sfruttamento economico del bene e del danno subito.
Per tali ragioni chiedeva: accertarsi l'inesistenza del credito vantato dall'ente comunale, con vittoria di spese e compensi di lite.
La società , in persona del l.r.p.t., si costituiva in giudizio, con comparsa di Controparte_1 costituzione e risposta a mezzo della quale contestava in fatto e in diritto la pretesa attorea, e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi di lite.
Il Comune di Cardito, in persona del l.r.p.t., benché ritualmente citato, restava contumace.
All'udienza del 3.3.2025 la causa veniva riservata in decisione.
Nel presente giudizio, così come d'altronde richiesto dalla stessa parte attorea, va dichiarata cessata la materia del contendere, in quanto risulta pacifico agli atti che nelle more il Comune di Cardito ha rilasciato a il permesso in sanatoria, essendo dunque venuto meno il titolo in base Parte_1 al quale l'ente comunale aveva azionato la sua pretesa di pagamento dell'indennità di occupazione in ragione del carattere abusivo dell'immobile.
In ogni caso, per mera completezza espositiva, va osservato che il giudizio si sarebbe comunque concluso con una pronuncia di accoglimento della domanda, con accertamento dell'inesistenza del diritto di credito vantato dall'ente comunale.
Ed invero, secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta;
se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato (Cass. SSUU n. 33645/2022).
Dunque, il diritto al risarcimento del danno nasce con l'occupazione senza titolo (o con il permanere dell'occupazione dopo la scadenza del titolo) ove questa pregiudichi la concreta possibilità del proprietario di godere del bene in modo diretto o indiretto.
Con particolare riguardo agli immobili abusivi acquisiti al patrimonio comunale, va evidenziato che il destino dell'opera acquisita è di regola quello di essere demolita a spese dell'autore dell'abuso
(cfr. art. 31 d.p.r. n. 380 del 2001) non essendo, almeno in linea di principio, prospettabile uno sfruttamento economico del bene.
In questi termini la Corte Costituzionale, con la pronuncia n. 140/2018, ha infatti chiarito che: la demolizione degli immobili abusivi acquisiti al patrimonio del Comune, con le sole deroghe previste dal comma 5 dell'art. 31 d.p.r. n. 380 del 2001, costituisce un principio fondamentale della materia del governo del territorio della legislazione statale che vincola la legislazione regionale di dettaglio in materia di misure alternative alle demolizioni;
il fatto che, con l'acquisizione al patrimonio comunale, il bene diventi pubblico non comporta che l'opera diventi legittima sotto il profilo urbanistico-edilizio, essendo destinata alla demolizione, con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale a spese dei responsabili dell'abuso; la regola della demolizione ammette una deroga, in quanto il comma 5, in via eccezionale, prevede la possibilità di conservare l'opera quando, con deliberazione consiliare, si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera stessa non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o di rispetto dell'assetto idrogeologico;
il legislatore statale ha dettato innanzitutto la regola secondo cui l'opera abusiva acquisita al patrimonio comunale deve essere demolita e ha consentito, in via di eccezione a tale regola, ai singoli Comuni – con attribuzione della relativa competenza al consiglio comunale – di utilizzare, anziché demolire, l'opera abusiva quando ritengano l'esistenza di un interesse pubblico alla conservazione e la prevalenza di esso sul concorrente interesse, anch'esso pubblico, al ripristino della conformità del territorio alla normativa urbanistico-edilizia; l'interesse pubblico alla conservazione dell'opera, inoltre, può essere preso in considerazione – e ritenuto, eventualmente, prevalente – sempre che non sussistano le situazioni preclusive costituite dal contrasto dell'opera con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o di rispetto dell'assetto idrogeologico;
la facoltà riconosciuta ai Comuni di non demolire le opere abusive di cui qui si discute deve implicare una valutazione caso per caso e un'analisi puntuale delle caratteristiche di ognuna di esse, rispettosa dei canoni individuati dalla legge statale;
in tale contesto, locazione e alienazione degli immobili abusivi acquisiti al patrimonio comunale non possono dunque essere contemplate, in via generalizzata, come esiti ordinari e normali cui destinare gli immobili.
Tanto premesso, nel caso di specie, il Comune di Cardito non ha comunque adottato alcun provvedimento riguardante la specifica vicenda per cui è causa, non ha operato alcuna analisi e/o valutazione, anche di natura economica, del singolo bene e delle sue caratteristiche strutturali e funzionali, non ha documentato in atti la destinazione del bene diversa da quella ordinaria della demolizione e le possibilità di conservazione dell'opera, avuto riguardo agli interessi urbanistici e ambientali, né ha specificato, infine, gli interessi pubblici da perseguire.
Nulla è stato allegato circa le specifiche determinazioni relative al concreto utilizzo per fini pubblici dell'area abusivamente occupata, necessarie per rendere efficace la richiesta delle relative somme.
In definitiva il Comune di Cardito non ha fornito prova della possibilità di sfruttamento economico del bene, delle concrete possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, e in ultima analisi quindi del danno subito.
Le spese di lite, atteso l'esito del giudizio e la novità e il carattere controverso in giurisprudenza della questione trattata, possono integralmente compensarsi tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa integramente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Aversa, 28.3.2025.
Il giudice
Fulvio Mastro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, in persona del giudice unico Fulvio Mastro, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 8526/2022 R.G. avente ad oggetto: “accertamento negativo del credito”, vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Pierpaolo Gallo, presso il cui studio Parte_1 elett.mente domicilia in Napoli, alla piazza Medaglie d'Oro n. 4
ATTRICE
E
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Biagio Graniero Controparte_1
Esposito, presso il cui studio elett.mente domicilia in Caivano, alla via Santa Barbara n. 129;
CONVENUTA
E
COMUNE DI CARDITO, in persona del l.r.p.t., domiciliato come in atti;
CONVENUTO CONTUMACE
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, citava in giudizio le odierne parti Parte_1 convenute deducendo: di essere proprietaria e di occupare l'immobile sito in Cardito, alla via G.
Parini n. 19, meglio identificato in atti;
che tale immobile, in quanto abusivo e attesa l'inottemperanza all'ordine di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi, veniva acquisito al patrimonio del Comune di Cardito;
che il predetto Comune, tramite la società concessionaria della riscossione coattiva, le intimava il pagamento dell'indennità di occupazione;
che tale richiesta è illegittima non avendo il Comune di Cardito fornito alcuna prova di un possibile sfruttamento economico del bene e del danno subito.
Per tali ragioni chiedeva: accertarsi l'inesistenza del credito vantato dall'ente comunale, con vittoria di spese e compensi di lite.
La società , in persona del l.r.p.t., si costituiva in giudizio, con comparsa di Controparte_1 costituzione e risposta a mezzo della quale contestava in fatto e in diritto la pretesa attorea, e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi di lite.
Il Comune di Cardito, in persona del l.r.p.t., benché ritualmente citato, restava contumace.
All'udienza del 3.3.2025 la causa veniva riservata in decisione.
Nel presente giudizio, così come d'altronde richiesto dalla stessa parte attorea, va dichiarata cessata la materia del contendere, in quanto risulta pacifico agli atti che nelle more il Comune di Cardito ha rilasciato a il permesso in sanatoria, essendo dunque venuto meno il titolo in base Parte_1 al quale l'ente comunale aveva azionato la sua pretesa di pagamento dell'indennità di occupazione in ragione del carattere abusivo dell'immobile.
In ogni caso, per mera completezza espositiva, va osservato che il giudizio si sarebbe comunque concluso con una pronuncia di accoglimento della domanda, con accertamento dell'inesistenza del diritto di credito vantato dall'ente comunale.
Ed invero, secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta;
se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato (Cass. SSUU n. 33645/2022).
Dunque, il diritto al risarcimento del danno nasce con l'occupazione senza titolo (o con il permanere dell'occupazione dopo la scadenza del titolo) ove questa pregiudichi la concreta possibilità del proprietario di godere del bene in modo diretto o indiretto.
Con particolare riguardo agli immobili abusivi acquisiti al patrimonio comunale, va evidenziato che il destino dell'opera acquisita è di regola quello di essere demolita a spese dell'autore dell'abuso
(cfr. art. 31 d.p.r. n. 380 del 2001) non essendo, almeno in linea di principio, prospettabile uno sfruttamento economico del bene.
In questi termini la Corte Costituzionale, con la pronuncia n. 140/2018, ha infatti chiarito che: la demolizione degli immobili abusivi acquisiti al patrimonio del Comune, con le sole deroghe previste dal comma 5 dell'art. 31 d.p.r. n. 380 del 2001, costituisce un principio fondamentale della materia del governo del territorio della legislazione statale che vincola la legislazione regionale di dettaglio in materia di misure alternative alle demolizioni;
il fatto che, con l'acquisizione al patrimonio comunale, il bene diventi pubblico non comporta che l'opera diventi legittima sotto il profilo urbanistico-edilizio, essendo destinata alla demolizione, con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale a spese dei responsabili dell'abuso; la regola della demolizione ammette una deroga, in quanto il comma 5, in via eccezionale, prevede la possibilità di conservare l'opera quando, con deliberazione consiliare, si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera stessa non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o di rispetto dell'assetto idrogeologico;
il legislatore statale ha dettato innanzitutto la regola secondo cui l'opera abusiva acquisita al patrimonio comunale deve essere demolita e ha consentito, in via di eccezione a tale regola, ai singoli Comuni – con attribuzione della relativa competenza al consiglio comunale – di utilizzare, anziché demolire, l'opera abusiva quando ritengano l'esistenza di un interesse pubblico alla conservazione e la prevalenza di esso sul concorrente interesse, anch'esso pubblico, al ripristino della conformità del territorio alla normativa urbanistico-edilizia; l'interesse pubblico alla conservazione dell'opera, inoltre, può essere preso in considerazione – e ritenuto, eventualmente, prevalente – sempre che non sussistano le situazioni preclusive costituite dal contrasto dell'opera con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o di rispetto dell'assetto idrogeologico;
la facoltà riconosciuta ai Comuni di non demolire le opere abusive di cui qui si discute deve implicare una valutazione caso per caso e un'analisi puntuale delle caratteristiche di ognuna di esse, rispettosa dei canoni individuati dalla legge statale;
in tale contesto, locazione e alienazione degli immobili abusivi acquisiti al patrimonio comunale non possono dunque essere contemplate, in via generalizzata, come esiti ordinari e normali cui destinare gli immobili.
Tanto premesso, nel caso di specie, il Comune di Cardito non ha comunque adottato alcun provvedimento riguardante la specifica vicenda per cui è causa, non ha operato alcuna analisi e/o valutazione, anche di natura economica, del singolo bene e delle sue caratteristiche strutturali e funzionali, non ha documentato in atti la destinazione del bene diversa da quella ordinaria della demolizione e le possibilità di conservazione dell'opera, avuto riguardo agli interessi urbanistici e ambientali, né ha specificato, infine, gli interessi pubblici da perseguire.
Nulla è stato allegato circa le specifiche determinazioni relative al concreto utilizzo per fini pubblici dell'area abusivamente occupata, necessarie per rendere efficace la richiesta delle relative somme.
In definitiva il Comune di Cardito non ha fornito prova della possibilità di sfruttamento economico del bene, delle concrete possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, e in ultima analisi quindi del danno subito.
Le spese di lite, atteso l'esito del giudizio e la novità e il carattere controverso in giurisprudenza della questione trattata, possono integralmente compensarsi tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa integramente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Aversa, 28.3.2025.
Il giudice
Fulvio Mastro