Sentenza 29 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 29/05/2025, n. 977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 977 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3199 del 2019 - Pag. 1 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Alessandro Caronia ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 3199 del 2019 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “Lesione personale” e vertente TRA
, C.F. , parte nata a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. MOLLO PATRIZIA, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- ATTORE –
E
C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. FIORE FRANCESCO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- CONVENUTO -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. I fatti di causa, le posizioni delle parti e le loro conclusioni
Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in Cancelleria in data 21.11.19,
ha convenuto in giudizio La difesa del primo ha Parte_1 Controparte_1 allegato che:
- In data 4.1.19 alle ore 11.45 l'odierno attore si recava a bordo della sua autovettura in località Castelvecchio, nel Comune di per raggiungere il fondo agricolo di CP_1 proprietà di;
Persona_1
- Arrivato in loco e parcheggiata l'autovettura, mentre si accingeva a percorrere a piedi, vista la giornata di sole, il tratto di strada pubblica per raggiungere la proprietà suddetta poco distante, scivolava rovinosamente a terra, a causa della presenza di ghiaccio sul manto stradale di percorrenza;
- Tutta la strada della predetta località, sebbene asfaltata, era in pessime condizioni di manutenzione e conservazione e presentava, infatti, in più parti piccole slavine, generate da una massiccia perdita d'acqua, a tratti ghiacciata, provenienti da una condotta idrica, situata a monte della strada di accertata proprietà comunale, che trovavano sbocco lungo la sede stradale interessata, anche a causa delle cunette completamente ostruite;
- Detta situazione di pericolo non risultava in alcun modo segnalata e, come tale, del tutto sconosciuta, quanto imprevedibile al malcapitato;
- A seguito della rovinosa caduta, il lamentava atroci dolori alla caviglia ed Parte_1 al piede destro;
pertanto, prima ancora di allertare vigili e carabinieri del posto per i rilievi probatori, si rendeva necessario prestargli soccorso, trasportandolo presso il PS di Castrovillari, dove veniva riscontrata “frattura trimalleolare della caviglia Dx”. Tuttavia, non potendo effettuare alcuna visita ortopedica per indisponibilità del medico presso il suddetto P.O., il veniva dimesso per poi accedere d'urgenza il giorno Pt_1
successivo presso il P.O. di Cosenza per le opportune cure del caso ed il confezionamento dell'apparato gessato;
- Infatti, dal trauma trauma di frattura trimalleolare della caviglia Dx sono scaturiti esiti permanenti;
- Attesa la gravità dell'accaduto, a fronte di inevase richieste bonarie, in data 1.2.19 l'odierno attore inoltrava al richiesta di risarcimento formale;
Controparte_1
- Il solo in data 5.3.19 declinava ogni responsabilità sulla scorta di un presunto CP_1 verbale di sopralluogo redatto dalla Polizia Municipale dell'ente in data 25.2.19, ovvero a distanza di circa due mesi dall'accaduto del sinistro, da cui sarebbe emersa tanto la idoneità del tratto stradale quanto la fortuità dell'evento;
- Appare inconfutabile la responsabilità dell'ente ex art. 2051 c.c., da ascriversi esclusivamente alle condotte omissive del posto che, nella qualità Controparte_1 di ente pubblico custode della strada, non ha adempiuto con diligenza ai propri obblighi manutentivi e conservativi e di vigilanza e controllo al fine di prevenire situazioni di pericolo;
- Inoltre, non ha operato le opportune verifiche e i conseguenziali interventi di riparazione del guasto sulla condotta idrica di sua esclusiva proprietà e, dunque, impedito la continua fuoriuscita di acqua dal fondo stradale, di per sé ragione autonoma causativa del sinistro;
e, infine, non ha tempestivamente agito nonostante le reiterate segnalazioni di terzi, al fine di prevenire ed evitare l'insidia ed evitare che eventi atmosferici potessero acuire, come di fatto accaduto, le conseguenze della preesistente situazione di pericolo;
- La pretesa risarcitoria avanzata dall'istante è da considerarsi parimenti fondata anche ai sensi dell'art. 2043 c.c., essendo integrati tutti i presupposti della responsabilità, ivi compresa la colpa dell'ente, nel non aver garantito il buono stato di manutenzione dei luoghi de quibus e nel non aver segnalato il pericolo;
Tanto premesso, ha concluso chiedendo al Tribunale adito di: Parte_1
a. Accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del in P. del Sindaco Controparte_1
p.t., nella sua qualità di proprietario e custode della strada, ex art.2051 c.c. , in ordine alla produzione del sinistro de quo e per l'effetto condannarlo al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni patite dall'odierno attore per complessivi €35.220,58 (s.e.e.o.) come da più analitico prospetto allegato in atti, comprensivi del danno biologico e morale nonché delle spese mediche sostenute, ovvero, nella somma diversa minore e/o maggiore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi al soddisfo;
b. Solo in subordine, si chiede la condanna dell'ente convenuto al risarcimento dei danni de quibus ai sensi dell'art. 2043 c.c., la cui norma impone la osservanza primaria del principio del “neminem laedere” anche in considerazione dei comportamenti omissivi dell'ente inerenti agli obblighi di prudenza e diligenza alla luce dei fatti illustrati, e nella misura di cui al prospetto sopra descritto;
c. Con vittoria delle spese e competenze del giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 1.09.20, si è costituito il
La sua difesa ha dedotto che: Controparte_1
- In data 12.02.19 alle ore 10.30 circa gli Agenti di Polizia Locale del Comune di San
Sosti (CS), Sig. e Sig. si sono recati sul posto per Parte_2 Parte_3 verificare lo stato dei fatti secondo quando espresso nella diffida dell'1.02.2019 dell'avvocato di parte attrice. Questi hanno riscontrato una piccola perdita di acqua. Non hanno notato la presenza di buche e il fondo stradale risultava idoneo alla viabilità pedonale e veicolare;
- Manca, inoltre, il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso subito. La situazione di pericolosità dovuta alla lastra di ghiaccio era visibile, e non tale da rendere la caduta molto probabile, né tanto meno inevitabile. R.G. n. 3199 del 2019 - Pag. 3 di 11
- L'evento, infatti, è causalmente riconducibile in via esclusiva alla condotta colposa del danneggiato;
Ciò posto, il a concluso chiedendo a questo Tribunale: Controparte_1
1. Il rigetto delle domande attoree perché infondate;
2. Con vittoria di spese e compensi per il giudizio, con distrazione in favore del difensore per dichiarato anticipo. Concessi i termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c., depositate le relative memorie, la causa è stata istruita per mezzo dei testi indicati dalle parti nonché attraverso i documenti depositati. All'udienza del giorno 14.01.25, l'unica parte presente ha precisato le conclusioni come in atti.
Vale subito rilevare che, in quella sede, le istanze istruttorie formulate e rigettate dal giudice istruttore non sono state reiterate in modo specifico;
per l'effetto, devono ritenersi abbandonate (cfr. Cass. Civ. 19352 del 2017 e, in maniera ancora più precisa, Cass. Civ. 10748 del 2012), a nulla rilevando la riproposizione delle stesse in sede di comparsa conclusionale. (cfr. Cass. Civ. n. 5741 del 2019 “La parte che si sia vista rigettare dal giudice le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle, in modo specifico, quando precisa le conclusioni, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, le stesse devono ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte in sede di impugnazione”).
2. Nel merito
2.1. La qualificazione della domanda.
La presente fattispecie come descritta dalla parte attrice va ricondotta, sotto il profilo del petitum e della causa petendi, nell'ambito applicativo dell'art. 2051 c.c.. Fino a pochi anni fa in giurisprudenza era fortemente controversa l'applicabilità o meno della disposizione dell'art. 2051 c.c., quando si trattava di danni cagionati a terzi da beni di notevoli dimensioni, oggetto di uso generale e diretto da parte dei cittadini, e che appartengono al demanio o al patrimonio indisponibile (per una disamina più completa dei relativi orientamenti giurisprudenziali e dottrinali in materia e delle loro origini v. tra le varie Cass. civ. n. 15383 del
2006).
La giurisprudenza più recente, accogliendo del resto i suggerimenti della Corte Costituzionale n. 156 del 10.5.99, ha sposato l'opposto orientamento. La posizione che è emersa, cui il Tribunale intende uniformarsi, è quella secondo cui l'art. 2051 c.c. va applicato anche in tema di danni cagionati da beni pubblici di rilevanti dimensioni oppure di uso generale, in mancanza di riferimenti normativi che consentano di riservare un trattamento privilegiato alla P.A. quando questa rivesta la qualità di custode di una cosa (v. tra le tante Cass. civ. n. 8935 del 2003 quanto alle strade aperte al pubblico transito o ancora Cass. civ. n. 24529 del 2009). Sotto tale profilo la demanialità o patrimonialità del bene, l'uso diretto dello stesso da parte della collettività, nonché la sua estensione, non sono circostanze automaticamente idonee ad escludere l'astratta applicabilità dell'art. 2051 c.c.. Piuttosto, queste vanno considerate come circostanze che possono rilevare ai fini dell'individuazione del caso fortuito, a causa delle implicazioni che determinano sulle modalità di svolgimento della vigilanza sulla cosa in custodia.
2.2. I principi generali in materia di responsabilità ex art. 2051 c.c.
Alla luce delle esposte considerazioni, vanno prima di tutto esposti i principi consolidati elaborati dalla giurisprudenza in materia di responsabilità da cose in custodia, tenuto conto dell'opera di sistemazione organica compiuta recentemente dalla Suprema Corte (v. Cass. S.U. n. 20943 del 2022; da ultimo, Cass. Civ. n. 11152 del 2023 e Cass. Civ. n. 2376 del 2024). La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 c.c., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia. R.G. n. 3199 del 2019 - Pag. 4 di 11
La disposizione codicistica ruota intorno a due presupposti: il primo, la riconducibilità dell'evento dannoso alla res, nel precipuo senso che l'evento dannoso deve essere “cagionato” dalla cosa, nel senso che esso è causalmente ascrivibile al fatto della cosa. Il secondo è rappresentato dalla relazione custodiale tra un soggetto e la cosa, che si traduce nel potere effettivo di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa.
Una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia un fatto - impeditivo del diritto al risarcimento - che esclude la derivazione del danno dalla cosa custodita. Il fatto integrante il caso fortuito è un fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe l'efficienza causale dell'evento dannoso, escludendo che quest'ultimo possa reputarsi cagionato dalla res. In altre parole, un fatto naturale o del terzo connotato da imprevedibilità e inevitabilità, da intendersi in senso oggettivo e secondo regolarità causale, senza che abbia rilievo la diligenza del custode (v. Cass. Sez. Unite n. 20943 del 2022; Cass. Civ. n. 19960 del 2023; Cass. civ. n. 12943 del 2024).
Tanto premesso sulla natura di questa forma di responsabilità extracontrattuale e sui suoi presupposti, vanno svolte le seguenti precisazioni su questi elementi.
I. Onere della prova
a. La norma dell'art. 2051 c.c., che stabilisce il principio della responsabilità per le cose in custodia, non dispensa peraltro il danneggiato dall'onere di provare, oltre alla relazione custodiale, il nesso causale tra queste ultime e il danno tale per cui l'evento di danno atto a fondare la responsabilità del custode origini, secondo un nesso di causalità materiale giuridicamente rilevante, dalla cosa custodita.
Tuttavia, al fine di accertare il nesso di causa tra i vari fattori che hanno determinato l'evento hic et nunc storicamente realizzatosi, è necessario scandagliare – nel susseguirsi anche diacronico delle circostanze – il ruolo assunto dalla cosa nella sequenza causale alla luce delle peculiarità concrete e, quindi, da un lato, la partecipazione della res in custodia alla produzione materiale dell'evento dannoso (a partire dai casi in cui la cosa è del tutto inerte, nei quali cioè l'interazione del danneggiato è indispensabile per la verificazione dell'evento, sino alle vicende in cui il ruolo della cosa è preponderante o esclusivo, nei quali cioè l'apporto concausale della condotta dell'uomo è persino assente), e, dall'altro lato, le connotazioni intrinseche della res custodita, cioè della sua idoneità a cagionare situazioni di probabile danno (a partire dalle situazioni in cui essa non presenta ex se rischi in ipotesi di interazione con l'uomo, via via fino a quelle in cui il funzionamento o il modo stesso della cosa naturaliter comporti il rischio o la ragionevole probabilità di conseguenze dannose per chi con la stessa entri in contratto) [v. sul punto in maniera precisa Cass. Civ. n.12943 del 2024].
Di qui – sempre ai fini del concreto accertamento causale – l'indugio della giurisprudenza ai fini della prova, quando l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa custodita, secondo un nesso di causalità materiale giuridicamente rilevante (v. Cass. civ., n. 5910 del 2011; da ultimo Cass. civ. n. 7172 del
2022). Nei casi in cui, invece, il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno (cfr. Cass. civ. n. 2660 del 2013). In questi casi, il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti deve essere condotto alla stregua di un modello relazionale, in base al quale la cosa va considerata nel suo normale interagire con il contesto dato, sicché una cosa inerte in tanto può ritenersi pericolosa in quanto determini un alto R.G. n. 3199 del 2019 - Pag. 5 di 11
rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante (v. Cass. civ., n.
2660 del 2013). Non incombe, invece, sul danneggiato anche l'onere di provare che l'evento sia l'effetto dell'assenza di presidi antinfortunistici (cfr. Cass. civ. n. 7125 del 2013). Tutti i diversi orientamenti adottati, poi, nel corso del tempo dalla Suprema Corte incidono, in realtà, sul rapporto di causalità materiale tra la “res” e l'evento dannoso, mitigando o escludendo la responsabilità del custode nel caso in cui l'evento non sia frutto di un determinismo inevitabilmente connaturato alla res ma derivi, in parte o in tutto, da situazioni esterne, compreso il comportamento del danneggiato (cfr. art. 1227 c.c.); è, infatti, indubbia la tendenza della giurisprudenza a recuperare la centralità del rapporto causale [così Cass. civ. n. 999 del 2014; Cass. civ. sez. III, n. 2660 del 2013; Cass. civ., sez. III, n. 6306 del 2013; Cass. civ., sez. III, n. 7125 del
2013; Cass. civ. (ord.), n. 5977 del 2012; Cass. civ., sez. III, n. 4231 del 2012; Cass. civ. (ord.), n. 11430 del 2011; Cass. civ. (ord.), n. 5910 del 2011; Cass. civ. n. 25105 del 2010; da ultimo, tra le tante Cass. civ. sez. VI n. 2118 del 2022]. La già risalente distinzione tra “causa” e “occasione” aiuta a chiarire che la responsabilità del custode insorge laddove, per caratteristiche strutturali e/o per circostanze esterne, la dannosità della res non sia oggettivamente percepibile né soggettivamente prevedibile: in tali casi, infatti, pur nell'interazione con un elemento esterno – quale ad esempio il comportamento dell'utente - la res individua comunque la “causa” efficiente dell'evento lesivo;
laddove, invece, la pericolosità della res non presenti le caratteristiche dell'invisibilità e dell'imprevedibilità, l'evento dannoso risulta conseguenza fattuale dell'intervento esterno, sicché è l'agire umano a individuare la causa dell'evento dannoso, mentre la “res” degrada a mera occasione. Si tratta, a ben vedere, di criteri che orientano l'attività di accertamento del nesso causale e della esigibilità (da parte dei consociati) di un'attività di adeguamento della condotta in rapporto alle diverse contingenze nelle quali vengano a contatto con la cosa custodita da altri.
b. Quanto, invece, al rapporto custodiale, esso si integra quando, a prescindere dalla situazione giuridica soggettiva facente capo al custode (proprietà, diritti reali minori, possesso, detenzione, obbligazione contrattuale di custodire, ecc.), sussiste una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa (v. Cass. Civ. n. 2480 del 2018; Cass. Civ. n. 11152 del 2023).
II. Irrilevanza della condotta del custode Tendenzialmente, salvo taluni e discussi profili inerenti all'omissione colposa, non ha quindi alcun rilievo la condotta tenuta dal custode, posto che la funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, intendendosi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta (v. Cass. civ., n. 11016 del 2011). La natura oggettiva della responsabilità speciale di cui all'art. 2051 c.c., basata non già su una presunzione di colpa del custode bensì su un criterio di imputazione che addossa a chi ha la custodia della cosa la responsabilità per determinati eventi, a prescindere da qualunque connotato di colpa nel contegno del soggetto custode (v. da ultimo Cass. Civ. n.17942 del 2024).
III. Nozione di caso fortuito
Coerente con la natura oggettiva della responsabilità del custode è la esimente di essa positivamente stabilita, costituita dal caso fortuito.
In tema di responsabilità civile per danni cagionati da cose in custodia, per aversi caso fortuito occorre che il fattore causale estraneo al soggetto danneggiante abbia un'efficacia di tale intensità da interrompere il nesso eziologico tra la cosa custodita e l'evento lesivo (v. Cass. civ., n. 5658 del 2010): in altre parole, il fatto integrante il caso fortuito è un fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe l'efficienza causale dell'evento dannoso, escludendo che quest'ultimo possa reputarsi cagionato dalla res. R.G. n. 3199 del 2019 - Pag. 6 di 11
Si tratta di un fatto, attinente all'elemento oggettivo dell'illecito, che si pone in relazione causale diretta ed immediata con l'evento di danno ed opera in guisa di causa sopravvenuta alla preesistente situazione della res, sovrapponendosi ad essa e degradandola a mera occasione di danno: per effetto del caso fortuito, la res viene deprivata della sua efficienza di causalità materiale senza che ne sia cancellata l'efficienza causale sul piano strettamente naturalistico.
Tuttavia, lo stesso fortuito viene inteso talvolta dalla giurisprudenza prevalente in misura più ampia, comprensiva anche del fatto del terzo che abbia avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno (cfr. Cass. Civ. 10556 del 2016) nonché del comportamento colposo dello stesso danneggiato (cfr. Cass. Civ. 25837 del 2017; Cass. Civ. 11526 del 2017; Cass. Civ. 22807 del 2008).
Infatti, il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode.
Il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. (così S.U. n. 20943 del 2022). Con l'ulteriore precisazione che il caso fortuito appartiene morfologicamente alla categoria dei fatti giuridici naturali e si pone in relazione causale diretta, immediata ed esclusiva con la res, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo (dolo o colpa) in capo al custode;
mentre la condotta del terzo e la condotta del danneggiato rilevano come fatti umani caratterizzati dalla colpa
(art. 1227 c.c., comma 1), con rilevanza causale esclusiva o concorrente, in una prospettiva di valorizzazione della condotta interattiva del soggetto che entri in contatto con un bene posto nella altrui custodia.
Le concrete conseguenze di tale precisazione saranno meglio apprezzate nel paragrafo dedicato al rilievo sistematico degli approdi evocati.
IV. Importanza della condotta colposa della vittima
La responsabilità del custode di cui all'art. 2051 c.c. è, quindi, esclusa: a) dal comportamento imprudente della vittima che, pur potendo prevedere con l'ordinaria diligenza una situazione di pericolo dipendente dalla cosa altrui, vi si esponga volontariamente (v. Cass. civ. n. 22898 del 2012)
b) o ancora quando il danneggiato, pur potendo avvedersi con l'ordinaria diligenza della pericolosità della cosa, accetti di utilizzarla ugualmente (v. Cass. civ. n. 13681 del
2012); c) dalla condotta colposa della vittima, che abbia usato della cosa fonte di danno in modo anomalo e imprevedibile (v. Cass. civ. n. 21727 del 2012).
d) del fatto colposo della vittima che, entrata in interazione con la res, esclude il nesso di causa tra la cosa e il danno, in misura tanto maggiore, quanto più il pericolo era prevedibile ed evitabile. È, pertanto, possibile anche che la distrazione o imprudenza della vittima siano di tale intensità o di tale anomalia, da porsi quale fattore causale esclusivo nella produzione dell'evento (cfr. Cass. Civ. n. 26258 del 2019, esclusa, nella specie, la responsabilità del per la caduta su una macchia scivolosa ben CP_2 visibile;
Cass. civ. n. 1310 del 2012, in relazione alla caduta su una griglia di raccolta di acque piovane;
Cass. civ. n. 32205 del 2021, in relazione alle buche;
Cass. civ. n. 11794 del 2022 in relazione agli avvallamenti;
Cass. Civ. n. 35991 del 2023 con riferimento alle rampe).
Sotto tale ultimo profilo, vale evidenziare che la condotta colposa, invero, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche R.G. n. 3199 del 2019 - Pag. 7 di 11
ufficiosa - dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Inoltre, “quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere oggettivamente prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze (secondo uno standard di comportamento correlato, dunque, al caso concreto), tanto più incidente deve considerarsi
l'efficienza causale del suo comportamento imprudente (in quanto oggettivamente deviato rispetto alla regola di condotta doverosa cui conformarsi) nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale.L'accertamento delle anzidette circostanze materiali, rilevanti ai fini della verifica di sussistenza del nesso causale tra fatto ed evento dannoso, costituisce quaestio facti riservata esclusivamente all'apprezzamento del giudice del merito” (cfr. Cass. civ. n. 2483 del 2018 e, in maniera esaustiva, Cass. Civ. n.858 del 2020; ma anche Cass. civ. n. 2481 del 2018; da ultimo Cass. civ. n. 11794 del 2022, nonché Cass. Civ. n. 19960 del 2023).
Il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato formulato dal giudice del merito deve essere improntato unicamente al parametro oggettivo delle conseguenze ed al parametro della colpa: non occorre invece che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, nel senso precisato, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile o inevitabile (oltre a Cass. Civ. n. 2376 del 2024, vedi anche Cass. Civ. n. 14228 del 2023). Sotto il profilo processuale, quindi, l'applicazione dell'art. 1227 c.1 c.c., ovvero il ricorrere di un fatto colposo del danneggiato (a differenza dell'inosservanza del dovere di evitare l'aggravamento del danno di cui al secondo comma della norma citata) è rilevabile d'ufficio se risultino prospettati gli elementi da cui esso sia ricavabile (v. Cass. Civ. n. 11258 del 2018; Cass.
Civ. n. 19218 del 2018). E l'apprezzamento della condotta del danneggiato, ai fini del concorso di colpa, inoltre, concreta un giudizio di fatto, in quanto tale sottratto al controllo di legittimità se sorretto da adeguata motivazione (ex aliis, Cass. 17/01/2020, n. 842).
V. Rilievo sistematico dell'art. 2051 c.c. Alla luce dei rilievi esposti, appare chiaro come l'art. 2051, contempli un criterio di imputazione della responsabilità che, per quanto oggettiva in relazione all'irrilevanza del profilo attinente alla condotta del custode, è comunque volto a sollecitare chi ha il potere di intervenire sulla cosa all'adozione di precauzioni tali da evitare che siano arrecati danni a terzi (testualmente si esprime Cass. Civ. n. 23584 del 2013).
A detta allocazione del rischio, peraltro, fa pur sempre riscontro un dovere di cautela da parte di chi entri in contatto con la cosa: quando il comportamento di tale secondo soggetto sia apprezzabile come incauto, lo stabilire se il danno sia stato cagionato dalla cosa o dal comportamento della stessa vittima o se vi sia concorso causale tra i due fattori costituisce valutazione squisitamente di merito, che va bensì compiuta sul piano del nesso eziologico ma che comunque sottende un bilanciamento fra i detti doveri di precauzione e cautela (v. Cass. Civ. n. 2692 del 2014).
Inoltre, quando la conclusione sia nel senso che, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa, la situazione di possibile pericolo comunque ingeneratasi sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, potrà allora escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi integrato il caso fortuito.
A fini di coerenza sistematica – e per meglio esplicitare quanto approfondito in tema di fortuito – vale evidenziare che l'interdipendenza fattuale tra “res” inerte e comportamento dell'utente nella determinazione dell'evento dannoso è sempre stata tenuta in considerazione dalla R.G. n. 3199 del 2019 - Pag. 8 di 11
giurisprudenza, ancorché variamente atteggiata sulle caratteristiche strutturali e congiunturali della
“res” ai fini dell'interruzione del nesso causale (Cass. Civ. n. 34883 del 2021) o sul caso fortuito come elemento liberatorio della responsabilità (da ultimo Cass. Civ. n. 16568 del 2022).
Con migliore precisazione dogmatica, sia il fatto naturale (fortuito) sia la condotta umana
(del terzo o del danneggiato) si pongono in relazione causale con l'evento di danno non nel senso talvolta evocato della "interruzione del nesso tra cosa e danno" o del fortuito, quanto sul piano squisitamente eziologico, degradando il ruolo della res in custodia a mera occasione e non causa del danno e deprivandola della sua efficienza di causalità materiale o semplicemente attenuando la stessa [cfr. con mirabile precisazione Cass. Civ. n.16034 del 2023, secondo cui “il dato normativo va, pertanto, applicato governando la costruzione funzionale dell'illecito in parola, e raccordandola con la modulazione dei rimedi ad esso conseguenti, vale a dire tenendo conto che il sistema risarcitorio si fonda non solo sulla capacità preventiva della colpa (giustizia correttiva), ma anche sul soddisfacimento di esigenze meramente compensative (giustizia redistributiva, cioè il trasferimento del peso economico di un evento pregiudizievole dal danneggiato su chi abbia la signoria della cosa) e, non da ultimo, muovendosi con la consapevolezza che quello causale, essendo un "giudizio" non su di un fatto, ma su di una relazione tra fatti, utilizzato per allocare i costi del danno, deve essere calibrato in relazione alla specifica fattispecie di responsabilità; costituisce, difatti, il proprium della responsabilità civile il presentarsi "a geometria variabile, perché moltiplica le sue possibilità a seconda degli istituti con cui si fonde, facendo scattare principi anche solo lievemente diversi ma con implicazioni notevoli sulla allocazione finale dei costi, sulla prevenzione, sulla sostenibilità nel tempo della sua promessa (il risarcimento del danno)"]. E, sempre in chiave sistematica, l'indugio sull'insieme dei fattori sopra evocati (res, caratteristiche della cosa, condotta umana, fattori naturali, intervento di un terzo) che tra loro interagiscono nella determinazione dell'evento, con l'approfondimento delle specifiche caratteristiche (anche di tempo e di luogo) emerse nel caso concreto, lungi dal mutare la natura della responsabilità oggettiva per innestarne profili colposi, rappresenta lo strumento indispensabile proprio per una corretta analisi volta a ricostruire scientificamente e vagliare l'eziologia dell'evento, anche in una prospettiva di sviluppo diacronico dei singoli elementi.
3. Infondatezza della domanda.
La domanda attorea è infondata e deve essere rigettata. 3.1. In via assorbente è opportuno sottolineare che, pur ammettendo l'esistenza dell'evento dannoso lamentato, non vi è prova del suo rapporto di causalità con il bene in custodia.
Orbene, poiché il nesso causale rientra nell'onere (di allegazione e di prova) del danneggiato, è coerente ritenere che sia questi a dover comprovare la “causalità” della “res” nei termini sopra descritti (anche per il principio della cosiddetta “vicinanza della prova”), e non già il custode a doverla escludere;
benché talvolta la giurisprudenza si esprima ancora in termini di “fortuito” (accidentale o meno) per indicare l'esclusione del rapporto eziologico, deve ritenersi che l'onere della prova liberatoria gravante sul custode si ponga in un momento logico-giuridico successivo alla dimostrazione del rapporto causale e involga essenzialmente il concreto esercizio della custodia
(cfr. Cass. civ. n. 8935 del 2013; Cass. civ. n. 6101 del 2013; Cass. civ. n. 783 del 2013; sulla prova della causalità incombente sul danneggiato, da ultimo Cass. civ. n. 7172 del 2022).
Dalla istruttoria espletata, nulla emerge sotto il profilo sopra evidenziato, pur prescindendo dalla attendibilità dei testi escussi.
Infatti, dalla lettura delle deposizioni rese si evince agevolmente che nessuno dei testi ha assistito all'evento e, pertanto, nessuno è stato in grado di precisare la esatta dinamica del fatto e le modalità della caduta, in modo tale da consentire di inferire che l'evento occorso sia causalmente riconducibile alla res sottoposta alla custodia del convenuto.CP_1 R.G. n. 3199 del 2019 - Pag. 9 di 11
Sotto il profilo oggettivo, infatti, il teste , pur conoscendo il , ha Testimone_1 Pt_1 espressamente riferito di non aver visto il in quella giornata (v. verbale del 23.5.23 “Non ho Pt_1 visto che il parcheggiava né il momento della caduta”). Pt_1 Del medesimo tenore risultano le dichiarazioni dell'altro teste escusso. , infatti, Persona_1 escusso anche egli su indicazione della parte attrice, nulla ha riferito in ordine al concreto dispiegarsi dei fattori che hanno determinato l'evento, dal momento che egli espressamente afferma di non essere presente al momento del fatto (v. verbale del 23.5.23 “Io non ho visto il momento della caduta, l'ho visto solo mentre era a terra”) e di essere intervenuto solo quando l'attore era a terra.
Nulla, quindi, è stato precisato dai testi escussi in ordine alle specifiche modalità della caduta, su come il sia concretamente entrato in contatto con la res (inciampando con un Pt_1 piede sulla lastra, affondandoci dentro, scivolando con entrambi i piedi, aggirando la stessa) e come la cosa abbia causato l'evento lesivo. Né sussistono ulteriori elementi di carattere probatorio da cui poter attingere per una precisa ricostruzione della dinamica del sinistro, dal momento che anche la c.t.p. di parte è generica in ordine alla caduta e, come noto, ha valore probatorio nullo.
Sotto tale profilo, del resto, la domanda sconta anche una intrinseca genericità assertiva, dal momento che nulla viene precisato – già in sede di deduzioni nei rigorosi termini di preclusione assertiva scanditi dal codice di rito – in ordine alle modalità con le quali la parte attrice sarebbe scivolata. Il nell'atto introduttivo – così come con la memoria 183 c. 6 I termine c.p.c., Pt_1 unica utile per specificare la domanda nei rigorosi termini assertivi - genericamente deduce di essere caduto, scivolando rovinosamente a terra a causa di una lastra di ghiaccio presente sul manto stradale di percorrenza.
Ma nulla viene specificato in ordine alla circostanza se la caduta sia avvenuta in avanti, all'indietro o lateralmente, scivolando con il piede destro o sinistro né si precisa quale lato o parte del corpo sia stata immediatamente interessata dall'impatto col suolo, limitandosi solo ad imputare la caduta alle condizioni della strada e alla lastra di ghiaccio e deducendo che, rovinando a terra,
“lamentava atroci dolori alla caviglia e piede destro”. Alla genericità assertiva corrisponde la carente lacunosità probatoria, dal momento che, come già evidenziato, nessuno dei testi di cui è stata richiesta l'escussione è in grado di riferire in maniera specifica – e, quindi, idonea allo scopo – in ordine alle concrete modalità con le quali il
è venuto in contatto con la res e le concrete modalità per le quali e con le quali è scivolato. Pt_1
Non risulta, pertanto, nella dimensione storico fattuale provata la concreta dinamica dell'accadimento e, in particolare, la successione dei concreti fattori che hanno causato l'evento lesivo della caduta.
Sul punto non può che concordarsi con le recenti pronunce della Suprema Corte, secondo le quali “non può quindi ritenersi sufficiente a tal fine…la prova che l'evento si sia semplicemente verificato in quell'area (vale a dire, che il sinistro e la cosa custodita si collocassero, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto), essendo necessario dimostrare che lo stesso sia stato concretamente provocato proprio dalla cosa in custodia e non da altri diversi fattori causali.
In tale ottica e, quanto meno, a tal fine, in queste ipotesi, è dunque sempre necessario che sia allegata e provata dall'attore la dinamica del fatto, per quest'ultima intesa la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che determinano lo sviluppo di un evento, producendo determinati effetti” (v. Cass. Civ. n.35991 del 2023, proprio in materia di caduta ex art. 2051 c.c.) 3.2. Peraltro, la deposizione assunta nel corso del giudizio e le altre risultanze probatorie, oltre a non aver permesso di acclarare la precisa dinamica dell'evento dannoso, nemmeno hanno consentito di ritenere dimostrata, in maniera univoca, l'obiettiva pericolosità dello stato dei luoghi e, in particolare, delle condizioni del tratto di strada in questione, res priva di dinamismo interno rischioso, elementi utili al (solo) fine di provare il nesso causale, secondo quanto indicato nel paragrafo “2.
2.I.”. R.G. n. 3199 del 2019 - Pag. 10 di 11
Invero, dalla deposizione dei testi emerge inequivocabilmente che l'attore conoscesse i luoghi di causa, dal momento che si trovava lì senza alcun previo appuntamento con il Per_1 (argomento desumibile dalla deposizione del teste, secondo cui “Talvolta mi vedeva e si fermava a salutare”).
Nella stessa direzione, poi, assume rilievo decisivo, ad avviso del Tribunale, la produzione fotografica allegata dalla stessa parte attrice (cfr. fotografie depositate unitamente all'atto di citazione e allegate alla c.t.p. di parte), con particolare riferimento alle prime due foto prodotte, che consentono di avere una panoramica più ampia dei luoghi di causa.
Infatti, dalla produzione fotografica in atti, emerge in maniera nitida la collocazione e l'ampiezza della sconnessione, nonché la visibilità anche dell'acqua pur a notevole distanza della stessa sul tratto in questione, alla luce della sua forma e del colore, che consente di distinguerla dal verde circostante e dall'altra area di strada. Le malformazioni della parte del piano di calpestio e la lastra soprastante, sia in estensione sia in ampiezza, emergono ictu oculi e sono in ogni caso desumibili dal confronto dimensionale con gli altri oggetti raffigurati nelle foto prodotte;
si tratta di caratteristiche che, unitamente alla piena visibilità delle stesse anche a distanza, escludono ex sé l'esistenza di un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno. Sotto altro profilo, sempre dalle foto in atti risulta che la sconnessione del tratto in questione, con presenza di un piano di calpestio non omogeneo e di una lastra di ghiaccio, per la estensione e per la diversità del colore e della composizione materiale rispetto alle altri parti del fondo, da un lato, e all'incidenza dell'acqua, dall'altro, fosse perfettamente percepibile con la diligenza che avrebbe dovuto orientare il pedone, che percorre il punto della res in questione. Inoltre, deve essere valorizzata anche la circostanza – che volge anche essa nel senso della piena visibilità della sconnessione e dell'acqua e/o lastra di ghiaccio – in base alla quale, dalla istruttoria espletata nonché dalle deduzioni assertive della stessa parte attrice, il sinistro si sarebbe verificato alle ore 11.45, in un tempo illuminato, quindi, dalla piena luce del giorno.
A ben vedere, poi, sia il conferma che la lastra di ghiaccio sovrastante la sconnessione Per_1 fosse nitida e ampia;
sia il conferma di non aver mai avuto problemi con l'auto. Tes_1
Sempre con riferimento alle caratteristiche della res, nella stessa direzione (piena percepibilità del pericolo ed agevole evitabilità dello stesso) volge anche la circostanza che il restante tratto di strada, pienamente percorribile, si presentava ampio e in buone condizioni, privo, quindi, di lastre di ghiaccio e/o sconnessioni con perdite di acqua. 3.3. Le circostanze emerse, pertanto, non hanno consentito di ritenere dimostrate, in maniera univoca, le caratteristiche dell'invisibilità e dell'imprevedibilità della lastra e delle sconnessioni della superficie e, conseguentemente, la sussistenza di un nesso di causalità tra la “res” e l'evento dannoso nei termini già sopra chiariti nel paragrafo “
2.2.I e 2.2.V.”, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, l'evento dannoso, secondo quel nesso eziologico declinato nella prospettiva relazionale sopra evocata. Per l'effetto, in assenza di una situazione di obiettiva pericolosità dello stato dei luoghi, non sussiste, quindi, tra “res” e danno il diretto rapporto causale richiesto dall'art. 2051 c.c.. Ne consegue che l'evento dannoso lamentato dall'attore non può dirsi connesso sotto il profilo causale al bene e alla situazione di pericolo descritta nei propri atti difensivi. Di contro, la distrazione o l'imprudenza del risultano nel caso concreto di tale Pt_1 intensità nel dinamismo causale dell'evento, da porsi quale fattore causale esclusivo nella produzione del danno. Infatti, l'applicazione al caso concreto dello specifico grado di diligenza richiesto dal generale principio di autoresponsabilità e di correttezza nell'uso dello spazio di accesso avrebbe dovuto consigliare al di evitare di camminare proprio sulla lastra di ghiaccio posta sopra la Pt_1 sconnessione e ampiamente visibile, utilizzando, invece, la restante parte della strada priva di significative anomalie;
ovvero, in ogni caso, di prestare maggiore attenzione a fronte di possibili e macroscopiche disomogeneità del piano di calpestio peraltro conosciute. R.G. n. 3199 del 2019 - Pag. 11 di 11
La ampiezza della sconnessione e la piena visibilità della lastra, come desunte dal materiale probatorio in atti, importano la piena percepibilità del pericolo e, quindi, la prevedibilità del rischio
– alla luce delle caratteristiche sopra esposte - ed evitabilità dello stesso, consentendo al , ad Pt_1 esempio, di transitare in altro punto, tra i tanti possibili che emergono dalle fotografie allegate, in corrispondenza di piani asfaltati privo di ghiaccio, o, semplicemente, prestando maggiore attenzione e cautela nei movimenti.
Si tratta, quindi, di circostanze che, unitariamente esaminate e criticamente vagliate, consentono di ritenere che la parte attrice, con un minimo di diligenza, avrebbe agevolmente evitato l'ostacolo e il connesso pericolo. Per cui – accanto alle assorbenti considerazioni già esposte in ordine alla concreta prova della dinamica - ad aver provocato l'evento dannoso, tenuto conto delle esposte ragioni, è la colpevole inavvedutezza comportamentale del , degradando la res a Pt_1 mera occasione e non causa del danno. In altri termini, la caduta non è stata cagionata dalla cosa, se non sul piano naturalistico, ma dal comportamento imprudente della vittima. Conseguentemente la mancata adozione di tali cautele minime da parte dell'attore nel caso concreto esclude la responsabilità del custode per i danni seguiti (cfr. Cass. n. 12032 del 2018; Cass. civ. n. 22121 del 2022 e Cass. civ. n. 11794 del 2022; nonché da ultimo Cass. civ. n.9437 del 2022 e Cass. civ. n.26682 del 2023).
3.4.Anche volendo riqualificare la domanda proposta nella più generale cornice di cui all'art. 2043 c.c. le conclusioni raggiunte non cambiano, perché il sinistro in questione è pur sempre riconducibile, per i motivi esposti sopra, alla esclusiva condotta colposa della parte attrice.
3.5. Rimangono assorbite tutte le ulteriori questioni evocate.
4. Il regime delle spese
La complessità delle questioni fattuali e giuridiche affrontate, la natura della presente controversia, l'esito della stessa e le ragioni poste a base della decisione, tenuto conto della sentenza della Suprema Corte a Sezioni Unite che ha definitivamente cristallizzato lo statuto dell'art. 2051 c.c., intervenuto in epoca successiva alla notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio (il riferimento è, in particolare, a Cass. Sez. Unite n. 20943 del 2022), costituiscono, complessivamente considerati, motivi idonei a giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti del giudizio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. RIGETTA le domande proposte dalla parte attrice;
B. COMPENSA integralmente le spese di lite;
C. MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in data 29 maggio 2025.
Il Giudice dott. Alessandro Caronia