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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 02/07/2025, n. 965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 965 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2429/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2429/2024 R.G. Cont.
Oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio
promossa con ricorso da:
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliato in Torino,
corso Galileo Ferraris n° 14 presso lo studio dell'avv. Gianluca Pensato che lo rappresenta e difende per procura in atti;
ricorrente contro
(Codice Fiscale nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
24.05.1975, residente in [...], rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'Avv. Giovanni Tironi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino alla Via Montecuccoli n. 9, giusta procura in atti;
resistente pagina 1 di 6 Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica di Ivrea-
Conclusioni congiunte delle parti
“• pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1° dicembre 1970 n. 898, la
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra il sig. e la sig.ra Parte_1
ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla Controparte_1
annotazione della sentenza;
• Affidare il figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori ai sensi e Persona_1
per gli effetti della legge 54/2006, in materia di affidamento condiviso dei figli con collocazione e
residenza presso la madre;
• Regolamentare il calendario di visita del padre prevedendo che il padre potrà vedere il figlio
ogni volta che lo riterrà opportuno, previ accordi diretti con il medesimo e tenendo presente delle
esigenze scolastico-ricreative e di salute del minore;
• Prevedere che il padre corrisponda alla madre a titolo di contributo per il mantenimento dei
figli e la somma mensile di € 1.200,00 (600,00 cadauno) da versarsi il giorno 5 di Per_2 Per_1
ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dal mese di
luglio 2025 e con prima rivalutazione luglio 2026 oltre al 70% delle spese straordinarie, mediche
non coperte dal SSN, scolastiche e ludico-ricreative previamente concordate e documentate
quando non necessarie e comunque ricadenti nell'apposito protocollo di intesa depositato presso
il Tribunale di Ivrea del 24.6.2016;
l'AU per i figli verrà percepito interamente dalla madre, e il padre si impegna a fare tutto quanto
necessario per consentire tale percezione;
• Imporre a carico del sig. un assegno divorzile in favore della sig.ra Parte_1 CP_2
di euro 50,00 mensili da versarsi il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente
[...]
secondo gli indici ISTAT;
con decorrenza dal mese di luglio 2025 e con prima rivalutazione
luglio 2026;
pagina 2 di 6 - le parti dichiarano di avere già a parte definito tutte le questioni relative ai contributi al
mantenimento pregressi;
- spese compensate;
”
Per il P.M.: “V° Il PM conclude per l'accoglimento dell'accordo raggiunto dalle parti”
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 19.9.2024, Parte_1
evocava in giudizio la moglie innanzi l'intestato Tribunale affinché
[...]
pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio, premettendo che:
- i coniugi contraevano matrimonio concordatario in data 29.4.2001, nel Comune di
Settimo T.se (TO), atto trascritto in data 30.4.2001 nel registro dello Stato Civile nella parte II, Serie A, Anno 2001, sotto il Numero 19, optando per il regime di separazione dei beni (doc. 2)
- dall'unione coniugale nascevano a Torino in data 27.11.2002 GI ed in data
12.6.2008 ; Per_1
- i coniugi si separavano con convenzione di negoziazione assistita, con accordo sottoscritto in data 27.7.2017, munito dell'autorizzazione del PM in data 28.8.2017,
all'esito di procedura di negoziazione assistita in materia di separazione ai sensi dell'art. 6, D.L. n. 132/2014, conv. in Legge n. 162/2014 (doc. 4);
- da allora la separazione durava ininterrotta.
Il ricorrente, sostenendo che rispetto all'epoca della separazione le condizioni di fatto non erano mutate di molto (salvo il raggiungimento della maggiore età da parte della figlia primogenita , in relazione alla quale nulla andava pertanto disposto in Per_2
termini di affido, collocazione calendario di incontri), ha sostanzialmente chiesto la conferma di dette statuizioni, aumentando ad € 1.200,00 complessive il mantenimento mensile dei minori.
La convenuta nel costituirsi in giudizio ha aderito alla pronuncia sul vincolo e di affido condiviso del minore ai genitori, chiedendo incontri padre/figlio secondo i desideri di pagina 3 di 6 quest'ultimo ed un contributo al mantenimento complessivo di € 1.600,00 oltre ad €
500,00 euro mensili a titolo di assegno divorzile.
All'udienza di prima comparizione delle parti ai sensi dell'art. 473 bis.21 c.p.c. del
24.6.2025, esperito con esito negativo il tentativo di riconciliazione, le parti dopo ampia discussione, avendo trovato l'accordo, previa rinuncia ai provvedimenti provvisori ed urgenti, alle istanze istruttorie ed ai termini ex art. 473bis.28 c.p.c. hanno rassegnato le conclusioni congiunte sopra riportate, insistendo nella domanda di “divorzio”.
Il P.M. ha concluso per l'accoglimento delle richieste congiunte delle parti.
La domanda va accolta perché fondata.
La Legge 01/12/1970 n. 898 e successive modifiche prevede che qualora la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostruita, possa proporsi domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, se tra i coniugi sia stata pronunziata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi o sei mesi in caso di separazione consensuale dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 3, n. 2 lett. b) L. cit. come modificato dalla legge 6 maggio 2015 n. 55).
Nella fattispecie ricorrono tali condizioni perché dalla documentazione prodotta risulta che i coniugi si separavano con convenzione di negoziazione assistita, con accordo sottoscritto in data 27.7.2017, munito dell'autorizzazione del PM in data 28.8.2017,
all'esito di procedura di negoziazione assistita in materia di separazione ai sensi dell'art. 6, D.L. n. 132/2014, conv. in Legge n. 162/2014 (doc. 4). Da allora la separazione dura ininterrottamente per concorde affermazione delle parti, riscontrata, sul piano documentale, dalle diverse residenze anagrafiche di ciascun coniuge.
La comune scelta delle parti di chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio,
il loro comportamento processuale e l'inutile tentativo di conciliazione dimostrano con certezza che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
pagina 4 di 6 Le parti hanno raggiunto l'accordo per l'affidamento ed il mantenimento della prole e per definire le questioni economico-patrimoniali tra loro;
tale accordo, può essere recepito e ratificato dal Collegio in quanto conforme a legge ed all'interesse della prole
(cui viene garantito adeguato accesso ad entrambe le figure genitoriali nel rispetto del principio cd. di “bigenitorilaità”) .
Le spese di procedura vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione del carattere concordato delle conclusioni rassegnate (come peraltro richiesto).
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
su conforme parere del P.M., così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra e in data 29.4.2001, nel Comune di Settimo Parte_1 Controparte_1
T.se (TO), atto trascritto in data 30.4.2001 nel registro dello Stato Civile nella parte II,
Serie A, Anno 2001, Numero 19, optando per il regime di separazione dei beni ordinando all'Ufficiale di stato civile del detto Comune di provvedere alla trascrizione ed alle relative annotazioni dell'emananda Sentenza nel registro degli Atti di
Matrimonio e a tutti gli ulteriori incombenti di legge di cui al R.D. nr. 1238/38 e success.
modif.
2. Affida il figlio minore , congiuntamente ad entrambi i genitori ai Persona_1
sensi e per gli effetti della legge 54/2006, in materia di affidamento condiviso dei figli con collocazione e residenza presso la madre;
• il padre potrà vedere il figlio ogni volta che lo riterrà opportuno, previ accordi diretti con il medesimo e tenendo presente delle esigenze scolastico-ricreative e di salute del minore.
3. Dispone che il padre corrisponda alla madre a titolo di contributo per il mantenimento dei figli e la somma mensile di € 1.200,00 (600,00 Per_2 Per_1
cadauno) da versarsi il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli pagina 5 di 6 indici ISTAT, con decorrenza dal mese di luglio 2025 e con prima rivalutazione luglio
2026 oltre al 70% delle spese straordinarie, mediche non coperte dal SSN, scolastiche e ludico-ricreative previamente concordate e documentate quando non necessarie e comunque ricadenti nell'apposito protocollo di intesa depositato presso il Tribunale di
Ivrea del 24.6.2016;
l'AU per i figli verrà percepito interamente dalla madre, e il padre si impegna a fare tutto quanto necessario per consentire tale percezione.
4. Pone a carico del sig. un assegno divorzile in favore della sig.ra Parte_1 [...]
di euro 50,00 mensili da versarsi il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile CP_2
annualmente secondo gli indici ISTAT;
con decorrenza dal mese di luglio 2025 e con prima rivalutazione luglio 2026.
5. Dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato di avere già a parte definito tutte le questioni relative ai contributi al mantenimento pregressi.
6. Compensa le spese di procedura integralmente tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 30 giugno 2025
IL GIUDICE rel./est.
Rossella Mastropietro IL PRESIDENTE
Alessandro Scialabba
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti
e dei minori. (art. 52 codice privacy)
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2429/2024 R.G. Cont.
Oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio
promossa con ricorso da:
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliato in Torino,
corso Galileo Ferraris n° 14 presso lo studio dell'avv. Gianluca Pensato che lo rappresenta e difende per procura in atti;
ricorrente contro
(Codice Fiscale nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
24.05.1975, residente in [...], rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'Avv. Giovanni Tironi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino alla Via Montecuccoli n. 9, giusta procura in atti;
resistente pagina 1 di 6 Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica di Ivrea-
Conclusioni congiunte delle parti
“• pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1° dicembre 1970 n. 898, la
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra il sig. e la sig.ra Parte_1
ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla Controparte_1
annotazione della sentenza;
• Affidare il figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori ai sensi e Persona_1
per gli effetti della legge 54/2006, in materia di affidamento condiviso dei figli con collocazione e
residenza presso la madre;
• Regolamentare il calendario di visita del padre prevedendo che il padre potrà vedere il figlio
ogni volta che lo riterrà opportuno, previ accordi diretti con il medesimo e tenendo presente delle
esigenze scolastico-ricreative e di salute del minore;
• Prevedere che il padre corrisponda alla madre a titolo di contributo per il mantenimento dei
figli e la somma mensile di € 1.200,00 (600,00 cadauno) da versarsi il giorno 5 di Per_2 Per_1
ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dal mese di
luglio 2025 e con prima rivalutazione luglio 2026 oltre al 70% delle spese straordinarie, mediche
non coperte dal SSN, scolastiche e ludico-ricreative previamente concordate e documentate
quando non necessarie e comunque ricadenti nell'apposito protocollo di intesa depositato presso
il Tribunale di Ivrea del 24.6.2016;
l'AU per i figli verrà percepito interamente dalla madre, e il padre si impegna a fare tutto quanto
necessario per consentire tale percezione;
• Imporre a carico del sig. un assegno divorzile in favore della sig.ra Parte_1 CP_2
di euro 50,00 mensili da versarsi il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente
[...]
secondo gli indici ISTAT;
con decorrenza dal mese di luglio 2025 e con prima rivalutazione
luglio 2026;
pagina 2 di 6 - le parti dichiarano di avere già a parte definito tutte le questioni relative ai contributi al
mantenimento pregressi;
- spese compensate;
”
Per il P.M.: “V° Il PM conclude per l'accoglimento dell'accordo raggiunto dalle parti”
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 19.9.2024, Parte_1
evocava in giudizio la moglie innanzi l'intestato Tribunale affinché
[...]
pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio, premettendo che:
- i coniugi contraevano matrimonio concordatario in data 29.4.2001, nel Comune di
Settimo T.se (TO), atto trascritto in data 30.4.2001 nel registro dello Stato Civile nella parte II, Serie A, Anno 2001, sotto il Numero 19, optando per il regime di separazione dei beni (doc. 2)
- dall'unione coniugale nascevano a Torino in data 27.11.2002 GI ed in data
12.6.2008 ; Per_1
- i coniugi si separavano con convenzione di negoziazione assistita, con accordo sottoscritto in data 27.7.2017, munito dell'autorizzazione del PM in data 28.8.2017,
all'esito di procedura di negoziazione assistita in materia di separazione ai sensi dell'art. 6, D.L. n. 132/2014, conv. in Legge n. 162/2014 (doc. 4);
- da allora la separazione durava ininterrotta.
Il ricorrente, sostenendo che rispetto all'epoca della separazione le condizioni di fatto non erano mutate di molto (salvo il raggiungimento della maggiore età da parte della figlia primogenita , in relazione alla quale nulla andava pertanto disposto in Per_2
termini di affido, collocazione calendario di incontri), ha sostanzialmente chiesto la conferma di dette statuizioni, aumentando ad € 1.200,00 complessive il mantenimento mensile dei minori.
La convenuta nel costituirsi in giudizio ha aderito alla pronuncia sul vincolo e di affido condiviso del minore ai genitori, chiedendo incontri padre/figlio secondo i desideri di pagina 3 di 6 quest'ultimo ed un contributo al mantenimento complessivo di € 1.600,00 oltre ad €
500,00 euro mensili a titolo di assegno divorzile.
All'udienza di prima comparizione delle parti ai sensi dell'art. 473 bis.21 c.p.c. del
24.6.2025, esperito con esito negativo il tentativo di riconciliazione, le parti dopo ampia discussione, avendo trovato l'accordo, previa rinuncia ai provvedimenti provvisori ed urgenti, alle istanze istruttorie ed ai termini ex art. 473bis.28 c.p.c. hanno rassegnato le conclusioni congiunte sopra riportate, insistendo nella domanda di “divorzio”.
Il P.M. ha concluso per l'accoglimento delle richieste congiunte delle parti.
La domanda va accolta perché fondata.
La Legge 01/12/1970 n. 898 e successive modifiche prevede che qualora la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostruita, possa proporsi domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, se tra i coniugi sia stata pronunziata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi o sei mesi in caso di separazione consensuale dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 3, n. 2 lett. b) L. cit. come modificato dalla legge 6 maggio 2015 n. 55).
Nella fattispecie ricorrono tali condizioni perché dalla documentazione prodotta risulta che i coniugi si separavano con convenzione di negoziazione assistita, con accordo sottoscritto in data 27.7.2017, munito dell'autorizzazione del PM in data 28.8.2017,
all'esito di procedura di negoziazione assistita in materia di separazione ai sensi dell'art. 6, D.L. n. 132/2014, conv. in Legge n. 162/2014 (doc. 4). Da allora la separazione dura ininterrottamente per concorde affermazione delle parti, riscontrata, sul piano documentale, dalle diverse residenze anagrafiche di ciascun coniuge.
La comune scelta delle parti di chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio,
il loro comportamento processuale e l'inutile tentativo di conciliazione dimostrano con certezza che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
pagina 4 di 6 Le parti hanno raggiunto l'accordo per l'affidamento ed il mantenimento della prole e per definire le questioni economico-patrimoniali tra loro;
tale accordo, può essere recepito e ratificato dal Collegio in quanto conforme a legge ed all'interesse della prole
(cui viene garantito adeguato accesso ad entrambe le figure genitoriali nel rispetto del principio cd. di “bigenitorilaità”) .
Le spese di procedura vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione del carattere concordato delle conclusioni rassegnate (come peraltro richiesto).
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
su conforme parere del P.M., così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra e in data 29.4.2001, nel Comune di Settimo Parte_1 Controparte_1
T.se (TO), atto trascritto in data 30.4.2001 nel registro dello Stato Civile nella parte II,
Serie A, Anno 2001, Numero 19, optando per il regime di separazione dei beni ordinando all'Ufficiale di stato civile del detto Comune di provvedere alla trascrizione ed alle relative annotazioni dell'emananda Sentenza nel registro degli Atti di
Matrimonio e a tutti gli ulteriori incombenti di legge di cui al R.D. nr. 1238/38 e success.
modif.
2. Affida il figlio minore , congiuntamente ad entrambi i genitori ai Persona_1
sensi e per gli effetti della legge 54/2006, in materia di affidamento condiviso dei figli con collocazione e residenza presso la madre;
• il padre potrà vedere il figlio ogni volta che lo riterrà opportuno, previ accordi diretti con il medesimo e tenendo presente delle esigenze scolastico-ricreative e di salute del minore.
3. Dispone che il padre corrisponda alla madre a titolo di contributo per il mantenimento dei figli e la somma mensile di € 1.200,00 (600,00 Per_2 Per_1
cadauno) da versarsi il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli pagina 5 di 6 indici ISTAT, con decorrenza dal mese di luglio 2025 e con prima rivalutazione luglio
2026 oltre al 70% delle spese straordinarie, mediche non coperte dal SSN, scolastiche e ludico-ricreative previamente concordate e documentate quando non necessarie e comunque ricadenti nell'apposito protocollo di intesa depositato presso il Tribunale di
Ivrea del 24.6.2016;
l'AU per i figli verrà percepito interamente dalla madre, e il padre si impegna a fare tutto quanto necessario per consentire tale percezione.
4. Pone a carico del sig. un assegno divorzile in favore della sig.ra Parte_1 [...]
di euro 50,00 mensili da versarsi il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile CP_2
annualmente secondo gli indici ISTAT;
con decorrenza dal mese di luglio 2025 e con prima rivalutazione luglio 2026.
5. Dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato di avere già a parte definito tutte le questioni relative ai contributi al mantenimento pregressi.
6. Compensa le spese di procedura integralmente tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 30 giugno 2025
IL GIUDICE rel./est.
Rossella Mastropietro IL PRESIDENTE
Alessandro Scialabba
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti
e dei minori. (art. 52 codice privacy)
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