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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 07/02/2025, n. 350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 350 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2261/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Messina, sezione lavoro, dott.ssa Aurora La Face, in esito al deposito di note in sostituzione dell'udienza del 6 febbraio 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 2261/2019 R.G., avente ad oggetto: “Fondo di garanzia”;
PROMOSSO DA
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1
Pietro Longo;
- RICORRENTE -
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta CP_1 procura generale alle liti, dall'Avv. Roberto Aime;
- RESISTENTE –
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 23.04.2019 esponeva: che in Parte_1
data 24.04.2014 presentava domanda di intervento al Fondo di Garanzia per il TFR ed in data 18.07.2014 per il pagamento dei crediti di lavoro, presso l' di Messina;
che CP_1
aveva maturato tali crediti in costanza di lavoro subordinato svolto sino al 31.07.2011, presso il , con sede in Palermo, che le venivano Controparte_2
definitivamente riconosciuto, giusta insinuazione al passivo nel procedimento di insolvenza dichiarato dal Tribunale di Palermo e successiva approvazione dello stato
CP_ passivo, non opposto;
che dopo aver inoltrato l'istanza si recava più volte presso l' al fine di reperire informazioni circa l'esito della pratica, ricevendo dagli impiegati dell' rassicurazioni circa la pendenza della stessa e la necessità di dover attendere CP_3
alcuni anni per la definizione delle procedure di liquidazione;
che in data 2 gennaio 2017, quando si recava nuovamente presso gli uffici dell'Ente, veniva informata dal funzionario
1 della necessità di dover presentare altra domanda, integrando la documentazione presentata, che ella provvedeva ad inoltrare in data 26 luglio 2017; in data 15 marzo 2018 inviava richiesta scritta per conoscere gli sviluppi della pratica e, ricevendo risposta dall'Ufficio a mezzo posta elettronica, apprendeva del rigetto della prima istanza del
18.07.2014 perché “priva di documentazione”, della seconda del 24.04.2014 per i medesimi motivi e della terza del 13.07.2017, “per decadenza”, e che la relativa comunicazione fosse stata inoltrata al tempo, con raccomandata, ai Commissari straordinari dell'ente CEPOF che le veniva esibita;
in data 12 luglio 2018 si recava presso l'Ufficio, per chiedere ulteriori chiarimenti e in quell'occasione prendeva atto di un provvedimento datato 24.06.2016, mai recapitatole, con cui l'Ente aveva comunicato il rigetto della domanda di intervento del TFR nel Fondo di Garanzia del 18.07.2014 per
“intervenuta decadenza”, di un provvedimento datato 11.08.2017, con cui l'Ente comunicava il rigetto dell'istanza del 13.07.2017 per “documentazione incompleta”; le suddette comunicazioni erano state spedite ad indirizzo incompleto e, così, esitate dal messo notificatore con indicazione “indirizzo insufficiente”; anche in quell'occasione, le venne espressamente riferito che non fosse necessario fare ricorso, dando l'ufficio totale disponibilità a risolvere, tanto che il funzionario la invitava a predisporre il prospetto degli importi da indicare nel modello SR54, aiutandola alla compilazione, con invito a restituirlo all'ufficio; che aveva tentato un'ultima comunicazione all'ufficio a mezzo mail del
20.08.2018, rimasta priva di riscontro ed presentava ricorso al Comitato provinciale, anch'esso rimasto senza esito.
Asseriva di avere diritto alla liquidazione delle somme da parte del Fondo di garanzia, ex legge n. 297/82, maturate e non corrisposte per effetto dello stato di insolvenza dell'ente datore di lavoro in A.S., riconosciutele definitivamente in esito alla procedura di CP_2
insolvenza conclusa davanti al Tribunale fallimentare di Palermo.
Eccepiva l'illegittimità del provvedimento di rigetto dell'11.08.2017 per “mancata documentazione”, atteso che già alla data del 26 luglio 2017, i documenti risultavano interamente trasmessi, nonché la contraddittorietà dell'azione amministrativa, l'omissione di informazioni e l'inaffidabilità di quelle fornite.
Eccepiva, altresì, la violazione dell'art. 47 del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, per omessa comunicazione del provvedimento di rigetto adottato sulla domanda di prestazione.
Lamentava la violazione degli obblighi di buona fede e correttezza in capo alla p.a. e del principio del legittimo affidamento dell'utente.
Richiamava numerose norme e pronunce di legittimità a sostegno delle proprie argomentazioni.
2 Deduceva la sussistenza in capo all'Istituto di una responsabilità per violazione delle norme richiamate, nonché ex art. 1218 c.c.
Chiedeva, pertanto, che venisse dichiarato il suo diritto alla liquidazione delle somme da parte del c.d. Fondo di garanzia ex L.297/1982, maturate e non corrisposte per effetto dello stato di insolvenza dell'ente datore di lavoro e che l' in persona del legale CP_1
rappresentate p.t, quale gestore del Fondo di Garanzia, venisse condannato a corrispondere in suo favore le relative somme a titolo di TFR per euro 24.981,00 e di crediti di lavoro per euro 5.515,89, per un totale di euro 30.496,89; in subordine chiedeva che venisse ritenuta l'illegittimità della condotta assunta dall' e, conseguentemente, ne venisse CP_1 dichiarata la responsabilità per la lesione del suo diritto all'intervento al Fondo di CP_ Garanzia e, per l'effetto, che l' venisse condannato in suo favore al risarcimento del danno prodotto in misura di euro 30.496,89, oltre interessi e rivalutazione, o la diversa somma ritenuta di giustizia. Instava per le spese e i compensi di giudizio.
CP_ 2.- L' costituitosi in giudizio con memoria del 2 marzo 2020, eccepiva l'intervenuta decadenza nonché la prescrizione annuale di cui all'art. 2, co. 5 d. Lgs. 80/1992.
Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso, instando per le spese e i compensi di giudizio.
3.- L'udienza del 6 febbraio 2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e, in esito al deposito delle stesse, la causa viene decisa.
4.- Ordine logico di trattazione impone di esaminare l'eccezione di decadenza formulata dalla parte resistente.
L'eccezione è fondata e va, pertanto, accolta.
L'art. 2 della L. n. 297 del 29 maggio 1982, in materia di disciplina del Trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica dispone che “È istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale il "Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto" con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto.
Trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi dell'articolo 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di cui all'articolo 99 dello stesso decreto, per il caso siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il suo credito, ovvero dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del fondo, del trattamento di fine rapporto di lavoro e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente. corrisposte.
3 Nell'ipotesi di dichiarazione tardiva di crediti di lavoro di cui all'articolo 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la domanda di cui al comma precedente può essere presentata dopo il decreto di ammissione al passivo o dopo la sentenza che decide il giudizio insorto per l'eventuale contestazione del curatore fallimentare.
Ove l'impresa sia sottoposta a liquidazione coatta amministrativa la domanda può essere presentata trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, di cui all'articolo 209 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero, ove siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il credito di lavoro, dalla sentenza che decide su di esse”.
La richiesta di intervento del Fondo di Garanzia può essere effettuata solo ove ricorrano determinati presupposti, quali la sussistenza del diritto al TFR, la certezza in ordine all'ammontare di tale diritto e l'insolvenza del datore di lavoro.
Sul tema si condivide la ormai consolidata giurisprudenza di legittimità che, più volte, ha affermato che “Il diritto del lavoratore di ottenere dall' in caso di insolvenza del CP_1 datore di lavoro, la corresponsione del TFR carico dello speciale fondo di cui all'art. 2 della legge n. 297 del 1982, ha natura di diritto di credito a una prestazione previdenziale, ed è perciò distinto e autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro (restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale), diritto che si perfeziona (non con la cessazione del rapporto di lavoro ma) al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva), con la conseguenza che, prima che si siano verificati tali presupposti, nessuna domanda di pagamento può essere rivolta all' e, pertanto, non può decorrere la prescrizione del CP_1 diritto del lavoratore anche nei confronti del Fondo di garanzia”. (Cass. 19/12/2005 n.
27917; v. anche Cass. 16852 del 2020; n. 32 del 2020 n. 26819 del 2016, n. 16617 del
2011, n. 8265 del 2010).
Al determinarsi, infatti, di uno degli eventi di cui sopra e a seconda della fattispecie concreta, saranno necessariamente accertati tutti i presupposti di certezza e liquidità del credito nonché l'insolvenza del datore di lavoro ormai conclamata.
Nel caso di specie la Società datrice di lavoro della ricorrente veniva posta in amministrazione straordinaria e, come risulta dagli atti di causa, il deposito dello stato passivo reso esecutivo risale al 24 luglio 2013, e nell'ambito dello stesso la ricorrente veniva ammessa al passivo in quanto titolare di un credito privilegiato per € 22.858,41 a titolo di retribuzioni arretrate e per € 24.981,75 a titolo di Tfr.
4 La ricorrente, già dal 15° giorno successivo a tale data avrebbe potuto presentare domanda CP_ all' per l'intervento al Fondo di Garanzia essendo il suo credito certo, liquido ed esigibile.
Dagli atti di causa risulta provato che la prima domanda avente ad oggetto il Tfr è stata inoltrata all' resistente in data 24.04.2014 e quella relativa agli altri crediti CP_3
retributivi in data 18.07.2014.
Il termine decadenziale, pertanto è iniziato a decorrere da allora.
L'art.
3.8.1. della Circolare 74/2008, che ha fornito indicazioni operative in materia, CP_1 ha disposto che “i ricorsi tardivi, perché presentati dopo l'esaurimento del procedimento amministrativo (ossia dopo il 240° giorno dalla presentazione della domanda) non incidono sul decorso del termine annuale di decadenza cui soggiace la domanda giudiziaria, mentre i ricorsi ulteriormente tardivi, perché presentati dopo l'avveramento della decadenza suddetta dovranno essere rigettati, senza alcun esame nel merito, perché non più sussiste un credito che possa ricevere tutela giudiziaria”.
Alla luce della citata circolare, la decadenza della domanda di intervento del Fondo maturerebbe decorsi 240 giorni dalla data della domanda per la definizione conclusiva di tutto l'iter amministrativo ciò alla luce di una lettura sistematica di tutte le norme relative al procedimento amministrativo.
Da tale lettura e interpretazione sistematica, viene desunto un termine decadenziale oltre il quale le domande di intervento del Fondo, in caso di inerzia del richiedente o dell' CP_1
stesso, cessano di produrre effetti.
Ciò in quanto il decorso definitivo del termine per la proposizione dell'azione giudiziale si intende per verificato entro un lasso di tempo massimo entro il quale dovrebbe definirsi in via conclusiva tutto l'iter procedimentale.
La ratio del termine di 240 giorni originariamente indicato dall' risiede nella CP_1
individuazione di un termine generale, sulla base della normativa vigente, per una definizione completa in via amministrativa delle domande di intervento del Fondo.
Tale termine è il risultato di un collage tra i diversi termini previsti durante l'iter del procedimento amministrativo.
Esso corrisponde al lasso di tempo massimo entro il quale, in aggiunta al termine annuale dell'azione giudiziaria, deve concludersi il procedimento instaurato con la domanda di intervento del Fondo.
Il termine dei 240 giorni considerati nella circolare è costituito dai seguenti elementi: il termine entro il quale deve essere istruita la domanda di intervento che, secondo la citata circolare , è quello di 60 giorni di cui all'art. 2, comma 7, l. 297/1982; il termine entro CP_1
5 il quale deve essere proposto, all'esito del termine di cui sopra, il ricorso amministrativo da parte dell'interessato che corrisponde a 90 giorni;
il termine entro il quale l' deve CP_1
rispondere al ricorso amministrativo, che ammonta ad ulteriori 90 giorni.
Infatti, ai sensi dell'art. 2, comma 7, l. 297/1982 l' è tenuto a liquidare la somma CP_1
richiesta entro 60 giorni decorrenti dalla data nella quale la domanda risulta essere perfezionata in quanto corredata di tutta la documentazione necessaria.
Invero, per ragioni di certezza del diritto, anche la successiva giurisprudenza pur allargando, il lasso di tempo necessario, ha ritenuto che tale termine incominci a partire dalla data di presentazione della domanda.
Nell'ottica dell' , decorsi i citati 60 giorni l'interessato può proporre ricorso CP_1
amministrativo entro 90 giorni dal 61° giorno successivo la presentazione della domanda di intervento del Fondo. A tal proposito l'art. 46, comma 5 della legge 88/89 prescrive che
“il termine per ricorrere al comitato provinciale è di novanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento impugnato”. Il comma 8, art. 46, l. 88/89 dispone, infine, che “Trascorsi inutilmente novanta giorni dalla data della presentazione del ricorso, gli interessati hanno facoltà di adire l'autorità giudiziaria”. Tale ulteriore termine non è, tuttavia, normalmente vincolante per l' che ha facoltà o meno di accogliere, CP_1
anche tardivamente, un ricorso ben oltre il 90 giorni dalla presentazione dello stesso. La
Cassazione è intervenuta sul punto con la sentenza 26163/2017.
Essa, riprendendo il ragionamento e l'interpretazione sistematica dell' , ha, tuttavia, CP_1
stabilito che tale termine non è di 240 giorni, bensì di 300 giorni. La Suprema Corte ha, infatti, considerato non già il termine di 60 giorni previsto per la definizione delle domande di intervento del Fondo, bensì il maggiore termine di 120 giorni previsto per la formazione del silenzio-rifiuto in materia previdenziale. A tal proposito vedasi l'art. 7, legge 533/1973 secondo cui: “in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie, la richiesta all'istituto assicuratore si intende respinta, a tutti gli effetti di legge, quando siano trascorsi 120 giorni dalla data della presentazione, senza che l'istituto si sia pronunciato”. Di tal ché la durata massima del termine decadenziale complessivo prevista per la definizione e liquidazione delle prestazioni relative all'intervento del Fondo è ora data dalla seguente somma: 120 + 90 + 90 pari a 300 giorni. Ad essi occorre, quindi, aggiungere il termine annuale per la proposizione della domanda giudiziale, con un termine decadenziale complessivo di 665 giorni. Se entro i 120 giorni dalla presentazione della domanda non viene proposto alcun ricorso amministrativo, il termine decadenziale generale rimane di un anno e 300 giorni.
6 La disciplina in tema di decadenza è dettata dall'art. 47 del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639 concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale, il quale dispone che “Esauriti i ricorsi in via amministrativi, può essere proposta
l'azione dinanzi l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del codice di procedura civile.
Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell' o dalla data di CP_3
scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.
Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma.
Dalla data della reiezione della domanda di prestazione decorrono, a favore del ricorrente
o dei suoi aventi causa, gli interessi legali sulle somme che risultino agli stessi dovute.
La Corte di Cassazione si è più volte pronunciata sul punto ribadendo che “la decadenza annuale dall'azione prevista dal disposto sopra riportato si applica anche alle prestazioni erogate dal Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, in quanto questo rientra nella “Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti” di cui alla L. n. 1989 del
1988, art. 24, richiamato nel D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, comma 3. La decadenza si verifica quando sia decorso il termine di un anno e trecento giorni corrispondente alla durata massima complessiva del procedimento amministrativo risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni previsto per la decisione della domanda dalla legge 11 agosto 1973, n. 533, art. 7 e di centottanta giorni, previsto per la decisione del ricorso amministrativo dalla legge 9 marzo 1989, n. 88, art. 46, commi 5 e 6 – dalla
CP_ presentazione delle domande amministrative all' 9. Neanche l'eventuale decisione tardiva dell'istituto sulla domanda amministrativa e la decisione del ricorso tardivamente proposto, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte territoriale, possono costituire circostanze idonee a far slittare la decorrenza della decadenza rispetto alle scadenze legislativamente previste, trattandosi di termini dettati da disposizioni di ordine pubblico, indisponibili dalle parti e sulle quali l'attività delle stesse non può incidere (v., Cass.,
Sez.U, nn. 12718 e 19992 del 2009). 10. Sempre in ragione del fatto che si tratta di una decadenza di ordine pubblico, con conseguente inderogabilità della relativa disciplina, irrinunciabilità e rilevabilità d'ufficio da parte del giudice, si è pure affermato che non
7 rileva, al fine di far slittare tale dies a quo, la decisione intervenuta sul ricorso amministrativo tardivamente proposto, restando preclusa la possibilità, per le parti, di derogare, attraverso propri atti o comportamenti, alla disciplina legale (v., fra le altre,
Cass. n. 19225 del 2011 e Cass. n. 7148 del 2008) e lo stesso principio è stato applicato all'ipotesi di tardivo provvedimento di rigetto, nel merito, da parte dell'istituto previdenziale (v., ex multis , Cass. n. 3592 del 2006, n. 13276 del 2007; v., inoltre, Cass.,
Sez.U., 26019/2008, sulla natura di ordine pubblico della decadenza sostanziale dall'azione e sulla rilevabilità, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, e proponibilità, per la prima volta, anche in Cassazione). Con pronuncia ancora più recente la Corte di Cassazione ha chiarito che “In tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali, l'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 (nel testo modificato dall'art. 4 del d.l. n. 384 del 1992, convertito con modificazioni dalla legge n.
438 del 1992), dopo avere enunciato due diverse decorrenze della decadenza (dalla data della comunicazione della decisione del ricorso amministrativo o da quella di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della detta decisione), individua – nella “scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo” – la soglia di trecento giorni (risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione, di cui all'art. 7 della legge n. 533 del
1973, e di centottanta giorni, previsto dall'art. 46, commi 5 e 6, della legge n. 88 del
1989), oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo – pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria – non consente lo spostamento in avanti del
“dies a quo” per l'inizio del computo del termine di decadenza (di tre anni o di un anno).
Tale disposizione, quale norma di chiusura volta ad evitare una incontrollabile dilatabilità del termine di una decadenza avente natura pubblica, deve trovare applicazione anche se il ricorso amministrativo, o la relativa decisione, siano intervenuti in ritardo rispetto al termine previsto (cfr. Cass. 27/06/2017 n. 15969).
5.2. Né la riproposizione, successivamente alla maturazione della decadenza, di una nuova domanda diretta ad ottenere il medesimo beneficio previdenziale fa venir meno gli effetti decadenziali già prodotti posto che l'istituto, di natura sostanziale e di ordine pubblico, tutela la certezza dei capitoli di spesa gravanti sul bilancio dello Stato, che verrebbe altrimenti vanificata (cfr. Cass. 23/08/2018 n. 21039). (Cass. Sez. Lav. Ord. N. 23399 del 30 agosto
2024).
Orbene, nel caso di specie, la ricorrente, la quale non ha proposto ricorso amministrativo neanche dopo aver avuto conoscenza del rigetto delle istanze del 24.04.2014 e del
18.07.2014, circostanza che la stessa asserisce essersi verificata in data 15 marzo 2018 ma
8 che non risulta provata avendo depositato copia di una comunicazione a suo dire ricevuta a CP_ mezzo mail dall' in cui, tuttavia, non risultano né il mittente né la data, è incorsa nella decadenza in quanto ha proposto il ricorso giudiziale ben oltre il limite di un anno e 300
CP_ giorni dalla presentazione delle prime due domande all' non avendo la successiva domanda prodotto alcun effetto interruttivo.
CP_ Neanche la domanda volta al riconoscimento di una responsabilità in capo all' con conseguente obbligo risarcitorio per la lesione del suo diritto all'intervento al Fondo garanzia, può trovare accoglimento.
Il legittimo affidamento, infatti, può trovare tutela anche risarcitoria ove la lesione subita non sia addebitabile, per colpa grave, allo stesso soggetto che ne invoca la tutela.
Nel caso di specie, oltre a non risultare provate le presunte rassicurazioni elargite dal CP_ responsabile dell' in merito alla pendenza della sua domanda, le stesse non avrebbero comunque portata esimente rispetto all'onere della parte attrice di agire a tutela del proprio interesse entro i termini di legge, non potendo rilevare in alcun modo l'ignorantia legis in tema di decadenza.
In mancanza di riscontro formale da parte dell'Ente, infatti, il quale può anche avvalersi del silenzio-rifiuto, la ricorrente avrebbe dovuto agire tempestivamente e non attendere anni prima di adire l'autorità giudiziaria, reiterando nel presentare all' resistente CP_3
ulteriori domande aventi il medesimo oggetto.
Alla luce delle superiori ragioni, ritenuta assorbita qualsivoglia ulteriore domanda o eccezione, il ricorso va rigettato.
5.- Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, vengono poste a carico della ricorrente e liquidate in dispositivo ex d.m. 10 marzo 2014, n. 55.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza difesa ed eccezione, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) condanna alla rifusione delle spese giudiziali nei confronti Parte_1
CP_ dell' che liquida nella somma di € 9.273,00, oltre spese generali.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Messina, 6 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
Aurora la Face
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Messina, sezione lavoro, dott.ssa Aurora La Face, in esito al deposito di note in sostituzione dell'udienza del 6 febbraio 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 2261/2019 R.G., avente ad oggetto: “Fondo di garanzia”;
PROMOSSO DA
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1
Pietro Longo;
- RICORRENTE -
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta CP_1 procura generale alle liti, dall'Avv. Roberto Aime;
- RESISTENTE –
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 23.04.2019 esponeva: che in Parte_1
data 24.04.2014 presentava domanda di intervento al Fondo di Garanzia per il TFR ed in data 18.07.2014 per il pagamento dei crediti di lavoro, presso l' di Messina;
che CP_1
aveva maturato tali crediti in costanza di lavoro subordinato svolto sino al 31.07.2011, presso il , con sede in Palermo, che le venivano Controparte_2
definitivamente riconosciuto, giusta insinuazione al passivo nel procedimento di insolvenza dichiarato dal Tribunale di Palermo e successiva approvazione dello stato
CP_ passivo, non opposto;
che dopo aver inoltrato l'istanza si recava più volte presso l' al fine di reperire informazioni circa l'esito della pratica, ricevendo dagli impiegati dell' rassicurazioni circa la pendenza della stessa e la necessità di dover attendere CP_3
alcuni anni per la definizione delle procedure di liquidazione;
che in data 2 gennaio 2017, quando si recava nuovamente presso gli uffici dell'Ente, veniva informata dal funzionario
1 della necessità di dover presentare altra domanda, integrando la documentazione presentata, che ella provvedeva ad inoltrare in data 26 luglio 2017; in data 15 marzo 2018 inviava richiesta scritta per conoscere gli sviluppi della pratica e, ricevendo risposta dall'Ufficio a mezzo posta elettronica, apprendeva del rigetto della prima istanza del
18.07.2014 perché “priva di documentazione”, della seconda del 24.04.2014 per i medesimi motivi e della terza del 13.07.2017, “per decadenza”, e che la relativa comunicazione fosse stata inoltrata al tempo, con raccomandata, ai Commissari straordinari dell'ente CEPOF che le veniva esibita;
in data 12 luglio 2018 si recava presso l'Ufficio, per chiedere ulteriori chiarimenti e in quell'occasione prendeva atto di un provvedimento datato 24.06.2016, mai recapitatole, con cui l'Ente aveva comunicato il rigetto della domanda di intervento del TFR nel Fondo di Garanzia del 18.07.2014 per
“intervenuta decadenza”, di un provvedimento datato 11.08.2017, con cui l'Ente comunicava il rigetto dell'istanza del 13.07.2017 per “documentazione incompleta”; le suddette comunicazioni erano state spedite ad indirizzo incompleto e, così, esitate dal messo notificatore con indicazione “indirizzo insufficiente”; anche in quell'occasione, le venne espressamente riferito che non fosse necessario fare ricorso, dando l'ufficio totale disponibilità a risolvere, tanto che il funzionario la invitava a predisporre il prospetto degli importi da indicare nel modello SR54, aiutandola alla compilazione, con invito a restituirlo all'ufficio; che aveva tentato un'ultima comunicazione all'ufficio a mezzo mail del
20.08.2018, rimasta priva di riscontro ed presentava ricorso al Comitato provinciale, anch'esso rimasto senza esito.
Asseriva di avere diritto alla liquidazione delle somme da parte del Fondo di garanzia, ex legge n. 297/82, maturate e non corrisposte per effetto dello stato di insolvenza dell'ente datore di lavoro in A.S., riconosciutele definitivamente in esito alla procedura di CP_2
insolvenza conclusa davanti al Tribunale fallimentare di Palermo.
Eccepiva l'illegittimità del provvedimento di rigetto dell'11.08.2017 per “mancata documentazione”, atteso che già alla data del 26 luglio 2017, i documenti risultavano interamente trasmessi, nonché la contraddittorietà dell'azione amministrativa, l'omissione di informazioni e l'inaffidabilità di quelle fornite.
Eccepiva, altresì, la violazione dell'art. 47 del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, per omessa comunicazione del provvedimento di rigetto adottato sulla domanda di prestazione.
Lamentava la violazione degli obblighi di buona fede e correttezza in capo alla p.a. e del principio del legittimo affidamento dell'utente.
Richiamava numerose norme e pronunce di legittimità a sostegno delle proprie argomentazioni.
2 Deduceva la sussistenza in capo all'Istituto di una responsabilità per violazione delle norme richiamate, nonché ex art. 1218 c.c.
Chiedeva, pertanto, che venisse dichiarato il suo diritto alla liquidazione delle somme da parte del c.d. Fondo di garanzia ex L.297/1982, maturate e non corrisposte per effetto dello stato di insolvenza dell'ente datore di lavoro e che l' in persona del legale CP_1
rappresentate p.t, quale gestore del Fondo di Garanzia, venisse condannato a corrispondere in suo favore le relative somme a titolo di TFR per euro 24.981,00 e di crediti di lavoro per euro 5.515,89, per un totale di euro 30.496,89; in subordine chiedeva che venisse ritenuta l'illegittimità della condotta assunta dall' e, conseguentemente, ne venisse CP_1 dichiarata la responsabilità per la lesione del suo diritto all'intervento al Fondo di CP_ Garanzia e, per l'effetto, che l' venisse condannato in suo favore al risarcimento del danno prodotto in misura di euro 30.496,89, oltre interessi e rivalutazione, o la diversa somma ritenuta di giustizia. Instava per le spese e i compensi di giudizio.
CP_ 2.- L' costituitosi in giudizio con memoria del 2 marzo 2020, eccepiva l'intervenuta decadenza nonché la prescrizione annuale di cui all'art. 2, co. 5 d. Lgs. 80/1992.
Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso, instando per le spese e i compensi di giudizio.
3.- L'udienza del 6 febbraio 2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e, in esito al deposito delle stesse, la causa viene decisa.
4.- Ordine logico di trattazione impone di esaminare l'eccezione di decadenza formulata dalla parte resistente.
L'eccezione è fondata e va, pertanto, accolta.
L'art. 2 della L. n. 297 del 29 maggio 1982, in materia di disciplina del Trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica dispone che “È istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale il "Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto" con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto.
Trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi dell'articolo 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di cui all'articolo 99 dello stesso decreto, per il caso siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il suo credito, ovvero dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del fondo, del trattamento di fine rapporto di lavoro e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente. corrisposte.
3 Nell'ipotesi di dichiarazione tardiva di crediti di lavoro di cui all'articolo 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la domanda di cui al comma precedente può essere presentata dopo il decreto di ammissione al passivo o dopo la sentenza che decide il giudizio insorto per l'eventuale contestazione del curatore fallimentare.
Ove l'impresa sia sottoposta a liquidazione coatta amministrativa la domanda può essere presentata trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, di cui all'articolo 209 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero, ove siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il credito di lavoro, dalla sentenza che decide su di esse”.
La richiesta di intervento del Fondo di Garanzia può essere effettuata solo ove ricorrano determinati presupposti, quali la sussistenza del diritto al TFR, la certezza in ordine all'ammontare di tale diritto e l'insolvenza del datore di lavoro.
Sul tema si condivide la ormai consolidata giurisprudenza di legittimità che, più volte, ha affermato che “Il diritto del lavoratore di ottenere dall' in caso di insolvenza del CP_1 datore di lavoro, la corresponsione del TFR carico dello speciale fondo di cui all'art. 2 della legge n. 297 del 1982, ha natura di diritto di credito a una prestazione previdenziale, ed è perciò distinto e autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro (restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale), diritto che si perfeziona (non con la cessazione del rapporto di lavoro ma) al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva), con la conseguenza che, prima che si siano verificati tali presupposti, nessuna domanda di pagamento può essere rivolta all' e, pertanto, non può decorrere la prescrizione del CP_1 diritto del lavoratore anche nei confronti del Fondo di garanzia”. (Cass. 19/12/2005 n.
27917; v. anche Cass. 16852 del 2020; n. 32 del 2020 n. 26819 del 2016, n. 16617 del
2011, n. 8265 del 2010).
Al determinarsi, infatti, di uno degli eventi di cui sopra e a seconda della fattispecie concreta, saranno necessariamente accertati tutti i presupposti di certezza e liquidità del credito nonché l'insolvenza del datore di lavoro ormai conclamata.
Nel caso di specie la Società datrice di lavoro della ricorrente veniva posta in amministrazione straordinaria e, come risulta dagli atti di causa, il deposito dello stato passivo reso esecutivo risale al 24 luglio 2013, e nell'ambito dello stesso la ricorrente veniva ammessa al passivo in quanto titolare di un credito privilegiato per € 22.858,41 a titolo di retribuzioni arretrate e per € 24.981,75 a titolo di Tfr.
4 La ricorrente, già dal 15° giorno successivo a tale data avrebbe potuto presentare domanda CP_ all' per l'intervento al Fondo di Garanzia essendo il suo credito certo, liquido ed esigibile.
Dagli atti di causa risulta provato che la prima domanda avente ad oggetto il Tfr è stata inoltrata all' resistente in data 24.04.2014 e quella relativa agli altri crediti CP_3
retributivi in data 18.07.2014.
Il termine decadenziale, pertanto è iniziato a decorrere da allora.
L'art.
3.8.1. della Circolare 74/2008, che ha fornito indicazioni operative in materia, CP_1 ha disposto che “i ricorsi tardivi, perché presentati dopo l'esaurimento del procedimento amministrativo (ossia dopo il 240° giorno dalla presentazione della domanda) non incidono sul decorso del termine annuale di decadenza cui soggiace la domanda giudiziaria, mentre i ricorsi ulteriormente tardivi, perché presentati dopo l'avveramento della decadenza suddetta dovranno essere rigettati, senza alcun esame nel merito, perché non più sussiste un credito che possa ricevere tutela giudiziaria”.
Alla luce della citata circolare, la decadenza della domanda di intervento del Fondo maturerebbe decorsi 240 giorni dalla data della domanda per la definizione conclusiva di tutto l'iter amministrativo ciò alla luce di una lettura sistematica di tutte le norme relative al procedimento amministrativo.
Da tale lettura e interpretazione sistematica, viene desunto un termine decadenziale oltre il quale le domande di intervento del Fondo, in caso di inerzia del richiedente o dell' CP_1
stesso, cessano di produrre effetti.
Ciò in quanto il decorso definitivo del termine per la proposizione dell'azione giudiziale si intende per verificato entro un lasso di tempo massimo entro il quale dovrebbe definirsi in via conclusiva tutto l'iter procedimentale.
La ratio del termine di 240 giorni originariamente indicato dall' risiede nella CP_1
individuazione di un termine generale, sulla base della normativa vigente, per una definizione completa in via amministrativa delle domande di intervento del Fondo.
Tale termine è il risultato di un collage tra i diversi termini previsti durante l'iter del procedimento amministrativo.
Esso corrisponde al lasso di tempo massimo entro il quale, in aggiunta al termine annuale dell'azione giudiziaria, deve concludersi il procedimento instaurato con la domanda di intervento del Fondo.
Il termine dei 240 giorni considerati nella circolare è costituito dai seguenti elementi: il termine entro il quale deve essere istruita la domanda di intervento che, secondo la citata circolare , è quello di 60 giorni di cui all'art. 2, comma 7, l. 297/1982; il termine entro CP_1
5 il quale deve essere proposto, all'esito del termine di cui sopra, il ricorso amministrativo da parte dell'interessato che corrisponde a 90 giorni;
il termine entro il quale l' deve CP_1
rispondere al ricorso amministrativo, che ammonta ad ulteriori 90 giorni.
Infatti, ai sensi dell'art. 2, comma 7, l. 297/1982 l' è tenuto a liquidare la somma CP_1
richiesta entro 60 giorni decorrenti dalla data nella quale la domanda risulta essere perfezionata in quanto corredata di tutta la documentazione necessaria.
Invero, per ragioni di certezza del diritto, anche la successiva giurisprudenza pur allargando, il lasso di tempo necessario, ha ritenuto che tale termine incominci a partire dalla data di presentazione della domanda.
Nell'ottica dell' , decorsi i citati 60 giorni l'interessato può proporre ricorso CP_1
amministrativo entro 90 giorni dal 61° giorno successivo la presentazione della domanda di intervento del Fondo. A tal proposito l'art. 46, comma 5 della legge 88/89 prescrive che
“il termine per ricorrere al comitato provinciale è di novanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento impugnato”. Il comma 8, art. 46, l. 88/89 dispone, infine, che “Trascorsi inutilmente novanta giorni dalla data della presentazione del ricorso, gli interessati hanno facoltà di adire l'autorità giudiziaria”. Tale ulteriore termine non è, tuttavia, normalmente vincolante per l' che ha facoltà o meno di accogliere, CP_1
anche tardivamente, un ricorso ben oltre il 90 giorni dalla presentazione dello stesso. La
Cassazione è intervenuta sul punto con la sentenza 26163/2017.
Essa, riprendendo il ragionamento e l'interpretazione sistematica dell' , ha, tuttavia, CP_1
stabilito che tale termine non è di 240 giorni, bensì di 300 giorni. La Suprema Corte ha, infatti, considerato non già il termine di 60 giorni previsto per la definizione delle domande di intervento del Fondo, bensì il maggiore termine di 120 giorni previsto per la formazione del silenzio-rifiuto in materia previdenziale. A tal proposito vedasi l'art. 7, legge 533/1973 secondo cui: “in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie, la richiesta all'istituto assicuratore si intende respinta, a tutti gli effetti di legge, quando siano trascorsi 120 giorni dalla data della presentazione, senza che l'istituto si sia pronunciato”. Di tal ché la durata massima del termine decadenziale complessivo prevista per la definizione e liquidazione delle prestazioni relative all'intervento del Fondo è ora data dalla seguente somma: 120 + 90 + 90 pari a 300 giorni. Ad essi occorre, quindi, aggiungere il termine annuale per la proposizione della domanda giudiziale, con un termine decadenziale complessivo di 665 giorni. Se entro i 120 giorni dalla presentazione della domanda non viene proposto alcun ricorso amministrativo, il termine decadenziale generale rimane di un anno e 300 giorni.
6 La disciplina in tema di decadenza è dettata dall'art. 47 del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639 concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale, il quale dispone che “Esauriti i ricorsi in via amministrativi, può essere proposta
l'azione dinanzi l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del codice di procedura civile.
Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell' o dalla data di CP_3
scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.
Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma.
Dalla data della reiezione della domanda di prestazione decorrono, a favore del ricorrente
o dei suoi aventi causa, gli interessi legali sulle somme che risultino agli stessi dovute.
La Corte di Cassazione si è più volte pronunciata sul punto ribadendo che “la decadenza annuale dall'azione prevista dal disposto sopra riportato si applica anche alle prestazioni erogate dal Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, in quanto questo rientra nella “Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti” di cui alla L. n. 1989 del
1988, art. 24, richiamato nel D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, comma 3. La decadenza si verifica quando sia decorso il termine di un anno e trecento giorni corrispondente alla durata massima complessiva del procedimento amministrativo risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni previsto per la decisione della domanda dalla legge 11 agosto 1973, n. 533, art. 7 e di centottanta giorni, previsto per la decisione del ricorso amministrativo dalla legge 9 marzo 1989, n. 88, art. 46, commi 5 e 6 – dalla
CP_ presentazione delle domande amministrative all' 9. Neanche l'eventuale decisione tardiva dell'istituto sulla domanda amministrativa e la decisione del ricorso tardivamente proposto, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte territoriale, possono costituire circostanze idonee a far slittare la decorrenza della decadenza rispetto alle scadenze legislativamente previste, trattandosi di termini dettati da disposizioni di ordine pubblico, indisponibili dalle parti e sulle quali l'attività delle stesse non può incidere (v., Cass.,
Sez.U, nn. 12718 e 19992 del 2009). 10. Sempre in ragione del fatto che si tratta di una decadenza di ordine pubblico, con conseguente inderogabilità della relativa disciplina, irrinunciabilità e rilevabilità d'ufficio da parte del giudice, si è pure affermato che non
7 rileva, al fine di far slittare tale dies a quo, la decisione intervenuta sul ricorso amministrativo tardivamente proposto, restando preclusa la possibilità, per le parti, di derogare, attraverso propri atti o comportamenti, alla disciplina legale (v., fra le altre,
Cass. n. 19225 del 2011 e Cass. n. 7148 del 2008) e lo stesso principio è stato applicato all'ipotesi di tardivo provvedimento di rigetto, nel merito, da parte dell'istituto previdenziale (v., ex multis , Cass. n. 3592 del 2006, n. 13276 del 2007; v., inoltre, Cass.,
Sez.U., 26019/2008, sulla natura di ordine pubblico della decadenza sostanziale dall'azione e sulla rilevabilità, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, e proponibilità, per la prima volta, anche in Cassazione). Con pronuncia ancora più recente la Corte di Cassazione ha chiarito che “In tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali, l'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 (nel testo modificato dall'art. 4 del d.l. n. 384 del 1992, convertito con modificazioni dalla legge n.
438 del 1992), dopo avere enunciato due diverse decorrenze della decadenza (dalla data della comunicazione della decisione del ricorso amministrativo o da quella di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della detta decisione), individua – nella “scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo” – la soglia di trecento giorni (risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione, di cui all'art. 7 della legge n. 533 del
1973, e di centottanta giorni, previsto dall'art. 46, commi 5 e 6, della legge n. 88 del
1989), oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo – pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria – non consente lo spostamento in avanti del
“dies a quo” per l'inizio del computo del termine di decadenza (di tre anni o di un anno).
Tale disposizione, quale norma di chiusura volta ad evitare una incontrollabile dilatabilità del termine di una decadenza avente natura pubblica, deve trovare applicazione anche se il ricorso amministrativo, o la relativa decisione, siano intervenuti in ritardo rispetto al termine previsto (cfr. Cass. 27/06/2017 n. 15969).
5.2. Né la riproposizione, successivamente alla maturazione della decadenza, di una nuova domanda diretta ad ottenere il medesimo beneficio previdenziale fa venir meno gli effetti decadenziali già prodotti posto che l'istituto, di natura sostanziale e di ordine pubblico, tutela la certezza dei capitoli di spesa gravanti sul bilancio dello Stato, che verrebbe altrimenti vanificata (cfr. Cass. 23/08/2018 n. 21039). (Cass. Sez. Lav. Ord. N. 23399 del 30 agosto
2024).
Orbene, nel caso di specie, la ricorrente, la quale non ha proposto ricorso amministrativo neanche dopo aver avuto conoscenza del rigetto delle istanze del 24.04.2014 e del
18.07.2014, circostanza che la stessa asserisce essersi verificata in data 15 marzo 2018 ma
8 che non risulta provata avendo depositato copia di una comunicazione a suo dire ricevuta a CP_ mezzo mail dall' in cui, tuttavia, non risultano né il mittente né la data, è incorsa nella decadenza in quanto ha proposto il ricorso giudiziale ben oltre il limite di un anno e 300
CP_ giorni dalla presentazione delle prime due domande all' non avendo la successiva domanda prodotto alcun effetto interruttivo.
CP_ Neanche la domanda volta al riconoscimento di una responsabilità in capo all' con conseguente obbligo risarcitorio per la lesione del suo diritto all'intervento al Fondo garanzia, può trovare accoglimento.
Il legittimo affidamento, infatti, può trovare tutela anche risarcitoria ove la lesione subita non sia addebitabile, per colpa grave, allo stesso soggetto che ne invoca la tutela.
Nel caso di specie, oltre a non risultare provate le presunte rassicurazioni elargite dal CP_ responsabile dell' in merito alla pendenza della sua domanda, le stesse non avrebbero comunque portata esimente rispetto all'onere della parte attrice di agire a tutela del proprio interesse entro i termini di legge, non potendo rilevare in alcun modo l'ignorantia legis in tema di decadenza.
In mancanza di riscontro formale da parte dell'Ente, infatti, il quale può anche avvalersi del silenzio-rifiuto, la ricorrente avrebbe dovuto agire tempestivamente e non attendere anni prima di adire l'autorità giudiziaria, reiterando nel presentare all' resistente CP_3
ulteriori domande aventi il medesimo oggetto.
Alla luce delle superiori ragioni, ritenuta assorbita qualsivoglia ulteriore domanda o eccezione, il ricorso va rigettato.
5.- Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, vengono poste a carico della ricorrente e liquidate in dispositivo ex d.m. 10 marzo 2014, n. 55.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza difesa ed eccezione, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) condanna alla rifusione delle spese giudiziali nei confronti Parte_1
CP_ dell' che liquida nella somma di € 9.273,00, oltre spese generali.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Messina, 6 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
Aurora la Face
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